DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 195 02/12/2011 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18/06/09, n.69.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 273 del 23-11-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l’articolo
44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del
processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e’ previsto che il
Governo puo’ avvalersi della facolta’ di cui all’articolo 14, numero
2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione
dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69;
Visto l’articolo 44, comma 4, ultimo periodo, della legge 18 giugno
2009, n. 69, il quale prevede che "entro due anni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono
ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che
l’applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso
procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi
previsti per l’emanazione degli originari decreti";
Vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo,
avvalendosi della facolta’ di cui all’articolo 14, numero 2), del
citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di
Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23
luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e’ stata
deferita ad una commissione speciale e ne e’ stata stabilita la
composizione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6
ottobre 2010, con il quale la commissione speciale e’ stata integrata
nella sua composizione;
Visto il progetto del decreto legislativo recante: « Modifiche al
codice del processo amministrativo e alle relative norme di
attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione», redatto
da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con la nota del
Presidente del Consiglio di Stato in data 5 luglio 2011;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2011;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 novembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme
di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione

1. Al codice del processo amministrativo, approvato con l’allegato
1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 1, dopo le parole: "arbitrato rituale
di diritto" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi degli articoli 806 e
seguenti del codice di procedura civile";
b) all’articolo 17, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L’astensione non ha effetto sugli atti anteriori.";
c) all’articolo 18, comma 8, le parole: "La ricusazione o
l’astensione non hanno", sono sostituite dalle seguenti: "La
ricusazione non ha";
d) all’articolo 20, nella rubrica, le parole: "del consulente"
sono soppresse;
e) l’articolo 25 e’ sostituito dal seguente:

"Art. 25.

Domicilio

1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di
segreteria, dall’articolo 136, comma 1:
a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la
parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale
amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il
ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la
segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione
staccata;
b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non
elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto,
presso la segreteria del Consiglio di Stato.";
f) all’articolo 26, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: "2. Il
giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una
sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non
superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso
introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o
resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni
previste dal presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di
attuazione.";
g) all’articolo 31, comma 1, dopo le parole "procedimento
amministrativo" sono inserite le seguenti: "e negli altri casi
previsti dalla legge";
h) all’articolo 32, comma 1, le parole: "dai Capi I e II del"
sono sostituite dalla seguente: "dal";
i) all’articolo 33, nella rubrica le parole: "del giudice" sono
soppresse;
l) all’articolo 44, dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente:
"4-bis. Fermo quanto previsto dall’articolo 39, comma 2, la nullita’
degli atti e’ rilevabile d’ufficio.";
m) all’articolo 54, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: "1. La
presentazione tardiva di memorie o documenti puo’ essere
eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio,
assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti
al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di
legge sia risultata estremamente difficile.";
n) all’articolo 55, commi 8 e 10, le parole: "di discussione"
sono sostituite dalle seguenti: "della discussione";
o) all’articolo 57, comma 1, le parole: "la sentenza", sono
sostituite dalle seguenti: "il provvedimento" e dopo le parole:
"nella sentenza" sono aggiunte le seguenti: "di merito";
p) all’articolo 67, comma 2, le parole: "e sono decise dal
presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile"
sono soppresse;
q) all’articolo 73, comma 1, dopo la parola: "repliche" sono
inserite le seguenti: ", ai nuovi documenti e alle nuove memorie
depositate in vista dell’udienza, ";
r) all’articolo 76, comma 4, il numero: "2" e’ soppresso;
s) all’articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: "dal comma 2" sono aggiunte, in
fine, le seguenti: ", ma il presidente del collegio puo’ disporre che
si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello
Stato, di ordine pubblico o di buon costume";
2) al comma 3, dopo le parole: "lettera a)", sono inserite le
seguenti: "e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 116, comma 1,
"; e dopo la parola: "tranne" sono inserite le seguenti: ", nei
giudizi di primo grado,";
t) all’articolo 95, comma 1, le parole: "L’impugnazione deve
essere notificata, nelle cause inscindibili, ", sono sostituite dalle
seguenti: "L’impugnazione della sentenza pronunciata in causa
inscindibile o in cause tra loro dipendenti e’ notificata";
u) all’articolo 98, comma 1, la parola: "danno" e’ sostituita
dalla seguente: "pregiudizio";
v) all’articolo 99, comma 5, le parole: "sulla sentenza
impugnata", sono sostituite dalle seguenti: "sul provvedimento
impugnato";
z) all’articolo 101, comma 1, dopo le parole: "se sta in giudizio
personalmente", sono inserite le seguenti: "ai sensi dell’articolo
22, comma 3, ";
aa) all’articolo 108, comma 1, le parole: ", titolare di una
posizione autonoma e incompatibile, " sono soppresse;
bb) all’articolo 111, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: "1.
Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente
notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravita’ ed
urgenza, puo’ sospendere gli effetti della sentenza impugnata e
disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si
applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo
periodo, 2, 3, 4 e 5.";
cc) all’articolo 112 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: "3. Puo’ essere
proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza,
azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e
interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza,
nonche’ azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilita’
o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o
parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.";
2) il comma 4 e’ soppresso;
dd) all’articolo 114 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: " 2. Unitamente al
ricorso e’ depositato in copia autentica il provvedimento di cui si
chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in
giudicato";
2) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: " 6. Il giudice
conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza, nonche’, tra
le parti nei cui confronti si e’ formato il giudicato, di quelle
inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del
commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al
giudice dell’ottemperanza, reclamo, che e’ depositato, previa
notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli
atti emanati dal giudice dell’ottemperanza o dal suo ausiliario sono
impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell’articolo
29, con il rito ordinario.";
ee) all’articolo 116, comma 1, le parole: "agli eventuali
controinteressati." sono sostituite dalle seguenti: "ad almeno un
controinteressato."; ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi
aggiunti e’ di trenta giorni.";
ff) all’articolo 117, dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente:
"6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si applicano
anche ai giudizi di impugnazione.";
gg) all’articolo 119, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera l), la parola: "2003" e’ sostituita dalla
seguente: "2002";
2) dopo la lettera m-bis) sono aggiunte le lettere: "m-ter) i
provvedimenti dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la
vigilanza in materia di acqua istituita dall’articolo 10, comma 11,
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le
discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste
dall’articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 2006,
n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella
giurisdizione del giudice amministrativo;
hh) all’articolo 120, comma 5, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) dopo le parole "Il ricorso" sono inserite le seguenti ",
principale o incidentale";
2) dopo la parola "decorrente" sono inserite le seguenti: ",
per il ricorso principale e per i motivi aggiunti,";
3) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per il ricorso
incidentale la decorrenza del termine e’ disciplinata dall’articolo
42.";
ii) all’articolo 125 il comma 4 e’ cosi’ sostituito:
"4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle
controversie relative:
a) alle procedure di cui all’articolo 140 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) alle procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo ai sensi dell’articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
c) alle opere di cui all’articolo 32, comma 18, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio
2011, n. 111";
ll) all’articolo 133, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera a), il n. 3) e’ sostituito dal seguente: "3)
silenzio di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti
espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata,
denuncia e dichiarazione di inizio attivita’, di cui all’articolo 19,
comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241";
2) dopo la lettera a), e’ inserita la seguente: "a-bis) le
controversie relative all’applicazione dell’articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241";
3) alla lettera l), dopo le parole: "Banca d’Italia," sono
inserite le seguenti: "dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis,
113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385,";
4) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", nonche’ i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso
delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a
13 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le
procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.
75";
5) dopo la lettera z-bis) sono aggiunte le lettere:
"z-ter) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia
di acqua istituita dall’articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106;"
"z-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149";
mm) all’articolo 134, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "e quelle previste dall’articolo 123; ";
nn) all’articolo 135, al comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", nonche’ quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati
amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa";
2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", nonche’ i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso
delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al
13 dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le
procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.
75";
3) la lettera e) e’ sostituita dalla seguente: "e) le
controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti
commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225; ";
4) la lettera p) e’ sostituita dalla seguente: "le controversie
attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti
dall’applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, relative all’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita’ organizzata";
5) alla lettera q) il segno: " . " e’ sostituito dal seguente:
"; ";
6) dopo la lettera q) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"q-bis) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1,
lettera z-bis); ";
"q-ter) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1,
lettera z-ter);"
oo) all’articolo 136, comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal
seguente:
"1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo
un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax,
che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario,
dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo.".
2. Alle norme di attuazione, di cui all’allegato 2 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del
giudice e il relativo esito. La proposizione dell’impugnazione e’
registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai
sensi dell’articolo 6, comma 2, dell’allegato 2, ovvero ai sensi
dell’articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai
sensi dell’articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di
procedura civile. La segreteria del giudice a cui l’impugnazione e’
proposta trasmette senza ritardo copia del provvedimento
giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione.";
2) al comma 3 le parole: "segretario generale" sono
sostituite dalla seguente: "segretariato";
3) al comma 4 le parole: "del segretario generale" sono
sostituite dalle seguenti: " di un addetto al segretariato generale".
b) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alla lettera g) il segno: " . " e’
sostituito dal seguente: "; ";
2) dopo la lettera g) e’ aggiunta, in fine, la seguente:
"g-bis) il registro dei provvedimenti dell’Adunanza plenaria.";
3) al comma 3 la parola: "trasmissione" e’ sostituita dalla
seguente: "comunicazione";
c) all’articolo 14, comma 1, la parola: "funzionario" e’
sostituita dalla seguente: "impiegato".
3. Alle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all’allegato 4
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 5, e’ inserito il seguente: " 5-bis.)
All’articolo 145-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: "2. La tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’ disciplinata dal
codice del processo amministrativo.";
b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: "4. Copia della
sentenza del tribunale amministrativo regionale e’ trasmessa, a cura
delle parti, all’Organismo ai fini della pubblicazione, per
estratto.";
2) al comma 9 le parole: "del Presidente della Repubblica" sono
sostituite dalla seguente: "legislativo";
3) dopo il comma 17 e’ aggiunto il seguente: "17-bis.
«L’articolo 140, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206 e’ cosi’ sostituito: "11. Resta ferma la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici
ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera c) del codice del
processo amministrativo"»";
4) al comma 19, alla lettera a) le parole: "comma 4" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 3";
5) dopo il comma 19 e’ inserito il seguente: "19-bis. Al
decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37, comma 4, secondo periodo, le parole "Il
giudice adito" sono sostituite dalle seguenti: "Il Tribunale in
funzione di giudice del lavoro adito";
b) all’articolo 37, comma 4, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "La tutela davanti al giudice amministrativo e’
disciplinata dall’articolo 119 del codice del processo
amministrativo.";
c) all’articolo 37, comma 5, le parole "sentenza di cui al
comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza di cui al comma 3
e al comma 4";
d) all’articolo 38, comma 1, le parole "o il tribunale
amministrativo regionale competente," sono soppresse;
e) all’articolo 38, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
"5. La tutela davanti al giudice amministrativo e’ disciplinata
dall’articolo 119 del codice del processo amministrativo.";
6) al comma 23, le parole: "81, comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "71, comma 2";
7) al comma 25, le parole: "16 marzo" sono sostituite dalle
seguenti: "15 marzo";
8) dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti:
"25-bis. Il comma 26-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e’
sostituito dal seguente: «26-bis. La tutela avverso i provvedimenti
dell’Agenzia e’ disciplinata dal codice del processo
amministrativo.»";
"25-ter. L’articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e’ sostituito dal seguente: "1. Per tutte le
controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo
derivanti dall’applicazione del presente titolo, la competenza e’
determinata ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera p), del
codice del processo amministrativo.";
"25-quater. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, le parole "Il giudizio sulla relativa
impugnazione e’ devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "Alle relative
controversie si applica l’articolo 133 del codice del processo
amministrativo.";
b) all’articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) dopo il numero 6) e’ inserito il seguente: "6-bis) regio
decreto 21 aprile 1942, n. 444: articoli da 71 a 74; ";
2) al numero 11), dopo la parola "13; " sono inserite le
seguenti: "da 23 a 27 compresi; ";
3) dopo il numero 11) sono aggiunti i seguenti:
"11-bis) legge 27 maggio 1975, n. 166: articolo 8;
11-ter) legge 7 giugno 1975, n. 227: articolo 9;
11-quater) legge 8 agosto 1977, n. 546: articolo 4, comma 11;
";
4) al numero 13), la parola "febbraio" e’ sostituita dalla
seguente: "aprile";
5) al numero 14), dopo le parole: "19, comma 5; " sono inserite
le seguenti: "20, comma 5-bis; ";
6) al numero 17) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"articolo 145-bis, comma 3; ";
7) il numero 18) e’ soppresso;
8) al numero 23), e’ aggiunta, in fine, la seguente parola:
"16; ";
9) dopo il numero 36, e’ inserito il seguente: "36-bis) decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163: articolo 246-bis;".

Art. 2

Coordinamento dell’articolo 17, comma 26, legge 15 maggio 1997, n.
127

1. All’articolo 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo il combinato
disposto dell’articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e dell’articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 15 novembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 29 dicembre 2011, n. 218 Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 4 del 5-1-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile

1. Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura
civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a
meta’» sono soppresse.

Art. 2 Disposizione transitoria 1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 29 dicembre 2011 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2380): Presentato dal sen. Caruso ed altri il 14 ottobre 2010. Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 ottobre 2010 con parere della 1ª Commissione. Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente il 9, 10 e 23 novembre 2010; il 25 gennaio 2011. Assegnato nuovamente alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 12 aprile 2011 con parere della 1ª Commissione. Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, ed approvato il 13 aprile 2011. Camera dei deputati (atto n. 4305): Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 aprile 2011 con parere della I Commissione. Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 31 maggio 2011; il 22 e 30 giugno 2011. Esaminato in aula il 5 dicembre 2011 ed approvato il 6 dicembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2011, n. 224 Regolamento recante disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell’articolo 4, comma 6, lettere b) e c)…

…del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 15 del 19-1-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, e 97 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2004/49/CE del 29
aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ed, in
particolare, gli articoli 4, comma 6, lettere b) e c);
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 34 e n. 35 del
25 febbraio 2009 e n. 36 del 3 marzo 2009 recanti rispettivamente lo
statuto, il regolamento di organizzazione ed il regolamento di
gestione amministrativa e contabile dell’Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie;
Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,
n. 166, con il quale e’ stato individuato il trattamento giuridico ed
economico del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 26 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione e l’innovazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Principi generali

1. Il reclutamento del personale dell’Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie, di seguito denominato: "Agenzia", avviene
mediante procedure concorsuali o selettive i cui criteri informatori
sono individuati nei principi fissati dall’articolo 97 della
Costituzione, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni, dagli articoli 7, 28, 35 e
36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 165 del
2001".
2. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita’ della selezione e delle relative
modalita’ di svolgimento che garantiscano l’imparzialita’ e
assicurino economicita’ e celerita’ di espletamento;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a
verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire, eventualmente tramite ricorso
all’ausilio di sistemi automatizzati finalizzati a realizzare anche
forme di preselezione;
c) rispetto delle pari opportunita’ tra lavoratrici e lavoratori.
3. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 38 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, alle selezioni sono ammessi cittadini
italiani e cittadini dell’Unione europea che siano in possesso dei
requisiti fissati dall’articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

Art. 2

Avvio del procedimento di reclutamento

1. Il procedimento di reclutamento e’ avviato con provvedimento del
direttore dell’Agenzia, previa deliberazione del comitato direttivo
relativa alla pianificazione triennale del fabbisogno del personale
ed alle effettive necessita’ di assunzione di personale, secondo
quanto indicato all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n.
165 del 2001, tenendo, comunque, conto delle riserve e delle facolta’
di assunzione previste dalla legislazione in materia.

Art. 3

Pubblicita’ del procedimento di reclutamento

1. I bandi concorsuali relativi al reclutamento del personale sono
pubblicati per intero, mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell’Agenzia.
2. Qualora le procedure di cui al comma 1 abbiano ad oggetto la
copertura di posizioni di lavoro specialistico o altamente
qualificato, l’Agenzia puo’ dare comunicazione dell’avvenuta
pubblicazione ai gestori dell’infrastruttura ferroviaria, alle
imprese ferroviarie e alle societa’ e agli enti nazionali,
internazionali ed esteri che per la loro attivita’ specifica
utilizzano personale in possesso di competenza professionale analoga
a quella richiesta per la partecipazione alla procedura.

Art. 4

Responsabile del procedimento

1. Il dirigente dell’ufficio competente in materia di reclutamento
e formazione del personale, di cui all’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35, con proprio
provvedimento nomina il responsabile di ciascun procedimento
concorsuale-selettivo, di norma, nell’ambito delle risorse umane
assegnate al proprio ufficio. Il nominativo del responsabile del
procedimento deve essere indicato nel bando concorsuale o nell’avviso
di selezione.
2. Il responsabile del procedimento ha il compito di garantire la
regolarita’ del procedimento medesimo nel rispetto della normativa di
riferimento e dei termini fissati dal provvedimento di avvio della
selezione o nel bando di concorso. Il responsabile del procedimento
cura, tra l’altro, l’esatto adempimento in ordine a:
a) pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e con le altre forme di pubblicita’ previste
dall’articolo 3;
b) informatizzazione delle domande e suddivisione in elenchi dei
partecipanti;
c) istruttoria delle domande finalizzata all’accertamento del
possesso da parte dei candidati dei requisiti di partecipazione
richiesti dal bando, nonche’ all’accertamento della regolarita’ delle
domande e della documentazione presentate dai candidati prima
dell’inoltro della stessa alla commissione esaminatrice;
d) predisposizione dei decreti di esclusione dei candidati
motivati dal difetto di almeno uno dei requisiti richiesti dal bando;
e) notifica ai candidati del provvedimento di esclusione
attraverso invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f) predisposizione del decreto di nomina della commissione
esaminatrice;
g) predisposizione, d’intesa con l’ufficio preposto al
trattamento economico e giuridico, dei decreti di impegno relativi ai
compensi spettanti ai componenti della commissione esaminatrice,
contestualmente all’adempimento di cui alla lettera f) ovvero qualora
non possibile al termine della procedura selettiva;
h) adempimenti relativi all’insediamento della commissione
esaminatrice, quali l’invio di copia del decreto di nomina ad ogni
singolo componente, l’individuazione della sede di svolgimento delle
attivita’ della commissione, l’avvio dei contatti con il segretario
della commissione in vista della futura trasmissione della
documentazione afferente il concorso;
i) consegna formale al segretario della commissione esaminatrice
della documentazione riguardante i candidati ammessi alla procedura
selettiva;
l) approvazione, da parte della commissione esaminatrice, dei
test relativi alla prova scritta sostitutivi dell’elaborato in forma
scritta da somministrare in forma automatizzata;
m) custodia degli eventuali questionari o test relativi alla
prova preselettiva o scritta ovvero di entrambe qualora la medesima
custodia non risulti assegnata alla commissione esaminatrice ovvero
alla impresa che ne cura la predisposizione in base al contratto di
esternalizzazione;
n) organizzazione logistica dello svolgimento delle prove
preliminari o delle prove scritte ovvero di entrambe;
o) comunicazione ai candidati del superamento della prova
preliminare o della prova scritta ovvero di entrambe e della data
fissata per le successive prove;
p) d’intesa con il segretario della commissione esaminatrice,
organizzazione logistica delle sedute relative alle prove orali;
q) acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei
titoli di precedenza e preferenza;
r) predisposizione del decreto di approvazione della graduatoria
finale di merito e della nomina dei vincitori a seguito della
trasmissione dell’ultimo verbale da parte del segretario della
commissione esaminatrice;
s) pubblicazione, anche mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito dell’Agenzia della graduatoria
dei vincitori;
t) ricezione formale dal segretario della commissione
esaminatrice della documentazione riguardante i candidati che ha
formato oggetto dell’attivita’ valutativa da parte della commissione
stessa al termine delle operazioni concorsuali;
u) archiviazione della predetta documentazione in ossequio alla
normativa concernente la tutela dei dati personali;
v) calcolo dei compensi spettanti ai componenti la commissione
esaminatrice ed inoltro della documentazione relativa all’ufficio
competente per la liquidazione degli stessi;
z) ogni ulteriore adempimento relativo allo svolgimento
dell’attivita’ procedimentale.
3. Il responsabile del procedimento e’, altresi’, competente in
materia di istanze di accesso agli atti.

Art. 5 Commissione esaminatrice 1. L’espletamento delle prove e le valutazioni dei candidati partecipanti alla procedura di reclutamento sono affidate esclusivamente ad una commissione esaminatrice nominata con provvedimento del direttore dell’Agenzia. 2. La commissione esaminatrice e’ composta da un presidente e da due componenti scelti tra esperti nelle materie attinenti alla posizione da ricoprire e al corrispondente profilo professionale. I membri della commissione, anche per l’accesso alle qualifiche dirigenziali, sono scelti fra i dipendenti dell’Agenzia e tra esperti esterni, secondo quanto disposto all’articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. La commissione puo’ essere integrata con componenti aggregati nominati per la valutazione delle prove di lingua straniera richieste dal bando di concorso e per l’accertamento di competenze informatiche. 3. Non possono fare parte della commissione esaminatrice il responsabile del procedimento di cui all’articolo 4 e coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o del personale. Salva motivata impossibilita’, la commissione puo’ essere costituita nel limite massimo di due terzi da componenti del medesimo sesso. 4. La segreteria della commissione esaminatrice e’ affidata, di norma, a personale scelto tra i dipendenti dell’Agenzia. Al segretario sono affidate esclusivamente attivita’ certificative e verbalizzanti. 5. Il segretario della commissione esaminatrice provvede alla custodia della documentazione relativa alla procedura di reclutamento e, al termine di ogni seduta della commissione esaminatrice, alla redazione di un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal presidente. Il segretario cura la trasmissione dei verbali originali al responsabile del procedimento di cui all’articolo 4 successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale di merito, ad eccezione del verbale relativo alla definizione dei criteri e delle modalita’ di valutazione che deve essere tempestivamente trasmesso in copia al predetto responsabile, al fine di consentirne l’accesso ai candidati ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 6

Adempimenti preliminari
della commissione esaminatrice

1. I membri, anche aggregati, della commissione esaminatrice nella
loro prima riunione e in ogni caso prima dell’inizio delle prove
sottoscrivono una dichiarazione di non sussistenza di situazioni di
incompatibilita’ tra i singoli componenti e i candidati, ai sensi
degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, a seguito
della presa visione dell’elenco nominativo degli stessi.
2. Successivamente alla verifica delle eventuali incompatibilita’,
la commissione esaminatrice procede alla:
a) definizione, prima dell’inizio delle prove, del termine del
procedimento di reclutamento in considerazione del numero dei
candidati e del tipo di procedura, dandone comunicazione al
responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito internet
dell’Agenzia. In assenza dell’individuazione del predetto termine si
applica il termine stabilito dall’articolo 11, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
b) definizione, prima della scadenza del termine di presentazione
delle domande, dei criteri e delle modalita’ di valutazione delle
prove e determinazione dei punteggi attribuiti alle categorie dei
titoli e alle articolazioni degli stessi eventualmente individuate,
nonche’ dei punteggi attribuiti alle singole prove, differenziate in
relazione alla specificita’ dei profili messi a concorso e delle
modalita’ di assunzione che puo’ essere con contratto a tempo
indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato o contratti di
formazione e lavoro.

Art. 7 Criteri generali per il reclutamento e la valutazione dei candidati 1. Le prove della procedura di reclutamento e le relative modalita’ di valutazione devono essere rapportate alla tipologia dei profili richiesti e possono essere differenziate con riferimento al tipo di contratto a tempo indeterminato o determinato. 2. Le procedure di reclutamento si svolgono ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, tenuto conto delle aree e dei profili cui si riferiscono. 3. I concorsi per esame ed i concorsi per titoli ed esami consistono in almeno due prove scritte ed in una prova orale; ove previsto, si provvede inoltre alla valutazione dei titoli ai sensi dell’articolo 9 del presente regolamento, in relazione alla specificita’ dei profili messi a concorso. 4. Per le categorie per le quali non e’ richiesto il possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea, il bando di concorso relativo puo’ stabilire che le prove consistano in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare le capacita’ dei candidati con riferimento alle attivita’ che i medesimi sono chiamati a svolgere. 5. I giudizi espressi dalla commissione esaminatrice nelle diverse fasi valutative sono definitivi e, laddove negativi, comportano l’esclusione dalle successive fasi previste dal bando.

Art. 8

Prove preselettive

1. La procedura di reclutamento, nel caso in cui il numero delle
domande pervenute dovesse risultare elevato e per espressa
disposizione del bando, puo’ essere preceduta da forme di
preselezione mediante quiz a risposta multipla predisposti anche da
imprese specializzate attraverso la stipula di uno specifico
contratto, individuate nel rispetto della normativa vigente in
materia di contratti pubblici.
2. Il punteggio ottenuto dal candidato nelle prove preselettive non
e’ considerato ai fini del calcolo del punteggio finale al termine
della procedura.
3. I quiz da sottoporre ai candidati predisposti dall’azienda
specializzata prescelta sono approvati dalla commissione
esaminatrice, la quale partecipa alle operazioni connesse allo
svolgimento delle prove ed alla correzione dei test al termine delle
stesse.
4. I contratti aventi ad oggetto la predisposizione dei quiz, la
somministrazione di questi ultimi, la custodia dei medesimi, la
vigilanza durante lo svolgimento delle prove, l’affitto della sede
delle prove, sono stipulati dal competente ufficio dell’Agenzia, a
seguito di motivata richiesta del responsabile dell’ufficio addetto
al reclutamento del personale.

Art. 9

Titoli

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di merito relative
alle procedure concorsuali per l’assunzione di personale con
contratti a tempo determinato ed indeterminato, sono valutabili
soltanto i titoli che non costituiscono requisito di ammissione
previsto dal bando. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed
il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti
come segue:
a) titoli di cultura;
b) titoli professionali;
c) titoli vari.
2. Rientrano tra i titoli di cultura i titoli di studio aggiuntivi
rispetto a quello richiesto per la partecipazione alla procedura di
reclutamento purche’ coerenti con il profilo da ricoprire, essendo il
titolo di studio richiesto per l’ammissione eventualmente valutabile
unicamente in relazione al voto riportato. Rientrano tra i predetti
titoli, i diplomi di laurea e le lauree specialistiche, i dottorati
di ricerca, i diplomi di specializzazione universitaria rilasciati o
riconosciuti dallo Stato o conseguiti all’estero, purche’
riconosciuti equipollenti a quelli nazionali.
3. Rientrano tra i predetti titoli di cultura, con un livello
inferiore di valutazione rispetto a quelli del comma 2, gli attestati
di frequenza a corsi e master di perfezionamento universitari, le
borse di studio rilasciate da universita’ o amministrazioni
pubbliche, i corsi di aggiornamento, qualificazione o similari,
rilasciati da un’istituzione statale, da un ente pubblico o da un
istituto riconosciuto dallo Stato.
4. Rientrano tra i titoli professionali quelli riguardanti le
abilitazioni all’insegnamento e alle professioni, l’espletamento di
incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche o private, enti
od organismi internazionali, nonche’ societa’ od enti di provenienza
per il personale di cui all’articolo 17; il servizio prestato a tempo
determinato presso amministrazioni pubbliche o private, enti od
organismi internazionali, nonche’ societa’ od enti di provenienza per
il personale di cui all’articolo 17, e’ titolo valutabile ai fini
della formazione delle graduatorie relative alle procedure
concorsuali per l’assunzione a tempo determinato ed indeterminato, lo
svolgimento di attivita’ di ricerca, di sperimentazione, di studio in
genere, presso istituti universitari, ovvero di ricerca o
sperimentazione, di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato; i
lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto
nell’esercizio delle proprie attribuzioni e per speciale incarico
conferitogli dall’ente di appartenenza o da altre pubbliche
amministrazioni purche’ riguardanti il profilo cui il medesimo
candidato concorre; i riconoscimenti speciali quali encomi;
l’anzianita’ rivestita nel profilo immediatamente inferiore a quello
posto a concorso ed anzianita’ complessiva di servizio, anche nelle
societa’ od enti di provenienza per il personale di cui all’articolo
17, tali categorie di titoli possono o meno essere considerate
alternative. La valutazione e’ differenziata a seconda che si tratti
di servizi resi in livelli eguali o inferiori rispetto a quelli messi
a concorso; e’ consentita una limitazione del periodo massimo
valutabile e non sono valutabili servizi o incarichi analoghi
ripetuti nel tempo.
5. Rientrano tra i titoli vari: pubblicazioni in riviste, testi o
volumi specialistici presenti per esteso su riviste con criteri
oggettivi di qualita’ relativamente a lavori originali, comunicazioni
a congressi o convegni pubblicati in atti, premi ed altre attivita’
collegabili purche’ attinenti alle materie oggetto delle prove di
concorso, brevetti ed invenzioni.
6. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente, e
comunque prima di aver preso visione dei nominativi dei candidati, i
titoli valutabili per ciascuna delle predette categorie fissandone il
relativo punteggio. In ogni caso sono valutati soltanto i titoli
posseduti e materialmente prodotti dai candidati alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura selettiva.
7. Ferma restando l’eventuale diversa valutazione in ordine alla
specificita’ delle aree professionali in relazione alle quali la
procedura selettiva viene attivata, la ripartizione dei titoli e dei
relativi punteggi nelle tre categorie principali di cui sopra deve
avvenire equamente, evitando di attribuire ad una categoria una
influenza determinante rispetto alle altre due.
8. Nelle selezioni per titoli ed esami non puo’ essere assegnato ai
titoli un punteggio superiore a dieci trentesimi del punteggio
complessivo.
9. In tutti i casi in cui la commissione esaminatrice non valuti un
titolo devono essere specificate le ragioni della mancata
valutazione.

Art. 10

Accertamento della regolarita’ degli atti
e designazione dei vincitori

1. La commissione esaminatrice, esaurita l’attivita’ di
valutazione, forma la graduatoria di merito con l’indicazione del
punteggio conseguito da ciascun candidato e la trasmette al
responsabile del procedimento.
2. L’ufficio preposto al reclutamento del personale, valutate le
eventuali precedenze e preferenze dichiarate e comprovate all’atto
della presentazione della domanda dai candidati risultati idonei,
formula la graduatoria finale dei candidati e provvede ad inoltrarla
al direttore affinche’ quest’ultimo possa procedere all’approvazione
della stessa ed alla proclamazione dei vincitori, subordinatamente
all’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione
all’impiego. Dalla data della pubblicazione della graduatoria decorre
il termine per le eventuali impugnative.
3. Il provvedimento di proclamazione dei vincitori e’ pubblicato
sul sito internet dell’Agenzia entro cinque giorni dall’approvazione
della graduatoria, ovvero con le modalita’ stabilite dal bando o
dall’avviso di selezione.
4. La graduatoria rimane efficace per il periodo indicato dalle
disposizioni legislative in vigore a decorrere dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
puo’ essere utilizzata per la copertura dei posti per i quali il
concorso era stato bandito.

Art. 11 Tutela dei dati personali 1. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, gli esiti degli accertamenti connessi alle procedure selettive di cui al presente regolamento, nonche’ i dati personali forniti dagli interessati in relazione a qualsiasi forma di reclutamento sono raccolti e custoditi presso l’archivio del competente ufficio del settore amministrazione, affari generali e finanza dell’Agenzia. 2. Il responsabile del trattamento dei dati personali e’ il responsabile del competente ufficio del settore amministrazione, affari generali e finanza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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LEGGE 17 febbraio 2012, n. 10 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 42 del 20-2-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 17 febbraio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3075): Presentato dal Ministro della giustizia (Paola Severino Di Benedetto) il 22 dicembre 2011. Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il 22 dicembre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª. Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 22 dicembre 2011 ed il 10 gennaio 2012. Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 4, 10, 11, 12, 17, 18, 19 e 24 gennaio 2012; il 1° febbraio 2012. Esaminato in aula l’11, 25 e 31 gennaio 2012; il 1° febbraio 2012 ed approvato il 2 febbraio 2012. Camera dei deputati (atto n. 4933): Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 7 febbraio 2012 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni I, V, VI, X, XI e XIII. Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 7, 8 e 9 febbraio 2012. Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 14 febbraio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 3075-B): Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia) il 14 febbraio 2012 con parere della Commissione 1ª. Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 15 febbraio 2012. Esaminato in aula ed approvato il 15 febbraio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.