MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 15 settembre 2009 Procedure operative di intervento e flussi informativi nell’ambito del Piano di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 2-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita’ animale e del farmaco veterinario

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni;
Visto il ecreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,
n. 243, regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE
relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i
movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi,
con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007 recante approvazione
del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo
West Nile (West Nile Disease) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2008;
Vista l’ordinanza 5 novembre 2008 West Nile Disease – Notifica alla
Commissione europea e all’OIE – Piano di sorveglianza straordinaria
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, con
la quale e’ stata disposta l’attuazione di un Piano di sorveglianza
straordinario in una determinata area del territorio nazionale e che
a seguito di tale attivita’ sono stati evidenziati 273 focolai negli
equidi, di cui 10 con sintomatologia clinica;
Rilevato che nel corso del 2008 e negli ultimi mesi del 2009 si
sono riscontrati numerosi casi clinici di encefalomielite di tipo
West Nile in cavalli allevati in alcune regioni, nonche’ sono state
evidenziate positivita’ virologiche per virus West Nile in uccelli
selvatici (gazze e cornacchie) e polli sentinella;
Ritenuto di dover estendere le misure sanitarie previste dalla
sopraccitata ordinanza 5 novembre 2008 anche in altre aree del
territorio recentemente interessate da focolai di West Nile Disease;
Rilevato che nelle riunioni tenutesi con le regioni e province
autonome presso il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e’ stata manifestata la necessita’ di individuare
la circolazione del virus della West Nile sul territorio nazionale,
di verificare la presenza virale nelle popolazioni di equidi presenti
sul territorio nonche’ di evidenziare precocemente il passaggio del
virus dagli uccelli ai mammiferi;
Vista la nota prot. 13691 del 24 luglio 2009 con la quale il
Ministero ha raccomandato alle regioni e province autonome di
notificare qualsiasi evento soggetto a denuncia obbligatoria, al fine
di disporre di un sistema informativo in grado di registrare ed
elaborare i dati e le informazioni epidemiologiche del territorio
nazionale nonche’ assolvere in modo adeguato ai debiti informativi;
Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 2,
comma 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2007;
Sentito il Centro di referenza per le malattie esotiche presso
l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise;

Dispone:

1. E’ resa operativa per l’anno 2009 sul territorio nazionale
l’esecuzione delle «Procedure operative di intervento e flussi
informativi nell’ambito del Piano di sorveglianza nazionale per la
Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) – art. 2, comma
2 del decreto ministeriale 29 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio
2008», contenute nell’Allegato A del presente dispositivo secondo le
istruzioni e criteri descritti nello stesso, ivi compresa la
modulistica.
2. Il presente atto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale per la
sua pubblicazione.

Roma, 15 settembre 2009

Il direttore generale: Ferri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-02&task=dettaglio&numgu=229&redaz=09A11471&tmstp=1255161683161

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 agosto 2009, n. 103

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

Testo del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 179 del 4 agosto 2009), coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 2009, n. 141, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante «Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate alla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra i segni (( … ))
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1.

Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78

1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, (( convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, )) sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
« 1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione
normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione ed
alla distribuzione dell’energia, nonche’, d’intesa con le regioni e
le province autonome interessate, gli interventi relativi alla
produzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o
interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di
urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono
essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.»;
2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
« 3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati,
emana gli atti e i provvedimenti, nonche’ cura tutte le attivita’, di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o quelli piu’ brevi, comunque non
inferiori alla meta’, eventualmente fissati in deroga dallo stesso
Commissario, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e
di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.»;
3) al terzo periodo del comma 4-quater, le parole da:
«L’amministratore delegato» fino a: «e’ nominato» sono sostituite
dalle seguenti: «E’ nominato un»;
(( b) all’articolo 13-bis:
1) al comma 3, dopo la parola: «giudiziaria», sono inserite le
seguenti: «civile, amministrativa ovvero tributaria» esono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ne’ comporta l’obbligo di segnalazione di cui
all’articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si
determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo»;
2) al comma 4, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Fermo quanto sopra previsto, e per l’efficacia di quanto sopra,
l’effettivo pagamento dell’imposta comporta, in materia di esclusione
della punibilita’ penale, limitatamente al rimpatrio ed alla
regolarizzazione di cui al presente articolo, l’applicazione della
disposizione di cui al gia’ vigente articolo 8, comma 6, lettera c),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
resta ferma l’abrogazione dell’articolo 2623 del codice civile
disposta dall’articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;
3) al comma 6, le parole: «15 aprile 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «15 dicembre 2009»;
4) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
«7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione
altresi’ le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli
articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio
ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti
nei limiti degli importi delle attivita’ rimpatriate ovvero
regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo unico
con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato
nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008»; ))
c) all’articolo 17:
1) i primi tre periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai
seguenti: «Le procure della Corte dei conti possono iniziare
l’attivita’ istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno
erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte
salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure
della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del
danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7
(( della legge )) 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il
decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e’ sospeso fino alla conclusione
del procedimento penale.»;
2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: «controllo
preventivo di legittimita’» sono aggiunte le seguenti: «,
limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del
controllo».

——————————————————————————–

Riferimenti normativi:
– Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’
proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Interventi urgenti per le reti dell’energia). –
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro per la semplificazione normativa, individua
gli interventi relativi alla trasmissione ed alla
distribuzione dell’energia, nonche’, d’intesa con le
regioni e le province autonome interessate, gli interventi
relativi alla produzione dell’energia, da realizzare con
capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali
ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento
allo sviluppo socio-economico e che devono essere
effettuati con mezzi e poteri straordinari.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma
1 sono nominati uno o piu’ Commissari straordinari del
Governo ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988,
n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei
Ministri e’ adottata con le stesse modalita’ di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali
interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche’ cura
tutte le attivita’, di competenza delle amministrazioni
pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti
dalla legge o quelli piu’ brevi, comunque non inferiori
alla meta’, eventualmente fissati in deroga dallo stesso
Commissario, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art. 20,
comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11619&tmstp=1255162955612

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 24 luglio 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 232 del 6-10-2009

Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/1/CE
del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento, che ricodifica la direttiva 96/61/CE, ed in
particolare l’art. 17, commi 1 e 3;
Vista la direttiva del Consiglio dell’Unione europea 91/692/CE del
23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione
delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive
concernenti l’ambiente;
Vista la decisione della Commissione europea 2006/194/CE del 2
marzo 2006, che introduce un nuovo questionario sull’attuazione della
citata direttiva 96/61/CE, in sostituzione di quello adottato con
decisione della Commissione europea 2003/241/CE del 26 marzo 2003,
che ha modificato la decisione della Commissione europea 1999/391/CE
del 31 maggio 1999;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante
attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;
Visto in particolare, l’art. 14, comma 1, del citato decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito con
modifiche, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, recante differimento
di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme
transitorie, ed in particolare l’art. 2, comma 1-bis in merito alle
competenze in materia di aggiornamento delle previgenti
autorizzazioni nelle more del rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale;
Vista la nota DG ENV.C.4/AP mz Ares(2009)8473 del 21 gennaio 2009,
con la quale la Commissione europea fornisce indicazioni in merito
alle categorie di attivita’ per le quali procedere alla raccolta di
dati relativi ai limiti di emissione autorizzati;
Considerato che con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 29 maggio 2003 e’ stato
approvato il formulario relativo alla comunicazione prevista
dall’art. 16, punto 3, della direttiva 96/61/CE, sulla base del
questionario di cui alla decisione della Commissione europea
1999/391/CE del 31 maggio 1999, come successivamente modificata;
Ravvisata la necessita’ di adeguare il formulario adottato con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare del 29 maggio 2003 a quanto previsto dalla decisione della
Commissione europea 2006/194/CE del 2 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. E’ approvato il formulario di cui all’allegato I, ai fini della
comunicazione prevista dall’art. 17, comma 3, della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 2008/1/CE, sullo stato di
attuazione della direttiva stessa ed, in particolare, della
comunicazione prevista dall’art. 17, comma 1, della direttiva
medesima dei dati rappresentativi disponibili sui valori limite di
emissione applicati agli impianti di cui all’allegato I della
direttiva 2008/1/CE e sulle migliori tecniche disponibili in base
alle quali sono stati desunti.
2. Sono destinatarie del formulario, di cui all’allegato I al
presente decreto, le Autorita’ competenti al rilascio di
autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, nonche’ di ogni altra autorizzazione con
valore di autorizzazione integrata ambientale, nel periodo di
riferimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 1, deve essere trasmessa dalle
Autorita’ competenti al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ogni tre anni, entro il 30 aprile. La prima
comunicazione deve pervenire entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto e deve riferirsi al periodo
compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 gennaio 2008.
4. Per gli adempimenti previsti dal presente decreto, nonche’ per
quelli previsti dall’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare si avvale della collaborazione dell’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Art. 2.

1. Le Autorita’ competenti, ai sensi delle norme vigenti nel
periodo di riferimento, al rilascio, al rinnovo o all’adeguamento di
autorizzazioni ambientali da sostituire con l’autorizzazione
integrata ambientale, rendono disponibili alle Autorita’ competenti
di cui all’art. 1, comma 2, i dati necessari all’adempimento di cui
al comma 1.
2. E’ abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 29 maggio 2003, recante approvazione
del formulario per la comunicazione relativa all’applicazione del
decreto legislativo n. 372/1999, recante attuazione della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre
2003, n. 228.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2009
Il Ministro: Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 9, foglio n. 116

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-06&task=dettaglio&numgu=232&redaz=09A11533&tmstp=1255168835569

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. DECRETO 24 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
della ex Direzione generale del controllo
della qualita’ e dei sistemi di qualita’

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007
relativo alla produzione e all’etichettatura dei prodotti biologici,
che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio
2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre
2008 recante modalita’ di applicazione del Regolamento (CE) n.
834/2007 relativo alla produzione e all’etichettatura dei prodotti
biologici, per quanto riguarda la produzione biologica,
l’etichettatura e i controlli;
Visto il Regolamento (CE) n. 710 della Commissione del 5 agosto
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 889 recante modalita’ di
applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per
quanto riguarda l’introduzione di modalita’ di applicazione relative
alla produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura
biologica;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 inerente
l’attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in
materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo
biologico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
2009, n. 129, recante il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il
decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo,
autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, cui e’
imposto l’obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria
struttura e documentazione di sistema;
Vista l’istanza del 14 agosto 2008 pervenuta in data 26 novembre
2008, presentata ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n.
220/1995 da «ABCERT S.r.l.», con sede a Terlano (Bolzano), via
Enzenberg n. 38;
Visto il certificato di accreditamento n. DAP-ZE-3433.03 rilasciato
il 2 luglio 2008 da DAP – Ente di controllo del sistema di
accreditamento tedesco, ai sensi della normativa DIN EN 45011:1998,
ad ABCERT S.r.l. abilitato ad eseguire le valutazioni di conformita’
nei settori di produzione agricola, trasformazione ed importazione di
prodotti biologici;
Visto il parere favorevole espresso in data 17 settembre 2009 dal
Comitato di valutazione degli organismi di controllo per
l’agricoltura biologica, di cui all’art. 2 del decreto legislativo n.
220/1995;
Considerato che per ABCERT S.r.l., essendo intervenuto
l’adeguamento del manuale della qualita’ e dell’altra documentazione
di sistema a seguito di specifiche richieste di questo Ispettorato,
sussistono le condizioni ed i requisiti richiesti per ottenere
l’autorizzazione all’attivita’ di controllo e certificazione in
materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo
biologico;
Visto il parere favorevole espresso in data 17 settembre 2009 dal
Comitato di valutazione degli organismi di controllo per
l’agricoltura biologica, di cui all’art. 2 del decreto legislativo n.
220/1995;
Ritenuto di procedere all’emanazione del provvedimento di
autorizzazione ad «ABCERT S.r.l.», ai sensi dell’art. 3 del decreto
legislativo n. 220/1995;
Decreta:

Art. 1.

1. «ABCERT S.r.l.», con sede a Terlano (Bolzano), via Enzenberg n.
38, e’ autorizzato ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3 del decreto
legislativo n. 220/1995, ad esercitare l’attivita’ di controllo sugli
operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un
Paese terzo prodotti biologici o che immettono tali prodotti sul
mercato, con codice IT BIO 013.
2. «ABCERT S.r.l.» nell’esercizio dell’attivita’ di controllo di
cui al presente decreto, deve limitare l’esercizio della propria
attivita’ a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 834/07, dal
Regolamento (CE) n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/1995 e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. L’organismo di controllo autorizzato ha l’obbligo, ai sensi del
decreto ministeriale del 26 febbraio 2007, di comunicare al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF),
e per conoscenza alle Regioni e alle Province Autonome, le variazioni
della propria struttura e/o della documentazione di sistema (statuto,
manuale della qualita’, piano tipo di controllo, procedure e
istruzioni operative, organigramma, elenco e curricula vitae del
personale tecnico addetto alle attivita’ di controllo) entro quindici
giorni dall’approvazione formale di tali modifiche.
2. L’organismo di controllo ha l’obbligo di comunicare alle
Regioni, alle Provincie Autonome competenti per territorio ed al
MiPAAF le non conformita’ accertate a carico degli operatori e i
relativi provvedimenti adottati dall’organismo stesso, come previsto
dall’art. 27 comma 5 del Reg. CE 834/07.
3. L’organismo di controllo ha l’obbligo di trasmettere alle
Regioni, alle Province Autonome competenti per territorio ed al
MiPAAF l’elenco degli operatori controllati ed una relazione di
sintesi sull’attivita’ di controllo svolta nell’anno precedente, come
previsto dall’art. 27, comma 14 del Reg. CE 834/07.
4. L’organismo di controllo deve rispettare gli obblighi previsti
dai Regolamenti CE n. 834/07, n. 889/08 e dal decreto legislativo n.
220/1995.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo’ comportare la revoca dell’autorizzazione concessa.

Art. 3.

L’autorizzazione di cui all’art. 1 puo’ essere revocata, ai sensi
dell’art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l’organismo
non risulti piu’ in possesso dei requisiti previsti e in caso di
violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni
comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della
sua emanazione ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2009
Il direttore generale: La Torre

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-08&task=dettaglio&numgu=234&redaz=09A11785&tmstp=1255247695131