REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 marzo 2009, n. 73

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

Legge regionale n. 4/2005 art. 12-bis. Regolamento concernente i criteri e le modalita’ per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali puo’ operare la garanzia del fondo e l’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle cogaranzie.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 1° aprile 2009)
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il
sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del
Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita’ europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e
al parere motivato della Commissione delle Comunita’ europee del 7
luglio 2004) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l’art. 12-bis della citata legge regionale
n. 4/2005 aggiunto dall’art. 40, comma 1, della legge regionale 20
novembre 2008, n. 13 (modifiche alla legge regionale n. 29/2005 in
materia di commercio, alla legge regionale n. 2/2002 in materia di
turismo, alla legge regionale n. 9/2008 per la parte concernente gli
impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti
le attivita’ produttive);
Considerato che il comma 1 del menzionato art. 12-bis della legge
regionale n. 4/2005 autorizza l’amministrazione regionale, in
situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali e di
conseguente difficolta’ di accesso al credito da parte delle imprese,
a porre in essere a favore delle microimprese e delle PMI gli
strumenti opportuni ed efficaci alla luce dell’evoluzione dei
mercati, al fine di fronteggiare le sollecitazioni finanziarie
globali con la maggiore flessibilita’ e tempestivita’ anche in
relazione alle misure adottate a livello nazionale, comunitario e
internazionale;
Visto che il comma 3 del citato art. 12-bis della legge regionale
n. 4/2005, per le finalita’ di cui al comma 1, autorizza
l’amministrazione regionale a costituire nell’ambito del fondo di
rotazione per iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia (FRIE),
il «Fondo regionale di garanzia per le PMI», dotato di autonomia
patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilita’ separata,
destinato alla concessione di cogaranzie a favore delle PMI aventi
sede o unita’ produttiva nel territorio regionale;
Visto il comma 9 del menzionato art. 12-bis della legge regionale
n. 4/2005, il quale stabilisce che con regolamento regionale sono
definiti:
a) i criteri e le modalita’ per la concessione delle cogaranzie
di cui al comma 3;
b) le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in
relazione alle quali puo’ operare la garanzia del fondo;
c) l’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal fondo con il
rilascio delle cogaranzie; Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006
della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore
(«de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea L 379 del 28 dicembre 2006;
Ritenuto di dare attuazione al summenzionato comma 9 del citato
art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 mediante l’emanazione
dell’allegato regolamento, concernente: «Regolamento di cui all’art.
12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le
modalita’ per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di
garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento
bancario in relazione alle quali puo’ operare la garanzia del fondo e
l’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio
delle cogaranzie»;
Visto l’art. 42 dello statuto speciale della Regione;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17,
avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della
Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai
sensi dell’art. 12 dello statuto di autonomia»;
Vista la deliberazione della giunta regionale 12 marzo 2009, n.
526;
Decreta:
1. E’ emanato il «Regolamento di cui all’art. 12-bis della legge
regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalita’ per la
concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le
PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in
relazione alle quali puo’ operare la garanzia del fondo e l’ammontare
dell’impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle
cogaranzie» in conformita’ al testo allegato al presente
provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. II presente decreto verra’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0470&tmstp=1256888425038

DECRETO 15 settembre 2009, n. 154

Regolamento recante disposizioni per l’affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonche’ nell’ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non e’ richiesto l’esercizio di pubbliche potesta’, adottato ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 258 del 5-11-2009

IL MINISTRO DELL’INTERNO Visto l’articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all’articolo 256-bis, comma 2, lettera a); Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto l’articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell’interno del 29 gennaio 1999, n. 85, recante le norme di attuazione dell’articolo 5 del predetto decreto-legge n. 9 del 1992; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, recante «Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti»; Tenuto conto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 725/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali; Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2067/2009, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 27 agosto 2009; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 557/PAS/2242.12982.D (22)5, del 14 settembre 2009; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Con il presente regolamento vengono determinati i servizi di sicurezza sussidiaria che possono essere espletati, direttamente o attraverso istituti di vigilanza privati, dagli enti o societa’ di gestione portuale, dalle societa’ ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, dei terminal passeggeri e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, a norma dell’articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Restano esclusi dall’applicazione del presente regolamento i servizi di controllo per il cui espletamento e’ richiesto l’esercizio di pubbliche potesta’ o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
– Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’art. 18 del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale):
«Art. 18 (Servizi di vigilanza che non richiedono
l’impiego di personale delle forze di polizia). – 1. Ferme
restando le attribuzioni e i compiti dell’autorita’ di
pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre
autorita’ eventualmente competenti, e’ consentito
l’affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di
vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria
nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei
relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni
delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di
trasporto e depositi, nonche’ nell’ambito delle linee di
trasporto urbano, per il cui espletamento non e’ richiesto
l’esercizio di pubbliche potesta’ o l’impiego di
appartenenti alle Forze di polizia.
2. Il Ministro dell’interno, ai fini di cui al comma 1,
stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalita’
per l’affidamento dei servizi predetti, nonche’ i requisiti
dei soggetti concessionari, con particolare riferimento
all’addestramento del personale impiegato, alla
disponibilita’ di idonei mezzi di protezione individuale
per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto
di ogni disposizione di legge o regolamento in materia,
incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature
tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, cosi’ da
assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di
sicurezza e di quelle del rispetto della dignita’ della
persona.
3. (Soppresso).
3-bis. Per interventi a carico dello Stato per favorire
l’attuazione del presente articolo e’ istituito un fondo
pari a 1.500.000 euro a decorrere dall’anno 2005. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale
di base di parte corrente “Fondo speciale”
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
– Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca:
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza» ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 1931, n. 146.
– Si riporta il testo dell’art. 256-bis, comma 2,
lettera a), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
(Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza):
«Art. 256-bis. – 1. Omissis.
2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza
complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari
giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi
provveda la forza pubblica, le attivita’ di vigilanza
concernenti:
a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle
stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie
metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al
pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad
integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; ».
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
– Si riporta il testo dell’art. 5 del decreto-legge 18
gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1992, n. 217 (Disposizioni urgenti per
l’adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche’ per il
potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle
attrezzature delle Forze di polizia):
«Art. 5 (Servizi in aree aeroportuali non richiedenti
l’impiego di personale delle Forze di polizia). – 1. Ferme
restando le attribuzioni e i compiti dell’autorita’ di
pubblica sicurezza e dell’autorita’ doganale, nonche’ i
poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle
disposizioni vigenti agli organi locali
dell’Amministrazione della navigazione aerea, e’ consentito
l’affidamento in concessione dei servizi di controllo
esistenti nell’ambito aeroportuale, per il cui espletamento
non e’ richiesto l’esercizio di pubbliche potesta’ o
l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’interno, con proprio
decreto stabilisce le condizioni, gli ambiti funzionali e
le modalita’ per l’affidamento in concessione dei servizi
predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le
caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di
rilevazione eventualmente adoperate, nonche’ ogni altra
prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare
svolgimento delle attivita’ aeroportuali.
3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,
determina altresi’ gli importi dovuti all’erario dal
concessionario e quelli posti a carico dell’utenza a
copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio
reso.
4. In caso di necessita’ l’autorita’ di pubblica
sicurezza o il direttore dell’aeroporto possono richiedere
che siano attuate da parte del concessionario particolari
misure di controllo.
4-bis. All’art. 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425,
le parole: “(Francia e Svizzera)” sono
sostituite dalle seguenti: “(Francia, Svizzera e
Austria)”.».
– Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione di concerto con il Ministro dell’interno, del
29 gennaio 1999, n. 85, reca: «Regolamento recante norme di
attuazione dell’art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in
concessione dei servizi di sicurezza» ed e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1999, n. 77.
– Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, reca:
«Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al
miglioramento della sicurezza nei porti» ed e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2008, n. 261,
supplemento ordinario.
– Il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 31 marzo 2004 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’UE serie L n. 129/6, del 29 aprile
2004), reca: «Miglioramento della sicurezza delle navi e
degli impianti portuali».
– Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, reca:
«Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi
comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita’ europee» ed e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84.
Nota all’art. 1:
– Per il testo dell’art. 18 del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, si vedano le note alle premesse.

Art. 2. Servizi di sicurezza sussidiaria 1. Ai fini di cui all’articolo 1 e nell’ambito delle strutture ivi indicate, possono essere svolti direttamente dagli enti o societa’ di gestione portuale, dalle societa’ ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, ovvero mediante affidamento ad istituti di vigilanza privata, con l’impiego, in entrambi i casi, di guardie particolari giurate, i seguenti servizi: a) servizi di vigilanza dei beni di proprieta’ o in concessione, di tutela del patrimonio aziendale e dei beni in dotazione al personale di bordo; b) servizi di videosorveglianza e teleallarme; c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature di merci, bagaglio al seguito e plichi di corrieri; d) controllo del materiale di «catering» e delle provviste di bordo nelle aree di produzione o confezionamento; e) vigilanza ai depositi bagagli, merci, posta e catering; f) scorta a bagagli, merci, posta, catering e provviste di bordo da e per i vettori (navi e treni); g) vigilanza dei mezzi di trasporto in sosta – navi, imbarcazioni, treni, vagoni, autobus, ecc. – ai relativi depositi e controllo degli accessi a bordo; h) controllo a bordo finalizzato a rilevare elementi di rischio per la sicurezza – bagagli abbandonati, oggetti pericolosi, ecc. – ed eventuali situazioni di criticita’; i) controllo delle autorizzazioni – tesserini portuali, badge, titoli di viaggio – che consentono l’accesso alle aree del sedime portuale agli equipaggi delle navi, al personale portuale ed a qualsiasi soggetto che abbia necessita’ di accedere a tali aree; j) ogni altro controllo o servizio di vigilanza ritenuto necessario dalle societa’ di gestione portuale, dalle societa’ ferroviarie, dalle societa’ dei servizi di trasporto in concessione, per il cui espletamento non e’ richiesto l’esercizio di pubbliche potesta’ o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia. 2. Nell’ambito dei piani di sicurezza delle stazioni ferroviarie e di quelli riguardanti i porti, elaborati ai sensi del Regolamento (CE) n. 725/2004 e del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, approvati dai prefetti, comprendenti anche servizi di vigilanza e di controllo esercitati a mezzo della forza pubblica, gli enti o societa’ di gestione portuale, le societa’ ferroviarie e le societa’ dei servizi di trasporto in concessione possono, inoltre, svolgere direttamente, ovvero mediante affidamento ad istituti di vigilanza privata, con l’impiego, in entrambi i casi, di guardie particolari giurate, i seguenti servizi: a) controllo del bagaglio a mano e delle cose portate dai passeggeri in partenza ed in transito, mediante l’utilizzo di portali metal-detector (WTMD), metal-detector portatili (HHMD) e controlli a campione radioscopici, manuali (tecnica del pat-down) e con l’utilizzo di rilevatori di tracce di esplosivi (ETDS) o unita’ cinofile; b) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso; c) controllo ai varchi carrabili e pedonali dei sedimi portuali, delle stazioni ferroviarie e delle autolinee in concessione e dei relativi depositi, compresa la verifica dei titoli di accesso alle singole aree, ove previsti; d) controllo dei veicoli all’imbarco; e) vigilanza presso i terminal passeggeri e merci. 3. I servizi di cui al comma 2 sono svolti sotto la vigilanza degli organi di polizia competenti, in relazione a quanto previsto dalle direttive vigenti in materia dei comparti di specialita’ delle Forze di polizia, che procedono agli interventi che richiedono l’esercizio di pubbliche potesta’. 4. Possono essere inoltre affidati alle guardie particolari giurate che fanno servizio a bordo dei treni o delle navi compiti di collaborazione al personale addetto all’esercizio, alla custodia ed alla manutenzione dei servizi di bordo, con esclusione delle attivita’ di polizia ferroviaria e della navigazione. 5. Tutte le strutture di sicurezza privata e le guardie particolari giurate che prestano servizio negli ambiti indicati dal presente decreto hanno il dovere di prestare, durante il servizio, la massima attenzione all’osservazione di quanto possa avere rilievo per la sicurezza dei cittadini e sono tenute a: a) munire le proprie centrali operative di idonei collegamenti con quelle dei competenti organi di polizia, utilizzando sistemi di trasmissione idonei ad assicurare il rapido interscambio di dati e di notizie; b) nelle attivita’ di vigilanza o controllo, segnalare immediatamente al competente organo di polizia le notizie di rilievo per l’ordine e la sicurezza pubblica e per la sicurezza dei cittadini, secondo le direttive all’uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza; c) nelle attivita’ di video-sorveglianza e teleallarme, conservare e mettere immediatamente a disposizione dell’autorita’ di pubblica sicurezza e degli organi di polizia giudiziaria i supporti tecnici contenenti dati di interesse per la prevenzione e repressione dei reati, secondo le direttive all’uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 3. Condizioni e modalita’ per lo svolgimento 1. I servizi indicati nell’articolo 2, commi 1 e 2, possono essere svolti, previo accertamento da parte del prefetto della sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 4, dall’autorita’ portuale, dagli enti o societa’ di gestione dei servizi portuali, dalle societa’ ferroviarie e dalle societa’ concessionarie degli altri servizi di trasporto, che li espletano direttamente o mediante propria articolazione organizzativa, a norma dell’articolo 133 del T.U.L.P.S., ovvero possono essere affidati ad istituti di vigilanza in possesso della licenza di cui all’articolo 134 del predetto testo unico. In entrambi i casi, i servizi sono espletati a mezzo di guardie particolari giurate. 2. Le modalita’ di espletamento dei servizi sono approvate dal Questore, sulla base delle direttive tecnico-operative all’uopo impartite dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, in relazione a quanto previsto dal regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 508 e dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 526. 3. Il prefetto, all’esito degli accertamenti di cui al comma 1, impartisce le prescrizioni eventualmente necessarie. Analoghe prescrizioni possono essere imposte dal Questore all’atto dell’approvazione delle modalita’ di espletamento dei servizi, di cui al comma 2. 4. Ove si verifichino situazioni particolari di crisi o di minaccia alla sicurezza dei trasporti, anche per effetto di contingenti emergenze internazionali, l’autorita’ di pubblica sicurezza adotta ogni ulteriore misura ritenuta necessaria e richiede ai soggetti affidatari dei servizi di controllo l’attuazione delle misure di sicurezza occorrenti, che non comportino l’esercizio di pubbliche funzioni, anche se non siano contemplate dal presente decreto.

Nota all’art. 3:
– Si riporta il testo degli articoli 133 e 134 del
citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
«Art. 133. – Gli enti pubblici, gli altri enti
collettivi e i privati possono destinare guardie
particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta’
mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con l’autorizzazione del Prefetto,
associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla
vigilanza o custodia in comune delle proprieta’ stesse.».
«Art. 134. – Senza licenza del Prefetto e’ vietato ad
enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di
proprieta’ mobiliari od immobiliari e di eseguire
investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per
conto di privati.
Salvo il disposto dell’art. 11, la licenza non puo’
essere conceduta alle persone che non abbiano la
cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro
dell’Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
possono conseguire la licenza per prestare opera di
vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Il regolamento di esecuzione individua gli altri
soggetti, ivi compreso l’institore, o chiunque eserciti
poteri di direzione, amministrazione o gestione anche
parziale dell’istituto o delle sue articolazioni, nei
confronti dei quali sono accertati l’assenza di condanne
per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti
dall’art. 11 del presente testo unico, nonche’ dall’art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La licenza non puo’ essere conceduta per operazioni che
importano un esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della liberta’ individuale.».
– Il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952,
convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 508, reca:
«Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate»
ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1935,
n. 272.
– Il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144,
convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 526, reca:
«Disciplina degli Istituti di vigilanza privata» ed e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1936, n.
300.

Art. 4. Requisiti degli organismi affidatari e del personale 1. L’espletamento dei servizi di cui all’articolo 2 e’ subordinato alla verifica dei requisiti coerenti con i servizi da espletare, con le medesime procedure previste per l’affidamento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale ed a tal fine si applicano, in quanto compatibili, i requisiti di cui all’allegato A) al regolamento 29 gennaio 1999, n. 85, adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell’interno, recante norme di attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di concessione dei servizi di sicurezza. 2. In particolare, sono richiesti: a) nell’ipotesi di servizi espletati direttamente ex articolo 133 del T.U.L.P.S.: l’assenza delle condanne o degli altri elementi previsti dall’articolo 11 del T.U.L.P.S., dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nei confronti del soggetto concessionario, dell’institore, del direttore tecnico e di chiunque detenga nella societa’ o impresa interessata poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, nonche’ di coloro che siano parte dell’assetto proprietario od organizzativo della societa’ o impresa o che detengano una quota di controllo superiore al cinque per cento del capitale; b) nell’ipotesi di servizi espletati tramite impresa di sicurezza ex articolo 134 del T.U.L.P.S.: i requisiti previsti dall’ordinamento vigente; c) l’affidamento della responsabilita’ dei servizi di sicurezza sussidiaria ad un direttore tecnico che abbia una idonea formazione professionale per poter operare il coordinamento e l’organizzazione dei servizi, cui attribuire la responsabilita’ dei controlli di sicurezza; d) l’impiego di guardie particolari giurate in possesso dei requisiti personali, attitudinali e addestrativi previsti dal successivo comma 3; e) un piano di formazione professionale o di riqualificazione del personale conforme all’articolo 6; f) la documentata garanzia in ordine all’efficienza dei mezzi, all’efficacia e funzionalita’ degli apparati di comunicazione, all’adozione di protezioni individuali efficienti per il personale operante. 3. L’approvazione della nomina a guardia particolare giurata per l’esercizio delle attivita’ di sicurezza sussidiaria previste dal presente decreto e’ subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti personali e professionali previsti dall’articolo 138 del T.U.L.P.S. e degli altri previsti dall’allegato A) al presente decreto. 4. I requisiti di cui al comma 2 sono accertati con le modalita’ indicate dall’articolo 257-quinquies, del Regolamento di esecuzione al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. La preparazione professionale del direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve comunque risultare dalla partecipazione a corsi professionali specifici per il settore della sicurezza e per la gestione delle apparecchiature tecniche di cui all’articolo 5. 5. Per la nomina delle guardie particolari giurate i requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono comunicati al Prefetto, al quale deve essere altresi’ comunicata ogni successiva variazione entro i trenta giorni successivi.

Nota all’art. 4:
– Si riporta il testo dell’allegato A del citato decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto
con il Ministro dell’interno, del 29 gennaio 1999, n. 85:

«Allegato A
(Art. 5, comma 1)

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
DELLE IMPRESE DI SICUREZZA

1. Le imprese di sicurezza per poter operare i controlli
di sicurezza negli aeroporti italiani devono essere in
possesso dei requisiti elencati nella presente scheda:
1.1. Requisiti professionali.
Le imprese di sicurezza devono possedere un’esperienza
di attivita’ similare e/o esperienza nel settore
aeroportuale e devono prevedere:
a) l’affidamento della responsabilita’ dei controlli di
sicurezza ad un direttore tecnico che abbia una idonea
formazione professionale e giuridica documentata per poter
operare il coordinamento e l’organizzazione dei servizi di
sicurezza;
b) l’assunzione di personale che deve possedere i
requisiti personali e professionali previsti nell’allegato
B;
c) il piano di formazione professionale del personale
deve essere conforme alla scheda “Programma di
formazione professionale del personale addetto alla
sicurezza”;
d) i criteri di controllo attitudinale del personale;
e) un sistema di riqualificazione del personale;
f) un piano di controllo interno di qualita’;
g) possesso dell’autorizzazione ex art. 133 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in caso di servizi
direttamente gestiti da societa’ di gestione aeroportuale,
ex art. 134 se trattasi di soggetti terzi.
1.2. Requisiti finanziari.
Le imprese di sicurezza devono essere in possesso di un
piano finanziario che dia idonee garanzie per
l’espletamento dei servizi di sicurezza avuti in
concessione per poter far fronte in qualsiasi momento ai
suoi impegni effettivi e potenziali per un periodo di
ventiquattro mesi a decorrere dall’inizio delle operazioni.
A tal fine devono dimostrare l’inesistenza di una
dichiarazione di insolvenza giudiziaria, presentare un
piano economico per almeno i primi due anni di attivita’ e
idonea fidejussione.
1.3. Le imprese di sicurezza devono avere la propria
sede sociale nel territorio nazionale e comunque
nell’ambito del territorio provinciale di competenza della
prefettura che ha rilasciato l’autorizzazione e di cui
all’art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.
1.4. Le imprese devono garantire la continuita’ del
servizio anche in caso di sciopero dei propri addetti sulla
base della normativa vigente in materia di servizi pubblici
essenziali.
1.5. Capitale sociale.
La maggioranza del capitale sociale deve essere e
rimanere di proprieta’ esclusiva di cittadini dell’Unione
europea. Il controllo effettuato sulle imprese deve sempre
essere esercitato da cittadini dell’Unione europea.
Inoltre devono dimostrare che il loro capitale netto e’
pari ad almeno 50.000 euro.
1.6. Requisiti tecnici.
Le imprese di sicurezza che espletano i controlli di
sicurezza dei bagagli a mano, dei bagagli da stiva e dei
passeggeri, devono utilizzare apparecchiature di sicurezza
necessarie e che rispondono ai parametri tecnici stabiliti
nell’allegato C “Parametri tecnici dei sistemi di
sicurezza”.
1.7. Le imprese devono essere assicurate,
proporzionalmente al rischio massimo dell’attivita’ svolta,
in materia di responsabilita’ civile in caso di incidenti
per il personale e per i passeggeri e il danneggiamento dei
bagagli e delle merci.
1.8. Le imprese di sicurezza e i singoli addetti,
qualora ritengono ai fini della sicurezza di dover operare
ulteriori controlli non rientranti nella loro attribuzione,
devono richiedere tali interventi ai locali organi di
Polizia.
1.9. Le imprese devono mettere a disposizione dei
funzionari incaricati dei controlli tutta la documentazione
dell’impresa sia tecnica che amministrativa e permettere di
accedere ai propri locali ed apparecchiature per eventuali
accertamenti.».
– Per il testo dell’art. 5 del decreto-legge 18 gennaio
1992, n. 9, si vedano le note alle premesse.
– Per il testo degli articoli 133 e 134 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note all’art.
3.
– Si riporta il testo degli articoli 11 e 138 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
«Art. 11. – Salve le condizioni particolari stabilite
dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia
debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva
della liberta’ personale superiore a tre anni per delitto
non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi e’ sottoposto all’ammonizione o a misura di
sicurezza personale o e’ stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi
ha riportato condanna per delitti contro la personalita’
dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti
contro le persone commessi con violenza, o per furto,
rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina
o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorita’,
e a chi non puo’ provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella
persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte,
le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere
revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare
circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego
della autorizzazione.».
«Art. 138. – Le guardie particolari devono possedere i
requisiti seguenti:
1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro
dell’Unione europea;
2° avere raggiunto la maggiore eta’ ed avere adempiuto
agli obblighi di leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto;
5° essere persona di ottima condotta politica e morale;
6° essere munito della carta di identita’;
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle
assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul
lavoro.
Il Ministro dell’interno con proprio decreto, da
adottarsi con le modalita’ individuate nel regolamento per
l’esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni,
provvede all’individuazione dei requisiti minimi
professionali e di formazione delle guardie particolari
giurate.
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere
approvata dal prefetto. Con l’approvazione, che ha
validita’ biennale, il prefetto rilascia altresi’, se ne
sussistono i presupposti, la licenza per il porto d’armi, a
tassa ridotta, con validita’ di pari durata.
Ai fini dell’approvazione della nomina a guardia
particolare giurata di cittadini di altri Stati membri
dell’Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e
delle verifiche effettuati nello Stato membro d’origine per
lo svolgimento della medesima attivita’. Si applicano le
disposizioni di cui all’art. 134-bis, comma 3.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati
membri dell’Unione europea, possono conseguire la licenza
di porto d’armi secondo quanto stabilito dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo
regolamento di esecuzione, di cui al decreto ministeriale
30 ottobre 1996, n. 635, del Ministro dell’interno. Si
osservano, altresi’, le disposizioni degli articoli 71 e
256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.
Salvo quanto diversamente previsto, le guardie
particolari giurate nell’esercizio delle funzioni di
custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono
destinate rivestono la qualita’ di incaricati di un
pubblico servizio.».
– Si riporta il testo dell’art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni
criminali di tipo mafioso, anche straniere):
«Art. 10. – 1. Le persone alle quali sia stata applicata
con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non
possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche’ concessioni di beni demaniali allorche’
siano richieste per l’esercizio di attivita’
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonche’ di costruzione e
gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e
concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori
di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e nell’albo nazionale dei costruttori, nei
registri della camera di commercio per l’esercizio del
commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari
astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita’ imprenditoriali, comunque
denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o
delle Comunita’ europee, per lo svolgimento di attivita’
imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche’ il
divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le
autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le
iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita’,
puo’ disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l’efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo’ essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e’ confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze
previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di
chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di
prevenzione nonche’ nei confronti di imprese, associazioni,
societa’ e consorzi di cui la persona sottoposta a misura
di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono
efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all’interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia’
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia’
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo’
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e’
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo’ disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche’ non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale.».
– Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative
della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di
comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa
antimafia nonche’ disposizioni concernenti i poteri del
prefetto in materia di contrasto alla criminalita’
organizzata):
«Art. 4. – 1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti
pubblici e gli altri soggetti di cui all’art. 1, devono
acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le
concessioni o erogazioni indicati nell’allegato 3, il cui
valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in
attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere
e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture,
indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni
di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento
di attivita’ imprenditoriali, ovvero per la concessione di
contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre
erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di
attivita’ imprenditoriali;
c) superiore a 200 milioni di lire per l’autorizzazione
di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la
realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione
di servizi o forniture pubbliche.
2. E’ vietato, a pena di nullita’, il frazionamento dei
contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto
allo scopo di eludere l’applicazione del presente articolo.
3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di
informazioni e’ inoltrata al prefetto della provincia nella
quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le
imprese, le associazioni, le societa’ o i consorzi
interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1,
lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di
concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello
stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi
di cui all’allegato 4.
4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni
richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla
ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la
sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati
nelle lettere d) ed e) dell’allegato 4, delle cause di
divieto o di sospensione dei procedimenti indicate
nell’allegato 1, nonche’ le informazioni relative ad
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a
condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa’ o
imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche
avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento
delegati dal Ministro dell’interno, dispone le necessarie
verifiche nell’ambito della provincia e, ove occorra,
richiede ai prefetti competenti che le stesse siano
effettuate nelle rispettive province.
5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4
siano di particolare complessita’, il prefetto ne da’
comunicazione senza ritardo all’amministrazione interessata
e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi
trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma
urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le
amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al
prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3.
Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma
urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le
informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale
caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le
altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto
condizione risolutiva.
6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma
del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa nelle societa’ o imprese interessate,
le amministrazioni cui sono fornite le relative
informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare
o autorizzare i contratti o subcontratti, ne’ autorizzare,
rilasciare o comunque consentire le concessioni e le
erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza
di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di
divieto indicata nell’allegato 1 o gli elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati
successivamente alla stipula del contratto, alla
concessione dei lavori o all’autorizzazione del
subcontratto, l’amministrazione interessata puo’ revocare
le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai
contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere
gia’ eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita’
conseguite.».
– Si riporta il testo dell’art. 257-quinquies del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635:
«Art. 257-quinquies. – 1. Per l’accertamento della
sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4
dell’art. 257 e della permanenza dei requisiti di qualita’
e funzionalita’ degli istituti, il prefetto si avvale degli
organismi di qualificazione e certificazione costituiti o
riconosciuti dal Ministero dell’interno a norma dell’art.
260-ter. Degli stessi organismi si avvale il questore per
le finalita’ di vigilanza di cui all’art. 249, quinto
comma.
2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente
regolamento, per l’accertamento delle condizioni di
sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di
parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro
dell’interno, sentita la commissione di cui all’art.
260-quater, tenendo conto:
a) degli oneri derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le
attivita’ di cui all’art. 134 della legge e,
particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione
alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica;
b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per
veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile,
apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento
od equipaggiamento indispensabile per la qualita’ e la
sicurezza dei servizi;
c) dei costi reali e complessivi per il personale,
determinati secondo quanto previsto dall’art. 86, comma
3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-05&task=dettaglio&numgu=258&redaz=009G0161&tmstp=1257585195623

Regolamento (CE) n. 1063/2009 della Commissione, del 6 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 291/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.11.2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti
(CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007
nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei
risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay
round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione
dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti
e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo
regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del
regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato
del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:291:0012:0013:IT:PDF

REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 19 marzo 2009, n. 7 Disposizioni per garantire cure palliative ai malati in stato di inguaribilita’ avanzata o a fine vita e per sostenere la lotta al dolore.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 25 del 24 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione del Veneto con la presente legge garantisce adeguate cure palliative ai malati in stato di inguaribilita’ avanzata o a fine vita, volte ad assicurare agli stessi ed ai loro familiari una migliore qualita’ di vita, nonche’ l’accessibilita’ a trattamenti antalgici efficaci disciplinando il sistema di tutela delle persone con dolore.

Art. 2 Nucleo e rete per le cure palliative 1. Le cure palliative sono erogate secondo i desideri del malato e dei suoi familiari odi chi esercita la patria potesta’, prevalentemente a domicilio o in strutture residenziali dedicate alle cure palliative, limitando il ricorso al ricovero ospedaliero. 2. Le aziende unita’ locali socio sanitarie (ULSS) garantiscono l’offerta di cure palliative a livello di singolo distretto, tramite un nucleo specificatamente dedicato che opera in accordo con il medico di medicina generale e con il concorso delle associazioni di volontariato impegnate nello stesso ambito. Qualora particolari condizioni lo rendessero piu’ vantaggioso, possono essere individuati nuclei interdistrettuali. 3. Il nucleo di cure palliative e’ formato da medici con esperienza in cure palliative, psicologi, infermieri e operatori socio sanitari, dedicati alle cure dei malati in stato di inguaribilita’ avanzata o a fine vita. 4. In presenza di condizioni particolarmente complesse riferite ai malati o ai loro familiari, il nucleo di cure palliative puo’ avvalersi del contributo di assistenti sociali, riabilitatori ed educatori per specifici aspetti di cura e assistenza. 5. Il nucleo di cure palliative, che opera secondo le modalita’ individuate dal comma 2: a) individua il bisogno del malato e della sua famiglia; b) provvede alle modalita’ di intervento e di assistenza adeguate all’evoluzione della patologia, secondo efficacia e nel rispetto della dignita’ della persona; c) gestisce la rete per le cure palliative nel rispetto dei desideri del malato e della continuita’ delle cure; d) fornisce consulenza a tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie che ospitano temporaneamente o stabilmente malati in stato di inguaribilita’ avanzata o a fine vita. 6. La rete per le cure palliative e’ formata dai servizi domiciliari, ambulatoriali e residenziali; i servizi residenziali dedicati alle cure palliative sono denominati hospice. 7. La realizzazione e la gestione dei servizi di rete, o di parte di questi, possono essere affidate dalle aziende ULSS a terzi, fermo restando che gli ingressi sono decisi dal nucleo di cure palliative di riferimento.

Art. 3
Cure palliative pediatriche
1. In ragione del numero contenuto dei casi e della specificita’
delle competenze necessarie, l’assistenza ai minori in stato di
inguaribilita’ avanzata o a fine vita e’ affidata al Centro di
riferimento regionale di cure palliative e terapia antalgica
pediatrica, gia’ istituito presso l’Azienda ospedaliera di Padova con
deliberazione della Giunta regionale n. 4029 del 19 dicembre 2003
«Attivazione della rete regionale di assistenza ai minori con
patologia inguaribile – terminale e istituzione del Centro di
riferimento regionale di cure palliative e terapia antalgica
pediatrica presso l’Azienda ospedaliera di Padova» pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) n. 16 del 2004.
2. I pediatri di libera scelta, per i propri assistiti, e le
aziende ULSS, con proprio personale medico e infermieristico
afferente alle unita’ operative di pediatria e debitamente formato
alle cure palliative pediatriche, ogni qualvolta si presenti un
minore in stato d’inguaribilita’ avanzata o a fine vita collaborano
con il Centro di cui al comma 1.

Art. 4 Disposizioni attuative 1. Con regolamento regionale sono definiti: a) gli standard strutturali, di funzionamento e di dotazione del personale dei nuclei per le cure palliative, in rapporto alla popolazione e alla sua distribuzione sul territorio, con riferimento all’assistenza domiciliare; b) la tariffazione specifica delle giornate di cura erogate a livello domiciliare, in hospice e per le prestazioni nel regime ambulatoriale, rivolte all’adulto e al minore. 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, puo’ modificare e integrare gli standard e la tariffazione definiti dal regolamento di cui al comma 1 al fine di adeguarli alla normativa sopravvenuta.

Art. 5 Hospice 1. L’hospice e’ una struttura di ricovero specifica per le cure palliative organizzata secondo gli standard strutturali, di funzionamento e di dotazione del personale previsti dalla normativa vigente. 2. Il ricovero in hospice e’ deciso dal nucleo di cure palliative. 3. Le aziende ULSS si dotano di uno o piu’ hospice in ragione della popolazione assistibile secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 2007, n. 43 «Regolamento recante: (Definizione degli standard relativi all’assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo in attuazione dell’art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 2007. In ogni caso, per consentire ad ogni malato in stato di inguaribilita’ avanzata o a fine vita di essere ricoverato in un hospice, secondo le proprie necessita’ di cura, e’ garantito l’accesso presso le strutture di altre aziende, in base ad una valutazione di priorita’ fondata sulle condizioni cliniche e sociali.

Art. 6
Tutela specifica per il malato in stato di inguaribilita’ avanzata o
a fine vita
1. Ogni malato in stato di inguaribilita’ avanzata o a fine vita
ha diritto ad avere un operatore referente, denominato case-manager,
individuato tra il personale che compone il nucleo di cure
palliative, con compiti:
a) di facilitazione comunicativa tra lui e il resto degli
operatori che lo curano;
b) di organizzazione dell’accesso alle prestazioni sanitarie e
sociali che si rendessero necessarie.
2. Per le particolari condizioni cliniche in cui versa e per la
disabilita’ di cui soffre, il malato deve poter accedere a percorsi
agevolati, diagnostici e curativi, che si rendessero necessari anche
presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private
provvisoriamente accreditate, ai sensi dell’art. 22, comma 6, della
legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»,
di seguito denominate preaccreditate, non appartenenti alla rete dei
servizi di cure palliative.

Art. 7 Programmi di sviluppo delle cure palliative 1. La Regione promuove programmi specifici di sviluppo delle cure palliative presso le aziende ULSS, riservando la priorita’ a progetti di riduzione dei ricoveri ospedalieri inappropriati negli ultimi tre mesi di vita dei malati con riconversione delle risorse ospedaliere verso la domiciliarita’ delle cure. 2. La valutazione dei programmi e dei progetti, nonche’ l’entita’ dei relativi finanziamenti, e’ affidata alla struttura della Giunta regionale competente in materia di piani e programmi socio sanitari, che si avvale del supporto tecnico del Coordinamento e della Commissione di cui all’art. 9.

Art. 8 Tutela per le persone con dolore 1. Presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private preaccreditate: a) ogni persona ha diritto di dichiarare il proprio dolore al fine di accedere ai trattamenti necessari per risolverlo o contenerlo; b) la persona con dolore riceve informazioni esplicite sull’accesso al trattamento antalgico; c) la persona con dolore e’ tutelata da un referente medico e infermieristico, appositamente individuati, ai quali rivolgersi qualora permanga lo stato di sofferenza.

Art. 9 Coordinamento regionale e Commissione regionale per le cure palliative e la lotta al dolore 1. E’ istituito presso la Giunta regionale un Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al dolore, di seguito denominato Coordinamento, facente capo alla struttura, regionale competente in materia di piani e programmi socio sanitari che: a) definisce linee guida e raccomandazioni per conseguire, nell’intero territorio regionale, livelli uniformi di erogazione e accesso alle cure palliative e ai trattamenti antalgici; b) fornisce i supporti tecnici e formativi per il personale dipendente e convenzionato impegnato stabilmente, o prevalentemente, nelle cure palliative e nella lotta al dolore; c) offre consulenza metodologica alle aziende ULSS per la stesura e realizzazione di programmi di cure palliative e di lotta al dolore; d) valuta l’attuazione delle indicazioni regionali per lo sviluppo delle cure palliative e la lotta al dolore sull’intero territorio regionale, dandone adeguata informazione; e) supporta tecnicamente la programmazione regionale destinata allo sviluppo delle cure palliative e della lotta al dolore; f) trasmette, con cadenza annuale, alla Giunta regionale una relazione analitica di descrizione sull’esito delle cure palliative e sulla gestione dei servizi erogati dalle reti per le cure palliative, nonche’ sui programmi e sulle iniziative di lotta al dolore regionali e presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private preaccreditate. 2. Il Coordinamento e’ composto da: a) un dirigente medico, esperto in organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, in qualita’ di responsabile; b) un medico esperto in cure palliative; c) un medico esperto in terapia antalgica; d) un medico oncologo; e) un infermiere; f) personale amministrativo e di segreteria. 3. Ai lavori del coordinamento possono partecipare esperti individuati con decreto del dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di piani e programmi socio sanitari, su indicazione del dirigente responsabile del coordinamento. 4. I componenti del coordinamento sono designati dalla Giunta regionale; alla designazione non si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi». 5. I componenti del coordinamento durano in carica tre anni e possono essere rinnovati. 6. Al fine di fornire un supporto tecnico al coordinamento, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di piani e programmi socio sanitari, e’ istituita la commissione regionale per le cure palliative e la lotta al dolore, di seguito denominata commissione. 7. La Giunta regionale definisce la composizione ed il funzionamento della commissione garantendo che ai lavori della stessa, che possono anche essere articolati in gruppi di lavoro, partecipino rappresentanti delle associazioni di volontariato impegnate nella fornitura e promozione delle cure palliative.

Art. 10
Disposizioni transitorie
1. Per le parti non incompatibili con la presente legge
continuano a trovare applicazione:
a) la deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2000,
n. 2989 «Adempimenti regionali ex art. 1 del decreto legge 28
dicembre 1998, n. 450 convertito dalla legge 26 febbraio 1999, n.
39», pubblicata nel BUR n. 94 del 2000;
b) la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2003, n.
309 «Documento di indirizzo e coordinamento alle Aziende socio –
sanitarie venete denominato «Contro il dolore» per l’attuazione delle
linee – guida, approvate in sede di conferenza Stato – Regioni il 24
maggio 2001, per la realizzazione dell’«Ospedale senza dolore» –
Approvazione», pubblicata nel BUR n. 31 del 2003;
c) la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2008, n.
1090 «Sviluppo dei programmi di lotta al dolore ai sensi delle
deliberazioni giuntali n. 309/2003 e n. 71/2006: raccomandazioni per
la valutazione e il trattamento del dolore: introduzione del dolore
come parametro vitale; creazione della rete aziendale dei referenti
del dolore», pubblicata nel BUR n. 48 del 2008;
d) la deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2008, n.
1608 «Approvazione del documento "Indicatori per le cure palliative".
Istituzione del sistema informativo regionale per le cure
palliative», pubblicata nel BUR n. 62 del 2008;
e) la deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2008, n.
1609 «Approvazione del documento "Tutela dei diritti dei malati
inguaribili e a fine vita e dei malati con dolore"», pubblicata nel
BUR n. 62 del 2008.
2. La Giunta regionale nel dare attuazione alla presente legge
puo’, sentita la competente commissione consiliare, modificare,
integrare e sostituire le deliberazioni di cui al comma 1.
3. Fino all’entrata in vigore del regolamento regionale di cui
all’art. 4, comma 1, il nucleo di cure palliative e’ composto, per
una popolazione fino a centomila abitanti, almeno da:
a) un medico con esperienza nelle cure palliative;
b) uno psicologo;
c) tre infermieri;
d) due operatori socio-sanitari.
4. L’Osservatorio e la commissione regionali per le cure
palliative e la lotta al dolore, gia’ istituiti con la deliberazione
della Giunta regionale 17 gennaio 2006, n. 71 «Provvedimenti
regionali in tema di cure palliative e di lotta al dolore ex DGR n.
2989/2000, 309/2003, 1910/2004: costituzione dell’Osservatorio
regionale per le cure palliative e per la lotta al dolore»,
pubblicata nel BUR n. 21 del 2006, continuano a svolgere i loro
compiti sino alla loro naturale scadenza o comunque fino alla nomina
dei componenti del coordinamento e della commissione di cui all’art.
9.

Art. 11
Norma finanziaria
1. Le spese per attivare e sviluppare nelle aziende ULSS la
disponibilita’ di cure palliative, con l’adeguata creazione di una
rete di servizi, nonche’ l’accessibilita’ ai trattamenti antalgici,
quantificate in euro 5.000.000,00 per ogni esercizio del triennio
2009-2011, sono imputate sull’UPB U0140 «Obiettivi di piano per la
sanita» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
2. Le spese derivanti dall’attuazione dell’art. 9, quantificate
in euro 200.000,00 a decorrere dall’esercizio 2009, si fa fronte con
le risorse allocate nell’UPB U0023 «Spese generali di funzionamento»
del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
Venezia, 19 marzo 2009
GALAN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0502&tmstp=1258100416681