DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2013, n. 152 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193, concernente l’attuazione del Regolamento (UE) n. 211 del 16 febbraio 2011 del Parlamento…

…Europeo e del Consiglio, riguardante l’iniziativa dei cittadini.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 11 del Trattato sull’Unione europea;
Visto il Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei
cittadini, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati
personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012,
n. 193, recante regolamento concernente le modalita’ di attuazione
del Regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l’iniziativa dei
cittadini;
Sentito l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 26 luglio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 settembre
2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 ottobre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’interno, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n.
193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) i commi 2 e 3 sono abrogati;
2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. La presentazione di cui al comma 1 e’ effettuata mediante
consegna o spedizione su supporto cartaceo o informatico, ovvero
invio in modalita’ telematica.»;
3) al comma 5, le parole: «consegna dei plichi con le
dichiarazioni di sostegno» sono sostituite dalla seguente:
«presentazione»;
b) all’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), le parole: «di
minore eta’» sono sostituite dalle seguenti: «di eta’ inferiore a
quella minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le
elezioni del Parlamento europeo».

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 novembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari
europei

Alfano, Ministro dell’interno

Bonino, Ministro degli affari esteri

Cancellieri, Ministro della giustizia

Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze

Carrozza, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

D’Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 10, foglio n. 25

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 16 novembre 2013, n. 162 Regolamento recante disposizioni attuative del Fondo di solidarieta’ civile, istituito dall’articolo 2-bis del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge…

…12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELL’INTERNO

di concerto con

I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA
E DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell’amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e, in
particolare, l’articolo 2-bis, con il quale e’ istituito, presso il
Ministero dell’interno, il Fondo di solidarieta’ civile a favore
delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura;
Visto il comma 5 del citato articolo 2-bis, in cui e’ previsto che
le norme regolamentari per l’attuazione del Fondo di solidarieta’
civile, comprese quelle relative ai limiti e ai criteri per la
destinazione delle risorse annualmente disponibili e per
l’individuazione degli aventi diritto siano definite con un decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modifiche e integrazioni, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 ottobre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
attestata con nota prot. n. 11001/118/7 del 7 novembre 2012;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l’attuazione del Fondo di
solidarieta’ civile, istituito dall’articolo 2-bis del decreto-legge
12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2010, n. 217, individuando l’ambito di applicazione del
Fondo, con specifico riferimento ai limiti ed ai criteri per la
destinazione delle risorse annualmente disponibili e per
l’individuazione degli aventi diritto, nonche’ la procedura, le
modalita’ di surrogazione del Fondo e i criteri per l’eventuale
rinunzia dell’amministrazione al diritto di rivalsa nei confronti del
soggetto condannato al risarcimento del danno.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
a) per «decreto-legge», il decreto-legge 12 novembre 2010, n.
187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.
217, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza»;
b) per «Fondo», il Fondo di solidarieta’ civile istituito
dall’articolo 2-bis del decreto-legge;
c) per «Collegio», il Collegio previsto dall’articolo 2-bis,
comma 3, del decreto-legge, competente ad esprimere il parere per le
elargizioni e gli interventi a carico del Fondo;
d) per «Ufficio di supporto», l’Ufficio competente all’attivita’
di funzionamento del Fondo, di cui all’articolo 4 del presente
regolamento;
e) per «elargizioni», le somme di denaro corrisposte, a titolo di
contributo per il ristoro del danno subito, alle vittime, di cui
all’articolo 2-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge;
f) per «interventi di solidarieta’ civile», le provvidenze a
favore delle vittime di azioni delittuose, di cui all’articolo 2-bis,
comma 2, lettera b), del decreto-legge, compresi il concorso
economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche
alla definizione transattiva di liti concernenti il risarcimento dei
danni alla persona e l’eventuale pagamento di somme disposte dal
giudice.

Art. 3

Alimentazione del Fondo

1. Ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge, il
Fondo e’ alimentato:
a) da una quota del Fondo Unico Giustizia, determinata
complessivamente ogni anno con il decreto o i decreti del Ministro
dell’interno, adottati ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio
2009, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 197 del 26 agosto 2009, nel limite massimo del venti per
cento delle risorse riassegnate al medesimo Ministero come previsto
dall’articolo 2-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge;
b) dalle somme riscosse, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in
applicazione della sanzione amministrativa, di cui all’articolo 1,
comma 3-sexies, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, ai sensi
dell’articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge;
c) dalle contribuzioni volontarie, dalle donazioni e dai lasciti
da chiunque effettuati, di cui al predetto articolo 2-bis, comma 1,
lettera c), del decreto-legge.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente
articolo, alimentano il Fondo attraverso le procedure di cui
all’articolo 9, comma 1.

Art. 4

Funzionamento del Fondo

1. Per il suo funzionamento il Fondo si avvale, senza ulteriori e
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dell’Ufficio per
l’Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
che assicura, attraverso le risorse disponibili:
a) l’assistenza tecnica e il supporto al Collegio;
b) la trattazione delle istanze trasmesse ai sensi dell’articolo
10, nonche’ gli adempimenti connessi agli atti istruttori ed ai
pareri espressi dal Collegio ed ai provvedimenti adottati ai sensi
degli articoli 13 e 14;
c) la gestione finanziaria, anche, ove del caso, attraverso lo
strumento della convenzione di cui all’articolo 9, comma 2.

Art. 5

Condizioni e limiti per l’accesso al Fondo

1. L’accesso al Fondo e’ subordinato alla pronuncia, anche in primo
grado, di una sentenza di condanna al risarcimento del danno o al
pagamento di una provvisionale, fermi restando i presupposti previsti
dall’articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge. Sono esclusi
dall’accesso al Fondo le richieste di elargizione o gli interventi
relativi alle sentenze passate in giudicato prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
2. Le risorse del Fondo annualmente disponibili sono destinate:
a) a corrispondere elargizioni alle vittime di reati commessi in
occasione o a causa di manifestazioni sportive, nei limiti di cui
all’articolo 2-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge;
b) a disporre interventi di solidarieta’ civile alle vittime di
azioni delittuose commesse in occasione di manifestazioni di diversa
natura, comunque connesse a fatti che hanno determinato danni alle
persone, anche attraverso il concorso economico alla definizione
transattiva di liti ed all’eventuale pagamento delle somme disposte
dal giudice, nei limiti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, lettera
b), del decreto-legge.

Art. 6

Individuazione degli aventi diritto all’accesso al Fondo

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, l’accesso al
Fondo e’ consentito alle persone fisiche che rientrano tra le vittime
di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, che non abbiano percepito
a titolo di risarcimento somme provenienti da altri Fondi previsti
dalla normativa vigente o direttamente dal soggetto condannato e che,
alla data di presentazione della domanda:
a) non siano sottoposti ad una misura di prevenzione, ovvero ad
un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o,
limitatamente al risarcimento di cui all’articolo 2-bis, comma 2,
lettera a), del decreto-legge, non siano destinatari di un
provvedimento di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre
1989, n. 401;
b) non risultino condannate, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale.
2. L’accesso al Fondo e’ consentito altresi’ alle Amministrazioni
statali ed agli enti pubblici che abbiano corrisposto, ai sensi
dell’articolo 28 della Costituzione, anche a titolo di definizione
transattiva ovvero di provvisionale, somme alle vittime legittimate
alla presentazione della domanda ai sensi del presente regolamento.

Art. 7

Attivita’ del Collegio

1. Al fine di formulare il parere di cui all’articolo 2-bis, comma
3, del decreto-legge, il Collegio, costituito con decreto del
Ministro dell’interno, ai sensi del medesimo comma 3, approva un
regolamento interno per il suo funzionamento.
2. Il Collegio esamina le domande istruite dall’Ufficio di supporto
e formula il relativo parere.
3. Nei casi in cui si renda necessario acquisire ulteriori
elementi, il Collegio puo’ richiederli agli organi competenti
attraverso l’Ufficio di supporto.
4. Per la partecipazione al Collegio non e’ prevista la
corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

Art. 8

Limiti e criteri
per la destinazione delle risorse

1. Le risorse del Fondo annualmente disponibili sono destinate ai
soggetti indicati all’articolo 6, che hanno presentato domanda ai
sensi degli articoli 10 e 11, nell’ambito delle percentuali previste
dall’articolo 2-bis, comma 2, rispettivamente, alla lettera a) e alla
lettera b), del decreto-legge.
2. Alla ripartizione delle risorse disponibili di cui al comma 1
tra i soggetti legittimati all’accesso al Fondo, si provvede
attraverso elargizioni ed interventi di solidarieta’ civile in misura
dell’intero ammontare del danno subito e riconosciuto in sede
giudiziaria e comunque non superiore a euro 3 milioni, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge e dal presente
regolamento.
3. Quando, in relazione alle istanze positivamente istruite, le
risorse disponibili di cui al comma 1 non sono sufficienti per
disporre le elargizioni secondo quanto previsto dal comma 2, si
provvede ad una riduzione pari al venti per cento per tutte le
istanze, fatta salva la possibilita’, previo parere del Collegio, di
disporre un aumento, ovvero una diminuzione della predetta
percentuale, in relazione all’ammontare massimo di cui al comma 2,
nonche’ anche sulla base della gravita’ dell’evento, delle lesioni
riportate, compreso il decesso, nonche’ del numero delle vittime del
medesimo evento e del contesto in cui e’ avvenuto il fatto, fermo
restando il limite massimo di euro 3 milioni.
4. Il Collegio formula il parere sulle elargizioni e sugli
interventi di solidarieta’ civile, ai sensi dell’articolo 2-bis,
comma 3, del decreto-legge, sulla base dei criteri previsti dai commi
2 e 3 del presente articolo.

Art. 9

Gestione del Fondo

1. Le somme che alimentano il Fondo, di cui all’articolo 2-bis,
comma 1, lettera a), del decreto-legge, sono iscritte sul pertinente
capitolo da istituire nel programma della Missione Ordine Pubblico e
Sicurezza dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’interno. Le somme di cui alle lettere b) e c), del medesimo
comma 1, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e
successivamente integralmente riassegnate sul capitolo di spesa di
cui al primo periodo del presente comma. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, con propri decreti, provvede ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
2. Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in relazione alle specifiche
professionalita’ necessarie per la gestione del Fondo, non
disponibili nell’ambito del medesimo Dipartimento, anche con
riferimento ad eventuali donazioni o lasciti, di cui all’articolo
2-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge, ed alla procedura di
surrogazione di cui all’articolo 16 del presente decreto, puo’
stipulare, con oneri a carico del Fondo e subordinatamente alla
presenza delle occorrenti disponibilita’ sul Fondo stesso,
un’apposita convenzione con la Concessionaria di servizi assicurativi
pubblici S.p.A. (CONSAP).

Art. 10

Presentazione della domanda
e termini del procedimento

1. La domanda per l’accesso al Fondo e’ presentata dopo la sentenza
di condanna in primo grado e, comunque, non oltre tre mesi dalla data
del passaggio in giudicato della sentenza, direttamente o inviata a
mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della
provincia nella quale il richiedente ha la residenza, ovvero in cui
ha sede l’autorita’ giudiziaria che ha emesso la sentenza, fermo
restando quanto previsto dal comma 6.
2. Nel caso di invio o presentazione di una domanda ad un ufficio
non competente, quest’ultimo provvede immediatamente ad inoltrarla
all’ufficio competente.
3. Il Prefetto, ricevuta la domanda, comunica ai soggetti aventi
diritto al risarcimento, l’avvio del procedimento ed il nominativo
del funzionario responsabile dell’istruttoria, e all’Ufficio di
supporto le generalita’ del richiedente e la data di presentazione o
di spedizione della domanda, ai fini della sua iscrizione in un
elenco cronologico informatizzato tenuto dall’ufficio di cui al
medesimo articolo.
4. Il Prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti per l’accesso al Fondo, cosi’ come stabilito dal
decreto-legge e dal presente regolamento, avvalendosi anche, a tal
fine, degli organi di polizia, integrando eventualmente gli atti
istruttori e acquisendo, ove ritenuto necessario in ordine alla
valutazione del danno alla persona, il parere di un medico dei ruoli
dei sanitari della Polizia di Stato, esperto in medicina legale.
5. Il Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza,
invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria all’Ufficio
di supporto, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei
requisiti per l’accesso al Fondo.
6. La domanda dei soggetti di cui all’articolo 6, comma 2, e’
presentata direttamente al Fondo.

Art. 11

Contenuto e documentazione della domanda

1. La domanda sottoscritta dai soggetti di cui all’articolo 6,
comma 1, deve contenere:
a) la dichiarazione di essere vittima di reati di cui
all’articolo 2-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge e di
essere legittimato ai sensi degli articoli 5 e 6;
b) la dichiarazione che, alla data di presentazione della
domanda, non sono state liquidate, a titolo di risarcimento, somme
provenienti da altri Fondi previsti dalla normativa vigente o
direttamente dal soggetto condannato, di cui all’articolo 6.
2. In caso di domanda presentata dai successori a titolo
universale, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono riferite anche al
soggetto deceduto.
3. Alla domanda e’ allegata copia autentica dell’estratto della
sentenza di condanna, ovvero dell’estratto della sentenza di condanna
al pagamento della provvisionale e, nel caso di presentazione da
parte dei soggetti di cui all’articolo 6, comma 2, della
documentazione comprovante l’avvenuta erogazione.

Art. 12

Sospensione del procedimento

1. Il procedimento per l’accesso al Fondo e’ sospeso, per un
periodo massimo di sessanta giorni, nei seguenti casi:
a) quando, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda o
degli accertamenti istruttori disposti, venga riscontrata l’esistenza
di un procedimento penale pendente per uno dei reati di cui
all’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione, ovvero
del provvedimento di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 13
dicembre 1989, n. 401, ai sensi dell’articolo 6 del presente
regolamento;
b) qualora la domanda prodotta dall’interessato risulti
incompleta della documentazione di cui all’articolo 11;
c) qualora il Collegio, ai fini della completezza della
documentazione posta a base della richiesta di accesso al Fondo,
ritenga necessario acquisire ulteriori elementi.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il responsabile del
procedimento comunica immediatamente all’interessato le cause di
sospensione.

Art. 13

Criteri per l’eventuale rinuncia del Fondo
al diritto di rivalsa

1. La rinuncia del Fondo al diritto di rivalsa, di cui all’articolo
2-bis, comma 5, del decreto-legge e’ disposta sulla base degli
elementi contenuti nella sentenza di cui all’articolo 5, comma 1, con
particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 8, alla gravita’
delle lesioni riportate dalla vittima, all’eventuale concessione
delle circostanze attenuanti, alla situazione in cui e’ avvenuto il
fatto, al comportamento posto in essere dall’imputato e, per i
dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici,
anche a quello relativo allo svolgimento dei compiti istituzionali,
con specifico riferimento al contesto, alla complessita’ ed alla
difficolta’ dell’intervento, nonche’ al grado di imprudenza, di
imperizia e di superficialita’ accertati. La rinuncia, in tutto o in
parte, al diritto di rivalsa del Fondo e’ disposta anche sulla base
della difficolta’ di recupero del credito.
2. Il Collegio formula il parere sulla rinuncia al diritto di
rivalsa, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge,
sulla base dei criteri previsti dal comma 1 del presente articolo, su
parere conforme dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Art. 14

Adozione del decreto

1. Il Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica
sicurezza, acquisito il parere del Collegio, adotta il decreto di
elargizione delle somme, di interventi di solidarieta’ civile, di
definizione transattiva della lite, di pagamento della provvisionale,
di cui all’articolo 5, comma 2, ovvero di rinuncia all’esercizio del
diritto di rivalsa, di cui all’articolo 2-bis, comma 3, del
decreto-legge.
2. L’ufficio di supporto provvede, entro trenta giorni dalla data
del decreto di cui al comma 1, alla relativa attuazione, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 2.

Art. 15

Procedimento per la revoca
e la riforma dei provvedimenti

1. La deliberazione di accoglimento della domanda e’ revocata con
decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica
sicurezza, previo parere del Collegio:
a) qualora, a seguito di specifico giudizio di revisione la
sentenza di condanna sia stata revocata con decisione passata in
giudicato;
b) qualora sia venuto meno il titolo al risarcimento concesso,
pronunciata la sentenza definitiva nel caso di condanna al pagamento
di una provvisionale.
2. La deliberazione di accoglimento della domanda e’ riformata con
decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica
sicurezza, previo parere del Collegio, qualora, ai sensi del comma 1,
sia stato modificato l’ammontare del risarcimento dovuto.
3. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2, l’Ufficio di
supporto provvede ad informare il Collegio dei fatti rilevanti per
l’adozione della deliberazione di revoca o di riforma.
4. Per l’esecuzione dei provvedimenti di revoca o di riforma si
osservano le disposizioni di cui all’articolo 14.

Art. 16

Surrogazione

1. Il Fondo e’ surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi
titolo, nei diritti della parte civile o dell’attore verso il
soggetto condannato al risarcimento del danno, anche attraverso la
gestione del Fondo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2.

Art. 17

Riservatezza del procedimento

1. Tutti gli organi ed i soggetti chiamati a svolgere funzioni
nell’ambito del procedimento disciplinato dal presente regolamento
curano che la rispettiva attivita’ sia espletata in modo tale da
assicurare la massima celerita’ e speditezza delle procedure, e nel
rispetto dei principi di imparzialita’ ed efficienza dell’azione
amministrativa, nonche’ dei principi contenuti nel decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei relativi regolamenti
attuativi.
2. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici
sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all’accesso
e alle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro
dell’interno 10 maggio 1994, n. 415, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 29 giugno 1994, e
successive modificazioni. Gli atti del procedimento sono coperti dal
segreto d’ufficio in ordine ai soggetti interessati all’accesso e
alle relative procedure. Di essi e del loro contenuto e’ pertanto
vietata la pubblicazione.
3. Su richiesta degli aventi diritto al risarcimento, ed entro i
limiti di cui al comma 2, il Prefetto e l’Ufficio di supporto
forniscono le informazioni sullo stato del procedimento.

Art. 18

Disposizioni transitorie

1. Per le sentenze passate in giudicato dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge, le domande di
cui all’articolo 10, comma 1, possono essere presentate entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 19

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e entra in vigore decorsi trenta giorni
dalla data della sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 16 novembre 2013

Il Ministro dell’interno
Alfano

Il Ministro della giustizia
Cancellieri

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2014
Interno, foglio n. 26
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2014 Autorizzazione all’emissione di carte valori postali, per l’anno 2014.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto l’art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del
codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi
delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 197;
Riconosciuta l’opportunita’ di emettere nell’anno 2014 carte-valori
postali commemorative e celebrative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2014;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

1. E’ autorizzata l’emissione, nell’anno 2014, delle seguenti carte
valori postali:
a. francobolli celebrativi della Gazzetta di Mantova, nel 350°
anniversario della fondazione;
b. francobollii celebrativi della Croce Rossa Italiana, nel 150°
anniversario della fondazione;
c. francobolli celebrativi della Associazione Guide e Scouts
Cattolici Italiani, nel 40° anniversario della fondazione;
d. francobolli celebrativi del Semestre di presidenza italiana
dell’Unione Europea;
e. francobolli celebrativi della Citta Nuova di Bari;
f. francobolli celebrativi dell’Istituto per gli studi di
politica internazionale, nell’80° anniversario della fondazione;
g. francobolli celebrativi del Concistoro ordinario pubblico per
la creazione di nuovi cardinali;
h. francobolli celebrativi del Simposio regionale per le Marine
dei Paesi del Mediterraneo e del Mar Nero;
i. francobolli celebrativi del 75° anniversario della convenzione
internazionale tra l’Italia e la Repubblica di San Marino (emissione
congiunta con la Repubblica di San Marino);
l. francobolli celebrativi di Europa 2014;
m. francobolli celebrativi della Giornata della Filatelia;
n. interni postali celebrativi delle Associazioni filateliche
italiane centenarie;
o. francobolli commemorativi di Galileo Galilei, nel 450°
anniversario della nascita;
p. francobolli commemorativi dei beati Giovanni XXIII e Giovanni
Paolo II, in occasione della canonizzazione;
q. francobolli commemorativi di San Camillo de Lellis, nel IV
centenario della scomparsa;
r. francobolli commemorativi di Silvano Arieti, nel centenario
della nascita;
s. francobolli commemorativi di Enrico Berlinguer, nel
trentennale della scomparsa;
t. francobolli commemorativi di Augusto Imperatore, nel
bimillenario della scomparsa;
u. francobolli commemorativi di Martino Martini, nel IV
centenario della nascita;
v. francobolli commemorativi di Papa Ormisda, nel 1500°
anniversario dell’elezione.

Art. 2

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le
caratteristiche delle cartevalori postali di cui all’art. 1 del
presente decreto.
Il presente decreto e’ inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 6 febbraio 2014

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2014
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, foglio n. 919

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 28 marzo 2014, n. 50 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonche’ altre disposizioni urgenti in materia…

…tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni
urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti
all’estero, nonche’ altre disposizioni urgenti in materia tributaria
e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti
tributari e contributivi, e’ convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dell’articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 28 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.