MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 14 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ossadiazone revocati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3 del decreto 5 novembre 2008 relativo all’iscrizione della sostanza attiva stessa nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui
l’ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull’organizzazione del Ministero della salute;
Visto l’art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento della
direttiva 2008/69/CE della commissione del 1 luglio 2008, relativo
all’iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva
ossadiazone;
Visto l’art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 5 novembre
2008, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari contenenti ossadiazone dovevano presentare al Ministero
del lavoro, della salute, e delle politiche sociali entro il 31
dicembre 2008, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all’allegato II
del sopraccitato decreto;
Visto l’art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 5 novembre
2008, secondo il quale le autorizzazioni all’immissione in commercio
dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ossadiazone
non aventi i requisiti di cui all’art. 1 e all’art. 2, comma 2, del
medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere
dal 1° gennaio 2009;
Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari elencati nell’allegato al presente decreto non hanno
ottemperato a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto
ministeriale 5 novembre 2008 nei tempi e nelle forme da esso
stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell’elenco dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ossadiazone
revocati ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato decreto
ministeriale 5 novembre 2008;
Visto l’art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per
chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l’elenco, riportato in allegato al presente
decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
ossadiazone la cui autorizzazione all’immissione in commercio e’
stata automaticamente revocata a far data dal 1° gennaio 2009,
conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del decreto
ministeriale 5 novembre 2008.

Art. 2.

La vendita e l’utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei
prodotti di cui all’art. 1 del presente decreto e’ consentita,
conformemente a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del citato
decreto 5 novembre 2008, fino al 31 dicembre 2009.
I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui
all’articolo 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti fitosanitari medesimi dell’avvenuta revoca e del rispetto
dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sara’ notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale: Borrello

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-13&task=dettaglio&numgu=238&redaz=09A12079&tmstp=1256279374250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2009 Scioglimento del consiglio comunale di Tione degli Abruzzi e nomina del commissario straordinario.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 243 del 19-10-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Tione
degli Abruzzi (L’Aquila);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 27 luglio
2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per
far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tione degli Abruzzi (L’Aquila) e’ sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gianluca Braga e’ nominato commissario straordinario per
la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 5 ottobre 2009
NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-19&task=dettaglio&numgu=243&redaz=09A12115&tmstp=1256291390536

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 17

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (tutela del patrimonio storico sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualita’ e della solidarieta’ sociale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8
del 20 maggio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifica all’art. 2 della legge regionale 21 marzo 1994, n. 13
(tutela del patrimonio storico sociale e culturale delle
associazioni che operano nel campo della mutualita’ e della
solidarieta’ sociale).
1. Nell’art. 2 della legge regionale n. 13/1994 le parole: «dieci
anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

Art. 2 Modifica all’art. 4 della legge regionale n. 13/1994 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’art. 4 della legge regionale n. 13/1994, e’ aggiunta la seguente: «b-bis) catalogazione, ordinamento, digitalizzazione, nonche’ interventi conservativi e di restauro del patrimonio storico, iconografico, bibliografico e documentale dei soggetti di cui al comma 1.». 2. Al comma 2 dell’art. 4 della legge regionale n. 13/1994 le parole: «I contributi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «I contributi di cui alle lettere b) e b-bis)». La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 11 maggio 2009 BURLANDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0516&tmstp=1256715010452

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 marzo 2009, n. 57

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell’Ufficio Stampa della Presidenza della Regione e per la valutazione della congruita’ dei contratti nei quali sia parte l’Ufficio medesimo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2009)
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 1, primo comma, punto 3), lettere a) e c), e punto
4), lettere a) e b), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23
«Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalita’
istituzionali» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001,
n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed
annuale della Regione (legge finanziaria 2001)»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e la contabilita’ generale dello
Stato» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001,
n. 384 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in
economia»;
Visto l’art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, che
disciplina le modalita’ di acquisto di beni e servizi da parte
dell’Amministrazione regionale per importi inferiori alla soglia di
rilievo comunitario, cosi’ come modificato dall’art. 3 della legge
regionale 24 maggio 2004, n. 17;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 «Norme in materia
di programmazione finanziaria e contabilita’ regionale» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il proprio decreto 21 luglio 2004, n. 0243/Pres., con il
quale e’ stato emanato il «Regolamento per le forniture, le provviste
ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell’Ufficio Stampa
della Presidenza regionale e per la valutazione della congruita’ dei
contratti nei quali sia parte l’ufficio medesimo», cosi’ come
successivamente modificato ed integrato con proprio decreto 23 maggio
2007, n. 0141/Pres.;
Visto il proprio decreto 5 giugno 2006, n. 0175/Pres., con il
quale e’ stato emanato il «Regolamento per l’acquisizione in economia
di beni e servizi da parte della Direzione generale e per la
valutazione della congruita’ sui contratti nei quali sia parte la
Direzione generale medesima»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n.
1580, con cui le competenze attribuite alla Direzione della
comunicazione della Direzione generale sono state assegnate
all’Ufficio Stampa della Presidenza della Regione;
Attesa la necessita’ di provvedere mediante un nuovo
provvedimento alla regolamentazione per l’acquisizione delle spese in
economia di pertinenza dell’Ufficio Stampa della Presidenza, anche in
conseguenza della riorganizzazione amministrativa;
Visto l’art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2009,
n. 374;
Decreta:
1. E’ emanato il «Regolamento per le forniture, le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte dell’Ufficio Stampa della
Presidenza della Regione e per la valutazione della congruita’ dei
contratti nei quali sia parte l’Ufficio medesimo», nel testo allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0403&tmstp=1256888425038