Differimento dell’efficacia dell’autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata il 22 febbraio 2007

Testo: DELIBERAZIONE GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 19 dicembre 2008 n. 75

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2009)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che ai sensi dell’art. 90, comma 1, del citato Codice il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato e’ consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanita’;

Vista l’autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici del 22 febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2007, n. 65, efficace sino al 31 dicembre 2008;

Considerato che ai sensi dell’art. 90 del Codice tale autorizzazione, in sostituzione delle prescrizioni impartite in materia di dati genetici con l’autorizzazione generale n. 2/2005, e’ risultata uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo anche superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuta la necessita’ di differire il rilascio di una nuova autorizzazione sostitutiva di quella sopra menzionata, al fine di completare il processo di armonizzazione e consolidamento delle prescrizioni gia’ impartite anche in relazione allo sviluppo scientifico, tenendo conto dell’esperienza maturata nella fase di prima applicazione della medesima e anche al fine di tenere in considerazione eventuali indicazioni e suggerimenti prospettati nel settore interessato;

Ritenuta la necessita’ di differire l’efficacia della menzionata autorizzazione generale per il congruo periodo di un anno, sino al 31 dicembre 2009, per permettere nel frattempo, alle medesime condizioni, la prosecuzione dei trattamenti di dati personali gia’ autorizzati;

Ritenuto, all’esito dell’esperienza applicativa emersa in recenti casi di contenzioso, che le espressioni contenute nell’autorizzazione di cui vengono differiti gli effetti, e inerenti all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria (punto «2) Ambito di applicazione» e punto «3) Finalita’ del trattamento») devono intendersi riferite al difensore, ai suoi collaboratori, alla parte e a ogni altro soggetto;

Visti gli atti d’ufficio;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera

di differire di un anno, sino al 31 dicembre 2009, l’efficacia dell’autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata il 22 febbraio 2007 ai sensi dell’art. 90 del Codice, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2007, n. 65.

Il presente provvedimento sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Disposizioni per consentire la candidatura dell’Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019 Legge n. 47 dell’11 Maggio 2009, G.U. n. 108 del 12 Maggio 2009

Art. 1.

(Concessione della garanzia dello Stato per la candidatura dell’Italia all’organizzazione della Coppa del mondo di rugby per gli anni 2015 e 2019)

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato per gli impegni che la Federazione italiana rugby dovrà assumere nei confronti dell’International Rugby Board per la candidatura dell’Italia all’organizzazione della Coppa del mondo di rugby negli anni 2015 e 2019, nei limiti, rispettivamente, di 80 milioni di lire sterline e di 100 milioni di lire sterline.

2. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 è inserita nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, con imputazione nell’ambito dell’unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Corte Costituzionale sentenza 173 del 2009 Intercettazioni (2009-06-17)

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 240, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, per la disciplina del contraddittorio, l’applicazione dell’art. 401, commi 1 e 2, dello stesso codice;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 240, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non esclude dal divieto di fare riferimento al contenuto dei documenti, supporti e atti, nella redazione del verbale previsto dalla stessa norma, le circostanze inerenti l’attività di formazione, acquisizione e raccolta degli stessi documenti, supporti e atti;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen., sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, in riferimento agli artt. 24, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 50 del 2008);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen., sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 84 del 2008).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l’11 giugno 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8/4/09, n. 99 Legge regionale n. 27/2007, articolo 22.

Legge regionale n. 27/2007, articolo 22. Regolamento recante modalita’ e criteri per l’iscrizione nell’elenco regionale delle societa’ di revisione per gli enti cooperativi e per la sua tenuta.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 21-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 16 del 22 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina
organica in materia di promozione e vigilanza del comparto
cooperativo), con particolare riferimento all’art. 22, il quale:
a) al comma 1, prevede l’istituzione presso la Direzione
centrale attivita’ produttive dell’elenco regionale delle societa’ di
revisione per gli enti cooperativi aventi sede nella regione;
b) al comma 3, dispone che con regolamento regionale sono
definite le modalita’ e i criteri per l’iscrizione all’elenco di cui
alla lettera a) e per la sua tenuta;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione
della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone
incaricate del controllo di legge dei documenti contabili);
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in
materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi
dell’art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante:
«Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), con
speciale riferimento all’articolo 11, concernente la certificazione
di bilancio degli enti cooperativi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16
novembre 2006 (Certificazione di bilancio per gli enti cooperativi),
con particolare riferimento allo schema di’ convenzione allegato al
decreto ministeriale medesimo;
Visto l’art. 42 dello Statuto speciale della Regione;
Vista la legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione
della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di
autonomia), con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera
r);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2009, n.
739;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento recante modalita’ e criteri per
l’iscrizione nell’elenco regionale delle societa’ di revisione per
gli enti cooperativi di cui all’art. 22 della legge regionale n. 3
dicembre 2007, n. 27, e per la sua tenuta», nel testo allegato al
presente decreto del quale costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-21&task=dettaglio&numgu=45&redaz=089R0476&tmstp=1259051002458