MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 24 luglio 2014, n. 123 Regolamento recante: «Modifiche al decreto 12 dicembre 2006, n. 306, recante la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito
denominato, piu’ brevemente, «Codice»;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006, n.
306, recante la Disciplina del trattamento dei dati sensibili e
giudiziari da parte del Ministero della giustizia, adottato ai sensi
degli articoli 20 e 21 del Codice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.
55, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della
giustizia»;
Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 1, lettera e), del
Codice, il quale individua i dati giudiziari;
Visti gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice, i quali
stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi
la finalita’ di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati
sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi
eseguibili, il trattamento e’ consentito solo in riferimento a quei
tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei
soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle
specifiche finalita’ perseguite nei singoli casi;
Visto il predetto articolo 20, comma 2, del Codice, il quale
prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 22 del citato Codice,
assicurando in particolare che i soggetti pubblici:
a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per
le relative attivita’ istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa;
b) raccolgano detti dati, di regola, presso l’interessato;
c) verifichino periodicamente l’esattezza, l’aggiornamento dei
dati sensibili e giudiziari, nonche’ la loro pertinenza, completezza,
non eccedenza ed indispensabilita’ rispetto alle finalita’ perseguite
nei singoli casi;
d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti
elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di
codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano
temporaneamente inintelligibili anche a chi e’ autorizzato ad
accedervi;
e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per
finalita’ che non richiedono il loro utilizzo;
Rilevato che ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice, detta
identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare
adottato in conformita’ al parere espresso dal Garante, ai sensi
dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice medesimo;
Visto l’articolo 20, comma 4, del Codice, il quale prevede che
l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e
di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2
venga aggiornata e integrata periodicamente;
Visto l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 20 giugno 2012, n. 144, che, ai sensi dell’articolo 1, comma
1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ha
istituito il registro dei revisori legali presso il Ministero
dell’economia e delle finanze;
Rilevato che presso il Ministero della giustizia e’ istituita una
pluralita’ di registri, albi ed elenchi per la tenuta dei quali e’
necessario il trattamento di dati giudiziari;
Ritenuto di dover specificamente modificare gli allegati al citato
decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006, n. 306,
individuando i tipi di dati trattati e le operazioni di trattamento
eseguite in sede di tenuta di registri, albi ed elenchi;
Considerato che per quanto concerne i trattamenti di cui sopra e’
stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste
dall’articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla
pertinenza, non eccedenza e indispensabilita’ dei dati giudiziari
utilizzati rispetto alle finalita’ perseguite;
Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei
dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 170 del 23 luglio 2005;
Vista l’autorizzazione generale n. 7/2013 contenuta nel
provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del 12
dicembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27
dicembre 2013 e in particolare quanto disposto ai capi IV e V punto
2, relativamente al trattamento dei dati a carattere giudiziario da
parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice, reso in
data 10 aprile 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 5 giugno 2014;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
in data 16 giugno 2014;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006,
n. 306

1. Al decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006, n.
306, l’allegato n. 18 e’ sostituito dall’allegato I del presente
decreto.

Art. 2

Clausola di invarianza

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 24 luglio 2014

Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni,
reg.ne – Succ. n. 2258

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 2014 Scioglimento del consiglio comunale di Marigliano e nomina del commissario straordinario.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014
sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Marigliano
(Napoli);
Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al
protocollo dell’ente, da tredici consiglieri su ventiquattro
assegnati al comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato
il normale funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’articolo 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Marigliano (Napoli) e’ sciolto.

Art. 2

Il dott. Massimo De Stefano e’ nominato commissario straordinario
per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, aila giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 22 agosto 2014

NAPOLITANO

Alfano, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 13 agosto 2014, n. 140 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita’ per la formazione degli amministratori di condominio nonche’ dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali.

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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 11 dicembre 2012, n. 220;
Visto l’articolo 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del
Codice civile e disposizioni transitorie, per come modificato
dall’articolo 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante
"Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici";
Visto l’articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge del
21 febbraio 2014, n. 9;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 maggio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in
data 13 giugno 2014;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina:
a) i criteri, le modalita’ e i contenuti dei corsi di formazione
e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali;
b) i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.

Art. 2

Finalita’ della formazione e dell’aggiornamento

1. Le attivita’ di formazione ed aggiornamento devono perseguire i
seguenti obiettivi:
a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e
giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza
degli edifici;
b) promuovere il piu’ possibile l’aggiornamento delle competenze
appena indicate in ragione dell’evoluzione normativa,
giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione tecnologica;
c) accrescere lo studio e l’approfondimento individuale quali
presupposti per un esercizio professionale di qualita’.

Art. 3

Requisiti dei formatori

1. I formatori devono provare al responsabile scientifico, con
apposita documentazione, il possesso dei seguenti requisiti di
onorabilita’ e professionalita’:
a) il godimento dei diritti civili;
b) di non essere stati condannati per delitti contro la pubblica
amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la
legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a
due anni, e, nel massimo, a cinque anni;
c) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione
divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) di non essere interdetti o inabilitati;
e) di aver maturato una specifica competenza in materia di
amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver
conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche
triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie
giuridiche, tecniche ed economiche presso universita’, istituti e
scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attivita’
di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato
almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di
sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo
internazionale (ISBN) ai sensi dell’articolo 1, lettera t), del
decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76; coloro che hanno gia’
svolto attivita’ di formazione in materia di diritto condominiale o
di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore
ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata
in vigore del presente regolamento.

Testo non uffi Art. 4

Responsabile scientifico

1. La funzione di responsabile scientifico puo’ essere svolta da un
docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore
universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore
di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo
grado), un avvocato o un magistrato, un professionista dell’area
tecnica. I soggetti appena individuati, che possono anche essere in
trattamento di quiescenza, devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilita’ e professionalita’ di cui all’articolo 3 del presente
regolamento.
2. Il responsabile scientifico verifica il possesso dei requisiti
di onorabilita’ e professionalita’ dei formatori tramite riscontro
documentale, e verifica il rispetto dei contenuti di cui al
successivo articolo 5, comma 3, del presente regolamento, le
modalita’ di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle
presenze, anche in caso di svolgimento dei corsi in via telematica.
Il responsabile scientifico attesta il superamento con profitto di un
esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento
seguito dai partecipanti.

Art. 5

Svolgimento e contenuti dell’attivita’ di formazione
e di aggiornamento

1. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un programma
didattico predisposto dal responsabile scientifico in base a quanto
specificato al comma 3 del presente articolo. Il corso di formazione
iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura
di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono
esercitazioni pratiche.
2. Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza
annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e
riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in
relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla
risoluzione di casi teorico-pratici.
3. I corsi di formazione e di aggiornamento contengono moduli
didattici attinenti le materie di interesse dell’amministratore,
quali:
a) l’amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai
compiti ed ai poteri dell’amministratore;
b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai
requisiti di staticita’ e di risparmio energetico, ai sistemi di
riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici
ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione
delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;
c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti
condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle
millesimali;
d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli
edifici ed alla proprieta’ edilizia;
e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai
regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone
territoriali di interesse per l’esercizio della professione ed alle
disposizioni sulle barriere architettoniche;
f) i contratti, in particolare quello d’appalto ed il contratto
di lavoro subordinato;
g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;
h) l’utilizzo degli strumenti informatici;
i) la contabilita’.
4. L’inizio di ciascun corso, le modalita’ di svolgimento, i
nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono
comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio
del corso, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta
elettronica che verra’ tempestivamente indicato sul sito del
Ministero della giustizia.
5. Il corso di formazione e di aggiornamento puo’ essere svolto
anche in via telematica, salvo l’esame finale, che si svolge nella
sede individuata dal responsabile scientifico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 13 agosto 2014

Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne – prev. n. 2489

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 7 ottobre 2014, n. 154 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, secondo le procedure, i
principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla
presente legge.
2. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui al comma 1 del
presente articolo sono individuati ai sensi dell’articolo 31, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive elencate nell’allegato B, nonche’, qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo
l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l’attivita’ ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli
limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione
delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonche’ alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi
fronte con i fondi gia’ assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 2

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di atti normativi dell’Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e’ delegato ad
adottare, ai sensi dell’articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via
regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell’Unione europea
pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per
le quali non sono gia’ previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3

Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, sull’accesso all’attivita’ degli enti creditizi e sulla
vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di
investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le
direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, il Governo e’ tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, in quanto compatibili,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale
recepimento della direttiva 2013/36/UE e all’applicazione del
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti
creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012;
b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina
secondaria adottata dalla Banca d’Italia e dalla Commissione
nazionale per le societa’ e la borsa (CONSOB) secondo le rispettive
competenze e in ogni caso entro l’ambito di quanto specificamente
previsto dalla direttiva 2013/36/UE; le disposizioni di attuazione
della Banca d’Italia sono emanate senza previa deliberazione del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
nell’esercizio dei poteri regolamentari le autorita’ di vigilanza
tengono conto dei principi di vigilanza adottati dal Comitato di
Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate
dall’Autorita’ bancaria europea;
c) attribuire alle autorita’ di vigilanza, secondo le rispettive
competenze, tutti i poteri che la direttiva 2013/36/UE e il
regolamento (UE) n. 575/2013 richiedono di assegnare loro;
d) rivedere, in linea con la direttiva 2013/36/UE, con il
regolamento (UE) n. 575/2013 e con le linee guida emanate
dall’Autorita’ bancaria europea, la materia dei requisiti degli
esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli
intermediari, in modo da rafforzare l’idoneita’ a garantire la sana e
prudente gestione degli intermediari stessi; individuare inoltre il
momento della prima valutazione dei requisiti prescritti dalla nuova
disciplina;
e) attribuire alla Banca d’Italia il potere di rimuovere gli
esponenti aziendali degli intermediari quando la loro permanenza in
carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione;
f) al fine di assicurare l’efficace recepimento della direttiva
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 nonche’ di rafforzare i
presidi relativi ai conflitti di interessi degli intermediari e a
tutela delle esigenze di trasparenza e correttezza sostanziale,
stabilire a carico dei soci e degli amministratori degli intermediari
l’obbligo di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un
interesse in conflitto e prevedere la nullita’ delle previsioni
contrattuali in contrasto con le disposizioni in materia di
remunerazione o di incentivazioni previste dalla disciplina
secondaria di attuazione dei testi unici di cui ai decreti
legislativi 1º settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio 1998, n. 58;
g) individuare nella Banca d’Italia l’autorita’ competente a
esercitare le facolta’ di opzione che il regolamento (UE) n. 575/2013
attribuisce agli Stati membri;
h) disciplinare modalita’ di segnalazione, all’interno degli
intermediari e verso l’autorita’ di vigilanza, delle violazioni delle
disposizioni della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n.
575/2013, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di
protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure
per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell’esercizio
dell’attivita’ di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalita’
di segnalazione anche ad altre violazioni;
i) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385:
1) rivedere, in modo organico e in coerenza con quanto previsto
dalla direttiva 2013/36/UE e con le disposizioni emanate in
attuazione del presente articolo, la disciplina delle sanzioni
amministrative pecuniarie prevista dall’articolo 144 e la relativa
procedura sanzionatoria, stabilendo:
1.1) l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
alle societa’ o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni,
tenendo conto anche delle dimensioni delle societa’ o enti medesimi,
e i presupposti che determinano una responsabilita’ da parte dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o
controllo nonche’ dei dipendenti o di coloro che operano sulla base
di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del
soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro
subordinato;
1.2) l’entita’ delle sanzioni amministrative pecuniarie, in
modo tale che:
1.2.1) la sanzione applicabile alle societa’ o enti sia
compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento
del fatturato;
1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia
compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di
euro;
1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall’autore della
violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1)
e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell’ammontare del
vantaggio ottenuto, purche’ tale ammontare sia determinabile;
2) estendere la disciplina sanzionatoria emanata ai sensi della
presente lettera a tutte le violazioni previste nel vigente articolo
144, tenendo fermo, per le sanzioni in materia di trasparenza, il
principio della rilevanza della violazione;
3) rivedere la disciplina sanzionatoria di cui agli articoli
133, 139 e 140, in coerenza con i principi e criteri direttivi di cui
al numero 1), punto 1.2);
4) per le fattispecie previste dagli articoli 130, 131,
131-bis, 131-ter e 132, confermare i reati ivi previsti e avvalersi
della facolta’, attribuita dalla direttiva 2013/36/UE, di non
introdurre sanzioni amministrative;
l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58:
1) rivedere, in modo organico e in coerenza con i principi e
criteri direttivi previsti alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e
1.2), la disciplina e la procedura sanzionatoria relative alle
sanzioni amministrative pecuniarie previste agli articoli 188, 189 e
190;
2) rivedere, tenuto conto di quanto disposto ai sensi della
legge 28 dicembre 2005, n. 262, i minimi e i massimi edittali delle
sanzioni di cui agli articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193 e 194, in
modo tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalita’,
dissuasivita’ e adeguatezza, secondo un’articolazione che preveda
minimi non inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5 milioni
di euro;
m) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in
attuazione delle lettere i) e l):
1) valutare l’estensione del principio del favor rei ai casi di
modifica della disciplina vigente al momento in cui e’ stata commessa
la violazione;
2) definire i criteri cui la Banca d’Italia e la CONSOB devono
attenersi nella determinazione dell’ammontare della sanzione, in
coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE, anche in
deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n.
689;
3) prevedere le modalita’ di pubblicazione dei provvedimenti
che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni
con l’Autorita’ bancaria europea, in linea con quanto previsto dalla
direttiva 2013/36/UE;
4) attribuire alla Banca d’Italia e alla CONSOB, secondo il
vigente riparto di competenze, il potere di definire disposizioni
attuative, con riferimento, tra l’altro, alla definizione della
nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla
procedura sanzionatoria e alle modalita’ di pubblicazione dei
provvedimenti che irrogano le sanzioni;
5) con riferimento alle fattispecie connotate da minore
effettiva offensivita’ o pericolosita’, prevedere, ove compatibili
con la direttiva 2013/36/UE, efficaci strumenti per la deflazione del
contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione
della sanzione, anche conferendo alle autorita’ di vigilanza la
facolta’ di escludere l’applicazione della sanzione per condotte
prive di effettiva offensivita’ o pericolosita’;
n) attribuire alla Banca d’Italia e alla CONSOB, nel rispetto del
vigente riparto di competenze, il potere di adottare le misure
previste dalla direttiva 2013/36/UE relative alla reprimenda
pubblica, all’ordine di cessare o di porre rimedio a condotte
irregolari e alla sospensione temporanea dall’incarico;
o) attribuire alle autorita’ di vigilanza, nel rispetto del
vigente riparto di competenze, il potere di revocare l’autorizzazione
all’esercizio delle attivita’ degli intermediari nei casi previsti
dalla direttiva 2013/36/UE, operando gli opportuni raccordi con la
disciplina della gestione delle crisi;
p) nel rispetto del vigente assetto di competenze delle autorita’
nazionali preposte alla prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’
criminose e di finanziamento del terrorismo, apportare al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle altre disposizioni
vigenti in materia le modificazioni e integrazioni occorrenti ad
adeguare l’entita’ delle sanzioni ivi previste, coerentemente con
quanto stabilito alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e 1.2), del
presente comma, e a introdurre le misure di cui alla lettera n),
nonche’ ogni altra modificazione e integrazione necessaria a
garantire la coerenza, la proporzionalita’ e l’adeguatezza delle
sanzioni previste a carico di tutti i soggetti tenuti all’osservanza
degli obblighi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 231 del
2007 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo;
q) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le
integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le
disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita’
interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva
2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e
2011/61/UE, e per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009,
relativo alle agenzie di rating del credito
1. Nell’esercizio della delega legislativa per l’attuazione della
direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle
attivita’ e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in
materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di
investimento alternativi, per quanto riguarda l’eccessivo affidamento
ai rating del credito, e per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il
regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del
credito, il Governo e’ tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione
delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, le modifiche e
le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della
direttiva 2013/14/UE nell’ordinamento nazionale, prevedendo, ove
opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre
l’affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni (rating) di
merito del credito emesse da agenzie di rating del credito, come
definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009;
b) prevedere, in conformita’ alle definizioni e alla disciplina
della citata direttiva 2013/14/UE e del regolamento (CE) n.
1060/2009, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n.
462/2013, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche
di derivazione europea, al fine di assicurare il migliore
coordinamento con le nuove disposizioni per la corretta e integrale
applicazione della disciplina europea sulle agenzie di rating del
credito e per la riduzione dell’affidamento esclusivo o meccanico ai
rating emessi da tali agenzie, garantendo la massima protezione
dell’investitore e la tutela della stabilita’ finanziaria;
c) rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in
relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti
creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti
dalle agenzie di rating.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita’
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 5

Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi
europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013,
relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, con le procedure di cui
all’articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi per
l’attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il
venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi
europei per l’imprenditoria sociale, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, nonche’ dei
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per
l’attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE)
n. 346/2013, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina
secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza
previsti nei medesimi regolamenti alla Banca d’Italia e alla CONSOB
secondo quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive
modificazioni;
b) attribuire alla Banca d’Italia e alla CONSOB, in relazione
alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine
previsti nei regolamenti, secondo i criteri e le modalita’ previsti
dall’articolo 187-octies del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;
c) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni dei
citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 in materia di
cooperazione e di scambio di informazioni con le autorita’ competenti
dell’Unione europea, degli Stati membri di essa e degli Stati non
appartenenti all’Unione europea;
d) prevedere l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
per le violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti, in
coerenza con quelle gia’ stabilite dal citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di disciplina degli
intermediari ed entro i limiti massimi ivi previsti;
e) prevedere, in conformita’ alle definizioni e alla disciplina
dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 nonche’ ai
criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti
modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea,
per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di
realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni
vigenti, assicurando il massimo grado di protezione dell’investitore
e di tutela della stabilita’ finanziaria;
f) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale
vigente in materia di organismi di investimento collettivo del
risparmio.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita’
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 6

Principi e criteri direttivi per l’attuazione della decisione quadro
2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di
informazioni e intelligence tra le autorita’ degli Stati membri
dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui
all’articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n.
234, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per
l’attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del
18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di
informazioni e intelligence tra le autorita’ degli Stati membri
dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e’ trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di
esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e’ adottato nel
rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei
principi e criteri direttivi di cui all’articolo 32, comma 1, lettere
a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche’ dei
seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che:
1) per «autorita’ competente incaricata dell’applicazione della
legge» di cui all’articolo 2, lettera a), della decisione quadro si
intendano le forze di polizia di cui al primo comma dell’articolo 16
della legge 1º aprile 1981, n. 121;
2) per «indagine penale», «operazione di intelligence
criminale» e «informazioni e/o intelligence» si intendano le
procedure, le informazioni e i dati secondo quanto rispettivamente
stabilito dall’articolo 2, lettere b), c) e d), della decisione
quadro;
3) per «reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato d’arresto europeo» si intendano quelli previsti
dagli articoli 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonche’
quelli connessi al furto di identita’ relativo ai dati personali;
b) prevedere modalita’ procedurali affinche’ le informazioni
possano essere comunicate alle autorita’ competenti di altri Stati
membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni
di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni
medesime, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 della decisione
quadro;
c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini
dell’individuazione, della prevenzione o dell’indagine su un reato
quando vi sia un motivo di fatto per ritenere che le informazioni e
l’intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro,
e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto e le finalita’
cui sono destinate l’informazione e l’intelligence nonche’ il nesso
tra le finalita’ e la persona oggetto delle informazioni e
dell’intelligence;
d) determinare i canali e la lingua di comunicazione secondo i
criteri fissati dall’articolo 6 della decisione quadro;
e) valutare e disciplinare i casi in cui le informazioni e i dati
detenuti da autorita’ estere possono essere utilizzati nei
procedimenti penali nei confronti di soggetti che non abbiano avuto
modo di contestarne il contenuto, anche tenuto conto degli accordi
internazionali e bilaterali vigenti;
f) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle
esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza
dell’indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
g) prevedere, fatti salvi i casi indicati all’articolo 10 della
decisione quadro, modalita’ procedurali per lo scambio spontaneo di
informazioni e di intelligence;
h) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all’articolo 3,
paragrafo 3, della decisione quadro, un’autorita’ competente possa
rifiutare di fornire le informazioni e l’intelligence solo nel caso
in cui sussistano le ragioni indicate all’articolo 10 della medesima
decisione quadro;
i) prevedere che, quando le informazioni o l’intelligence
richieste da un altro Stato membro siano correlate a un procedimento
penale, la trasmissione delle stesse da parte dell’autorita’
nazionale richiesta sia subordinata all’autorizzazione dell’autorita’
giudiziaria procedente, conformemente a quanto previsto dall’articolo
3, paragrafo 4, della decisione quadro;
l) prevedere che, nei casi in cui l’autorita’ nazionale
competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni
e di intelligence con le autorita’ competenti di altro Stato membro,
ai sensi dell’articolo 7 della decisione quadro, tale scambio avvenga
conformemente a quanto previsto dalla lettera i).
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle disposizioni
di attuazione della normativa dell’Unione europea in materia di
protezione internazionale e di protezione temporanea
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro il 20 luglio 2019,
secondo le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante
un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in
attuazione dell’articolo 10, terzo comma, della Costituzione,
recepiscono gli atti dell’Unione europea, adottati ai sensi
dell’articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la
protezione temporanea.
2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, ai sensi
dell’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, puo’ adottare
disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto
legislativo.
3. Dall’attuazione della delega di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti
derivanti dall’attuazione della delega con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8

Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva
2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la
direttiva 2009/22/CE – direttiva sull’ADR per i consumatori
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio
2013, il Governo e’ tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) esercitare l’opzione di cui all’articolo 2, paragrafo 2,
lettera a), della direttiva, secondo cui rientrano tra le procedure
di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) utili ai fini
dell’applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi
a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone
fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte
o retribuite esclusivamente dal professionista, gia’ consentite ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28;
b) prevedere espressamente, ai fini dell’opzione di cui alla
lettera a), che in tal caso le persone fisiche incaricate della
risoluzione delle controversie facciano parte di un organismo
collegiale composto da un numero eguale di rappresentanti delle
organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista
e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita’
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 9

Delega al Governo per l’attuazione della decisione quadro
2006/783/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni di confisca
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro
2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle
decisioni di confisca, secondo le procedure e i criteri direttivi di
cui agli articoli 31, commi 2, 3, 5 e 9, e 32, comma 1, lettere a),
e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche’ secondo i
seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere l’applicazione delle definizioni di cui all’articolo
2 della decisione quadro;
b) prevedere che l’autorita’ centrale ai sensi dell’articolo 3,
paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero
della giustizia;
c) prevedere che, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), punto
iii), della decisione quadro, la richiesta di riconoscimento possa
essere avanzata dall’autorita’ giudiziaria italiana anche per le
confische disposte ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero per le
confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
d) prevedere che l’autorita’ competente a chiedere il
riconoscimento e l’esecuzione ai sensi dell’articolo 4 della
decisione quadro sia l’autorita’ giudiziaria italiana procedente;
e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di
riconoscimento della confisca di beni emessi dall’autorita’
giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della
cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se necessario, dei
punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di
individuare l’autorita’ competente, e assicurando in ogni caso
modalita’ di trasmissione degli atti che consentano all’autorita’
giudiziaria italiana di stabilirne l’autenticita’;
f) prevedere che l’autorita’ giudiziaria italiana che ha emesso,
nell’ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca
concernente cose che si trovano nel territorio di un altro Stato
membro si possa rivolgere direttamente all’autorita’ giudiziaria di
tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di
esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilita’ di
avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche
al fine di individuare l’autorita’ competente;
g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e)
e f), adeguate forme di comunicazione e di informazione nei confronti
del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
h) prevedere la trasmissione d’ufficio delle richieste
provenienti dalle autorita’ di un altro Stato membro, da parte
dell’autorita’ giudiziaria italiana che si ritiene incompetente,
direttamente all’autorita’ giudiziaria italiana competente, dandone
comunicazione all’autorita’ giudiziaria dello Stato di emissione;
i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento e di
esecuzione delle decisioni di confisca, l’autorita’ giudiziaria
italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilita’ nei
casi e per i reati previsti dall’articolo 6, paragrafo 1, della
decisione quadro;
l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento e di
esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorita’
giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli
previsti dall’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro,
l’autorita’ giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia
incriminabilita’;
m) prevedere che possano essere esperiti i mezzi di impugnazione
ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei
terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l’esecuzione di
provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l’impugnazione non
possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata
dallo Stato di emissione;
n) prevedere che l’autorita’ giudiziaria, in veste di autorita’
competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l’esecuzione di
una decisione di confisca quando:
1) l’esecuzione della decisione di confisca sarebbe in
contrasto con il principio del ne bis in idem;
2) in uno dei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della
decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non
costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di
esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e
di cambio, l’esecuzione della decisione di confisca non puo’ essere
rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di
esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non
contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di
imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di
emissione;
3) vi sono immunita’ o privilegi a norma del diritto dello
Stato italiano che impedirebbero l’esecuzione di una decisione di
confisca nazionale dei beni in oggetto;
4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona
fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile
l’esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale
impossibilita’ risulta conseguenza dell’applicazione di mezzi di
impugnazione di cui alla lettera m);
5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per
reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in
territorio italiano;
6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per
reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori
del territorio dello Stato di emissione e il reato e’ improcedibile
ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;
o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e
l’esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione,
l’autorita’ giudiziaria italiana procedente attivi procedure di
consultazione con l’autorita’ competente dello Stato di emissione,
anche tramite l’autorita’ centrale di cui alla lettera b);
p) prevedere che l’autorita’ giudiziaria, in veste di autorita’
competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l’esecuzione di
una decisione di confisca:
1) quando il bene e’ gia’ oggetto di un procedimento di
confisca nazionale, anche nell’ambito di un procedimento di
prevenzione;
2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui
alla lettera m) e fino alla decisione definitiva;
3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma
di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale
risultante dalla sua esecuzione possa superare l’importo specificato
nella decisione a causa dell’esecuzione simultanea della stessa in
piu’ di uno Stato membro;
4) qualora l’esecuzione della decisione di confisca possa
pregiudicare un’indagine penale o un procedimento penale in corso;
q) prevedere che l’autorita’ giudiziaria, in veste di autorita’
competente dello Stato di emissione, possa convenire con l’autorita’
dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di
denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo
che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere
il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;
r) prevedere, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della
decisione quadro, che, quando lo Stato italiano opera in veste di
Stato di esecuzione, la decisione di confisca in relazione alla quale
e’ stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:
1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal
codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o
presso il terzo, in quanto applicabili;
2) sui beni immobili o mobili registrati con la trascrizione
del provvedimento presso i competenti uffici;
3) sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di
un’impresa, oltre che con le modalita’ previste per i singoli beni
sequestrati, con l’immissione in possesso dell’amministratore
nominato dall’autorita’ che ha disposto la confisca e con
l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il
quale e’ iscritta l’impresa;
4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l’annotazione nei
libri sociali e con l’iscrizione nel registro delle imprese;
5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i
titoli del debito pubblico, con la registrazione nell’apposito conto
tenuto dall’intermediario ai sensi dell’articolo 15 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398. Si applica l’articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni;
s) prevedere che, dopo l’esecuzione delle formalita’ di cui alla
lettera r), l’ufficiale giudiziario e la polizia giudiziaria, secondo
le rispettive competenze, procedano all’apprensione materiale dei
beni; prevedere altresi’ i casi in cui sia possibile procedere allo
sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza
pubblica;
t) prevedere che i sequestri e le confische disposti
dall’autorita’ giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale, ad
eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell’ambito di un
procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi
previsti alle lettere q) e r);
u) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato
italiano nei casi previsti dall’articolo 16, paragrafo 1, lettere a)
e b), e dall’articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;
v) prevedere che, nei casi indicati all’articolo 16, paragrafo 2,
della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai
sensi dell’articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del
Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni
confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei
beni oggetto di confisca di prevenzione;
z) prevedere, in caso di responsabilita’ dello Stato italiano per
i danni causati dall’esecuzione di un provvedimento di confisca
richiesto dall’autorita’ giudiziaria dello Stato membro di emissione,
l’esperibilita’ del procedimento previsto dalla decisione quadro per
il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di
risarcimento alla parte lesa.
2. Alle attivita’ previste dal comma 1 si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 7 ottobre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.