ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2009 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 5-10-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009 e n. 3811 del 22 settembre 2009;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Considerato che ne’ gli impianti attualmente autorizzati in
provincia dell’Aquila, ne’ quelli esistenti nelle altre province
d’Abruzzo sono in grado di ricevere e recuperare le notevoli
quantita’ di rifiuti inerti derivanti dalle macerie causate da crolli
e demolizioni nonche’ da ristrutturazioni degli immobili pubblici e
privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;
Considerata pertanto la necessita’ di dover potenziare la capacita’
ricettiva impiantistica per il recupero degli inerti non solo in
provincia dell’Aquila, ma anche nelle altre province d’Abruzzo;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9
aprile 2009 recante: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti
tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della
provincia di L’Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009»;
Vista la nota del 2 e del 16 settembre 2009 del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Vista la nota n. RA/101591 del 16 settembre 2009 della regione
Abruzzo;
Vista la nota del 18 settembre 2009 del Ministero dell’ambiente
della tutela del territorio e del mare;
D’intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per il necessario supporto alle attivita’ da porre in essere per
fronteggiare adeguatamente la situazione di emergenza determinatasi
nel territorio della regione Abruzzo in conseguenza degli eventi
sismici del 6 aprile 2009, la provincia dell’Aquila puo’ avvalersi di
«Abruzzo Engineering S.c.p.a.» sulla base di un’apposita convenzione,
nel limite massimo di euro 300.000,00, con oneri posti a carico
dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 2.

1. All’art. 1, comma 11, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 dopo le parole:
«del Consiglio» sono aggiunte le seguenti parole «dei ministri n.
3784 del 25 giugno 2009».
2. Per la realizzazione degli interventi di tipo infrastrutturale e
di mitigazione del rischio, necessari per la realizzazione degli
insediamenti di moduli abitativi provvisori, il Commissario delegato
e’ autorizzato ad avvalersi dei Sindaci nei cui territori sono
ubicati i predetti insediamenti, all’uopo trasferendo le necessarie
risorse. Ai relativi oneri valutati in euro 500.000,00 si provvede
con le risorse di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28
aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77.
3. In relazione al contesto di somma urgenza afferente alla
realizzazione dei complessi edilizi provvisori destinati a diversi
usi il deposito della relazione progettuale al competente Ufficio del
Genio civile e’ sostituito da una comunicazione dell’avvenuta
approvazione del progetto.

Art. 3.

1. In deroga all’art. 51, comma 1, della legge della regione
Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, gli impianti per il recupero dei
rifiuti inerti possono essere realizzati anche nelle aree autorizzate
per le attivita’ estrattive nella regione Abruzzo. Per tali impianti
esistenti i termini di cui agli articoli 16, comma 2, e 19, comma 2,
della legge regionale 24 novembre 2008, n. 17 sono prorogati di otto
mesi.
2. In deroga alle tempistiche di cui all’art. 216, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni,
l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti inerti negli
impianti ubicati nella regione Abruzzo, per i quali e’ presentata
comunicazione di inizio attivita’, puo’ essere intrapreso
contestualmente alla presentazione di tale comunicazione.
3. Agli impianti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di
cui all’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3767/2009 e successive modificazioni, in tema di
verifica di assoggettabilita’ alla procedura di valutazione di
impatto ambientale.

Art. 4.

1. Le risorse finanziarie pari a euro 19,4 milioni relative
all’anno 2009 disponibili sul bilancio del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca scientifica destinate alle
istituzioni scolastiche ubicate nella Regione Abruzzo, ai sensi
dell’art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
sono utilizzate dal predetto Dicastero per fronteggiare le esigenze
rappresentate nella nota del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca scientifica n. 6947 del 4 agosto
2009 citata in premessa.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, le risorse disponibili sul capitolo 7156 del bilancio del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
finalizzate agli arredi scolastici sono assegnate alla Direzione
scolastica regionale per l’Abruzzo per l’acquisto degli arredi nelle
istituzioni scolastiche danneggiate dagli eventi sismici. A tal fine,
con proprio decreto, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca provvede al trasferimento delle risorse alla competente
Direzione scolastica regionale.
3. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
e’ autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di
liberalita’ da destinare agli interventi urgenti volti ad assicurare
il tempestivo ripristino dell’attivita’ didattica ed universitaria
nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la
provincia di L’Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo a
decorrere dal 6 aprile 2009. Le suddette somme, ivi comprese quelle
provenienti dall’estero, affluiscono direttamente, e per la parte di
competenza, ad apposite contabilita’ speciali aperte,
rispettivamente, presso il Dipartimento per l’istruzione e il
Dipartimento per l’universita’, l’alta formazione artistica, musicale
e coreutica e per la ricerca. Il Ministero e’ autorizzato ad aprire
uno o piu’ conti correnti bancari o postali ove far affluire i
contributi citati, in deroga a quanto stabilito dall’art. 2, commi
615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministero e’
autorizzato ad impiegare dette risorse, d’intesa con il Presidente
della regione Abruzzo, utilizzando procedure di somma urgenza,
avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 3 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.

Art. 5.

1. Per agevolare la piu’ sollecita sistemazione alloggiativa delle
persone fisiche residenti o stabilmente dimoranti nei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in attesa del rientro nelle
abitazioni riparate o ricostruite, i contratti di locazione o
comodato stipulati in applicazione dell’art. 11 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009,
dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3769 del 15 maggio 2009, nonche’ dell’art. 2, commi 1 e 10 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esenti da ogni tributo e
diritto. Per i contratti di cui al presente comma, gia’ stipulati
alla data di emanazione della presente ordinanza, il termine per la
registrazione di cui all’art. 21, comma 18 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e’ sospeso fino al 30 novembre 2009.
2. In considerazione delle esigenze abitative di natura temporanea
soddisfatte dai contratti di cui al comma 1, il reddito imponibile
derivante al proprietario e’ ridotto del 30%. Il locatore, per godere
di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli
estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato
nonche’ quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione
dell’ICI.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-05&task=dettaglio&numgu=231&redaz=09A11712&tmstp=1255164571332

DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE 29 settembre 2009 Oneri dovuti per la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti all’obbligo di presentazione.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 232 del 6-10-2009

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Visto l’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, recante norme per l’automazione delle procedure
di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei
registri immobiliari;
Visto l’art. 1, commi 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, in materia di accatastamento d’ufficio di immobili di proprieta’
privata;
Vista la determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio
16 febbraio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18
febbraio 2005, come rettificata con comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2005, emanata ai sensi
dell’art. 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in
materia di classamenti catastali di unita’ immobiliari di proprieta’
privata ed, in particolare, gli articoli 5 e 8, riguardanti gli oneri
posti a carico dei soggetti inadempienti;
Vista la determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio
30 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4
luglio 2005, in cui sono stabiliti gli oneri dovuti per la redazione
d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico
dei soggetti inadempienti, per le ipotesi di cui all’art. 1, comma
336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l’art.
4, riguardante le modalita’ di aggiornamento degli oneri;
Visto l’art. 2, commi 36, 41 e 42, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286;
Visto l’art. 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio 2
gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio
2007, concernente la definizione delle modalita’ tecniche ed
operative per l’accertamento in catasto delle unita’ immobiliari
urbane nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9
e per l’autonomo censimento delle porzioni di tali unita’
immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio
privato, ovvero ad usi diversi, gia’ iscritte negli atti del catasto
ed, in particolare, l’art. 5, riguardante gli oneri dovuti per
l’aggiornamento d’ufficio;
Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio 9
febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2007, concernente la definizione delle modalita’ tecniche e
operative per l’accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati
e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della
ruralita’ ai fini fiscali ed, in particolare, l’art. 6, riguardante
gli oneri dovuti per l’aggiornamento d’ufficio;
Vista la determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio
13 agosto 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24
agosto 2007, con cui sono stati aggiornati gli oneri dovuti per la
redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastale;
Considerata la necessita’ di determinare gli oneri, a carico del
soggetto inadempiente, relativi alle attivita’ istruttorie
preliminari e di rideterminare quelli connessi a rilevazioni
topografiche particolari;
Rilevata l’esigenza di adeguare gli importi fissati con la
determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio 13 agosto
2007 per tener conto dei rinnovi del contratto collettivo nazionale
di lavoro sottoscritti, rispettivamente, in data 10 aprile 2008 e in
data 29 gennaio 2009;
Considerata, altresi’, l’opportunita’ di determinare gli oneri,
posti a carico dei soggetti inadempienti, nel caso di presentazione
degli atti di aggiornamento successivamente all’avvio del
procedimento d’ufficio;
Determina:

Art. 1.

Redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali

1. In tutte le ipotesi in cui e’ prevista la redazione d’ufficio
degli atti di aggiornamento catastali, per inadempienza dei soggetti
obbligati, ferma restando la debenza di tributi e sanzioni, sono
dovuti gli oneri accessori previsti dall’allegata tabella, che
sostituisce quella adottata con la determinazione del direttore
dell’Agenzia del territorio 13 agosto 2007.
2. Gli oneri relativi alle attivita’ di rilievo sopralluogo, di cui
all’allegata tabella, si applicano in misura dell’80%, quando non
risulta possibile l’accesso all’immobile. In tal caso, i documenti di
aggiornamento catastali sono redatti sulla base dell’ubicazione
topografica, desunta dalla foto aerea, e con rappresentazione della
planimetria delle unita’ immobiliari limitata al solo perimetro
presunto.
3. L’atto attributivo della rendita, notificato ai soggetti
inadempienti, contiene anche l’indicazione degli oneri posti a loro
carico, da corrispondere entro il termine previsto per la
proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria, e delle
relative modalita’ di versamento, nonche’ le indicazioni previste per
gli atti impugnabili, richiamate all’art. 19, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 2.

Attivita’ svolte dall’ufficio in caso di adempimento tardivo

1. Quando gli atti di aggiornamento catastali sono presentati
successivamente all’avvio del procedimento d’ufficio dai soggetti
obbligati, gli oneri di cui al presente provvedimento sono dovuti in
relazione alle attivita’ gia’ svolte dall’Ufficio provinciale
dell’Agenzia del territorio. In tal caso l’ufficio deve comunque
notificare al contribuente, contestualmente all’indicazione degli
oneri dovuti, l’atto di determinazione della rendita catastale
definitiva di cui all’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Art. 3.

Modalita’ di riscossione

1. In assenza del versamento degli oneri di cui al presente
provvedimento, ovvero in caso di versamento insufficiente, si procede
alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 4.

Pubblicazione

1. La presente determinazione sara’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 29 settembre 2009
Il direttore: Alemanno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-06&task=dettaglio&numgu=232&redaz=09A11535&tmstp=1255168835569

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA. DECRETO 17 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti e per l’autonomia scolastica

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio
1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto
interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il
decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare
ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27
febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito
nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206;
Vista l’istanza presentata ai sensi dell’art. 16, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per l’insegnamento acquisito in Paese appartenente
all’Unione europea dalla prof.ssa Maria Del Carmen Venegas Torvisco;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall’art. 17 del citato
decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione
sottoindicato;
Visto l’art. 7 del gia’ citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per l’esercizio della professione i beneficiari del
riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l’interessata ha conseguito, nella sessione del 23
giugno 2008, il certificato di conoscenza della lingua italiana –
Livello C2 – CELI 5 DOC, presso il Centro per la valutazione e la
certificazione linguistica dell’Universita’ per stranieri di Perugia;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 206, il riconoscimento e’ richiesto ai fini
dell’accesso alla professione corrispondente a quella per la quale
l’interessata e’ qualificata nello Stato membro d’origine;
Rilevato, altresi’, che, ai sensi dell’art. 19 del decreto
legislativo n. 206/2007, l’esercizio della professione in argomento
e’ subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di
studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonche’, al
completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta
al ciclo di studi post-secondari;
Tenuto conto della valutazione conformemente espressa in sede di
conferenza dei servizi nella seduta del 27 ottobre 2008, indetta ai
sensi dell’art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;
Visto il decreto direttoriale, prot. n. 12461 del 5 dicembre 2008,
che subordina, al superamento di misure compensative, il
riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;
Vista la nota datata 31 luglio 2009 – prot. n. 3446 con la quale
l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio i ha fatto conoscere
l’esito favorevole della prova attitudinale;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento,
atteso che il titolo posseduto dall’interessata comprova una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale cosi’ composto:
diploma di istruzione superiore: «Licenciada en filosofia y
letras, (division de filologia) – seccion de filologia» – rilasciato
il 5 ottobre 1999 dall’Universita’ di Caceres (Spagna);
titolo di abilitazione all’insegnamento: «Certificado de aptitud
pedagogica» conseguito nell’anno accademico 1999/2000 presso
l’Instituto de Ciencias de la Educacion dell’Universidad De
Extremadura (Spagna),
posseduto dalla prof.ssa Maria Del Carmen Venegas Torvisco, cittadina
spagnola, nata a Badajoz (Spagna) il 25 luglio 1975, come integrato
dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in
premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, e’ titolo di abilitazione all’esercizio della
professione di docente di spagnolo nelle scuole di istruzione
secondaria, nelle classi di concorso:
45/A – Lingua straniera;
46/A – Lingua e civilta’ straniere.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 16, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 206, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2009
Il direttore generale: Dutto

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-08&task=dettaglio&numgu=234&redaz=09A11771&tmstp=1255247695131

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 11 settembre 2009 Riconoscimento, alla sig.ra Kurian Nisha, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

—-> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: Leonardi — 175 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 DECRETO 11 settembre 2009 . Riconoscimento, alla sig.ra Kurian Nisha, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la domanda con la quale la Sigra KURIAN NISHA ha chiesto il riconoscimento del titolo di “Infermiere” conseguito in India, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere; VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell’art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell’art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319; VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/37028 del 20 novembre 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di “Infermiere”, ai sensi dell’art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R .n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004; CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra KURIAN NISHA si sia iscritto all’albo professionale; VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra KURIAN NISHA in data 27 maggio 2009; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”; — 176 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; DECRETA 1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2002, presso la “S.H. School of Nursing Green Gardens”di Cherthala (India) dalla Sigra KURIAN NISHA nata a Muhamma-Kerala (India) il giorno 31.05.1981, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. 2. La Sigra KURIAN NISHA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 09A11059 Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11059&tmstp=1255248807045