MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. DECRETO 14 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 10-10-2009

Rinnovo della designazione alla societa’ «OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l.», quale organismo notificato, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 791/1977, modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1996.

IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico

di concerto con il

IL DIRETTORE GENERALE
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relativa al
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni
limiti di tensione;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della
direttiva sopracitata;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di
attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni
limiti di tensione;
Vista la direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE;
Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attivita’
produttive, relativa alla documentazione da produrre per
l’autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Visto il decreto interministeriale del 23 febbraio 2004 di prima
autorizzazione della Soc. OCE (Organismo di Certificazione Europea)
S.r.l.;
Vista l’istanza del 5 dicembre 2008, protocollo MiSE n. 11994 del
09 febbraio 2009, con la quale la Societa’ OCE (Organismo di
Certificazione Europea) S.r.l., con sede in Via P.Nenni n. 32 – 00036
Palestrina (Roma) ha richiesto il rinnovo della designazione quale
Organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell’art. 6
della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi’ come modificato dall’art.
1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri
alla Commissione europea come previsto dall’art. 8 della legge 18
ottobre 1977, n. 791, cosi’ come modificato dall’art. 3 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 626;

Decreta:

Art. 1.

1. La designazione alla Societa’ OCE (Organismo di Certificazione
Europea) S.r.l., con sede in Via P. Nenni n. 32 – 00036 – Palestrina
(Roma) , ai sensi dell’art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791,
modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
626, quale Organismo notificato in grado di elaborare, in caso di
contestazione, relazioni di conformita’ alle regole di sicurezza di
cui all’art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e’ rinnovata per
ulteriori cinque anni.
2. Il suddetto Organismo e’ designato altresi’, ai sensi dell’art.
3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri
alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il
materiale elettrico in applicazione dell’art. 9 della direttiva
73/23/CEE.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della
designazione, di cui al precedente articolo, sono a carico
dell’Organismo OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l. e
saranno determinati ai sensi dell’art. 47 della legge 6 febbraio
1996, n.52, cosi’ come previsto dal comma 2 dell’art. 3 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 626.
2. L’OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l e’ tenuto ad
inviare al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per
l’impresa e l’internazionalizzazione – Direzione generale per il
mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica –
Divisione XIV- ogni sei mesi, su supporto informatico, l’elenco delle
relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2
del precedente articolo.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validita’ della presente designazione il
Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, si riservano la verifica della
permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo
appositi controlli.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto,
rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma
precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello
sviluppo economico – Dipartimento per l’impresa e
l’internazionalizzazione – Direzione generale per il mercato,
concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica – Divisione
XIV.
3. Nel caso in cui, nel corso dell’attivita’ anche a seguito dei
previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita’
tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente
designazione.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione.
Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
Vecchio

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Mastropietro

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=236&redaz=09A11806&tmstp=1255416373691

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 14 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clofentezina revocati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3 del decreto 5 novembre 2008 relativo all’iscrizione della sostanza attiva stessa nell’allegato I, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui
l’ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull’organizzazione del Ministero della salute;
Visto l’art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento della
direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1 luglio 2008, relativo
all’iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva
clofentezina;
Visto l’art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 5 novembre
2008, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari contenenti clofentezina dovevano presentare al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31
dicembre 2008, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all’allegato II
del sopraccitato decreto;
Visto l’art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 5 novembre
2008, secondo il quale le autorizzazioni all’immissione in commercio
dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clofentezina
non aventi i requisiti di cui all’art. 1 e all’art. 2, comma 2, del
medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere
dal 1° gennaio 2009;
Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari elencati nell’allegato al presente decreto non hanno
ottemperato a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto
ministeriale 5 novembre 2008 nei tempi e nelle forme da esso
stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell’elenco dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clofentezina
revocati ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato decreto
ministeriale 5 novembre 2008;
Visto l’art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per
chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l’elenco, riportato in allegato al presente
decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
clofentezina la cui autorizzazione all’immissione in commercio e’
stata automaticamente revocata a far data dal 1° gennaio 2009,
conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del decreto
ministeriale 5 novembre 2008.

Art. 2.

La vendita e l’utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei
prodotti di cui all’art. 1 del presente decreto e’ consentita,
conformemente a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del citato
decreto 5 novembre 2008, fino al 31 dicembre 2009.
I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui
all’art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti fitosanitari medesimi dell’avvenuta revoca e del rispetto
dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sara’ notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale: Borrello

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-12&task=dettaglio&numgu=237&redaz=09A12074&tmstp=1255417383096

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 settembre 2008, n. 40

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

Modifica al decreto del Presidente della Provincia 16 settembre 2003, n. 26-147/Leg. (Regolamento di attuazione dell’articolo 22 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, concernente l’istituzione dell’agenzia provinciale per la progettazione, la realizzazione e l’attivazione di un centro di protonterapia medica).

(Pubblicato nel Suppl. n. 4 al Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 21 ottobre 2008).
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della
Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
Visto l’art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla
Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l’esecuzione
delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
Visto l’art. 22 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Provincia 16 settembre
2003, n. 26-147/Leg. (Regolamento di attuazione dell’art. 22 della
legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, concernente l’istituzione
dell’agenzia provinciale per la progettazione, la realizzazione e
l’attivazione di un centro di protonterapia medica);
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2213 di data 5
settembre 2008 avente ad oggetto: Approvazione del regolamento
recante «Modifica al decreto del Presidente della Provincia 16
settembre 2003, n. 26-147/Leg. (Regolamento di attuazione dell’art.
22 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, concernente
l’istituzione dell’agenzia provinciale per la progettazione, la
realizzazione e l’attivazione di un centro di protonterapia
medica).».

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifica dell’art. 14 del decreto del Presidente
della Provincia 16 settembre 2003, n. 26-147/Leg.
1. L’art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 16
settembre 2003, n. 26-147/Leg. (Regolamento di attuazione dell’art.
22 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, concernente
l’istituzione dell’agenzia provinciale per la progettazione, la
realizzazione e l’attivazione di un centro di protonterapia medica)
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 14. ( Soppressione dell’agenzia ) – 1. L’agenzia e’
soppressa alla data del 31 dicembre dell’anno nel quale la Giunta
provinciale, con propria deliberazione, abbia accertato l’avvenuta
operativita’ a regime del centro di protonterapia medica previsto
dall’art. 22, comma 1, della legge. L’agenzia e’ comunque soppressa
entro la data del 31 dicembre 2013.».
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Trento, 24 settembre 2008
Dellai

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2008, registro n. 1,
foglio n.32

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0422&tmstp=1255507370469

REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 16 giugno 2009, n. 18 Interpretazione autentica della lettera d) comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 «Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale».

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 25 del 25 giugno 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Interpretazione autentica della lettera d) comma 1 dell’art. 8 della
legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 «Interventi a sostegno
dell’editoria piemontese e dell’informazione locale».
1. La locuzione «a partire dall’anno 2009» di cui alla lettera d)
del comma 1 dell’art. 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18
(Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione
locale) e’ da intendersi «a partire dalla dichiarazione IRAP 2009».

Art. 2
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 47
dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, 16 giugno 2009
p. BRESSO
Il Vice Presidente: Peveraro

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0554&tmstp=1255513775043