REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 gennaio 2010, n. 16

Regolamento di modifica al «Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 46 del 17-11-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 6 del 10 febbraio 2010)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21
giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5
settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di
sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005
del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7
dicembre 2006, che stabilisce modalita’ di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalita’ per
le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21
aprile 2004, recante modalita’ di applicazione della condizionalita’,
della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo
di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali 20 marzo 2008 "Disposizioni in materia di
violazioni riscontrate nell’ambito del regolamento (CE) n. 1782/03
del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE)
1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR)";
Vista la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la
quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2007,
n. 2985 (Rece 1698/2005. programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma FVG. Approvazione della commissione europea. Presa
d’atto), con la quale si prende atto dell’approvazione da parte della
Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Preso atto che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede
che l’attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;
Visto il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. con cui
e’ stato emanato il "Regolamento generale di attuazione del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia";
Visto il proprio decreto 18 marzo 2008, n. 084/Pres. (Modifiche
al regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
emanato con decreto del Presidente della Regione n. 054 del 12
febbraio 2008) che ha adeguato il predetto regolamento alle decisioni
del Comitato di sorveglianza del Programma di sviluppo rurale
2007-2013;
Visto il proprio decreto 7 ottobre 2009, n. 0276/Pres.
(Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della
regione 12 febbraio 2008, n. 54) con cui sono state, in particolare,
ridefinite le competenze dell’Autorita’ di gestione e degli Uffici
attuatori nonche’ i rapporti di correlazione e integrazione esistenti
tra i progetti integrati e le domande individuali di finanziamento;
Ritenuto di modificare ulteriormente il vigente "Regolamento
generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", emanato con proprio
decreto 12 febbraio 2008, n. 054/Pres., al fine di semplificare e
velocizzare le procedure amministrative per l’erogazione e la
liquidazione degli aiuti;
Ritenuto in particolare di prevedere che, mediante deliberazione
della Giunta regionale, siano individuati i casi di riduzione,
esclusione e decadenza degli aiuti per violazione degli impegni in
attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali 20 marzo 2008 (Disposizioni in materia di
violazioni riscontrate nell’ambito del regolamento (CE) n. 1782/03
del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE)
1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
Ritenuto di abrogare le parti dell’allegato D in cui sono
individuati i suddetti casi di riduzione, esclusione e decadenza
relativi alla misura 214 "Pagamenti agroambientali", in quanto
oggetto di una prossima apposita deliberazione della Giunta
regionale;
Ritenuto altresi’ di specificare che, relativamente alle altre
misure, fino alla pubblicazione dell’apposita deliberazione della
Giunta regionale, continuano a trovare applicazione i casi di
riduzione, esclusione e decadenza indicati nelle relative schede di
misura;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre
2009, n. 2966 (Regolamento di modifica al "Regolamento generale di
attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia");
Ritenuto pertanto di emanare in tal senso il Regolamento di
modifica al "Regolamento generale di attuazione del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia" emanato con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 054/Pres.;
Visto il "Regolamento di organizzazione dell’amministrazione
regionale e degli enti regionali", approvato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. E’ emanato, per le motivazioni in premessa, il «Regolamento di
modifica al "Regolamento generale di attuazione del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia" emanato con decreto del Presidente della Regione n. 12
febbraio 2008, n. 54», nel testo allegato al presente provvedimento
del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2010, n. 224

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle societa’ per azioni, nonche’ alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 24-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 2 e 23, della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee (legge
comunitaria 2007);
Vista la direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE
del Consiglio relativamente alla costituzione delle societa’ per
azioni nonche’ alla salvaguardia e alle modificazioni del loro
capitale sociale;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante
attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva
77/91/CEE relativamente alla costituzione delle societa’ per azioni
nonche’ alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale;
Visto l’articolo 7, comma 3-sexies, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 settembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice civile

1. L’articolo 2343-ter e’ modificato come segue:
a) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Fuori dai casi in cui e’ applicabile il primo comma, non e’
altresi’ richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo
comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del
capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o
crediti conferiti sia pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio
precedente quello nel quale e’ effettuato il conferimento a
condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la
relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione
dei beni oggetto del conferimento, ovvero;
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una
data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai
principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei
beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un
esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla societa’
e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il
controllo sul soggetto conferente o sulla societa’ medesima, dotato
di adeguata e comprovata professionalita’.»;
b) dopo il quarto comma e’ aggiunto il seguente:
«Ai fini dell’applicazione del secondo comma, lettera a), per
la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi
contabili internazionali adottati dall’Unione europea.».
2. L’articolo 2343-quater e’ modificato nel modo seguente:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni
dalla iscrizione della societa’, se, nel periodo successivo a quello
di cui all’articolo 2343-ter,primo comma, sono intervenuti fatti
eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli
strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare
sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della
societa’ nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il
mercato dei valori o strumenti non e’ piu’ liquido. Gli
amministratori verificano altresi’ nel medesimo termine se,
successivamente al termine dell’esercizio cui si riferisce il
bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell’articolo
2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del
medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da
modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti
alla data di iscrizione della societa’ nel registro delle imprese,
nonche’ i requisiti di professionalita’ ed indipendenza dell’esperto
che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo
comma, lettera b).»;
b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i
fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti
di professionalita’ e indipendenza dell’esperto che ha reso la
valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b),
si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova
valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343.».
3. L’articolo 2357-ter, secondo comma, e’ sostituito dal seguente:
«Finche’ le azioni restano in proprieta’ della societa’, il
diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti
proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto e’ sospeso,
ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo
delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per
le deliberazioni dell’assemblea. Nelle societa’ che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie e’
disciplinato dall’articolo 2368, terzo comma.».
4. L’articolo 2359-bis, terzo comma, e’ sostituito dal seguente:
«In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a
norma dei commi primo e secondo puo’ eccedere la quinta parte del
capitale della societa’ controllante qualora questa sia una societa’
che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi
conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima societa’
controllante o dalle societa’ da essa controllate.».
5. L’articolo 2440 e’ sostituito dal seguente:

« Art. 2440

Conferimenti di beni in natura e di crediti

Se l’aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in
natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342,
terzo e quinto comma, e 2343.
L’aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di
crediti puo’ essere sottoposto, su decisione degli amministratori,
alla disciplina di cui agli articolo 2343-ter e 2343-quater.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2343-ter, primo comma,
rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla
quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi
dell’articolo 2441, sesto comma. Il conferimento e’ eseguito entro
sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora
l’aumento sia deliberato da una societa’ che fa ricorso al mercato
del capitale di rischio.
Qualora trovi applicazione l’articolo 2343-ter, secondo comma, il
conferimento e’ eseguito, nel caso di cui alla lettera a), entro il
termine dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il
bilancio, ovvero, nel caso di cui alla lettera b), entro sei mesi
dalla data cui si riferisce la valutazione.
La verifica prevista dall’articolo 2343-quater, primo comma, e’
eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni
dall’esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di
iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento
del capitale. La dichiarazione di cui all’articolo 2343-quater, terzo
comma, e’ allegata all’attestazione prevista dall’articolo 2444.
Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi
dell’articolo 2343-ter, secondo comma, nel termine indicato al quinto
comma uno o piu’ soci che rappresentino, e che rappresentavano alla
data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del
capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo,
possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli
amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli
amministratori all’esito della verifica prevista dal quinto comma
procedano ai sensi dell’articolo 2343-quater, secondo comma.».
6. L’articolo 2440-bis e’ abrogato.
7. Al sesto comma dell’articolo 2441 le parole: «Il parere del
collegio sindacale e la relazione giurata dell’esperto designato dal
Tribunale nell’ipotesi prevista dal quarto comma devono restare
depositati nella sede della societa’ durante i quindici giorni che
precedono l’assemblea e finche’ questa non abbia deliberato; i soci
possono prenderne visione.» sono sostituite dalle seguenti: «Il
parere del collegio sindacale e, nell’ipotesi prevista dal quarto
comma, la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale
ovvero la documentazione indicata dall’articolo 2343-ter, terzo
comma, devono restare depositati nella sede della societa’ durante i
quindici giorni che precedono l’assemblea e finche’ questa non abbia
deliberato; i soci possono prenderne visione.».
8. All’articolo 2443 dopo il terzo comma e’ aggiunto il seguente:
«Se agli amministratori e’ attribuita la facolta’ di adottare le
deliberazioni di cui all’articolo 2441, quarto comma, qualora essi
decidano di deliberare l’aumento di capitale con conferimenti di beni
in natura o di crediti senza la relazione dell’esperto di cui
all’articolo 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute
nell’articolo 2343-ter, il conferimento non puo’ avere efficacia,
salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del
termine di trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese
della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni
previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all’articolo
2343-quater, terzo comma. Entro detto termine uno o piu’ soci che
rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di
aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale,
nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che
si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova
valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2343. In
mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per
l’iscrizione nel registro delle imprese unitamente all’attestazione
di cui all’articolo 2444 la dichiarazione prevista all’articolo
2343-quater, terzo comma, lettera d).».

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All’articolo 132, comma 3, le parole: «codice civile.» sono
sostituite dalle seguenti: «codice civile, ovvero rivenienti da piani
di compenso approvati ai sensi dell’articolo 114-bis.».
2. L’articolo 172, comma 2, e’ sostituito dal seguente:
«2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se
l’acquisto e’ operato sul mercato regolamentato secondo modalita’
diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque
idonee ad assicurare la parita’ di trattamento tra gli azionisti.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 29 novembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 214

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 292 del 15-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17; Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008 ed in particolare l’articolo 1, l’allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 1994 ed in particolare l’articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attivita’ amministrative finalizzate alla marcatura CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche’ della relativa licenza di esercizio; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 12 aprile 2010; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 luglio 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Finalita’ 1. Con il presente regolamento si provvede alle necessarie modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, conseguenti alle modifiche della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori, operate dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006. 2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, le successive modifiche degli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione di direttive comunitarie, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 2 Modifiche all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 1. L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e’ sostituito dal seguente: «Art. 1 (Ambito di applicazione). – 1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonche’ ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell’allegato IV. 2. Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d’applicazione del presente regolamento. 3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocita’ di spostamento non supera 0,15 m/s, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11; b) gli ascensori da cantiere; c) gli impianti a fune, comprese le funicolari; d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine; e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori; f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni; h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto; i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine; l) i treni a cremagliera; m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.».

Art. 3

Modifiche all’articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente regolamento, si
intende per:
a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani
definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide
rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale e’ superiore a 15
gradi, destinato al trasporto:
1) di persone,
2) di persone e cose,
3) soltanto di cose, se il supporto del carico e’ accessibile,
ossia se una persona puo’ entrarvi senza difficolta’, ed e’ munito di
comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di
una persona all’interno del supporto del carico;
b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di
portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un
supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta
lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui
inclinazione sull’orizzontale e’ superiore a 15 gradi, destinato al
trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile,
non munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a
portata di una persona all’interno del supporto del carico;
c) supporto del carico: la parte dell’ascensore o del
montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o
abbassarle;
d) installatore dell’ascensore: il responsabile della
progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della
commercializzazione dell’ascensore, che appone la marcatura CE e
redige la dichiarazione CE di conformita’;
e) commercializzazione di un ascensore: ha luogo allorche’
l’installatore mette per la prima volta l’ascensore a disposizione
dell’utente;
f) commercializzazione di un componente di sicurezza: la prima
immissione sul mercato dell’Unione europea, a titolo oneroso o
gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o
impiego;
g) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell’allegato
IV;
h) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della
progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che
appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformita’;
i) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui
documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti
essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall’ascensore
modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza
componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono
chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi,
tutte le varianti consentite tra l’ascensore modello e quelli
derivati dallo stesso. E’ permesso dimostrare con calcoli o in base a
schemi di progettazione la similarita’ di una serie di dispositivi o
disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;
l) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell’ascensore o
del componente di sicurezza;
m) modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o
straordinaria manutenzione, in particolare:
1) il cambiamento della velocita’;
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello
idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con
la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo
cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di
altri componenti principali;
n) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico
adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della
Commissione europea e da quest’ultima approvate, i cui riferimenti
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee e
trasposte in una norma nazionale;
o) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori,
montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla
definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento non supera
0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi
privati, anche se accessibili al pubblico.».

Art. 4 Modifiche all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 1. L’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e’ sostituito dal seguente: «Art. 11 (Ambito di applicazione). – 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, nonche’ agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato. 2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento non supera 0,15 m/s: a) per miniere e per navi; b) aventi corsa inferiore a 2 m; c) azionati a mano; d) che non sono installati stabilmente; e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.".

Art. 5

Modifiche all’articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in
servizio privato). – 1. La messa in esercizio degli ascensori,
montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla
definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento non supera
0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di trasporto, e’
soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale
rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia
autonoma competente secondo il proprio statuto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci
giorni dalla data della dichiarazione di conformita’ dell’impianto di
cui all’articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero
all’articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 17, contiene:
a) l’indirizzo dello stabile ove e’ installato l’impianto;
b) la velocita’, la portata, la corsa, il numero delle fermate e
il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell’installatore
dell’ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell’apparecchio
di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui
velocita’ di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell’articolo
3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
d) la copia della dichiarazione di conformita’ di cui
all’articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all’articolo
3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
17;
e) l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il
proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto;
f) l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le
ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’articolo 13, comma
1, che abbia accettato l’incarico.
3. L’ufficio competente del comune assegna all’impianto, entro
trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o
al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al
soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all’articolo
2, comma 1, lettera m), il proprietario, previo adeguamento
dell’impianto, per la parte modificata o sostituita nonche’ per le
altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento,
invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per
territorio nonche’ al soggetto competente per l’effettuazione delle
verifiche periodiche.
5. E’ fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per
i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di
eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di
controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo
l’eventuale accertamento di responsabilita’ civile, nonche’ penale a
carico del proprietario dell’immobile e/o dell’installatore e/o del
fabbricante, il comune ordina l’immediata sospensione del servizio in
caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.
7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva
comunicazione al comune territorialmente competente dell’inosservanza
degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata
nell’esercizio delle loro funzioni.».

Art. 6

Modifiche all’articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e
montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei
montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla
definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento non supera
0,15 m/s».

Art. 7 Modifiche all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 1. All’articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensore» e’ sostituita con la parola: «impianto». 2. All’articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)».

Art. 8 Modifiche all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 1. All’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «dell’ascensore o del montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento non supera 0,15 m/s». 2. All’articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensori» e’ sostituita dalle seguenti: «ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento non supera 0.15 m/s,».

Art. 9 Modifiche all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 1. L’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e’ sostituito dal seguente: «Art. 16 (Libretto e targa). – 1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformita’ di cui all’articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all’articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonche’ copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all’impianto. 2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilita’ del libretto all’atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all’articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17. 3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l’uso e una targa recante le seguenti indicazioni: a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche; b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione; c) numero di matricola; d) portata complessiva in chilogrammi; e) se del caso, numero massimo di persone.».

Art. 10

Modifiche all’articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e dei
montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei
montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla
definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento non supera
0.15 m/s».

Art. 11 Modifiche all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 1. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, comma 1, dopo la parola «prodotti» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis ed 1-ter». 2. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto del Ministro delle attivita’ produttive in data 13 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004, e le relative modalita’ di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalita’, almeno ogni due anni. 1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 1-bis sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest’ultimo per la parte di competenza relativa all’attivita’ di sorveglianza di cui all’articolo 8, secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008. 1-quater. Il decreto del Ministro delle attivita’ produttive in data 13 febbraio 2004, concernente determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attivita’ produttive e relative modalita’ di pagamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, resta in vigore fino alla data di entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle tariffe previsto dal comma 1-bis del presente articolo.».

Art. 12

Modifiche all’allegato I del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, il punto 1.2 e’ sostituito dal seguente:
«1.2. Supporto del carico. – Il supporto del carico di ogni
ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e
costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti
al numero massimo di persone e al carico nominale dell’ascensore
fissati dall’installatore.
Se l’ascensore e’ destinato al trasporto di persone e le dimensioni
lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo
da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali,
l’accesso e l’uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti
gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l’utilizzazione
da parte loro.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2010, n. 226

Regolamento recante attuazione della previsione dell’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V del medesimo decreto legislativo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 303 del 29-12-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
attuazione della citata legge n. 15 del 2009, e, in particolare, il
disposto dell’articolo 74, comma 3, ai sensi del quale «con uno o
piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
determinati, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della legge 4
marzo 2009, n. 15, limiti e modalita’ di applicazione delle
disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla
definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in
considerazione della peculiarita’ del relativo ordinamento, che
discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di
entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa
previgente.»;
Ritenuta la necessita’ di dare attuazione alla previsione
dell’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V, del medesimo
decreto legislativo, riservandosi a uno o piu’ successivi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti,
delle modalita’ di applicazione e della data di entrata in vigore
delle restanti disposizioni, anche inderogabili, del citato decreto
n. 150 del 2009 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nella seduta del 26
agosto 2010;

A d o t t a

il presente decreto:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalita’ di
applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle
previsioni del Titolo IV, Capi I, IV e V, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.

Art. 2 Disposizioni applicabili 1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei termini indicati, le seguenti disposizioni del Titolo IV, Capi I, IV e V, del decreto legislativo n. 150 del 2009: a) articolo 32; b) articolo 33, con esclusione del riferimento all’articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; c) articolo 34; d) articolo 35, comunque nel rispetto della previsione dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001; e) articolo 36; f) articoli 53, 54, 55, 56 e 59, nei termini, nei limiti e con le modalita’ stabiliti dall’articolo 3 del presente decreto; g) articolo 57, comma 1, lettera a), con esclusione del riferimento all’articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; articolo 57, comma 1, lettera b) e lettera c), intendendosi la prescrizione di coerenza con le disposizioni legislative vigenti come riferita all’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare nel senso che i contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori anche collegati alla performance e alle attivita’ particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute, nel rispetto della specifica disciplina stabilita, per la Presidenza stessa, ai sensi dell’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del Titolo II del medesimo decreto legislativo (nel prosieguo indicato come «decreto attuativo del Titolo II»); h) articoli 58, 60 e 61; i) articolo 62, con esclusione delle parole «almeno tre» e avendosi comunque riguardo alla specifica disciplina stabilita, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal decreto attuativo del Titolo II; l’articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009, trova applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 1° gennaio 2015; l) articolo 64, nei limiti in cui la disciplina di cui all’articolo 40, commi 3-bis e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e’ richiamata dal presente decreto; m) articolo 65, relativamente ai commi 3 e 5; la disciplina di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione nei limiti, con le modalita’ e con le decorrenze stabiliti, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal decreto attuativo del Titolo II; n) articolo 66; o) articoli dal 67 a 73, fermo restando, in relazione alla previsione dell’articolo 69, che responsabile del procedimento disciplinare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e’ soltanto personale con qualifica dirigenziale.

Art. 3

Disposizioni in materia di contrattazione
collettiva nazionale

1. L’ARAN, in base alle disposizioni impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, attiva una distinta e autonoma contrattazione
a livello nazionale per il personale, dirigenziale e non, del
comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro determina diritti e
obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche’ le
materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare,
escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti
all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione
sindacale ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del
2001 e successive modificazioni, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del predetto
decreto legislativo, nonche’ la materia del conferimento e della
revoca degli incarichi dirigenziali. Nelle materie relative alle
sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini
della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita’ e
delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e’
consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
3. Il contratto collettivo disciplina, in coerenza con il settore
privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli
e la durata del medesimo contratto, nonche’ di quello integrativo. La
durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, come comitato di settore, emana l’atto
di indirizzo per la contrattazione nazionale prima di ogni rinnovo
contrattuale. L’ARAN informa costantemente il Presidente del
Consiglio dei Ministri sullo svolgimento delle trattative.
5. L’ipotesi di accordo e’ trasmessa dall’ARAN, corredata dalla
prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro 10 giorni
dalla data di sottoscrizione. Il comitato di settore esprime il
parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e
indiretti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
6. Il parere e’ espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
7. Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi di accordo, il
giorno successivo l’ARAN trasmette la quantificazione dei costi
contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di
compatibilita’ con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La
Corte dei conti certifica l’attendibilita’ dei costi quantificati e
la loro compatibilita’ con gli strumenti di programmazione e di
bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla
trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i
quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L’esito
della certificazione viene comunicato dalla Corte all’ARAN, al
comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e’ positiva,
il Presidente dell’ARAN sottoscrive definitivamente il contratto
collettivo.
8. La Corte dei conti puo’ acquisire elementi istruttori e
valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in
materia di relazioni sindacali e costo del lavoro, individuati dal
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, tramite il
capo del Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il capo
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell’ambito
di un elenco definito di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
9. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le
parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva
dell’ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente
dell’ARAN, d’intesa con il competente comitato di settore, che puo’
dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle
trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo
adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In
seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre
la procedura di certificazione prevista dai commi 7 e 8. Nel caso in
cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali, l’ipotesi puo’ essere sottoscritta definitivamente
ferma restando l’inefficacia delle clausole contrattuali non
positivamente certificate.
10. Il contratto, nonche’ le eventuali interpretazioni autentiche,
e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
oltre che sul sito dell’ARAN e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
11. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono
esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche’ il sabato.
12. La Presidenza del Consiglio dei Ministri attiva un autonomo
livello di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto
dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale della Presidenza
stessa. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttivita’ dei servizi pubblici,
incentivando l’impegno e la qualita’ della performance ai sensi
dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, come applicato dal decreto attuativo del
Titolo II. A tal fine destina al trattamento economico accessorio
collegato alla performance individuale una quota del trattamento
economico accessorio complessivo comunque denominato, definita dal
decreto attuativo del Titolo II. La contrattazione si svolge sulle
materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto
collettivo nazionale, tra soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono. Il contratto collettivo nazionale definisce
il termine delle sessioni negoziali. Alla scadenza del termine le
parti riassumono le rispettive prerogative e liberta’ di iniziativa e
decisione.
13. Si applicano gli articoli 40, commi 3-ter, 3-quinquies,
3-sexies, 40-bis, 43, 47-bis e 49 del decreto legislativo 165 del
2001, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 5 novembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 20, foglio n. 225

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/