DECRETO-LEGGE 30 novembre 2013, n. 133 Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere in
materia di pagamento dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, nonche’ in materia di immobili pubblici;
Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre
nuove disposizioni in materia di disciplina del capitale della Banca
d’Italia, della partecipazione ad esso e degli organi rappresentativi
dei soggetti partecipanti, al fine di superare le incertezze
interpretative in ordine alla natura della partecipazione stessa ed
al suo contenuto economico, anche in vista della imminente
partecipazione della Banca d’Italia al Sistema Unico Europeo di
Supervisione bancaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 novembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell’interno e
del Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Abolizione della seconda rata dell’IMU

1. Per l’anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non
e’ dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
per:
a) gli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
b) gli immobili di cui all’articolo 4, comma 12-quinquies del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) gli immobili di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge
del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124;
d) i terreni agricoli, nonche’ quelli non coltivati, di cui
all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13,
comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.
2. L’agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni
agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da
quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente
articolo.
3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di
assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell’imposta
municipale propria di cui al comma 1 dell’articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata
dal comma 1 del presente articolo, e’ stanziato un aumento di risorse
di euro 2.164.048.210,99 per l’anno 2013, di cui euro
2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro
87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale
Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro
1.729.412.036,11 e’ attribuita dal Ministero dell’interno
limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della
Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre
2013, nella misura risultante dall’allegato A al presente decreto,
pari alla meta’ dell’ammontare determinato applicando l’aliquota e la
detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna
tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.
5. L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale
propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione
per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o
confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello
risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base
previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di
cui al medesimo comma 1 e’ versata dal contribuente, in misura pari
al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.
6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro il 28
febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali, e’ determinato a conguaglio il contributo compensativo
nell’importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla
differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai
sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L’attribuzione,
con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla
base di una metodologia concordata con l’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito
relativi all’anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate
dai comuni nell’anno 2013. L’attribuzione deve, altresi’, tenere
conto di quanto gia’ corrisposto ai medesimi comuni con riferimento
alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell’articolo
1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2103, n. 124.
7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare
complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad
esso spettante dall’applicazione delle aliquote e della detrazione
per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente
articolo, deliberate o confermate per l’anno 2013, l’eccedenza e’
destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali
dovute relativamente ai medesimi immobili per l’anno 2014.
8. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia
Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza
locale, la compensazione del minor gettito dell’imposta municipale
propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente
articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l’importo
complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all’allegato A al presente
decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, ai sensi dell’articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati
all’abitazione principale dai comuni ai sensi dell’articolo 13, comma
10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell’articolo 2-bis del
decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai
commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.
10. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per
l’assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa
del Ministero dell’interno, non siano completati entro il termine del
10 dicembre 2013, per l’erogazione del trasferimento compensativo ai
comuni e’ autorizzato il pagamento tramite anticipazione di
tesoreria. L’anticipazione e’ regolata entro novanta giorni dal
pagamento ai comuni.
11. In deroga all’articolo 175 del Testo unico degli enti locali,
approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni
beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono
autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro
il 15 dicembre 2013.
12. Per l’anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ incrementato, sino
alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per
interessi a carico dei comuni per l’attivazione delle maggiori
anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono
rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell’interno, nel limite
massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalita’ e termini
fissati con decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro il
31 gennaio 2014.

Art. 2

Disposizioni in materia di acconti di imposte

1. All’articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo
il comma 20 e’ inserito il seguente comma:
"20-bis. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 15, comma 4,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto
dell’imposta sul reddito delle societa’ per gli enti creditizi e
finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per
la Banca d’Italia e per le societa’ e gli enti che esercitano
attivita’ assicurativa e’ aumentata al 128,5 per cento.".
2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per
il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti
creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, per la Banca d’Italia e per le societa’ e gli enti che
esercitano attivita’ assicurativa, l’aliquota di cui all’articolo 77
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ applicata
con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L’addizionale non e’
dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall’applicazione
dell’articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico.
3. I soggetti che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di
gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualita’
di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui
all’articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il
proprio reddito imponibile all’addizionale prevista dal comma 2 e
provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato,
in qualita’ di partecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale di
cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il proprio
reddito imponibile all’addizionale prevista dal comma 2 senza tener
conto del reddito imputato dalla societa’ partecipata.
4. La seconda o unica rata di acconto dell’imposta sul reddito
delle societa’ dovuta per il periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2013, determinata in misura corrispondente alla differenza
fra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale
prima rata di acconto, e’ versata entro il 10 dicembre 2013 ovvero,
per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno
solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso
periodo d’imposta.
5. A decorrere dall’anno 2013, i soggetti che applicano l’imposta
sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del medesimo
decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun
anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100
per cento dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi
undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo
articolo 6. Il versamento effettuato puo’ essere scomputato, a
decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, dai versamenti della
stessa imposta sostitutiva.
6. Il comma 4 dell’articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124 e’ sostituito dal seguente: "4. Il Ministero dell’economia e
delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle
lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un
andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di
maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro
dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro
il 2 dicembre 2013, stabilisce l’aumento della misura degli acconti
ai fini dell’IRES e dell’IRAP, dovuti per i periodi d’imposta 2013 e
2014, e l’aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di
cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in
misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi
anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che
si dovessero generare per effetto dell’aumento degli acconti.".

Art. 3

Disposizioni in materia di immobili pubblici

1. Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in
relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di
finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 40
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si applicano anche alle
alienazioni di immobili di cui all’articolo 11-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2
dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di sanatoria di cui al
citato comma 6 dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
puo’ essere presentata entro un anno dall’atto di trasferimento
dell’immobile.
2. Al comma 1, dell’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole "i beni immobili ad uso
non", e’ inserita la seguente: "prevalentemente";
b) dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:
"L’autorizzazione all’operazione puo’ ricomprendere anche immobili
degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni
dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati
individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli
immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al
Ministero dell’economia e delle finanze per l’inserimento nel decreto
dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma.

Art. 4

Capitale della Banca d’Italia

1. La Banca d’Italia, istituto di diritto pubblico, e’ la banca
centrale della Repubblica italiana, e’ parte integrante del Sistema
Europeo di Banche Centrali ed e’ autorita’ nazionale competente nel
meccanismo di vigilanza unico di cui all’articolo 6 del Regolamento
(UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. E’ indipendente
nell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.
2. La Banca d’Italia e’ autorizzata ad aumentare il proprio
capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all’importo di
euro 7.500.000.000; a seguito dell’aumento il capitale e’
rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000
ciascuna.
3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente
dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non
superiore al 6 per cento del capitale.
4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere
solamente a:
a) banche aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale
e amministrazione centrale in uno Stato membro dell’Unione europea
diverso dall’Italia;
b) imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede
legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale
in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia;
c) fondazioni di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153;
d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede
legale in Italia, fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 4,
comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e fondi
pensione di cui all’articolo 15-ter del citato decreto legislativo n.
252, del 2005, aventi soggettivita’ giuridica.
5. Ciascun partecipante non puo’ possedere, direttamente o
indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per
le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i
relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca
d’Italia.
6. La Banca d’Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di
partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, puo’
acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e
stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni
sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del
Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle
categorie di cui al comma 4, con modalita’ tali da assicurare
trasparenza e parita’ di trattamento. Per il periodo di tempo
limitato in cui le quote restano nella disponibilita’ della Banca
d’Italia, il relativo diritto di voto e’ sospeso e i dividendi sono
imputati alle riserve statutarie della Banca d’Italia.

Art. 5

Organi della Banca d’Italia

1. L’Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della
Banca d’Italia non hanno ingerenza nelle materie relative
all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della
BCE, dalla normativa dell’Unione Europea e dalla legge alla Banca
d’Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalita’
istituzionali.
2. Il Consiglio Superiore della Banca d’Italia si compone del
Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei
partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati
da un comitato costituito all’interno dello stesso Consiglio tra
persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilita’ e
professionalita’ previsti dallo Statuto della Banca d’Italia.

Art. 6

Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni

1. L’articolo 114 del Testo unico delle leggi sugli istituti di
emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e
successive modificazioni e’ sostituito dal seguente:

"Art. 114.
(Rappresentante del Governo)

1. La direzione generale della Banca d’Italia deve informare
volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell’Economia e delle
Finanze del giorno e dell’ora fissati per la convocazione
dell’assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del
Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli
affari da trattarsi.
2. Alle sedute dell’assemblea e del Consiglio superiore assiste
un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a cio’
delegato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.".

2. Sono o restano abrogati l’articolo 115 del Testo unico delle
leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28
aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e gli articoli 20, 21
e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive
modificazioni.
3. E’ abrogato il comma 1 dell’articolo 5, del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
4. E’ abrogato il comma 3, dell’articolo 3, del decreto legislativo
10 marzo 1998, n. 43 e il comma 10 dell’articolo 19, della legge 28
dicembre 2005, n. 262.
5. Lo Statuto della Banca d’Italia e’ adattato, con le modalita’
stabilite all’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo
1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi
dall’entrata in vigore del decreto medesimo, tenendo conto in
particolare dei seguenti principi:
a) siano mantenuti adeguati presidi patrimoniali alla rischiosita’,
in coerenza con gli orientamenti del SEBC;
b) sia precisato che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono
limitati a quanto previsto all’articolo 1, commi 2 e 3;
c) anche al fine di facilitare l’equilibrata distribuzione delle
quote fra i partecipanti ai sensi dell’articolo 1, comma 5, sia
previsto a decorrere dal completamento dell’aumento di capitale di
cui all’articolo 1, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore
a 24 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti
la soglia indicata all’articolo 1, comma 5, non spetta il diritto di
voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;
d) venga abrogata la clausola di gradimento alla cessione delle
quote, che puo’ avvenire solo fra investitori appartenenti alle
categorie indicate all’articolo 1, comma 4, ferma restando la
verifica del rispetto dei limiti partecipativi.
6. A partire dall’esercizio in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d’Italia
trasferiscono le quote, ove gia’ non incluse, nel comparto delle
attivita’ finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi
valori di iscrizione del comparto di provenienza. Salvo quanto
disposto al periodo precedente, restano ferme le disposizioni di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Art. 7

Disposizione di coordinamento

1. Gli ulteriori incrementi delle aliquote di accisa previsti
dall’articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter), del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si riferiscono alle aliquote di
accisa di cui all’Allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come rideterminate dall’articolo
25, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; tali ulteriori
incrementi sono stabiliti con determinazione del Direttore
dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31
dicembre 2013 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito
internet della medesima Agenzia.

Art. 8

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari complessivamente
a 2.163,097 milioni di euro per l’anno 2013 e 1.500,653 milioni di
euro per l’anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal medesimo articolo 2.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 novembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Vicepresidente del Consiglio
dei ministri e Ministro dell’interno

Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 151 Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalita’ di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche’ a consentire…

…interventi in favore di popolazioni colpite da calamita’ naturali

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che l’eterogeneita’ delle disposizioni introdotte
nell’iter di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126,
non ha consentito, alla luce della giurisprudenza costituzionale, di
portare a definizione il procedimento legislativo;
Ritenuto che sussistono nuove ed aggravate ragioni di
indifferibilita’, rispetto alla originaria deliberazione di alcune
disposizioni;
Ritenuto di dover adottare misure finanziarie necessarie ed
urgenti, con particolare riferimento a quelle rivolte a garantire la
funzionalita’ di enti locali, la realizzazione di misure in tema di
infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche’ a consentire
interventi in favore di popolazioni colpite da calamita’ naturali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

1. L’applicazione dei commi 33 e 529 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e’ rinviata al 1° luglio 2014.
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2. e’ soppresso
l’ultimo periodo;
b) al comma 434, primo periodo, sopprimere le parole:
"dell’andamento della spesa primaria corrente e";
c) al comma 514, capoverso Art. 10, dopo le parole: "ferma restando
la copertura" sono inserite le seguenti: "a carico del bilancio
regionale";
d) al comma 573, le parole: "trenta giorni dalla scadenza del
termine di cui all’articolo 243-bis, comma 5, del testo unico," sono
sostituite dalle seguenti: "novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge" e le parole: "in pendenza del termine di trenta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "in pendenza del termine di
novanta giorni";
e) al comma 680, dopo le parole: "Alla stessa data del 24 gennaio
2014,", sono inserite le seguenti: "fermo restando l’accertamento
delle relative somme nel 2013,".

Art. 2

Disposizioni in materia di immobili pubblici

1. All’ articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137,
le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "30
giugno 2014" e le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle
seguenti "180 giorni".
2. All’articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sopprimere le seguenti parole: "comma 1 dell’articolo 2-bis del
decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al".
3. All’ultimo periodo del comma 15, dell’articolo 2, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: «, il cui
espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni».
4. All’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le
parole: «nonche’ dalle dichiarazioni di conformita’ catastale
previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le
parole: «nonche’ dalle dichiarazioni di conformita’ catastale
previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122».
5. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto
articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche
ed integrazioni, nonche’ all’articolo 11-quinquies del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, l’attestato di prestazione energetica di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, puo’
essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si
applica la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo
6.
6. Al fine di agevolare le operazioni di valorizzazione degli
immobili dello Stato effettuate ai sensi dell’articolo 11-quinquies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche attraverso
il concorso agli eventuali oneri di urbanizzazione connessi a tali
operazioni, e’ autorizzata la spesa a favore dell’Agenzia del demanio
di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3

Misure in materia di infrastrutture e trasporti

1. All’articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro
dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti piu’
idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di
misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati
sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano
il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione
delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a
livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe
aziendali, nonche’ di definizione della dotazione di personale,
compatibili con il perseguimento dell’obiettivo dell’equilibrio
economico.»;
b) il comma 6-quater e’ sostituito dal seguente:
«6-quater. Per la celere realizzazione delle attivita’ di cui
ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce una struttura di
supporto, definendone i compiti e le modalita’ operative, con oneri a
carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall’articolo 11,
commi da 13 a 16, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.»;
c) dopo il comma 9 e’ inserito il seguente:
«9-bis. Nelle more dell’approvazione dei piani di cui al comma
5, ed al fine di garantire la continuita’ aziendale, il Commissario
puo’ richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell’erogazione,
anche integrale, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui al comma 9, nonche’ di quelle previste dall’articolo
1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e
successive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente
necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del
servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del
pagamento del debito pregresso».
2. All’articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
la parola: «2013» e’ sostituita dalla seguente: «2014».
3. All’articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9-bis e’ sostituito dal seguente:
«9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri
finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze e’ istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione
di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione Campania
anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di
cui al comma 5 dell’articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134.»;
b) al comma 9-ter, le parole: «da emanare entro il termine del 31
marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione
dell’importo massimo dell’anticipazione di cui al comma 9-bis
attribuibile a ciascuna regione, nonche’ le modalita’ per la
concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo
di 10 anni, decorrente dall’anno successivo a quello in cui viene
erogata l’anticipazione. I criteri per la determinazione
dell’anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei
limiti dell’importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della
disponibilita’ annua del Fondo.» sono sostituite dalle seguenti:
«sono definite le modalita’ per la concessione e per la restituzione
dell’anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di 10
anni, decorrente dall’anno successivo a quello in cui viene erogata
l’anticipazione stessa»;
c) al comma 9-quater le parole: «dalle regioni» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla regione Campania»;
d) al comma 9-sexies le parole: «alle regioni interessate» sono
sostituite dalle seguenti: «alla regione Campania»;
e) al comma 9-septies, le parole: «di cui al comma 9-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 14, comma 22, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
4. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti,
sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a
interventi conclusi o in corso di realizzazione, il Ministero
dell’economia e delle finanze puo’ trasferire in via di anticipazione
alla stessa Societa’ le risorse finanziarie disponibili per l’anno
2013 sul pertinente capitolo di bilancio.
5. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla
rete ferroviaria nazionale e l’attuazione dei relativi programmi di
investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione
del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016 da effettuare
entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato
e il Gestore dell’infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal
contratto di programma 2007-2011.
6. Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio
pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a
statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
la societa’ Trenitalia S.p.A., il Ministero dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme
previste, per l’anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in
relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario
per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi
interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.
7. Nelle more della piena attuazione dell’articolo 2 del decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell’articolo 1, comma 160,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, cosi’ come previsto
dall’Accordo tra lo Stato e la regione Valle d’Aosta dell’11 novembre
2010, lo Stato concorre per il servizio reso nel triennio 2011-2013
attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. dell’importo di
23 milioni di euro nell’anno 2013. Per i servizi dell’anno 2014 e
seguenti la regione Valle d’Aosta puo’ stipulare apposita convenzione
con Trenitalia S.p.A. per l’individuazione del perimetro e delle
modalita’ di erogazione dei servizi ferroviari nella regione, sulla
base delle esigenze di mobilita’ della popolazione locale. Gli oneri
sostenuti dalla regione Valle d’Aosta negli anni 2014 e successivi
sono esclusi dal patto di stabilita’ interno nel limite di 23 milioni
di euro annui.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 7, pari a 23
milioni di euro per l’anno 2013, si provvede con riduzione per il
medesimo anno:
a) quanto ad euro 10 milioni, dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) quanto ad euro 13 milioni, dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all’articolo 5,
comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le
disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli
articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280
nonche’ le conseguenti modifiche all’Allegato A del predetto
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207
del 2010. Nelle more dell’adozione delle disposizioni regolamentari
sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non
oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti

Art. 4

Disposizioni concernenti Roma Capitale

1. Al comma 196-bis dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo
Commissario straordinario e’ autorizzato ad inserire, per un importo
complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di
cui al documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 13-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali
ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del
comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione
si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con
l’attestazione dell’avvenuta assistenza giuridico amministrativa del
Segretario comunale. Roma Capitale puo’ riacquisire l’esclusiva
titolarita’ di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al
documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le societa’ dalla
medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli
stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al
citato documento. Roma Capitale e’ altresi’ autorizzata ad avvalersi
di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le
proprie partecipate cosi’ riacquisiti. Il Commissario straordinario
e’ altresi’ autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del
loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l’anno 2009
per effetto del comma 3 dell’articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more
dell’utilizzo del contributo di cui all’ultimo periodo del citato
comma 3. Gli importi derivanti dall’applicazione del quarto, quinto,
sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire
l’equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli
anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di cui
all’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
rilevanti ai fini del patto di stabilita’ interno per i medesimi
anni».
2. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel
ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma
capitale, per assicurare l’attuazione degli interventi previsti dal
Protocollo d’intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa
validazione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta
differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base
delle risorse rese disponibili, sono finalizzate nel limite di 6
milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5
milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle
risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione del
comma 2, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013,
6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, e successive modificazioni.

Art. 5

Disposizioni in materia di Expo 2015

1. Per l’anno 2013 e’ attribuito al comune di Milano un contributo
di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle
spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al
primo periodo non e’ considerato tra le entrate finali di cui
all’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
rilevanti ai fini del patto di stabilita’ interno 2013. Al relativo
onere, pari a euro 25 milioni per l’anno 2013, si provvede:
a) quanto 9,4 milioni di euro mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 97, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto 600.000 di euro mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 2, comma
100, della medesima legge;
b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello
stanziamento iscritto in bilancio per le finalita’ di cui al comma 4
dell’articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 6

Disposizioni finanziarie in materia di Province

1. Limitatamente all’anno 2013 sono confermate le modalita’ di
riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province gia’
adottate con decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla
ricognizione delle risorse da ripartire per l’anno 2013 a ciascuna
provincia si provvede con decreto del Ministero dell’interno, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Le riduzioni
previste dal comma 7 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, sono effettuate secondo gli importi indicati
nell’allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti
erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal
Ministero dell’interno direttamente in favore delle province
appartenenti alla regione Sicilia, ancorche’ in via di soppressione,
e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni
recate dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.
Art. 7

Misure per la Regione Sardegna

1. I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 novembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283, come
modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013,
n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014,
senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. Fermo restando l’obbligo di versamento nei termini previsti, per
il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi
nell’ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano
subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio
del credito operanti nei territori di cui al comma 1, un
finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata
massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori
possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con
apposita convenzione tra la societa’ Cassa depositi e prestiti SpA e
l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello
Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi
dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni. Nel caso di titolari di reddito d’impresa il
finanziamento puo’ essere richiesto limitatamente ai danni subiti in
relazione all’attivita’ d’impresa. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014,
sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono
definiti i criteri e le modalita’ di operativita’ delle stesse. Le
garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate
nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
3. I soggetti di cui al comma 2, per accedere al finanziamento
presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 2 la
documentazione prevista dal comma 5.
4. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all’Agenzia
delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i
pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonche’ i relativi
importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di
mora, a ruolo di riscossione.
5. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i contribuenti
ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo
comma un’autocertificazione, ai sensi dell’articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a
attestare i danni subiti ed il nesso di causalita’ con l’evento
alluvionale di novembre 2013, nonche’ copia del modello di cui al
comma 7, presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate, nel
quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la
ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti
finanziatori deve essere altresi’ trasmessa copia dei modelli di
pagamento relativi ai versamenti effettuati.
6. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche’ le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui
al comma 10, mediante un credito di imposta di importo pari, per
ciascuna scadenza di rimborso, all’importo relativo agli interessi e
alle spese dovuti. Il credito di imposta e’ utilizzabile ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
applicazione di limiti di importo, ovvero puo’ essere ceduto secondo
quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e’ restituita
dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1° luglio 2014 secondo
il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
7. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da
adottare entro il 15 gennaio 2014, e’ approvato il modello indicato
al comma 5, idoneo altresi’ ad esporre distintamente i diversi
importi dei versamenti da effettuare, nonche’ sono stabiliti i tempi
e le modalita’ della relativa presentazione. Con analogo
provvedimento possono essere disciplinati modalita’ e tempi di
trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti
finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro
utilizzo, nonche’ quelli di attuazione del comma 3.
8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l’Agenzia delle
entrate comunica al Ministero dell’economia e delle finanze i dati
risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle compensazioni
effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito
d’imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
9. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni
finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie
e di bilancio» – Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e
rimborsi d’imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l’anno
2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per
l’anno 2014.
10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2 milioni di euro
per l’anno 2014 si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla
contabilita’ speciale intestata al Commissario straordinario di cui
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20
novembre 2013, n. 122 che vengono a tal fine versati all’entrata del
bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto
derivanti dall’attuazione del presente comma, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive
modificazioni.
11. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal
fine, il Commissario delegato di cui all’articolo 1 dell’ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013, verifica
l’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli
eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli
eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e
l’aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun
soggetto che eserciti attivita’ economica per la compensazione dei
danni causati dai medesimi eventi alluvionali.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Saccomanni, Ministro dell’economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza n. 1 SENTENZA 4 dicembre 2013- 13 gennaio 2014

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 4, comma
2, 59 e 83, comma 1, n. 5 e comma 2 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalla legge
21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica); degli artt. 14,
comma 1, e 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del
Senato della Repubblica), nel testo risultante dalla legge n. 270 del
2005, promosso dalla Corte di cassazione nel giudizio civile vertente
tra Aldo Bozzi ed altri e la Presidenza del Consiglio dei ministri ed
altro con ordinanza del 17 maggio 2013 iscritta al n. 144 del
registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visto l’atto di costituzione di Aldo Bozzi ed altri;
udito nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2013 il Giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
uditi gli avvocati Claudio Tani, Aldo Bozzi e Felice Carlo
Besostri per Aldo Bozzi ed altri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 17 maggio 2013, la Corte di cassazione ha
sollevato questioni di legittimita’ costituzionale degli artt. 4,
comma 2, 59 e 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957,
n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati), nel testo in vigore con le
modificazioni apportate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270
(Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica), nonche’ degli artt. 14, comma 1, e 17,
commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo
unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della
Repubblica), nel testo in vigore con le modificazioni apportate dalla
legge n. 270 del 2005, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo
comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 117, primo comma,
della Costituzione, anche alla luce dell’art. 3, protocollo 1, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
liberta’ fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito,
CEDU), ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali firmata a Roma il 4
novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952).
1.1.- Il rimettente premette di essere chiamato a pronunciarsi
sul ricorso promosso nei confronti della sentenza della Corte
d’appello di Milano, resa il 24 aprile 2012, con cui quest’ultima,
confermando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda
con la quale un cittadino elettore aveva chiesto che fosse accertato
che il suo diritto di voto non aveva potuto e non puo’ essere
esercitato in coerenza con i principi costituzionali.
In particolare, la Corte di cassazione precisa che il suddetto
cittadino elettore aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale
di Milano, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero
dell’interno, deducendo che nelle elezioni per la Camera dei deputati
e per il Senato della Repubblica svoltesi successivamente all’entrata
in vigore della legge n. 270 del 2005 e, specificamente, in occasione
delle elezioni del 2006 e del 2008, egli aveva potuto esercitare il
diritto di voto secondo modalita’ configurate dalla predetta legge in
senso contrario ai principi costituzionali del voto «personale ed
eguale, libero e segreto» (art. 48, secondo comma, Cost.) ed «a
suffragio universale e diretto» (artt. 56, primo comma e 58, primo
comma, Cost.). Pertanto, chiedeva fosse dichiarato che il suo diritto
di voto non aveva potuto e non puo’ essere esercitato in modo libero
e diretto, secondo le modalita’ previste e garantite dalla
Costituzione e dal protocollo 1 della CEDU, e quindi chiedeva di
ripristinarlo secondo modalita’ conformi alla legalita’
costituzionale. A tal fine eccepiva l’illegittimita’ costituzionale
di svariate disposizioni delle leggi elettorali della Camera e del
Senato. Il Tribunale di Milano, dinanzi al quale svolgevano
interventi ad adiuvandum venticinque cittadini elettori, con sentenza
del 18 aprile 2011, rigettava le eccezioni preliminari di
inammissibilita’ per difetto di giurisdizione e insussistenza
dell’interesse ad agire e, nel merito, respingeva le domande,
giudicando manifestamente infondate le proposte eccezioni di
illegittimita’ costituzionale. Avverso tale decisione veniva proposto
appello che veniva, tuttavia, anche quanto alla fondatezza
dell’eccezione di illegittimita’ costituzionale, respinto nel merito.
1.2.- In linea preliminare, la Corte di cassazione rileva,
anzitutto, che sulla questione della sussistenza dell’interesse ad
agire dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 100 del codice di procedura
civile, in specie sull’interesse dei predetti a proporre un’azione di
accertamento della pienezza del proprio diritto di voto, quale
diritto politico di rilevanza primaria, di cui sarebbe precluso
l’esercizio in modo conforme alla Costituzione dalla legge n. 270 del
2005, si e’ formato il giudicato, considerato che i giudici di merito
avevano respinto le relative eccezioni delle amministrazioni
convenute in giudizio e che queste ultime non hanno proposto ricorso
incidentale.
1.3.- Il rimettente afferma, inoltre, che anche sulla questione
della giurisdizione si e’ formato il giudicato, non essendo stata
piu’ riproposta. Un’azione di accertamento di un diritto, d’altra
parte, non avrebbe potuto che essere promossa dinanzi al giudice
ordinario, giudice naturale dei diritti fondamentali, non
interferendo in nessun modo con la giurisdizione riservata alle
Camere, tramite le rispettive Giunte parlamentari (art. 66 Cost.), in
tema di operazioni elettorali.
1.4.- Quanto, poi, alla rilevanza delle questioni di legittimita’
costituzionale proposte, la Corte di cassazione ne ravvisa la
sussistenza sulla base della considerazione che l’accertamento della
pienezza del diritto di voto non puo’ avvenire se non all’esito del
controllo di costituzionalita’ delle norme di cui alla legge n. 270
del 2005, da cui si ritiene derivi la lesione del predetto diritto.
1.5. – Ancora preliminarmente, il rimettente rileva, infine, che,
nella specie, sussiste il necessario nesso di pregiudizialita’ delle
questioni di legittimita’ costituzionale proposte rispetto al
giudizio principale, posto che quest’ultimo deve essere definito con
una sentenza che accerti la portata del diritto azionato e lo
ripristini nella pienezza della sua espansione, anche se per il
tramite della sentenza della Corte costituzionale. Il petitum del
giudizio principale sarebbe, pertanto, separato e distinto rispetto a
quello oggetto del giudizio di legittimita’ costituzionale. Peraltro,
nei casi di leggi che, nel momento stesso in cui entrano in vigore,
creano in maniera immediata restrizioni dei poteri o doveri in capo a
determinati soggetti, i quali, pertanto, si trovano per cio’ stesso
gia’ pregiudicati da esse, come nel caso in esame delle leggi
elettorali, l’azione di accertamento rappresenterebbe l’unica strada
percorribile per la tutela giurisdizionale di diritti fondamentali di
cui, altrimenti, non sarebbe possibile una tutela efficace e diretta.
1.6.- Nel merito, la Corte di cassazione, in contrasto con quanto
ritenuto dai giudici di merito, premette che l’assenza di una
espressa base giuridica della materia elettorale nella Costituzione
non autorizza a ritenere che la relativa disciplina non debba essere
coerente con i conferenti principi sanciti dalla Costituzione ed in
specie con il principio di eguaglianza inteso come principio di
ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., e con il vincolo del voto
personale, eguale, libero e diretto (artt. 48, 56 e 58 Cost.), in
linea, peraltro, con una consolidata tradizione costituzionale comune
a molti Stati.
Ne’ varrebbe ad escludere la possibilita’ di sollevare questioni
di legittimita’ costituzionale delle leggi elettorali l’obiezione
che, rientrando queste ultime nella categoria delle leggi
costituzionalmente necessarie, non ne sarebbe possibile l’espunzione
dall’ordinamento nemmeno in caso di illegittimita’ costituzionale,
poiche’, in tal modo, si finirebbe col tollerare la permanente
vigenza di norme incostituzionali, di rilevanza essenziale per la
vita democratica di un Paese. D’altra parte, la Corte di cassazione
sottolinea che le questioni di legittimita’ costituzionale proposte
non mirano «a far caducare l’intera legge n. 270/2005, ne’ a
sostituirla con un’altra eterogenea, impingendo nella
discrezionalita’ del legislatore», ma solo a «ripristinare nella
legge elettorale contenuti costituzionalmente obbligati, senza
compromettere la permanente idoneita’ del sistema elettorale a
garantire il rinnovo degli organi costituzionali». A tal proposito la
Corte di cassazione sottolinea che «tale conclusione non e’
contraddetta ne’ ostacolata dalla eventualita’ che si renda
necessaria un’opera di mera cosmesi normativa e di ripulitura del
testo per la presenza di frammenti normativi residui, che puo’ essere
realizzata dalla Corte costituzionale, avvalendosi dei suoi poteri
(in specie di quelli di cui all’art. 27, ultima parte, della legge n.
87 del 1953) o dal legislatore in attuazione dei principi enunciati
dalla stessa Corte».
1.7.- Tanto premesso, il rimettente censura anzitutto l’art. 83,
comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, nella parte in
cui prevede che l’Ufficio elettorale nazionale verifica «se la
coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi»
(comma 1, n. 5) e stabilisce che, in caso negativo, ad essa viene
attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale
consistenza.
Tali disposizioni, non subordinando l’attribuzione del premio di
maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e, quindi,
trasformando una maggioranza relativa di voti (potenzialmente anche
molto modesta) in una maggioranza assoluta di seggi, determinerebbero
irragionevolmente una oggettiva e grave alterazione della
rappresentanza democratica.
Esse, inoltre, delineerebbero un meccanismo premiale
manifestamente irragionevole, il quale, da un lato, incentivando il
raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio,
si porrebbe in contraddizione con l’esigenza di assicurare la
governabilita’, stante la possibilita’ che, anche immediatamente dopo
le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio si sciolga o uno o
piu’ partiti che ne facevano parte ne escano; dall’altro,
provocherebbe una alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto
conto che la maggioranza beneficiaria del premio sarebbe in grado di
eleggere gli organi di garanzia che, tra l’altro, restano in carica
per un tempo piu’ lungo della legislatura.
La previsione dell’attribuzione del premio di maggioranza recata
dalle predette disposizioni comprometterebbe poi l’eguaglianza del
voto e cioe’ la «parita’ di condizione dei cittadini nel momento in
cui il voto viene espresso», in violazione dell’art. 48, secondo
comma, Cost., tenuto conto che la distorsione provocata dalla
predetta attribuzione del premio costituirebbe non gia’ un mero
inconveniente di fatto, ma il risultato di un meccanismo irrazionale
poiche’ normativamente programmato per tale esito.
1.8.- Analoghe censure sono, poi, rivolte all’art. 17, commi 2 e
4, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui prevede che
l’Ufficio elettorale regionale verifica «se la coalizione di liste o
la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi
espressi nell’ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il
55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento
all’unita’ superiore» (comma 2) e che, in caso negativo, «l’ufficio
elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola
lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi
ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi
assegnati alla regione, con arrotondamento all’unita’ superiore»
(comma 4).
Anche le predette disposizioni, infatti, nella parte in cui non
subordinano l’attribuzione del premio di maggioranza su scala
regionale al raggiungimento di una soglia minima di voti, sarebbero
tali da determinare una oggettiva e grave alterazione della
rappresentanza democratica.
Esse, inoltre, recherebbero un meccanismo intrinsecamente
irrazionale, che di fatto finirebbe con contraddire lo scopo di
assicurare la governabilita’, in quanto, essendo il premio diverso
per ogni Regione, il risultato sarebbe una sommatoria casuale dei
premi regionali, che potrebbero finire per elidersi tra loro e
addirittura rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni
di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze
parlamentari non coincidenti, pur in presenza di una distribuzione
del voto sostanzialmente omogenea tra i due rami del Parlamento, e
compromettendo sia il funzionamento della forma di governo
parlamentare, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due
Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l’esercizio della funzione
legislativa, che l’art. 70 Cost. attribuisce alla Camera ed al
Senato.
Un’ulteriore censura e’, infine, prospettata con riferimento agli
artt. 3 e 48, secondo comma, Cost., in quanto, posto che l’entita’
del premio, in favore della lista o coalizione che ha ottenuto piu’
voti, varia da Regione a Regione ed e’ maggiore nelle Regioni piu’
grandi e popolose, il peso del voto (che dovrebbe essere uguale e
contare allo stesso modo ai fini della traduzione in seggi) sarebbe
diverso a seconda della collocazione geografica dei cittadini
elettori.
1.9.-Vengono, infine, censurati l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n.
361 del 1957 e, in via consequenziale, l’art. 59, comma 1, del
medesimo d.P.R., nonche’ l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del
1993, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono: l’art. 4, comma
2, del d.P.R. n. 361 del 1957, che «Ogni elettore dispone di un voto
per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il
contrassegno di ciascuna lista»; l’art. 59 del medesimo d.P.R. n.
361, che «Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un
voto di lista»; nonche’ l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del
1993, che «Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda
un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il
contrassegno della lista prescelta».
Tali disposizioni violerebbero gli artt. 56, primo comma, e 58,
primo comma, Cost., che stabiliscono che il suffragio e’ «diretto»
per l’elezione dei deputati e dei senatori; l’art. 48, secondo comma,
Cost. che stabilisce che il voto e’ personale e libero; l’art. 117,
primo comma, Cost. in relazione all’art. 3 del protocollo 1 della
CEDU, che riconosce al popolo il diritto alla «scelta del corpo
legislativo»; e l’art. 49 Cost. Esse, infatti, non consentendo
all’elettore di esprimere alcuna preferenza, ma solo di scegliere una
lista di partito, cui e’ rimessa la designazione dei candidati,
renderebbero il voto sostanzialmente "indiretto", posto che i partiti
non possono sostituirsi al corpo elettorale e che l’art. 67 Cost.
presuppone l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli
elettori. Inoltre, sottraendo all’elettore la facolta’ di scegliere
l’eletto, farebbero si’ che il voto non sia ne’ libero, ne’
personale.
2.- Nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituiti i
ricorrenti nel giudizio principale, i quali, nell’atto di
costituzione e nella memoria depositata nell’imminenza dell’udienza
pubblica, hanno chiesto che sia dichiarata l’illegittimita’
costituzionale delle norme censurate con l’ordinanza di rimessione;
nonche’ che sia dichiarata l’illegittimita’ costituzionale, per
relationem, anche dell’art. 83, commi 1, n. 3 e 6, del d.P.R. n. 361
del 1957 e dell’art. 16, comma 1, lettera b), n. 1 e n. 2, del d.lgs.
n. 533 del 1993.
In particolare, con riguardo alle norme inerenti al premio di
maggioranza, i ricorrenti ne sostengono l’irrazionalita’, sulla scia
di quanto gia’ evidenziato dalla dottrina ed affermato dalla
giurisprudenza costituzionale, in sede di sindacato di ammissibilita’
del referendum abrogativo (sentenze n. 15 e n. 16 del 2008 e n. 13
del 2012), proprio in relazione al fatto che le vigenti leggi
elettorali attribuiscono un enorme premio di maggioranza alla lista
che ha ottenuto anche un solo voto in piu’ delle altre, senza
prevedere il raggiungimento di una soglia minima di voti.
Quanto al voto di preferenza, i ricorrenti lamentano che
l’esercizio di tale diritto sia stato illegittimamente soppresso dal
legislatore del 2005, in contrasto con la Costituzione, che, all’art.
48, secondo comma, stabilisce che il voto e’ «personale ed eguale,
libero e segreto» ed agli artt. 56, primo comma, e 58, primo comma,
prevede che il voto deve avvenire «a suffragio universale e diretto»,
assicurando in tal modo che il voto sia espresso dalla persona che
vota (elettorato attivo) e ricevuto direttamente dalla persona che si
e’ candidata (elettorato passivo). Attribuendo rilevanza esclusiva
all’ordine di inserimento dei candidati nella medesima lista, gia’
deciso dagli organi di partito, ed eliminando ogni potere
dell’elettore di incidere direttamente sulla composizione
dell’Assemblea, la legge avrebbe trasformato le elezioni in un
procedimento di mera ratifica dell’ordine di lista deciso dagli
organi di partito, conferendo a costoro l’esclusivo potere non piu’
di designazione di una serie di nomi da sottoporre singolarmente alla
scelta diretta degli elettori, ma di nomina.
3.- All’udienza pubblica, le parti costituite nel giudizio hanno
insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese
scritte.

Considerato in diritto

1.- La Corte di cassazione dubita della legittimita’
costituzionale di alcune disposizioni del d.P.R. 30 marzo 1957, n.
361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati) e del decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per
l’elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante dalle
modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche
alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica), relative all’attribuzione del premio di
maggioranza su scala nazionale alla Camera e su scala regionale al
Senato, nonche’ di quelle disposizioni che, disciplinando le
modalita’ di espressione del voto come voto di lista, non consentono
all’elettore di esprimere alcuna preferenza.
1.1.- In particolare, la Corte di cassazione censura, anzitutto,
l’art. 83 del d.P.R. n. 361 del 1957, nella parte in cui dispone che
l’Ufficio elettorale nazionale verifica «se la coalizione di liste o
la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi
espressi abbia conseguito almeno 340 seggi» (comma 1, n. 5) e
stabilisce che, in caso negativo, «ad essa viene ulteriormente
attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale
consistenza» (comma 2).
Tali disposizioni violerebbero l’art. 3 Cost., congiuntamente
agli artt. 1, secondo comma, e 67 Cost., in quanto, non subordinando
l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una
soglia minima di voti e, quindi, trasformando una maggioranza
relativa di voti, potenzialmente anche molto modesta, in una
maggioranza assoluta di seggi, determinerebbero irragionevolmente una
oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica.
Esse, inoltre, avrebbero stabilito un meccanismo di attribuzione
del premio manifestamente irragionevole, il quale, da un lato,
sarebbe in contrasto con l’esigenza di assicurare la governabilita’,
in quanto incentiverebbe il raggiungimento di accordi tra le liste al
solo fine di accedere al premio, senza scongiurare il rischio che,
anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del
premio possa sciogliersi, o uno o piu’ partiti che ne facevano parte
escano dalla stessa. Dall’altro, provocherebbe un’alterazione degli
equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria
del premio sarebbe in grado di eleggere gli organi di garanzia che
restano in carica per un tempo piu’ lungo della legislatura.
Tale modalita’ di attribuzione del premio di maggioranza
stabilita dalle predette disposizioni comprometterebbe, inoltre,
l’eguaglianza del voto e cioe’ la parita’ di condizione dei cittadini
nel momento in cui il voto viene espresso, in violazione dell’art.
48, secondo comma, Cost. La distorsione che ne risulta non
costituirebbe, infatti, un mero inconveniente di fatto, ma sarebbe il
risultato di un meccanismo irrazionale normativamente programmato per
determinare tale esito.
1.2.- Analoghe censure sono rivolte all’art. 17 del d.lgs. n. 533
del 1993 (concernente la disciplina dell’elezione del Senato della
Repubblica), nella parte in cui stabilisce che l’Ufficio elettorale
regionale verifica «se la coalizione di liste o la singola lista che
ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell’ambito
della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei
seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unita’
superiore» (comma 2) e che, in caso negativo, «l’ufficio elettorale
regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che
abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore
necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla
regione, con arrotondamento all’unita’ superiore» (comma 4).
Anche tali disposizioni, nella parte in cui non subordinano
l’attribuzione del premio di maggioranza su scala regionale al
raggiungimento di una soglia minima di voti, determinerebbero,
irragionevolmente, una oggettiva e grave alterazione della
rappresentanza democratica. Inoltre, avrebbero creato un meccanismo
intrinsecamente irrazionale, in contrasto con lo scopo di assicurare
la governabilita’. Infatti, essendo detto premio diverso per ogni
Regione, il risultato sarebbe una somma casuale dei premi regionali,
che potrebbero finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle
liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la
formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami
del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto
sostanzialmente omogenea, cosi’ da compromettere sia il funzionamento
della forma di governo parlamentare, nella quale il Governo deve
avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia
l’esercizio della funzione legislativa, che l’art. 70 Cost.
attribuisce alla Camera ed al Senato.
Le predette disposizioni violerebbero anche gli artt. 3 e 48,
secondo comma, Cost., in quanto, posto che l’entita’ del premio, in
favore della lista o coalizione che ha ottenuto piu’ voti, varia da
Regione a Regione ed e’ maggiore in quelle piu’ grandi e popolose, il
peso del voto – che dovrebbe essere uguale e contare allo stesso modo
ai fini della traduzione in seggi – sarebbe diverso a seconda della
collocazione geografica dei cittadini elettori.
1.3.- La Corte di cassazione censura, infine, l’art. 4, comma 2,
del d.P.R. n. 361 del 1957 e, in via consequenziale, l’art. 59 del
medesimo d.P.R., nonche’ l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del
1993, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono: l’art. 4, comma
2, del d.P.R. n. 361 del 1957, che «Ogni elettore dispone di un voto
per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il
contrassegno di ciascuna lista»; l’art. 59 del medesimo d.P.R. n.
361, che «Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un
voto di lista»; nonche’ l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del
1993, che «Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda
un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il
contrassegno della lista prescelta».
Tali disposizioni, ad avviso del rimettente, violerebbero gli
artt. 56, primo comma, e 58, primo comma, Cost., i quali stabiliscono
che il suffragio e’ diretto per l’elezione dei deputati e dei
senatori; l’art. 48, secondo comma, Cost., in virtu’ del quale il
voto e’ personale e libero; l’art. 117, primo comma, Cost., in
relazione all’art. 3 del protocollo 1, della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali
firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito, CEDU), ratificata e
resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle liberta’ fondamentali firmata a Roma il 4 novembre
1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a
Parigi il 20 marzo 1952), che riconosce al popolo il diritto alla
«scelta del corpo legislativo»; e l’art. 49 Cost. Dette norme, non
consentendo all’elettore di esprimere alcuna preferenza per i
candidati, ma solo di scegliere una lista di partito, cui e’ rimessa
la designazione di tutti i candidati, renderebbero, infatti, il voto
sostanzialmente "indiretto", posto che i partiti non potrebbero
sostituirsi al corpo elettorale e che l’art. 67 Cost. presupporrebbe
l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori.
Inoltre, sottraendo all’elettore la facolta’ di scegliere l’eletto,
farebbero si’ che il voto non sia libero, ne’ personale.
2.- In ordine all’ammissibilita’ delle questioni di legittimita’
costituzionale in esame, va premesso che, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, siffatto controllo ai sensi dell’art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale) «va limitato
all’adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai
quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente
instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato
e distinto dalla questione di legittimita’ costituzionale, sul quale
il giudice remittente sia chiamato a decidere» (tra le molte,
sentenza n. 263 del 1994). Il riscontro dell’interesse ad agire e la
verifica della legittimazione delle parti, nonche’ della
giurisdizione del giudice rimettente, ai fini dell’apprezzamento
della rilevanza dell’incidente di legittimita’ costituzionale, sono,
inoltre, rimessi alla valutazione del giudice a quo e non sono
suscettibili di riesame da parte di questa Corte, qualora sorretti da
una motivazione non implausibile (fra le piu’ recenti, sentenze n. 91
del 2013, n. 280 del 2012, n. 279 del 2012, n. 61 del 2012, n. 270
del 2010).
Nella specie, la Corte di cassazione, con motivazione ampia,
articolata ed approfondita, ha plausibilmente argomentato in ordine
sia alla pregiudizialita’ delle questioni di legittimita’
costituzionale rispetto alla definizione del giudizio principale, sia
alla rilevanza delle medesime.
Essa ha affermato che nel giudizio principale e’ stata proposta
un’azione di accertamento avente ad oggetto il diritto di voto,
finalizzata – come tutte le azioni di tale natura, la cui generale
ammissibilita’ e’ desunta dal principio dell’interesse ad agire – ad
accertare la portata del diritto, ritenuta incerta. L’esistenza di
detto interesse e della giurisdizione – ha sottolineato l’ordinanza –
costituisce, peraltro, oggetto di un giudicato interno. La
sussistenza dell’uno e dell’altra e’ stata, infatti, contestata dalle
Amministrazioni nella fase di merito, con eccezione rigettata dal
Tribunale e dalla Corte d’appello di Milano, e non e’ stata reiterata
dinanzi alla Corte di cassazione mediante la proposizione di ricorso
incidentale, con la conseguenza che deve ritenersi definitivamente
precluso il riesame di tale profilo.
Il rimettente, con argomentazioni plausibili, ha altresi’
sottolineato, in ordine alla natura ed oggetto dell’azione, che gli
attori hanno agito allo scopo «di rimuovere un pregiudizio», frutto
di «una (gia’ avvenuta) modificazione della realta’ giuridica che
postula di essere rimossa mediante un’attivita’ ulteriore, giuridica
e materiale, che consenta ai cittadini elettori di esercitare
realmente il diritto di voto in modo pieno e in sintonia con i valori
costituzionali». A suo avviso, gli attori hanno, quindi, chiesto al
giudice ordinario – in qualita’ di giudice dei diritti – di accertare
la portata del proprio diritto di voto, resa incerta da una normativa
elettorale in ipotesi incostituzionale, previa l’eventuale
proposizione della relativa questione. Pertanto, l’eventuale
accoglimento delle questioni di legittimita’ costituzionale non
esaurirebbe la tutela richiesta nel giudizio principale, che si
realizzerebbe solo a seguito ed in virtu’ della pronuncia con la
quale il giudice ordinario accerta il contenuto del diritto
dell’attore, all’esito della sentenza di questa Corte.
Al riguardo, in ordine ai presupposti della rilevanza della
questione di legittimita’ costituzionale, va ricordato che, secondo
un principio enunciato da questa Corte fin dalle sue prime pronunce,
«la circostanza che la dedotta incostituzionalita’ di una o piu’
norme legislative costituisca l’unico motivo di ricorso innanzi al
giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito
della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio
principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle
questioni) di legittimita’ costituzionale, sul quale il giudice
rimettente sia chiamato a pronunciarsi» (sentenza n. 4 del 2000; ma
analoga affermazione era gia’ contenuta nella sentenza n. 59 del
1957), anche allo scopo di scongiurare «la esclusione di ogni
garanzia e di ogni controllo» su taluni atti legislativi (nella
specie le leggi-provvedimento: sentenza n. 59 del 1957).
Nel caso in esame, tale condizione e’ soddisfatta, perche’ il
petitum oggetto del giudizio principale e’ costituito dalla pronuncia
di accertamento del diritto azionato, in ipotesi condizionata dalla
decisione delle sollevate questioni di legittimita’ costituzionale,
non risultando l’accertamento richiesto al giudice comune totalmente
assorbito dalla sentenza di questa Corte, in quanto residuerebbe la
verifica delle altre condizioni cui la legge fa dipendere il
riconoscimento del diritto di voto. Per di piu’, nella fattispecie
qui in esame, la questione ha ad oggetto un diritto fondamentale
tutelato dalla Costituzione, il diritto di voto, che ha come
connotato essenziale il collegamento ad un interesse del corpo
sociale nel suo insieme, ed e’ proposta allo scopo di porre fine ad
una situazione di incertezza sulla effettiva portata del predetto
diritto determinata proprio da «una (gia’ avvenuta) modificazione
della realta’ giuridica», in ipotesi frutto delle norme censurate.
L’ammissibilita’ delle questioni di legittimita’ costituzionale
sollevate nel corso di tale giudizio si desume precisamente dalla
peculiarita’ e dal rilievo costituzionale, da un lato, del diritto
oggetto di accertamento; dall’altro, della legge che, per il sospetto
di illegittimita’ costituzionale, ne rende incerta la portata. Detta
ammissibilita’ costituisce anche l’ineludibile corollario del
principio che impone di assicurare la tutela del diritto inviolabile
di voto, pregiudicato – secondo l’ordinanza del giudice rimettente –
da una normativa elettorale non conforme ai principi costituzionali,
indipendentemente da atti applicativi della stessa, in quanto gia’
l’incertezza sulla portata del diritto costituisce una lesione
giuridicamente rilevante. L’esigenza di garantire il principio di
costituzionalita’ rende quindi imprescindibile affermare il sindacato
di questa Corte – che «deve coprire nella misura piu’ ampia possibile
l’ordinamento giuridico» (sentenza n. 387 del 1996) – anche sulle
leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato,
«che piu’ difficilmente verrebbero per altra via ad essa sottoposte»
(sentenze n. 384 del 1991 e n. 226 del 1976).
Nel quadro di tali principi, le sollevate questioni di
legittimita’ costituzionale sono ammissibili, anche in linea con
l’esigenza che non siano sottratte al sindacato di costituzionalita’
le leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del
Senato, che definiscono le regole della composizione di organi
costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema
democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da
quel sindacato. Diversamente, si finirebbe con il creare una zona
franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio in un ambito
strettamente connesso con l’assetto democratico, in quanto incide sul
diritto fondamentale di voto; per cio’ stesso, si determinerebbe un
vulnus intollerabile per l’ordinamento costituzionale
complessivamente considerato.
3.- Nel merito, la prima delle questioni in esame riguarda il
premio di maggioranza assegnato per la elezione della Camera dei
deputati. L’art. 83 del d.P.R. n. 361 del 1957 prevede che l’Ufficio
elettorale nazionale verifichi «se la coalizione di liste o la
singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi
espressi abbia conseguito almeno 340 seggi» (comma 1, n. 5), sulla
base dall’attribuzione di seggi in ragione proporzionale; e
stabilisce, in caso negativo, che ad essa venga attribuito il numero
di seggi necessario per raggiungere quella consistenza (comma 2).
Secondo la Corte di cassazione, tali disposizioni, non
subordinando l’attribuzione del premio di maggioranza al
raggiungimento di una soglia minima di voti e, quindi, trasformando
una maggioranza relativa di voti, potenzialmente anche molto modesta,
in una maggioranza assoluta di seggi, avrebbero stabilito, in
violazione dell’art. 3 Cost., un meccanismo di attribuzione del
premio manifestamente irragionevole, tale da determinare una
oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica,
lesiva della stessa eguaglianza del voto, peraltro neppure idonea ad
assicurare la stabilita’ di governo.
3.1.- La questione e’ fondata.
Questa Corte ha da tempo ricordato che l’Assemblea Costituente,
«pur manifestando, con l’approvazione di un ordine del giorno, il
favore per il sistema proporzionale nell’elezione dei membri della
Camera dei deputati, non intese irrigidire questa materia sul piano
normativo, costituzionalizzando una scelta proporzionalistica o
disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali, la
configurazione dei quali resta affidata alla legge ordinaria»
(sentenza n. 429 del 1995). Pertanto, la «determinazione delle
formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si
esprime con un massimo di evidenza la politicita’ della scelta
legislativa» (sentenza n. 242 del 2012; ordinanza n. 260 del 2002;
sentenza n. 107 del 1996). Il principio costituzionale di eguaglianza
del voto – ha inoltre rilevato questa Corte – esige che l’esercizio
dell’elettorato attivo avvenga in condizione di parita’, in quanto
«ciascun voto contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla
formazione degli organi elettivi» (sentenza n. 43 del 1961), ma «non
si estende […] al risultato concreto della manifestazione di
volonta’ dell’elettore […] che dipende […] esclusivamente dal
sistema che il legislatore ordinario, non avendo la Costituzione
disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni politiche e
amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si
ricollegano alle consultazioni popolari» (sentenza n. 43 del 1961).
Non c’e’, in altri termini, un modello di sistema elettorale
imposto dalla Carta costituzionale, in quanto quest’ultima lascia
alla discrezionalita’ del legislatore la scelta del sistema che
ritenga piu’ idoneo ed efficace in considerazione del contesto
storico.
Il sistema elettorale, tuttavia, pur costituendo espressione
dell’ampia discrezionalita’ legislativa, non e’ esente da controllo,
essendo sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalita’
quando risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 242 del 2012
e n. 107 del 1996; ordinanza n. 260 del 2002).
Nella specie, proprio con riguardo alle norme della legge
elettorale della Camera qui in esame, relative all’attribuzione del
premio di maggioranza in difetto del presupposto di una soglia minima
di voti o di seggi, questa Corte, pur negando la possibilita’ di
sindacare in sede di giudizio di ammissibilita’ del referendum
abrogativo profili di illegittimita’ costituzionale, in particolare
attinenti alla ragionevolezza delle predette norme, ha gia’ segnalato
l’esigenza che il Parlamento consideri con attenzione alcuni profili
di un simile meccanismo. Alcuni aspetti problematici sono stati
ravvisati nella circostanza che il meccanismo premiale e’ foriero di
una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza
relativa, in quanto consente ad una lista che abbia ottenuto un
numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza
assoluta dei seggi. In tal modo si puo’ verificare in concreto una
distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur
essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume
una misura tale da comprometterne la compatibilita’ con il principio
di eguaglianza del voto (sentenze n. 15 e n. 16 del 2008).
Successivamente, questa Corte, stante l’inerzia del legislatore, ha
rinnovato l’invito al Parlamento a considerare con attenzione i punti
problematici della disciplina, cosi’ come risultante dalle modifiche
introdotte con la legge n. 270 del 2005, ed ha nuovamente
sottolineato i profili di irrazionalita’ segnalati nelle precedenti
occasioni sopra ricordate, insiti nell’«attribuzione dei premi di
maggioranza senza la previsione di alcuna soglia minima di voti e/o
di seggi» (sentenza n. 13 del 2012); profili ritenuti, tuttavia,
insindacabili in una sede diversa dal giudizio di legittimita’
costituzionale.
Gli stessi rilievi, nella perdurante inerzia del legislatore
ordinario, non possono che essere ribaditi e, conseguentemente,
devono ritenersi fondate le censure concernenti l’art. 83, comma 1,
n. 5, e comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957. Tali disposizioni,
infatti, non superano lo scrutinio di proporzionalita’ e di
ragionevolezza, al quale soggiacciono anche le norme inerenti ai
sistemi elettorali.
In ambiti connotati da un’ampia discrezionalita’ legislativa,
quale quello in esame, siffatto scrutinio impone a questa Corte di
verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente
rilevanti non sia stato realizzato con modalita’ tali da determinare
il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e
pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio
deve svolgersi «attraverso ponderazioni relative alla
proporzionalita’ dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua
insindacabile discrezionalita’ rispetto alle esigenze obiettive da
soddisfare o alle finalita’ che intende perseguire, tenuto conto
delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti»
(sentenza n. 1130 del 1988). Il test di proporzionalita’ utilizzato
da questa Corte come da molte delle giurisdizioni costituzionali
europee, spesso insieme con quello di ragionevolezza, ed essenziale
strumento della Corte di giustizia dell’Unione europea per il
controllo giurisdizionale di legittimita’ degli atti dell’Unione e
degli Stati membri, richiede di valutare se la norma oggetto di
scrutinio, con la misura e le modalita’ di applicazione stabilite,
sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente
perseguiti, in quanto, tra piu’ misure appropriate, prescriva quella
meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non
sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi.
Nella specie, le suddette condizioni non sono soddisfatte.
Le disposizioni censurate sono dirette ad agevolare la formazione
di una adeguata maggioranza parlamentare, allo scopo di garantire la
stabilita’ del governo del Paese e di rendere piu’ rapido il processo
decisionale, cio’ che costituisce senz’altro un obiettivo
costituzionalmente legittimo. Questo obiettivo e’ perseguito mediante
un meccanismo premiale destinato ad essere attivato ogniqualvolta la
votazione con il sistema proporzionale non abbia assicurato ad alcuna
lista o coalizione di liste un numero di voti tale da tradursi in una
maggioranza anche superiore a quella assoluta di seggi (340 su 630).
Se dunque si verifica tale eventualita’, il meccanismo premiale
garantisce l’attribuzione di seggi aggiuntivi (fino alla soglia dei
340 seggi) a quella lista o coalizione di liste che abbia ottenuto
anche un solo voto in piu’ delle altre, e cio’ pure nel caso che il
numero di voti sia in assoluto molto esiguo, in difetto della
previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi.
Le disposizioni censurate non si limitano, tuttavia, ad
introdurre un correttivo (ulteriore rispetto a quello gia’ costituito
dalla previsione di soglie di sbarramento all’accesso, di cui al n. 3
ed al n. 6 del medesimo comma 1 del citato art. 83, qui non
censurati) al sistema di trasformazione dei voti in seggi «in ragione
proporzionale», stabilito dall’art. 1, comma 2, del medesimo d.P.R.
n. 361 del 1957, in vista del legittimo obiettivo di favorire la
formazione di stabili maggioranze parlamentari e quindi di stabili
governi, ma rovesciano la ratio della formula elettorale prescelta
dallo stesso legislatore del 2005, che e’ quella di assicurare la
rappresentativita’ dell’assemblea parlamentare. In tal modo, dette
norme producono una eccessiva divaricazione tra la composizione
dell’organo della rappresentanza politica, che e’ al centro del
sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo
parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volonta’ dei
cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale
strumento di manifestazione della sovranita’ popolare, secondo l’art.
1, secondo comma, Cost.
In altri termini, le disposizioni in esame non impongono il
raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista (o coalizione
di liste) di maggioranza relativa dei voti; e ad essa assegnano
automaticamente un numero anche molto elevato di seggi, tale da
trasformare, in ipotesi, una formazione che ha conseguito una
percentuale pur molto ridotta di suffragi in quella che raggiunge la
maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea. Risulta,
pertanto, palese che in tal modo esse consentono una illimitata
compressione della rappresentativita’ dell’assemblea parlamentare,
incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le
assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza
politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull’espressione del
voto e quindi della sovranita’ popolare, ed in virtu’ di cio’ ad esse
sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione
tipica ed infungibile» (sentenza n. 106 del 2002), fra le quali vi
sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le
delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione
(art. 138 Cost.): cio’ che peraltro distingue il Parlamento da altre
assemblee rappresentative di enti territoriali.
Il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza
prefigurato dalle norme censurate, inserite nel sistema proporzionale
introdotto con la legge n. 270 del 2005, in quanto combinato con
l’assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere
all’assegnazione del premio, e’ pertanto tale da determinare
un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione,
basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48,
secondo comma, Cost.). Esso, infatti, pur non vincolando il
legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige
comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari
efficacia alla formazione degli organi elettivi (sentenza n. 43 del
1961) ed assume sfumature diverse in funzione del sistema elettorale
prescelto. In ordinamenti costituzionali omogenei a quello italiano,
nei quali pure e’ contemplato detto principio e non e’
costituzionalizzata la formula elettorale, il giudice costituzionale
ha espressamente riconosciuto, da tempo, che, qualora il legislatore
adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso
genera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini
uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioe’ una diseguale
valutazione del "peso" del voto "in uscita", ai fini
dell’attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un
pregiudizio per la funzionalita’ dell’organo parlamentare (BVerfGE,
sentenza 3/11 del 25 luglio 2012; ma v. gia’ la sentenza n. 197 del
22 maggio 1979 e la sentenza n. 1 del 5 aprile 1952).
Le norme censurate, pur perseguendo un obiettivo di rilievo
costituzionale, qual e’ quello della stabilita’ del governo del Paese
e dell’efficienza dei processi decisionali nell’ambito parlamentare,
dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor
sacrificio possibile degli altri interessi e valori
costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt. 1,
secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. In definitiva, detta
disciplina non e’ proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito,
posto che determina una compressione della funzione rappresentativa
dell’assemblea, nonche’ dell’eguale diritto di voto, eccessiva e tale
da produrre un’alterazione profonda della composizione della
rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l’intera
architettura dell’ordinamento costituzionale vigente.
Deve, quindi, essere dichiarata l’illegittimita’ costituzionale
dell’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957.
4.- Le medesime argomentazioni vanno svolte anche in relazione
alle censure sollevate, in relazione agli stessi parametri
costituzionali, nei confronti dell’art. 17, commi 2 e 4, del d.lgs.
n. 533 del 1993, che disciplina il premio di maggioranza per le
elezioni del Senato della Repubblica, prevedendo che l’Ufficio
elettorale regionale, qualora la coalizione di liste o la singola
lista, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi espressi
nell’ambito della circoscrizione, non abbiano conseguito almeno il 55
per cento dei seggi assegnati alla regione, assegni alle medesime un
numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento
dei seggi assegnati alla regione.
Anche queste norme, nell’attribuire in siffatto modo il premio
della maggioranza assoluta, in ambito regionale, alla lista (o
coalizione di liste) che abbia ottenuto semplicemente un numero
maggiore di voti rispetto alle altre liste, in difetto del
raggiungimento di una soglia minima, contengono una disciplina
manifestamente irragionevole, che comprime la rappresentativita’
dell’assemblea parlamentare, attraverso la quale si esprime la
sovranita’ popolare, in misura sproporzionata rispetto all’obiettivo
perseguito (garantire la stabilita’ di governo e l’efficienza
decisionale del sistema), incidendo anche sull’eguaglianza del voto,
in violazione degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e
67 Cost.
Nella specie, il test di proporzionalita’ evidenzia, oltre al
difetto di proporzionalita’ in senso stretto della disciplina
censurata, anche l’inidoneita’ della stessa al raggiungimento
dell’obiettivo perseguito, in modo piu’ netto rispetto alla
disciplina prevista per l’elezione della Camera dei deputati. Essa,
infatti, stabilendo che l’attribuzione del premio di maggioranza e’
su scala regionale, produce l’effetto che la maggioranza in seno
all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di
premi regionali, che puo’ finire per rovesciare il risultato ottenuto
dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la
formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami
del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto
nell’insieme sostanzialmente omogenea. Cio’ rischia di compromettere
sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata
dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la
fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia
l’esercizio della funzione legislativa, che l’art. 70 Cost.
attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato. In definitiva,
rischia di vanificare il risultato che si intende conseguire con
un’adeguata stabilita’ della maggioranza parlamentare e del governo.
E benche’ tali profili costituiscano, in larga misura, l’oggetto di
scelte politiche riservate al legislatore ordinario, questa Corte ha
tuttavia il dovere di verificare se la disciplina legislativa violi
manifestamente, come nella specie, i principi di proporzionalita’ e
ragionevolezza e, pertanto, sia lesiva degli artt. 1, secondo comma,
3, 48, secondo comma, e 67 Cost.
Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimita’ costituzionale
dell’art. 17, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 533 del 1993.
5.- Occorre, infine, esaminare le censure relative all’art. 4,
comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957 e, in via consequenziale,
all’art. 59, comma 1, del medesimo d.P.R., nonche’ all’art. 14, comma
1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui, rispettivamente,
prevedono: l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, che «Ogni
elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini
dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su
un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista»; l’art. 59
del medesimo d.P.R. n. 361, che «Una scheda valida per la scelta
della lista rappresenta un voto di lista»; nonche’ l’art. 14, comma
1, del d.lgs. n. 533 del 1993, che «Il voto si esprime tracciando,
con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul
rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta».
Secondo il rimettente, tali disposizioni, non consentendo
all’elettore di esprimere alcuna preferenza, ma solo di scegliere una
lista di partito, cui e’ rimessa la designazione e la collocazione in
lista di tutti i candidati, renderebbero il voto sostanzialmente
"indiretto", posto che i partiti non possono sostituirsi al corpo
elettorale e che l’art. 67 Cost. presuppone l’esistenza di un mandato
conferito direttamente dagli elettori. Cio’ violerebbe gli artt. 56,
primo comma, e 58, primo comma, Cost., l’art. 117, primo comma,
Cost., in relazione all’art. 3 del protocollo 1 della CEDU, che
riconosce al popolo il diritto alla "scelta del corpo legislativo", e
l’art. 49 Cost. Inoltre, sottraendo all’elettore la facolta’ di
scegliere l’eletto, farebbero si’ che il voto non sia ne’ libero, ne’
personale, in violazione dell’art. 48, secondo comma, Cost.
5.1.- La questione e’ fondata nei termini di seguito precisati.
Le norme censurate, concernenti le modalita’ di espressione del
voto per l’elezione dei componenti, rispettivamente, della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, si inseriscono in un contesto
normativo in base al quale tale voto avviene per liste concorrenti di
candidati (art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957; art. 1, comma
2, del d.lgs. n. 533 del 1993), presentati «secondo un determinato
ordine», in numero «non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi
assegnati alla circoscrizione» (art. 18-bis, comma 3, del d.P.R. n.
361 del 1957 ed art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 533 del 1993). Le
circoscrizioni elettorali, la cui disciplina non e’ investita dalle
censure qui esaminate, corrispondono sempre, per il Senato, ai
territori delle Regioni (art. 2 del d.lgs. n. 533 del 1993); per la
Camera dei deputati (Allegato A alla legge n. 270 del 2005), le
circoscrizioni corrispondono ai territori regionali, con l’eccezione
delle Regioni di maggiori dimensioni, nelle quali sono presenti due
circoscrizioni (Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia) o tre
(Lombardia).
La ripartizione dei seggi tra le liste concorrenti e’, inoltre,
effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione del
premio di maggioranza (art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957),
che e’ definito, per il Senato, «di coalizione regionale» (art. 1,
comma 2, d.lgs. n. 533 del 1993); e sono proclamati «eletti, nei
limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati
compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione»
nella lista (art. 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957 ed art. 17,
comma 7, del d.lgs. n. 533 del 1993).
In questo quadro, le disposizioni censurate, nello stabilire che
il voto espresso dall’elettore, destinato a determinare per intero la
composizione della Camera e del Senato, e’ un voto per la scelta
della lista, escludono ogni facolta’ dell’elettore di incidere
sull’elezione dei propri rappresentanti, la quale dipende, oltre che,
ovviamente, dal numero dei seggi ottenuti dalla lista di
appartenenza, dall’ordine di presentazione dei candidati nella
stessa, ordine di presentazione che e’ sostanzialmente deciso dai
partiti. La scelta dell’elettore, in altri termini, si traduce in un
voto di preferenza esclusivamente per la lista, che – in quanto
presentata in circoscrizioni elettorali molto ampie, come si e’
rilevato – contiene un numero assai elevato di candidati, che puo’
corrispondere all’intero numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione, e li rende, di conseguenza, difficilmente conoscibili
dall’elettore stesso.
Una simile disciplina priva l’elettore di ogni margine di scelta
dei propri rappresentanti, scelta che e’ totalmente rimessa ai
partiti. A tal proposito, questa Corte ha chiarito che «le funzioni
attribuite ai partiti politici dalla legge ordinaria al fine di
eleggere le assemblee – quali la "presentazione di alternative
elettorali" e la "selezione dei candidati alle cariche elettive
pubbliche" – non consentono di desumere l’esistenza di attribuzioni
costituzionali, ma costituiscono il modo in cui il legislatore
ordinario ha ritenuto di raccordare il diritto, costituzionalmente
riconosciuto ai cittadini, di associarsi in una pluralita’ di partiti
con la rappresentanza politica, necessaria per concorrere nell’ambito
del procedimento elettorale, e trovano solo un fondamento nello
stesso art. 49 Cost.» (ordinanza n. 79 del 2006). Simili funzioni
devono, quindi, essere preordinate ad agevolare la partecipazione
alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee
programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al corpo
elettorale, al fine di consentire una scelta piu’ chiara e
consapevole anche in riferimento ai candidati.
Sulla base di analoghi argomenti, questa Corte si e’ gia’
espressa, sia pure con riferimento al sistema elettorale vigente nel
1975 per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, contraddistinto
anche esso dalla ripartizione dei seggi in ragione proporzionale fra
liste concorrenti di candidati. In quella occasione, la Corte ha
affermato che la circostanza che il legislatore abbia lasciato ai
partiti il compito di indicare l’ordine di presentazione delle
candidature non lede in alcun modo la liberta’ di voto del cittadino:
a condizione che quest’ultimo sia «pur sempre libero e garantito
nella sua manifestazione di volonta’, sia nella scelta del
raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o
quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di
preferenza» (sentenza n. 203 del 1975).
Nella specie, tale liberta’ risulta compromessa, posto che il
cittadino e’ chiamato a determinare l’elezione di tutti i deputati e
di tutti senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nelle
circoscrizioni piu’ popolose) di candidati, che difficilmente
conosce. Questi, invero, sono individuati sulla base di scelte
operate dai partiti, che si riflettono nell’ordine di presentazione,
si’ che anche l’aspettativa relativa all’elezione in riferimento allo
stesso ordine di lista puo’ essere delusa, tenuto conto della
possibilita’ di candidature multiple e della facolta’ dell’eletto di
optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del
partito.
In definitiva, e’ la circostanza che alla totalita’ dei
parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della
indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della
rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili condizioni di
voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere
in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non
ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente
destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati
o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile ne’ con
altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei
seggi, ne’ con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di
dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei
candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva
conoscibilita’ degli stessi e con essa l’effettivita’ della scelta e
la liberta’ del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi
uninominali).
Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono, viceversa,
tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto
di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si
costituisca correttamente e direttamente, coartano la liberta’ di
scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in
Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della
sovranita’ popolare, e pertanto contraddicono il principio
democratico, incidendo sulla stessa liberta’ del voto di cui all’art.
48 Cost. (sentenza n. 16 del 1978).
Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimita’ costituzionale
degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonche’
dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui
non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i
candidati, al fine di determinarne l’elezione.
Resta, pertanto, assorbita la questione proposta in riferimento
all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 del
protocollo 1 della CEDU. Peraltro, nessun rilievo assume la sentenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo del 13 marzo 2012 (caso
Saccomanno e altri contro Italia), resa a seguito di un ricorso
proposto da alcuni cittadini italiani che deducevano la pretesa
violazione di quel parametro precisamente dalle norme elettorali qui
in esame, sentenza che ha dichiarato tutti i motivi di ricorso
manifestamente infondati, sul presupposto dell’«ampio margine di
discrezionalita’ di cui dispongono gli Stati in materia» (paragrafo
64). Spetta, in definitiva, a questa Corte di verificare la
compatibilita’ delle norme in questione con la Costituzione.
6.- La normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata
illegittimita’ costituzionale delle disposizioni oggetto delle
questioni sollevate dalla Corte di cassazione e’ «complessivamente
idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo
costituzionale elettivo», cosi’ come richiesto dalla costante
giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 13 del 2012).
Le leggi elettorali sono, infatti, "costituzionalmente necessarie",
in quanto «indispensabili per assicurare il funzionamento e la
continuita’ degli organi costituzionali» (sentenza n. 13 del 2012;
analogamente, sentenze n. 15 e n. 16 del 2008, n. 13 del 1999, n. 26
del 1997, n. 5 del 1995, n. 32 del 1993, n. 47 del 1991, n. 29 del
1987), dovendosi inoltre scongiurare l’eventualita’ di «paralizzare
il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica previsto
dall’art. 88 Cost.» (sentenza n. 13 del 2012).
In particolare, la normativa che rimane in vigore stabilisce un
meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che consente
l’attribuzione di tutti i seggi, in relazione a circoscrizioni
elettorali che rimangono immutate, sia per la Camera che per il
Senato. Cio’ che resta, invero, e’ precisamente il meccanismo in
ragione proporzionale delineato dall’art. 1 del d.P.R. n. 361 del
1957 e dall’art. 1 del d.lgs. n. 533 del 1993, depurato
dell’attribuzione del premio di maggioranza; e le norme censurate
riguardanti l’espressione del voto risultano integrate in modo da
consentire un voto di preferenza. Non rientra tra i compiti di questa
Corte valutare l’opportunita’ e/o l’efficacia di tale meccanismo,
spettando ad essa solo di verificare la conformita’ alla Costituzione
delle specifiche norme censurate e la possibilita’ immediata di
procedere ad elezioni con la restante normativa, condizione,
quest’ultima, connessa alla natura della legge elettorale di «legge
costituzionalmente necessaria» (sentenza n. 32 del 1993). D’altra
parte, la rimettente Corte di cassazione aveva significativamente
puntualizzato che «la proposta questione di legittimita’
costituzionale non mira a far caducare l’intera legge n. 270/2005 ne’
a sostituirla con un’altra eterogenea impingendo nella
discrezionalita’ del legislatore, ma a ripristinare nella legge
elettorale contenuti costituzionalmente obbligati (concernenti la
disciplina del premio di maggioranza e delle preferenze), senza
compromettere la permanente idoneita’ del sistema elettorale a
garantire il rinnovo degli organi costituzionali», fatta salva
«l’eventualita’ che si renda necessaria un’opera di mera cosmesi
normativa e di ripulitura del testo per la presenza di frammenti
normativi residui, che puo’ essere realizzata dalla Corte
costituzionale, avvalendosi dei poteri che ha a disposizione».
La presente decisione non puo’ andare al di la’ di quanto
ipotizzato e richiesto dal giudice rimettente.
Per quanto riguarda la possibilita’ per l’elettore di esprimere
un voto di preferenza, eventuali apparenti inconvenienti, che
comunque «non incidono sull’operativita’ del sistema elettorale, ne’
paralizzano la funzionalita’ dell’organo» (sentenza n. 32 del 1993),
possono essere risolti mediante l’impiego degli ordinari criteri
d’interpretazione, alla luce di una rilettura delle norme gia’
vigenti coerente con la pronuncia di questa Corte: come, ad esempio,
con riferimento alle previsioni, di cui agli artt. 84, comma 1, del
d.P.R. n. 361 del 1957, e 17, comma 7, del d.lgs. n. 533 del 1993,
che, nella parte in cui stabiliscono che sono proclamati eletti, nei
limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati
compresi nella lista medesima «secondo l’ordine di presentazione»,
non appaiono incompatibili con l’introduzione del voto di preferenza,
dovendosi ritenere l’ordine di lista operante solo in assenza di
espressione della preferenza; o, ancora, con riguardo alle modalita’
di redazione delle schede elettorali di cui all’art. 31 del d.P.R. n.
361 del 1957 ed all’art. 11, comma 3, del d.lgs n. 533 del 1993, che,
nello stabilire che nella scheda devono essere riprodotti i
contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella
circoscrizione, secondo il fac-simile di cui agli allegati, non
escludono che quegli schemi siano integrati da uno spazio per
l’espressione della preferenza; o, quanto alla possibilita’ di
intendere l’espressione della preferenza come preferenza unica, in
linea con quanto risultante dal referendum del 1991, ammesso con
sentenza n. 47 del 1991, in relazione alle formule elettorali
proporzionali. Simili eventuali inconvenienti potranno, d’altro
canto, essere rimossi anche mediante interventi normativi secondari,
meramente tecnici ed applicativi della presente pronuncia e delle
soluzioni interpretative sopra indicate. Resta fermo ovviamente, che
lo stesso legislatore ordinario, ove lo ritenga, «potra’ correggere,
modificare o integrare la disciplina residua» (sentenza n. 32 del
1993).
7.- E’ evidente, infine, che la decisione che si assume, di
annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la
normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato,
produrra’ i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova
consultazione elettorale, consultazione che si dovra’ effettuare o
secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a
seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa
elettorale eventualmente adottata dalle Camere.
Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere
in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme
annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti
adottati dal Parlamento eletto. Vale appena ricordare che il
principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento
di questa Corte, alla stregua dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30
della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento di entrata in
vigore della norma annullata, principio «che suole essere enunciato
con il ricorso alla formula della c.d. "retroattivita’" di dette
sentenze, vale pero’ soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con
conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati
dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984).
Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme
elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono,
in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il
processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione
degli eletti.
Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno
prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali.
Rileva nella specie il principio fondamentale della continuita’
dello Stato, che non e’ un’astrazione e dunque si realizza in
concreto attraverso la continuita’ in particolare dei suoi organi
costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal
Parlamento. E’ pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – e’ appena
il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza e’ in grado di spiegare
la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere
adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono
organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in
alcun momento cessare di esistere o perdere la capacita’ di
deliberare. Tanto cio’ e’ vero che, proprio al fine di assicurare la
continuita’ dello Stato, e’ la stessa Costituzione a prevedere, ad
esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle
Camere precedenti «finche’ non siano riunite le nuove Camere» (art.
61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte,
sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per
la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art.
77, secondo comma, Cost.).

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 83, comma
1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati);
2) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 17, commi 2
e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico
delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della
Repubblica);
3) dichiara l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 4, comma
2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonche’ dell’art. 14, comma 1,
del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono
all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2013.

F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2014, n. 33 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2011, n. 90, concernente l’individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per…

…la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri, a norma dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da
ultimo modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69
ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i
termini entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo
2011, n. 90, recante il regolamento di individuazione dei termini
superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti
amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri, ai
sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Ravvisata la necessita’ di definire il termine di conclusione del
procedimento di accertamento del possesso della cittadinanza
italiana, di competenza delle autorita’ consolari all’estero;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell’8 novembre 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli
atti normativi del 21 novembre 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 17 gennaio 2014;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Adotta:
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifica alla tabella allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 marzo 2011, n. 90

1. All’allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 marzo 2011, n. 90, alla fine della tabella, e’ inserito il
seguente procedimento:
Direzione Generale per gli italiani all’estero

==================================================================
| | | | | Unita’ |
| |Riferimenti| | |organizzativa|
| Procedimento | Normativi |Termine| Note |responsabile |
+==============+===========+=======+===============+=============+
| | | |Procedimento | |
| | | |conseguente a | |
| | | |istanze, | |
| | | |richiedenti | |
|Accertamento | | |complesse | |
|del possesso | | |istruttorie | |
|della | | |legate alla | |
|cittadinanza | | |verifica della | |
|italiana e | | |documentazione | |
|rilascio della| | |prodotta sia da| |
|relativa | | |Autorita’ | |
|certificazione|Codice | |amministrative | |
|per tutti i |civile di | |italiane sia da| |
|casi di |cui al RD | |analoghe | |
|acquisto della|25 giugno | |istituzioni di | |
|cittadinanza |1865, n. | |Stati esteri, | |
|italiana, ivi |2358; Legge| |la cui | |
|incluso quello|13 giugno | |completezza e’ | |
|della |1912, n. | |alla base del | |
|trasmissione |555; Legge | |prosieguo del | |
|iure sanguinis|5 febbraio | |procedimento |Uffici |
|della stessa. |1992, n. 91|730 gg |amministrativo.|consolari |
+————–+———–+——-+—————+————-+

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 17 gennaio 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Letta

Il Ministro degli affari esteri
Bonino

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D’Alia

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2014, n. 695

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.