REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2009, n. 7 Istituzione del consiglio provinciale dei giovani.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 2 del 9-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 9 giugno 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Provincia autonoma di Trento promuove e rafforza la
cittadinanza attiva dei giovani quale elemento fondamentale della
societa’ democratica, favorendo in particolare la conoscenza delle
istituzioni del Trentino e del loro ruolo nello sviluppo della vita
pubblica e sociale.
2. La Provincia sostiene l’attivazione di forme innovative di
partecipazione e di rappresentanza dei giovani alla vita
istituzionale del Trentino, anche presso gli enti locali, garantendo
il coordinamento con le finalita’ e gli organismi istituiti dalla
legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di
istruzione e formazione del Trentino), e dalla legge provinciale 14
febbraio 2007, n. 5 concernente «Sviluppo, coordinamento e promozione
delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale
e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema
educativo di istruzione e formazione del Trentino)».

Art. 2

Istituzione del consiglio provinciale dei giovani

1. Per la realizzazione delle finalita’ indicate nell’art. 1 e’
istituito il consiglio provinciale dei giovani del Trentino,
organismo di consultazione e rappresentanza dei giovani, luogo di
confronto e di dibattito sulle tematiche di interesse dei giovani. Il
numero dei componenti e l’organizzazione del consiglio provinciale
dei giovani rispecchiano per quanto possibile la disciplina prevista
per il Consiglio provinciale di Trento.
2. Nell’ambito del consiglio provinciale dei giovani possono
essere costituite delle commissioni per l’approfondimento di
specifiche tematiche in particolare con riferimento alle seguenti
materie:
a) istruzione e diritto allo studio, politiche provinciali per
i giovani, pari opportunita’;
b) educazione civica e relazioni con la famiglia e con le
istituzioni;
c) formazione e lavoro, tutela dell’ambiente e della salute;
d) sport, cultura e attivita’ per il tempo libero.
3. Il consiglio provinciale dei giovani approva un regolamento
per il suo funzionamento. Il supporto al consiglio provinciale dei
giovani e’ garantito dalla struttura provinciale competente per
l’attivita’ della consulta provinciale degli studenti.
4. Il consiglio provinciale dei giovani puo’ promuovere
gemellaggi con analoghi organismi di rappresentanza dei giovani
internazionali, nazionali e regionali, nonche’ stipulare con essi
accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi, in
particolare nell’ambito delle iniziative sulla cittadinanza e
partecipazione dei giovani nell’Unione europea. Alle attivita’ e alle
iniziative del consiglio provinciale dei giovani sono assicurate
adeguate forme di pubblicita’, anche attraverso i siti istituzionali
internet della Provincia e del Consiglio provinciale.

Art. 3

Composizione del consiglio provinciale dei giovani

1. Il consiglio provinciale dei giovani e’ composto di massimo
trentacinque giovani tra i quattordici e i diciannove anni di eta’,
eletti democraticamente tra i propri componenti dalla consulta
provinciale degli studenti istituita dall’art. 40 della legge
provinciale sulla scuola. La consulta provinciale degli studenti
definisce con regolamento, d’intesa con la competente commissione
permanente del Consiglio provinciale, la composizione del consiglio
provinciale dei giovani, garantendo la presenza di giovani con
esperienze nel mondo del lavoro, di giovani stranieri nonche’ di
giovani provenienti dai territori individuati ai sensi della legge
provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo
dell’autonomia del Trentino).
2. Il consiglio provinciale dei giovani e’ rinnovato entro
sessanta giorni dalla nomina della consulta provinciale degli
studenti.
3. Per il rinnovo, la surroga e la decadenza si applica quanto
previsto per la consulta provinciale degli studenti.
4. Nella prima seduta successiva alle elezioni, la carica di
presidente del consiglio provinciale dei giovani e’ provvisoriamente
assegnata allo studente eletto che ha conseguito il maggior numero di
voti. In caso di parita’ e’ assegnata allo studente eletto piu’
anziano.

Art. 4 Rapporti con il Consiglio provinciale 1. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani e il Presidente del Consiglio provinciale promuovono d’intesa, a cadenza annuale, la convocazione di una seduta congiunta del consiglio provinciale dei giovani e del Consiglio provinciale; in tale occasione il presidente del consiglio provinciale dei giovani presenta una relazione sull’attivita’ svolta e sulle iniziative proposte. 2. All’atto dell’assegnazione di un disegno di legge riguardante tematiche di interesse dei giovani, il Presidente del Consiglio provinciale puo’ richiedere al consiglio provinciale dei giovani un parere da rendere in tempo utile alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale. 3. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani trasmette le decisioni assunte dal consiglio provinciale dei giovani e dalle sue commissioni su argomenti di particolare rilevanza al Presidente del Consiglio provinciale che ne da’ comunicazione ai consiglieri provinciali.

Art. 5

Clausola valutativa

1. Dopo quattro anni dalla data di entrata in vigore di questa
legge, la relazione prevista dall’art. 4 evidenzia la ricaduta
complessiva dell’attivita’ del consiglio provinciale dei giovani, in
particolare in termini di proposte e pareri formulati, di attivita’
svolte nonche’ di rapporti con organismi analoghi, valutandone anche
gli effetti e i costi. A seguito della relazione, il presidente del
consiglio provinciale dei giovani puo’ proporre al Consiglio
provinciale la modificazione di questa legge anche per prevedere
l’elezione diretta del consiglio provinciale dei giovani
contestualmente all’elezione della consulta provinciale degli
studenti.

Art. 6

Modificazione dell’art. 40 della legge provinciale sulla scuola

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’art. 40 della legge
provinciale sulla scuola e’ inserita la seguente:
«e-bis) eleggere tra i suoi componenti il consiglio provinciale
dei giovani;».
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Trento, 28 maggio 2009

DELLAI

(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-09&task=dettaglio&numgu=2&redaz=009R0613&tmstp=1263375001257

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO 18 dicembre 2009, n. 206 Determinazione delle fasce orarie di reperibilita’ per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 15 del 20-1-2010

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto l’articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto l’articolo 55-septies (Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies, il quale prevede che le fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta; Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di reperibilita’ dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari che rendono opportuno giustificare l’esclusione dalla reperibilita’ stessa; Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell’Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n. 7186/09 del 10 dicembre 2009; Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009; A d o t t a il seguente decreto: Determinazione delle fasce orarie di reperibilita’ per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia. Art. 1 Fasce orarie di reperibilita’ 1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita’ dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilita’ sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.
– Si riporta il testo dell’art. 55-septies (Controlli
sulle assenze) introdotto dall’art. 69 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:
«Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). – 1.
Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un
periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il
secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene
giustificata esclusivamente mediante certificazione medica
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la
certificazione medica e’ inviata per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la
rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale,
secondo le modalita’ stabilite per la trasmissione
telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
normativa vigente, e in particolare dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art.
50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, introdotto dall’art. 1, comma 810, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e’
immediatamente inoltrata, con le medesime modalita’,
all’amministrazione interessata.
3. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli
enti del servizio sanitario nazionale e le altre
amministrazioni interessate svolgono le attivita’ di cui al
comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per
via telematica della certificazione medica concernente
assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2
costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto
convenzionale con le aziende sanitarie locali, della
decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai
contratti o accordi collettivi.
5. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine
alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel
caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle
esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di
reperibilita’ del lavoratore, entro le quali devono essere
effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite
con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora nonche’ il dirigente eventualmente preposto
all’amministrazione generale del personale, secondo le
rispettive competenze, curano l’osservanza delle
disposizioni del presente articolo, in particolare al fine
di prevenire o contrastare, nell’interesse della
funzionalita’ dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si
applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e
55-sexies, comma 3».
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e successive
modificazioni, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. prof.
Renato Brunetta e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
giugno 2008, n. 149.
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio di Ministri», e successive modificazioni, e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214 supplemento ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Art. 2

Esclusioni dall’obbligo di reperibilita’

1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di
reperibilita’ i dipendenti per i quali l’assenza e’ etiologicamente
riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di
servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di
invalidita’ riconosciuta.
2. Sono altresi’ esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e’
stata gia’ effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi
indicato nel certificato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro: Brunetta

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 100

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=010G0008&tmstp=1264152134722

REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 17 Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso,il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attivita’ svolta dagli osservatori astronomici

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 65
dell’11 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione del Veneto promuove, con la presente legge:
a) la riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico, nonche’ la
riduzione dei consumi energetici da esso derivanti;
b) l’uniformita’ dei criteri di progettazione per il
miglioramento della qualita’ luminosa degli impianti per la sicurezza
della circolazione stradale;
c) la protezione dall’inquinamento luminoso dell’attivita’ di
ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori
astronomici;
d) la protezione dall’inquinamento luminoso dell’ambiente
naturale, inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle
specie animali e vegetali, nonche’ degli equilibri ecologici sia
all’interno che all’esterno delle aree naturali protette;
e) la protezione dall’inquinamento luminoso dei beni
paesistici, cosi’ come definiti dall’art. 134 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive
modificazioni;
f) la salvaguardia della visione del cielo stellato,
nell’interesse della popolazione regionale;
g) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative
all’inquinamento luminoso e la formazione di tecnici con competenze
nell’ambito dell’illuminazione.
2. Ai fini della presente legge il cielo stellato e’ patrimonio
naturale da conservare e valorizzare.

Art. 2 Definizioni 1 Ai fini della presente legge si intende per: a) inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa e’ funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell’orizzonte; b) inquinamento ottico o luce intrusiva: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non e’ funzionalmente dedicata o per le quali non e’ richiesta alcuna illuminazione; c) abbagliamento: disturbo legato al rapporto tra l’intensita’ della luce che arriva direttamente al soggetto dalla sorgente, e quella che gli arriva dalla superficie illuminata dall’impianto; d) piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL): il piano di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), redatto dai comuni, per la programmazione delle nuove installazioni d’illuminazione, nonche’ degli interventi da eseguire sulle installazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge; e) osservatorio astronomico: la costruzione adibita in maniera specifica all’osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all’osservazione notturna; f) fascia di rispetto: l’area circoscritta agli osservatori astronomici, ai siti di osservazione, nonche’ le intere aree naturali protette, la cui estensione di raggio e’ determinata dall’art. 8, comma 7, lettere a), b), c).

Art. 3 Compiti della Regione 1. La Regione: a) incentiva l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti alle norme di contenimento dell’inquinamento luminoso; b) vigila sulla corretta applicazione della presente legge da parte dei comuni e delle province per quanto di loro competenza, anche attraverso verifiche periodiche, compiute dalla struttura regionale competente per materia; c) promuove corsi di formazione e aggiornamento professionale per tecnici con competenze nell’ambito dell’illuminazione, avvalendosi della collaborazione degli ordini professionali e delle associazioni di cui alla lettera d); d) definisce, con provvedimento approvato dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, l’elenco delle associazioni a carattere almeno regionale, aventi a scopo statutario lo studio ed il contenimento del fenomeno dell’inquinamento luminoso.

Art. 4

Compiti delle province

1. Le province:
a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso
dell’energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e
provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge anche
attraverso la stipula, con i comuni di riferimento, di accordi di
programma, finalizzati alla riduzione dell’inquinamento luminoso e
ottico mediante l’adeguamento degli impianti esistenti a quanto
previsto dall’art. 9. Gli accordi di programma fissano i criteri
generali cui i comuni si attengono nell’elaborazione dei piani
dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso di
cui all’art. 5, comma 1, lettera a);
b) individuano, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli impianti di grande inquinamento luminoso
rispetto ai quali prevedere, entro un ulteriore anno, le priorita’ di
bonifica, anche su segnalazione degli osservatori astronomici di cui
all’art. 8, delle associazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera d)
e dell’osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento
luminoso di cui all’art. 6;
c) redigono, entro e non oltre due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un piano di adeguamento alla presente
legge degli impianti d’illuminazione di loro proprieta’, secondo i
criteri previsti dall’art. 12.

Art. 5

Compiti dei comuni

1. I comuni:
a) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge si dotano del piano dell’illuminazione per il
contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL), che e’ l’atto di
programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di
illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento,
manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di
illuminazione esistenti nel territorio comunale alla data di entrata
in vigore della presente legge. Il PICIL risponde al fine del
contenimento dell’inquinamento luminoso, per la valorizzazione del
territorio, il miglioramento della qualita’ della vita, la sicurezza
del traffico e delle persone, il risparmio energetico ed individua i
finanziamenti disposti per gli interventi programmati e le relative
previsioni di spesa;
b) adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni della
presente legge;
c) sottopongono al regime dell’autorizzazione comunale tutti
gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;
d) provvedono, con controlli periodici effettuati autonomamente
o su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all’art. 8,
delle associazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) e
dell’osservatorio di cui all’art. 6, a garantire il rispetto e
l’applicazione della presente legge sul territorio di propria
competenza;
e) provvedono, entro tre anni dalla individuazione delle
priorita’ di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), alla bonifica degli
impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso o, per gli
impianti d’illuminazione esterna privati, ad imporne la bonifica ai
soggetti privati che ne sono i proprietari;
f) provvedono, anche su segnalazione degli osservatori
astronomici di cui all’art. 8, delle associazioni di cui all’art. 3 e
dell’osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso
di cui all’art. 6, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai
requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinche’ essi
vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai requisiti ed
ai criteri stabiliti;
g) provvedono a individuare gli apparecchi di illuminazione
pericolosi per la viabilita’ stradale e autostradale, in quanto
responsabili di fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli
in transito, e dispongono immediati interventi di normalizzazione,
nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge;
h) applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 11,
destinando i relativi proventi per le finalita’ di cui al comma 4 del
medesimo articolo.
2. I comuni possono svolgere le attivita’ di verifica e controllo
di propria competenza con l’avvalimento dell’agenzia regionale per la
prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di cui alla
legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, «Norme per l’istituzione ed
il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto (ARPAV)» e successive modifiche.
3. In armonia con i principi del protocollo di Kyoto, i comuni
assumono le iniziative necessarie a contenere l’incremento annuale
dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna
pubblica nel territorio di propria competenza entro l’uno per cento
del consumo effettivo registrato alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, rilevano il consumo di
energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel
territorio di propria competenza, misurato in chilowattora/anno,
nonche’ la quota annuale di incremento massima (IA) ammissibile.
5. Fra le iniziative di cui al comma 3 i comuni:
a) provvedono alla sostituzione dei vecchi impianti con nuovi
impianti a piu’ elevata efficienza e minore potenza installata e,
quando possibile, realizzano nuovi impianti con sorgenti luminose di
potenze inferiori a 75w a parita’ di punti luce;
b) adottano dispositivi che riducono il flusso luminoso
installato.
6. Il risparmio di consumo di energia elettrica che, all’esito
dell’assunzione delle iniziative di cui al comma 3, risulti
effettivamente conseguito, puo’ essere contabilizzato ai fini della
quantificazione delle quote annuali d’incremento (IA); dette quote
possono essere inoltre cumulate, previa adeguata e dettagliata
contabilizzazione.
7. Tutti i capitolati relativi all’illuminazione pubblica e
privata devono essere conformi alle disposizioni della presente legge
e le gare d’appalto devono privilegiare criteri di valutazione di
favore per le soluzioni che garantiscano maggior risparmio
energetico, manutentivo, minori potenze installate e minor numero di
corpi illuminanti, a parita’ di area da illuminare e di requisiti
illuminotecnici.

Art. 6 Osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso 1. E’ istituito, presso la direzione generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, l’osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso, di seguito indicato come «Osservatorio». 2. Spetta all’Osservatorio: a) la segnalazione ai comuni ed alle province dei siti e delle sorgenti luminose, pubbliche e private, di grande inquinamento luminoso che richiedono interventi di bonifica; b) l’elaborazione di atti di indirizzo e documenti d’informazione per la predisposizione dei PICIL di cui all’art. 5, comma 1, lettera a); c) l’assunzione delle segnalazioni relative a violazioni, sul territorio regionale, delle disposizione della presente legge; d) l’acquisizione dei dati relativi all’attuazione della presente legge da parte dei soggetti competenti, al fine di favorire l’assunzione di informazioni in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici; e) la predisposizione di una relazione biennale al consiglio regionale sul fenomeno dell’inquinamento luminoso nella Regione Veneto e sullo stato d’attuazione della presente legge, in cui si rende conto dell’andamento del fenomeno dell’inquinamento luminoso nel territorio regionale e del risparmio energetico conseguito. 3. L’Osservatorio e’ composto dai seguenti membri: a) il direttore generale dell’ARPAV, con funzioni di presidente; b) un rappresentante designato dalle associazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera d); c) un rappresentante designato dagli osservatori di cui all’art. 8; d) un rappresentante designato congiuntamente dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali istituite nel territorio della Regione Veneto; e) un esperto in materia di inquinamento luminoso designato dal presidente dell’Osservatorio, sentite le associazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera d). 4. I componenti dell’Osservatorio sono nominati dalla giunta regionale e durano in carica per la durata della legislatura. 5. Ai componenti dell’osservatorio spetta il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell’incarico, secondo le disposizioni vigenti in materia di rimborso spese.

Art. 7

Progetto illuminotecnico

1. Il progetto illuminotecnico relativo agli impianti di cui
all’art. 5, comma 1, lettera c), e’ redatto da un professionista
appartenente alle figure professionali dello specifico settore,
iscritto agli ordini o collegi professionali, con curriculum
specifico e formazione adeguata, conseguita anche attraverso la
partecipazione ai corsi di cui all’art. 3, comma 1, lettera c).
2. Il progetto illuminotecnico, sviluppato nel rispetto delle
norme tecniche vigenti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e
dell’Ente nazionale di unificazione (UNI), e’ accompagnato da una
certificazione del progettista di rispondenza dell’impianto ai
requisiti della presente legge.
3. Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di
modesta entita’ o temporanei e gli altri impianti per i quali e’
sufficiente il deposito in comune della dichiarazione di conformita’
ai requisiti di legge rilasciata dall’impresa installatrice. Questi
sono:
a) gli impianti di cui all’art. 9, comma 4, lettere a), b), c),
d),e) ed f);
b) gli impianti di rifacimento, ampliamento e manutenzione
ordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a
cinque;
c) le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di
illuminazione propria, come indicate all’art. 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada» e
successive modificazioni e al decreto del presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, «Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada» e successive modificazioni, e quelle
con superfici comunque non superiori a sei metri quadrati, installate
con flusso luminoso in ogni caso diretto dall’alto verso il basso,
realizzate secondo le prescrizioni di cui all’art. 9, comma 2,
lettera a);
d) gli apparecchi di illuminazione esterna delle superfici
vetrate, in numero non superiore a tre per singola vetrina,
installati secondo le prescrizioni di cui all’art. 9, comma 2,
lettera a);
e) le insegne a illuminazione propria, anche se costituite da
tubi fluorescenti nudi;
f) le installazioni temporanee per l’illuminazione di cantieri
comunque realizzate secondo le prescrizioni di cui all’art. 9, comma
2, lettera a).
4. Il progetto illuminotecnico deve essere corredato dalla
seguente documentazione obbligatoria:
a) documentazione relativa alle misurazioni fotometriche
dell’apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo, sia in forma
tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file
standard normalizzato, del tipo del formato commerciale «Eulumdat» o
analogo verificabile, emesso in regime di sistema di qualita’
aziendale certificato o rilasciato da ente terzo quale l’IMQ. Detta
documentazione deve riportare la posizione di misura del corpo
illuminante, il tipo di sorgente, l’identificazione del laboratorio
di misura, il nominativo del responsabile tecnico del laboratorio e
la sua dichiarazione circa la veridicita’ delle misure effettuate;
b) istruzioni di installazione ed uso corretto dell’apparecchio
in conformita’ alla legge.

Art. 8 Disposizioni in materia di osservatori astronomici 1. La presente legge tutela gli osservatori astronomici professionali che svolgono attivita’ di ricerca scientifica di cui all’allegato A, gli osservatori astronomici non professionali ed i siti di osservazione che svolgono attivita’ di rilevanza culturale, scientifica e popolare d’interesse regionale e/o provinciale di cui all’allegato B. 2. Ai fini di tutela dall’inquinamento luminoso si considerano siti di osservazione le aree naturali protette che interessano il territorio regionale. 3. L’elenco degli osservatori astronomici professionali di cui all’allegato A e’ aggiornato periodicamente dalla giunta regionale, con contestuale individuazione delle fasce di rispetto relative agli osservatori di nuovo inserimento, anche su proposta della societa’ astronomica italiana (SAIT), sentita la competente commissione consiliare. 4. L’elenco degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di osservazione di cui all’allegato B e’ aggiornato periodicamente dalla giunta regionale, con contestuale individuazione delle fasce di rispetto relative agli osservatori e dei siti di nuovo inserimento, anche su proposta degli osservatori astronomici e delle associazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), sentita la competente commissione consiliare. 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il provvedimento della Giunta regionale che approva l’aggiornamento dell’elenco e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. 6. Gli osservatori astronomici: a) forniscono ai comuni ogni utile indicazione ai fini dell’adeguamento delle sorgenti di luce esistenti alle disposizioni della presente legge; b) segnalano ai comuni le sorgenti di luce non rispondenti alle disposizioni della presente legge, richiedendone l’intervento ai fini del loro adeguamento; c) collaborano con gli enti territoriali competenti a sostegno di ogni azione in attuazione della presente legge, partecipando attivamente alle campagne informative per la divulgazione degli obiettivi e dei contenuti della legge medesima. 7. Le fasce di rispetto degli osservatori astronomici professionali, non professionali e dei siti di osservazione, di cui al comma 1, e le fasce di rispetto costituite dalle aree naturali protette, ai sensi del comma 2, hanno un’estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari: a) a 25 chilometri di raggio per gli osservatori professionali; b) a 10 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e per i siti di osservazione; c) all’estensione dell’intera area naturale protetta. 8. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con proprio provvedimento, mediante cartografia in scala 1:250.000, le fasce di rispetto di cui al comma 7, provvedendo all’invio di copia della documentazione cartografica ai comuni interessati. 9. Restano confermate le zone di protezione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino gia’ individuate, mediante cartografia in scala 1:250.000, dalla giunta regionale, in forza della disposizione di cui all’art. 9, comma 5 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, «Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso» e successive modificazioni. 10. All’interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 da individuare, ai sensi del comma 8 e delle zone di protezione gia’ individuate e confermate, ai sensi del comma 9, gli impianti d’illuminazione pubblica e privata esistenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino non ancora conformi alle prescrizioni della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, «Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso», devono adeguarsi ai requisiti di cui all’art. 9, comma 2, lettera a) entro due anni dalla data medesima. 11. All’interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 da individuare, ai sensi del comma 8 e delle zone di protezione gia’ individuate e confermate, ai sensi del comma 9, gli impianti d’illuminazione pubblica e privata esistenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino conformi alle prescrizioni della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, «Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso», sono dispensati dagli interventi di adeguamento alle prescrizioni di cui alla presente legge. 12. All’interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 da individuare, ai sensi del comma 8 e delle zone di protezione gia’ individuate e confermate, ai sensi del comma 9, gli impianti d’illuminazione pubblica e privata nuovi debbono essere progettati e realizzati secondo i requisiti di cui all’art. 9, commi 2 e 3; per tali impianti non e’ ammessa la deroga di cui al comma 4 del medesimo art. 9. 13. Su richiesta degli osservatori di cui agli allegati A e B, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non piu’ di tre giornate all’anno, i sindaci dei comuni ricadenti all’interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

Art. 9

Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell’utilizzazione di
energia elettrica da illuminazione esterna

1. Ai fini di cui all’art. 1, dalla data di entrata in vigore
della presente legge la progettazione e l’esecuzione successiva degli
impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata devono
conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo. Per gli
impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, per i quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto sia
stato approvato o che siano in fase di realizzazione, e’ prevista la
sola predisposizione di sistemi che garantiscano la non dispersione
della luce verso l’alto.
2. Si considerano conformi ai principi di contenimento
dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico gli impianti che
rispondono ai seguenti requisiti:
a) sono costituiti di apparecchi illuminanti aventi
un’intensita’ luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per
1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a novanta gradi ed
oltre;
b) sono equipaggiati di lampade ad avanzata tecnologia ed
elevata efficienza luminosa, come quelle al sodio ad alta o bassa
pressione, in luogo di quelle ad efficienza luminosa inferiore. E’
consentito l’impiego di lampade con indice di resa cromatica
superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non inferiore ai 90 1m/w
esclusivamente per l’illuminazione di monumenti, edifici, aree di
aggregazione e zone pedonalizzate dei centri storici. I nuovi
apparecchi d’illuminazione a led possono essere impiegati anche in
ambito stradale, a condizione siano conformi alle disposizioni di cui
al comma 2 lettere a) e c) e l’efficienza delle sorgenti sia maggiore
di 90 1m/W;
c) sono realizzati in modo che le superfici illuminate non
superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di
illuminamento medio mantenuto previsto dalle norme di sicurezza
specifiche; in assenza di norme di sicurezza specifiche la luminanza
media sulle superfici non deve superare 1 cd/mq;
d) sono provvisti di appositi dispositivi che abbassano i costi
energetici e manutentivi, agiscono puntualmente su ciascuna lampada o
in generale sull’intero impianto e riducono il flusso luminoso in
misura superiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di
operativita’, entro le ore ventiquattro. La riduzione di luminanza,
in funzione dei livelli di traffico, e’ obbligatoria per i nuovi
impianti d’illuminazione stradale.
3. Si considerano conformi ai principi di contenimento
dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico i lampioni
fotovoltaici autoalimentati che utilizzano pannelli aventi rendimento
pari o superiore al dieci per cento e comunque corrispondenti alle
caratteristiche indicate al comma 2, lettere a), b), c).
4. E’ concessa deroga ai requisiti di cui al comma 2:
a) per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non
inquinanti, quali gli impianti di illuminazione sotto tettoie,
portici, sottopassi, gallerie e strutture similari, con effetto
totalmente schermante verso l’alto;
b) per le sorgenti di luce facenti parte di installazione
temporanea, che vengano rimosse entro un mese dalla messa in opera, o
che vengano spente entro le ore ventuno nel periodo di ora solare ed
entro le ore ventidue nel periodo di ora legale;
c) per gli impianti che vengono accesi per meno di dieci minuti
da un sensore di presenza o movimento, dotati di proiettori ad
alogeni o lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di
immediata accensione;
d) per i porti, gli aeroporti e le altre strutture non di
competenza statale, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di
segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della
navigazione marittima e aerea;
e) per le installazioni e per gli impianti di strutture, la cui
progettazione, realizzazione e gestione sia regolata da specifica
normativa statale;
f) per impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza,
gruppi di ledo di sorgenti simili, caratterizzati dai seguenti
requisiti:
1) in ciascun apparecchio, il flusso totale emesso dalle
sorgenti non sia superiore a 1800 lumen;
2) ogni apparecchio emetta meno di 150 lumen verso l’alto;
3) gli apparecchi dell’impianto d’illuminazione non emettano,
complessivamente, piu’ di 2.250 lumen verso l’alto;
g) per gli impianti installati per le manifestazioni all’aperto
e itineranti con carattere di temporaneita’ regolarmente autorizzate
dai comuni;
h) per le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite
da tubi di neon nudi.
5. L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione
propria deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminino
dall’alto verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non
devono superare i 4.500 lumen di flusso totale, emesso in ogni
direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutte le insegne
luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica
utilita’ devono essere spente alla chiusura dell’esercizio e comunque
entro le ore ventiquattro.
6. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali,
cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e
grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno,
un’inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche
dell’impianto, da non irradiare oltre O cd per 1.000 lumen a 90° e
oltre. Si privilegiano gli apparecchi d’illuminazione con proiettori
di tipo asimmetrico. In particolare, l’installazione di torri-faro
deve prevedere una potenza installata inferiore, a parita’ di
luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con
apparecchi tradizionali; qualora il fattore di utilizzazione di
torri-faro, riferito alla sola superficie di utilizzo, superi il
valore di 0,5, gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi
di spegnimento o di riduzione della luminanza, nei periodi di non
utilizzazione o di traffico ridotto.
7. Nell’illuminazione degli impianti sportivi progettati per
contenere oltre cinquemila spettatori, le disposizioni di cui al
comma 2, lettera a) sono derogabili, salvo l’obbligo di contenere al
minimo la dispersione di luce verso il cielo e al di fuori delle aree
verso le quali l’illuminazione e’ orientata. Devono essere
tecnicamente assicurate la parzializzazione dell’illuminazione,
funzionale alla natura del suo utilizzo, e l’accensione dell’impianto
limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione
sportiva. Negli impianti sportivi e’ ammesso l’utilizzo di sorgenti
luminose diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b).
L’illuminazione delle piste da sci deve aver luogo, compatibilmente
con le esigenze di sicurezza, contenendo la dispersione di luce al di
fuori della pista medesima ed il calcolo della luminanza deve tener
conto dell’elevata riflettivita’ del manto nevoso.
8. E’ vietato, su tutto il territorio regionale, l’utilizzo anche
temporaneo, di fasci di luce fissi o rotanti, di qualsiasi colore e
potenza, come i fari, i fari laser, le giostre luminose e ogni tipo
di richiamo luminoso, a scopo pubblicitario o voluttuario, come i
palloni aerostatici luminosi e le immagini luminose che disperdono
luce verso la volta celeste. E’ altresi’ vietata l’illuminazione di
elementi del paesaggio e l’utilizzo delle superfici di edifici o di
elementi architettonici o naturali, per la proiezione o l’emissione
di immagini, messaggi o fasci luminosi, a scopo pubblicitario o
voluttuario.
9. Le modalita’ di illuminazione degli edifici devono essere
conformi ai requisiti di cui al comma 2, lettera a), con spegnimento
o riduzione della potenza d’illuminazione pari ad almeno il trenta
per cento, entro le ventiquattro ore. Qualora l’illuminazione di
edifici di interesse storico, architettonico o monumentale non sia
tecnicamente realizzabile secondo i requisiti di cui al comma 2,
lettera a), e’ ammesso il ricorso a sistemi d’illuminazione dal basso
verso l’alto, con una luminanza media mantenuta massima sulla
superficie da illuminare pari a 1 cd/m2 o ad un illuminamento medio
fino a 15 lux. In tal caso i fasci di luce devono comunque essere
contenuti all’interno della sagoma dell’edificio e, qualora la sagoma
sia irregolare, il flusso diretto verso l’alto non intercettato dalla
struttura non deve superare il dieci per cento del flusso nominale
che fuoriesce dall’impianto di illuminazione.
10. Per gli impianti di illuminazione esistenti alla data
d’entrata in vigore della presente legge e non rispondenti ai
requisiti di cui al presente articolo, fatte salve le norme vigenti
in materia di sicurezza, e’ disposta la modifica dell’inclinazione
degli apparecchi secondo angoli prossimi all’orizzonte, con
inserimento di schermi paraluce atti a limitare l’emissione luminosa
oltre i novanta gradi.
11. Ai fini dell’alta efficienza degli impianti si osservano le
seguenti prescrizioni:
a) impiegare, a parita’ di luminanza, apparecchi che conseguano
impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni massime di interasse
dei punti luce e che minimizzino costi e interventi di manutenzione
nell’illuminazione pubblica e privata per esterni. In particolare per
i nuovi impianti di illuminazione stradale e’ fatto obbligo di
utilizzare apparecchi con rendimento superiore al sessanta per cento,
intendendosi per rendimento il rapporto fra il flusso luminoso che
fuoriesce dall’apparecchio e quello emesso dalla sorgente interna
allo stesso. Gli impianti di illuminazione stradale devono altresi’
garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti
luminose non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni
alternative solo in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in
quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza
generale dell’impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i
lati della strada sono consentite nei casi in cui le luminanze di
progetto debbano essere superiori a 1.5cd/m2 o per carreggiate con
larghezza superiore ai 9 metri;
b) massimizzazione della frazione del flusso luminoso emesso
dall’impianto, in ragione dell’effettiva incidenza sulla superficie
da illuminare (utilanza). La progettazione degli impianti di
illuminazione esterna notturna dev’essere tale da contenere al
massimo la luce intrusiva all’interno delle abitazioni e di ogni
ambiente adiacente l’impianto.

Art. 10 Contributi regionali 1. La Regione concede contributi ai comuni per la predisposizione dei PICIL. 2. La Regione concede contributi ai comuni per gli interventi di bonifica e adeguamento degli impianti alla presente legge e per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica e di illuminazione stradale, secondo le disposizioni di cui alla presente legge. 3. Con provvedimento della giunta regionale da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, sono disposti i criteri e le modalita’ per l’erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 11 Sanzioni 1. Chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformita’ alla presente legge e’ punito, previa diffida a provvedere all’adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da euro 260,00 a euro 1.030,00 per punto luce, fermo restando l’obbligo all’adeguamento entro novanta giorni dall’irrogazione della sanzione. L’impianto segnalato deve rimanere spento sino all’avvenuto adeguamento. 2. L’importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 e’ triplicato qualora la violazione sia compiuta all’interno delle fasce di rispetto di cui all’art. 8, comma 3. 3. La Regione interviene in caso d’inosservanza della presente legge da parte delle province e dei comuni, promuovendo le azioni a tal fine opportune e disponendo con proprio provvedimento, l’esclusione degli enti inosservanti dall’erogazione dei contributi regionali di cui all’art. 10. 4. I proventi delle sanzioni erogate sono destinati dai comuni al finanziamento degli interventi di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 12 Disposizioni relative all’adeguamento degli impianti esistenti 1. L’adeguamento degli impianti esistenti ha luogo secondo le seguenti modalita’: a) entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli impianti con apparecchi d’illuminazione con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 400 watt non rispondenti ai requisiti e criteri di cui all’art. 9 sono sostituiti o modificati; b) entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli impianti d’illuminazione con apparecchi con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 150 watt ma inferiore a 400 watt non rispondenti ai requisiti e criteri di cui all’art. 9 sono sostituiti o modificati; c) salve le disposizioni di cui all’art. 9, comma 4, entro quindici anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli impianti d’illuminazione con singola sorgente di luce di potenza inferiore a 150 watt, non rispondenti ai requisiti e criteri di cui all’art. 9, commi 2 e 3, sono sostituiti o modificati. 2. I prioritari interventi di bonifica, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b), sono eseguiti secondo i requisiti ed i criteri per la realizzazione dei nuovi impianti, di cui all’art. 9. 3. Per l’adeguamento di cui al comma 1 e la bonifica di cui al comma 2, i soggetti privati possono procedere all’installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade o alla sostituzione delle lampade stesse, a condizione di assicurare caratteristiche finali omogenee a quelle previste dal presente articolo e dall’art. 9. 4. Al fine di favorire la riduzione del consumo energetico e nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del cinquanta per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitre. La riduzione del valore della luminanza media mantenuta, indipendentemente dall’indice percentuale di traffico, avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni delle vigenti norme.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 1.000.000,00 per ogni esercizio del triennio
2009-2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’UPB U0186 «Fondo
speciale per le spese d’investimento», partita n. 5, del bilancio di
previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione
dell’UPB U0111 «Interventi di tutela ambientale» viene incrementata
di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.
2. Per gli esercizi successivi al 2011, gli oneri saranno
determinati dalle rispettive leggi finanziarie, con particolare
riferimento al finanziamento di interventi che promuovano il
risparmio energetico mediante l’adeguamento degli impianti con la
sostituzione dei soli apparecchi e sorgenti obsolete, con analoghi a
piu’ elevata efficienza e potenze installata inferiore almeno del 3
per cento, riferita alla potenza nominale della sorgente.

Art. 14

Norma di abrogazione

1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge e’
abrogata la legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, «Norme per la
prevenzione dell’inquinamento luminoso».
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
Venezia, 7 agosto 2009

GALAN

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0627&tmstp=1264493453584

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2010

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto, nei mesi di novembre e dicembre 2008.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 22 del 28-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato
11 dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 dicembre 2008, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi
atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008,
fino al 31 dicembre 2009;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Ravvisata, quindi, la necessita’ di mantenere l’assetto
straordinario e derogatorio nel contesto critico in rassegna, al fine
di consentire il rapido espletamento delle iniziative finalizzate ad
un rientro in un contesto di ordinarieta’;
Viste le note delle regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto, con le quali si
rappresenta la necessita’ di prorogare lo stato di emergenza in
rassegna;
Considerata la necessita’, per le predette regioni, di completare
gli interventi straordinari in corso di esecuzione e le attivita’
gia’ programmate finalizzate al superamento della situazione
emergenziale in rassegna;
Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di
cui all’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la
proroga dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 13 gennaio 2010.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di
emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito
tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008,
con riferimento alle regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto,
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 13 gennaio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-28&task=dettaglio&numgu=22&redaz=10A00828&tmstp=1265007765038