Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 24
del 27 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità )
1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla
legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore), detta
la disciplina per l’attività professionale di acconciatore. In particolare
definisce l’esercizio delle funzioni amministrative, le modalità per la
definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di
formazione professionale nonché le modalità per il rilascio del titolo di
abilitazione professionale.
2. La presente legge, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale, urbano
e del territorio regionale, è volta a garantire le condizioni omogenee di
accesso al mercato e di esercizio dell’attività per le imprese operanti nel
settore e la tutela dei consumatori.
ARTICOLO 2
(Esercizio dell’attività )
1. L’esercizio dell’attività professionale di acconciatore, in qualunque forma
ed a qualsiasi titolo esercitata, è subordinata al conseguimento
dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 6 e alla presentazione
della dichiarazione di inizio attività al comune competente per territorio,
previo possesso del nulla osta igienico-sanitario relativo ai locali in cui
viene esercitata l’attività .
2. Sono soggette a dichiarazione di inizio attività anche le attività di
acconciatore svolte presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre,
discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonché nelle
caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con
pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa
vigente.
3. L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio
dell’esercente in regola con le disposizioni di cui alla presente legge, a
condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia urbanistica, di igiene, sanità e sicurezza, con
specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da
quelli utilizzati per la civile abitazione.
4. L’attività di acconciatore può essere svolta presso il domicilio del
cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge e dalla
normativa vigente in materia.
5. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma
ambulante o di posteggio.
6. È ammesso lo svolgimento di attività a fini didattici o di dimostrazione.
ARTICOLO 3
(Funzioni della Regione)
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri generali di cui
all’Accordo 29 marzo 2007, n. 65/CSR e alle disposizioni regionali vigenti in
materia di formazione professionale, standard professionali e formativi,
modalità di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti
formativi, stabilisce con proprio atto:
a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, le modalità di
svolgimento degli esami, nonché gli standard di preparazione tecnico-
culturale, ai fini del conseguimento dell’abilitazione professionale, sentite
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
b) la programmazione dell’offerta formativa pubblica, sulla base delle
esigenze del settore;
c) le modalità di accertamento delle competenze pregresse maturate con la
frequenza di attività formative ed esperienze lavorative in imprese di
acconciatura;
d) le modalità di rilascio dell’abilitazione professionale di cui all’articolo
6, inclusa l’organizzazione dell’esame finale per il conseguimento della
stessa;
e) le modalità di accertamento delle maturate esperienze lavorative
qualificate di cui all’articolo 6, comma 6 della l. 174/2005.
2. La Giunta regionale con l’atto di cui al comma 1 dispone l’autorizzazione e
il riconoscimento dei corsi di formazione non ricompresi nella programmazione
pubblica regionale, inclusa la definizione delle eventuali prescrizioni di
messa in conformità , ai fini dell’ammissione dei partecipanti all’esame di
abilitazione professionale.
ARTICOLO 4
(Funzioni delle province)
1. Le province esercitano le seguenti funzioni:
a) concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia,
nell’ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla
normativa vigente;
b) gestiscono le iniziative pubbliche di formazione professionale riguardanti
le attività di acconciatore, nel rispetto di quanto previsto nell’atto
amministrativo di cui all’articolo 3.
ARTICOLO 5
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al
rispetto dei requisiti per l’esercizio delle attività previste dalla presente
legge, fatte salve le competenze della Azienda sanitaria locale (ASL)
competente per territorio in materia di igiene, sanità e sicurezza degli
operatori.
2. I comuni disciplinano in particolare:
a) le superfici minime ed i requisiti dimensionali dei locali impiegati
nell’esercizio dell’attività di acconciatore;
b) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e
assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;
c) l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali, degli
orari di apertura e dei turni di chiusura;
d) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la
presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA);
e) le modalità di svolgimento dell’attività presso il domicilio del cliente.
3. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo relativamente
all’esercizio dell’attività di acconciatore.
ARTICOLO 6
(Abilitazione professionale)
1. L’abilitazione all’esercizio della professione si consegue a seguito del
superamento di un esame tecnico-pratico finale, successivo allo svolgimento
delle attività formative conformi agli standard regionali e dell’eventuale
periodo di inserimento presso un’impresa di acconciatura, cosi come disposto
dall’articolo 3 della l. 174/2005.
2. La frequenza di attività formative può essere oggetto di riconoscimento di
crediti formativi, in applicazione alla normativa regionale in materia.
3. L’esame finale, rivolto, in conformità agli standard di certificazione
definiti dalla Regione, alla verifica del possesso delle competenze di cui
allo standard professionale nazionale, definito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, è svolto da una Commissione nominata secondo le procedure
previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale.
4. La Regione dispone il riconoscimento dell’abilitazione professionale di
acconciatore acquisita in altri Stati membri dell’Unione europea, ai sensi
della normativa vigente.
ARTICOLO 7
(Trasferimento della titolarità )
1. In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà , per atto
tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua, entro trenta giorni
dalla data di trasferimento dell’azienda, la relativa comunicazione al comune
competente indicando il nominativo del soggetto in possesso dell’abilitazione
professionale.
2. La cessazione dell’attività di acconciatore è soggetta alla comunicazione
al comune territorialmente competente entro e non oltre trenta giorni dalla
cessazione della stessa.
ARTICOLO 8
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque svolge trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o
più requisiti o in violazione delle modalità , previste dalla presente legge, è
soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di seguito indicata:
a) per l’esercizio dell’attività senza il possesso dell’abilitazione
professionale di acconciatore: da euro 2.000,00 ad euro 5.000,00;
b) per l’esercizio dell’attività senza la presentazione della DIA: da euro
3.000,00 ad euro 5.000,00;
c) per la mancata comunicazione della cessazione dell’attività , nonché di
trasferimento ad altri dell’azienda: da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00;
d) per l’omessa esposizione delle tariffe professionali e del cartello degli
orari e dei turni di chiusura: da euro 300,00 ad euro 1.000,00;
e) per la mancata osservanza degli orari e turni di chiusura: da euro 100,00
ad euro 500,00.
2. Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa
delegati).
ARTICOLO 9
(Norme finali e transitorie)
1. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere alla data di entrata in
vigore della presente legge possono ottenere l’abilitazione professionale per
lo svolgimento dell’attività di acconciatore con le modalità indicate
dall’articolo 6, comma 5 della l. 174/2005.
2. I regolamenti comunali in materia continuano ad applicarsi in quanto
compatibili con le disposizioni della presente legge.
3. Le attività formative, finalizzate al conseguimento della qualifica di
acconciatore, in corso di realizzazione nel territorio regionale o programmate
dalla Regione Umbria e dalle Province di Perugia e Terni alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono parificate a quelle previste dal comma 1,
lettera a) dell’articolo 3 della l. 174/2005.
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Fonte: http://camera.ancitel.it