Legge Regionale n. 6 del 12-03-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia. Disposizioni urgenti in materia di Autorita’ di bacino regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 11
del 18 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Commissariamento dell’Autorita’ di bacino)

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della
Giunta Regionale, alla scadenza dell’incarico del Segretario generale
dell’Autorita’ di bacino regionale di cui alla legge regionale 3 luglio 2002,
n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in
materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e’ nominato un Commissario,
individuato tra soggetti che abbiano svolto per almeno un biennio funzioni
dirigenziali in organismi pubblici complessi, con il compito di definire il
riordino organizzativo dell’Autorita’, in armonia con il riassetto delle
Autorita’ di bacino nazionali.

2. Il Commissario svolge altresi’ i compiti propri del Segretario generale
dell’Autorita’ di bacino, previsti dall’articolo 9 della legge regionale
16/2002.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1 si provvede altresi’ alla nomina di
un Commissario sostituto per l’ipotesi di assenza, vacanza o impedimento
dell’organo titolare.

4. Il Commissario e il Commissario sostituto sono nominati per la durata
massima di un anno e possono essere prorogati una sola volta.

5. Al Commissario compete il trattamento previsto per il Segretario generale.
Al Commissario sostituto compete un’indennita’ di carica determinata con
deliberazione della Giunta regionale.

6. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno
carico all’unita’ di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 9901 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009.

ARTICOLO 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le Leggi Regionali

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Legge Regionale n. 11 del 06-04-2009 Regione Lazio. Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 14
del 14 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, in conformità ai principi previsti dallo Statuto regionale
e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 2002,
n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche e alla legge
regionale 9 luglio 1997, n. 24 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle
attività sportive) e successive modifiche, concorre alla promozione, al
sostegno ed alla diffusione della sicurezza nello sport.

ARTICOLO 2

(Istituzione della giornata regionale della promozione della sicurezza nello
sport)

1. E’ istituita, il giorno nove febbraio di ogni anno, la giornata
regionale della promozione della sicurezza nello sport, con la finalità di
sensibilizzare ed informare la popolazione e gli enti pubblici e privati sui
temi della sicurezza.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il programma
delle iniziative e degli interventi per la giornata della promozione della
sicurezza nello sport, di seguito denominato programma.

3. Il programma viene predisposto sentita la Consulta regionale per i
problemi della sicurezza nello sport di cui all’articolo 4 e proposto
dall’assessore regionale competente in materia di sport.

4. Il programma contiene, in particolare:
a) le linee guida per la realizzazione delle iniziative e degli
interventi per la giornata regionale della promozione della sicurezza nello
sport;
b) la determinazione dei criteri e delle modalità per accedere ai
contributi e per la relativa concessione, erogazione e rendicontazione.

ARTICOLO 3

(Beneficiari)

1. Sono beneficiari delle iniziative da svolgersi nell’ambito della
giornata regionale per la promozione della sicurezza nello sport coloro che
presentano progetti nei modi previsti dal programma e, precisamente:
a) gli enti locali in forma singola o associata;
b) gli istituti scolastici e le università;
c) le associazioni sportive affiliate al Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) o ad un ente di promozione sportiva;
d) le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono
una comprovata attività nell’ambito della promozione della sicurezza nello
sport.

ARTICOLO 4

(Istituzione e compiti della Consulta regionale per i problemi della sicurezza
nello sport)

1. E’ istituita, presso l’assessorato regionale competente in materia di
sport, la Consulta regionale per i problemi della sicurezza nello sport, di
seguito denominata Consulta, quale organismo di consultazione permanente in
relazione alle politiche regionali in favore della sicurezza nello sport, che
svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) esprime parere sul programma;
b) formula proposte per la realizzazione di interventi volti a favorire e
migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi e nell’esercizio
delle attività sportive;
c) promuove l’approfondimento, l’aggiornamento e la diffusione delle
informazioni in materia di sicurezza sportiva, con particolare riguardo alla
prevenzione del fenomeno del doping;
d) promuove, in riferimento ai temi della sicurezza, la formazione, la
qualificazione e l’aggiornamento degli operatori in ambito sportivo, dei
gestori degli impianti sportivi, nonché dei fruitori, anche in collaborazione
con l’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria ARES 118; in caso di
fruitori minorenni possono aderire anche le famiglie o chi ne possiede la
potestà;
e) favorisce la diffusione e migliora la qualità dell’attività motoria,
anche a livello amatoriale, attraverso azioni concordate con i professionisti
della salute, miranti all’orientamento dell’attività fisica ed alla
prevenzione dei rischi, nonché attraverso l’individuazione di azioni, anche a
carattere sperimentale, per la verifica periodica delle condizioni di salute
necessarie per l’esercizio in sicurezza dell’attività motoria;
f) promuove iniziative di informazione e di comunicazione volte a
favorire un rapporto equilibrato con l’immagine corporea, tenuto conto delle
implicazioni che la comunità scientifica ascrive ai fattori socio-culturali
nell’insorgenza e nella diffusione, in particolare tra i giovani, dei disturbi
del comportamento alimentare;
g) promuove iniziative di informazione e di comunicazione rivolte ad
ulteriori ambiti di disagio giovanile caratterizzati da comportamenti di
dipendenza, come quelli connessi all’abuso di bevande alcoliche e quelli
collegati ai rischi del doping involontario, dovuto all’uso di integratori
alimentari;
h) favorisce la condivisione di conoscenze ed esperienze a livello
locale, regionale, nazionale ed europeo, al fine di promuovere la diffusione
delle buone prassi.

ARTICOLO 5

(Composizione della Consulta)

1. La Consulta è composta da:
a) un rappresentante designato dal CONI regionale;
b) un rappresentante designato dagli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI presenti a livello regionale;
c) un rappresentante designato dal Comitato italiano paraolimpico (CIP)
regionale;
d) un rappresentante designato dalle associazioni dei gestori degli impianti
sportivi presenti a livello regionale;
e) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni e fondazioni che
si occupano di sicurezza in ambito sportivo a livello regionale;
f) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di sport;
g) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di
tutela della salute;
h) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di
lavori pubblici;
i) tre esperti designati dall’assessore regionale competente in materia di
sport, sentita la competente commissione consiliare.

2. La Consulta è presieduta dall’assessore regionale competente in
materia di sport o da un suo delegato.

ARTICOLO 6

(Costituzione e funzionamento della Consulta)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione. I
rappresentanti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) sono
rinnovati ogni tre anni.

2. La seduta d’insediamento della Consulta è convocata dall’assessore
regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di
costituzione.

3. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con
apposito regolamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
della struttura regionale competente in materia di sport.

4. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

5. La Regione mette a disposizione della Consulta i locali e gli
strumenti operativi necessari per il relativo funzionamento.

ARTICOLO 7

(Istituzione del fondo per la sicurezza)

1. La Regione istituisce, presso l’assessorato regionale competente in
materia di sport, un fondo per la realizzazione di interventi volti a
migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi pubblici, sulla
base di quanto formulato dalla Consulta ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera b), attraverso procedure di evidenza pubblica, fino ad un massimo
dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

ARTICOLO 8

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si
provvede con l’istituzione:
a) nell’ambito della UPB G31, di un apposito capitolo
denominato “Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della
sicurezza nello sport”, con uno stanziamento per l’esercizio finanziario 2009,
pari a 100 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento
di pari importo dal capitolo T21501;
b) nell’ambito della UPB G32, di un apposito capitolo denominato “Fondo
per la realizzazione di interventi volti al miglioramento della sicurezza
degli impianti sportivi”, con uno stanziamento per l’esercizio finanziario
2009, pari a 500 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante il
prelevamento di pari importo dal capitolo T22501;

Le Leggi Regionali

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Legge Regionale n. 3 del 04-03-2009 Regione Lombardia. Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 9
del 2 marzo 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 6 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Nel rispetto della parte II, titolo V, della Costituzione e dei principi
contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità) (di seguito: TUE), nonché di quelli
desumibili dalle leggi statali ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), la presente legge
disciplina l’espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di
diritti relativi ad immobili, anche se non sia prevista la loro materiale
modificazione o trasformazione, per l’esecuzione nel territorio regionale di
opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle
amministrazioni statali.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le
disposizioni del TUE.

ARTICOLO 2

(Beni non espropriabili)

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione,
degli enti locali o di altri enti pubblici possono essere espropriati per
perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con
la precedente destinazione, da accertarsi, entro novanta giorni dalla
richiesta del beneficiario ed a cura dell’autorità espropriante, d’intesa con
gli enti pubblici interessati.

ARTICOLO 3

(Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni)

1. Costituiscono autorità espropriante:

a) per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere
pubbliche o di pubblica utilità: gli enti pubblici competenti alla
realizzazione delle opere, ivi compresi le comunità montane, le unioni di
comuni, i consorzi fra comuni o fra comuni e altri enti pubblici;
b) per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private
di pubblica utilità: gli enti pubblici che emanano i provvedimenti dai quali
deriva la dichiarazione di pubblica utilità;
c) le società, a totale o a maggioritaria partecipazione pubblica, che
hanno la proprietà o la gestione delle reti e degli impianti ad esse
collegati, per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

2. Costituiscono inoltre autorità espropriante i soggetti privati ai
quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.

3. Tutte le funzioni attribuite dalla legislazione statale e regionale
all’autorità amministrativa espropriante sono svolte dall’ufficio per le
espropriazioni, che l’autorità individua organizzandolo appositamente ovvero
attribuendo i relativi poteri ad un ufficio già esistente.

4. Due o più autorità esproprianti di cui al comma 1, anche se operano
con finalità o in settori diversi, possono, nei modi previsti dalla legge,
organizzare un comune ufficio per le espropriazioni, o attribuirne i poteri,
in tutto o in parte, ad un ufficio per le espropriazioni già esistente presso
una di loro, ovvero coordinare gli uffici per le espropriazioni già esistenti.

ARTICOLO 4

(Funzione regionale di coordinamento)

1. La Regione esercita la funzione di coordinamento al fine della
gestione omogenea, efficiente, efficace, economica e trasparente dei
procedimenti espropriativi.

2. In particolare la Regione:

a) favorisce e incentiva il perseguimento delle finalità di cui
all’articolo 3, comma 4;
b) svolge attività di consulenza nei confronti delle autorit
esproprianti;
c) svolge attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti
espropriativi, anche ai sensi dell’articolo 14 del TUE;
d) indica, con provvedimento della Giunta regionale, le modalità di
applicazione dell’articolo 14 del TUE.

ARTICOLO 5

(Procedimenti di competenza regionale)

1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici, ivi
compresi quelli citati all’articolo 3, comma 1, lettera a), le funzioni di
autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale,
propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.

2. L’ente delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti
adottati nell’esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante.

3. La Regione può revocare la delega in ogni momento, ferme restando
la validità e l’efficacia degli atti emanati e delle fasi procedimentali gi
concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in
ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell’ente delegato
agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall’atto di delega.

4. Con riferimento ai procedimenti di competenza regionale, la Giunta
regionale:

a) cura la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi degli atti da cui
deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta
l’espropriazione, distinti in relazione alle amministrazioni che li hanno
adottati;
b) provvede alla pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale e sul
sito informatico della Regione, con le modalità di cui all’articolo 4, comma
2, lettera d).

ARTICOLO 6

(Piano urbanistico)

1. Per piano urbanistico generale, come richiamato nelle disposizioni
del TUE, deve intendersi il piano di governo del territorio, così come
definito all’articolo 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per
il governo del territorio), ovvero, nella fase transitoria, così come definita
alla parte I, titolo II, capi I e VI della l.r. 12/2005, il piano regolatore
generale.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 7 del 31-03-2009 Regione Marche. Sostegno del cinema e dell’audiovisivo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 34
del 9 aprile 2009
Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale ha approvato,
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto
dei principi stabiliti dalla normativa statale, sostiene le attivit
cinematografiche, audiovisive e multimediali, e in particolare:
a) incentiva l’attività di associazioni e circoli del cinema, per la
promozione della cultura cinematografica nonché la conoscenza e la
diffusione dell’audiovisivo e dei nuovi linguaggi della multimedialità;
b) sostiene l’esercizio cinematografico e la circuitazione del cinema di
qualità;
c) favorisce l’incremento degli spazi idonei alla fruizione in tutto il
territorio regionale;
d) promuove la valorizzazione e conservazione del patrimonio
cinematografico e audiovisivo di interesse regionale;
e) incentiva la produzione di opere cinematografiche nelle Marche al fine
di rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni
nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli
operatori del settore, diffondere la conoscenza del territorio;
f) sostiene la distribuzione di opere cinematografiche riguardanti le
Marche, anche mediante iniziative rivolte alla promozione e alla diffusione;
g) favorisce la formazione alle professioni del cinema e l’educazione
all’immagine;
h) valorizza e sostiene il piccolo esercizio di cui ai commi 9 e 10
dell’articolo 2 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina
in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché le attività finalizzate alla
formazione del pubblico in particolare di quello giovanile.
2. La Regione promuove, inoltre, la più adeguata presenza, la migliore
distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche
sul territorio, ispirandosi ai seguenti principi:
a) centralità dello spettatore;
b) diffusione di una rete di sale efficiente, diversificata e capillare sul
territorio;
c) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche;
d) garanzia del pluralismo e tutela dell’equilibrio tra le diverse
tipologie di esercizio cinematografico;
e) valorizzazione della funzione dell’esercizio cinematografico, per il
perseguimento della qualità sociale delle città e del territorio.
3. Nel definire gli indirizzi per l’insediamento dell’esercizio
cinematografico, la Regione promuove la concertazione con gli enti locali e il
confronto con gli organismi associativi del settore.

ARTICOLO 2

(Fondo per le attività cinematografiche)

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 1, la Regione istituisce il
fondo per le attività cinematografiche.
2. Il fondo è alimentato dalle risorse regionali destinate al settore dello
spettacolo, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione dallo Stato,
dall’Unione europea o da altre istituzioni o enti pubblici e privati.
3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal piano per le attivit
cinematografiche di cui all’articolo 3.
4. La Regione provvede all’attuazione delle finalità della presente legge
anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni,
istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell’ambito
dell’Unione europea.

ARTICOLO 3

(Piano per le attività cinematografiche)

1. Il piano per le attività cinematografiche individua le priorità e le
strategie dell’intervento regionale a sostegno del cinema e dell’audiovisivo.
2. L’Assemblea legislativa regionale, su proposta della giunta regionale,
approva il piano per le attività cinematografiche con cui determina le linee
di indirizzo e gli obiettivi da perseguire per il raggiungimento delle
finalità di cui al comma 1 dell’articolo 1.
3. Il piano, in particolare, contiene:
a) il quadro conoscitivo, l’analisi dei punti di forza e delle criticit
del settore;
b) i criteri per la concessione di contributi a sostegno della
circuitazione e della programmazione del cinema di qualità;
c) i criteri per la presentazione da parte di soggetti pubblici e privati
di progetti destinati a promuovere e valorizzare il patrimonio e la cultura
cinematografica, nonché la conoscenza e la diffusione dell’audiovisivo e
dei nuovi linguaggi della multimedialità o di progetti di sostegno alla
produzione e alla sceneggiatura;
d) i criteri per il sostegno a soggetti che senza finalità di lucro
organizzano festival, rassegne e premi di carattere nazionale ed
internazionale, che stabilmente si svolgono nel territorio regionale;
e) i criteri per la predisposizione di progetti a sostegno delle imprese
cinematografiche così come definite dalla normativa statale ed iscritte ai
relativi elenchi nazionali di produzione, distribuzione, esportazione e di
industria tecnica, limitatamente a quelle con sede legale nel territorio
regionale.
4. La Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa regionale il piano
di cui al comma 2 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge
finanziaria annuale.

ARTICOLO 4

(Autorizzazione per le sale cinematografiche)

1. In attuazione del d.lgs. 28/2004, l’autorizzazione alla realizzazione,
trasformazione ed adattamento degli immobili e spazi da destinare a sale ed
arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e
arene già in attività è rilasciata dal Comune competente per territorio nel
caso in cui la capienza complessiva della struttura sia fino a cinquecento
posti e dalla Regione per un numero di posti superiore a cinquecento.
2. La Giunta regionale determina, sentiti gli organismi associativi del
settore e il Consiglio delle autonomie locali, le modalità del rilascio
dell’autorizzazione di cui al comma 1 sulla base dei principi di cui
all’articolo 22 del d.lgs. 28/2004 e nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) favorire l’offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con
particolare riguardo all’integrazione delle sale nel contesto sociale e
ambientale nonché alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e
della mobilità;
b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana,
nonché la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e
sicurezza;
c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di
esercizi cinematografici;
d) sostenere e riqualificare il sistema dell’offerta nelle zone montane,
nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;
e) favorire ed assicurare un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie
di esercizio, nel rispetto del principio della libera concorrenza e
favorire lo sviluppo delle sale di comunità o ecclesiali, come da articolo
2, comma 10, del d.lgs. 28/2004 nel rispetto delle specifiche finalità.

ARTICOLO 5

(Mediateca regionale delle Marche)

1. La Regione riconosce all’Associazione Mediateca delle Marche di cui
all’articolo 8 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno
dell’informazione e dell’editoria locale), quale soggetto in possesso di
idonei requisiti scientifici e culturali, la funzione di polo di riferimento
regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio,
conservazione, digitalizzazione, valorizzazione e deposito legale dei beni
audiovisivi ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 e successive modifiche, e sostiene
l’attività istituzionale e di servizio pubblico mediante specifici
finanziamenti secondo le modalità stabilite dal piano annuale di cui articolo
3.

ARTICOLO 6

(Marche Film Commission)

1. E’ istituita con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, la “Marche
Film Commission”, quale struttura operativa della Regione, finalizzata a
creare le condizioni per attirare nelle Marche set di produzioni
cinetelevisive e pubblicitarie nazionali e straniere, nonché ad indirizzare le
produzioni nella ricerca di ambientazioni adatte alle esigenze scenografiche,
con l’offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e
organizzative, di sostegno economico e di collaborazione alla realizzazione,
durante il processo produttivo.

ARTICOLO 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno
2009 la spesa di euro 277.000,00, per gli anni successivi l’entità delle spese
sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli
equilibri di bilancio.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 per l’anno 2009 si
provvede per la somma di euro 100.000,00 mediante impiego ai sensi del comma
2 dell’articolo 24 della l.r. 31/2001 di quota parte delle somme iscritte
nell’UPB 2.08.01 (fondi globali) partita 2 , elenco 1, del bilancio di
previsione per l’anno 2008, per la somma di euro 167.000,00 mediante impiego
di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 5.31.01 e per la somma di euro
10.000,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell’UPB
5.31.03, del bilancio di previsione per l’anno 2009.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono
iscritte per l’anno 2009 e successivi nella UPB 5.31.03 del bilancio di
previsione del detto anno, a carico del capitolo che la Giunta regionale
istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

ARTICOLO 8

(Norme transitorie)

1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale approva gli indirizzi di cui all’articolo 4.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale determina le modalità per l’istituzione della “Marche Film
Commission” ai sensi dell’articolo 6.
3. La Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa il piano di cui al
comma 2 dell’articolo 3 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.

ARTICOLO 9

(Abrogazione)

1. E’ abrogato l’articolo 4 della l.r. 13 luglio 1981, n.16 (Promozione delle
attività culturali).

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it