DECRETO-LEGGE 11 dicembre 2012, n. 216 Disposizioni urgenti volte a evitare l’applicazione di sanzioni dell’Unione europea.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 288 del 11-12-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per l’adempimento di obblighi posti dal diritto dell’Unione europea al fine di porre rimedio a procedure di infrazione a rischio di sanzioni ai sensi dell’articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nei confronti dello Stato italiano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 dicembre 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa e della salute; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione 1. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, sono emanate le disposizioni previste dal presente articolo. 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13, il quarto comma e’ sostituito dal seguente: "[4] Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo e’ effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente piu’ prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, puo’ essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea."; b) all’articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al secondo comma, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: "Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427."; 2) al quinto comma, secondo periodo, le parole: "l’indicazione della norma di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma"; c) all’articolo 20, primo comma, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: "Non concorrono a formare il volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell’attivo dello stato patrimoniale, nonche’ i passaggi di cui al quinto comma dell’articolo 36."; d) all’articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti: «[1] Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilita’, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che e’ stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica e’ subordinato all’accettazione da parte del destinatario. L’emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza e’ consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate e purche’ il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l’attivita’ da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalita’, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. [2] La fattura contiene le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale; g) natura, qualita’ e quantita’ dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione; h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2; i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; n) annotazione che la stessa e’ emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. [3] Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto puo’ essere emessa una sola fattura. Nel caso di piu’ fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purche’ per ogni fattura sia accessibile la totalita’ delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l’autenticita’ dell’origine, l’integrita’ del contenuto e la leggibilita’ della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticita’ dell’origine ed integrita’ del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticita’ dell’origine e l’integrita’ dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria. [4] La fattura e’ emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6. La fattura cartacea e’ compilata in duplice esemplare di cui uno e’ consegnato o spedito all’altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo: a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e’ effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche’ per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo’ essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime; b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura e’ emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni; c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter, la fattura e’ emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; d) per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura e’ emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. [5] Nelle ipotesi di cui all’articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita’, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo. [6] La fattura e’ emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a norma dell’articolo 7-bis, comma 1, con l’annotazione "operazione non soggetta"; b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l’annotazione "operazione non imponibile"; c) operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l’annotazione "operazione esente"; d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l’annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine – beni usati", "regime del margine – oggetti d’arte" o "regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione"; e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall’articolo 74-ter, con l’annotazione "regime del margine – agenzie di viaggio.".»; 2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «[6-bis] I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e’ debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione "inversione contabile"; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, con l’annotazione "operazione non soggetta". [6-ter] Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtu’ di un obbligo proprio recano l’annotazione "autofatturazione".»; e) dopo l’articolo 21 e’ inserito il seguente: «Art. 21-bis. (Fattura semplificata). – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonche’ la fattura rettificativa di cui all’articolo 26, puo’ essere emessa in modalita’ semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall’articolo 21, almeno le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo’ essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. 2. La fattura semplificata non puo’ essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni: a) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a). 3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attivita’ o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.». f) l’articolo 39, terzo comma, e’ sostituito dal seguente: «3] I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonche’ le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalita’ elettronica, in conformita’ alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonche’ dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo’ essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalita’ di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticita’ e l’integrita’ delle fatture di cui all’articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.»; g) all’articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le parole "l’indicazione della norma di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti "l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma". 3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola: "oggetto" sono inserite le seguenti: "di perizie o"; b) l’articolo 39 e’ sostituito dal seguente: «Art. 39 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari). – 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all’articolo 50, comma 5. 2. Se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 e’ stata emessa la fattura relativa ad un’operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura. 3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»; c) all’articolo 41, comma 3, dopo la parola: "oggetto" sono inserite le seguenti: "di perizie o"; d) all’articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: "escluso il comma 4," sono soppresse; 2) il comma 3 e’ abrogato; e) all’articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "unitamente alla relativa norma" sono sostituite dalle seguenti: "con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale"; 2) al comma 2, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: "2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, e’ emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale."; 3) al comma 2, secondo periodo, le parole: "o committente" sono soppresse; 4) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.»; f) all’articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell’articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all’articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all’articolo 25 del predetto decreto.»; 2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.»; 3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.»; g) all’articolo 49, comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «1. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali e’ dovuta l’imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformita’ al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.». 4. All’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole "non imponibili o esenti" sono sostituite dalle seguenti "non imponibili, esenti o non soggette ad IVA". 5. All’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo comma e’ inserito il seguente: "Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le fatture possono recare, per l’identificazione del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identificativi determinati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al terzo comma.". 6. All’articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo le parole: "soggetti a vigilanza doganale" sono inserite le seguenti: "e delle operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633" . 7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole "di cui all’articolo 21, quarto comma, quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti "di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)"; b) all’articolo 8, primo comma, lettera a), terzo periodo, le parole "di cui all’articolo 21, quarto comma, secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti "di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)"; c) all’articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole: "di cui al quarto comma, seconda parte, dell’articolo 21" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d)" e le parole: "consegna o spedizione dei beni" sono sostituite dalle seguenti: "effettuazione delle operazioni"; d) all’articolo 23, terzo comma, secondo periodo, le parole: "operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell’art. 21" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis,", le parole: "e la relativa norma" sono sostituite dalle seguenti: "ed, eventualmente, la relativa norma"; e) all’articolo 24, primo comma, primo periodo, le parole: "operazioni non imponibili di cui all’articolo 21, sesto comma e, distintamente, all’articolo 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata"; f) all’articolo 25, terzo comma, le parole: "operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell’art. 21" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis," e le parole: "e la relativa norma" sono sostituite dalle seguenti: "e, eventualmente, la relativa norma"; g) all’articolo 35, comma 4, secondo periodo, le parole: "nell’ultimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "nel quinto comma"; h) all’articolo 74-ter, comma 8, le parole: "dal primo comma, secondo periodo, dell’articolo 21" sono sostituite dalle seguenti: "dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo". 8. All’articolo 1, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, le parole: "dell’art. 21, n. 1)" sono sostituite dalle seguenti: "dell’articolo 21, comma 2, lettere c) e d)". 9. All’articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, le parole: "dall’art. 21, quarto comma, secondo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dall’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a),". 10. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 1, lettera d), le parole: "di cui all’articolo 21, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)"; b) all’articolo 3, comma 3, le parole: "nell’articolo 21, quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "nell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)". 11. All’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "all’articolo 21, comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "all’articolo 21, comma 2, lettera c)". 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

Art. 2 Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/41/UE del 7 luglio 2010, sull’applicazione del principio della parita’ di trattamento fra gli uomini e le donne. che esercitano un’attivita’ autonoma. Procedura di infrazione n. 2012/0369 1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternita’ e paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 66, comma 1, le parole: "e alle imprenditrici agricole a titolo principale" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonche’ alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni"; b) all’articolo 68, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne e’ corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennita’ giornaliera pari all’80 per cento della misura giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall’articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»; c) all’articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresi’, alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attivita’ lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all’articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»; 2) al comma 2, le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "previsti ai commi 1 e 1-bis". 2. Le disposizioni previste dall’articolo 69, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne. 3. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Agli organismi di parita’ previsti dal presente decreto, nonche’ da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.»; b) all’articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attivita’ autonoma".

Art. 3

Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/18/UE dell’8
marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di
congedo parentale

1. All’articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di sostegno della maternita’ e paternita’, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le
modalita’ di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria,
nonche’ i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di
un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il
personale del comparto sicurezza e difesa, e di quello dei vigili del
fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede,
altresi’, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di
funzionalita’ connesse all’espletamento dei relativi servizi
istituzionali, specifiche e diverse modalita’ di fruizione e di
differimento del congedo.»;
b) al comma 3 le parole: "e comunque con un periodo di preavviso
non inferiore a quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "e
comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni,
con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo";
c) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il
datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di
ripresa dell’attivita’ lavorativa, tenendo conto di quanto
eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.».

art 4

Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/53/UE del 7
luglio 2010 in materia di qualita’ e sicurezza degli organi umani
destinati ai trapianti. Procedura di infrazione 2012/0370

1. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di
trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: ", anche da soggetto vivente, per quanto compatibili";
b) all’articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte le
seguenti:
«m-bis): mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione
degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 7;
m-ter): controlla lo scambio di organi con gli altri Stati
membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati
membri, il Centro nazionale trapianti trasmette le necessarie
informazioni per garantire la tracciabilita’ degli organi;
m-quater): ai fini della protezione dei donatori viventi,
nonche’ della qualita’ e della sicurezza degli organi destinati al
trapianto, cura la tenuta del registro dei donatori viventi in
conformita’ delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.».
c) dopo l’articolo 6 e’ inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Qualita’ e sicurezza degli organi). – 1. Le donazioni
di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e non
remunerate. Il reperimento di organi non e’ effettuato a fini di
lucro. E’ vietata ogni mediazione riguardante la necessita’ o la
disponibilita’ di organi che abbia come fine l’offerta o la ricerca
di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. E’ altresi’
vietata ogni pubblicita’ riguardante la necessita’ o la
disponibilita’ di organi che abbia come fine l’offerta o la ricerca
di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo.
2. Il diritto alla protezione dei dati personali e’ tutelato in
tutte le fasi delle attivita’ di donazione e trapianto di organi, in
conformita’ alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. E’ vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o
sistemi che renda possibile l’identificazione dei donatori o dei
riceventi.
3. Il Ministro della salute, con decreto di natura non
regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta
del Centro nazionale Trapianti e previa intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell’allegato di cui
alla direttiva 2010/53/UE, determina i criteri di qualita’ e
sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo
che va dalla donazione al trapianto o all’eliminazione.
4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone l’adozione
e l’attuazione di procedure operative per:
a) la verifica dell’identita’ del donatore;
b) la verifica delle informazioni relative al consenso,
conformemente alle norme vigenti;
c) la verifica della caratterizzazione dell’organo e del
donatore;
d) il reperimento, la conservazione, l’etichettatura e il
trasporto degli organi;
e) la garanzia della tracciabilita’, nel rispetto delle norme di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
f) la segnalazione, l’esame, la registrazione e la trasmissione
delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi
avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualita’
e sulla sicurezza degli organi;
g) ogni misura idonea ad assicurare la qualita’ e la sicurezza
degli organi.».
d) all’articolo 22, comma 1, le parole: "da euro 1.032 a euro
10.329" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 2.064 a euro
20.658";
e) dopo l’articolo 22 e’ inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Sanzioni in materia di traffico di organi umani
destinati ai trapianti). – 1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera
di mediazione nella donazione di organi da vivente e’ punito con la
reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro
300.000. Se il fatto e’ commesso da persona che esercita una
professione sanitaria alla condanna consegue l’interdizione perpetua
dall’esercizio della professione.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la
richiesta d’offerta di organi al fine di conseguire un profitto
finanziario o un vantaggio analogo e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza
autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile
l’identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati
e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a
euro 50.000.».
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti
dall’attuazione del presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/84/UE del 15
dicembre 2010, relativa alla farmacovigilanza. Procedura di
infrazione 2012/0372

1. Nell’ambito del sistema di farmacovigilanza di cui al titolo IX
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, di cui all’articolo 6, comma 2 dello stesso decreto
legislativo, nomina, nell’ambito della propria organizzazione, un
responsabile dell’istituzione e della gestione del sistema di
farmacovigilanza, persona fisica, tra soggetti adeguatamente
qualificati, con documentata esperienza in tutti gli aspetti di
farmacovigilanza, che risiede e svolge la propria attivita’
nell’Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti sulla
medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 3.
2. Il titolare dell’autorizzazione alla immissione in commercio
deve:
a) mantenere e porre a disposizione su richiesta dell’autorita’
competente, un fascicolo di riferimento del sistema di
farmacovigilanza;
b) individuare e implementare idonee soluzioni organizzative e
procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale, nonche’
elaborare un apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto
di nuovi rischi, del contenuto dei medesimi, del rapporto
rischio/beneficio per ogni medicinale;
c) monitorare i risultati dei provvedimenti volti a ridurre al
minimo i rischi previsti dal piano di gestione del rischio o quali
condizioni dell’AIC.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuate, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico
e dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
Stato-Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le
procedure operative e le soluzioni tecniche per un’efficace azione di
farmacovigilanza con particolare riguardo:
a) agli studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione
all’immissione in commercio;
b) al rispetto, degli obblighi sulla registrazione o sulla
comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale;
c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda
l’uso sicuro ed efficace del medicinale;
d) agli ulteriori obblighi del titolare dell’autorizzazione alla
immissione in commercio;
e) ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i
medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per
la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 e successive
modificazioni;
f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove
si effettuano la produzione, l’importazione, il controllo e
l’immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate
come materie prime nella produzione di medicinali;
g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo e i
compiti dell’Agenzia italiana del farmaco;
h) alle disposizioni concernenti il titolare dell’AIC e le
eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell’AIC;
i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;
l) al sistema delle comunicazioni;
m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del
titolare di AIC;
n) ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del
medicinale (PSUR);
o) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori
sanitari;
p) alla regolamentazione della procedura d’urgenza.
4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3,
sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IX del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.
5. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio che
omette di informare l’EMA e l’AIFA di rischi nuovi o rischi che si
sono modificati o modifiche del rapporto rischio-beneficio e’ punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria a euro ventimila a euro
centoventimila.
6. Il responsabile della farmacovigilanza di cui al comma 1, che
viola gli obblighi ad esso ascritti e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 entrano in vigore dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.

Art. 6 Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/5/UE del 14 marzo 2012, relativa alla vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini – Procedura d’infrazione 2012/0434 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) e’ aggiunta la seguente: «lettera i-bis) "vaccini vivi attenuati": vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.»; b) l’articolo 5 e’ sostituito dal seguente: «Art. 5 (Vaccinazione). – 1. Il Ministero della salute puo’ decidere di autorizzare l’impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purche’: a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dal Ministero della salute, di concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale "G. Caporale" di Teramo sentite le regioni e province autonome; b) la Commissione europea sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita. 2. Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il Ministero della salute provvede a delimitare: a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione; b) una zona di sorveglianza, che consista in una parte del territorio profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione.»; c) all’articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola: "vaccinazione" sono inserite le seguenti: "con vaccini vivi attenuati."; d) all’articolo 10, comma 1, lettera b), le parole "se non preventivamente concordate con la Commissione europea" sono sostituite dalle seguenti: "che impieghi vaccini vivi attenuati». 2. Dall’attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attivita’ previste dalle presenti disposizioni ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 Esecuzione della decisione della Commissione europea 2000/394/CE del 25 novembre 1999 e della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, resa in data 6 ottobre 2011, nella causa C-302/09, Commissione europea c. Repubblica italiana 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Istituto nazionale della previdenza sociale richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n. 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, gli elementi, corredati della idonea documentazione, necessari per l’identificazione dell’aiuto di Stato illegale, anche con riferimento alla idoneita’ dell’agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari. 2. Le imprese di cui al comma 1 forniscono le informazioni e la documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 3. Nel caso in cui le imprese rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di trenta giorni, l’idoneita’ dell’agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari e’ presunta e, conseguentemente, l’INPS provvede al recupero integrale dell’agevolazione di cui l’impresa ha beneficiato. 4. Qualora dall’attivita’ istruttoria di cui ai commi 1, 2 3, anche a seguito del parere acquisito dall’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sia emersa o sia presunta l’idoneita’ dell’agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari, l’Istituto nazionale della previdenza sociale notifica alle imprese provvedimento motivato contenente l’avviso di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante l’intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati per effetto del regime agevolativo di cui al comma 1, nonche’ degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati dalla data in cui si e’ fruito dell’agevolazione e sino alla data del recupero effettivo. 5. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui al comma 1 emessi dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nulli. Gli importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e imputati ai pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti di cui al comma 4. 6. I processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui al comma 1 si estinguono di diritto. L’estinzione e’ dichiarata con decreto, anche d’ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

Art. 8 Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 23-sexies: 1) al comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2013"; 2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: "1-bis. Il Ministero e’ altresi’ autorizzato a sottoscrivere, oltre i limiti indicati al comma 1, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell’Emittente, fino a concorrenza dell’importo degli interessi non pagati in forma monetaria, in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 23-decies, comma 4."; b) all’articolo 23-septies: 1) al comma 1 e’ aggiunto in fine il seguente periodo: "L’Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all’articolo 23-novies, comma 1."; 2) al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo 23-decies."; c) all’articolo 23-octies: 1) al comma 4 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all’approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l’Emittente non puo’ deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari."; 2) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui cio’ risulti compatibile con il quadro normativo dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facolta’ dell’Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale facolta’ non possa essere esercitata in ragione dell’operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento al contratto."; d) all’articolo 23-novies: 1) al comma 1, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni"; 2) al comma 2, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: "d) la computabilita’ dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza;"; 3) al comma 3 e’ aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel termine di cui al comma 2 la Banca d’Italia rilascia altresi’ l’autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall’Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."; e) all’articolo 23-decies: 1) al comma 3, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: "Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell’esercizio come risultante dall’ultimo bilancio dell’Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell’eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie."; 2) al comma 4, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: "Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell’esercizio, come definito al comma 3, sono corrisposti mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione o di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato."; f) all’articolo 23-undecies: 1) al comma 2, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni"; 2) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: "2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze puo’ essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e’ effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.".

Art. 9 Potere sostitutivo statale per la regolare ed efficace gestione del ciclo rifiuti 1. In considerazione della situazione di grave criticita’ nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2011, e successive modificazioni, qualora venga accertato l’inutile decorso dei termini di legge per l’adozione degli atti di competenza della regione e degli enti locali necessari ad assicurare il corretto ed efficace svolgimento del ciclo di gestione dei predetti rifiuti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e’ autorizzato ad assegnare all’ente o agli enti inadempienti un congruo termine per provvedere. 2. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 1, viene nominato, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un commissario che provveda in via sostitutiva. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina, salvo proroga o revoca. Per l’attuazione degli interventi il commissario e’ autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 2, 3 e 4 dell’O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011. 3. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 sono posti a carico degli enti inadempienti secondo le modalita’ da stabilirsi con il decreto di cui al citato comma 2.

Art. 10 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 11 dicembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri Cancellieri, Ministro dell’interno Severino, Ministro della giustizia Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze Di Paola, Ministro della difesa Balduzzi, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 8 gennaio 2013, n. 16 Regolamento concernente la gestione della

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE;
Visto, in particolare, l’articolo 8 del citato decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, che istituisce un’apposita sezione per gli
iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto
incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un’attivita’
di tale tipo in una societa’ di revisione legale per tre anni
consecutivi, ovvero per i revisori legali che ne facciano richiesta;
Visto, in particolare, l’articolo 8, comma 2 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che demanda ad un regolamento, da
adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione
nazionale per la societa’ e la borsa, la definizione delle modalita’
di funzionamento di detta sezione ed in particolare delle modalita’
di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale da parte dei
revisori legali «inattivi»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Codice dell’amministrazione
digitale»;
Visto l’articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di
potenziamento ed estensione dei servizi telematici;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa, che in
data 30 luglio 2012 ha formulato, ai sensi del citato articolo 8,
comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere
favorevole in merito allo schema del presente regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell’adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre
2012;
Vista la nota del 19 novembre 2012, n. 10579, con la quale, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, lo schema del presente regolamento e’ stato trasmesso alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione e la gestione
della Sezione del Registro per i revisori inattivi e le condizioni
per la partecipazione degli stessi ad un corso di formazione e
aggiornamento ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39.

Art. 2

Istituzione della Sezione dei revisori inattivi nel Registro dei
revisori legali

1. E’ istituita, nel Registro dei revisori legali, ai sensi
dell’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, la sezione denominata «Sezione dei revisori inattivi», d’ora in
poi denominata «Sezione inattivi».

Art. 3

Iscrizione nella Sezione inattivi

1. Sono iscritti d’ufficio nella Sezione inattivi:
a) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non
hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi;
b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non
hanno collaborato ad un’attivita’ di revisione legale in una societa’
di revisione legale di cui all’articolo 1 – comma 1, lettera q) del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per tre anni consecutivi.
2. Sono altresi’ iscritti nella Sezione inattivi i soggetti
iscritti che ne fanno richiesta al Ministero dell’economia e delle
finanze, anche prima del decorrere dei tre anni previsti dal comma 1
per l’iscrizione d’ufficio, sentito il parere della Commissione
istituita ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, previa presentazione di una dichiarazione
nella quale il revisore attesti di non avere in corso incarichi di
revisione legale o attivita’ di cui al precedente comma 1 lettera b).
Il Ministero dell’economia e delle finanze, acquisito il parere della
Commissione, dispone l’accoglimento o il rigetto dell’istanza, entro
90 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 4

Prima iscrizione del revisore

1. I revisori legali al momento della prima iscrizione nel registro
sono inseriti nella Sezione inattivi, salvo poi transitare
nell’elenco dei revisori attivi con l’assunzione del primo incarico
di revisione legale ovvero con l’avvio di una collaborazione ad
un’attivita’ di revisione legale presso una societa’ di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39.
2. Fermo restando gli obblighi di formazione continua previsti
dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il
revisore che assume incarichi di revisione legale entro il primo anno
formativo successivo a quello di iscrizione nel Registro e’ esonerato
da quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento in
materia di formazione per i revisori inattivi.

Art. 5

Passaggi fra elenco revisori attivi e Sezione inattivi

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze da’ comunicazione ai
soggetti inseriti nell’elenco dei revisori attivi per i quali
ricorrono i presupposti di cui all’articolo 3 comma 1, lettere a) e
b), dell’avvio del procedimento di collocamento nella Sezione
inattivi.
2. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza che
il soggetto di cui al comma precedente abbia prodotto idonea
documentazione circa l’insussistenza delle condizioni previste
dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), il Ministero dell’economia
e delle finanze dispone il passaggio nella Sezione inattivi.
3. Ai fini del transito dalla sezione dei revisori inattivi
all’elenco dei revisori attivi, il revisore legale, all’assunzione
del primo incarico di revisione legale, ovvero la societa’ di
revisione legale per i revisori che iniziano una collaborazione ad un
incarico di revisione legale presso la medesima societa’, sono tenuti
a comunicare tempestivamente al Ministero dell’economia e delle
finanze l’assunzione del detto incarico, secondo le modalita’ e i
termini stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 7, comma 7
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore inattivo
non puo’ comunque assumere un incarico di revisione legale o
collaborare allo svolgimento di un incarico di revisione legale
presso una societa’ di revisione se non e’ in regola con gli obblighi
formativi previsti dal capo secondo del presente regolamento.

Art. 6

Formazione del revisore inattivo

1. Il revisore iscritto nella Sezione inattivi, salvo che abbia
preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento
professionale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, per assumere nuovi incarichi di revisione
legale deve partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento, al
fine di acquisire o mantenere le conoscenze teoriche e le competenze
professionali necessarie per lo svolgimento dell’attivita’ di
revisore legale.
2. Il revisore legale inattivo che partecipa volontariamente al
programma di formazione previsto dall’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e’ tenuto al pagamento
del contributo annuale per la formazione il cui importo e’ stabilito
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 7

Corso di formazione e aggiornamento per i revisori iscritti nella
Sezione inattivi

1. Fermo quanto indicato dall’articolo 4, comma 2, il revisore
inattivo per l’assunzione di nuovi incarichi di revisione legale deve
prendere parte al corso di formazione e aggiornamento, anche svolto a
distanza con modalita’ telematiche, la cui partecipazione sia
documentabile, della durata minima di 60 ore.
2. I corsi di formazione e aggiornamento devono avere ad oggetto
argomenti attinenti le materie elencate nell’articolo 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche’ le norme di aggiornamento
professionale e gli aspetti applicativi connessi e devono essere
svolti in conformita’ a specifici programmi definiti dal Ministero
dell’economia e delle finanze.
3. I revisori iscritti nella Sezione inattivi, che abbiano
partecipato volontariamente al programma di formazione previsto
dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, per l’assunzione di nuovi incarichi, non sono tenuti a seguire il
corso di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui dal provvedimento di transito nella Sezione
inattivi, disposto d’ufficio ovvero a seguito di richiesta del
soggetto interessato, siano trascorsi meno di dodici mesi, il
revisore inattivo per l’assunzione di nuovi incarichi e’ esonerato
dagli obblighi di formazione previsti per i revisori inattivi dagli
articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
5. Se il revisore non ha assunto un incarico di revisione legale
entro due anni dalla data di conclusione del corso di formazione e
aggiornamento di cui al comma 1, il corso stesso resta privo di
effetti.

Art. 8

Obblighi del revisore iscritto nella Sezione inattivi

1. Il revisore iscritto nella Sezione inattivi e’ tenuto al
versamento del contributo annuale di cui all’articolo 21, comma 8,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Gli iscritti nella Sezione inattivi del Registro dei revisori
legali non sono assoggettati:
a) agli obblighi della formazione continua, di cui all’articolo
5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
b) al controllo della qualita’, di cui all’articolo 20 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
c) al pagamento del contributo finalizzato alla copertura dei
costi relativi alla formazione, salvo quanto previsto dall’articolo
6, comma 2;
d) al pagamento del contributo finalizzato alla copertura dei
costi relativi al controllo qualita’.

Art. 9

Rinvio alle norme in materia di formazione continua

1. Con riferimento alla formazione continua degli iscritti al
Registro dei revisori legali si rinvia a quanto previsto dal
Regolamento emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39.
2. Gli obblighi di formazione recati dal presente regolamento si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39.

Art. 10

Comunicazioni

1. Le modalita’ di trasmissione delle comunicazioni di cui al
presente regolamento, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, sono stabilite con appositi
atti del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 8 gennaio 2013

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Grilli

Il Ministro della giustizia
Severino

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 291

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2013 Scioglimento del consiglio provinciale di Frosinone e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi dell’amministrazione
provinciale di Frosinone ed il Presidente nella persona del sig.
Antonello Iannarilli;
Vista la deliberazione n. 6 del 9 gennaio 2013, con la quale il
consiglio provinciale ha dichiarato la decadenza del sig. Antonello
Iannarilli dalla carica di Presidente, sulla base delle disposizioni
recate dall’art. 13 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 141 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ricorrano le condizioni per far
luogo allo scioglimento del consiglio provinciale della suddetta
rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che
ha previsto la nomina di un commissario straordinario, ai sensi
dell’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la
provvisoria gestione delle province in cui si e’ verificata una delle
ipotesi di cessazione anticipata del mandato degli organi
provinciali;
Visto che e’ stato espressamente richiesto da alcuni ordini del
giorno, di analogo tenore, presentati alla camera, nel corso dei
lavori parlamentari della legge di stabilita’ 2013, ed accolti dal
governo che, in attesa della riforma organica della rappresentanza
locale, venga assicurata la continuita’ nella gestione delle
amministrazioni interessate, attraverso la nomina di un commissario
straordinario da individuarsi nella figura del Presidente della
provincia o dei componenti della giunta uscente;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio provinciale di Frosinone e’ sciolto.

Art. 2

Il sig. Giuseppe Patrizi, gia’ vicepresidente della provincia di
Frosinone, e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria
gestione della provincia, fino al 31 dicembre 2013.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio provinciale, alla giunta e al Presidente.

Dato a Roma, addi’ 18 marzo 2013

NAPOLITANO

Cancellieri, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 21 febbraio 2013 Indizione della «Giornata per la donazione degli organi» per l’anno 2013.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2000, n.
151, con la quale, fra l’altro, viene demandata al Ministro della
salute, per l’anno 2001 e successivi, l’indizione della «Giornata per
la donazione di organi»;
Visto l’art. 1 della predetta direttiva che stabilisce che in tale
giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono,
nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire
l’informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata
al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni;
Visto l’art. 2 della predetta direttiva che dispone che, entro il
mese di febbraio, il Ministro della salute stabilisca, con proprio
decreto, la data della celebrazione della Giornata nazionale in un
periodo compreso tra il 21 marzo e il 31 maggio;
Preso atto che il Centro nazionale trapianti e le Associazioni di
volontariato e di pazienti piu’ rappresentative a livello nazionale
quali: Associazione italiana per la donazione di organi tessuti e
cellule (AIDO) – Associazione nazionale emodializzati (ANED) –
Associazione donatori midollo osseo (ADMO) – Associazione cardio
trapiantati italiana (ACTI) – Associazione italiana trapiantati di
fegato (AITF) – Confederazione forum nazionale delle associazioni di
nefropatici, trapiantati d’organo e di volontariato (FORUM) –
Federazione Nazionale delle Associazioni di Volontariato per le
malattie epatiche ed il trapianto di fegato (LIVER-POOL) –
Associazione Marta Russo hanno convenuto di individuare la data della
«Giornata per la donazione degli organi» nel giorno 26 maggio 2013;

Decreta:

Art. 1

1. La «Giornata per la donazione degli organi», per l’anno 2013, e’
indetta per il giorno 26 maggio.
2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e
sostengono, nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative volte
a favorire l’informazione e la promozione della donazione di organi
finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti
disposizioni.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 febbraio 2013

Il Ministro: Balduzzi

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 2, foglio n. 394

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.