DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2011, n. 225 Regolamento di individuzione dei termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrasrutture….

…e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 16 del 20-1-2012

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dal comma 1, lettera b) dell’articolo 7 della legge 18
giugno 2009, n. 69 ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono
individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti
amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma
1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14
febbraio 1994, n. 543, con il quale e’ stato adottato il regolamento
di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza della
Direzione generale dell’aviazione civile;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30
marzo 1994, n. 765, con il quale e’ stato adottato il regolamento di
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai
provvedimenti di competenza della Amministrazione dei trasporti e
della navigazione e degli uffici responsabili della relativa
istruttoria ed emanazione;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18
aprile 1994, n. 594, con il quale e’ stato adottato il regolamento di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con riferimento ai provvedimenti di competenza della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997,
n. 524, con il quale e’ stato adottato il regolamento di attuazione
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
riferimento ai procedimenti di competenza degli organi
dell’Amministrazione dei lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
novembre 2000, n. 454, con il quale e’ stato adottato il regolamento
di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai
procedimenti di competenza del Servizio nazionale dighe;
Visto l’articolo 7, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che
prevede l’obbligo delle amministrazioni di procedere alla
rideterminazione dei termini di conclusione dei procedimenti di
competenza;
Visto il decreto 12 gennaio 2010 del Ministro della pubblica
amministrazione e dell’innovazione, adottato di concerto con il
Ministro della semplificazione amministrativa, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2010, n. 76, con il quale sono state
approvate le linee di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 7
della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Tenuto conto che si concludono entro il termine generale di trenta
giorni, stabilito dal citato articolo 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, tutti i procedimenti non regolamentati dal
presente decreto o dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri relativo ai procedimenti con termini superiori ai novanta
giorni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Tenuto, altresi’, conto che ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono fatti salvi i termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni
di legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell’Adunanza del 23 giugno 2011;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, i termini non superiori ai novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti, di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sia che conseguano obbligatoriamente
ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d’ufficio,
sono individuati nell’allegato A, che costituisce parte integrante
del presente regolamento.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono definitivamente abrogati i seguenti decreti:
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14
febbraio 1994, n. 543;
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo
1994, n. 765;
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile
1994, n. 594;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre
2000, n. 454.
3. Entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento,
e successivamente a cadenza biennale, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione della
normativa emanata, ed assume le opportune iniziative, nelle forme
previste dalle vigenti disposizioni, per l’adozione delle
modificazioni ritenute necessarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addi’ 11 novembre 2011

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 16, foglio n. 82

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 13 febbraio 2012, n. 11 Modifiche all’articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 43 del 21-2-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. All’articolo 173, comma 2, del nuovo codice della strada di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole: «, nonche’ per i conducenti dei veicoli
adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di
persone in conto terzi» sono soppresse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 13 febbraio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2396):
Presentato dall’on. Marina Magistrelli ed altri il 21 ottobre
2010.
Assegnato alla 8ª commissione (lavori pubblici, comunicazioni) in
sede deliberante, il 9 novembre 2010 con pareri delle commissioni 1ª,
2ª e 5ª.
Esaminato dalla 8ª commissione il 17 novembre 2010 ed approvato
il 23 novembre 2010.
Camera dei deputati (atto n. 3901):
Assegnato alla IX commissione (trasporti, poste e
telecomunicazioni), in sede referente, il 29 novembre 2010 con pareri
delle commissioni I, II e V.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 18 gennaio
2011; il 3 e 8 novembre 2011; il 6 dicembre 2011.
Nuovamente assegnato alla IX commissione (trasporti, poste e
telecomunicazioni), in sede legislativa, il 24 gennaio 2012 con
pareri delle commissioni I, II e V.
Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 24
gennaio 2012 ed approvato il 25 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2012, n. 29 Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito….

….con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 71 del 24-3-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di modificare talune disposizioni del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, concernenti la nullita’ di clausole nei contratti bancari, nonche’ di chiarire gli effetti, sul piano previdenziale, del comma 1 dell’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. All’articolo 27-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, in fine, dopo le parole: «limite del fido» sono inserite le seguenti: «stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell’articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio»; b) dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti: «1-bis. E’ costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, un osservatorio sull’erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie e sull’attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l’accesso al credito delle medesime imprese. All’Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno della Banca d’Italia. Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto, l’Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di categoria. 1-ter. L’Osservatorio, che si attiva d’ufficio o su segnalazione delle imprese che lamentano l’ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, puo’ chiedere alla Banca d’Italia, all’Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticita’ nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non e’ stato concesso o e’ stato revocato. 1-quater. L’Osservatorio, sentita l’Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese volte a favorire una reale percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.»; 2. All’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1 e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta in ogni caso fermo che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con riferimento alle anzianita’ contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento ai soggetti che alla data del 22 dicembre 2011 abbiamo maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e risultino essere percettori di un trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al limite stabilito dal presente comma, purche’ continuino a svolgere, fino al momento dell’accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data.».

Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 24 marzo 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2012 Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione al naufragio della nave da crociera Costa – Concordia, nel territorio del comune dell’Isola del Giglio

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 104 del 5-5-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e’ stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2013, lo stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa – Concordia, nel territorio del comune dell’Isola del Giglio (GR); Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, cosi come integrata dall’articolo 1 dell’ordinanza n. 4003 del 16 febbraio 2012; Tenuto conto dell’ineludibile esigenza di procedere in termini di somma urgenza ad attuare gli interventi funzionali alla rimozione ed al recupero del relitto onde prevenire gravi rischi per la salute umana, con i connessi riflessi di sicurezza pubblica e per prevenire piu’ gravi danni per l’ambiente in una area limitrofa al SIC, ZPS, Parco Nazionale, e compresenza di Habitat prioritari all’interno del santuario dei Cetacei; Preso atto che l’intervento di rimozione e recupero del relitto non e’ ricompreso in alcuna delle tipologie progettuali elencate nella parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; Tenuto conto altresi’ dell’assoluta necessita’ di assicurare il piu’ ampio coinvolgimento della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA – VAS operante presso il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare in relazione alle specifiche professionalita’ dei relativi componenti che risultano funzionali al compimento di una adeguata istruttoria per l’espressione del parere concernente le valutazioni inerenti alle competenze ambientali di rilievo nazionale coinvolte nelle operazioni di rimozione e recupero del relitto, nonche’ per assicurare, ove necessario ogni occorrente supporto alla possibile azione di monitoraggio delle iniziative che saranno praticate in attuazione del progetto di rimozione e recupero del relitto; Tenuto conto degli esiti delle riunioni tenutesi, presso il Dipartimento della protezione civile, in data 21 aprile 2012 alla presenza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed in data 27 aprile 2012, cui hanno preso parte, tra l’altro, il Presidente della regione Toscana ed i rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Vista la nota del 20 aprile 2012 a firma del Presidente della regione Toscana; Acquisita l’intesa della regione Toscana nonche’ condivise le valutazioni espresse dai rappresentanti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Per accelerare le attivita’ finalizzate al superamento dell’emergenza, il Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, indice apposita conferenza di servizi istruttoria, acquisendo, nella relativa sede, tutte le indicazioni occorrenti per l’eventuale miglioramento del progetto inerente alla rimozione e al recupero della nave, cosi’ come proposto dalla Costa crociere S.p.A., nonche’ per l’esame e il rilascio dei pareri, visti, concessioni e nulla osta, e per la valutazione d’incidenza ambientale, previsti a normativa vigente per il progetto stesso. 2. E’ successivamente convocata specifica conferenza di servizi decisoria per la definitiva approvazione del progetto di rimozione e recupero della nave, con applicazione, in particolare, delle disposizioni di cui agli articoli 14-ter, comma 6, e 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, ed in caso di mancato conseguimento dell’intesa, il Consiglio dei Ministri delibera, anche nell’eventuale esercizio del proprio potere sostitutivo, entro i successivi sette giorni; la seduta della conferenza di servizi decisoria dovra’ tenersi entro e non oltre il 15 maggio 2012. Per quanto riguarda il parere concernente le valutazioni inerenti alle competenze ambientali di rilievo nazionale coinvolte nelle operazioni di rimozione e recupero del relitto, il parere medesimo sara’ rilasciato, nell’ambito delle conferenze dei servizi, dal rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del mare sulla base degli esiti dell’istruttoria condotta dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA – VAS, eventualmente integrata, ove necessario, da ulteriori professionalita’ individuate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, dovranno essere resi dalle amministrazioni e dagli enti competenti entro e non oltre sette giorni dalla relativa richiesta ovvero in un termine complessivamente non superiore a 15 giorni in caso di richiesta motivata di proroga, e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 4. Il rappresentante della Costa crociere S.p.A. partecipa alle Conferenze di servizi di cui ai commi 1 e 2, senza diritto di voto e provvede all’attuazione del progetto ed alle eventuali modifiche e prescrizioni che si rendessero necessarie all’esito delle Conferenze medesime. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 2012 Il Presidente: Monti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.