REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2009, n. 6

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Regolamento in attuazione dell’art. 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 5 dell’11 marzo 2009)
LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana
il seguente regolamento:

Visto l’art. 117, secondo comma della Costituzione;
Visto l’art. 117, sesto comma della Costituzione;
Visto l’art. 43, comma 2 dello statuto;
Visti altresi’ l’art. 63, comma 2 dello statuto;
Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull’ordinamento
della polizia municipale);
Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia
di polizia comunale e provinciale);
Visto l’art. 12 della legge regionale n. 12/2006 che rinvia ad
apposito regolamento per quanto riguarda la disciplina relativa ad
uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della
polizia comunale e provinciale;
Visto altresi’ il comma 3 dell’art. 23 della medesima legge
regionale n. 12/2006 che obbliga gli enti locali ad uniformarsi a
quanto stabilito dal presente regolamento entro centottanta giorni
dalla sua entrata in vigore;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella
seduta del 16 ottobre 2008;
Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’art. 29
della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della
dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla
legge regionale 17 marzo 2006, n. 26 «Riordino della legislazione
regionale in materia di organizzazione e personale»);
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 24 novembre
2008, n. 10, con la quale e’ stato approvato lo schema del suddetto
regolamento ai fini dell’acquisizione del parere del Consiglio
regionale ai sensi dell’art. 42, comma 2, dello statuto;
Visto il parere della I Commissione consiliare – Affari
istituzionali, espresso nella seduta del 20 gennaio 2009;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso
nella seduta del 20 febbraio 2009;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2009,
n. 126;
Considerato quanto segue:
1. la necessita’ di dare attuazione a quanto previsto dall’art.
12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di
polizia comunale e provinciale) che prevede un regolamento regionale
per la disciplina di «Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di
riconoscimento»;
2. la necessita’ di procedere ad integrale revisione della
normativa regionale relativa ad uniformi, veicoli, strumenti e
tessere di riconoscimento che costituiscono dotazione della polizia
comunale e provinciale;
3. l’opportunita’ di garantire su tutto il territorio regionale
l’uniformita’ della disciplina degli elementi identificativi e delle
principali dotazioni della polizia municipale e provinciale;
4. l’opportunita’ di uniformare, in primo luogo, il simbolo e
il logotipo utilizzato dalle polizie locali toscane, anche per quanto
riguarda il carattere ed il colore del medesimo;
5. la necessita’ di elencare e descrivere in maniera
dettagliata gli indumenti costituenti le varie tipologie di uniformi,
in primo luogo quella ordinaria e, secondariamente, quelle delle
varie specializzazioni che caratterizzano il concreto impiego
dell’operatore;
6. l’esigenza di individuare i segni distintivi del grado
apposti sull’uniforme ed assegnati all’operatore in ragione della
categoria di appartenenza;
7. l’opportunita’ di promuovere l’omogeneita’ delle strutture
di polizia locale toscane anche attraverso l’individuazione e la
descrizione delle caratteristiche fondamentali, in particolare il
colore di base ed il colore delle bande sulla carrozzeria,
dell’allestimento dei veicoli, compreso il posizionamento di scritte,
contrassegni ed accessori;
8. l’obbligo di individuare i «presidi tattici difensivi» (art.
6, comma 1, legge regionale n. 12/2006) ovvero strumenti di
autotutela che possono costituire la dotazione dell’operatore, e
quindi stabilire che la concreta assegnazione dei medesimi sia fatta
oggetto di specifici accordi in sede locale;
9. l’esigenza altresi’ che il concreto impiego degli strumenti
di autotutela venga preceduto da un apposito modulo finalizzato
all’addestramento, da svolgersi presso la Scuola interregionale di
polizia locale costituita dalla Regione Toscana insieme alle Regioni
Emilia-Romagna e Liguria ed al Comune di Modena di cui all’art.
10-bis della legge regionale n. 12/2006;
10. l’opportunita’ di uniformare anche i contenuti ed i colori
della tessera di riconoscimento, documento del quale e’ dotato ogni
operatore della polizia municipale e provinciale;
11. di accogliere il parere della I Commissione «Affari
istituzionali» del Consiglio regionale nella parte relativa in cui si
chiede che la scelta delle dotazioni accessorie sia oggetto di
confronto in sede di contrattazione decentrata, mediante la
riformulazione degli articoli 3 e 10 del presente regolamento in cui
si e’ previsto uno specifico accordo locale per tali strumenti;
12. di accogliere il parere della I Commissione «Affari
istituzionali» del Consiglio regionale nella parte in cui chiede che
le indicazioni dei gradi delle uniformi siano in coerenza con il CCNL
e oggetto di confronto con le rappresentanze di categoria in quanto
il presente regolamento e’ conforme alle previsioni del CCNL;
13. di non poter accogliere il parere della I Commissione nella
parte in cui si chiede che la disciplina dei limiti d’uso delle
dotazioni accessorie, tra cui gli strumenti di autotutela, sia
rimessa alla contrattazione decentrata per due motivi:
a) l’art. 6, comma 2 della legge regionale n. 12/2006
stabilisce una disciplina generale con «regola-mento» delle modalita’
d’impiego di tali strumenti senza intervento della contrattazione
decentrata (analogamente la lettera f) del comma 1 dell’art. 12);
b) nel citato art. 6, comma 2 si esercita una competenza
regionale nell’ambito della sicurezza del lavoro dato che in esso si
parla di «Rischi professionali e per la tutela dell’incolumita’
personale»; in questo specifico ambito competenziale detto comma e’
superato dal successivo art. 74 del decreto legislativo n. 81/2008
(Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) per il
quale non costituiscono dispositivi per la protezione dei rischi da
lavoro «le attrezzature di protezione individuale» assegnate alle
forze in servizio di ordine pubblico; ne consegue che la regolazione
delle modalita’ d’uso degli strumenti di autotutela non necessita di
apposita disciplina regionale considerando anche che, ex comma 3
dell’art. 10 del presente regolamento, tali strumenti sono in
dotazione solo a specifiche categorie di agenti la disciplina del cui
ruolo, per la loro qualifica di agenti od ufficiale di polizia
giudiziaria, spetta in esclusiva allo Stato;
14. di non poter accogliere il parere del Consiglio della
Autonomie locali nella parte in cui si chiede che «si intervenga in
questa fase di prima attuazione con una proroga dei termini previsti
per l’adeguamento dei regolamenti degli enti locali» in quanto si
tratta di ambiti disciplinati dalla legge (si veda il comma 3
dell’art. 23 della legge regionale n. 12/2006);
15. di precisare, in relazione alla parte di detto parere del
consiglio delle autonomie locali in cui si chiedono «incentivi per
dar[.]e attuazione» al presente regolamento, che l’obbligo posto
dalla legge regionale n. 12/2006 concerne l’adeguamento dei
regolamenti locali e non l’obbligo di immediato rinnovo delle
dotazioni oggetto della presente disciplina regolamentare;

si approva il presente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
(art. 12 legge regionale n. 12/2006)
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 3
aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e
provinciale), disciplina:
a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse
circostanze e specialita’ di impiego;
b) gli elementi identificativi dell’operatore, dell’ente di
appartenenza e della Regione Toscana;
c) i distintivi di grado, attribuiti in relazione al profilo ed
alle funzioni conferite all’interno della struttura di polizia
locale;
d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali
contrassegni di specialita’ o incarico, anzianita’ ed onorificenza,
apponibili sulla uniforme;
e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori
nonche’ il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione agli
organi di polizia locale;
f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all’art. 6
della legge regionale n. 12/2006 e relative modalita’ di impiego;
g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite
da ciascun ente agli operatori di polizia locale.

Art. 2
Simbolo, logotipo e carattere
(art. 12, legge regionale n. 12/2006)
1. Il simbolo della polizia municipale e provinciale, riprodotto
nell’allegato A al presente regolamento, e’ il Pegaso in argento
nella forma adottata come stemma della Regione Toscana con la legge
regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del
Gonfalone e del Sigillo della Regione). Le dimensioni del simbolo
sono proporzionate alla collocazione.
2. Il logotipo, riprodotto nell’allegato A al presente
regolamento, consiste nella scritta «Polizia Municipale» oppure
«Polizia Provinciale» in carattere avant garde in colore bianco su
fondo rosso, con lettere in positivo. E’ utilizzato nella versione su
una sola riga oppure su due righe.
3. Le scritte sugli indumenti componenti l’uniforme, sui veicoli,
sulle tessere di riconoscimento e su ogni altro oggetto adottano il
carattere avant garde. Le dimensioni del carattere, ove non indicate
negli allegati al presente regolamento, sono proporzionate alle
dimensioni del supporto.

Art. 3
Tipologie di uniforme
(art. 12 legge regionale n. 12/2006)
1. L’uniforme degli appartenenti alla polizia municipale ed alla
polizia provinciale si distingue in:
a) uniforme ordinaria;
b) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa
il servizio automontato;
c) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa
il servizio motomontato;
d) uniforme per servizio a cavallo;
e) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa
il servizio in bicicletta;
f) uniforme per servizio su demanio marittimo;
g) uniforme per servizio su natante;
h) uniforme per servizio montano;
i) completo operativo;
l) uniforme di rappresentanza per agenti;
m) uniforme di rappresentanza o cerimonia per dirigenti e
personale categoria D;
n) uniforme di gala per dirigenti e personale categoria D;
o) uniforme storica;
p) indumenti ad alta visibilita’.
2. Le dotazioni e le modalita’ di uso del vestiario descritte
dalle lettere da b) a p) del comma 1 possono essere oggetto di
accordi in sede locale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0360&tmstp=1255513775046

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 15 settembre 2009 Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le societa’ appartenenti al gruppo Tecnosistemi.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come modificato dall’art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;
Visto l’art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come modificato dall’art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;
Visto l’accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 5 maggio
2009, relativo alle societa’ appartenenti al Gruppo Tecnosistemi per
le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 19,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive
modificazioni, ai fini della concessione della proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla
vigente normativa;
Viste le note delle regioni interessate, con le quali, ad
integrazione del verbale di accordo del 5 maggio 2009, le predette
regioni si assumono l’impegno all’erogazione della propria quota
parte del sostegno al reddito (30%) che sara’ concesso in favore dei
lavoratori delle societa’ appartenenti al Gruppo Tecnosistemi;
Viste le istanze di proroga del trattamento straordinario di
integrazione salariale presentate dalle societa’ appartenenti al
Gruppo Tecnosistemi;
Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro – a carico del fondo
per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni – previsto dall’art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
Vista la tabella allegata che individua, tra l’altro, sulla base
dei dati INPS, l’ammontare medio della contribuzione figurativa e del
trattamento CIGS decurtato del 10% per l’ipotesi di prima proroga e
del 30% per l’ipotesi di seconda proroga;
Vista la circolare dell’INPS n. 57 del 13 marzo 2007;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della
proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell’art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n.
2, come modificato dall’art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e’ autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio
2009 al 31 dicembre 2009, la concessione della proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale, definito
nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali in data 5 maggio 2009, in favore di un
numero massimo di sessantatre unita’ lavorative della societa’
Tecnosistemi S.p.A., unita’ in Milano, Torino, Roma, Napoli,
Catanzaro, Taranto, Carini, Cagliari.
La misura del predetto trattamento e’ ridotta del 10% per il
periodo dal 1° gennaio 2009 al 21 marzo 2009 e del 30% per il periodo
dal 22 marzo 2009 al 31 dicembre 2009.
A valere sullo stanziamento di cui all’art. 2, comma 36, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l’occupazione viene
imputata l’intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al
reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente
normativa.
Il predetto trattamento e’ integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR –
regionale.
Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE
calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima
puo’ essere calcolata mensilmente oppure sull’ammontare complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei
fondi nazionali.
Il trattamento di CIGS, sulla base dell’allegata tabella, da porsi
a carico del Fondo per l’Occupazione e’ determinato sulla base dei
seguenti riferimenti:

—-> Parte di provvedimento in formato grafico <---- In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 981.953,28. Pagamento diretto: SI. Matricola INPS: 4954477909. Art. 2. Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 5 maggio 2009, in favore di un numero massimo di nove unita' lavorative della societa' Eudosia S.p.A., unita' in Milano e Sale (Alessandria). La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 21 marzo 2009 e del 30% per il periodo dal 22 marzo 2009 al 31 dicembre 2009. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. Il trattamento di CIGS, sulla base dell'allegata tabella, da porsi a carico del Fondo per l'Occupazione e' determinato sulla base dei seguenti riferimenti: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 140.279,04. Pagamento diretto: SI. Matricola INPS: 49533499150. Art. 3. Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 5 maggio 2009, in favore di un numero massimo di centodue unita' lavorative della societa' Tecno Field Services (TFS), unita' in Milano, Torino, Genova, Padova, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Taranto, Catanzaro, Palermo e Cagliari. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 21 marzo 2009 e del 30% per il periodo dal 22 marzo 2009 al 31 dicembre 2009. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. Il trattamento di CIGS, sulla base dell'allegata tabella, da porsi a carico del Fondo per l'Occupazione e' determinato sulla base dei seguenti riferimenti: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.589.829,12. Pagamento diretto: SI. Matricola INPS: 4963747642. Art. 4. Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 5 maggio 2009, in favore di un numero massimo di dieci unita' lavorative della societa' Tecnosistemi Facility Management (TFM), unita' in Milano, Torino, Roma e Napoli. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 21 marzo 2009 e del 30% per il periodo dal 22 marzo 2009 al 31 dicembre 2009. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. Il trattamento di CIGS, sulla base dell'allegata tabella, da porsi a carico del Fondo per l'occupazione e' determinato sulla base dei seguenti riferimenti: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 155.865,60. Pagamento diretto: SI. Matricola INPS: 4960726637. Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-13&task=dettaglio&numgu=238&redaz=09A11843&tmstp=1256279374251 Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2009 Scioglimento del consiglio comunale di Monterosso Calabro e nomina del commissario straordinario.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 243 del 19-10-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Monterosso Calabro (Vibo Valentia); Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 12 luglio 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma l, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Monterosso Calabro (Vibo Valentia) e’ sciolto.

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monterosso Calabro (Vibo Valentia) e’
sciolto.

Art. 2. La dott.ssa Carla Fragomeni e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 5 ottobre 2009 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-19&task=dettaglio&numgu=243&redaz=09A12117&tmstp=1256291390538

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 ottobre 2008, n. 46

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Approvazione del regolamento concernente «Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualita’ della ricettivita’ turistica))»

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Vista la legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2594 di data 10 ottobre 2008 con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento concernente «Modifiche del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualita’ della ricettivita’ turistica))», E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Inserimento dell’art. 7-bis nel decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. 1. Dopo l’art. 7 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., e’ inserito il seguente: «Art. 7-bis (Pertinenze degli esercizi alberghieri). – 1. La distanza tra la casa madre e le pertinenze non deve superare i 200 metri, misurata secondo le modalita’ stabilite all’art. 7. In caso di realizzazione di parcheggi o di garage, ove risulti impossibile il rispetto di tale misura per ragioni di carattere strutturale o urbanistico, la distanza massima puo’ essere derogata dal comune in cui ha sede l’esercizio alberghiero. 2. Nelle pertinenze e’ consentita anche la prestazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ove tale servizio sia qualificabile come accessorio in quanto aggiuntivo a quello fornito nell’immobile costituente l’esercizio alberghiero.».

Art. 2
Modifica dell’art. 14 del decreto del presidente della provincia 25
settembre 2003, n. 28-149/Leg.
1. Il comma 3 dell’art. 14 del decreto del presidente della
provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., e’ sostituito dal
seguente:
«3. L’unita’ abitativa si considera dotata di bagno privato
completo se la medesima e’ fornita di almeno un lavandino, una vasca
o una doccia ed un wc; per le unita’ abitative senza bagno privato il
bagno completo ad uso comune deve essere dotato dei requisiti minimi
previsti dai regolamenti edilizi comunali per le stanze da bagno
delle abitazioni private.».

Art. 3 Modifiche dell’art. 15 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. 1. All’art. 15 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Ai fini di cui all’art. 9, comma 2, della legge provinciale le strutture accessorie comuni a due o piu’ esercizi alberghieri costituiscono parametri per la relativa classifica qualora rispettino le seguenti caratteristiche: a) accessibilita’ diretta dall’esercizio alberghiero; b) dotazione accessoria dimensionata alla capacita’ ricettiva degli esercizi alberghieri interessati». b) il comma 3 e’ abrogato; c) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: «4-bis. L’allegata tabella D-bis fissa le condizioni minime per l’attribuzione ad un esercizio alberghiero della classifica