MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 13 marzo 2013, n. 42 Regolamento recante le modalita’ di redazione dell’elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201..

…convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto l’articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ed in particolare il comma 6;
Visto l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 6 aprile 2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2001, n. 100;
Vista la classificazione ISTAT delle amministrazioni pubbliche
individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Considerato che presso le Regioni e le Province autonome sono
istituiti gli Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 25 ottobre 2012;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11-19 dicembre 2012,
n. 293;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre 2012
e del 21 febbraio 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
con nota n. 6965 del 5 marzo 2013, ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Si definisce «opera pubblica incompiuta» ogni opera pubblica che
risulta non completata per una o piu’ delle seguenti cause:
a) mancanza di fondi;
b) cause tecniche;
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo
dell’impresa appaltatrice, risoluzione del contratto ai sensi degli
articoli 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o
di recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di antimafia;
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione
appaltante, dell’ente aggiudicatore o di altro soggetto
aggiudicatore, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163.
2. Si considera non completata ai sensi dell’articolo 44-bis, comma
2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un’opera non
fruibile dalla collettivita’, caratterizzata da uno dei seguenti
stati di esecuzione:
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre
il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione;
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro
il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione, non
sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati
nel termine previsto in quanto l’opera non risulta rispondente a
tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto
esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.

Art. 2

Pubblicazione dell’elenco-anagrafe
delle opere pubbliche incompiute

1. L’elenco anagrafe delle opere incompiute, istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo
44-bis, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ha la finalita’ di coordinare, a livello informativo e statistico, i
dati sulle opere pubbliche incompiute in possesso delle
amministrazioni statali, regionali o locali. L’elenco e’ ripartito in
due sezioni, relative, rispettivamente, alle opere di interesse
nazionale e alle opere di interesse regionale e degli enti locali.
L’ambito dell’interesse e’ individuato rispetto all’appartenenza
all’ambito nazionale ovvero regionale o locale della stazione
appaltante, dell’ente aggiudicatore o di altro soggetto
aggiudicatore, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163; per i predetti soggetti che sono amministrazioni
pubbliche l’appartenenza all’ambito nazionale ovvero regionale o
locale e’ individuata in base alla classificazione ISTAT di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
gli altri soggetti l’appartenenza all’ambito nazionale ovvero
regionale o locale e’ individuata in base all’ambito territoriale cui
e’ riferibile l’opera. La sezione dell’elenco relativa alle opere
incompiute di interesse nazionale e’ pubblicata sul sito
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La
sezione dell’elenco relativa alle opere incompiute di interesse
regionale e degli enti locali e’ pubblicata dalle Regioni e dalle
Province autonome sui siti predisposti ed attivati dalle Regioni e
dalle Province autonome medesime ai sensi del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2001, n. 100. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti attiva appositi collegamenti informatici con i siti di
cui al precedente periodo in modo da consentire l’accesso dal sito
istituzionale del Ministero alla sezione dell’elenco relativa alle
opere di interesse regionale e degli enti locali. Le relative
attivita’ di monitoraggio, raccolta, redazione, coordinamento e
aggiornamento dei dati sono curate, per le opere d’interesse
nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –
Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il
personale, e, per quelle di interesse regionale e degli enti locali,
dagli Osservatori regionali dei contratti pubblici territorialmente
competenti ovvero da altri uffici regionali allo specifico scopo
preposti, e sono realizzate con le risorse umane, strumentali e
finanziare previste a legislazione vigente. Resta fermo quanto
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome
pubblicano, secondo le modalita’ previste al comma 1, le sezioni di
rispettiva competenza dell’elenco anagrafe delle opere pubbliche
incompiute. Le opere sono inserite nella corrispondente sezione
dell’elenco nell’ordine di graduatoria di cui all’articolo 4.

Art. 3

Modalita’ di redazione dell’elenco-anagrafe
delle opere pubbliche incompiute

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli
enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
individuano le opere incompiute di rispettiva competenza. Entro il
predetto termine, i medesimi soggetti, ciascuno secondo l’ambito
territoriale individuato all’articolo 2, comma 1, terzo periodo,
trasmettono la lista delle opere individuate al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ovvero alla Regione e alla Provincia
autonoma di appartenenza, unitamente ai dati e alle informazioni
previste al comma 2.
2. Per ogni opera pubblica incompiuta, sono indicati i seguenti
elementi informativi:
a) il codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell’articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
b) denominazione della stazione appaltante, ovvero dell’ente
aggiudicatore, o di altro soggetto aggiudicatore individuato ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) localizzazione dell’opera (regione, provincia e comune di
ubicazione), secondo la classificazione adottata dal sistema CUP;
d) descrizione dell’opera e dati dimensionali;
e) classificazione dell’opera secondo l’appartenenza della stessa
al settore di intervento, e al relativo sottosettore, tra quelli
riportati nella tabella di cui all’allegato 1 al presente decreto e
che ne forma parte integrante, desunta dalla classificazione prevista
dal sistema CUP;
f) importo complessivo dell’intervento e importo per lavori
risultanti dall’ultimo quadro economico approvato e oneri necessari
per l’ultimazione dei lavori;
g) percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all’ultimo
progetto approvato;
h) fonti di finanziamento;
i) cause tra quelle previste all’articolo 1, comma 1, che hanno
comportato l’incompiutezza dell’opera e possibili soluzioni;
l) indicazione, sentita, per le opere di interesse nazionale,
l’Agenzia del demanio, del possibile utilizzo dell’opera anche con
destinazioni d’uso alternative a quella inizialmente prevista nonche’
dell’eventuale utilizzo ridimensionato rispetto alle previsioni del
progetto iniziale;
m) indicazione se l’opera incompiuta si inserisce in una
specifica infrastruttura a rete (quale un’infrastruttura stradale,
ferroviaria, idrica, informatica) rispetto alla quale l’incompiutezza
dell’opera costituisce una discontinuita’ nella rete medesima.
3. Qualora un’opera pubblica incompiuta non sia dotata di codice
CUP, i soggetti di cui al comma 1 provvedono a farne richiesta alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica.
4. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, i soggetti
di cui al medesimo comma possono pubblicare, sul profilo di
committente di cui all’articolo 3, comma 35, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lista, con i
dati e le informazioni previste al comma 2, delle opere incompiute
individuate ai sensi del comma 1.
5. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero
le Regioni e le Province autonome riscontrino il mancato o inesatto
adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal presente
articolo, gli stessi segnalano tale circostanza al soggetto di cui al
comma 1 tenuto all’adempimento, il quale verifica la segnalazione ai
fini dell’accertamento delle eventuali responsabilita’ in relazione
al mancato espletamento del predetto adempimento.

Art. 4

Graduatorie

1. Sulla base dei dati forniti ai sensi dell’articolo 3, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni e
Province autonome redigono, ciascuno per le sezioni di rispettiva
competenza di cui all’articolo 2, una graduatoria nella quale le
opere pubbliche incompiute sono ordinate in ordine di priorita’,
tenendo conto dello stato d’avanzamento raggiunto nella realizzazione
dell’opera e di un possibile utilizzo dell’opera stessa anche con
destinazioni d’uso alternative a quella inizialmente prevista. Le
graduatorie cosi’ predisposte costituiscono uno strumento conoscitivo
volto a consentire di individuare in modo razionale ed efficiente le
soluzioni ottimali per l’utilizzo delle opere pubbliche incompiute
attraverso il completamento ovvero il riutilizzo ridimensionato delle
stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella
originariamente prevista.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, le opere pubbliche
incompiute sono classificate e collocate in ordine decrescente
secondo le seguenti caratteristiche e i seguenti livelli di sviluppo:
a) opere pubbliche ultimate, incompiute per il mancato
perfezionamento delle operazioni di collaudo entro i termini di
legge, qualora non utilizzabili anche parzialmente;
b) opere pubbliche incompiute con stato d’avanzamento pari o
superiore ai 4/5 dell’opera per le quali e’ possibile prevedere un
utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto
iniziale, mantenendo la stessa destinazione d’uso;
c) opere pubbliche incompiute con stato d’avanzamento pari o
superiore ai 4/5 dell’opera, per le quali e’ possibile prevedere un
utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto
iniziale ma con diversa destinazione d’uso, che deve essere
specificamente indicata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera
l);
d) opere pubbliche incompiute con stato d’avanzamento pari o
superiore ai 4/5 dell’opera per le quali non e’ possibile prevedere
un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del
progetto iniziale;
e) opere pubbliche incompiute con stato d’avanzamento inferiore
ai 4/5 dell’opera per le quali e’ possibile prevedere un utilizzo
anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale,
mantenendo la stessa destinazione d’uso;
f) opere pubbliche incompiute con stato d’avanzamento inferiore
ai 4/5 dell’opera per le quali e’ possibile prevedere un utilizzo
anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale
ma con diversa destinazione d’uso, che deve essere specificamente
indicata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera l);
g) opere pubbliche incompiute con stato d’avanzamento inferiore
ai 4/5 dell’opera per le quali non e’ possibile prevedere un utilizzo
anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale.
3. La formazione della graduatoria all’interno della
classificazione di cui al comma 2, per le opere che presentano le
medesime caratteristiche e il medesimo livello di sviluppo, avviene
in ordine decrescente rispetto alla percentuale di avanzamento dei
lavori; in caso di medesima percentuale di avanzamento dei lavori e’
data priorita’ in graduatoria alle opere appartenenti ad
infrastrutture a rete e, a seguire, alle opere ritenute di maggiore
utilita’ per la collettivita’.

Art. 5

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:
a) entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, trasmettono al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ovvero alle Regioni e alle Province
autonome le informazioni e i dati previsti dall’articolo 3, comma 2;
contestualmente i predetti soggetti possono pubblicare le
informazioni di cui all’articolo 3, comma 4;
b) entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province
autonome, pubblicano, secondo le modalita’ previste all’articolo 1,
le sezioni di rispettiva competenza dell’elenco anagrafe delle opere
pubbliche incompiute.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 13 marzo 2013

Il Ministro: Passera

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastruttre e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 2, foglio n. 384

LEGGE 23 maggio 2013, n. 57 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni
urgenti in materia sanitaria, e’ convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
ossevare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 23 maggio 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Lorenzin, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 1 luglio 2013, n. 78 Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Rilevato che il perdurare del sovraffollamento delle carceri e il
conseguente stato di tensione all’interno degli istituti evidenziano
l’insufficienza dell’attuale disciplina a fronteggiare situazioni
contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e
del regime di esecuzione delle pene detentive;
Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 2010,
n. 199, modificata dall’articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2012, n. 9, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene
detentive non superiori a diciotto mesi, non si e’ rilevata
sufficiente ad eliminare il gravissimo fenomeno del sovraffollamento
delle carceri e che, in ogni caso, i suoi effetti cesseranno il 31
dicembre 2013;
Rilevato che non e’ stato completato il piano straordinario
penitenziario e non e’ stata adottata la riforma della disciplina
delle misure alternative alla detenzione;
Rilevato che la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la
sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ha assegnato
allo Stato italiano il termine di un anno entro cui procedere
all’adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla constatata
violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o
degradanti;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare misure
per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario;
Ritenuta, pertanto, la necessita’ e urgenza di introdurre modifiche
alle norme del codice di procedura penale relative all’esecuzione
delle pene detentive e alle norme dell’ordinamento penitenziario in
materia di misure alternative alla detenzione e benefici
penitenziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 284, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in
modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal
reato.»;
b) all’articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b),
quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste
dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i
limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere
l’ordine di esecuzione, previa verifica dell’esistenza di periodi di
custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo
esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di
sorveglianza affinche’ provveda all’eventuale applicazione della
liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza
ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 69-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica
nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia
cautelare in carcere il pubblico ministero emette l’ordine di
esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis,
trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione
sulla liberazione anticipata.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico
ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la
decisione del magistrato di sorveglianza.»;
2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni»
sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti
dall’articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;
3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), il periodo: «423-bis, 624, quando
ricorrono due o piu’ circostanze tra quelle indicate dall’articolo
625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre
l’aggravante di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del
medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli
arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni» e’ sostituito dal seguente:
«572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale»;
b) la lettera c) e’ soppressa;
4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,»
sono inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare
determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal
comma 5,».

Art. 2

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 21, dopo il comma 4-bis, e’ aggiunto il seguente:
«4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a
prestare la propria attivita’ a titolo volontario e gratuito
nell’esecuzione di progetti di pubblica utilita’ in favore della
collettivita’ da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province,
i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalita’
previste nell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274.»;
b) all’articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1.1 e’ soppresso;
2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: "e a quelli
cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto
comma, del codice penale" sono soppresse;
3) il comma 1-quater e’ sostituito dal seguente: «1-quater.
L’istanza di applicazione della detenzione domiciliare e’ rivolta,
dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, al tribunale di
sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi
in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello
stato di detenzione, l’istanza di detenzione domiciliare di cui ai
precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter e’ rivolta al magistrato di
sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all’articolo 47, comma 4-bis.»;
4) il comma 9 e’ soppresso;
c) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;
d) il comma 7-bis dell’articolo 58-quater e’ soppresso.

Art. 3

Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

1. Nell’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, dopo il comma 5-bis, e’ aggiunto il seguente: «5-ter.
La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell’ipotesi
di altri reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore
di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che si tratti di quelli
previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale.»

Art. 4

Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le
infrastrutture carcerarie

1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21
dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente
richiamato, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per
le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014
e sono altresi’ integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti
ulteriori compiti:
a) programmazione dell’attivita’ di edilizia penitenziaria;
b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento,
ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di
servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di
notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi
dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari
anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di
partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o
piu’ fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale
e locale;
e) individuazione di immobili, nella disponibilita’ dello Stato o
degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti
alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine della
realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalita’ di
cui alla lettera d);
f) raccordo con il capo Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile;
2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le
infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono
adottati d’intesa con l’Agenzia del demanio.
3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di
vigilanza e controllo sull’attivita’ del Commissario straordinario
del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1.
Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull’attivita’ svolta.
4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le
infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al
controllo di regolarita’ amministrativa e contabile nei termini e con
le modalita’ previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo
Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla
competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione
sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma
dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.
5. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le
infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, sono adottati nei
limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla
contabilita’ speciale del medesimo Commissario.
6. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, al
Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture
carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, di
cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn.
3861/2010 e 3995/2012, limitatamente alle deroghe alla legge 29
luglio 1949, n. 717, e successive modifiche ed integrazioni, al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,
all’articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, agli articoli 49 e
70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
7. Fermo restando quanto gia’ previsto dal citato decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario
straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e’
assegnata una dotazione organica di ulteriori quindici unita’,
ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali,
secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il
personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie
e dagli enti territoriali e’ assegnato, anche in posizione di comando
o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai
sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conservando lo
stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a
carico dell’amministrazione di appartenenza. Al fine di assicurare la
piena operativita’ della struttura, il medesimo Commissario e’
altresi’ autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei
limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla
contabilita’ speciale del medesimo Commissario.
8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie gia’
assegnate al Commissario straordinario del Governo per le
infrastrutture carcerarie, nonche’ quelle gia’ disponibili sul cap.
5421 assegnato alla contabilita’ speciale del medesimo Commissario.
9. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture
carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.

Art. 5

Copertura finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge
si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 1° luglio 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Cancellieri, Ministro della
giustizia

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 agosto 2013, n. 111 Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, come
modificato dal comma 3, lett. e), dell’articolo 67 della legge 18
giugno 2009, n. 69, secondo cui la misura del recupero delle spese
del processo penale anticipate dall’erario e’ stabilita con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 marzo 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 13 giugno 2013;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Recupero forfettizzato

1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario, diverse da
quelle indicate nell’articolo 2, sono recuperate nella misura fissa
stabilita nella tabella A, allegata al presente regolamento, nei
confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta’.

Art. 2

Recupero per intero e per quota

1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario per la
consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della
sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e
la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all’articolo 205, comma
2, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive
modificazioni, sono recuperate per intero nei confronti di ciascun
condannato, senza vincolo di solidarieta’. In caso di pluralita’ di
condannati, il recupero delle spese avviene in parti uguali.
2. Fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dallo
stesso articolo 205, comma 2-bis, le disposizioni di cui al comma 1
si applicano anche al recupero delle spese relative alle prestazioni
previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all’utilizzo
delle prestazioni medesime.

Art. 3

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle
spese anticipate dall’erario, relative a processi penali per i quali
la sentenza di condanna e’ stata emessa dopo l’entrata in vigore
della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 8 agosto 2013

Il Ministro della giustizia
Cancellieri

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013
Registro n. 8 Giustizia, foglio n. 29

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.