DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 221 del 22-9-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 14;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l’articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in
particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio
1959, n. 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
214;
Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 16 febbraio
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 8 marzo 1985,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95
del 22 aprile 1985;
Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 4 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;
Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 3 febbraio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22
gennaio 2008, n. 37;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per
la prevenzione incendi, di cui all’articolo 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23
febbraio 2011;
Sentite le associazioni imprenditoriali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 21 marzo 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del Ministro dell’interno, del Ministro per la
semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco
territorialmente competente;
b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili
del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi
di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita’, ai
sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall’articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce
titolo autorizzatorio ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettere e)
ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
e) SUAP: lo sportello unico per le attivita’ produttive che
costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione
a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita’
produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di
tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel
procedimento;
f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell’articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2

Finalita’ ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le attivita’ soggette ai
controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei
progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per
l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle
condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente
normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
2. Nell’ambito di applicazione del presente regolamento rientrano
tutte le attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi
riportate nell’Allegato I del presente regolamento.
3. Le attivita’ sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si
distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell’Allegato
I in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attivita’,
alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela
della pubblica incolumita’.
4. L’elenco delle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione di
cui all’Allegato I del presente regolamento e’ soggetta a revisione,
in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle
condizioni di sicurezza antincendio.
5. La revisione dell’elenco delle attivita’ soggette ai controlli
di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I, e’ effettuata con
decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
6. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente
regolamento le attivita’ industriali a rischio di incidente
rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
successive modificazioni.
7. Al fine di garantire l’uniformita’ delle procedure, nonche’ la
trasparenza e la speditezza dell’attivita’ amministrativa, le
modalita’ di presentazione delle istanze oggetto del presente
regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono
disciplinate con decreto del Ministro dell’interno.
8. Con il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti
i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3

Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attivita’ di cui
all’Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con
apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o
costruzioni nonche’ dei progetti di modifiche da apportare a quelli
esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni
di sicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione
prevista dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 2.
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni puo’
richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla
conformita’ degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di
prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione
della documentazione completa.

Art. 4

Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attivita’ di cui all’Allegato I del presente regolamento,
l’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, e’ presentata al Comando, prima dell’esercizio
dell’attivita’, mediante segnalazione certificata di inizio
attivita’, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui
all’articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando
verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e
dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia
ricevuta.
2. Per le attivita’ di cui all’Allegato I, categoria A e B, il
Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al
comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad
accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di
prevenzione degli incendi, nonche’ la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a
campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita’
o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o
rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attivita’ previsti
dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad
eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare
alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione
incendi detta attivita’ entro un termine di quarantacinque giorni. Il
Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo,
rilascia copia del verbale della visita tecnica.
3. Per le attivita’ di cui all’Allegato I categoria C, il Comando,
entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1,
effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il
rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione
degli incendi, nonche’ la sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza
dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attivita’
previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad
eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare
alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione
incendi detta attivita’ entro un termine di quarantacinque giorni.
Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite
tecniche effettuate sulle attivita’ di cui al presente comma, in caso
di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione
incendi.
4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni
attestanti la conformita’ delle attivita’ di cui all’Allegato I alla
normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell’articolo
16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel
corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto
deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e’
chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi
termini stabiliti per tali procedimenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente
decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle
preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per
l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal
presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o
di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di
variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose
esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga
una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Art. 5 Attestazione di rinnovo periodico di conformita’ antincendio 1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita’ antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivita’ di cui all’Allegato I del presente regolamento e’ tenuto ad inviare al Comando, e’ effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione. 2. Per le attivita’ di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e’ elevata a dieci anni.

Art. 6 Obblighi connessi con l’esercizio dell’attivita’ 1. Gli enti e i privati responsabili di attivita’ di cui all’Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonche’ di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita’, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attivita’. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7

Deroghe

1. Qualora le attivita’ soggette ai controlli di prevenzione
incendi di cui all’Allegato I del presente regolamento, presentino
caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle
regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con
le modalita’ stabilite dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7,
possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della
normativa antincendio.
2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita’ di cui al
comma 1, anche i titolari di attivita’, disciplinate da specifiche
regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle
riportate all’Allegato I.
3. Il Comando esamina l’istanza e, con proprio motivato parere, la
trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore,
sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di
cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si
pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, e ne
da’ contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e’ stata
presentata ed al richiedente.

Art. 8 Nulla osta di fattibilita’ 1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita’ di cui all’Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l’esame preliminare della fattibilita’ dei progetti di particolare complessita’, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilita’.

Art. 9

Verifiche in corso d’opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita’ di cui
all’Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al
Comando l’effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso
di realizzazione dell’opera.

Art. 10 Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attivita’ produttive (SUAP) 1. Per le attivita’ di cui all’Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 2. Ai soli fini antincendio le attivita’ di cui all’Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto. 3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e’ completata, ai fini della rispondenza dell’opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11 Disposizioni transitorie e finali 1. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalita’ di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonche’ all’uniformita’ dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco. 2. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2, all’istanza di cui al comma 1 dell’articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita’ complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attivita’ di cui all’Allegato I, sono allegati: a) la dichiarazione di conformita’ di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37; b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6 del presente regolamento; c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell’ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell’impresa che procede all’installazione del deposito. 3. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le nuove attivita’ introdotte all’Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe gia’ previste per le attivita’ di analoga complessita’, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all’Allegato II del presente regolamento. 4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita’ introdotte all’Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 5. Gli enti e i privati responsabili delle attivita’ di cui all’Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all’articolo 5 del presente regolamento. 6. Gli enti e i privati responsabili delle attivita’ di cui al comma 2, dell’articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini: a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita’ con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988; b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita’ con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999; c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita’ con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento. 7. Gli enti e i privati responsabili delle attivita’ di cui all’Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformita’ di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all’articolo 4 del presente regolamento. 8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 12

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n.
689, regolamento recante la determinazione delle aziende e
lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al
controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;
b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure
di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi
fissi di capacita’ complessiva non superiore a 5 metri cubi;
d) decreto del Ministro dell’interno in data 16 febbraio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante
modificazioni del decreto del Ministro dell’interno 27 settembre
1965, concernente la determinazione delle attivita’ soggette alle
visite di prevenzione incendi;
e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:
1) comma 1: il secondo periodo;
2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un procedimento»
fino alle parole: «attivita’ medesime»;
3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole:
«prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle
parole: «accertamenti e valutazioni»;
f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 13

Clausola di neutralita’ finanziaria

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attivita’
previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 1° agosto 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Maroni, Ministro dell’interno

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 172 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante modifica dell’articolo 32, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574…

…in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Bolzano.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 246 del 21-10-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574, e, in particolare l’articolo 32, come modificato dall’articolo 2
del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 262 e dall’articolo 1 del
decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 177;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione,
prevista dall’articolo 107, comma secondo, del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze, della giustizia, dell’interno, per la semplificazione
normativa e per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al comma 3 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni, sono
aggiunte, infine, dopo la parola: «Marebbe» le seguenti parole: «,
nonche’ per le frazioni di Oltretorrente, Roncadizza e Bulla del
Comune di Castelrotto (BZ).».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 14 settembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Palma, Ministro della giustizia

Maroni, Ministro dell’interno

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Palma

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 199 Disciplina del dissesto finanziario delle universita’ e del commissariamento degli atenei, a norma dell’articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 275 del 25-11-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia
di organizzazione delle universita’, di personale accademico e
reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e
l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’articolo
5, comma 1, lettera b), secondo periodo, che prevede meccanismi di
commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei,
nonche’ l’articolo 5, comma 4, lettere g), h), i);
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l’articolo 6,
commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente
disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione
dei sistemi contabili;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo
all’istituzione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Acquisiti i pareri della V Commissione e della VII Commissione
della Camera dei deputati, rispettivamente in data 21 luglio 2011 e 2
agosto 2011, nonche’ della 7ª Commissione del Senato della Repubblica
in data 26 luglio 2011;
Considerato che la 5ª Commissione del Senato della Repubblica non
ha espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina i presupposti per la
dichiarazione del dissesto finanziario delle universita’, nonche’ i
presupposti e la procedura per il commissariamento degli atenei in
dissesto, da attivare nel caso in cui il piano di rientro, indicato
all’articolo 5, comma 4, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, non sia stato predisposto dagli atenei nei termini previsti,
ovvero il piano di rientro proposto non sia stato approvato, ovvero,
non sia stato realizzato, in tutto o in parte. Il provvedimento
disciplina, inoltre, il funzionamento della fase commissariale e i
contenuti minimi del piano di rientro.
2. Le disposizioni previste dai successivi articoli si applicano a
tutte le universita’ statali italiane, comunque denominate, ivi
compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale.

Art. 2

Dissesto finanziario dell’universita’

1. Si ha dissesto finanziario, ai sensi dell’articolo 5, comma 4,
lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, quando la
situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ateneo
raggiunge un livello di gravita’ tale da non poter assicurare la
sostenibilita’ e l’assolvimento delle funzioni indispensabili,
consistenti nel regolare svolgimento delle attivita’ indicate ai
commi 3 e 4 dell’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero
quando l’universita’ non puo’ fare fronte ai debiti liquidi ed
esigibili nei confronti dei terzi.

Art. 3

Verifica della situazione economica, finanziaria
e patrimoniale

1. Il collegio dei revisori dei conti, con la relazione annuale al
bilancio unico di esercizio ed entro il 30 aprile di ciascun anno,
verifica la condizione economico, finanziaria e patrimoniale
dell’universita’ applicando alle risultanze del bilancio i parametri
economico-finanziari, definiti con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Tali parametri individuano i valori critici e deficitari
relativi:
a) alla sostenibilita’ del costo complessivo del personale di
ruolo e a tempo determinato rispetto alle entrate complessive
dell’ateneo, determinate nei limiti della legislazione vigente, al
netto di quelle a destinazione vincolata, facendo riferimento al
limite massimo di cui all’articolo 5, comma 4, lettera e), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) alla sostenibilita’ del costo dell’indebitamento a carico
dell’ateneo, nei limiti della legislazione vigente, facendo
riferimento al limite massimo di cui all’articolo 5, comma 4, lettera
e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) all’andamento e relazione tra proventi e costi della gestione
corrente, ovvero, nel periodo transitorio di cui all’articolo 20, tra
accertamenti e impegni di parte corrente;
d) all’andamento delle dinamiche dei crediti e dei debiti ovvero,
nel periodo transitorio di cui all’articolo 20, al grado di
veridicita’ e smaltimento ed attendibilita’ dei residui attivi e al
grado di smaltimento dei residui passivi;
e) all’utilizzo dell’avanzo libero a consuntivo, nel periodo
transitorio di cui all’articolo 20, per la copertura di spese
correnti obbligatorie negli ultimi due esercizi;
f) alla presenza di anticipazioni di tesoreria negli ultimi due
esercizi;
g) all’adeguatezza dei fondi di riserva a garanzia dei rischi
derivanti da contenziosi in corso rispetto al volume del contenzioso
in essere, ovvero, nel periodo transitorio di cui all’articolo 20, al
rapporto tra gli oneri da contenzioso complessivamente previsti nel
bilancio di previsione e quelli effettivamente sostenuti;
h) agli indicatori di regolarita’ contributiva, previdenziale ed
assistenziale.

Art. 4

Situazione di criticita’

1. Qualora i parametri definiti nell’ambito dei criteri di cui
all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), presentino tutti valori
compresi tra il livello critico e il livello deficitario, ovvero
qualora almeno due parametri definiti con i criteri stabiliti alle
citate lettere a), b) e c) unitamente ad almeno tre parametri
definiti con i criteri di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del
medesimo articolo 3, comma 2, presentino valori compresi tra il
livello critico e il livello deficitario, il collegio dei revisori
dei conti redige una dettagliata relazione sull’andamento della
gestione evidenziando l’evoluzione dei parametri nell’arco degli
ultimi due esercizi finanziari, ivi compreso quello di riferimento,
il programma di azioni eventualmente adottato dall’ateneo per il
ripristino della sostenibilita’ del bilancio e i risultati
conseguiti. La relazione e’ trasmessa entro dieci giorni
dall’adozione al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze, unitamente al
bilancio unico di esercizio approvato dagli organi di governo.
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
sentito il Ministero dell’economia e delle finanze ed entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma
1, valuta la situazione dell’ateneo anche tenendo conto dei risultati
in termini di didattica e ricerca, cosi’ come determinati ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. In
relazione al livello di criticita’ della situazione, richiede
all’ateneo di aggiornare il programma di azioni adottato ovvero di
predisporne uno nuovo ai fini del ripristino dell’equilibrio di
bilancio anche avvalendosi delle misure di cui all’articolo 8, comma
1, lettere da b) ad f).
3. Il programma di azioni, articolato per obiettivi annuali e di
durata massima quinquennale, e’ approvato dal Consiglio di
amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico
per gli aspetti di competenza, ed e’ trasmesso, entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta, al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca ed al Ministero dell’economia e
delle finanze. I Ministeri possono richiedere integrazioni o
modifiche al programma entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
4. Il collegio dei revisori dei conti entro il mese di febbraio dei
successivi esercizi predispone una relazione contenente le
informazioni relative alle attivita’ effettuate, all’andamento dei
parametri e al grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nel
programma di azioni. La relazione e’ trasmessa al Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ed al Ministero
dell’economia e delle finanze al fine di un puntuale monitoraggio
della situazione finanziaria.
5. Qualora dalle attivita’ di monitoraggio di cui al comma 4
emergano ritardi o mancanze nell’attuazione del programma di azioni e
peggioramenti dei parametri, il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, puo’ attestare l’esistenza di una
situazione di dissesto finanziario anche in assenza del verificarsi
delle condizioni di cui all’articolo 5.

Art. 5 Situazione di dissesto 1. Qualora i parametri definiti nell’ambito dei criteri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), presentino tutti valori deficitari, ovvero qualora almeno due parametri definiti con i criteri stabiliti alle citate lettere a), b) e c) unitamente ad almeno tre parametri definiti con i criteri di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del medesimo articolo 3, comma 2, presentino valori deficitari e il loro andamento negli ultimi due esercizi finanziari non sia migliorato, il collegio dei revisori dei conti redige una dettagliata relazione sull’andamento della gestione nella quale attesta l’esistenza dei presupposti per la declaratoria di dissesto finanziario.

Art. 6

Dichiarazione di dissesto

1. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 5 dell’articolo 4
e all’articolo 5 il Consiglio di amministrazione dell’universita’
dichiara il dissesto finanziario e non puo’ adottare la delibera di
approvazione del bilancio unico d’esercizio la cui approvazione e’
rinviata a quella di adozione del piano di rientro di cui
all’articolo 8, comma 2.
2. La dichiarazione di dissesto, completa della relazione di cui
all’articolo 5, comma 1, e’ trasmessa entro cinque giorni
dall’adozione al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Procura
regionale presso la Corte dei conti, unitamente ai bilanci unici
d’esercizio degli ultimi due esercizi finanziari approvati.
3. La deliberazione e’ pubblicata per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell’universita’.

Art. 7 Effetti della dichiarazione di dissesto 1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, entro trenta giorni dalla dichiarazione di dissesto, diffida il Rettore a predisporre il piano di rientro, secondo i criteri definiti all’articolo 8 nel termine massimo di centottanta giorni che decorrono dalla data di ricevimento della diffida ministeriale. Con successivo decreto del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono dettate le linee guida per la redazione del piano di rientro di cui all’articolo 8. 2. La dichiarazione di dissesto determina la necessita’ per il Consiglio di amministrazione di rivedere il bilancio unico di previsione annuale gia’ approvato alla data della dichiarazione del dissesto, autorizzando esclusivamente le spese obbligatorie e quelle per le quali sia stato assunto un obbligo giuridicamente vincolante verso i terzi. 3. Un nuovo bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio e’ sottoposto al Consiglio di amministrazione dopo l’approvazione del piano di rientro e, comunque, entro il 30 novembre dell’anno in cui e’ stato dichiarato il dissesto.

Art. 8 Piano di rientro 1. Il piano di rientro, articolato per obiettivi annuali, e’ redatto secondo i seguenti criteri: a) individuazione e quantificazione della massa passiva alla data della dichiarazione di dissesto, inserendo d’ufficio i debiti e le spese, per capitale e accessori, ivi compresi i debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della dichiarazione. I debiti inseriti nella massa passiva non producono interessi, ne’ sono soggetti a rivalutazione monetaria fino alla chiusura del piano di rientro, nei limiti di quanto stabilito per i crediti muniti di privilegio dal codice civile. Per la redazione o l’aggiornamento del piano di rientro nella fase di commissariamento, disciplinata dagli articoli da 10 a 19, vale quanto previsto dall’articolo 17, comma 3; b) interventi volti alla riduzione dei costi del personale dell’ateneo ed, in particolare: 1) impegno a non indire nuove procedure concorsuali e a non assumere nuovo personale con oneri a carico del proprio bilancio; 2) adozione di ogni iniziativa volta a ridurre le spese di personale non docente, anche attraverso forme di mobilita’ coattiva; 3) valutazione annuale, in base al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano, circa l’opportunita’ di corrispondere la retribuzione di risultato ai dirigenti e i compensi incentivanti la produttivita’ e l’efficienza dei servizi al restante personale. Nell’eventuale fase di commissariamento, prevista dagli articoli da 10 a 19, tale valutazione e’ di competenza dell’organo commissariale; 4) impegno a non distribuire alcun importo premiale a valere sul fondo previsto dall’articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fino al ripristino dell’equilibrio nella situazione economico-patrimoniale dell’ateneo; 5) revisione e razionalizzazione dell’offerta formativa e delle sedi universitarie decentrate, anche attraverso processi di mobilita’ sia dei professori e ricercatori, sia del personale tecnico amministrativo, da attuarsi con le modalita’ di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 6) razionalizzazione degli insegnamenti previsti nell’offerta formativa dell’ateneo con pieno utilizzo del personale docente in servizio e senza oneri aggiuntivi rispetto al normale trattamento stipendiale limitando, altresi’, l’attribuzione di contratti d’insegnamento retribuiti a personale non appartenente ai ruoli dell’ateneo ai soli casi essenziali al regolare svolgimento delle attivita’ didattiche; c) quantificazione delle entrate patrimoniali e dei proventi economici che possono finanziare il piano di rientro, ivi comprese le liquidazioni di beni valutati a valori di mercato come risultanti da stima attestata da perizia giurata o effettuata dalla competente Agenzia del territorio; d) in relazione alla gravita’ della situazione di dissesto l’adozione delle seguenti misure straordinarie: 1) impegno a non attivare nuovi corsi di laurea e di laurea magistrale, nuove scuole di specializzazione, nuovi dipartimenti; 2) impegno a non contrarre nuovi mutui a carico del proprio bilancio o prestiti e a non sottoscrivere prodotti a finanza derivata nell’ambito di operazioni di ristrutturazione del debito; 3) adozione delle eventuali ulteriori forme di ristrutturazione del debito, ivi compresi interventi strutturali e rinegoziazioni di mutui a tassi agevolati precedentemente stipulati con gli Istituti di credito; 4) riduzione di compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita’ ai componenti del consiglio di amministrazione e degli organi collegiali comunque denominati, esclusi gli organi di controllo e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 10 per cento; e) previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell’esercizio dell’attivita’ formativa e di ricerca; f) indicazione dei tempi previsti per la realizzazione del piano di rientro, con dettagliata illustrazione delle attivita’ da intraprendere anno per anno e degli obiettivi annuali da raggiungere, analiticamente definiti ed illustrati con quantificazione dell’impatto rispetto agli equilibri di bilancio. 2. Il piano di rientro da attuarsi, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite massimo di cinque anni, e’ deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza. 3. Il Piano di rientro e’ trasmesso entro dieci giorni dalla sua approvazione al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze i quali, verificata la fattibilita’ e l’appropriatezza delle scelte effettuate, entro trenta giorni dal ricevimento ne dispongono l’approvazione, che e’ comunicata all’Universita’ a cura del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. 4. Unitamente alla relazione annuale sulla gestione, ovvero, nel periodo transitorio di cui all’articolo 20, anche in assenza della stessa e in occasione dell’approvazione del conto consuntivo, il consiglio di amministrazione redige una relazione annuale sull’attuazione del piano di rientro, contenente l’illustrazione delle attivita’ effettuate e del grado di raggiungimento degli obiettivi che trasmette al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dall’approvazione. 5. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, in sede di determinazione annuale del fabbisogno finanziario di ciascun ateneo statale, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tiene conto anche degli obiettivi annuali stabiliti dal Piano di rientro, nonche’ del conseguimento degli stessi, sulla base del controllo previsto all’articolo 9.

Art. 9

Controllo sull’attuazione del piano di rientro

1. Il Collegio dei revisori dei conti con la relazione annuale al
bilancio unico di esercizio effettua il controllo annuale sulla
corretta attuazione degli obiettivi del piano di rientro e descrive
dettagliatamente lo stato di attuazione degli stessi, in rapporto a
quanto programmato, evidenziando le eventuali criticita’.
2. Il controllo annuale di cui al comma 1 include la verifica
prevista all’articolo 3, comma 1.
3. La relazione annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi
del piano di rientro e’ inviata a cura del Collegio dei revisori dei
conti al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Procura regionale
della Corte dei conti. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca, acquisite le relazioni di cui al comma 1 e di cui
all’articolo 8, comma 4, effettua un riscontro tra gli obiettivi
programmati nel piano di rientro e gli obiettivi raggiunti e comunica
all’universita’, al Ministero dell’economia e delle finanze, alla
Procura regionale presso la Corte dei conti gli esiti del controllo.
4. L’esito positivo del controllo annuale costituisce condizione
necessaria per lo svolgimento delle ulteriori attivita’ previste dal
Piano di rientro.

Art. 10 Delibera di commissariamento 1. Il Consiglio dei Ministri delibera il commissariamento dell’ateneo, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, quando, in base alle risultanze del controllo annuale sull’attuazione del Piano di rientro di cui all’articolo 8, emergano scostamenti tra gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi programmati, tali da far ritenere che la realizzazione del Piano di rientro sia in tutto o in parte compromessa. 2. Il commissariamento e’ altresi’ deliberato, attraverso la medesima procedura, quando l’ateneo, dichiarato lo stato di dissesto finanziario, non ha predisposto il Piano di rientro nel termine stabilito all’articolo 7, comma 1, ovvero il piano predisposto non e’ stato approvato secondo la procedura prevista all’articolo 8, comma 3.

Art. 11 Organi e durata del commissariamento 1. Entro trenta giorni dalla delibera di cui all’articolo 10 il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, propone al Consiglio dei Ministri, in relazione alle dimensioni dell’ateneo, la nomina di uno o tre commissari e di altrettanti supplenti, in caso di rinuncia dei primi, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all’attuazione del piano di rientro. 2. Per la valutazione delle dimensioni dell’ateneo ai sensi del comma 1 si stabilisce quanto segue: a) e’ nominato un commissario nelle universita’ con un organico di professori e ricercatori pari o inferiore a cinquecento unita’ al 31 dicembre dell’anno precedente il dissesto; b) e’ nominata una commissione di tre componenti nelle universita’ con un organico di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato superiore a cinquecento unita’ al 31 dicembre dell’anno precedente il dissesto. 3. Con la delibera di cui all’articolo 10, comma 1, e’ fissata la durata del commissariamento, che non puo’ comunque essere superiore a cinque anni.

Art. 12 Designazione dei commissari 1. Il commissario o i componenti della commissione vengono scelti tra: a) dirigenti e funzionari del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze, in possesso di una approfondita conoscenza dei sistemi di governo e funzionamento delle universita’ che siano iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e che siano stati membri, per almeno un mandato, del collegio dei revisori di universita’ italiane o straniere; b) docenti universitari in possesso di comprovata conoscenza dei sistemi di funzionamento delle universita’; c) dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione, componenti degli organi costituzionali della magistratura amministrativa e contabile con comprovata esperienza degli sistemi amministrativi e contabili delle universita’; d) gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con un’anzianita’ di iscrizione di almeno sette anni con comprovata esperienza dei sistemi amministrativi e contabili delle universita’. 2. Non possono essere nominati commissari il Rettore e coloro che hanno rivestito una qualunque carica negli organi consultivi, di governo, di amministrazione o di controllo dell’universita’ commissariata. 3. Nel caso di nomina della commissione di tre membri, la stessa provvede ad eleggere al suo interno il Presidente. La commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti. 4. L’insediamento del commissario o della commissione presso l’ateneo avviene entro cinque giorni dal provvedimento di nomina. Nel medesimo termine il commissario o i commissari che non intendano accettare la designazione sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca che, entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, comunica al membro o ai membri supplenti il subentro nell’incarico. La mancata accettazione dell’incarico da parte di uno o piu’ supplenti attiva la procedura di nomina, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1.

Art. 13

Effetti del Commissariamento

1. All’organo commissariale compete l’amministrazione e la gestione
del dissesto finanziario, nonche’, a tale fine, l’eventuale
elaborazione o modifica del piano di rientro e l’adozione di tutti i
provvedimenti necessari per l’attuazione del piano. Per tutta la
durata del commissariamento, e, comunque, fino al decreto di chiusura
dello stesso, il commissario, o il Presidente della commissione, ha
la rappresentanza legale dell’universita’.
2. L’organo commissariale, nella persona del commissario o del
Presidente della commissione, puo’ stipulare contratti, alienare
beni, acquisire risorse, riscuotere crediti o rinunciare alla loro
realizzazione, concludere transazioni, in conformita’ e nei limiti di
quanto previsto nel piano di rientro.
3. L’organo commissariale e’ obbligato a chiedere autorizzazione
preventiva al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze per lo
svolgimento di tutte le attivita’ non previste dal piano di rientro e
dalle successive sue integrazioni dalle quali derivano effetti
giuridici vincolanti per la procedura commissariale e per l’ateneo,
comprese quelle elencate al comma 2. Tali attivita’ sono approvate
con la procedura descritta all’articolo 17, comma 3.
4. Il Consiglio di amministrazione decade automaticamente all’atto
dell’insediamento di cui all’articolo 12, comma 4. Le funzioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, sono svolte dall’organo commissariale.

Art. 14

Amministrazione commissariale

1. Per l’esercizio delle proprie funzioni l’organo commissariale si
avvale delle strutture di ateneo.
2. Le strutture amministrative e gli organi dell’universita’
commissariata rimasti in carica sono tenuti a prestare al commissario
la massima collaborazione, consentendo l’accesso agli atti
dell’universita’, consegnando atti o copie a richiesta e collaborando
attivamente nello svolgimento delle operazioni previste dal piano di
rientro.

Art. 15

Oneri della gestione commissariale

1. Gli oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico
dell’universita’ commissariata nell’ambito delle risorse destinate al
funzionamento dei decaduti organi di gestione e sono soddisfatti in
prededuzione rispetto agli altri crediti.
2. Il compenso spettante a ciascun commissario e’ determinato con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 16

Quantificazione della massa passiva e redazione
o aggiornamento del piano di rientro

1. Ai fini della corretta quantificazione della massa passiva, il
commissario entro centoventi giorni dal proprio insediamento esamina
i documenti contabili dell’universita’ ed invita chiunque ritenga di
averne diritto a presentare domanda di inserimento nell’elenco dei
creditori corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la
sussistenza del debito dell’universita’, il relativo importo ed
eventuali cause legittime di prelazione.
2. Espletata la fase istruttoria, il commissario, nei successivi
sessanta giorni, tenuto conto delle cause legittime di prelazione,
elabora un elenco dei creditori da inserire nel piano di rientro e
indica le modalita’ di soddisfacimento degli stessi.
3. Sulla base dell’elenco dei creditori e delle possibili modalita’
di soddisfacimento degli stessi, il commissario elabora o aggiorna il
piano di rientro, seguendo i criteri definiti all’articolo 8, comma 1
e, in aggiunta, indicando separatamente i debiti esclusi dalla massa
passiva e illustrandone le cause di esclusione.
4. Il piano di rientro, qualora aggiornato o redatto ex novo, e’
trasmesso al Ministero per l’approvazione, secondo le modalita’
previste dall’articolo 8, comma 3.

Art. 17 Relazione annuale e integrazioni al piano di rientro 1. L’organo commissariale elabora annualmente, ed entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sullo stato di avanzamento del piano di rientro in occasione della predisposizione del bilancio unico di esercizio ed, entro il termine di dieci giorni dalla sua approvazione, la trasmette al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Procura Regionale della Corte dei conti per il controllo periodico di cui all’articolo 9. Tale relazione sostituisce quella prevista dall’articolo 8, comma 4. 2. La relazione sullo stato di avanzamento del piano di rientro puo’ contenere degli aggiornamenti allo stesso. In tal caso, il commissario evidenzia dettagliatamente quanto previsto nel piano e gli elementi di novita’ rispetto a questo. 3. Le integrazioni al piano di rientro per acquisire efficacia, devono essere approvate dai predetti Ministeri nel termine di venti giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 1, con la modalita’ di cui all’articolo 8, comma 3.

Art. 18 Relazione finale e rendiconto della gestione commissariale 1. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione della procedura di commissariamento, l’organo commissariale trasmette al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Procura regionale della Corte dei conti una relazione finale, corredata del rendiconto della gestione commissariale. 2. Il rendiconto di cui al comma 1 contiene il dettaglio di ciascuna partita attiva e passiva e le somme riscosse e pagate, indicando eventuali scostamenti rispetto al piano approvato ed evidenziandone i motivi con riferimento alle relazioni annuali e alle autorizzazioni richieste ed ottenute. Il rendiconto evidenza il risultato della gestione commissariale.

Art. 19 Decreto di chiusura del commissariamento 1. Il Consiglio dei Ministri delibera la chiusura del commissariamento dell’ateneo su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La proposta e’ trasmessa entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all’articolo 18. 2. La delibera di cui al comma 1 e’ tempestivamente trasmessa, a cura del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, alla Procura regionale della Corte dei conti, all’organo commissariale e all’universita’. 3. L’attivita’ e le funzioni dell’organo commissariale sono prorogate sino alla ricostituzione di tutti gli organi dell’universita’ e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della delibera. 4. Dalla data della delibera di cui al comma 1 l’organo commissariale cessa di avere la rappresentanza legale dell’ateneo, che torna in capo al Rettore. 5. La relazione di cui all’articolo 18, comma 1, e’ trasmessa a cura del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di seguito denominato: «ANVUR», che valuta i risultati della fase di commissariamento ed esprime il proprio parere circa il mantenimento dell’accreditamento dell’universita’. 6. L’ANVUR, in occasione della valutazione di cui al comma 5, puo’ avanzare al Ministero proposte di federazione o fusione dell’ateneo commissariato con altri atenei o di razionalizzazione dell’offerta formativa, da attuare ai sensi dell’articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 7. Il parere di cui al comma 5 e l’eventuale proposta di cui al comma 6 sono trasmessi, a cura dell’ANVUR, al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e all’universita’. L’universita’, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’eventuale proposta di cui al comma 6, deve attivarsi per la presentazione del progetto di cui all’articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 20

Disciplina transitoria

1. Nel periodo transitorio, sino all’adozione della contabilita’
economico-patrimoniale prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera b)
e comma 4, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
Collegio dei revisori dei conti delle universita’, in occasione della
predisposizione della relazione al conto consuntivo verifica
l’esistenza delle condizioni ed applica i parametri di cui
all’articolo 3, comma 2, azionando, qualora ne ricorrano le
condizioni ivi descritte, la procedura prevista agli articoli 4 e 5.
2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 le parole: «bilancio
unico di esercizio», ove ricorrono nel presente decreto, devono
intendersi per: «conto consuntivo» e le parole: «bilancio unico di
previsione annuale» devono intendersi per: «bilancio di previsione
annuale».
3. Quanto previsto al comma 5 dell’articolo 19 non si applica fino
all’introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei
corsi di studio universitari, previsto dal comma 1, lettera a), e dal
comma 3, lettera a) dell’articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n.
240.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 27 ottobre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Gelmini, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Palma

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 11 novembre 2011, n. 220 Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalita’, onorabilita’ e indipendenza degli esponenti aziendali, nonche’ dei requisiti di onorabilita’ dei titolari…

…di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 6 del 9-1-2012

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
codice delle assicurazioni private;
Visto in particolare l’articolo 76 del predetto codice, che
prevede, per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di
direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di
riassicurazione, il possesso dei requisiti di professionalita’,
onorabilita’ ed indipendenza, stabiliti con regolamento adottato dal
Ministro delle attivita’ produttive, sentito l’ISVAP, e dispone che
il medesimo regolamento stabilisce anche le cause che comportano la
sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;
Visto altresi’ l’articolo 77, comma 1, del medesimo codice che
prevede, per i titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione
e di riassicurazione, la determinazione dei requisiti di onorabilita’
con regolamento adottato dal Ministro delle attivita’ produttive,
sentito l’ISVAP, e tenuto conto dell’articolo 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 21, che ha modificato il codice delle
assicurazioni private in attuazione della direttiva 2007/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica
la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE,
2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole
procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di
acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l’altro
istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella
predetta competenza del Ministero delle attivita’ produttive, e
l’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nonche’ il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con
modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono
ulteriormente intervenuti sull’assetto dei Ministeri;
Sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 27 settembre 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota del 12 ottobre 2011, protocollo n. 20190;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209
recante il codice delle assicurazioni private, e successive modifiche
ed integrazioni;
b) «ISVAP»: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di
controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione con
sede legale in Italia. Resta ferma l’applicazione, alle imprese di
assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia aventi
titoli quotati nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi
dell’Unione europea aventi tali caratteristiche, della ulteriore
disciplina prevista per tali tipi di societa’.
2. Le disposizioni del presente regolamento, con esclusione di
quelle previste dall’articolo 6, si applicano altresi’, ai sensi
dell’articolo 16, comma 4, del codice, al rappresentante generale o,
se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede
secondaria di impresa italiana istituita presso altro Stato membro
dell’unione, nonche’ al rappresentante generale o, se diversa, alla
persona preposta alla gestione effettiva della sede-secondaria
ubicata in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo,
ai sensi dell’articolo 28, comma 4, del codice.
3. Le disposizioni dell’articolo 5 si applicano anche ai soggetti
che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni di cui
all’articolo 68 del codice in una impresa di assicurazione e di
riassicurazione. Nel caso in cui tali soggetti sono persone
giuridiche, le disposizioni dell’articolo 5 si applicano a coloro che
esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo
nell’ambito delle stesse.

Art. 3 Requisiti di professionalita’ degli esponenti aziendali 1. Gli amministratori e i sindaci di una impresa di assicurazione e di riassicurazione sono scelti secondo criteri di professionalita’ e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l’esercizio di una o piu’ delle seguenti attivita’: a) attivita’ di amministrazione, direzione o controllo presso societa’ ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario; b) attivita’ di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie; c) attivita’ di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta; d) attivita’ professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attivita’ di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo. 2. Il presidente del consiglio di amministrazione, i membri dei comitati esecutivi, gli amministratori delegati ed almeno un terzo dei sindaci effettivi e di quelli supplenti devono essere scelti secondo criteri di professionalita’ e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio con riferimento esclusivamente a quanto disposto alle lettere a), c) e d) del comma 1. 3. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l’esercizio di funzione equivalente e’ richiesto il possesso di una specifica competenza professionale acquisita in materia assicurativa, creditizia o finanziaria attraverso esperienze di lavoro con funzioni dirigenziali di adeguata responsabilita’ per un periodo non inferiore ad un quinquennio. 4. I sindaci oltre che ai requisiti di cui al comma 1 rispondono al requisito di iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Art. 4 Situazioni impeditive 1. Non possono ricoprire la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore in imprese di assicurazione e di riassicurazione, ovvero cariche che comportino l’esercizio di funzioni equivalenti, coloro che nei tre anni precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi. Il periodo e’ ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura e’ stato adottato su istanza dell’imprenditore, degli organi amministrativi dell’impresa o in conseguenza della segnalazione dell’interessato. 2. Non possono inoltre ricoprire le cariche di cui al comma 1 i soggetti nei cui confronti e’ stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall’articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. Il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi. Il periodo e’ ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento e’ stato adottato su istanza dell’agente di cambio. 3. L’impedimento di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l’organo sociale competente valuta, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalita’, l’estraneita’ dell’interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell’impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori, la durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell’interessato presso l’impresa stessa e l’assenza di provvedimenti sanzionatori connessi, di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all’esercizio dell’azione di responsabilita’ ai sensi del codice civile, di delibere di sostituzione da parte dell’organo competente e di altri provvedimenti attinenti. 4. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione all’impresa presso la quale svolgono le funzioni di amministrazione, direzione o controllo, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneita’ ai fatti che hanno determinato la crisi dell’impresa. 5. L’organo competente assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente articolo entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte dell’interessato, dando comunicazione allo stesso ed all’ISVAP della propria motivata decisione. La valutazione deve essere ripetuta se sopravvengono nuovi fatti o provvedimenti che possono avere rilievo a tal fine e che l’interessato e’ tenuto a comunicare tempestivamente.

Art. 5 Requisiti di onorabilita’ 1. Ai fini del presente decreto, il requisito dell’onorabilita’ non ricorre se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti situazioni: a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall’art. 2382 del codice civile; b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall’autorita’ giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell’assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonche’ dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, direttore generale o sindaco nelle imprese di assicurazione e riassicurazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso di estinzione del reato. Nel caso in cui sono state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e’ effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell’ISVAP.

Art. 6

Requisiti di indipendenza

1. La funzione di amministrazione, direzione o controllo in una
impresa di assicurazione o riassicurazione non e’ compatibile con lo
svolgimento di analoga funzione, con la sussistenza di rapporti di
lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione
d’opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso
altre societa’ di assicurazione o di riassicurazione, loro
controllate o controllanti, tale da comprometterne l’indipendenza.
2. Ai fini della valutazione di compatibilita’ per la sussistenza
del requisito di indipendenza di cui al comma 1, si tiene conto della
diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai
soggetti interessati. In ogni caso non si considerano tali da
compromettere l’indipendenza gli incarichi ed i rapporti con imprese
appartenenti al medesimo gruppo assicurativo.
3. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, informano gli organi
aziendali competenti degli incarichi e rapporti di cui al presente
articolo, dichiarando se essi sono tali da incidere negativamente
sulla loro indipendenza nei termini specificati nel presente
articolo. I predetti organi aziendali competenti valutano le suddette
dichiarazioni nonche’ le eventuali segnalazioni o informazioni
autonomamente e legittimamente acquisite in merito, tenendo conto dei
criteri di cui al comma 2.

Art. 7 Decadenza, sospensione ed eventuale revoca dalle cariche 1. Il difetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, comporta la decadenza dall’ufficio. La decadenza e’ dichiarata con le modalita’ di cui all’art. 76, comma 2, del codice. 2. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni esercitate dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, le seguenti situazioni: a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all’art. 5, comma 1, lettera c); b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all’art. 5, comma 2, con sentenza non definitiva; c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall’art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 3. La sospensione e’ dichiarata dall’impresa con le modalita’ di cui all’art. 76, comma 2, del codice. 4. Il consiglio di amministrazione iscrive l’eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al comma 2. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori, fatti salvi i casi di cui al comma 2, lettere c) e d), per i quali la sospensione si applica per l’intera durata delle misure ivi previste, non puo’ durare oltre 45 giorni dalla dichiarazione di sospensione, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione provvede alla revoca ovvero al reintegro del direttore generale sospeso. L’esponente non revocato e’ reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere c) e d), la sospensione si applica in ogni caso per l’intera durata delle misure ivi previste.

Art. 8

Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il
controllo sulla gestione

1. Le norme del presente regolamento che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano anche
al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
2. Le norme del presente regolamento che fanno riferimento ai
sindaci si applicano anche ai componenti del consiglio di
sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.

Art. 9

Requisiti degli esponenti aziendali delle societa’ di mutua
assicurazione di cui all’art. 52 del codice

1. I requisiti e le relative disposizioni di cui agli articoli da 4
a 7 del presente regolamento si applicano anche agli esponenti
aziendali delle societa’ di mutua assicurazione di cui all’art. 52
del codice. I requisiti di professionalita’ di cui all’art. 3 trovano
applicazione per gli esponenti aziendali delle societa’ di mutua
assicurazione con la riduzione da tre ad un anno della durata minima
dell’esperienza richiesta dai commi 1 e 2 e con la riduzione da un
quinquennio ad un triennio della durata minima dell’esperienza
richiesta dal comma 3 del medesimo articolo.

Art. 10

Abrogazioni e norme finali e transitorie

1. Sono o restano abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 24 aprile
1997, n. 186.
2. La valutazione dei requisiti previsti dal presente regolamento
e’ effettuata dagli organi aziendali competenti. Le determinazioni
assunte dagli stessi organi ai sensi del presente regolamento,
debitamente motivate, sono trasmesse all’ISVAP.
3. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, in carica alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, la mancanza dei
requisiti introdotti con il presente decreto e non previsti dalla
normativa previgente non rileva per il mandato residuo, salvo il caso
in cui il venir meno di tali requisiti si realizza successivamente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento medesimo in
relazione a procedimenti avviati dopo tale data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella, raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: Romani

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2011
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 10, foglio n.
169

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