Gazzetta ufficiale dell’Unione europea recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti
(CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti
e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo ruraleIT

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010, n. 145

Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento della funzione pubblica aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 209 del 7-9-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 novembre 2004, e successive modificazioni, recante l’organizzazione e il funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 concernente le linee di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Dipartimento della funzione pubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’Adunanza del 2 luglio 2010; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Dipartimento della funzione pubblica che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d’ufficio i cui termini non siano superiori a novanta giorni. 2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 3. Sono abrogate le tabelle allegate al Decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri 30 giugno 1998, n. 310, recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all’individuazione dei termini e delle unita’ organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento della funzione pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 luglio 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 283

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
– Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita’ eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita’
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
– Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). – 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza,
ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita’
dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita’ del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l’immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita’ di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita’ ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e’ ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita’ non attestati in documenti gia’ in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell’art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell’amministrazione e’ disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita’
dirigenziale.».
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1º settembre
1999, n. 205, S.O.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2002, n.
207, S.O.
– Il decreto ministeriale 5 novembre 2004, recante
«Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della
funzione pubblica nell’ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 febbraio 2005, n. 34, S.O.
– Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione del 12 gennaio 2010,
recante «Approvazione delle linee di indirizzo per
l’attuazione dell’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»
e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1º aprile 2010, n.
76, S.O.
Note all’art. 1:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
giugno 1998, n. 310 (Regolamento recante norme di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, relativamente all’individuazione dei termini e
delle unita’ organizzative responsabili dei procedimenti
amministrativi di competenza del Dipartimento della
funzione pubblica) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 agosto 1998, n. 199.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE LOMBARDIA REGOLAMENTO REGIONALE 26 ottobre 2009, n. 3

Regolamento dell’Albo regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell’art. 27 della l.r. n. 1/2008 – Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e societa’ di mutuo soccorso.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicato nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia n. 45 del 13 novembre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:
Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 27, comma 5, della
legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale,
associazionismo e societa’ di mutuo soccorso), disciplina l’Albo
regionale delle cooperative sociali ed in particolare i requisiti per
l’iscrizione e la permanenza nell’albo, i tempi e le modalita’ di
presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalita’ di
gestione e di raccordo con le Province.

Art. 2

Compiti della Regione

1. La Regione assicura l’omogeneita’ di gestione delle
Ripartizioni provinciali dell’Albo regionale delle cooperative
sociali mediante emanazioni di circolari e/o decreti dirigenziali.
Predispone il sistema informativo che supporta le Province nella
gestione delle Ripartizioni provinciali dell’Albo, curando
l’aggiornamento tecnico del sistema, l’attivita’ di consulenza nella
fase di installazione e l’accompagnamento e l’assistenza tecnica
nella gestione del programma. Effettua il monitoraggio sistematico e
la rielaborazione dei dati relativi alle cooperative sociali iscritte
all’Albo e pubblica periodicamente sul Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia e sul proprio sito internet l’elenco delle
cooperative iscritte, con gli aggiornamenti progressivi e le
informazioni riguardanti l’Albo.

Art. 3

Compiti delle Province

1. Le Province, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla
Regione, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolgono, tramite il sistema informativo regionale, le
domande di iscrizione, mantenimento e cancellazione presentate dalle
cooperative sociali e loro consorzi aventi sede legale sul territorio
provinciale;
b) istruiscono le domande, in base all’ordine cronologico di
presentazione ed emanano i conseguenti provvedimenti di iscrizione,
diniego, mantenimento e cancellazione;
c) comunicano, avvalendosi del sistema informativo regionale,
gli esiti dei procedimenti alla Regione, al legale rappresentante
della cooperativa, ai competenti uffici della Camera di commercio;
d) valutano le comunicazioni delle cooperative iscritte
contenenti le modifiche statutarie, i cambiamenti della compagine
sociale in rapporto alla presenza dei soci volontari e, per le
cooperative iscritte nella sezione B dell’Albo, la diminuzione della
percentuale delle persone svantaggiate al di sotto della soglia
stabilita dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle
cooperative sociali);
e) effettuano le verifiche di propria competenza relativamente
all’iscrizione, mantenimento e cancellazione dall’Albo;
f) assicurano la massima diffusione dell’Albo regionale e delle
Ripartizioni provinciali.

Art. 4

Sezioni ed articolazione dell’Albo regionale

1. L’Albo regionale delle cooperative sociali e’ suddiviso in tre
sezioni che identificano la tipologia delle cooperative relativamente
alle attivita’ e ai servizi svolti:
a) Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali
che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed
educativi, in particolare nei settori assistenza sociale, assistenza
sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e
turismo sociale, formazione extra scolastica finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico
formativo;
b) Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative sociali
che svolgono attivita’ diverse – agricole, industriali, artigianali,
commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge 381/1991;
c) Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui
all’art. 8 della legge 381/1991.
2. L’Albo si articola in Ripartizioni provinciali, che mantengono
la suddivisione nelle Sezioni indicate al comma 1.
3. Nell’Albo sono riportati i seguenti dati essenziali relativi
alle cooperative iscritte:
a) numero progressivo di iscrizione nelle Sezioni A, B, C,
assegnato direttamente dal sistema informativo regionale;
b) denominazione della cooperativa sociale;
c) sede legale;
d) sede/i operativa/e;
e) sezione di appartenenza (mutualita’ prevalente di diritto),
categoria (cooperativa sociale) e categoria relativa all’attivita’
esercitata nell’Albo nazionale delle cooperative;
f) data di presentazione della domanda di iscrizione;
g) estremi dell’atto d’iscrizione;
h) settore di attivita’ e tipo di servizio svolto;
i) contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
j) data dell’ultima revisione ai sensi del decreto legislativo
2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza
sugli enti cooperativi, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 3
aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in
materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione
del socio lavoratore»);
k) estremi dell’eventuale atto di cancellazione;
l) note e variazioni.

Art. 5 Requisiti per l’iscrizione all’Albo regionale 1. Ai fini dell’iscrizione nell’Albo regionale le cooperative richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: a) avere sede legale e operativa in Lombardia; b) essere iscritte all’Albo nazionale delle cooperative nella Sezione «Mutualita’ prevalente di diritto», Categoria «Sociale» e nella Categoria dell’attivita’ esercitata; c) svolgere le attivita’ di cui all’art. 4, comma 1; d) avere la base sociale conforme alle vigenti normative, con particolare riferimento all’art. 2 della legge 381/1991; e) rispettare le norme in materia di contratto collettivo di lavoro ed assolvere agli obblighi previdenziali ed assicurativi; f) svolgere l’attivita’ in conformita’ alla normativa vigente; g) aver depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, se dovuto, il regolamento interno ai sensi dell’art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore); h) aver depositato presso il Registro delle Imprese il bilancio economico; i) aver redatto il bilancio di responsabilita’ sociale; j) aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, l’avvenuta revisione, o la richiesta di revisione, prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente; k) aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, che nei confronti dei soci della cooperativa sociale non sono stati adottati provvedimenti comportanti le decadenze, sospensioni e/o revoche di diritto delle leggi 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita’ sociale). 2. Le cooperative sociali che chiedono l’iscrizione nelle sezioni A e B devono operare prevalentemente in Lombardia. Per prevalentemente si intende che piu’ del 70% del valore della produzione derivi da attivita’ svolte in Lombardia. 3. Le cooperative sociali che chiedono l’iscrizione nella sezione B devono avere almeno il 30% dei lavoratori in condizione di svantaggio in riferimento al numero complessivo dei lavoratori. Tali lavoratori, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa medesima. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da idonea documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione a cio’ abilitata o da una struttura accreditata a tale funzione. Le cooperative sociali che chiedono l’iscrizione nella sezione B, e sono costituite da meno di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, devono raggiungere il 30% di persone assunte in condizione di svantaggio entro sei mesi dalla data di iscrizione. 4. Le cooperative che svolgono attivita’ sia di «tipo A» che di «tipo B» possono chiedere l’iscrizione sia nella sezione A che nella Sezione B qualora: a) il collegamento funzionale tra le attivita’ di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell’art. 1 della legge 381/1991 e dell’art. 4, comma 1, del presente regolamento sia chiaramente indicato nello statuto sociale; b) l’organizzazione amministrativa, gestionale ed economica sia tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attivita’ esercitate. In caso di iscrizione sia nella Sezione A che nella Sezione B, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 della legge 381/1991 viene determinata considerando solo il personale addetto alle attivita’ rispondenti alla sezione B. 5. I consorzi che chiedono l’iscrizione nella Sezione C devono avere la compagine sociale composta per almeno il 70% da cooperative sociali iscritte all’Albo regionale. Ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale, i consorzi nazionali con sede legale in Lombardia, devono documentare che le cooperative sociali ed i consorzi aderenti siano iscritti al corrispondente Albo regionale della Regione di appartenenza, se esistente.

Art. 6

Procedure per l’iscrizione all’Albo regionale

1. La domanda di iscrizione nell’Albo e’ presentata dal
rappresentante legale della cooperativa alla Provincia nella quale ha
la propria sede legale, utilizzando il sistema informativo regionale.
La domanda e’ esente dal bollo ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilita’ sociale). Le cooperative che non sono provviste
della firma digitale o non sono abilitate all’utilizzo della Carta
Regionale dei Servizi, in sede di prima applicazione del presente
Regolamento e sino al 31 dicembre 2009, inviano alla Provincia con
raccomandata anche la domanda in forma cartacea.
2. La domanda e’ protocollata dalla Provincia, che inserisce nel
programma informatico di gestione dell’Albo la data e il numero di
protocollo. L’istruttoria delle domande segue l’ordine cronologico di
arrivo delle stesse.
3. Il procedimento istruttorio si conclude entro 90 giorni che
decorrono dalla data di ricevimento della domanda se trattasi di
prima iscrizione oppure dalla data indicata dall’art. 7, comma 1,
lettera a), negli altri casi.
4. Il termine e’ sospeso qualora nel corso dell’istruttoria
risulti necessario acquisire chiarimenti o integrazioni che devono
pervenire entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta, pena
la decadenza del procedimento. La decorrenza del termine riprende
dalla data di ricevimento degli elementi richiesti.
5. L’iscrizione nell’Albo regionale e nella rispettiva
Ripartizione provinciale e’ disposta con atto del dirigente della
Provincia competente.
6. L’assegnazione del numero nelle Sezioni dell’Albo e’
effettuata dal sistema informativo regionale in seguito alla
predisposizione, numerazione e registrazione del provvedimento
provinciale che ha autorizzato l’iscrizione.
7. La Provincia comunica alla Regione e al soggetto richiedente
l’avvenuta iscrizione, ovvero il diniego all’iscrizione, avvalendosi
del sistema informativo regionale.
8. Dell’avvenuta iscrizione e’ data contestuale comunicazione,
tramite il sistema informativo, ai competenti uffici della Camera di
commercio.

Art. 7 Obblighi delle cooperative sociali per il mantenimento dell’iscrizione nell’Albo regionale 1. Al fine di mantenere l’iscrizione all’Albo, le cooperative sociali iscritte, attraverso il sistema informativo, hanno l’obbligo di comunicare alla Provincia competente: a) dal 1° giugno al 31 luglio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, le informazioni previste dal sistema informativo riguardo alla situazione della cooperativa sociale, dalle quali risulti la permanenza dei requisiti previsti all’art. 5; b) entro 30 giorni, l’eventuale venir meno delle condizioni di cui alla legge 381/1991; c) entro 10 giorni, l’eventuale messa in liquidazione e lo scioglimento della societa’. 2. Le cooperative sociali, se richiesto, hanno l’obbligo di mettere a disposizione della Provincia la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale, al bilancio, agli occupati.

Art. 8

Cancellazione dall’Albo regionale

1. La cancellazione dall’Albo regionale e’ disposta dalla
Provincia competente nei seguenti casi:
a) per esplicita richiesta del legale rappresentante della
cooperativa o del consorzio accompagnata dal verbale dell’Organo
amministrativo;
b) nel caso di scioglimento della cooperativa, o inattivita’
per un periodo superiore a 24 mesi, o cancellazione dall’Albo
nazionale delle cooperative di cui al decreto ministeriale 23 giugno
2004, anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto
legislativo 220/2002;
c) qualora non sia stato possibile effettuare, per
responsabilita’ imputabili al soggetto iscritto, le ispezioni
ordinarie e straordinarie previste ai sensi del decreto legislativo
220/2002;
d) qualora la cooperativa non abbia provveduto al riequilibrio
della compagine sociale cosi’ come prescritto all’art. 2 della legge
381/1991, entro i sei mesi successivi alla data di accertamento come
previsto nel presente regolamento;
e) qualora la cooperativa iscritta nella Sezione B non abbia
provveduto al riequilibrio della percentuale delle persone
svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991 entro sei mesi
dalla data di accertamento come previsto nel presente regolamento;
f) in tutti gli altri casi in cui siano venuti meno i requisiti
essenziali che ne avevano consentito l’iscrizione, nonche’ per
l’eventuale mancato adeguamento alle disposizioni indicate per
ciascuna cooperativa nel relativo provvedimento d’iscrizione;
g) nel caso in cui la cooperativa non abbia adempiuto agli
obblighi di cui all’art. 7.
2. Prima di procedere alla formale adozione del provvedimento di
cancellazione la Provincia comunica alla cooperativa sociale i motivi
che giustificano tale determinazione, indicando anche il termine, non
inferiore a dieci giorni, entro il quale puo’ produrre eventuali
controdeduzioni, che la Provincia ha l’obbligo di valutare. Il
mancato invio di controdeduzioni nei termini stabiliti e’ motivo
sufficiente per procedere alla cancellazione dall’Albo.
3. La cancellazione dall’Albo regionale e’ disposta con
provvedimento motivato. Dell’avvenuta cancellazione e’ data
comunicazione, tramite il sistema informativo, alla Regione, al
legale rappresentante della cooperativa, ai competenti uffici della
Camera di commercio.
4. La cancellazione dall’Albo comporta la decadenza dei benefici
previsti dalla normativa regionale. Per le cooperative sociali di
tipo B la cancellazione comporta inoltre:
a) l’impossibilita’ di stipulare convenzioni con gli enti
pubblici ai sensi dell’art. 5 della legge 381/1991;
b) la risoluzione delle convenzioni in atto, stipulate ai sensi
della norma sopra citata, fatta salva la facolta’, da parte
dell’amministrazione interessata, di disporre con proprio
provvedimento la prosecuzione del rapporto fino alla sua scadenza
naturale.

Art. 9 Controlli e ispezioni 1. Le Province svolgono annualmente, sulla base delle linee guida regionali, attivita’ di controllo – mirate o effettuate su base campionaria – per verificare l’effettivo possesso dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo da parte delle cooperative sociali iscritte. 2. Il controllo si svolge su un campione casuale di cooperative iscritte all’Albo, che ne comprenda almeno il 10%, anche mediante ispezioni in loco della relativa documentazione. 3. Le Province trasmettono gli esiti della verifica e degli accertamenti effettuati alla Regione e, se del caso, alle autorita’ competenti.

Art. 10 Norme finali e abrogazioni 1. La Regione, sentite le province interessate, provvede all’iscrizione, al mantenimento o alla cancellazione degli organismi analoghi alle cooperative sociali avente sedi negli Stati dell’Unione e delle cooperative sociali aventi sedi in Italia ma che non operano prevalentemente in Lombardia applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento. 2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell’art. 13, comma 7 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), non trovano piu’ applicazione gli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell’art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, «Disciplina delle cooperative sociali»). Il presente regolamento regionale e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda. Milano, 26 ottobre 2009 Formigoni Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 15 ottobre 2009 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/10338 del 21 ottobre 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE LAZIO REGOLAMENTO REGIONALE 24 luglio 2009, n. 12 Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 35 del 4-9-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 29 del 7 agosto 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
Ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Emana

il seguente regolamento:
Art. 1

Modifica all’allegato C del regolamento regionale 6 settembre 2002,
n. 1 e successive modifiche

1. All’allegato C del regolamento regionale n. 1/2002 e
successive modifiche la tabella 2 e’ sostituita dalla seguente:

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione.
Il presente regolamento regionale sara’ pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.
Roma, 24 luglio 2009

Il Vice Presidente: MONTINO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/