LEGGE 24 marzo 2012, n. 28 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 71 del 24-3-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale, e’ convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 24 marzo 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze

Clini, Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3111):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti), dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
(Clini), dal Ministro per lo sviluppo economico (Passera) e dal
Ministro dell’economia e delle finanze (Monti) il 25 gennaio 2012.
Assegnato alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente e beni
ambientali), in sede referente, il 27 gennaio 2012 con pareri delle
Commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 31
gennaio 2012 e il 1° febbraio 2012.
Esaminato dalla 13ª Commissione, in sede referente, il 31 gennaio
2012; il 7, 8, 14, 15 e 21 febbraio 2012.
Esaminato in aula il 7 e 22 febbraio 2012 ed approvato il 23
febbraio 2012.
Camera dei deputati (atto n. 4999):
Assegnato alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori
pubblici), in sede referente, il 27 febbraio 2012 con pareri del
Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, V, VI, IX, X,
XII, XIII e XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla VIII Commissione, in sede referente, il 28 e 29
febbraio 2012; il 6, 7 e 8 marzo 2012.
Esaminato in aula il 12, 13 e 14 marzo 2012 ed approvato, con
modificazioni, il 15 marzo 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 3111-B):
Assegnato alla 13ª Commissione (territorio, ambiente, beni
ambientali), in sede referente, il 15 marzo 2012 con pareri delle
Commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 13ª Commissione, in sede referente, il 20 marzo
2012.
Esaminato in aula il 20 marzo 2012 ed approvato il 21 marzo 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 49 Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge…

…30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 102 del 3-5-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia
di organizzazione delle universita’, di personale accademico e
reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e
l’efficienza del sistema universitario», in particolare, l’articolo
5, comma 1, lettere b), c) e il comma 4, lettere b), c), d) e) ed f)
e il comma 5;
Visto l’articolo 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del
Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica,
e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 6;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l’articolo
51;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo,
e successive modificazioni;
Vista legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria per il 2004), ed in particolare l’articolo 3;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005), ed in particolare l’articolo 1, comma 105;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al
Governo per il riordino e il reclutamento dei professori
universitari, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni
urgenti per l’universita’ e la ricerca, per i beni e le attivita’
culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilita’ dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche’ altre
misure urgenti, ed in particolare, l’articolo 1-ter;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed in
particolare, l’articolo 2, commi 138, 139 e 140 relativi
all’istituzione e al funzionamento dell’Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario (ANVUR);
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante
disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;
Visto il decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, in particolare l’articolo 66 e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la
qualita’ del sistema universitario e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante
disciplina del dissesto finanziario delle universita’ e del
commissariamento degli atenei, a norma dell’articolo 5, commi 1,
lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ed in particolare
l’articolo 14, comma 2-quinquies;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, recante
introduzione di un sistema di contabilita’ economico-patrimoniale e
analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle
universita’, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 4,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, recante riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonche’ sperimentazione organizzativa e
didattica, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 gennaio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2012;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
b) per «universita’», «ateneo» o «atenei», le istituzioni
universitarie italiane statali, ivi compresi gli istituti
universitari a ordinamento speciale;
c) per ANVUR, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca;
d) per FFO, il Fondo di finanziamento ordinario delle
universita’, di cui all’articolo 5 comma 1, lettera a) della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
e) per Fondo per la programmazione del sistema universitario, il
Fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 24
dicembre 1993, n. 537.

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina: a) l’adozione del piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire la sostenibilita’ di tutte le attivita’ dell’ateneo; b) i principi di riferimento per la predisposizione dei piani triennali diretti a riequilibrare, secondo criteri di piena sostenibilita’ finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo degli atenei, prevedendo che gli effetti delle misure stabilite dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 trovino adeguato riscontro nei suddetti piani; c) i limiti massimi dell’incidenza delle spese di personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri della contrattazione integrativa, nonche’ delle spese per l’indebitamento degli atenei, al fine di assicurare la sostenibilita’ e l’equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle universita’; d) l’introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui operano le universita’, individuati dal Ministero sentita l’ANVUR, a cui collegare l’attribuzione di una percentuale della parte dell’FFO non assegnata ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; e) l’introduzione, sentita l’ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le universita’ italiane statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale.

Art. 3

Piano economico-finanziario triennale

1. Le universita’, al fine di garantire la sostenibilita’ di tutte
le attivita’ nel medio periodo, predispongono, obbligatoriamente a
decorrere dall’anno 2014, un bilancio unico d’ateneo di previsione
triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti,
in conformita’ alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27
gennaio 2012, n. 18.
2. Al fine della predisposizione dei documenti di bilancio di cui
al comma 1, le universita’ tengono conto dei piani triennali per la
programmazione e il reclutamento del personale di cui al successivo
articolo 4 e dei programmi triennali adottati ai sensi dell’articolo
1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei
limiti e delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 4

Programmazione triennale del personale

1. Le universita’, nell’ambito della propria autonomia didattica,
di ricerca e organizzativa, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di
personale al fine del migliore funzionamento delle attivita’ e dei
servizi e compatibilmente con l’esigenza di assicurare la
sostenibilita’ della spesa di personale e gli equilibri di bilancio,
predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento
del personale docente, ricercatore, dirigente e
tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti
linguistici, a tempo indeterminato e determinato.
2. La programmazione di ateneo di cui al comma 1 e’ realizzata
assicurando la piena sostenibilita’ delle spese di personale
nell’ambito di quanto previsto all’articolo 3 e nel rispetto dei
limiti di cui agli articoli 5 e 7. Relativamente al primo triennio
successivo all’entrata in vigore del presente decreto, essa persegue
i seguenti indirizzi:
a) realizzare una composizione dell’organico dei professori in
modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta
entro il 50% dei professori di I e II fascia;
b) mantenere un equilibrato rapporto tra l’organico del personale
dirigente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, compresi i
collaboratori ed esperti linguistici, e il personale docente e
ricercatore, entro valori di riferimento, definiti con decreto del
Ministro, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto, che tengano conto delle dimensioni, dell’andamento
del turn over e delle peculiarita’ scientifiche e organizzative
dell’ateneo;
c) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui
all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, in modo da assicurare un’adeguata possibilita’ di
consolidamento e sostenibilita’ dell’organico dei professori anche in
relazione a quanto previsto alla lettera a); in ogni caso, fermi
restando i limiti di cui all’articolo 7, comma 1, per gli atenei con
una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento
del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, non puo’ essere inferiore a quello dei professori di I
fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse
disponibili.
3. I parametri di cui al comma 2, lettere a) e c), non si applicano
agli istituti universitari a ordinamento speciale, in ragione delle
peculiarita’ scientifiche e organizzative degli stessi.
4. I piani di cui al comma 1 sono adottati annualmente dal
consiglio di amministrazione, con riferimento a ciascun triennio di
programmazione, e aggiornati in sede di approvazione del bilancio
unico d’ateneo di previsione triennale. La programmazione triennale
del personale e’ comunicata annualmente per via telematica al
Ministero entro il termine stabilito con provvedimento del Ministero
e, fermo restando il limite di cui all’articolo 5, comma 6, e’
condizione necessaria per poter procedere all’indizione di procedure
concorsuali e di assunzione di personale a tempo indeterminato e di
ricercatori a tempo determinato.
5. Entro i sei mesi precedenti la scadenza di ciascun triennio, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sono stabiliti gli indirizzi della programmazione di cui al presente
articolo, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 2, relativi
al triennio successivo, ferma restando l’esigenza di assicurare la
piena sostenibilita’ delle spese di personale nell’ambito di quanto
previsto dall’articolo 3.

Art. 5

Limite massimo alle spese di personale

1. L’indicatore per l’applicazione del limite massimo alle spese di
personale delle universita’ e’ calcolato rapportando le spese
complessive di personale di competenza dell’anno di riferimento alla
somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati
nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi
universitari. Le definizioni necessarie per il calcolo
dell’indicatore sono contenute nei commi da 2 a 4.
2. Per spese complessive di personale si intende la somma algebrica
delle spese di competenza dell’anno di riferimento , comprensive
degli oneri a carico dell’amministrazione, al netto delle entrate
derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e
privati aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 5,
relative a:
a) assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo
indeterminato e determinato;
b) assegni fissi per il personale dirigente,
tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a
tempo indeterminato e a tempo determinato;
c) trattamento economico del direttore generale;
d) fondi destinati alla contrattazione integrativa;
e) contratti per attivita’ di insegnamento di cui all’articolo 23
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Per contributi statali per il funzionamento si intende la somma
algebrica delle assegnazioni di competenza nell’anno di riferimento
del FFO, del Fondo per la programmazione del sistema universitario,
per la quota non vincolata nella destinazione, e di eventuali
ulteriori assegnazioni statali con carattere di stabilita’ destinate
alle spese di cui al comma 2.
4. Per tasse, soprattasse e contributi universitari si intende il
valore delle riscossioni totali, nell’anno di riferimento, per
qualsiasi forma di tassa, soprattassa e contributo universitario a
carico degli iscritti ai corsi dell’ateneo di qualsiasi livello, ad
eccezione delle tasse riscosse per conto di terzi. Tale valore e’
calcolato al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso
periodo.
5. Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti
pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il
personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni
approvati dal consiglio di amministrazione che:
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo
quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di
ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3,
lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore
a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all’articolo
24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) siano destinati al finanziamento di spese relative al
personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai
contratti di insegnamento.
6. Il limite massimo dell’indicatore di cui al comma 1 e’ pari
all’80 per cento.
7. Il Ministero procede annualmente alla verifica del rispetto del
limite di cui al comma 6 entro il mese di marzo di ciascun anno, con
riferimento alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente, e ne
comunica gli esiti alle universita’ e al Ministero dell’economia e
delle finanze.
8. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei
revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 5 e 6.

Art. 6 Limite massimo alle spese per l’indebitamento 1. Le universita’ statali possono contrarre mutui e altre forme di indebitamento esclusivamente per le spese di investimento, come definite dall’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. Le operazioni di copertura finanziaria corrente che non comportano acquisizione di risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente, una momentanea carenza di liquidita’ e di effettuare delle spese per le quali e’ gia’ prevista idonea copertura di bilancio non sono considerate ai fini del calcolo dell’indicatore di cui al comma 3 ma sono comunicate al Ministero, illustrandone le effettive ragioni di necessita’, entro 15 giorni dalla loro effettuazione. 3. L’indicatore di indebitamento degli atenei e’ calcolato rapportando l’onere complessivo di ammortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell’anno di riferimento, al netto delle spese complessive di personale, come definite all’articolo 5, comma 2, e delle spese per fitti passivi. 4. Ai fini del calcolo dell’indicatore di cui al comma 3 si intende: a) per onere complessivo di ammortamento annuo, l’onere annuo per capitale e interessi dei mutui e di altre forme di indebitamento a carico del bilancio dell’ateneo; b) per contributi statali per investimento ed edilizia, il valore delle assegnazioni dello Stato per l’edilizia universitaria e per investimento nell’anno di riferimento. c) per spese per fitti passivi, l’onere annuo per contratti passivi per locazione di immobili a carico del bilancio dell’ateneo. 5. Le altre definizioni necessarie per il calcolo dell’indicatore di indebitamento sono contenute all’articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5. 6. Il limite massimo dell’indicatore di cui al comma 3 e’ pari al 15 per cento. 7. Il Ministero procede annualmente al calcolo dell’indicatore di indebitamento con riferimento ai dati relativi all’esercizio finanziario precedente e, entro il mese di marzo di ogni anno, ne comunica gli esiti alle universita’ ed al Ministero dell’economia e delle finanze. 8. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto della disposizione di cui al comma 6.

Art. 7 Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento 1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 nonche’ la sostenibilita’ e l’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle universita’, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque limitatamente all’anno 2012, si prevede che: a) gli atenei che al 31 dicembre dell’anno precedente riportano un valore dell’indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80 per cento e dell’indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10 per cento, possono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 10 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell’anno precedente; b) gli atenei che al 31 dicembre dell’anno precedente riportano un valore dell’indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80 per cento e dell’indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 10 per cento, possono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell’anno precedente; c) gli atenei che al 31 dicembre dell’anno precedente riportano un valore dell’indicatore delle spese di personale inferiore all’80 per cento, possono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell’anno precedente, maggiorata di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l’82 per cento delle entrate di cui all’articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell’anno precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; d) gli atenei con un valore dell’indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio; e) gli atenei con un valore dell’indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell’indicatore delle spese di personale superiore all’80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all’approvazione del bilancio unico d’ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilita’ finanziaria redatto secondo modalita’ definite con decreto del Ministero e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione. 2. Sono in ogni caso consentite: a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5; b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni. 3. Il piano di cui al comma 1, lettera e), predisposto dall’ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, e’ approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l’ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle societa’ partecipate. 4. Il Ministero procede alla verifica del valore degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’ alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) comunicando gli esiti alle universita’ e al Ministero dell’economia e delle finanze. 5. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformita’ a quanto previsto al comma 1: a) determinano responsabilita’ per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell’ateneo che le hanno disposte; b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO da corrispondere all’ateneo nell’anno successivo a quelle in cui si verificano. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validita’ triennale.

Art. 8 Costo standard unitario di formazione per studente in corso 1. Il costo standard unitario di formazione per studente in corso, di seguito costo standard per studente, e’ il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso di studi, delle dimensioni dell’ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l’universita’. 2. La determinazione del costo standard per studente e’ definita, secondo quanto previsto al comma 1, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’ANVUR, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento considerando le voci di costo relative a: a) attivita’ didattiche e di ricerca, in termini di dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla formazione dello studente; b) servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente; c) dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari; d) ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli standard di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari.

Art. 9 Valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei 1. Le politiche di reclutamento del personale sono valutate in relazione a: a) la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori elaborata in data successiva alla presa di servizio presso l’ateneo ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell’ateneo, tenuto conto delle specificita’ delle rispettive aree disciplinari; b) la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l’intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle discipline di area medica, di scuola di specializzazione, nella universita’ in cui sono stati reclutati come ricercatori; c) la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; d) la percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso l’ateneo, responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e internazionali; e) il grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini di numerosita’ di docenti provenienti dall’estero o chiamati dall’ateneo in qualita’ di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea; f) la struttura e i rapporti dell’organico del personale docente e ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo anche tenuto conto degli indirizzi di cui all’articolo 4. 2. Il periodo di riferimento della valutazione, la ponderazione dei criteri e la definizione dei parametri per l’attuazione del comma 1 sono stabiliti dall’ANVUR entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10 Programmazione finanziaria triennale del Ministero 1. Nell’ambito dell’attivita’ di indirizzo e programmazione del sistema universitario, il Ministro individua con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e avente validita’ almeno triennale, le percentuali del FFO da ripartire in relazione al costo standard per studente, ai risultati della didattica, della ricerca, delle politiche di reclutamento e agli interventi perequativi ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 2. Il Ministero comunica annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze i risultati della programmazione triennale del sistema universitario relativi agli articoli di cui al presente decreto concernenti il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.

Art. 11 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) l’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) l’articolo 1, comma 1, primo periodo del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1; c) l’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; d) l’articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168; e) l’articolo 3, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430.

Art. 12 Norme finali 1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero per l’anno 2012 e per gli esercizi successivi. 2. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 29 marzo 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze Profumo, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 8 maggio 2012, n. 65 Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 123 del 28-5-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine di cui all’articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato dall’articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnate all’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» ai sensi dell’articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, sono destinate, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall’attivita’ posta in essere dalla predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all’allegato 1 della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006». 2. Ai fini dell’attuazione del comma 1 del presente articolo, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell’Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all’allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorita’ degli interventi, la cui esecuzione e’ demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilita’ e con oneri integralmente a suo carico, alla societa’ di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell’Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento. 3. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi della presente
legge, all’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 272 e 273, le parole: «l’Associazione Ciclismo di
Marca» sono sostituite dalle seguenti: «la Federazione ciclistica
italiana»;
b) al comma 273, le parole: «L’80 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «Il 95 per cento» e le parole da: «con il Ministro»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con
l’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
c) al comma 274, le parole: «dall’Associazione Ciclismo di Marca»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla Federazione ciclistica
italiana».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 8 maggio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4805):
Presentato dall’On. Stefano Esposito il 29 novembre 2011.
Assegnato alla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e
istruzione) in sede legislativa, il 24 gennaio 2012 con pareri delle
commissioni I (Aff. costit.), V (Bilancio), VIII (Ambiente), X (Att.
produt.), questioni regionali.
Esaminato dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
in sede legislativa, il 1° febbraio 2012 ed approvato il 29 febbraio
2012.
Senato della Repubblica (atto n. 3179):
Assegnato alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali), in sede deliberante, il 12 marzo 2012 con pareri
delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubb.),
10ª (Industria), 13ª (Ambiente), questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali), in sede deliberante, il 27 marzo 2012, 3 aprile 2012
ed approvato il 18 aprile 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 4 aprile 2012 , n. 72 Regolamento concernente aggiornamento del decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con….

…le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale» limitatamente alle carte e cartoni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 129 del 5-6-2012

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, come modificato dall’articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, che demanda a decreti del
Ministro della sanita’, sentito il Consiglio superiore di sanita’,
l’aggiornamento e le modifiche da apportare ai decreti di
individuazione per i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 25 settembre 2007, n.
217, recante aggiornamento del citato decreto ministeriale 21 marzo
1973, con il quale e’ stato redatto il testo consolidato degli
articoli riguardanti le carte e cartoni;
Vista la richiesta di autorizzazione all’impiego di un nuovo
additivo, quale coadiuvante tecnologico, nella fabbricazione di carte
e cartoni destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari;
Ritenuto di provvedere all’aggiornamento del citato decreto
ministeriale 21 marzo 1973;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita’
che si e’ espresso nella seduta del 13 luglio 2011;
Vista la comunicazione alla Commissione dell’Unione europea
effettuata in data 25 luglio 2011 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 dicembre 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 8 febbraio 2012;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All’allegato II, Sezione 4: CARTE E CARTONI, Parte B:
Coadiuvanti tecnologici di lavorazione, del decreto del Ministro
della sanita’ 21 marzo 1973 e successive modificazioni, dopo la voce
«Acido formico e suoi sali di sodio, potassio e alluminio» e’
aggiunta la seguente voce con le relative condizioni e limitazioni di
impiego:
«Acido difosforico, polimeri con esteri metilici ridotti etossilati
di tetrafluoroetilene polimerizzato ossidato ridotto. Come oleo e
idrorepellente, per trattamenti in massa o in superficie ed in
quantita’ non superiore ad 1,5% p/p rispetto al prodotto finito e
secco».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 aprile 2012

Il Ministro: Balduzzi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 7, foglio n. 149

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea (G.U.U.E.).
Note alle premesse:
– Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali
e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE, e’ stato pubblicato nella G.U.U.E. serie L n.
338 del 13 novembre 2004.
– La legge 30 aprile 1962, n. 283, e’ stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962.
– Il testo dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della
direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari), come modificato dall’art. 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della
direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari),
e’ il seguente :
«Art. 3. – 1. Con i decreti del Ministro della sanita’,
sentito il Consiglio superiore di sanita’, sono indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari, di cui all’allegato I,
da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
oggetti debbono essere sottoposti per determinare
l’idoneita’ all’uso cui sono destinati nonche’ le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica,
di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di
ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita’, sentito il Consiglio
superiore di sanita’, procede all’aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita’ da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
1 e 2, e’ punito per cio’ solo con l’arresto sino a tre
mesi o con l’ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni».
– Il decreto del Ministro della salute 25 settembre
2007, n. 217, e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 270 del 20 novembre 2007.
– Il testo dell’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e’
il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».

Note all’art. 1:
L’allegato II, sezione 4 – Carte e cartoni – del
decreto ministeriale 21 marzo 1973, riportante, alla parte
B, l’elenco dei «Coadiuvanti tecnologici di lavorazione»,
modificato dal presente regolamento, e’ stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, S.O.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.