MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2009 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Bitto», registrata in qualita’ di denominazione di origine protetta.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 28-12-2009

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita’

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento CE n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996 con il quale e’ stata iscritta nel registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la
denominazione di origine protetta «Bitto»;
Considerato che, e’ stata richiesta ai sensi dell’art. 9 del
regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 1138 della Commissione del
25 novembre 2009, e’ stata accolta la modifica di cui al precedente
capoverso;
Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana il disciplinare di produzione
attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica
richiesta, della D.O.P. «Bitto», affinche’ le disposizioni contenute
nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes
sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell’allegato disciplinare di produzione della
Denominazione di origine protetta « Bitto», nella stesura risultante
a seguito dell’emanazione del regolamento (CE) n. 1138 del 25
novembre 2009.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di
origine protetta «Bitto», sono tenuti al rispetto dell’allegato
disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla
normativa vigente in materia.
Roma, 3 dicembre 2009

Il capo dipartimento: Nezzo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-28&task=dettaglio&numgu=300&redaz=09A15041&tmstp=1262160661736

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2009 Proroga dello stato di emergenza socio – economico – sanitaria nel territorio della regione Calabria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 2 del 4-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11
dicembre 2007, recante la dichiarazione dello stato di emergenza
socio – economico – sanitaria nel territorio della regione Calabria;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che le ulteriori risorse necesssarie per il
completamento degli interventi di carattere straordinario ed urgente
necessari per il definitivo rientro nell’ordinario si renderanno
disponibili a seguito dell’approvazione del piano di rientro di cui
all’art.22, comma 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102;
Ravvisata, quindi, l’ineludibile esigenza di assicurare nel
predetto contesto di criticita’ l’attuale assetto derogatorio per la
prosecuzione di tutte le iniziative necessarie al potenziamento delle
strutture ospedaliere nel predetto territorio;
Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225
per la proroga dello stato di emergenza;
Acquisita l’intesa della regione Calabria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di
emergenza economico – sanitaria nel territorio della regione
Calabria.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Milano, 18 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 17 giugno 2009, n. 13 Modificazioni alla legge regionale 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarieta’ internazionale).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle
d’Aosta, n. 25 del 23 giugno 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modificazione all’art. 1

1. Al comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 17 aprile 2007,
n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di
cooperazione allo sviluppo e di solidarieta’ internazionale), le
parole: «ed in conformita’ a quanto stabilito dall’art. 117, nono
comma, della Costituzione, e alla relativa normativa statale di
attuazione» sono soppresse.

Art. 2 Modificazioni all’art. 2 1. Il comma 2 dell’art. 2 della legge regionale n. 6/2007 e’ sostituito dal seguente: «2. Per il conseguimento delle finalita’ di cui all’art. 1, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, opera in conformita’ al protocollo di intesa del 18 dicembre 2008 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di rapporti internazionali, attuando iniziative, progettate e realizzate anche in collaborazione con altri enti territoriali o con soggetti, statali e internazionali, nei seguenti ambiti di intervento: a) cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, nell’ambito delle aree geografiche e dei settori d’intervento individuati dal Ministero degli affari esteri con propri atti di indirizzo e programmazione; b) educazione, formazione e studio.». 2. Il comma 3 dell’art. 2 della legge regionale n. 6/2007 e’ abrogato.

Art. 3

Sostituzione dell’art. 3

1. L’art. 3 della legge regionale n. 6/2007 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 3.(Forme di collaborazione per la cooperazione allo
sviluppo e per la solidarieta’ internazionale) – 1. Nel quadro dei
principi di cui all’art. 2, la Regione sostiene la partecipazione
alle iniziative di cui alla presente legge di:
a) enti locali e loro forme associative;
b) organizzazioni non governative (ONG), organizzazioni non
lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), organizzazioni di
volontariato, cooperative sociali e associazioni di promozione
sociale che:
1) abbiano tra i propri fini statutari quello di svolgere
attivita’ di cooperazione allo sviluppo o di solidarieta’
internazionale;
2) non perseguano finalita’ di lucro e abbiano l’obbligo di
destinare i proventi delle loro attivita’, compresi quelli derivanti
da attivita’ commerciali accessorie ovvero da altre forme di
autofinanziamento, alle finalita’ statutarie;
3) documentino almeno un biennio di esperienza diretta,
nell’ambito del territorio regionale, in attivita’ di cooperazione
allo sviluppo o di solidarieta’ internazionale.
2. La Regione promuove, in particolare, le iniziative attuate con
la partecipazione dei seguenti soggetti:
a) Universita’ della Valle d’Aosta/Universite’ de la Vallee
d’Aoste, istituzioni scolastiche, istituti di formazione accreditati
in conformita’ alla normativa regionale in materia, istituti di
ricerca e fondazioni;
b) imprese, cooperative, enti bilaterali e istituti di credito
operanti in Valle d’Aosta;
c) Chambre valdôtaine des entreprises et des activites
liberales-Camera valdostana delle imprese e delle professioni.»

Art. 4

Modificazione all’art. 5

1. Al comma 2 dell’art. 5 della legge regionale n. 6/2007, le
parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

Art. 5

Sostituzione dell’art. 7

1. L’art. 7 della legge regionale n. 6/2007 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 7. (Programmazione) – 1. In occasione della presentazione
del bilancio di previsione, la Giunta regionale adotta e trasmette al
Consiglio regionale, sentito il Comitato di cui all’art. 8, una
relazione sulle attivita’ svolte ai sensi della presente legge.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione,
sentiti il Comitato di cui all’art. 8 e la Commissione consiliare
competente:
a) le priorita’, i criteri e le modalita’ di sostegno alle
iniziative attuate ai sensi dell’art. 2, comma 2;
b) le modalita’ di presentazione delle iniziative;
c) le forme di valutazione e di monitoraggio delle iniziative.
3. La Regione provvede agli adempimenti previsti dal protocollo
di intesa di cui all’art. 2, comma 2.».

Art. 6

Modificazioni all’art. 8

1. Alla lettera f) del comma 1 dell’art. 8 della legge regionale
n. 6/2007, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti:
«lettera b)».
2. La lettera a) del comma 7 dell’art. 8 della legge regionale n.
6/2007 e’ sostituita dalla seguente:
«a) esprime i pareri di cui all’art. 7, commi 1 e 2;».
3. La lettera b) del comma 7 dell’art. 8 della legge regionale n.
6/2007 e’ abrogata.

Art. 7

Disposizione finale

1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti’ di cui all’art.
7, comma 2, come sostituito dall’art. 5, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31,
comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrera’
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 17 giugno 2009

ROLLANDIN

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0672&tmstp=1262938236014

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 14 Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, ad oggetto: «Testo unico in materia di funzionarnento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. L’art. 3 della legge regionale n. 4 novembre 1991, n. 20 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente: «Art. 3. – 1. Per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del regolamento interno del Consiglio e’ previsto un contributo mensile consistente in una quota fissa di € 800,00 ed una quota variabile pari al prodotto tra € 2.500,00 ed il numero dei consiglieri iscritti al gruppo. 2. Ove sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, i componenti del medesimo promuovono accordi tra loro per la gestione dei contributi. Se non si raggiunge l’accordo, l’ufficio di presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi tra i componenti del gruppo. In tale ultimo caso ogni componente del gruppo misto ha poteri, doveri e responsabilita’ autonomi limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione. 3. Il contributo di cui al comma 1 e’ aggiornato, a decorrere dal mese di ogni anno, mediante l’applicazione delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall’ISTAT. 4. Nei limiti dei contributi di cui al comma 1 i gruppi possono costituire propri Uffici territoriali. L’eventuale assegnazione di locali ed attrezzature e’ deliberata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 5. Eventuali economie sulla competenza dell’anno precedente sono riassegnate alla competenza dell’anno successivo.».

Art. 2
1. L’art. 5 della legge regionale n. 20/1991, e successive
modificazioni, e la relativa Tabella «A» allegata sono sostituiti dal
seguente articolo:
«Art. 5. – 1. E’ messo a disposizione di ciascun gruppo
consiliare, quale personale occorrente per il suo funzionamento, una
unita’ di categoria D3 per ciascun consigliere iscritto al gruppo.».

Art. 3
1. Le modifiche apportate dalla presente legge alla disciplina
relativa all’attribuzione ai gruppi consiliari delle risorse per il
loro funzionamento sono applicate a decorrere dal trentesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge i presidenti dei gruppi consiliari provvedono ad adeguare alle
nuove disposizioni gli incarichi ed i rapporti di lavoro in essere,
mediante conferma, risoluzione, modifica o rinnovazione dei relativi
contratti individuali.

Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.

La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 6 aprile 2009

IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0433&tmstp=1263024272449