Approvazione della revisione congiunturale degli studi di settore

Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 19 maggio 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2009)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;

Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita’ di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche’ le cause di esclusione dall’applicazione degli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita’ di applicazione degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall’art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, del 27 gennaio 2007 e del 19 marzo 2009;

Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell’economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l’art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 30 marzo 1999 e 16 febbraio 2001, afferenti l’individuazione delle aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalita’ di applicazione degli studi di settore;

Visto l’art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2008, afferente l’aggiornamento delle aree territoriali omogenee in relazione alle quali modulare i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore, per tener conto del luogo in cui il contribuente svolge l’attivita’ economica;

Visti i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 5 aprile 2006, 20 marzo 2007, 6 marzo 2008 e 23 dicembre 2008, concernenti l’approvazione di studi di settore relativi alle attivita’ economiche delle manifatture, dei servizi, delle attivita’ professionali e del commercio;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 2 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore e dell’aggiornamento della territorialita’ generale.

1. Per il periodo di imposta 2008 e’ approvata, in base all’art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attivita’ economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attivita’ professionali e del commercio, di cui all’allegato 1, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

2. I ricavi e i compensi, risultanti dall’applicazione degli studi di settore revisionati, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 2 al presente decreto.

3. E’ aggiornata, a decorrere dal periodo d’imposta 2008, la territorialita’ generale a livello comunale con la riassegnazione di sedici comuni ad altro gruppo territoriale. I criteri utilizzati e la metodologia seguita sono riportati in allegato 3.

4. I contribuenti che, per il periodo d’imposta 2008, dichiarano, anche a seguito dell’adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall’applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto, non sono assoggettabili, per tale annualita’, ad accertamento ai sensi dell’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Art. 2.

Modifica al decreto ministeriale 6 marzo 2008 per le attivita’ professionali

1. Il comma 2 dell’art. 2 del decreto del 6 marzo 2008 e’ cosi’ sostituito: «I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore, di cui al comma 1 dell’art. 2, che dichiarano compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare non inferiore a quello risultante dall’applicazione dei predetti studi di settore, non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi determinati a seguito della applicazione degli studi che, al termine della fase di monitoraggio, saranno oggetto di definitiva approvazione».

2. Al comma 3 dell’art. 2 del decreto del 6 marzo 2008 sono eliminate le seguenti parole: «relativi al periodo d’imposta 2007». Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Istituzione dell’elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del decreto 31/10/2006 e del registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società e degli istituti

Testo: PROVVEDIMENTO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 2 aprile 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009)

IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

Visto l’art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 2, comma terzo, lett. e) del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80;

Visto l’art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’art. 490 del codice ed i criteri e le modalita’ con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;

Visto l’art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all’incanto dei beni mobili e all’amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto l’art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura civile) che prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, sono inseriti nell’elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile»;

Considerato che ai sensi dell’art. 2, comma quinto, del suddetto decreto ministeriale «i siti internet gestiti dagli istituti autorizzati all’incanto e all’amministrazione dei beni a norma dell’art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono iscritti di diritto nell’elenco per le circoscrizioni per le quali sono abilitati, limitatamente alla pubblicita’ dei beni mobili. Per la abilitazione alla pubblicita’ dei beni immobili, devono possedere i requisiti professionali e tecnici di cui agli articoli 3 e 4 , e presentare domanda di iscrizione nell’elenco, ai sensi dell’art. 5»;

Considerato che ai sensi dell’art. 5 del suddetto decreto ministeriale «le societa’ che intendono effettuare gli avvisi di vendita di cui all’art. 1 inoltrano al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile domanda di iscrizione nell’elenco, contenente l’indicazione del distretto o dei distretti della Corte di Appello in cui effettuare la pubblicita’, corredata a dichiarazione di possesso dei requisiti di professionalita’ e tecnici e dall’assenza di incompatibilita’, nonche’ copia del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito» e che al comma secondo del medesimo articolo si prevede che «il Ministero della giustizia, Direzione generale della giustizia civile, decide, acquisito il parere della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, sulla domanda con provvedimento motivato»;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale sopra citato, «l’accertamento dell’assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporta la cancellazione d’ufficio del sito internet dall’elenco di cui all’art. 2 e che ai sensi del comma secondo «sono cancellati dall’elenco i siti che effettuano la pubblicita’ di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d’appello diversi da quelli per i quali sono iscritti»;

Ritenuto di dovere provvedere per quanto di competenza, ai fini di dare compiuta attuazione a quanto disposto nella suddetta normativa primaria e secondaria, alla istituzione dell’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che, per la pubblicita’ dei beni mobili, dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2 del medesimo decreto ministeriale Istituisce l’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4 del decreto (che saranno riportati nella sezione A del suddetto elenco); oltre che, per la pubblicita’ dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2 del decreto ministeriale sopra citato (che saranno riportati nella sezione B del suddetto elenco).

Istituisce il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle societa’ nell’elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonche’, per la pubblicita’ dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

Dispone

che i decreti di ammissione nell’elenco dei siti internet dei soggetti in possesso dei requisiti professionali e dei requisiti tecnici di cui agli articoli 3 e 4 sopra citati nonche’ degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, nonche’ di cancellazione dal suddetto elenco del sito internet siano conservati in originale e che copia dei medesimi sia inserita nei distinti fascicoli relativi ai procedimenti di ammissione.

Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009

Testo: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2009 n. 3753

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vsto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Considerato che occorre assicurare la necessaria, urgente assistenza, soccorso e sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma e per la rimozione di ogni situazione che determini pericolo per le popolazioni assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane;

Rilevato altresi’ che a causa del terremoto sono stati distrutti o danneggiati numerosi edifici e sussiste la necessita’ di acquisire ogni bene mobile o immobile utile a fornire assistenza alla popolazione nonche’ di assicurare la funzionalita’ della circolazione sulle reti di trasporto del territorio nazionale per favorire l’arrivo nelle zone colpite delle colonne di soccorso mobile;

Acquisita l’intesa della regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Ferme restando le attivita’ poste in essere direttamente dal Commissario delegato, al fine di soddisfare le primarie esigenze di vita delle popolazioni colpite dal sisma i sindaci dei comuni interessati, d’intesa con la Direzione di comando e controllo – DICOMAC, istituita presso la Caserma Mar. Magg. E. O. V. Vincenzo Giudice della Guardia di finanza ubicata nel comune dell’Aquila, sono autorizzati a procedere in via di somma urgenza alla requisizione di beni mobili ed immobili occorrenti per fornire riparo e ricovero ai cittadini e ad acquistare tutti i beni ed i materiali occorrenti per il loro sostentamento ed i primi interventi provvisionali. I predetti acquisti possono essere effettuati anche dal Dipartimento della protezione civile.

2. Il Presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti individuano le strutture idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici di cui in premessa anche mediante il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa per i nuclei familiari che non possono provvedervi autonomamente.

3. Il Presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti provvedono ad assicurare le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi, altresi’ provvedendo, ove necessario, alla realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili su beni pubblici al fine di assicurarne la funzionalita’.

Art. 2.

1. Presso ciascuno dei comuni interessati dagli eventi sismici possono essere costituiti gruppi di rilevamento per censire, utilizzando la scheda di rilevazione allegata alla presente ordinanza, gli edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente inagibili ovvero da demolire perche’ non piu’ recuperabili.

2. I sindaci dei comuni interessati provvedono a raccogliere le predette schede opportunamente compilate e, sulla base delle indicazioni dei gruppi di rilevamento, ad emettere ordinanze di demolizione.

3. Alle attivita’ di censimento concorrono tecnici qualificati di enti e pubbliche amministrazioni tenuti a renderli disponibili e personale universitario, nonche’ il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che e’ autorizzato ad effettuare demolizioni di strutture pericolanti e non piu’ ripristinabili anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi d’emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, si provvede in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,articoli 6, 7, 9,10, 11,12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all’applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza dagli uffici del Dipartimento della protezione civile e dalle strutture costituite in loco sotto la direzione del Dipartimento stesso, nonche’ dai sindaci, per fronteggiare l’emergenza, si provvede in via di anticipazione a valere sul Fondo della protezione civile.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita’ da destinare all’attuazione delle iniziative necessarie al rientro nella normalita’. Piu’ in particolare il Dipartimento e’ autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni possibile tipo di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche mediante la fornitura di beni, servizi ed interventi di ricostruzione e riparazione dei beni danneggiati.

2. Si applica l’art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21.

Art. 6.

1. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita’ lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma, sono sospesi fino al 31 dicembre 2009 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza.

2. Con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, saranno dettate disposizioni in materia di termini per l’adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresi’ sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonche’ ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore alla predetta dichiarazione dello stato d’emergenza, ivi incluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria.

3. Sono altresi’ sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita’ difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Comunicato di rettifica relativo al testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, recante: ”Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”

Testo: COMUNICATO MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2009)

Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 49 del 28 febbraio 2009, alla pag.51, prima colonna, all’art. 8, dopo il comma 4, tutto il comma 5 deve intendersi integralmente e correttamente sostituito dal seguente:«5. L’art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e’ sostituito dal seguente: ”5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita’ speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell’art. 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l’intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l’indicazione della relativa scadenza.

Per l’anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalita’ di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o piu’ soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa sono trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ragionerie territoriali competenti e all’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalita’ telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’ISTAT. Per l’omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l’art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.”.

5-bis. Il termine di cui all’art. 5, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e’ prorogato di ulteriori diciotto mesi.

5-ter. Gli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si applicano anche alla componente volontaristica dell’Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impiegati in attivita’ di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni.

5-quater. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, per i quali e’ stato dichiaratolo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21del 27 gennaio 2009, e’ autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l’anno 2009. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell’emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica,di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, e successive modificazioni.

5-quinquies. Le risorse finanziarie disponibili nella contabilita’ speciale intestata al commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3294 del 19 giugno 2003 sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per la realizzazione di attivita’ di cooperazione con la Repubblica di Albania in ambito di protezione civile, con particolare riferimento alle iniziative previste dalla Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7 marzo 2008.

5-sexies. All’art. 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353,e successive modificazioni, le parole: