LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche’ misure volte a garantire la funzionalita’ dei servizi svolti nelle istituzioni..

…scolastiche.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni
urgenti in materia di finanza locale, nonche’ misure volte a
garantire la funzionalita’ dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie
urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati
nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di
carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la
funzionalita’ di enti locali, la realizzazione di misure in tema di
infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche’ a consentire
interventi in favore di popolazioni colpite da calamita’ naturali.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 2 maggio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Alfano, Ministro dell’interno

Giannini, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 23 maggio 2014, n. 80 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti
per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per
Expo 2015, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 23 maggio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2014, n. 100 Misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;
Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, prot.
DVA/DEC/2012/0000547, di cui alla comunicazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con il quale si e’
provveduto al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale n.
DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011, della Societa’ ILVA S.p.a. per
l’esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di
Taranto e di Statte, disponendo, ai fini della piu’ rigorosa
protezione della salute e dell’ambiente, l’applicazione in anticipo
della decisione di esecuzione n. 2012/135/UE della Commissione, del
28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili (BAT) da impiegare per la produzione di ferro e
acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n.
105, recante approvazione del piano delle misure e delle attivita’ di
tutela ambientale e sanitaria, a norma dell’articolo 1, commi 5 e 7,
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89;
Valutate le risultanze delle verifiche di carattere amministrativo
sullo stabilimento siderurgico della Societa’ ILVA S.p.a., che hanno
evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e
per la salute derivanti anche dalla mancata attuazione del piano
delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria;
Considerato che la continuita’ del funzionamento produttivo di
stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorita’ di
carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti
profili di protezione dell’ambiente e della salute e di salvaguardia
dei livelli occupazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare
disposizioni che assicurino la realizzazione del piano delle misure e
delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria e la continuita’
produttiva ed occupazionale dello stabilimento siderurgico della
Societa’ ILVA Spa in quanto stabilimento industriale di interesse
strategico nazionale, ai sensi dell’articolo 1 del citato
decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 231 del 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 luglio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della
giustizia e dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle
attivita’ di tutela ambientale e sanitaria per le imprese
sottoposte a commissariamento straordinario

1. All’articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo
il comma 3-bis, e’ aggiunto il seguente: «3-ter. Per l’osservanza del
piano di cui all’articolo 1, comma 5, nei termini nello stesso
previsti, si intende che, trattandosi di un numero elevato di
prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015
sia attuato almeno l’ottanta per cento delle prescrizioni in scadenza
a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario
straordinario presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e all’ISPRA una relazione sulla osservanza
delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il
termine ultimo gia’ previsto del 4 agosto 2016 per l’attuazione di
tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per
l’applicazione della Decisione della Commissione 2012/135/UE del 28
febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio.».
2. La Batteria 11 di cui al punto 16.l) del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, di approvazione del
piano delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e
sanitaria, adottato a norma dell’articolo 1, commi 5 e 7, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione
e le procedure per lo spegnimento all’entrata in esercizio della
Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia
5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il
riavvio dell’impianto dovra’ essere valutato dall’Autorita’
competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A.
nell’ambito della verifica sull’adempimento delle prescrizioni.
3. L’AFO/5 di cui al punto 16.n) della Parte II dell’Allegato al
piano delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e
sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 14 marzo 2014, adottato a norma dell’articolo 1, commi 5
e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messo
fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all’entrata in
esercizio dell’AFO/1 devono essere avviate entro e non oltre il 30
giugno 2015. Il riavvio dell’impianto dovra’ essere valutato
dall’Autorita’ competente sulla base di apposita richiesta di ILVA
S.p.A. nell’ambito della verifica sull’adempimento delle
prescrizioni.
4. All’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche a prescindere
dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente,
l’impresa commissariata di cui all’articolo 1, comma 1 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, puo’ contrarre finanziamenti,
prededucibili a norma dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attivita’
di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione
dell’esercizio dell’impresa e alla gestione del relativo patrimonio.
La funzionalita’ di cui al periodo precedente e’ attestata dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle
misure e alle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria. In caso di
finanziamenti funzionali alla continuazione dell’esercizio
dell’impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l’attestazione
e’ di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L’attestazione puo’ riguardare anche finanziamenti individuati
soltanto per tipologia, entita’ e condizioni essenziali, sebbene non
ancora oggetto di trattative.».

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 16 luglio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Galletti, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 4 giugno 2014, n. 115 Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l’espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualita’ e della conformita’ degli istituti…

…di vigilanza privati, autorizzati a norma dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalita’ di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente
modificato e integrato dall’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101;
Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
come successivamente modificato e integrato dal decreto del
Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;
Considerati gli articoli 257, co. 4, e 257-quinquies del citato
Regolamento di esecuzione che individuano le modalita’ con cui il
prefetto dovra’ avvalersi degli organismi di certificazione per
l’accertamento della sussistenza negli istituti, di cui all’articolo
134 T.U.L.P.S., dei requisiti e delle caratteristiche di qualita’ e
funzionalita’ degli istituti stessi, dei relativi servizi e delle
dotazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 1º dicembre 2010, n.
269, recante "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto
organizzativo e dei requisiti minimi di qualita’ degli istituti e dei
servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di
esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche’
dei requisiti professionali e di capacita’ tecnica richiesti per la
direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi
organizzativi nell’ambito degli stessi istituti";
Considerato che l’articolo 260-ter del richiamato Regolamento di
esecuzione demanda ad un decreto del Ministro dell’interno
l’individuazione delle caratteristiche e dei requisiti richiesti agli
organismi di certificazione della qualita’;
Ritenuto che detto decreto ha un contenuto non solo tecnico ma
regolamentare, di secondo livello rispetto al Regolamento di
esecuzione gia’ richiamato;
Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del parlamento Europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento;
Sentita la Commissione consultiva centrale per le attivita’ di cui
all’articolo 134 del citato Testo unico, costituita ai sensi
dell’articolo 260-quater del richiamato Regolamento di esecuzione, ed
acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del
12 dicembre 2012;
Sentito l’Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio
parere con nota del 9 ottobre 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2920/2013, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 9
gennaio 2014;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante "Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Vista la nota del 3 marzo 2014 con la quale la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole in ordine allo
schema di regolamento;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti,
ai servizi ed alle attivita’ di cui all’articolo 257, comma 1, del
Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come
modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4
agosto 2008, n. 153:
a) le caratteristiche ed i requisiti richiesti ad istituti
universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi
tecnici, anche privati, per l’espletamento di compiti di
certificazione indipendente della qualita’, ai sensi dell’articolo
260-ter, comma 1, del Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S.;
b) le modalita’ per il riconoscimento di organismo di
certificazione indipendente, nonche’ quelle di sospensione o revoca
del riconoscimento;
c) le caratteristiche di conformita’ degli istituti di vigilanza,
dei relativi servizi e delle dotazioni tecniche, in relazione a
quanto previsto dagli articoli 2, 3 e dagli Allegati A, B, C, D, E, F
e F1 del decreto del Ministro dell’interno 1º dicembre 2010, n. 269.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s’intende per:
a) T.U.L.P.S.: il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni;
b) Regolamento d’esecuzione: regolamento di esecuzione del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
c) decreto Ministro dell’interno 269/2010: il decreto del
Ministro dell’interno 1º dicembre 2010, n. 269, recante "Disciplina
delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei
requisiti minimi di qualita’ degli istituti e dei servizi di cui agli
articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche’ dei requisiti
professionali e di capacita’ tecnica richiesti per la direzione dei
medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi
nell’ambito degli stessi istituti;
d) accreditamento: attestazione rilasciata da parte dell’Ente di
Accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea ad
un organismo di valutazione della conformita’;
e) Ente di Accreditamento designato da uno Stato membro
dell’Unione europea: l’unico organismo che in uno Stato membro e’
autorizzato da tale Stato a svolgere attivita’ di accreditamento;
f) organismo di valutazione della conformita’: organismo che
svolge attivita’ di valutazione della conformita’, fra cui tarature,
prove, certificazioni e ispezioni;
g) organismo di certificazione indipendente: organismo che svolge
attivita’ di valutazione della conformita’ degli istituti autorizzati
a norma dell’articolo 134 T.U.L.P.S. e dell’articolo 257 del
Regolamento d’esecuzione T.U.L.P.S.;
h) valutazione della conformita’: la procedura atta a dimostrare
se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, ad un processo,
ad un servizio, ad un sistema, ad una persona o ad un organismo siano
state rispettate;
i) audit: processo sistematico di valutazione, indipendente e
documentato, sorretto da criteri di obbiettivita’ ed efficienza;
j) Comitato tecnico: il Comitato tecnico di cui all’articolo
260-ter, comma 4, del Regolamento d’esecuzione del Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza;
k) ISO: Organizzazione Internazionale per la Normazione.
Organismo che sviluppa gli standard a livello mondiale;
l) IEC: Commissione Elettrotecnica Internazionale. Organismo che
sviluppa gli standard a livello internazionale in materia di
elettricita’, elettronica e tecnologie correlate;
m) CEN: Comitato Europeo di Normazione. Organismo che sviluppa
gli standard a livello europeo e/o recepisce gli standard ISO;
n) CENELEC: Comitato Europeo per la Normazione elettrotecnica.
Organismo che sviluppa gli standard a livello europeo e/o recepisce
gli standard IEC;
o) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Organismo che
sviluppa gli standard a livello nazionale e/o recepisce gli standard
CEN-ISO;
p) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano. Organismo che sviluppa
gli standard a livello nazionale e/o recepisce gli standard
CENELC-IEC.

Art. 3

Requisiti e caratteristiche degli organismi di certificazione
indipendente

1. Ai fini del riconoscimento quale organismo di certificazione
indipendente per la valutazione della conformita’ degli istituti di
vigilanza ai parametri di cui al decreto Ministro dell’interno
269/2010 e degli Allegati A, B, C, D, E, F, F1, gli enti interessati
debbono:
a) essere accreditati, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
e secondo le procedure individuate dalle norme sotto indicate, da un
Ente di Accreditamento designato da un Stato membro dell’Unione
europea, firmatario degli Accordi Internazionali di Mutuo
Riconoscimento (EA MLA) secondo le seguenti categorie:
I. in relazione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per la
certificazione degli istituti di vigilanza e dei relativi servizi;
II. in relazione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per la
certificazione delle centrali operative e delle centrali di
telesorveglianza;
III. in relazione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024, per la
certificazione del professionista della security;
b) autocertificare di non essere stati oggetto dell’applicazione
delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con esclusione di quelle indicate
al comma 1, lett. a) e d), e al comma 2, lett. d) ed e);
c) dichiarare di non essere iscritti all’anagrafe delle sanzioni
amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313;
d) dichiarare che il legale rappresentante, dell’organismo di
certificazione, i componenti dell’organo di delibera del certificato,
nonche’ i valutatori effettivamente impegnati nel processo di
certificazione non intrattengono rapporti di dipendenza o di
parentela e affinita’ entro il secondo grado con i gestori o i
responsabili di istituti di vigilanza privata;
e) impiegare, nel processo di certificazione, personale
competente che sia stato adeguatamente formato sulla gestione dei
processi relativi alla certificazione dei servizi e degli istituti di
vigilanza privata, fermo restando il possesso dei requisiti previsti
per l’accreditamento;
f) impiegare, nel processo di audit, personale che abbia
superato, per la parte di competenza, corsi di formazione sulle norme
UNI 10891, UNI 11068, EN 50518, UNI 10459 e, in generale, sulle norme
di specifico riferimento, nonche’ che abbia maturato documentata
esperienza nel settore della sicurezza pubblica o privata;
g) aver istituito un albo interno dei valutatori qualificati per
lo specifico settore;
h) aver istituito, nell’ambito della propria organizzazione, una
Commissione tecnica per la delibera del rilascio del certificato di
conformita’. L’organismo dovra’ prevedere almeno un componente che
abbia maturato comprovata esperienza nel settore della sicurezza
pubblica o privata;
i) attestare la puntuale formazione del personale che svolge
l’attivita’ di valutazione ispettiva.

Art. 4

Iscrizione all’elenco degli "Organismi di certificazione
indipendente"

1. Il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica
sicurezza cura la tenuta dell’elenco degli organismi di
certificazione indipendente degli istituti autorizzati a norma
dell’articolo 134 T.U.L.P.S.
2. L’elenco di cui al comma 1 e’ pubblico e consultabile sul sito
web www.poliziadistato.it
3. Per ottenere il riconoscimento di Organismo di certificazione
indipendente e la relativa iscrizione all’elenco di cui al comma 1,
gli enti interessati, in possesso dei requisiti di cui all’articolo
3, debbono presentare istanza, a firma del rappresentante legale,
dichiarando il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto,
corredata del certificato di accreditamento di cui all’articolo 3,
comma 1, lett. a).

Art. 5

Durata, sospensione, revoca del riconoscimento

1. All’esito della positiva valutazione dei requisiti di cui
all’articolo 3, il Ministero dell’interno – Dipartimento della
pubblica sicurezza dispone, entro novanta giorni, il riconoscimento
dell’organismo di certificazione indipendente e la sua iscrizione
all’elenco di cui all’articolo 4, con indicazione della relativa
categoria, come individuata dall’articolo 3, comma 1, lett. a), I e/o
II e/o III. L’iscrizione all’elenco e’ condizione imprescindibile per
l’inizio dell’attivita’.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del quinquennio, il soggetto
interessato richiede al Ministero dell’interno – Dipartimento della
pubblica sicurezza il rinnovo del riconoscimento, che s’intende
concesso salvo che la stessa autorita’ ministeriale, ricorrendone i
presupposti, non emetta il provvedimento di diniego con conseguente
cancellazione dall’elenco. Restano ferme le ipotesi di revoca o
sospensione del riconoscimento di cui ai commi 5 e 6.
3. L’Organismo di certificazione indipendente e’ tenuto a dare
immediata comunicazione al Ministero dell’interno – Dipartimento
della pubblica sicurezza di ogni difformita’ o variazione dei
requisiti ovvero delle caratteristiche di cui all’articolo 3 del
presente decreto.
4. Per la vigilanza sugli organismi di certificazione indipendente
il Ministero dell’interno di avvale del Comitato tecnico di cui
all’articolo 260-ter, comma 4, del Regolamento d’esecuzione.
5. Il riconoscimento e’ sospeso nei seguenti casi:
a) in caso di negligenze e/o irregolarita’ accertate dal Comitato
tecnico in sede di ispezione o su segnalazione delle Autorita’ di
pubblica sicurezza, per il periodo necessario all’adozione delle
misure atte ad assicurare il rispetto delle condizioni previste dal
presente decreto;
b) a seguito di temporanea perdita dei requisiti previsti dal
presente regolamento. Il riconoscimento e’ sospeso per un tempo non
superiore a tre mesi, prorogabile, per una sola volta, di ulteriori
tre mesi, trascorsi i quali, qualora non venga documentato il
ripristino dei requisiti e delle condizioni di cui al presente
decreto, il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica
sicurezza dispone la revoca del riconoscimento e la cancellazione
dall’elenco di cui all’articolo 4.
6. Il riconoscimento e’ revocato nei seguenti casi:
a) per gravi negligenze ovvero irregolarita’ riscontrate nello
svolgimento dei compiti di valutazione della conformita’, accertate
dal Comitato tecnico, in sede di ispezione o su segnalazione delle
Autorita’ di pubblica sicurezza;
b) in caso di perdita, con carattere permanente, dei requisiti
prescritti per il riconoscimento.
7. Per le finalita’ di sorveglianza e monitoraggio, il Comitato
tecnico puo’ effettuare ispezioni presso gli organismi di
certificazione indipendente, anche su impulso e in collaborazione con
le Autorita’ provinciali di pubblica sicurezza.
8. Gli organismi di certificazione indipendente sono tenuti a
comunicare al Comitato tecnico, entro sessanta giorni ed in forma
esclusivamente telematica, dalla loro emissione, i certificati emessi
nonche’ le eventuali variazioni occorse in relazione alla validita’ o
alle caratteristiche e requisiti degli istituti certificati. Il
medesimo Comitato tecnico puo’ richiedere copia delle pratiche di
certificazione.

Art. 6

Certificazione di conformita’ degli istituti di vigilanza, dei
relativi servizi e dei materiali utilizzati

1. Gli organismi di certificazione indipendente di cui all’articolo
4, certificano la conformita’ degli istituti di vigilanza e dei
servizi dagli stessi prestati, verificando il rispetto delle
previsioni del decreto Ministro dell’interno 269/2010 e delle norme
UNI, CEI, EN, ISO/IEC o di altri Enti di normalizzazione appartenenti
agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti
dell’accordo sullo spazio economico europeo.
2. Ai fini della certificazione sono norme di riferimento, oltre al
decreto Ministro dell’interno 269/2010 e successive modificazioni:
a) per gli istituti di vigilanza ed i relativi servizi: UNI
10891;
b) per le centrali operative e le centrali di telesorveglianza:
UNI 11068, EN 50518;
c) per la figura del professionista della security: UNI 10459;
d) altre norme di cui i soggetti interessati diano prova
dell’equivalenza tecnica alle norme di riferimento sopra citate.
Il richiamo alle norme UNI, CEI, EN e ISO/IEC contenute nel
presente decreto deve intendersi riferito all’ultima versione
aggiornata. Il rilascio della certificazione presuppone sempre anche
la verifica di conformita’ al decreto Ministro dell’interno 269/2010,
nonche’ al presente decreto e successive modificazioni.
3. La certificazione di conformita’ degli istituti di vigilanza ha
durata triennale e prevede una verifica iniziale, una prima
sorveglianza entro i 12 mesi successivi, una seconda sorveglianza
entro 24 mesi e una verifica di rinnovo della certificazione prima
della scadenza. Almeno una verifica durante il ciclo di
certificazione viene fatta con breve preavviso (cinque giorni
lavorativi); e’ possibile effettuare anche verifiche senza preavviso.
4. Il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione
indipendente deve recare l’esplicito riferimento al decreto Ministro
dell’interno 269/2010, alle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC applicabili,
nonche’ alla categoria di certificazione.
5. Lo scopo delle singole verifiche e’ di seguito descritto:
a) per gli istituti che richiedono il primo rilascio
dell’autorizzazione prefettizia, la verifica iniziale condotta dagli
organismi di certificazione indipendente e’ volta a dimostrare, dal
punto di vista documentale e organizzativo, la conformita’ del
progetto ai requisiti dettati dal decreto del Ministro dell’interno
269/2010 e dalle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC di riferimento;
b) per gli istituti gia’ autorizzati, la verifica iniziale
condotta dagli organismi di certificazione indipendente e’ volta a
dimostrare, sul piano documentale, organizzativo, operativo e di
gestione dei servizi, la conformita’ ai requisiti dettati dal decreto
del Ministro dell’interno 269/2010 e delle norme UNI, CEI, EN,
ISO/IEC di riferimento;
c) le verifiche di sorveglianza e la verifica di rinnovo sono
volte a garantire il mantenimento della conformita’.
6. Il certificato di cui al comma 4, deve essere prodotto dal
titolare della licenza ex articolo 134 T.U.L.P.S. all’atto della
comunicazione al Prefetto della completa attivazione dell’istituto di
vigilanza e comunque non oltre sei mesi dal rilascio
dell’autorizzazione. Successivamente la certificazione deve essere
prodotta in sede di rinnovo triennale della licenza.
7. Gli organismi di certificazione indipendente sono tenuti a
comunicare al Prefetto ed al Ministero dell’interno – Dipartimento
della pubblica sicurezza, nel piu’ breve tempo possibile e comunque
non oltre trenta giorni dalla verifica effettuata, i provvedimenti di
sospensione ovvero revoca del certificato emanati a carico degli
istituti di vigilanza, secondo le indicazioni del decreto di cui al
comma 8, ai fini della valutazione dell’adozione dei provvedimenti di
cui all’articolo 257-quater del Regolamento d’esecuzione. Sono
altresi’ comunicate le eventuali criticita’ che non comportino
l’adozione di provvedimenti di sospensione o revoca del certificato.
8. Con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della
Pubblica sicurezza, sono individuate le modalita’ di valutazione
della conformita’ da parte degli organismi di certificazione
indipendente, con particolare riferimento:
a) agli elementi significativi per la valutazione del livello di
conformita’;
b) ai relativi criteri di campionamento;
c) ai tempi delle verifiche in funzione delle dimensioni e
dell’organizzazione degli istituti di vigilanza;
d) ai criteri di campionamento per gli istituti che dispongono di
piu’ sedi sul territorio nazionale;
e) ai criteri di campionamento per i servizi oggetto della
certificazione, in fase di prima certificazione, sorveglianza e
rinnovo;
f) alle modalita’ di verifica e registrazione da parte degli
organismi di certificazione indipendente.
9. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 8, gli organismi
di certificazione indipendente possono utilizzare, per la valutazione
del livello di conformita’ strumenti autonomamente predisposti,
purche’ in linea con i principi ispiratori delle norme e dei
regolamenti disciplinanti la materia, finalizzati a garantire il
pieno rispetto delle disposizioni del decreto Ministro dell’interno
269/2010 e dei relativi allegati.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli istituti gia’ autorizzati all’atto dell’entrata in vigore
del presente decreto debbono, entro dodici mesi da tale data,
produrre al Prefetto competente il certificato di cui al comma 4
dell’articolo 6.
2. Ai fini della certificazione, gli istituti di vigilanza che alla
data di entrata in vigore del presente decreto siano gia’ certificati
secondo la norma UNI 11068, debbono, entro trentasei mesi da tale
data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti alle disposizioni
recate dalla norma EN 50518 e successivi aggiornamenti. Per le
licenze richieste successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si applicano le disposizioni della norma EN 50518 e
successivi aggiornamenti.
3. Nelle more della costituzione del Comitato tecnico di cui
all’articolo 260-quater del Regolamento di esecuzione del Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, le funzioni dello stesso sono
svolte dalla competente articolazione del Ministero dell’interno –
Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 8

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall’applicazione del presente regolamento non debbono derivare
oneri aggiuntivi per le Amministrazioni dello Stato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 4 giugno 2014

Il Ministro: Alfano

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2014
Interno, foglio n. 1625
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.