MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 4 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

Accertamento del tasso d’interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1 marzo 2005/2012, 1 marzo 2007/2014 e 1 settembre 2008/2015 relativamente alle cedole con decorrenza 1 settembre 2009 e scadenza 1 marzo 2010.

IL DIRETTORE
della Direzione II
del Dipartimento del Tesoro

Visti i sottoindicati decreti:
n. 56325/394 del 25 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2005, recante un’emissione di
certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo
2005, attualmente in circolazione per l’importo di euro
13.893.582.000,00;
n. 40456/400 del 24 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2007, recante un’emissione di
certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo
2007, attualmente in circolazione per l’importo di euro
14.370.846.000,00;
n. 84245/405 del 25 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 2008 recante un’emissione di
certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1°
settembre 2008 attualmente in circolazione per l’importo di euro
13.055.855.000,00;
I quali, fra l’altro, indicano il procedimento da seguirsi per la
determinazione del tasso d’interesse semestrale da corrispondersi sui
predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo
venga accertato con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Ritenuto che occorre accertare il tasso d’interesse semestrale dei
succennati certificati di credito relativamente alle semestralita’
con decorrenza 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2010;
Vista la comunicazione della Banca d’Italia riguardante il tasso
d’interesse delle semestralita’ con decorrenza 1° settembre 2009,
relative ai suddetti certificati di credito;
Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 dei decreti citati nelle
premesse, il tasso d’interesse semestrale lordo da corrispondersi sui
certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralita’
di scadenza 1° marzo 2010, e’ accertato nella misura del:
0,45% per i CCT 1° marzo 2005/2012 (codice titolo IT0003858856),
cedola n. 10;
0,43% per i CCT 1° marzo 2007/2014 (codice titolo IT0004224041),
cedola n. 6;
0,43% per i CCT 1° settembre 2008/2015 (codice titolo
IT0004404965), cedola n. 3.
Il presente decreto verra’ trasmesso all’Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze e sara’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 settembre 2009

Il direttore: Cannata

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2009, n. 3 Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta
n. 7 del 17 febbraio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. La Regione concorre alla promozione ed al sostegno della
imprenditoria giovanile attraverso la concessione delle agevolazioni
finanziarie disciplinate dalla presente legge.

Art. 2
Destinatari delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse per
la costituzione, da parte di giovani, di nuove imprese industriali ed
artigiane che rientrino nella vigente definizione comunitaria di
piccola e media impresa, che abbiano sede operativa nel territorio
della Regione e che non si configurino come continuazione di imprese
preesistenti.
2. Ai fini della presente legge, si definiscono costituite da
giovani:
a) le imprese individuali i cui titolari siano in eta’ compresa
fra diciotto e trentacinque anni;
b) le societa’ e le cooperative i cui soci siano per almeno il
70 per cento in eta’ compresa fra diciotto e trentacinque anni ovvero
il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 70 per cento da
persone appartenenti alla predetta fascia d’eta’.
3. Ai fini della presente legge, si definiscono nuove imprese
quelle costituite da non piu’ di un anno rispetto alla data di
presentazione della domanda di agevolazione.

Art. 3
(Tipologia delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge consistono in
contributi a fondo perduto per spese di investimento, in misura non
superiore al 40 per cento della spesa ammissibile e per un importo
massimo pari ad euro 60.000.
2. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai
contributi e’ pari ad euro 15.000.

Art. 4
Spese ammissibili
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente
legge, sono ammissibili le spese, al netto degli oneri fiscali,
relative alla dotazione e alla realizzazione di beni materiali e
immateriali. I beni devono essere direttamente collegati
all’iniziativa e non devono essere stati oggetto di precedenti
agevolazioni pubbliche.
2. Sono ammissibili a contributo le spese relative:
a) alla ristrutturazione di immobili, nel limite massimo del 50
per cento del costo totale dell’investimento;
b) alla progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del
5 per cento del costo totale dell’ investimento;
c) all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ed
automezzi;
d) all’acquisto di brevetti e licenze;
e) all’acquisto di software;
f) all’analisi di mercato;
g) alle consulenze per l’organizzazione aziendale;
h) all’atto notarile di costituzione di societa’.
3. Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute
anteriormente alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, fatta eccezione per le spese relative all’atto notarile
di costituzione di societa’.
4. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi
secondo le condizioni degli aiuti de minimis, in conformita’ alla
normativa comunitaria vigente in materia.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0287&tmstp=1255507370469

REGIONE SARDEGNA LEGGE REGIONALE 14 maggio 2009, n. 2 Bilancio di previsione per l’anno 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2012.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nel S.O. n. 2 al Bollettino ufficiale della
Regione Sardegna n. 16 del 14 maggio 2009)
(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 24 aprile 2009, n. 5 Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorsi

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 47 del 24 aprile 2009)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Riordino dei comprensori di bonifica
1 . La Regione, in coerenza con quanto previsto dall’art. 27 del
decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 3 1, e ai fini
dell’esercizio delle attivita’ di bonifica, suddivide il territorio
in otto comprensori delimitati in modo da costituire unita’ omogenee
sotto il profilo idrografico ed idraulico, funzionali alle esigenze
di programmazione, esecuzione e gestione, la cui cartografia e’
allegata alla presente legge come Allegato A, denominati in via
provvisoria in ordine numerico, secondo i confini indicati
all’Allegato B.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, con atto della Giunta regionale, sentita la competente
Commissione assembleare, sono definiti i criteri per la successione
dei nuovi Consorzi di bonifica ai Consorzi esistenti nonche’ per la
formazione dei Consigli di amministrazione provvisori sulla base del
procedimento previsto dalla legge regionale 23 aprile 1987, n. 16
(Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42
«Nuove norme in materia di Enti di Bonifica – Delega di funzioni
amministrative»). La nomina dei Consigli provvisori e’ effettuata
dall’ Assemblea legislativa.
3. Per ogni comprensorio di cui al comma i e’ istituito un
Consorzio di bonifica derivante dal riordino, mediante fusione ed
eventuale scorporo, dei Consorzi di bonifica esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e insistenti sul territorio
dei comprensori che prende il nome del comprensorio di riferimento
cosi’ come definito con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le variazioni di delimitazione dei comprensori non comportanti
un incremento del loro numero sono approvate con deliberazione
dell’Assemblea legislativa.
5. Dalla data di nomina dei Consigli di amministrazione
provvisori e comunque dal 1° ottobre 2009 sono istituiti i Consorzi
di bonifica previsti al comma 3, che succedono nei rapporti giuridici
attivi e passivi dei Consorzi esistenti che dalla medesima data sono
soppressi.

Art. 2
Disposizioni concernenti gli organi dei Consorzi
1. Il numero dei componenti dei Consigli di amministrazione dei
Consorzi di bonifica aventi diritto a compenso non puo’ essere
superiore a tre. La medesima disposizione trova applicazione anche
per i componenti dei Consigli di amministrazione provvisori di cui
all’art. 1, comma 2.
2. Gli organi del Consorzio di secondo grado per il Canale
emiliano romagnolo restano in carica sino alla scadenza del mandato
in essere.
3. Il Consorzio generale di bonifica della provincia di Ferrara
e’ soppresso dalla data di istituzione del Consorzio insistente sul
comprensorio C8 dell’Allegato A della presente legge che subentra nei
rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 3
Disposizioni inerenti situazioni specifiche
1. In presenza di specificita’ territoriali rappresentate dal
sistema di Pilastresi nonche’ dal bacino del Samoggia e del Panaro, i
Consorzi di bonifica ivi operanti pongono in essere una
programmazione e gestione delle attivita’ concordate. Per il sistema
di Pilastresi e’ prevista una commissione di vigilanza nominata dalla
Giunta regionale di cui fanno parte un rappresentante della Regione,
che la presiede ai fini della coerenza della gestione con la
sicurezza idraulica dell’intero territorio, e un rappresentante per
ogni Consorzio interessato, nonche’ una contabilita’ dedicata. I
Consorzi operanti sui territori afferenti all’associazione «Terre
d’Acqua» stipulano una convenzione con i Comuni interessati per le
attivita’ relative al bacino del Samoggia e del Panaro.
2. Qualora sussistano interessi tra loro confliggenti su aree
territoriali circostanziate la Regione esercita diretta-mente la
funzione di bonifica. A tal fine con deliberazione di Giunta viene
assunta la decisione dell’assunzione della gestione diretta della
funzione che trova applicazione a decorrere dalla comunicazione al
soggetto che esercita 1’attivita’ in via ordinaria.

Art. 4
Disposizioni sul personale
1. In sede di prima attuazione del riordino dei Consorzi e di
conseguente riorganizzazione dei servizi e degli uffici consortili
devono essere prioritariamente valorizzate le professionalita’
esistenti in conformita’ ai principi dettati dalle vigenti norme
collettive nazionali.
2. Sino alla nomina dei Consigli ordinari a seguito del periodo
transitorio legato al processo di riordino previsto dalla presente
legge, i Consorzi di bonifica non possono attivare procedure per il
reclutamento del personale, fatta eccezione per il personale
avventizio. Qualora si manifesti l’esigenza di porre in essere
meccanismi che comporti-no un diverso inquadramento del personale o
la sostituzione di particolari professionalita’, i Consorzi di
bonifica ne danno preventiva comunicazione alla Giunta regionale ai
fini della valutazione della legittimita’ rispetto al complessivo
processo di riordino. E fatto salvo il riconoscimento dei diritti
individuali maturati a norma del contratto collettivo nazionale di
lavoro.

Art. 5
Modificazioni all’art. 3 della legge regionale n. 16 del 1987
1. All’art. 3, comma 5, della legge regionale n. 16 del 1987, le
parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
2. Dopo il comma 5 dell’art. 3 della legge regionale n. 16 del
1987 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis Il nuovo statuto di cui al comma 5 e’ deliberato dal
Consiglio di amministrazione provvisorio sulla base dei criteri
stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare
competente, e successivamente approvato dall’Assemblea legislativa
regionale.».
(Omissis).
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 aprile 2009
ERRANI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0437&tmstp=1255513775045