DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 2010, n. 162 Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 2-10-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, recante adesione della
Repubblica italiana al Trattato di Prüm per l’istituzione della banca
dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati
nazionale del DNA;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante istituzione del
Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante
ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999,
n. 82, concernente regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento
dell’amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita’ tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante
adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione
penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile,
nonche’ istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 luglio 2010;
Visti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 settembre 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e l’innovazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzione dei ruoli

1. Per le attivita’ del laboratorio centrale per la banca dati
nazionale del DNA, cosi’ come individuato ai sensi dell’articolo 5
della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia,
sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione
all’articolo 18 della medesima legge, i seguenti ruoli tecnici del
personale del Corpo di polizia penitenziaria:
a) ruolo degli operatori tecnici;
b) ruolo dei revisori tecnici;
c) ruoli dei periti tecnici;
d) ruoli dei direttori tecnici.
Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A di cui
all’allegato I.
2. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli di cui al
comma 1, sono individuati con regolamento del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione
e l’innovazione e dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo
schema del regolamento e’ trasmesso al Parlamento per l’espressione
dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I
pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in
mancanza dei pareri.
3. Con uno o piu’ regolamenti del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ di
svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di
preselezione, quelle di accertamento dell’idoneita’ fisica, psichica
e attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le prove di esame e le modalita’ di formazione della
graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse e le
modalita’ di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle
mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di
fine corso.

Art. 2

Norme applicabili

1. Al personale appartenente ai ruoli di cui all’articolo 1 si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’ordinamento
del personale di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, e
al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, salvo quanto
diversamente stabilito dal presente decreto legislativo.
2. L’equiparazione del personale dei ruoli suddetti con quello che
espleta i compiti di cui all’art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n.
395 e’ fissata nella tabella B, di cui all’allegato II.

Art. 3 Ruolo degli operatori tecnici 1. Il ruolo degli operatori tecnici e’ articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) agente tecnico; b) agente scelto tecnico; c) assistente tecnico; d) assistente capo tecnico.

Art. 4

Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici

1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici
svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con
capacita’ di utilizzazione e conduzione di mezzi e strumenti e di
dati nell’ambito di procedure predeterminate.
2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini
valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi
specifici.
3. Al personale delle qualifiche di assistente tecnico e assistente
capo tecnico possono essere attribuite responsabilita’ di guida e di
controllo tecnico-pratico di personale sottordinato.
4. Gli appartenenti alle qualifiche di assistente tecnico e
assistente capo tecnico possono altresi’ svolgere, in relazione alla
professionalita’ posseduta, compiti di addestramento del personale.

Art. 5

Nomina ad agente tecnico

1. L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori
tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono
ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti
generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per
l’accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e
siano in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo.
2. L’idoneita’ fisica, psichica e attitudinale al servizio dei
candidati e’ accertata secondo quanto stabilito con regolamento del
Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e
sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere
teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato
all’inserimento dei candidati nel laboratorio centrale per la banca
dati nazionale del DNA di cui all’articolo 1, comma 1.
4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti tecnici,
nell’ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il
primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti,
nonche’ i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al
servizio, con invalidita’ non inferiore all’ottanta per cento della
capacita’ lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all’articolo
82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto
di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia
o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purche’ siano
in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi’, al
coniuge ed i figli superstiti, nonche’ ai fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi
permanentemente invalidi al servizio, con invalidita’ non inferiore
all’ottanta per cento della capacita’ lavorativa, per effetto di
ferite o lesioni riportate nell’espletamento di missioni
internazionali di pace.
6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di
fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneita’ sono nominati
agenti tecnici in prova, secondo l’ordine di graduatoria. Superato il
periodo di prova, della durata di mesi tre, vengono nominati agenti
tecnici.

Art. 6

Promozione ad agente scelto tecnico

1. La promozione ad agente scelto tecnico si consegue, a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi
gli agenti tecnici che alla data dello scrutinio stesso abbiano
compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo
di frequenza del corso di formazione di cui all’articolo 5.

Art. 7

Promozione ad assistente tecnico

1. La promozione alla qualifica di assistente tecnico si consegue,
a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e’
ammesso il personale che alla data dello scrutinio stesso abbia
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente
scelto tecnico.

Art. 8

Promozione ad assistente capo tecnico

1. La promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al
quale e’ ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico.

Art. 9 Ruolo dei revisori tecnici 1. Il ruolo dei revisori tecnici si articola in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) vice revisore tecnico; b) revisore tecnico; c) revisore capo tecnico.

Art. 10

Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici

1. Il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici svolge
mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore
tecnico al quale e’ adibito, con capacita’ di utilizzazione di mezzi
e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati
nell’ambito delle direttive di massima ricevute.
2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di
impiego, attivita’ di guida e controllo di unita’ operative
sottordinate, con responsabilita’ per il risultato conseguito.
Collabora con i propri superiori gerarchici e puo’ sostituirli in
caso di temporaneo impedimento o assenza.
3. Al personale della qualifica di revisore capo tecnico, oltre a
quanto gia’ specificato, possono essere attribuiti incarichi
specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed
attitudini.
4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di
istruzione del personale sottordinato.

Art. 11 Nomina a vice revisore tecnico 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell’abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l’esercizio dell’attivita’ propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu’ gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti e’ riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico; b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell’ambito della formazione professionale, nonche’ dell’abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l’esercizio dell’attivita’ propria del profilo professionale per il quale si concorre. Il dieci per cento dei posti disponibili e’ riservato, con esclusione del limite di eta’, al personale del ruolo degli operatori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell’abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneita’ sono nominati vice revisori tecnici in prova. 2. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita’ esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresi’ alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso. 3. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un’unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato. 4. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell’ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalita’ di cui al comma 3. 5. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

Art. 12 Dimissioni dal corso 1. E’ dimesso dai corsi di cui all’articolo 11, comma 1, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) e’ stato per qualsiasi motivo assente al corso per piu’ di sessanta giorni, anche se non continuativi. Nell’ipotesi di assenza determinata da infermita’ contratta durante il corso ovvero da infermita’ dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia penitenziaria, il personale e’ ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita’ psico-fisica. I frequentatori provenienti dal ruolo degli operatori tecnici dimessi dal corso per infermita’ o altra causa indipendente dalla propria volonta’, sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare dalla causa impeditiva. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni e’ stata determinata da maternita’, e’ ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E’ espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu’ gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del personale e della formazione, su proposta del direttore del corso. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita’ contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e’ stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. I frequentatori provenienti dagli agenti e assistenti tecnici che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nel suddetto ruolo senza detrazione di anzianita’ e sono restituiti al servizio.

Art. 13

Promozione a revisore tecnico

1. La promozione alla qualifica di revisore tecnico si consegue a
ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono
ammessi i vice revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di
effettivo servizio nella qualifica.

Art. 14 Promozione a revisore capo tecnico 1. La promozione alla qualifica di revisore capo tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 15

Ruoli dei periti tecnici

1. I ruoli dei periti tecnici si distinguono come segue:
a) ruolo del perito biologo;
b) ruolo del perito informatico.
2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti
qualifiche:
a) vice perito;
b) perito;
c) perito capo;
d) perito superiore.

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Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

REGIONE LOMBARDIA REGOLAMENTO REGIONALE 18 dicembre 2009, n. 6

Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 «Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia"

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 2-10-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51
del 21 dicembre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E m a n a

il seguente regolamento regionale:
Art. 1
1. Al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e
tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della
legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello
sport e delle professioni sportive in Lombardia») sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’art. 5, le parole: «del corso di cui
all’art. 6» sono sostituite dalle seguenti: «dei corsi di cui
all’art. 6»;
b) il comma 2 dell’art. 6 e’ sostituito dal seguente:
«2. Ciascun corso ha una durata minima di cinquecentoquaranta ore
di insegnamento suddivise in fasi di preparazione tecnico-pratica,
didattica, teorico-culturale e fasi di tirocinio di venti ore presso
scuole di sci della Regione. Le ore di insegnamento sono ridotte a
duecento qualora si tratti di corsi riservati ai maestri di sci gia’
iscritti all’albo, finalizzati all’ottenimento di una ulteriore
abilitazione.»;
c) il primo e il secondo periodo del comma 4 dell’art. 6 sono
sostituiti dal seguente:
«4. La direzione generale regionale competente in materia di
sport, con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di
sci, organizza le prove attitudinali per l’ammissione ai corsi,
distinte per ciascuna disciplina, da sostenersi dinanzi alle
sottocommissioni di cui all’art. 9, comma 4.»;
d) al terzo periodo del comma 4 dell’art. 6, le parole: «della
preselezione e» sono soppresse;
e) al comma 5 dell’art. 6, le parole: «alla preselezione di cui
al comma 4 almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per
il suo espletamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle prove
attitudinali almeno quarantacinque giorni prima della data fissata
per il loro espletamento.»;
f) il comma 6 dell’art. 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. I presidenti delle sottocommissioni di cui all’art. 9, comma
4, dispongono l’inizio dello svolgimento delle prove attitudinali
dopo aver acquisito, da parte di due maestri di sci designati dal
relativo collegio, una dichiarazione di idoneita’ della pista e del
campo di prova, compresi i percorsi di trasferimento. Gli stessi
maestri di sci vigilano affinche’ le condizioni di idoneita’ e
sicurezza permangano durante lo svolgimento delle prove; dell’assenza
di tali condizioni danno immediata comunicazione ai presidenti, che
sospendono o rinviano le prove.»;
g) al comma 2 dell’art. 7 sono soppresse le parole: «o delle
Olimpiadi o dei campionati mondiali, per la corrispondente
disciplina»;
h) dopo il comma 2 dell’art. 7 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Sono esonerati dalle prove attitudinali e dai corsi di
cui all’art. 6 per una determinata disciplina gli atleti che, nei
cinque anni precedenti la data d’inizio del corso, hanno ottenuto
piazzamenti nei primi tre posti alle olimpiadi o ai campionati
mondiali, nonche’ i vincitori della coppa del mondo per la
corrispondente disciplina.»;
i) il comma 7 dell’art. 6 e’ abrogato;alla lettera a) del comma
1 dell’art. 8, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 6»;
j) al comma 2 dell’art. 8, le parole: «il corso di cui all’art.
6» sono sostituite dalle seguenti: «i corsi di cui all’art. 6»;
l) il comma 3 dell’art. 8 e’ sostituito dal seguente:
«3. Sono esonerati dalla prova teorico-culturale i maestri di sci
gia’ iscritti all’albo che, dopo aver frequentato il corso riservato
di cui all’art. 6, comma 2, sostengono gli esami al fine di
conseguire una ulteriore abilitazione.»;
m) dopo il comma 3 dell’art. 8 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La commissione d’esame formula per ciascun candidato il
giudizio finale in termini di idoneita’ o non idoneita’, con
decisione assunta a maggioranza; in caso di parita’ di voti, prevale
il voto del presidente. Il giudizio finale e’ espresso sulla base dei
risultati del percorso formativo deducibili dalla relazione scritta
dei docenti impegnati nel corso di formazione e sulla base dei
risultati delle prove d’esame.»;
«3-ter. Il candidato giudicato non idoneo puo’ essere ammesso a
nuovo esame, consistente nella ripetizione delle prove di cui al
comma 1, in occasione di una delle due sessioni ordinarie d’esame per
la disciplina corrispondente immediatamente successive, senza
l’obbligo di frequenza di un nuovo corso di formazione.»;
n) al primo periodo del comma 1 dell’art. 9, le parole: «per la
preselezione» e le parole: «in un momento precedente allo svolgimento
della preselezione» sono soppresse;
o) al comma 1 dell’art. 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e possono essere riconfermate al massimo per ulteriori due
successive sessioni d’esame.»;
p) la lettera a) del comma 2 dell’art. 9 e’ sostituita dalla
seguente:
«a) un istruttore nazionale iscritto all’albo da almeno sette
anni, designato dalla FISI»;
q) dopo la lettera a) del comma 2 dell’art. 9 e’ inserita la
seguente:
«a-bis) un maestro di sci iscritto all’albo regionale da almeno
sette anni, abilitato nella disciplina di riferimento, designato dal
collegio regionale dei maestri di sci»;
r) la lettera b) del comma 2 dell’art. 9 e’ sostituita dalla
seguente:
«b) due maestri di sci, abilitati nella disciplina di
riferimento, di cui uno avente la direzione di una scuola di sci da
almeno due anni, individuati dal dirigente fra i maestri di sci
iscritti all’albo da almeno sette anni»;
s) alla lettera d) del comma 2 dell’art. 9, dopo le parole:
«dell’orientamento in montagna» sono inserite le seguenti: «di
nivolgia, valangologia e meteorologia alpina»;
t) le lettere e) ed f) del comma 2 dell’art. 9 sono soppresse;
u) il comma 3 dell’art. 9 e’ abrogato;
v) al comma 4 dell’art. 9, le parole: «da: a) tre istruttori
nazionali di cui al comma 2, lettera a); b) tre maestri di sci di cui
al comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti:
«dall’istruttore e dai maestri di sci di cui al comma 2, lettere a),
a-bis), e b).»;
w) al comma 3 dell’art. 10, le parole: «di cui al decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva
92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento
della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE)»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche’ della
direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e
Romania)»;
x) il comma 6 dell’art. 10 e’ sostituito dal seguente:
«6. L’esercizio occasionale della professione da parte dei
maestri di sci provenienti con loro allievi da altre regioni o
province autonome o da altri Stati e’ soggetto alle disposizioni di
cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 206/2007. Per
esercizio occasionale s’intende quello svolto per non piu’ di
quindici giorni, anche non consecutivi, nell’arco di una stagione
sciistica.»;
y) al comma 1 dell’art. 13 le parole: «minimi e» sono soppresse
e le parole «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»;
z) dopo la lettera f) del comma 5 dell’art. 14 sono aggiunte le
seguenti:
«f-bis) stabilire le caratteristiche e i massimali delle
polizze assicurative di cui agli articoli 4, comma 1, lettera f) e
16, comma 1, lettera g)»;
f-ter) stabilire le caratteristiche e le modalita’ d’uso del
distintivo di riconoscimento e della divisa unica dei maestri di
sci.»;
aa) la lettera a) del comma 1 dell’art. 16 e’ soppressa;
bb) la lettera c) del comma 1 dell’art. 16 e’ sostituita dalla
seguente:
«c) costituzione mediante atto pubblico e organizzazione su
base associativa fra piu’ maestri di sci preferibilmente operanti
nello stesso comprensorio sciistico»;
cc) alla lettera e) del comma 1 dell’art. 16, le parole:
«stazione sciistica» sono sostituite dalle seguenti: «comprensorio
sciistico»;
dd) al comma 4 dell’art. 16, le parole: «limitatamente
all’ambito comunale» e le parole: «del comune medesimo» sono
soppresse;
ee) al comma 3 dell’art. 20, le parole: «da tenersi in evidenza
nell’esercizio della professione» sono sostituite dalle seguenti: «da
tenere con se’ durante l’esercizio della professione, preferibilmente
in evidenza»;
ff) al comma 2 dell’art. 23, il primo periodo e’ soppresso;
gg) al comma 4 dell’art. 24 le parole: «di cui all’art. 23,
commi 3 e 4» sono soppresse;
hh) dopo il comma 4 dell’art. 24 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La commissione d’esame formula per ciascun candidato il
giudizio finale, sulla base dei risultati del percorso formativo
deducibili dalla relazione scritta dei docenti impegnati nel corso di
formazione e sulla base dei risultati delle prove d’esame, in termini
di idoneita’ o non idoneita’, con decisione assunta a maggioranza; in
caso di parita’ di voti, prevale il voto del presidente.
4-ter. Il candidato giudicato non idoneo in esito all’esame di
cui al comma 2 puo’ essere ammesso a nuovo esame, consistente nella
ripetizione sia delle prove tecnico-pratiche che della prova orale,
in occasione di una delle due sessioni ordinarie d’esame
immediatamente successive, senza dover frequentare un nuovo corso di
formazione.
4-quater. Il candidato giudicato non idoneo in esito all’esame di
cui al comma 3 puo’ essere ammesso a nuovo esame in occasione di una
delle due sessioni ordinarie d’esame immediatamente successive, senza
dover frequentare un nuovo corso di formazione.»;
ii) alla lettera a) del comma 2 dell’art. 25, le parole:
«mediante sorteggio» sono soppresse;
jj) alla lettera a) del comma 3 dell’art. 25, le parole: «guide
alpine e maestri» sono sostituite dalle seguenti: «guide
alpine-maestri»;
kk) al comma 3 dell’art. 26, le parole: «di cui al decreto
legislativo n. 319/1994» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
decreto legislativo n. 206/2007»;
ll) il comma 6 dell’art. 26 e’ sostituito dal seguente:
«6. L’esercizio occasionale della professione da parte delle
guide alpine provenienti con loro allievi da altre regioni o province
autonome o da altri Stati e’ soggetto alle disposizioni di cui agli
articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 206/2007. Per esercizio
occasionale s’intende quello svolto per non piu’ di quindici giorni,
anche non consecutivi, nell’arco di un anno.»;
mm) al comma 1 dell’art. 28, le parole: «minimi e» sono
soppresse;
nn) dopo la lettera i) del comma 5 dell’art. 29 sono inserite
le seguenti:
«i-bis) stabilire le caratteristiche e i massimali delle
polizze assicurative di cui agli articoli 21, comma 1, lettera f), e
31, comma 1, lettera f);
i-ter) stabilire le caratteristiche e le modalita’ d’uso del
distintivo di riconoscimento e della divisa degli iscritti.»;
oo) la lettera a) del comma 1 dell’art. 31 e’ soppressa;
pp) la lettera c) del comma 1 dell’art. 31 e’ sostituita dalla
seguente:
«c) costituzione mediante atto pubblico e organizzazione su
base associativa fra aspiranti guide alpine e guide alpine-maestri di
alpinismo iscritte all’albo regionale, che preveda la ripartizione
dei proventi in ragione delle effettive prestazioni»;
qq) al comma 4 dell’art. 31, le parole: «limitatamente
all’ambito comunale» e le parole: «del comune medesimo» sono
soppresse;
rr) al comma 6 dell’art. 33, il primo periodo e’ soppresso;
ss) il comma 7 dell’art. 33 e’ sostituito dal seguente:
«7. Il corso ha una durata minima di cinquantacinque giorni, ha
contenuto teorico-pratico e prevede i seguenti insegnamenti:
normativa professionale e ambientale, cultura dell’alpinismo,
comunicazione, didattica, marketing, meteorologia, botanica,
zoologia, geologia, glaciologia e nivologia, elementi di medicina in
montagna, tecniche di primo soccorso, tecnica della camminata,
conduzione escursionistica, topografia e orientamento.»;
tt) dopo il comma 14 dell’art. 33 sono aggiunti i seguenti:
«14-bis. La commissione d’esame formula per ciascun candidato il
giudizio finale, sulla base dei risultati del percorso formativo
deducibili dalla relazione scritta dei docenti impegnati nel corso di
formazione e sulla base dei risultati delle prove d’esame, in termini
di idoneita’ o non idoneita’, con decisione assunta a maggioranza; in
caso di parita’ di voti, prevale il voto del presidente.»;
14-ter. Il candidato giudicato non idoneo in esito all’esame di
cui al comma 13 puo’ essere ammesso a nuovo esame, consistente nella
ripetizione sia delle prove tecnico-pratiche che della prova orale,
in occasione di una delle due sessioni ordinarie d’esame
immediatamente successive, senza dover frequentare un nuovo corso di
formazione.»;
uu) alla lettera f) del comma 1 dell’art. 47, le parole:
«oppure qualifica FISI di omologatore di piste di sci nazionali ed
esercizio della corrispondente attivita’ da almeno cinque anni» e le
parole: «nel rispetto della legge regionale n. 95/1980» sono
soppresse;
vv) al comma 2 dell’art. 48, dopo le parole: «capacita’
scii-stiche» sono inserite le seguenti: «e sci alpinistiche»;
ww) il comma 4 dell’art. 48 e’ sostituito dal seguente:
«4. Il servizio di soccorso presta assistenza e soccorso
rapidamente e con perizia alle persone infortunate sulle piste o in
zone adiacenti e le consegna agli ordinari servizi di soccorso con le
modalita’ e i mezzi di trasporto piu’ adeguati.»;
xx) al comma 3 dell’art. 58, le parole: «sussistano evidenti
rischi» sono sostituite dalle seguenti: «sussista pericolo».
Il presente regolamento regionale e’ pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Lombardia.
Milano, 18 dicembre 2009

FORMIGONI

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare
nella seduta del 18 novembre 2009 e approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 8/10784 del 16 dicembre 2009)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO 14 settembre 2010, n. 177

Regolamento concernente i criteri e le modalita’ per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attivita’ di utilita’ sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 255 del 30-10-2010

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge quadro sul
volontariato»;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante
«Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale»;
Visto l’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, cosi’
come integrato, al comma 1, dall’articolo 20 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.
326;
Visti, in particolare, gli ultimi due periodi del comma 1
dell’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevedono
che «Per l’acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in
pubblici registri destinati ad attivita’ antincendio da parte dei
vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto dal
comma 1, primo periodo, dell’articolo 96 della legge 21 novembre
2000, n. 342, le associazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e le
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) possono
conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento
del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione
del medesimo prezzo praticata dal rivenditore. Il venditore recupera
le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241»;
Considerato che gli oneri relativi al contributo conseguito dalle
associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalle
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), di cui agli
ultimi due periodi del comma 1 dell’art. 96 della legge 21 novembre
2000, n. 342, non costituiscono oggetto di disciplina da parte del
presente regolamento, in quanto oneri non a carico del Fondo
nazionale per le politiche sociali;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
in data 28 agosto 2001, n. 388, recante «Regolamento concernente i
criteri e le modalita’ per la concessione e l’erogazione dei
contributi di cui all’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n.
342, in materia di attivita’ di utilita’ sociale, in favore di
associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di
utilita’ sociale»;
Rilevata la necessita’ di aggiornare le disposizioni contenute nel
predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.
388 del 2001, attraverso l’adozione di un nuovo regolamento avente le
medesime finalita’;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 24 maggio 2010;
Sentiti i Ministri dell’economia e delle finanze e della salute;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata ai sensi del comma 3 dell’articolo 17 della predetta legge
n. 400 del 1988, con la nota prot. n. 04/UL/0004285/L in data 3
agosto 2010;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita’ di
concessione ed erogazione dei contributi previsti dall’articolo 96,
comma 1, primo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 e
successive modificazioni ed integrazioni, in favore di organizzazioni
di volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di
utilita’ sociale (ONLUS), per l’acquisto di autoambulanze e di beni
strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita’
di utilita’ sociale e di beni da donare a strutture sanitarie
pubbliche.
2. Il contributo di cui al comma 1 puo’ costituire una percentuale
del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande
pervenute e ritenute ammissibili.
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri
contributi, concernenti il medesimo bene, erogati dalle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ne’ con le agevolazioni previste
in alternativa dall’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1, della citata legge n. 342
del 2000, la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di
pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano, viene
attribuita direttamente alle predette province che provvedono
all’erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari
secondo i criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare la domanda per la concessione del contributo
i seguenti soggetti:
a) le organizzazioni di volontariato, costituite in forma di
associazione o nelle forme previste dall’articolo 3 della legge 11
agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri di cui all’articolo 6
della medesima legge;
b) le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS di
cui all’articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

Art. 3

Acquisti ammissibili al contributo

1. Il contributo e’ concesso ai soggetti di cui all’articolo 2, per
l’acquisto o per l’acquisizione mediante contratto di leasing, da
parte dei medesimi di:
a) autoambulanze;
b) beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per
attivita’ di utilita’ sociale che, per le loro caratteristiche, non
sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali
trasformazioni;
c) beni acquistati da organizzazioni non lucrative di utilita’
sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche.
2. Sono esclusi dal contributo l’acquisto di beni immobili e di
altri beni strumentali utilizzati esclusivamente per l’organizzazione
ed il funzionamento dei soggetti di cui all’articolo 2.
3. Per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di
acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di
leasing, il bene oggetto del contributo non puo’ essere venduto o
ceduto a terzi e deve essere utilizzato direttamente ed
esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non puo’
essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere attivita’ diverse
da quelle indicate all’articolo 1.
4. La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing
possono essere effettuate, prima dei cinque anni dalla data di
acquisto, eccezionalmente e solo in favore di organizzazioni di
volontariato, purche’ iscritte nei registri di cui all’articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, ovvero in favore di
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), iscritte
nell’anagrafe unica delle ONLUS di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Detta vendita o cessione deve
essere preventivamente autorizzata dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
5. Nel caso previsto dal comma 4, il corrispettivo della vendita o
della cessione non deve essere superiore alla differenza tra il
valore di mercato del bene ceduto ed il contributo ricevuto per
l’acquisto dello stesso e l’organizzazione acquirente o cessionaria
non puo’ chiedere contributi ad alcuna amministrazione pubblica.
L’organizzazione di volontariato o l’organizzazione non lucrativa di
utilita’ sociale (ONLUS) cessionaria del contratto di leasing puo’
continuare a fare richiesta del contributo ai sensi del presente
regolamento per i canoni rimanenti fino al riscatto del bene a
conclusione del contratto di leasing medesimo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano ai
beni di cui alla lettera c) del comma 1.

Art. 4

Suddivisione delle risorse disponibili

1. Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
annualmente destinate all’attivita’ istituzionale delle
organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative
di utilita’ sociale (ONLUS) di cui all’articolo 2 del presente
regolamento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
ai sensi dell’articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.
342, sono cosi’ suddivise:
a) nella misura del 60 per cento per l’acquisto di autoambulanze;
b) nella misura del 35 per cento per l’acquisto di beni
strumentali;
c) nella misura del 5 per cento per l’acquisto di beni da donare
a strutture sanitarie pubbliche.
2. I contributi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 5

Presentazione delle domande

1. La domanda di concessione del contributo va trasmessa al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale
per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni sociali – via
Fornovo n. 8 – 00192 Roma, tramite spedizione postale a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione e’
comprovata dal timbro apposto dall’ufficio postale.
2. Alla domanda vanno allegati i seguenti atti:
a) documentazione recante i dati identificativi dell’ente
richiedente, completa della copia autentica o conforme all’originale
rilasciata ai sensi di legge dell’iscrizione presso il registro del
volontariato competente per territorio oppure copia autentica o
conforme all’originale rilasciata ai sensi di legge della
comunicazione all’anagrafe unica delle ONLUS di cui all’articolo 11
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) copia autentica o conforme all’originale rilasciata ai sensi
di legge dell’atto di acquisto e della fattura di vendita, con la
relativa quietanza, dell’autoambulanza o del bene strumentale per il
quale si chiede la concessione del contributo;
c) copia autentica o conforme all’originale rilasciata ai sensi
di legge dell’atto di acquisto e della fattura di vendita, con la
relativa quietanza nonche’ copia autentica o conforme all’originale
rilasciata ai sensi di legge dell’atto di donazione del bene,
irrevocabile e privo di condizioni o oneri in favore della struttura
sanitaria pubblica; in alternativa potra’ essere prodotta copia
autentica o conforme all’originale rilasciata ai sensi di legge, del
provvedimento o della delibera con cui la struttura sanitaria
pubblica ha preso in carico il bene oggetto della donazione;
d) copia autentica o conforme all’originale rilasciata ai sensi
di legge del contratto di leasing, della fattura generale di vendita
con i pagamenti dei canoni effettuati nell’anno di riferimento,
nonche’ delle relative quietanze;
e) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ente ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, per ogni bene acquistato o
acquisito mediante contratto di leasing, nella quale si attesti che
per lo stesso bene non sono stati concessi contributi da
amministrazioni pubbliche e che sono state rispettate le condizioni
di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 3 del presente regolamento,
ovvero che non si e’ usufruito delle agevolazioni di cui all’articolo
1, comma 3 del presente regolamento;
f) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ente ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, circa l’utilizzo diretto ed
esclusivo del bene oggetto del contributo per le attivita’ di
utilita’ sociale e il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4
e 5 dell’articolo 3 del presente regolamento. Tale dichiarazione non
e’ richiesta nei casi di beni da donare a strutture sanitarie
pubbliche.

Art. 6 Termini di presentazione delle domande 1. Le domande di cui all’articolo 5 devono essere presentate entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono stati effettuati gli acquisti o le acquisizioni tramite contratto di leasing.

Art. 7 Comunicazione dell’esito dell’esame delle domande ammesse a contributo 1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 6, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni sociali – comunica, con Decreto del Direttore Generale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diffuso sul sito istituzionale del Ministero medesimo, l’elenco delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) ammesse, con l’indicazione del contributo concesso.

Art. 8 Erogazione del contributo 1. Il contributo viene erogato tramite accredito bancario o postale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Direttore Generale di cui all’articolo 7.

Art. 9

Revoca del contributo

1. Il contributo e’ revocato qualora l’organizzazione cui e’ stato
assegnato non rispetti le prescrizioni del presente regolamento,
ovvero risulti che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate
non rispondano al vero o che non sussistano le condizioni stabilite
dal presente regolamento ai fini della concessione del contributo.
2. Le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non
lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), che hanno presentato richiesta
di contributo nei termini previsti dall’articolo 6, possono
rinunciare al contributo mediante apposita domanda da presentarsi
all’indirizzo di cui al comma 1 dell’articolo 5 entro il termine
di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 14 settembre 2010

Il Ministro: Sacconi

Visto, Il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali registro n. 17, foglio n. 24

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 2 Disposizioni di adeguamento della normativa regionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 13-11-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria n. 2 del 17 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1
(Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)
Euroregione Alpi Mediterraneo)

1. Al comma 1, dell’art. 1, della legge regionale 1/2009 la
parola: «politici,» e’ soppressa.
2. Al comma 2, dell’art. 2, lettera d) della legge regionale
1/2009, dopo le parole: «agli obiettivi» sono inserite le seguenti:
«di cooperazione territoriale».
3. L’allegato A della legge regionale 1/2009 e’ sostituito
dall’allegato A della presente legge.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2009, n. 57
(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del
Servizio Sanitario Regionale)
e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria

1. L’art. 27 della legge regionale 57/2009 e’ abrogato.

Art. 3

Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15
(Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modifiche
e integrazioni

1. Al comma 4 dell’art. 45 della legge regionale 15/2002 e
successive modifiche e integrazioni dopo le parole: «nella unita’
previsionale di base» e’ soppressa la parola: «originariamente».

Art. 4 Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modifiche e integrazioni 1. Al comma 2 dell’art. 15 della legge regionale 30/2008 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: «all’art. 49, comma 2» sono inserite le seguenti: «e all’art. 49-bis». 2. Al comma 6 dell’art. 36 della legge regionale 30/2008 e successive modifiche e integrazioni le parole: «di cui al d.lgs 276/2003» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della normativa vigente». 3. Al comma 7 dell’art. 49 della legge regionale 30/2008 e successive modifiche e integrazioni le parole: «fino alla misura legale di cui all’art. 1284 del codice civile» sono soppresse. 4. Dopo l’art. 49 della legge regionale 30/2008 e successive modifiche e integrazioni e’ inserito il seguente: «Art. 49-bis (Interventi a favore di lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico). – 1. Il Fondo di garanzia di cui all’art. 15, comma 2, e’ destinato, con le modalita’ di gestione previste dall’art. 49, a sostenere i lavoratori dipendenti che siano nelle condizioni di cui al comma 3. 2. Il beneficio consiste nella concessione di una garanzia fidejussoria a favore dei lavoratori residenti sul territorio ligure che stipulino con un Istituto di credito, previa valutazione di merito del credito del richiedente, un contratto diretto ad ottenere, sotto forma di prestito rimborsabile, un’anticipazione parziale dei trattamenti retribuitivi maturati e non percepiti che i lavoratori medesimi vantano nei confronti dell’impresa in ritardo nei pagamenti degli stipendi. 3. Possono accedere al prestito i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico che, pur avendo il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo, hanno maturato un credito complessivo nei confronti dell’impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio, con priorita’ per i lavoratori che non percepiscono stipendi da almeno tre mesi. 4. La garanzia di cui al comma 2 copre il pagamento del capitale al netto degli interessi dovuti dal lavoratore, che sono posti a carico del Fondo regionale per l’occupazione. 5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita’ di concessione del beneficio di cui al presente articolo, nonche’ la documentazione da allegare alla domanda e l’ammontare massimo dell’anticipazione di cui al comma 2.».

Art. 6 Intervento straordinario per la mobilita’ 1. A seguito dell’evento franoso avvenuto nel dicembre 2009 sulla strada provinciale n. 8 che collega i Comuni di Vezzi Portio e Orco Feglino con Finale Ligure, all’altezza della localita’ Cornei, la Giunta regionale e’ autorizzata, nel limite di spesa di euro 15.000,00, a stipulare appositi accordi con i gestori autostradali, al fine di consentire soluzioni alternative per la mobilita’.

Art. 7 Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) 1. I commi 4 e 5 dell’art. 41 della legge regionale 40/2009 sono sostituiti dai seguenti: «4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare temporaneamente la professione in Liguria, anche in forma saltuaria, ne danno comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria, indicando le localita’ sciistiche e il periodo di attivita’. 5. Ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare la professione di maestro di sci stabilmente o temporaneamente in Liguria, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche’ della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania). 5-bis. Ai cittadini di Paesi terzi che vogliono esercitare stabilmente l’esercizio della professione di maestro di sci si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). 5-ter. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 5-bis, i maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea o da Paesi Terzi che intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria, sono iscritti, previa richiesta, all’Albo di cui all’art. 34.».

Art. 8 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea) 1. All’art. 1 della legge regionale 35/1996 la parola: «annualmente» e’ soppressa e le parole «presso l’Assemblea di Strasburgo» sono sostituite dalle parole: «presso il Parlamento stesso». 2. Il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 35/1996 e’ sostituito dal seguente: «1. Il concorso di cui all’art. 1 e’ bandito dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con cadenza almeno annuale.». 3. Il comma 2 dell’art. 2 della legge regionale 35/1996 e’ sostituito dal seguente: «2. L’Ufficio di Presidenza stabilisce con proprio provvedimento gli indirizzi ai quali la Fondazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, costituita ai sensi dell’art. 21 dello Statuto e dell’art. 19 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata Fondazione del Consiglio regionale, dovra’ attenersi nell’espletamento delle modalita’ operative del concorso.». 4. Il comma 3 dell’art. 2 della legge regionale 35/1996 e’ abrogato; 5. Il comma 4 dell’art. 2 della legge regionale 35/1996 e’ sostituito dal seguente: «4. Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano gli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado, statali e non statali, della Regione; l’Ufficio di Presidenza provvede alla trasmissione del bando alla Direzione scolastica regionale e agli istituti scolastici interessati.». 6. L’art. 3 della legge regionale 35/1996 e’ sostituito dal seguente: «Art. 3 (Modalita’ del concorso). – 1. Entro il termine stabilito dal bando, gli istituti scolastici interessati inviano gli elaborati alla Fondazione del Consiglio regionale, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati ai sensi dell’art. 2 comma 2.». 7. Al comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 35/1996 le parole: «entro il 15 marzo di ogni anno» sono soppresse. 8. Il comma 2 dell’art. 4 e’ sostituito dal seguente: «2. La Commissione e’ composta da: a) il Presidente del Consiglio regionale o altro Consigliere dallo stesso delegato; b) due componenti dell’Ufficio di Presidenza; c) il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione del Consiglio regionale.». 9. Al comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 35/1996 dopo le parole: «bilancio regionale» sono aggiunte le parole: «; l’Ufficio di Presidenza puo’ altresi’ concorrere, con i fondi assegnati al Consiglio regionale, alla copertura delle eventuali spese eccedenti». 10. Dopo il comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 35/1996 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Conseguentemente i competenti uffici dell’Assemblea legislativa provvedono secondo le ordinarie procedure amministrative e contabili di rispettiva competenza.».

Art. 9

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9
(Testo unico degli interventi regionali per l’affermazione dei valori
della Resistenza
e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive
modifiche e integrazioni

1. Dopo il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 9/2004 e
successive modifiche e integrazioni e’ aggiunto il seguente comma:
«1-bis. I contributi per la realizzazione delle attivita’ di
cui al comma 1 sono concessi dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale Assemblea legislativa della Liguria, sulla base di un
regolamento dal medesimo approvato che definisce criteri e modalita’
di erogazione del beneficio.».
2. Al comma 2 dell’art. 3 della legge regionale 9/2004 e
successive modifiche e integrazioni dopo le parole: «forme di
collaborazione istituzionale e culturale» sono aggiunte le parole:
«con la Fondazione del Consiglio regionale di cui all’art. 5, comma
2,».
3. Nel titolo II della legge regionale 9/2004 e successive
modifiche e integrazioni le parole: «scuole secondarie superiori»
sono sostituite dalle parole: «scuole secondarie di secondo grado,
statali e non statali».
4. Il comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 9/2004 e
successive modifiche e integrazioni e’ sostituito dal seguente:
«1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale bandisce
annualmente il concorso «27 gennaio: Giorno della Memoria» rivolto
agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e non
statali, per l’assegnazione di quindici borse di studio.».
5. Il comma 2 dell’art. 5 della legge regionale 9/2004 e
successive modifiche e integrazioni e’ sostituito dal seguente:
«2. L’Ufficio di Presidenza stabilisce con proprio
provvedimento gli indirizzi ai quali la Fondazione del Consiglio
regionale Assemblea Legislativa della Liguria, costituita ai sensi
dell’art. 21 dello Statuto e dell’art. 19 della legge regionale 17
agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio
regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive
modificazioni e integrazioni, di seguito denominata Fondazione del
Consiglio regionale, dovra’ attenersi nell’espletamento delle
modalita’ operative del concorso.».
6. Il comma 4 dell’art. 5 della legge regionale 9/2004 e
successive modifiche e integrazioni e’ sostituito dal seguente:
«4. Al concorso possono partecipare gli studenti che
frequentano gli istituti secondari di secondo grado, statali e non
statali della Regione, con prove individuali o collettive; l’Ufficio
di Presidenza provvede alla trasmissione del bando alla Direzione
scolastica regionale e agli istituti scolastici interessati.».
7. Al comma 5 dell’art. 5 della legge regionale 9/2004 e
successive modifiche e integrazioni la parola: «cinquanta» e’
sostituita dalla parola: «quindici» e le parole «del Consiglio
regionale.» sono sostituite dalle parole «del Consiglio regionale e
della Fondazione, da rappresentanti dei docenti e di enti e
associazioni individuati dall’Ufficio di Presidenza.».
8. Il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 9/2004 e
successive modifiche e integrazioni e’ sostituito dal seguente:
«1. Entro i termini stabiliti nel bando, i candidati inviano
gli elaborati, tramite gli istituti secondari di appartenenza, alla
Fondazione del Consiglio regionale, che attende allo svolgimento
della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati
dall’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’art. 5 comma 2.».
9. Al comma 1 dell’art. 7 della legge regionale 9/2004 e
successive modifiche e integrazioni le parole: «entro il 15 ottobre
di ogni anno» sono soppresse.
10. Il comma 2 dell’art. 7 della legge regionale 9/2004 e
successive modifiche e integrazioni e’ sostituito dal seguente:
«2. La Commissione e’ composta da:
a) il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa;
b) due componenti dell’Ufficio di Presidenza;
c) il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione del
Consiglio regionale;
d) un rappresentante degli Istituti storici della Resistenza
della Liguria;
e) un rappresentante delle associazioni che si ispirano ai valori
della Resistenza;
f) un rappresentante della Comunita’ israelitica;
g) un docente designato dal Rettore dell’Universita’ degli Studi
di Genova.».
11. L’art. 8 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche
e integrazioni e’ sostituito dal seguente:
«Art. 8. (Anniversario della Lotta di Liberazione nazionale). –
1. La Regione, anche in collaborazione con la Fondazione del
Consiglio regionale, in occasione dell’anniversario della Lotta di
Liberazione nazionale, promuove, coordina e sostiene specifiche
iniziative e programmi diretti alla rievocazione dei fatti, alla
riaffermazione e diffusione dei valori di cui all’art. 1.».
12. Al comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 9/2004 e
successive modifiche e integrazioni dopo le parole: »per l’attuazione
delle iniziative» sono aggiunte le parole: «di concerto con la
Fondazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa che ne cura
l’istruttoria; conseguentemente i competenti uffici dell’Assemblea
legislativa provvedono secondo le ordinarie procedure amministrative
e contabili di rispettiva competenza».
13. L’art. 11 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche
e integrazioni e’ abrogato.

Art. 10 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attivita’ della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della memoria del martirio e dell’esodo dei Giuliani e dei Dalmati) e successive modifiche e integrazioni 1. Al comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole: «la Regione Liguria» sono aggiunte le parole: «, anche avvalendosi della collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale, di cui all’art. 4 comma 1». 2. Nella rubrica dell’art. 3 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni le parole «"Giornata della Memoria" o» sono soppresse. 3. Il comma 2 dell’art. 3 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni e’ sostituito dai seguenti: «2. Al fine della valutazione delle prove l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, con proprio provvedimento, nomina la Commissione giudicatrice, composta da: a) il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa; b) due componenti dell’Ufficio di Presidenza; c) il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione del Consiglio regionale; d) due esperti designati dalla Presidenza ligure dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. 2-bis. La Commissione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.». 4. Il comma 3 dell’art. 3 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni e’ sostituito dai seguenti: «3. Entro il 30 novembre di ogni anno, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa bandisce il concorso di cui al comma 1; l’Ufficio di Presidenza stabilisce altresi’ gli indirizzi ai quali la Fondazione del Consiglio regionale dovra’ attenersi nell’espletamento delle modalita’ operative del concorso. 3-bis. Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano gli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado, statali e non statali, della Regione; l’Ufficio di Presidenza provvede alla trasmissione del bando alla Direzione scolastica regionale e agli istituti scolastici interessati. 3-ter. Gli istituti scolastici interessati inviano, entro il termine stabilito dal bando, gli elaborati alla Fondazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati ai sensi del comma 3.». 5. Il comma 4 dell’art. 3 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni e’ sostituito dal seguente: «4. Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a quaranta, sono premiati con un viaggio nelle terre della Venezia Giulia e della Dalmazia, secondo itinerari definiti dall’Ufficio di Presidenza, che prevedono la visita ai luoghi simbolo della tragedia giuliano-dalmata; al viaggio partecipano una delegazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa e della Fondazione, rappresentanti dei docenti e dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.». 6. Al comma 5 dell’art. 3 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni le parole: «Giorno della Memoria» sono sostituite dalle parole: «Giorno del Ricordo» e le parole: «La manifestazione e’ organizzata dal Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole: «La manifestazione e’ organizzata dal Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, con la collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale». 7. Dopo il comma 5 dell’art. 3 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni e’ aggiunto il seguente: «5-bis. Nell’ambito della manifestazione di cui al comma 5 ha luogo la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso.». 8. Dopo il comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni e’ aggiunto il seguente: «1-bis. I competenti uffici del Consiglio regionale Assemblea legislativa provvedono secondo le ordinarie procedure amministrative e contabili di rispettiva competenza.».

Art. 11 Integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modifiche e integrazioni 1. Dopo il comma 1 dell’art. 19 della legge regionale 25/2006 e successive modifiche e integrazioni e’ aggiunto il seguente: «1-bis. L’Ufficio di Presidenza puo’ autorizzare la Fondazione del Consiglio regionale, costituita ai sensi del presente articolo ad avvalersi delle strutture e del personale occorrenti per l’espletamento delle attivita’ della stessa, secondo le modalita’ previste nello Statuto della Fondazione, approvato ai sensi del comma 1.».

Art. 12

(Integrazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 (Testo unico
concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno
dei Consiglieri regionali) e successive modifiche e integrazioni)

1. L’art. 7 della legge regionale 3/1987 e successive modifiche e
integrazioni e’ sostituito dal seguente:
«Art. 7. (Decorrenze). – 1. La corresponsione dell’indennita’
di cui al comma 1 dell’art. 2 decorre dalla data della prima seduta
della nuova Assemblea legislativa. La corresponsione delle indennita’
di cui al comma 2 dell’art. 2 decorrono dalle rispettive nomine.
2. Nel caso di surrogazione, la data di inizio della
corresponsione dell’indennita’ al Consigliere subentrante decorre
dalla data della deliberazione del Consiglio regionale che dispone la
surroga ai sensi dell’art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108
(Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto
normale) e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le indennita’ di cui all’art. 2 cessano a decorrere dal
giorno antecedente la prima seduta della nuova Assemblea legislativa.
Analogamente cessano a decorrere dal giorno antecedente la prima
seduta della nuova Assemblea legislativa i finanziamenti previsti
dalla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle
norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai
Gruppi consiliari) e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le indennita’ di cui all’art. 2 per il Presidente, i Vice
Presidenti e i Segretari del Consiglio spettano fino alla data
dell’elezione dei nuovi componenti dell’Ufficio di Presidenza e,
comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il
Presidente ed i componenti della Giunta spettano fino alla data di
nomina della nuova Giunta e, comunque, non oltre la permanenza nelle
rispettive cariche.».
2. Al comma 7 dell’art. 30 della legge regionale 3/1987 e
successive modificazioni e integrazioni e’ aggiunto il seguente
periodo: «Per i Consiglieri dell’ottava legislatura che rinunciano,
con comunicazione scritta all’Ufficio di Presidenza, in modo espresso
e irrevocabile al diritto all’assegno di reversibilita’, le
percentuali sull’indennita’ di cui alla Tabella A della presente
legge, ai fini della determinazione della misura dell’assegno
vitalizio mensile, sono incrementate di 0,5 punti percentuali a
legislatura.».

Art. 13 Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali 1. I Comuni che si fanno carico del personale delle Comunita’ Montane di cui alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunita’ montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) possono beneficiare di quanto previsto dal presente articolo. 2. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 77-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e al comma 7 dell’art. 7 quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche’ disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, provvede ad adattare per gli enti locali le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilita’ interno, fermo restando il rispetto dell’obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale. 3. In applicazione del comma 2, la Regione provvede a comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilita’ interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell’economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, sono stabilite le modalita’ applicative in attuazione dei commi 2 e 3, nel rispetto dei seguenti principi: a) flessibilizzazione della spesa corrente a favore dei Comuni che assumono a proprio carico la spesa per il personale delle Comunita’ Montane; b) introduzione di meccanismi orientati a impiegare il differenziale positivo, rispetto all’obiettivo programmatico assegnato, dei Comuni adempienti al patto di stabilita’ per compensare i peggioramenti del saldo di competenza mista a carico dei Comuni di cui alla lettera a) che risultano, per tale ragione, inadempienti al patto.

Art. 14 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti in bilancio per l’anno 2010, nello stato di previsione della spesa – Area V «Infrastrutture» – all’U.P.B. 5.103 «Spese connesse ad interventi infrastrutturali diversi».

Art. 15 Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 15 febbraio 2010 BURLANDO (Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/