Legge Regionale n. 12 del 27-03-2009 Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 10
del 1 aprile 2009
Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a) e g), dello Statuto;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile
della Regione Toscana), ed in particolare l’articolo 13, comma 1,
lettera c), secondo cui contestualmente alla legge di bilancio la
Giunta regionale può presentare all’approvazione del Consiglio
regionale un progetto di legge finanziaria al fine di apportare
qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulti
necessaria all’adozione del bilancio annuale e del bilancio
pluriennale ;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria
per l’anno 2009);

Considerato quanto segue:
1. il trasferimento della crisi dei mercati finanziari
all’economia reale sta determinando consistenti riduzioni di
personale in numerosi settori di impresa, che si trovano in forti
difficoltà con rischio di chiusura;
2. si riscontra conseguentemente l’esigenza di un intervento
legislativo che introduca per l’anno 2009 misure straordinarie di
sostegno al reddito dirette ai lavoratori disoccupati che non
risultano beneficiari degli ammortizzatori sociali, ai lavoratori
precari e con contratti atipici, a complemento di quelle varate dal
legislatore nazionale;
3. appare inoltre necessario sostenere finanziariamente i
lavoratori che, a causa della perdita anche momentanea del lavoro,
pur se sostenuti da ammortizzatori sociali, hanno difficoltà ad
adempiere correttamente al pagamento delle rate di ammortamento del
mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa, prevenendo così
l’instaurarsi di azioni esecutive che porterebbero alla perdita
della casa e tutelando il risparmio delle famiglie;
4. gli enti locali associativi, che svolgono funzioni e servizi
di competenza comunale, sono stati interessati nell’anno 2008 da un
processo di forte cambiamento; le comunità montane sono state
riordinate ed hanno subito, successivamente, ulteriori consistenti
riduzioni di trasferimenti erariali con effetto nell’anno 2009, tali
da rischiare di compromettere il raggiungimento degli obiettivi di
diffusione delle gestioni associate. Si rende perciò necessario
assicurare nell’anno 2009 risorse certe, al momento individuabili
nelle risorse previste per l’attuazione della legge regionale 16
agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale
e di incentivazione delle forme associative di Comuni), in modo da
evitare la cessazione o la crisi delle gestioni associate in corso e
la conseguente negativa ripercussione sullo svolgimento dei servizi
e sui bilanci dei comuni. Allo stesso modo occorre provvedere per
assicurare certezza di risorse per le unioni di comuni recentemente
costituite, in modo autonomo o per effetto della soppressione di
comunità montane;
5. i piccoli comuni si trovano ad affrontare nell’anno 2009
gravi difficoltà finanziarie, che possono rendere particolarmente
complessa la predisposizione dei bilanci preventivi con il rischio
di compromettere l’erogazione dei servizi resi ai cittadini. È
pertanto opportuno dotare i piccoli comuni di una anticipazione di
risorse finanziarie da restituire entro tre anni, con riserva di
intervento in favore dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000
abitanti, e con priorità per i comuni con maggiore indice di disagio;

6. a tali fini occorre integrare la l.r. 69/2008 tenuto conto
che le presenti disposizioni recano contenuti propri della legge
finanziaria, come definiti dall’articolo 13 della l.r. 36/2001;
7. occorre infine procedere alla rimodulazione ed integrazione
dell’allegato A della l.r. 69/2008, (Prospetto di rimodulazione
previsioni finanziarie di piani e programmi), ai sensi dell’articolo
15, comma 3, della l.r. 36/2001;

Si approva la presente legge

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 12 del 20-05-2009 Regione Umbria. Disciplina per l’attività professionale di acconciatore.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 24
del 27 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla
legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore), detta
la disciplina per l’attività professionale di acconciatore. In particolare
definisce l’esercizio delle funzioni amministrative, le modalità per la
definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di
formazione professionale nonché le modalità per il rilascio del titolo di
abilitazione professionale.

2. La presente legge, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale, urbano
e del territorio regionale, è volta a garantire le condizioni omogenee di
accesso al mercato e di esercizio dell’attività per le imprese operanti nel
settore e la tutela dei consumatori.

ARTICOLO 2

(Esercizio dell’attività)

1. L’esercizio dell’attività professionale di acconciatore, in qualunque forma
ed a qualsiasi titolo esercitata, è subordinata al conseguimento
dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 6 e alla presentazione
della dichiarazione di inizio attività al comune competente per territorio,
previo possesso del nulla osta igienico-sanitario relativo ai locali in cui
viene esercitata l’attività.

2. Sono soggette a dichiarazione di inizio attività anche le attività di
acconciatore svolte presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre,
discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonché nelle
caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con
pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa
vigente.

3. L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio
dell’esercente in regola con le disposizioni di cui alla presente legge, a
condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia urbanistica, di igiene, sanità e sicurezza, con
specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da
quelli utilizzati per la civile abitazione.

4. L’attività di acconciatore può essere svolta presso il domicilio del
cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge e dalla
normativa vigente in materia.

5. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma
ambulante o di posteggio.

6. È ammesso lo svolgimento di attività a fini didattici o di dimostrazione.

ARTICOLO 3

(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri generali di cui
all’Accordo 29 marzo 2007, n. 65/CSR e alle disposizioni regionali vigenti in
materia di formazione professionale, standard professionali e formativi,
modalità di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti
formativi, stabilisce con proprio atto:

a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, le modalità di
svolgimento degli esami, nonché gli standard di preparazione tecnico-
culturale, ai fini del conseguimento dell’abilitazione professionale, sentite
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

b) la programmazione dell’offerta formativa pubblica, sulla base delle
esigenze del settore;

c) le modalità di accertamento delle competenze pregresse maturate con la
frequenza di attività formative ed esperienze lavorative in imprese di
acconciatura;

d) le modalità di rilascio dell’abilitazione professionale di cui all’articolo
6, inclusa l’organizzazione dell’esame finale per il conseguimento della
stessa;

e) le modalità di accertamento delle maturate esperienze lavorative
qualificate di cui all’articolo 6, comma 6 della l. 174/2005.

2. La Giunta regionale con l’atto di cui al comma 1 dispone l’autorizzazione e
il riconoscimento dei corsi di formazione non ricompresi nella programmazione
pubblica regionale, inclusa la definizione delle eventuali prescrizioni di
messa in conformità, ai fini dell’ammissione dei partecipanti all’esame di
abilitazione professionale.

ARTICOLO 4

(Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

a) concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia,
nell’ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla
normativa vigente;

b) gestiscono le iniziative pubbliche di formazione professionale riguardanti
le attività di acconciatore, nel rispetto di quanto previsto nell’atto
amministrativo di cui all’articolo 3.

ARTICOLO 5

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al
rispetto dei requisiti per l’esercizio delle attività previste dalla presente
legge, fatte salve le competenze della Azienda sanitaria locale (ASL)
competente per territorio in materia di igiene, sanità e sicurezza degli
operatori.

2. I comuni disciplinano in particolare:

a) le superfici minime ed i requisiti dimensionali dei locali impiegati
nell’esercizio dell’attività di acconciatore;

b) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e
assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;

c) l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali, degli
orari di apertura e dei turni di chiusura;

d) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la
presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA);

e) le modalità di svolgimento dell’attività presso il domicilio del cliente.

3. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo relativamente
all’esercizio dell’attività di acconciatore.

ARTICOLO 6

(Abilitazione professionale)

1. L’abilitazione all’esercizio della professione si consegue a seguito del
superamento di un esame tecnico-pratico finale, successivo allo svolgimento
delle attività formative conformi agli standard regionali e dell’eventuale
periodo di inserimento presso un’impresa di acconciatura, cosi come disposto
dall’articolo 3 della l. 174/2005.

2. La frequenza di attività formative può essere oggetto di riconoscimento di
crediti formativi, in applicazione alla normativa regionale in materia.

3. L’esame finale, rivolto, in conformità agli standard di certificazione
definiti dalla Regione, alla verifica del possesso delle competenze di cui
allo standard professionale nazionale, definito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, è svolto da una Commissione nominata secondo le procedure
previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale.

4. La Regione dispone il riconoscimento dell’abilitazione professionale di
acconciatore acquisita in altri Stati membri dell’Unione europea, ai sensi
della normativa vigente.

ARTICOLO 7

(Trasferimento della titolarità)

1. In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà, per atto
tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua, entro trenta giorni
dalla data di trasferimento dell’azienda, la relativa comunicazione al comune
competente indicando il nominativo del soggetto in possesso dell’abilitazione
professionale.

2. La cessazione dell’attività di acconciatore è soggetta alla comunicazione
al comune territorialmente competente entro e non oltre trenta giorni dalla
cessazione della stessa.

ARTICOLO 8

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque svolge trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o
più requisiti o in violazione delle modalità, previste dalla presente legge, è
soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di seguito indicata:

a) per l’esercizio dell’attività senza il possesso dell’abilitazione
professionale di acconciatore: da euro 2.000,00 ad euro 5.000,00;

b) per l’esercizio dell’attività senza la presentazione della DIA: da euro
3.000,00 ad euro 5.000,00;

c) per la mancata comunicazione della cessazione dell’attività, nonché di
trasferimento ad altri dell’azienda: da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00;

d) per l’omessa esposizione delle tariffe professionali e del cartello degli
orari e dei turni di chiusura: da euro 300,00 ad euro 1.000,00;

e) per la mancata osservanza degli orari e turni di chiusura: da euro 100,00
ad euro 500,00.

2. Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa
delegati).

ARTICOLO 9

(Norme finali e transitorie)

1. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere alla data di entrata in
vigore della presente legge possono ottenere l’abilitazione professionale per
lo svolgimento dell’attività di acconciatore con le modalità indicate
dall’articolo 6, comma 5 della l. 174/2005.

2. I regolamenti comunali in materia continuano ad applicarsi in quanto
compatibili con le disposizioni della presente legge.

3. Le attività formative, finalizzate al conseguimento della qualifica di
acconciatore, in corso di realizzazione nel territorio regionale o programmate
dalla Regione Umbria e dalle Province di Perugia e Terni alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono parificate a quelle previste dal comma 1,
lettera a) dell’articolo 3 della l. 174/2005.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Regolamento (CE) n. 859/2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 244/2009

REGOLAMENTO (CE) N. 859/2009 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 244/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta delle lampade non direzionali per uso domestico
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 244/2009
L’allegato II del regolamento (CE) n. 244/2009 è modificato
secondo quanto figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o settembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2009.
Per la Commissione
Andris PIEBALGS
Membro della Commissione

ALLEGATO
Requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade non direzionali per uso domestico
La tabella 5 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 244/2009 è sostituita dalla seguente:
«Tabella 5
Requisiti di funzionalità per le lampade escluse le lampade fluorescenti compatte e le lampade LED
Parametro di funzionalitÃ
Fase 1
Fase 5
Vita caratteristica della lampada
≥ 1 000 h
≥ 2 000 h
Mantenimento del flusso luminoso
≥ 85 % al 75 % della vita media caratteristica
della lampada
≥ 85 % al 75 % della vita media caratteristica
della lampada
Numero di cicli di accensione
≥ quattro volte la vita caratteristica della
lampada espressa in ore
≥ quattro volte la vita caratteristica della
lampada espressa in ore
Tempo di innesco
< 0,2 s < 0,2 s Tempo di avvio della lampada fino al 60 % Φ ≤ 1,0 s ≤ 1,0 s Tasso di guasti prematuri ≤ 5,0 % a 100 h ≤ 5,0 % a 200 h Fattore di potenza della lampada ≥ 0,95 ≥ 0,95» Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. Fonte: 19.9.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 247/3

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 11 settembre 2009 Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Celio 80 EC», registrato al n. 14694.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall’art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche’ la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in
particolare l’art. 10 relativo all’autorizzazione di prodotti uguali;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui
l’ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull’organizzazione del Ministero della salute;
Visto l’art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito ai Ministero del lavoro
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
Vista la domanda presentata in data 4 maggio 2009 dall’impresa
Syngenta Crop Protection S.p.A. intesa ad ottenere l’autorizzazione
all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato
Celio 80 EC, contenente le sostanze attive Clodinafop-propargyl e
Cloquintocet-mexyl, uguale al prodotto di riferimento denominato
Topik 80 EC registrato con decreto direttoriale al n. 10063 in data
21 giugno 1999 dell’Impresa medesima;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell’ufficio ha
accertato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e’ uguale al prodotto di
riferimento denominato Topik 80 EC;
Rilevato pertanto che non e’ richiesto il parere della Commissione
consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all’art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Ritenuto di limitare la validita’ dell’autorizzazione alla data di
scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli
adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all’Allegato
VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il
prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva
2006/39/CE;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;
Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre
2010 l’Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede in Milano,
via Gallarate n. 139, e’ autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato Celio 80 EC con la composizione e
alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto,
fatti salvi gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di
cui all’Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente
in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della
direttiva 2006/39/CE.
Il prodotto e’ confezionato nelle taglie da: ml 150-300-750, litri
1-1.5-3-5-7.5-15.
Il prodotto in questione e’ importato in confezioni pronte per
l’impiego dall’impresa Syngenta Crop Protection Monthey SA – Monthey
(Svizzera).
Il prodotto suddetto e’ registrato al n. 14694.
E’ approvata quale parte integrante del presente decreto
l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara’ notificato, in via amministrativa,
all’Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2009

Il direttore generale: Borrello

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=dettaglio&numgu=228&redaz=09A11458&tmstp=1254987649706