Legge Regionale n. 11 del 11-03-2009 Regione Molise. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2006, n. 20, ad oggetto: “Norme per la tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 5
del 16 marzo 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 20 (Norme per la
tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da
impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi) è sostituito dal seguente:

«Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti ed alle
apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza tra
100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e
radiotelevisivi.
2. Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge:
a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature
di cui al comma 1;
b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al
connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini
di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso
amatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W e gli
impianti per cui sia stata accordata la concessione prevista dal D.P.R. 5
agosto 1966, n. 1214, recante: ’Nuove norme sulle concessioni di impianto e di
esercizio di stazioni di radioamatori’.
3. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono
essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la
popolazione indicati dalla normativa statale vigente.
4. Per gli impianti di cui al comma 2 rimane l’obbligo della comunicazione
all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise per le finalit
di cui all’articolo 7.
5. Fatti salvi i casi previsti al comma 2, gli impianti di telecomunicazione e
radio televisione di cui al comma 1 sono soggetti all’autorizzazione prevista
dall’articolo 5.».

ARTICOLO 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 3 del 09-03-2009 Regione Puglia. Norme in materia di regolamento edilizio.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 40
del 13 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLAGIUNTAREGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Regolamento edilizio.
Competenza all’adozione e contenuto)

1. I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa
di cui all’articolo 3 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano
l’attività edilizia, con le prescrizioni e i limiti previsti dalla presente
legge e dalle norme di settore nazionali e regionali. A tal fine, i comuni si
dotano di un regolamento edilizio che, in armonia con le previsioni di cui al
comma 2 dell’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, disciplina le modalità costruttive, con
particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-
sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli
stessi.

2. Con il regolamento edilizio può essere istituita la commissione
edilizia comunale e regolamentata la sua attività.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il regolamento edilizio deve
prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di
nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione
energetica non inferiore a 1 chilowatt (KW) per ciascuna unità abitativa,
compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i
fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri
quadrati, la produzione energetica minima è di 5 KW.

4. Non possono essere previste nel regolamento edilizio norme di
carattere urbanistico.

ARTICOLO 2

(Schema- tipo di regolamento edilizio)

1. La Giunta regionale, previa concertazione con le rappresentanze dei
comuni e delle parti sociali, può approvare uno schema-tipo di regolamento
edilizio, al quale i comuni possono adeguare il proprio regolamento locale.

2. Per esigenze di uniformità, ovvero per consentire un’omogenea
disciplina dell’attività edilizia in specifici settori o con specifiche
modalità, ovvero per conseguire specifici obiettivi di pubblico interesse, la
Regione può dettare norme che vengono dichiarate espressamente integrative dei
regolamenti edilizi comunali e che sostituiscono automaticamente eventuali
previsioni di contenuto difforme.

ARTICOLO 3

(Procedimento di approvazione)

1. Il regolamento edilizio è approvato dal consiglio comunale garantendo
la massima partecipazione pubblica attraverso la pubblicazione della bozza,
ricevimento delle osservazioni e controdeduzioni con le modalità stabilite
dallo stesso consiglio comunale.

2. Il comune acquisisce il parere preventivo e vincolante dell’azienda
sanitaria locale (ASL) in ordine ai contenuti igienico-sanitari del
regolamento edilizio.

3. La deliberazione di approvazione del regolamento edilizio viene
trasmessa alla Regione, unitamente al regolamento edilizio in formato cartaceo
e digitale.

ARTICOLO 4

(Regolamenti edilizi vigenti e regolamenti edilizi con annessi programmi di
fabbricazione)

1. Le norme dettate dalla presente legge valgono anche per le varianti ai
regolamenti edilizi vigenti e per i regolamenti edilizi che contengono
programmi di fabbricazione a norma dell’articolo 34 della legge 17 agosto
1942, n. 1150 (Legge urbanistica e disposizioni generali), limitatamente alle
norme aventi carattere edilizio di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1.

ARTICOLO 5

(Abrogazione)

1. Il numero 4) del primo comma dell’articolo 15 della legge regionale 31
maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), è abrogato.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 5 del 14-04-2009 Regione Sicilia. Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 17
del 17 aprile 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in conformità ai principi contenuti nel decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni,
recante

Legge Regionale n. 1 del 13-03-2009 Regione Trentino Alto Adige. Istituzione del nuovo Comune di Ledro mediante la fusione dei comuni che hanno costituito l’Unione dei comuni della Valle di Ledro

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
N. 13
del 24 marzo 2009
SUPPLEMENTO
N. 1
(La legge regionale n. 1 del 13.3.2009 è stata ripubblicata sul
n. 13 Supplemento 1 del 24.3.2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Fusione dei Comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzecca,
Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra)

1. Ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 è
istituito a decorrere dal 1° gennaio 2010 il Comune di Ledro mediante la
fusione dei Comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzecca,
Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra, che hanno costituito l’Unione dei comuni
della Valle di Ledro.
2. La circoscrizione territoriale del Comune di Ledro è costituita dalle
circoscrizioni territoriali dei Comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro,
Concei, Bezzecca, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra.

ARTICOLO 2

(Capoluogo e sede del Comune)

1. La sede legale del Comune di Ledro è situata nell’abitato di Pieve di
Ledro, che costituisce il capoluogo del Comune. Lo statuto del Comune può
prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di
fuori della sede legale. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su
tutto il territorio comunale.

ARTICOLO 3

(Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Il Comune di Ledro subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e
immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dell’Unione dei
comuni della Valle di Ledro e dei Comuni di origine.
2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di
Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che
regolano la successione delle persone giuridiche.

ARTICOLO 4

(Beni di uso civico)

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di
originaria appartenenza.
2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, considerati frazioni ai
fini dell’amministrazione dei beni di uso civico.

ARTICOLO 5

(Municipi)

1. Lo statuto del nuovo Comune può prevedere l’istituzione dei municipi, quali
organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di valorizzare le
comunità locali. Il funzionamento di ciascun municipio è affidato a un
comitato di gestione composto da un prosindaco e da un minimo di due a un
massimo di quattro consultori, eletti fra i cittadini residenti nella
circoscrizione del municipio in possesso dei requisiti di eleggibilità e
compatibilità alla carica di consigliere comunale. La carica di sindaco,
assessore e consigliere comunale del Comune di cui fa parte il municipio è
incompatibile con la carica di componente del comitato di gestione.
2. Lo statuto stabilisce:
a) il numero dei componenti di ciascun comitato entro i limiti fissati
dal comma 1;
b) le forme per l’elezione dei componenti del comitato che deve avvenire
contestualmente all’elezione del consiglio comunale;
c) le funzioni consultive e partecipative del comitato.
3. I municipi costituiscono circoscrizioni di decentramento ai fini della
gestione dei beni frazionali di uso civico.

ARTICOLO 6

(Gestione del nuovo Comune fino all’elezione degli organi comunali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino all’elezione degli organi comunali
alla gestione del nuovo Comune provvedono gli organi dell’Unione dei comuni
della Valle di Ledro, intendendosi sostituiti al sindaco, alla giunta e al
consiglio comunale rispettivamente il Presidente, la Giunta e il Consiglio
dell’Unione.

ARTICOLO 7

(Regime degli atti)

1. Fino all’esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente
continuano ad applicarsi rispettivamente gli atti e i provvedimenti
dell’Unione dei comuni della Valle di Ledro per le funzioni e i servizi
trasferiti all’Unione stessa, e negli ambiti territoriali dei Comuni di
origine gli atti e i provvedimenti adottati dai rispettivi organi comunali per
le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni.

ARTICOLO 8

(Mobilità del personale)

1. Il personale dei Comuni d’origine e dell’Unione dei comuni della Valle di
Ledro è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell’articolo 2112 del Codice
Civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di
informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428.
2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall’articolo 59,
comma 1, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, come sostituito
dall’articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7.

ARTICOLO 9

(Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Ledro si svolge
nel turno elettorale generale che sarà indetto in una domenica compresa tra il
1° maggio e il 15 giugno 2010.
2. Per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le
disposizioni regionali relative all’elezione diretta del sindaco e del
consiglio dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della
provincia di Trento.
3. In prima applicazione, sei seggi del consiglio comunale sono assegnati ai
candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle
circoscrizioni territoriali dei sei Comuni originari. A tal fine l’ufficio
centrale, prima di procedere all’attribuzione dei seggi secondo quanto
disposto dall’articolo 34, comma 1, lettere da g) fino a l) della legge
regionale 30 novembre 1994, n. 3, come modificato dall’articolo 38 della legge
regionale 22 dicembre 2004, n. 7, dopo aver svolto le operazioni indicate dal
medesimo articolo 34, comma 1, lettere da a) fino a f), compie le seguenti
operazioni:
1) forma, per ognuno dei sei Comuni originari, una graduatoria,
disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale
secondo l’ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nelle sezioni
elettorali del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di
appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;
2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle sei
graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al
primo, fino alla concorrenza dei sei seggi, utilizzando i seguenti criteri nei
seguenti casi:
2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene
eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
Nell’altra graduatoria è eletto il secondo candidato;
2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di
preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la
differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della
medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio.
Nell’altra graduatoria è eletto il secondo candidato;
3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall’articolo 34,
comma 1, lettere da g) fino a l) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3,
come modificato dall’articolo 38 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7
e proclama eletti i candidati secondo l’ordine della graduatoria formata ai
sensi della lettera e) del medesimo articolo 34; al computo concorrono i seggi
assegnati ai candidati proclamati ai sensi del punto 2);
4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato
rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto più votato
appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede
nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato
proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito
nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l’ordine della graduatoria
medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati
alle liste in base al punto 3).

ARTICOLO 10

(Disposizione transitoria in materia di municipi)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera b), la prima
elezione dei componenti del comitato avviene entro il termine stabilito dallo
statuto comunale del nuovo Comune di Ledro.

ARTICOLO 11

(Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica)

1. Fino alla determinazione con regolamento regionale dell’indennità di carica
e dei gettoni di presenza si applicano le seguenti disposizioni:
a) ai prosindaci dei municipi spetta un sesto delle indennit
rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del
Presidente della Regione 16 giugno 2006, n. 10/L per i sindaci dei Comuni
d’origine;
b) ai consultori dei municipi spetta, per l’effettiva partecipazione a
ogni seduta del comitato di gestione, la metà dei gettoni di presenza
rispettivamente previsti dal regolamento regionale emanato con decreto del
Presidente della Regione 16 giugno 2006, n. 10/L per i consiglieri dei Comuni
d’origine;
c) al sindaco e agli assessori del nuovo Comune di Ledro spettano le
indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con
decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2006 n. 10/L per i sindaci e
per gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 6, livello intermedio.
2. Il comma 5 dell’articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1,
come modificata da ultimo dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, è
abrogato.

ARTICOLO 12

(Gestione provvisoria)

1. Fino all’adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune di Ledro, è
consentita la gestione provvisoria secondo la disciplina prevista
dall’articolo 17, comma 15, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell’ultimo
bilancio approvato dall’Unione dei comuni della Valle di Ledro.

ARTICOLO 13

(Disposizione transitoria per il Comune di Tiarno di Sopra)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 58, comma 4, della legge
regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, l’elezione del
sindaco e del consiglio del Comune di Tiarno di Sopra non si effettua
nell’anno 2009. Fino al 31 dicembre 2009 continuano a operare gli organi
rimasti transitoriamente in carica ai sensi dell’articolo 8 della legge
regionale 30 novembre 1994, n. 3.

ARTICOLO 14

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura della spesa annua presunta di euro 1,5 milioni derivante
dall’attuazione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010, dell’articolo
42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive
modificazioni si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 7,
comma 2, della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 e successive modificazioni.

ARTICOLO 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.

Trento, 13 marzo 2009

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DURNWALDER

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it