DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2014 Revoca dello stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa – Concordia, nel territorio del Comune dell’Isola del Giglio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione dell’8 agosto 2014

Visto l’art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
20 gennaio 2012 con cui e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione al naufragio della nave da crociera «Costa Concordia» nel
territorio del comune dell’Isola del Giglio;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3998 del 20 gennaio 2012, n. 4003 del 16 febbraio 2012, n. 4019 del
27 aprile 2012 e n. 4023 del 15 maggio 2012;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11 e, in particolare,
l’art. 2 che, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza
ambientale e ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di
evitare il verificarsi di soluzioni di continuita’ nella gestione di
tale emergenza ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 lo stato di
emergenza di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 20 gennaio 2012;
Visto l’art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15,
con cui e’ stato disposto che fino al 31 luglio 2014 continuano a
produrre effetti le disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive
modificazioni, e le disposizioni di cui all’art. 2 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012,
relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave «Costa
Concordia» dal territorio dell’isola del Giglio, nonche’ i
provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime;
Richiamata la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 4023/2012 che, in particolare, all’art. 1 dispone
l’approvazione delle operazioni di cui al progetto di massima di
rimozione e recupero della nave da crociera «Costa Concordia»
proposto dalla «Costa Crociere S.p.a.», con le determinazioni assunte
dalla Conferenza dei servizi del 15 maggio 2012, ponendo i
conseguenti oneri interamente a carico della medesima societa’ e
all’art. 2 istituisce un osservatorio di monitoraggio composto da
rappresentanti delle Amministrazioni statali, regionali e locali
interessate, allo scopo di assicurare l’esatta esecuzione del citato
progetto e delle richiamate prescrizioni, con oneri sempre a carico
della medesima societa’, nonche’ i provvedimenti presupposti,
conseguenti e connessi alla medesima ordinanza;
Visto il verbale della conferenza dei servizi del 15 maggio 2012 e
i relativi allegati;
Dato atto che, in relazione al predetto progetto e’ ancora da
realizzare la fase denominata «WP9»;
Considerata la necessita’ di garantire, per la fase «WP9» e fino al
completamento del monitoraggio da parte della societa’ «Costa
Crociere S.p.a.», la prosecuzione del piano di monitoraggio
ambientale di parte pubblica avviato immediatamente dopo il naufragio
e svolto da ARPAT e ISPRA;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 88 del 31 maggio 2013, n. 114 del 13 settembre 2013, n. 115
del 15 settembre 2013, n. 156 del 27 febbraio 2014 e n. 176 del 9
luglio 2014;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 2014
con cui, tra l’altro, per consentire l’esame e l’approvazione del
progetto per il trasferimento del relitto presso un porto idoneo
individuato per il successivo smaltimento e’ stato fissato il termine
per la Conferenza dei servizi decisoria;
Visto l’art. 3-bis del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, con
il quale il termine di cui al richiamato art. 2, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e’ stato
prorogato al 31 dicembre 2014;
Vista la delibera in data 30 giugno 2014 con cui, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 1, comma 2, della richiamata ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 4019/2012, e’ stato
approvato il progetto presentato da «Costa Crociere S.p.a.» con le
prescrizioni acquisite nella Conferenza dei Servizi decisoria
svoltasi il 25 giugno 2014;
Considerato che lo stato di emergenza di che trattasi, relativo al
naufragio della nave da crociera «Costa Concordia», e’ stato
dichiarato in relazione al territorio del comune dell’Isola del
Giglio;
Considerato che le attivita’ di carattere straordinario gia’
espletate, evidenziano una situazione che puo’ essere fronteggiata,
per il prosieguo, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente
in materia;
Considerato che il relitto della nave e’ stato trasportato presso
il Porto di Voltri per il successivo smaltimento e che, pertanto,
sono venute meno le ragioni che avevano giustificato la dichiarazione
dello stato di emergenza di cui trattasi;
Ravvisata, quindi, la necessita’ che si proceda mediante l’utilizzo
degli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento;
Considerato, pertanto, che ricorrono i presupposti per la revoca
dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e che si dovra’ provvedere ad adottare
apposita ordinanza ai sensi del comma 4-ter del medesimo art. 5;
D’intesa con le regioni Toscana e Liguria;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in
premessa, a far data dal 15 settembre 2014 e’ revocata la
dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012.
2. La regione Toscana e’ individuata quale Amministrazione
competente in via ordinaria a coordinare le attivita’ per il
completamento dell’attuazione, nel territorio dell’Isola del Giglio,
del progetto autorizzato dalla conferenza dei servizi del 15 maggio
2012 e di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 4023 del 15 maggio 2012, con particolare riferimento agli
interventi ricompresi nella fase denominata «WP9», che dovranno
essere portati a termine con riferimento alle condizioni dettate
dalla citata conferenza dei servizi, ivi compresa la continuita’
delle attivita’ e del piano di monitoraggio da parte dei soggetti
pubblici competenti di cui in premessa, ed i cui oneri sono
integralmente a carico della societa’ «Costa Crociere S.p.a.».
3. La regione Liguria e’ individuata quale Amministrazione
competente in via ordinaria a coordinare le attivita’ relative
all’esecuzione degli interventi finalizzati al riciclo e smaltimento
del relitto della nave «Costa Concordia» presso il porto di Voltri e
la zona delle riparazioni navali del porto di Genova, secondo quanto
previsto nel progetto approvato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 30 giugno 2014 e delle relative prescrizioni formulate
dalla Conferenza dei servizi del 25 giugno 2014, oltre che delle
eventuali e successive prescrizioni che dovessero pervenire dalle
Autorita’ competenti. Dall’attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al
comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e d’intesa
con le regioni interessate, apposite ordinanze volte a favorire e
regolare il subentro delle predette regioni nel coordinamento delle
attivita’ che si rendono necessarie successivamente alla scadenza del
termine di durata dello stato di emergenza.
La presente delibera verra’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2014

Il Presidente: Renzi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2014, n. 121 Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito…

…con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150".

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400 recante "Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
"riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni, recante "Riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59" ed in particolare gli articoli 45 e 46, lettere c) e d);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche", ed in particolare l’articolo 6, comma 4-bis;
(capoverso non ammesso al "Visto" della Corte dei conti);
(capoverso non ammesso al "Visto" della Corte dei conti);
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante
"Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30";
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri";
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)", ed in particolare l’articolo 1, commi da 404 a
416;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
30 marzo 2007, concernente la ricognizione delle strutture e delle
risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della
solidarieta’ sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del
31 marzo 2007;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)", ed in particolare l’articolo 1, commi 376 e 377;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244", convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
121, il quale ha istituito, all’articolo 1, comma 1, il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20
novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture trasferite
ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008,
n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.
121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato" ed in particolare, l’articolo 1, comma 2,
che istituisce il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma
dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69", ed in
particolare l’articolo 17;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2011,
n. 144, concernente il "Regolamento recante la riorganizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
"Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento
dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, ed in particolare, l’articolo 21, comma 5,
laddove prevede che i posti corrispondenti all’incarico di componente
dei Collegi dei sindaci dell’INPDAP in posizione di fuori ruolo
istituzionale, per effetto dei commi precedenti del medesimo articolo
21, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le
esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
Visto l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo" convertito con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede la riduzione degli
uffici dirigenziali di livello non generale nonche’ la
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7
febbraio 2012 che, in attuazione del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n.
148, ha individuato le strutture ed i posti di funzione di livello
dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e rideterminato le dotazioni organiche del personale
appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di
quello delle aree prima seconda e terza previste dal citato decreto
del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2011, n. 144;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante "Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento
e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ed in particolare
l’articolo 8, comma 23 laddove prevede la soppressione, dalla data di
entrata in vigore del suindicato decreto, dell’Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), e il
trasferimento dei compiti e delle funzioni da essa esercitati al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini", convertito con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012 n. 135 ed in particolare l’articolo 2 comma 10-ter come
modificato dal decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 recante
"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
gennaio 2013che ha stabilito la rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non
economici ed enti di ricerca, in attuazione dell’articolo 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto
2012, n. 135 tra cui quella del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’
nella pubblica amministrazione";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante
"Disposizioni in materia di inconferibilita’ e incompatibilita’ di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia" convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 recante "Primi
interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonche’ in materia di Imposta sul
valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti",
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" ed in particolare
l’articolo 2, commi 7 e 8;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante
"Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei
premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche’ misure per la realizzazione
di opere pubbliche ed EXPO 2015" , ed in particolare l’articolo 14,
comma 1, lettera e);
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilita’ 2014)";
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 recante "Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative", in particolare
l’articolo 1, commi 6 e 7;
Tenuto conto che sulla proposta di riorganizzazione il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ha sentito le organizzazioni
sindacali ed ha definitivamente reso in data 28 ottobre 2013
l’informativa ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerata l’organizzazione ministeriale proposta coerente con i
compiti e le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dalla normativa vigente di settore nonche’ con i
contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello
generale e non, da ultimo rideterminati con il sopra citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Funzioni e attribuzioni

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito
denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli 45
e 46, lettere c) e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle competenze
regionali.

Art. 2

Organizzazione

1. Il Ministero, per l’espletamento dei compiti ad esso demandati,
e’ articolato in Amministrazione centrale e Amministrazione
territoriale.
2. L’Amministrazione centrale, come definita dagli articoli da 3 a
13 del presente decreto, e’ costituita da:
a) un segretariato generale con funzioni di coordinamento;
b) dieci direzioni generali;
c) un posto funzione dirigenziale di livello generale per i
compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi
dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per
quelli di Responsabile della trasparenza ai sensi dell’articolo 43
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che si avvale degli
Uffici del Segretariato generale;
d) due posti funzione dirigenziale di livello generale da
conferire ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) sessanta posti funzione di livello dirigenziale non generale
di cui sette incardinati presso gli Uffici di diretta collaborazione
all’opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sette
presso il segretariato generale e quarantasei presso le direzioni
generali.
3. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
4. L’Amministrazione territoriale, come definita dagli articoli da
14 a 16 del presente decreto, e’ articolata in ottantacinque posti
funzione di livello dirigenziale non generale.

Art. 3

Segretariato generale

1. Il Segretariato generale si articola in quattro uffici di
livello dirigenziale non generale e costituisce centro di
responsabilita’ amministrativa, ai sensi dell’ articolo 3, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
2. Il Segretariato generale del Ministero, ai sensi dell’articolo
19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, in conformita’ a quanto previsto
dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera
alle dirette dipendenze del Ministro, assicura il coordinamento
dell’azione amministrativa e provvede all’istruttoria per
l’elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina
gli uffici e le attivita’ del Ministero. In particolare:
a) coordina le attivita’ del Ministero in materia di risorse
umane, organizzazione e sinergie con gli enti vigilati, nonche’ in
materia di pianificazione, programmazione economico-finanziaria,
bilancio e controllo di gestione;
b) definisce, d’intesa con le Direzioni generali competenti,
anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei
direttori generali, le determinazioni da assumere per interventi di
carattere trasversale;
c) vigila sull’efficienza, sull’efficacia e sul buon andamento
complessivo dell’Amministrazione;
d) coordina le attivita’ di programmazione e verifica
dell’attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso il Piano
della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali;
e) coordina le attivita’ di programmazione degli uffici
territoriali;
f) svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo
sull’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL), di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, e su Italia Lavoro S.p.A.;
g) programma e organizza le attivita’ statistiche nelle materie
di competenza del Ministero, in raccordo con le strutture del Sistema
statistico nazionale (Sistan), e con l’Istituto nazionale di
statistica (Istat) , ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322;
h) coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti, le
attivita’ del Ministero in materia di politiche internazionali, e i
rapporti con gli organi competenti dell’Unione europea, con il
Consiglio d’Europa, con l’Organizzazione internazionale del lavoro
(OIL), con l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) e con l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
i) coordina le attivita’ di studio, ricerca e indagine nelle
materie che interessano in modo trasversale le attivita’ del
Ministero;
j) cura i rapporti con l’Organismo Indipendente di Valutazione di
cui all’articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre
2012, n. 190 e all’articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33;
k) predispone e cura gli atti di conferimento degli incarichi
dirigenziali di livello generale;
l) (lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti);
m) elabora progetti innovativi volti ad ottimizzare
l’organizzazione ed i processi produttivi, cosi’ da aumentare
l’efficienza e la qualita’ dei servizi offerti agli utenti;
n) svolge attivita’ di audit interno finalizzate al miglioramento
della gestione ed al contenimento dei rischi ad essa connessi (risk
management);
o) opera, in qualita’ di audit del Fondo Sociale Europeo (FSE) e
del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), al fine
di garantire terzieta’ rispetto alle funzioni di gestione e
certificazione.
3. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
4. Presso il Segretariato generale sono incardinate strutture
amministrative di scopo, in particolare la "Struttura di Missione"
finalizzata a dare tempestiva ed efficace attuazione alle misure in
materia di "Garanzia Giovani", nonche’ a promuovere la ricollocazione
dei lavoratori beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito.
5. Presso il Segretariato e’ incardinato il Servizio ispettivo che
svolge verifiche volte ad accertare il corretto esercizio dell’azione
amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento. Al
Servizio ispettivo sono assegnati tre dirigenti di livello
dirigenziale non generale. Per l’esercizio delle funzioni ispettive,
il Segretariato puo’ avvalersi anche di dirigenti degli uffici
centrali e territoriali, nonche’ di altro personale in possesso di
titoli ed esperienze adeguati, comunque appartenenti
all’amministrazione.
6. Il Segretariato generale svolge altresi’, d’intesa con la
Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative,
funzioni di coordinamento nei confronti dei rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi
collegiali degli enti previdenziali e assicurative, previsti
dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479.

Art. 4

Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione
organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari

1. La Direzione generale per le politiche del personale,
l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti
Disciplinari – si articola in sette uffici di livello dirigenziale
non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) pianifica e promuove modelli organizzativi, processi e strutture
degli uffici territoriali, anche attraverso sinergie con gli enti
vigilati;
b) svolge attivita’ di programmazione, monitoraggio e verifica dei
risultati degli uffici territoriali, nell’ambito del coordinamento
dell’azione amministrativa esercitata dal Segretariato generale;
c) assicura i servizi generali per il funzionamento
dell’amministrazione, e la promozione del benessere organizzativo;
d) cura la logistica delle sedi centrali e del territorio nonche’
la gestione delle relative spese di locazione;
e) coordina l’attivita’ di applicazione delle modifiche legislative
e regolamentari aventi impatto sull’organizzazione del Ministero;
f) coordina le attivita’ di prevenzione nei luoghi di lavoro con
riferimento alle sedi centrali e territoriali del Ministero;
g) cura le politiche del personale, ne gestisce il reclutamento e
la formazione e, nell’ambito di apposita struttura divisionale
organizza l’ufficio procedimenti disciplinari;
h) provvede al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale
non generale;
i) assicura la corresponsione del trattamento economico
fondamentale, accessorio e di quiescenza;
j) cura, in coordinamento con il Segretariato generale, la
valutazione e le politiche premianti della performance dei dirigenti
e del personale delle aree funzionali, ivi incluso il personale
ispettivo;
k) gestisce la contrattazione integrativa e le relazioni sindacali;
l) predispone l’istruttoria per il conferimento delle onorificenze;
m) cura la programmazione e la gestione del bilancio in termini
finanziari ed economico-patrimoniali, nonche’ dei fabbisogni
finanziari e strumentali per il centro di responsabilita’
amministrativa e per gli uffici territoriali;
n) programma gli acquisti di beni e servizi non informatici per gli
Uffici dell’amministrazione e attua le relative procedure;
o) gestisce l’ufficio del consegnatario dei beni non informatici;
p) cura l’attivita’ contrattuale e la gestione delle spese di
carattere strumentale per il funzionamento dell’amministrazione non
assegnate ad altri centri di responsabilita’ amministrativa;
q) cura il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche
con riferimento al recupero del danno erariale;
r) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 2 lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza.

Art. 5

Direzione generale dei sistemi informativi,
dell’innovazione tecnologica e della comunicazione

1. La Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione
tecnologica e della comunicazione si articola in tre uffici di
livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) cura l’attivita’ di progettazione, sviluppo e gestione delle
attivita’ di informazione e di comunicazione istituzionale in
conformita’ ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000,
n. 150;
b) gestisce, d’intesa con l’ufficio stampa, i rapporti con i mezzi
di comunicazione, nonche’ la produzione editoriale
dell’amministrazione;
c) cura le relazioni con il pubblico, attraverso la gestione degli
sportelli degli Uffici relazioni con il pubblico centrali in raccordo
con gli Uffici relazioni con il pubblico periferici, e gestisce il
centro di contatto per lo sviluppo delle relazioni con cittadini ed
imprese;
d) provvede al monitoraggio dei servizi offerti e ne verifica il
gradimento da parte degli utenti, in raccordo con il Segretariato
generale e l’Organismo Indipendente di Valutazione;
e) cura la comunicazione interna, d’intesa con il Segretariato
generale, sviluppando e gestendo il relativo sistema;
f) elabora, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione
del Ministro, il piano di comunicazione annuale;
g) gestisce i portali web e intranet e cura la manutenzione, lo
sviluppo e l’evoluzione applicativa delle piattaforme afferenti al
sito istituzionale e alla intranet dell’Amministrazione e coordina il
gruppo di sviluppo del Centro Servizi Informatici;
h) cura la pianificazione, il coordinamento, la progettazione, la
manutenzione e la gestione dei sistemi informatici
dell’Amministrazione centrale e territoriale;
i) elabora i capitolati tecnici relativi all’acquisto di beni e
servizi informatici;
j) cura l’aggiornamento e la manutenzione delle componenti
informatiche dei sistemi centrali e periferici dell’Amministrazione,
garantisce la sicurezza degli stessi ed il controllo del loro
corretto funzionamento;
k) e’ responsabile della gestione di tutti i CED
dell’Amministrazione;
l) gestisce la progettazione, lo sviluppo ed il mantenimento in
esercizio delle reti di comunicazione dati e telefonia;
m) cura lo svolgimento di attivita’ volte ad assicurare agli utenti
la fruizione dei servizi informatici;
n) assicura l’attuazione del codice dell’Amministrazione digitale e
del Piano di e-government;
o) gestisce l’ufficio del consegnatario dei beni informatici;
p) provvede alle spese per l’acquisto e la locazione di
apparecchiature e servizi informatici, nonche’ degli altri servizi
connessi alla progettazione, acquisizione, realizzazione, gestione e
conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati;
q) gestisce il Centro Servizi Informatici;
r) coordina lo sviluppo, l’esercizio e la manutenzione del sistema
informativo del mercato del lavoro, definendo ed assicurando i flussi
informativi derivanti da altri soggetti istituzionali;
s) svolge, in raccordo con le Direzioni generali competenti,
analisi di sviluppo delle procedure informatiche necessarie per la
gestione dei processi amministrativi delle singole strutture
organizzative;
t) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 2 lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza.
2. Il Direttore generale dei sistemi informativi, dell’innovazione
tecnologica e della comunicazione e’ responsabile dei sistemi
informativi anche per i rapporti con l’Agenzia per l’Italia Digitale.

Art. 6

Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro e delle relazioni industriali

1. La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e
delle relazioni industriali si articola in sei uffici di livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 3, i profili applicativi e interpretativi degli istituti
relativi al rapporto di lavoro;
b) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 3, l’applicazione ed il monitoraggio sull’attuazione della
legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) svolge attivita’ di conciliazione e mediazione delle
controversie collettive di lavoro nel settore privato, di rilievo
pluriregionale o di livello territoriale di rilevante interesse
sociale con particolare riferimento alle procedure di consultazione
sindacale per mobilita’, Cassa integrazione guadagni straordinaria e
ammortizzatori in deroga in tutti i casi in cui sia necessario
addivenire ad accordi in sede governativa;
d) promuove le procedure di raffreddamento in relazione alla
disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;
e) svolge attivita’ di indirizzo e coordinamento in materia di
procedure conciliative nelle controversie individuali di lavoro;
f) svolge attivita’ di promozione e finanziamento delle iniziative
in favore delle pari opportunita’, promuove politiche per la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e assicura il supporto
all’attivita’ della Consigliera Nazionale di Parita’, delle
consigliere e dei consiglieri di parita’ e del Comitato Nazionale di
parita’ e pari opportunita’;
g) cura il monitoraggio sulla consistenza dei dati organizzativi, a
livello nazionale, delle Organizzazioni Sindacali nel settore privato
per tutte le finalita’ previste dalla normativa in vigore;
h) effettua le analisi economiche (costo del lavoro; costo delle
piattaforme rivendicative contrattuali; studio della struttura
retributiva; calcolo delle indennita’ aggiuntive o sostitutive);
i) tiene l’archivio degli accordi e dei contratti collettivi
nazionali depositati ed effettua il monitoraggio della contrattazione
collettiva di secondo livello, territoriale ed aziendale;
j) effettua la rilevazione e l’elaborazione dei dati concernenti le
controversie individuali plurime e collettive di lavoro nel settore
privato e pubblico;
k) gestisce la Commissione di certificazione dei contratti di
lavoro e cura la tenuta dell’Albo delle Universita’ abilitate alla
certificazione e svolge attivita’ di monitoraggio sulle attivita’
delle Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presenti
sul territorio nazionale;
l) cura l’attuazione della disciplina ordinamentale per lo
svolgimento della professione di consulente del lavoro;
m) cura la Relazione annuale sull’attivita’ di vigilanza in materia
di trasporti su strada;
n) presiede e gestisce la Commissione consultiva permanente per la
salute e la sicurezza sul lavoro;
o) promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone
prassi in materia di informazione e comunicazione, anche d’intesa con
le altre amministrazioni competenti, concernenti la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali;
p) assicura il supporto tecnico-amministrativo per la gestione del
Fondo speciale infortuni e del Fondo vittime gravi infortuni sul
lavoro, nonche’ per le attivita’ promozionali destinate alle piccole
e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;
q) provvede alla redazione dei rapporti sulle convenzioni
internazionali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e sugli
articoli della Carta Sociale Europea in ottemperanza agli oneri
derivanti dalla adesione dell’Italia all’Organizzazione
Internazionale del Lavoro ed al Consiglio d’Europa;
r) gestisce il Comitato Consultivo Tripartito per il coordinamento
della partecipazione italiana alle attivita’ dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro;
s) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 2 lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza.

Art. 7

Direzione generale degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi all’occupazione

1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli
incentivi all’occupazione si articola in quattro uffici di livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) cura l’attuazione degli interventi in materia di incentivi per
l’occupazione nell’ambito di progetti innovativi e speciali in
materia di welfare con particolare riferimento a quelli finalizzati
allo sviluppo di politiche attive del lavoro e all’inserimento
occupazionale;
b) attua gli interventi di competenza del Ministero in materia di
auto imprenditorialita’ ed auto impiego ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
c) svolge attivita’ di coordinamento in materia di aiuti di Stato
all’occupazione, nell’ambito delle politiche attive e di quelle volte
all’occupabilita’ del capitale umano;
d) gestisce, per quanto di competenza, il Fondo sociale per
l’occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera
a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
e) gestisce il Fondo per lo sviluppo di cui all’articolo 1-ter del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
f) cura la disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti
di integrazione salariale, dell’Assicurazione sociale per l’impiego,
dei trattamenti di disoccupazione e mobilita’ e dei relativi aspetti
contributivi;
g) svolge il controllo sulle condizioni di accesso e mantenimento
delle prestazioni di sostegno al reddito;
h) cura la disciplina, la verifica e il controllo dei fondi di
solidarieta’ di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
nonche’ la disciplina degli interventi di agevolazione della uscita
incentivata dal rapporto di lavoro, di cui all’articolo 4, commi da 1
a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
i) cura l’analisi, la verifica e il controllo dei programmi di
ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale secondo
quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223;
j) cura la disciplina e la gestione dei contratti di solidarieta’,
di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dell’articolo
5, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
k) cura la disciplina e la gestione dei lavori socialmente utili;
l) svolge analisi e monitoraggio degli istituti di inserimento e
reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito;
m) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza.

Art. 8

Direzione generale per le politiche
previdenziali e assicurative

1. La Direzione generale per le politiche previdenziali e
assicurative si articola in sette uffici di livello dirigenziale non
generale e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita’ di vigilanza, indirizzo e coordinamento sugli enti
pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;
b) svolge attivita’ di vigilanza giuridico-amministrativa ed
economico-finanziaria sugli enti previdenziali e assicurativi
pubblici;
c) verifica i piani di impiego delle disponibilita’ finanziarie
degli enti di previdenza obbligatoria, finalizzata al rispetto dei
saldi strutturali di finanza pubblica;
d) cura l’inquadramento previdenziale, delle imprese con attivita’
plurime, nei settori economici di riferimento in INPS;
e) cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive,
delle c.d. prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;
f) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti
previdenziali e assicurativi pubblici;
g) vigila sull’attuazione delle disposizioni relative ai regimi
previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l’impatto
sul complessivo sistema di sicurezza sociale;
h) cura le procedure di nomina degli organi degli enti
previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza
obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel
rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi
surrogatori;
i) coordina, analizza e verifica l’applicazione della normativa
previdenziale inerente l’assicurazione generale obbligatoria, le
forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite
presso l’INPS;
j) svolge, in collaborazione con la COVIP, compiti di Alta
vigilanza e di indirizzo sulle forme pensionistiche complementari
nonche’, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede, allo
scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;
k) svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, attivita’ di:
1) vigilanza, indirizzo e coordinamento per l’applicazione della
normativa previdenziale e assistenziale;
2) vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria,
d’intesa con la COVIP;
3) esame e verifica dei relativi piani di impiego delle
disponibilita’ finanziarie; approvazione delle relative delibere;
4) esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali,
assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilita’;
approvazione delle relative delibere;
5) analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilita’
delle gestioni e dell’adeguatezza delle prestazioni previdenziali;
6) controllo sull’attivita’ di investimento delle risorse
finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione
con la COVIP;
l) vigila sull’attuazione delle disposizioni in materia di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nonche’ di assicurazione contro gli infortuni
domestici;
m) vigila sull’ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile
degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
n) vigila sull’applicazione della normativa nazionale di sicurezza
sociale per i lavoratori italiani all’estero ed i lavoratori
stranieri in Italia;
o) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza.

Art. 9

Direzione generale per le politiche attive,
i servizi per il lavoro e la formazione

1. La Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il
lavoro e la formazione si articola in cinque uffici di livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) coordina le attivita’ degli organismi territoriali in materia di
servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro;
b) indirizza, promuove e coordina i servizi per il lavoro pubblico
e privato al fine di migliorare le politiche per lo sviluppo
dell’occupazione;
c) cura le attivita’ dirette a favorire l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro nel rispetto del principio di sussidiarieta’ e in
collaborazione con gli altri paesi membri dell’Unione Europea e, in
quest’ambito, costituisce l’Ufficio di coordinamento nazionale Eures;
d) espleta le attivita’ di propria competenza per l’attuazione
della c.d. "Garanzia Giovani";
e) cura la tenuta dell’albo delle agenzie per il lavoro;
f) svolge attivita’ di monitoraggio sulla qualita’ dei servizi per
il lavoro e delle politiche attive e sul rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni definite ai sensi della normativa
vigente in materia;
g) svolge le attivita’ connesse alla valutazione dell’efficacia ed
efficienza delle azioni realizzate in attuazione delle politiche
attive del lavoro;
h) svolge attivita’ di indirizzo e coordinamento in materia di
collocamento ordinario e speciale, compreso il collocamento
marittimo;
i) indirizza, promuove e coordina le attivita’ di competenza del
Ministero in materia di formazione, con particolare riferimento alle
attivita’ collegate al Fondo sociale europeo;
j) elabora le politiche formative e i piani di orientamento e
rafforzamento dell’occupabilita’;
k) vigila e controlla gli enti nazionali di formazione
professionale;
l) attua la disciplina in materia di formazione professionale e
gestione del fondo di rotazione di cui alla legge 21 dicembre 1978,
n. 845 e successive modificazioni;
m) promuove e coordina, per quanto di competenza
dell’Amministrazione, le politiche di orientamento e formazione e
gestione delle azioni rivolte all’integrazione dei sistemi della
formazione, della scuola e del lavoro;
n) svolge attivita’ autorizzativa, di vigilanza e di monitoraggio
sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui
all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
o) svolge attivita’ di coordinamento in materia di aiuti di Stato
alla formazione;
p) svolge le attivita’ connesse all’attuazione della normativa in
tema di libera circolazione dei lavoratori, con particolare
riferimento alla mobilita’ e al distacco;
q) cura il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e articolo 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
r) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza.

Art. 10

Direzione generale per l’attivita’ ispettiva

1. La Direzione generale per l’attivita’ ispettiva si articola in
tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti
funzioni:
a) indirizza e coordina le attivita’ di verifica ispettive svolte
dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei
rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali e di legislazione sociale nel
settore pubblico e privato, con riferimento all’attivita’ ordinaria e
straordinaria, ivi inclusa l’attivita’ di monitoraggio;
b) cura la programmazione e il monitoraggio dell’attivita’ di
vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni
ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori
e montacarichi ubicati nelle aziende industriali;
c) definisce gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle
verifiche e effettuata il monitoraggio della loro realizzazione;
d) cura la gestione, la formazione e l’aggiornamento del personale
ispettivo e del personale del Comando Carabinieri per la tutela del
lavoro, sentita la Direzione generale per le politiche del personale,
l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti
Disciplinari;
e) cura la segreteria della Commissione centrale di coordinamento
dell’attivita’ di vigilanza ex articolo 3 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124;
f) fornisce supporto tecnico-giuridico alle strutture ispettive del
Ministero in ordine ai profili applicativi e interpretativi della
disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nel rispetto
delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3;
g) coordina le attivita’ di prevenzione e promozione della
legalita’ svolte presso enti, datori di lavoro e associazioni
finalizzate al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ex
articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
h) fornisce supporto all’attivita’ di trattazione del contenzioso
giudiziale in ordine ai provvedimenti connessi all’attivita’
ispettiva e svolge attivita’ di coordinamento del Centro studi
attivita’ ispettiva;
i) coordina le attivita’ di vigilanza in materia di trasporti su
strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle
direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali
effettuate sul territorio nazionale;
j) svolge attivita’ di studio e analisi relative ai fenomeni di
lavoro sommerso ed irregolare, alla mappatura dei rischi, al fine di
orientare l’attivita’ di vigilanza sul fenomeno del lavoro irregolare
e dell’evasione contributiva;
k) cura la gestione dell’istituto del "diritto di interpello";
l) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 2014 Scioglimento del consiglio comunale di Rivalta Bormida.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014
sono stati eletti il consiglio comunale di Rivalta Bormida
(Alessandria) ed il sindaco nella persona del signor Domenico Valter
Ottria;
Vista la deliberazione n. 27 del 14 luglio 2014, con la quale il
consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Domenico
Valter Ottria dalla carica di sindaco, a seguito dell’avvenuta
elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere
regionale;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 53 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rivalta Bormida (Alessandria) e’ sciolto.
Dato a Roma, addi’ 22 agosto 2014

NAPOLITANO

Alfano, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 4 agosto 2014, n. 139 Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli…

…organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonche’ sull’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia
di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie
civili e commerciali;
Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
recante attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 e successive
modificazioni e integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 6 febbraio 2014;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 4 luglio 2014 con la quale lo schema di
regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizione generale

1. Le disposizioni del decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180, richiamate nei successivi articoli, sono
modificate o integrate secondo quanto disposto negli articoli
seguenti.

Art. 2

Modifiche all’articolo 4

1. All’articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro
della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e
modificazioni, le parole: «quello la cui sottoscrizione e’ necessaria
alla costituzione di una societa’ a responsabilita’ limitata», sono
sostituite dalle parole: «10.000,00 euro».

Art. 3

Modifiche all’articolo 8

1. All’articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, e’
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5. L’organismo iscritto e’ obbligato a comunicare al Ministero
della giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l’ultimo
giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati
statistici relativi alla attivita’ di mediazione svolta.».

Art. 4

Modifiche all’articolo 10

1. All’articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e
modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso
di cui all’articolo 8 comma 5, il responsabile dispone la sospensione
per un periodo di dodici mesi dell’organismo che non ha comunicato i
dati; ne dispone la cancellazione dal registro se l’organismo non
provvede ad inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi
precedenti, entro i tre mesi successivi.».

Art. 5

Modifiche all’articolo 11

1. All’articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del
Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive
integrazioni e modificazioni, la parola «annualmente» e’ sostituita
dalle parole «ogni sei mesi».

Art. 6

Integrazioni

1. Dopo l’articolo 14 del decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, e’
inserito il seguente:
«Articolo 14-bis (Incompatibilita’ e conflitti di interesse). –
1. Il mediatore non puo’ essere parte ovvero rappresentare o in ogni
modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo
presso cui e’ iscritto o relativamente al quale e’ socio o riveste
una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai
professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione
negli stessi locali.
2. Non puo’ assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in
corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali
con una delle parti, o quando una delle parti e’ assistita o e’ stata
assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con
lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi
locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione
dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di
procedura civile.
3. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non puo’ intrattenere
rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno
due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai
professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi
locali.».

Art. 7

Modifiche all’articolo 16

1. All’articolo 16, comma 2, del decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «da ciascuna parte» sono aggiunte le parole
«per lo svolgimento del primo incontro»;
b) dopo le parole «euro 40,00» sono aggiunte le parole «per le
liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di
valore superiore, oltre alle spese vive documentate;
c) dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «l’importo e’
dovuto anche in caso di mancato accordo».
2. All’articolo 16, comma 4, lettera d) del decreto del Ministro
della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e
modificazioni, le parole «di cui all’articolo 5, comma 1,» sono
sostituite dalle parole «di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma
2,».

Art. 8

Modifiche all’articolo 18

1. All’articolo 18, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro
della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e
modificazioni, le parole «quello la cui sottoscrizione e’ necessaria
alla costituzione di una societa’ a responsabilita’ limitata», sono
sostituite dalle parole: «10.000,00 euro».

Art. 9

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli organismi di mediazione che alla data di entrata in vigore
del presente decreto non sono in possesso di tutti i requisiti di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e
modificazioni, devono provvedere alla integrazione entro il termine
di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, pena la cancellazione della iscrizione. Entro il
medesimo termine, pena la cancellazione della iscrizione, devono
provvedere alla integrazione dei requisiti di cui all’articolo 18,
comma 2 lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, gli
organismi di formazione che alla data di entrata in vigore del
presente decreto non ne sono gia’ in possesso.
2. I mediatori che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento non hanno completato l’aggiornamento professionale in
forma di tirocinio assistito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera
b) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180,
e successive integrazioni e modificazioni, devono provvedervi entro
il termine di un anno dalla entrata in vigore del presente
regolamento.
3. La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012,
n. 252, e’ allegata al presente regolamento.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 agosto 2014

Il Ministro della giustizia
Orlando

Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne – prev. n. 2490
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.