MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 28 luglio 2009, n. 219 Regolamento recante la disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 81 del 8-4-2010

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente; Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera e), «Costa degli Infreschi», e l’articolo 19, comma 5, che prevede l’approvazione con decreto del Ministro dell’ambiente di un regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche’ in materia di istruttorie relative all’istituzione delle riserve naturali dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l’articolo 14, comma 1, lettera f), che abroga l’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l’articolo 4, comma 1, che istituisce la Segreteria Tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la Segreteria tecnica per le aree marine protette; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto; Vista l’intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; Visto che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di legittimita’ su atti della Corte dei Conti, convocata per l’esercizio del controllo preventivo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell’adunanza del 18 maggio 2006, ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione dello schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio istitutivi dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», ritenendo che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell’apposito Regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge; Considerato opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere alla predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le amministrazioni territoriali interessate; Visto l’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l’individuazione, l’istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l’adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», espresso dal Comune di Camerota espresso in sede di Conferenza Unificata; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», espresso dal Comune di San Giovanni a Piro espresso in sede di Conferenza Unificata; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», espresso in sede di Conferenza Unificata dalla Provincia di Salerno; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», espresso dalla Regione Campania con nota n. 2785 del 15 ottobre 2007; Visto il parere favorevole sull’istituzione dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», espresso dall’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 052 del 22 dicembre 2003; Visto il parere favorevole sulla proposta di regolamento di disciplina n. 135/CU espresso nella seduta del 20 dicembre 2007 dalla Conferenza Unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituzione dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta»; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 817/08, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 14 aprile 2008; Vista la nota del 31 marzo 2009 prot. UL/2009/7672 con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato necessario procedere all’approvazione del regolamento di disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», ai sensi dell’articolo 19, comma 5, della legge del 6 dicembre 1991, n. 394; Decreta: Art. 1 E’ approvato l’allegato regolamento di disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 luglio 2009 Il Ministro: Prestigiacomo Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 248

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante
«Disposizioni per la difesa del mare» e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, supplemento
ordinario.
– La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione
del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale» e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario.
– Si riportano i testi dei commi 3 e 4, dell’art. 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
– Si riporta il testo del comma 1, dell’art. 36, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, supplemento ordinario:
«Art. 36 (Aree marine di reperimento). – 1. Sulla base
delle indicazioni programmatiche di cui all’art. 4, possono
essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che
nelle aree di cui all’art. 31 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell’Uccellina – Formiche di Grosseto – Foce
dell’Ombrone – Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella – Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano – Golfo di Custonaci;
m) Acicastello – Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti
compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento – Capo Teulada;
p) Capo Testa – Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo – Isola di Fuori o delle
Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina
protetta integrata denominata "regno di Nettuno";
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell’Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano";
ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei
cetacei";
ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco.».
– Si riporta il testo del comma 5, dell’art. 19, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, supplemento ordinario:
«5. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro della marina mercantile, sentita la
Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e’
approvato un regolamento che disciplina i divieti e le
eventuali deroghe in funzione del grado di protezione
necessario.».
– Si riporta il testo della lettera f), del comma 1,
dell’art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 90, recante regolamento per il riordino
degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’art.
29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158,
supplemento ordinario.
– Il testo del comma 1, dell’art. 4, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e’
il seguente:
«Art. 4 (Segreteria tecnica per la tutela del mare e la
navigazione sostenibile). – 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento e’ istituita la Segreteria
tecnica per la tutela del mare e la navigazione
sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree
protette marine, istituita ai sensi dell’art. 2, comma 14,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato
dall’art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e
la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della
navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi
dell’art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.».
– Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della
legge 8 luglio 2003, n. 172» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, supplemento ordinario.
– Si riporta il testo del comma 6, dell’art. 8, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132:
«6. Il Governo puo’ promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e’ esclusa
l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all’art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
– Si riporta il testo del comma 1, dell’art. 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). – 1. Il controllo preventivo di legittimita’ della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l’indirizzo e per
lo svolgimento dell’azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all’art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all’art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l’ipotesi prevista dall’ultimo comma
dell’art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d’opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l’applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all’impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l’ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita’ rilevate in sede di controllo successivo.».
– Si riporta il testo dell’art. 19, commi 3 e 5, della
citata legge 6 dicembre 1991, n. 394:
«3. Nelle aree protette marine sono vietate le
attivita’ che possono compromettere la tutela delle
caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e
delle finalita’ istitutive dell’area. In particolare sono
vietati:
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle
specie animali e vegetali nonche’ l’asportazione di
minerali e di reperti archeologici;
b) l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle
caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
c) lo svolgimento di attivita’ pubblicitarie;
d) l’introduzione di armi, esplosivi e ogni altro
mezzo distruttivo e di cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e
liquidi.
4. (Omissis).
5. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro della marina mercantile, sentita la
Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e’
approvato un regolamento che disciplina i divieti e le
eventuali deroghe in funzione del grado di protezione
necessario.».
– Si riporta il testo dell’art. 77, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario:
«Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). – 1. Ai sensi
dell’art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le
funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali,
marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394.
2. L’individuazione, l’istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l’adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-08&task=dettaglio&numgu=81&redaz=010G0065&tmstp=1272184445706

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Siderno e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 86 del 14-4-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio
2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Siderno
(Reggio Calabria);
Viste le dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, a
seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria) e’ sciolto.

Art. 2 Il dott. Mario Rosario Ruffo e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 24 marzo 2010 NAPOLITANO Il Ministro dell’interno: Maroni

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-14&task=dettaglio&numgu=86&redaz=10A04356&tmstp=1272186185748

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2010, n. 61 Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 96 del 26-4-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee, legge comunitaria 2008, in particolare l’articolo 15; Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM; Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il capo VI recante norme sull’etichettatura e presentazione; Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e’ stato inserito nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009; Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione, del 14 luglio 2009, che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo; Vista la direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa’ dell’informazione ed, in particolare, l’articolo 10; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 dicembre 2009; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella riunione del 17 dicembre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010; Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta 1. Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualita’ e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all’ambiente naturale ed ai fattori umani. Costituiscono altresi’ una denominazione di origine taluni termini usati tradizionalmente, alle condizioni previste dall’articolo 118-ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 2. Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualita’, notorieta’ e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona. 3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste dalla presente legge. 4. Le «bevande di fantasia a base di vino», le «bevande di fantasia provenienti dall’uva», qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonche’ i vini spumanti gassificati ed i vini frizzanti gassificati non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, fatta eccezione per le bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e l’aceto di vino, nonche’ per i vini aromatizzati che gia’ utilizzano la denominazione d’origine o l’indicazione geografica ai sensi della vigente normativa.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– L’art. 15, della legge 7 luglio 2009 n.88, pubblicata
nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi’
recita:
«Art. 15 (Delega al Governo per l’adeguamento della
normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008,
relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo). – 1. Il Governo e’ delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro per le politiche
europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu’ decreti legislativi per l’attuazione
del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29
aprile 2008, al fine di assicurare la piena integrazione
tra l’organizzazione comune del mercato del vino e la
normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e
modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure
previste dall’art. 1, commi 2, 3 e 4, e nel rispetto dei
principi e criteri generali di cui all’art. 2, nonche’ dei
seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) preservare e promuovere l’elevato livello
qualitativo e di riconoscibilita’ dei vini a denominazione
di origine e indicazione geografica;
b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
c) assicurare strumenti per la trasparenza del
settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle
imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione
e imitazione;
d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo
tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne
la gestione del settore dei vini a denominazione di origine
protetta e a indicazione geografica protetta;
e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti
di semplificazione amministrativa in ordine agli
adempimenti procedurali a carico dei produttori
vitivinicoli;
f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema
sanzionatorio secondo i criteri di efficacia e
applicabilita’, individuando gli organismi e le azioni per
garantire l’elevato livello qualitativo delle produzioni
vitivinicole nell’interesse dei produttori e dei
consumatori.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate a
carico della finanza pubblica.».
– Il regolamento (CE) n. 1234/2007 e’ pubblicato nella
G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299.
– Il regolamento (CE) n. 479/2008 e’ pubblicato nella
G.U.U.E. 6 giugno 2008, n. L 148.
– Il regolamento (CE) n. 491/2009 e’ pubblicato nella
G.U.U.E. 17 giugno 2009, n. L 154.
– Il regolamento (CE) n. 607 del 14 luglio 2009 e’
pubblicato nella G.U.U.E. 24 luglio 2009, n. L 193.
– La direttiva 98/34/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 21
luglio 1998, n. L 204.
Note all’art. 1:
– Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1234/2007,
si vedano le note alle premesse.

Art. 2 Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all’articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralita’ di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente normativa comunitaria. 2. Il nome della denominazione di origine o dell’indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all’articolo 1, ne’, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

Art. 3 Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 1. Le denominazioni di origine protetta (DOP) con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto, si classificano in: a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG); b) denominazioni di origine controllata (DOC). 2. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall’Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP, come regolamentati dalla Comunita’ europea. Le menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco. Le menzioni «Appellation d’origine contrôlee» e «Appellation d’origine contrôlee et garantie» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella regione Valle d’Aosta, di bilinguismo francese. Le menzioni «kontrolirano poreklo» e «kontrolirano in garantirano poreklo» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformita’ alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia. 3. Le IGP con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT). L’indicazione geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall’Italia per designare i vini IGP come regolamentati dalla Comunita’ europea. La menzione «Vin de pays» puo’ essere utilizzata per i vini IGT prodotti in Val d’Aosta, di bilinguismo francese, la menzione «Landwein» per i vini IGT prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco, e la menzione «deželma oznaka» per i vini IGT prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformita’ alla richiamata legge 23 febbraio 2001, n. 38. 4. Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea.

Note all’art. 3:
– La legge 23 febbraio 2001, n. 38, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56.

Art. 4

Ambiti territoriali

1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono
comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di
origine medesima, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi
esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano
praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali
aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed
organolettiche.
2. Soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro
interno l’indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente
denominate sottozone, che devono avere peculiarita’ ambientali o
tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome
geografico, storico-geografico o amministrativo, devono essere
espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere piu’
rigidamente disciplinate.
3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche
tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini
derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOGC o
DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo
della zona, in conformita’ della normativa italiana e della UE sui
vini IGP.
4. La possibilita’ di utilizzare nomi geografici corrispondenti a
frazioni o comuni o zone amministrative definite, localizzate
all’interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, e’
consentita solo per tali produzioni, a condizione che sia
espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici
aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi ed il
prodotto cosi’ rivendicato sia vinificato separatamente. Tale
possibilita’ non e’ ammessa nei disciplinari che prevedono una o piu’
sottozone, fatti salvi i casi previsti dalla preesistente normativa.
5. Le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC
possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui
all’articolo 8, comma 2, e possono essere promosse a DOCG
separatamente o congiuntamente alla DOC principale.
6. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico
piu’ ampio, anche di carattere storico, tradizionale o
amministrativo, qualora espressamente previsto negli specifici
disciplinari di produzione.

Art. 5 Coesistenza di una o piu’ DO o IG nell’ambito del medesimo territorio 1. Nell’ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni d’origine e indicazioni geografiche. 2. E’ consentito che piu’ DOCG e/o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purche’ le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico. E’ altresi’ consentito, alle predette condizioni, che piu’ IGT facciano riferimento allo stesso nome geografico. 3. Il riconoscimento di una DOCG o DOC esclude la possibilita’ di impiegare il nome della denominazione stessa come IGT e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche, riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti. 4. In zone piu’ ristrette o nell’intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico e’ consentito che coesistano vini diversi DOCG o DOC, purche’ i vini DOCG: a) siano regolamentati da disciplinari di produzione piu’ restrittivi; b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.

Art. 6 Specificazioni, menzioni, vitigni, annata di produzione 1. La specificazione «classico» per i vini non spumanti DOCG o DOC e la specificazione «storico» per i vini spumanti DOCG e DOC e’ riservata ai vini della zona di origine piu’ antica ai quali puo’ essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell’ambito della stessa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica e’ quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo schedario viticolo dei vigneti per il Chianti DOCG. 2. La menzione «riserva» e’ attribuita ai vini DOC e DOCG che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento, compreso l’eventuale affinamento, non inferiore a: a) due anni per i vini rossi; b) un anno per i vini bianchi; c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave metodo martinotti/charmat); d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti. In caso di taglio tra vini di annata diverse, l’immissione al consumo del vino con la menzione «riserva» e’ consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di produzione. 4. La menzione «superiore» e’ attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative piu’ elevate, derivanti da una regolamentazione piu’ restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il dieci per cento, nonche’: a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5° vol; b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 ° vol. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti. La menzione «superiore» non puo’ essere abbinata ne’ alla menzione novello, ne’ alla menzione riserva. 6. La menzione «novello» e’ attribuita alle categorie dei vini a DO e IG tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente. 7. Le menzioni «passito» o «vino passito», sono attribuite alle categorie dei vini a DOCG, DOC e IGT tranquilli, ivi compresi i «vini da uve stramature» e i «vini da uve passite», ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato. La menzione «vino passito liquoroso» e’ attribuita alla categoria dei vini a IGT, fatto salvo per le denominazioni preesistenti. 8. La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale puo’ essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purche’ sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l’inizio della campagna vendemmiale 2011/2012. 9. I vini a denominazioni di origine e i vini a indicazione geografica possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. 10. I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti e dei vini frizzanti, devono obbligatoriamente indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve. 11. Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la menzione vigna, devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell’ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione, nonche’ parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indicato nel presente articolo.

Note all’art. 6:
– Il decreto interministeriale del 31 luglio 1932, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 1932,
n. 209.

Art. 7 Protezione comunitaria – Procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 1. Il conferimento della protezione delle DOP e IGP, nonche’ delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all’accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione UE, in conformita’ alle disposizioni concernenti l’individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura comunitaria previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) applicativo n. 607/2009. 2. La procedura nazionale di cui al comma 1 e’ stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Note all’art. 7:
– Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007
e 607/2009 si vedano le note alle premesse.

Art. 8

Requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche

1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e
garantita e’ riservato ai vini gia’ riconosciuti a DOC e a zone
espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno dieci anni,
che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche
qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e
che siano stati rivendicati, nell’ultimo biennio, da almeno il
cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati
allo schedario viticolo di cui all’articolo 12 e che rappresentino
almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata
allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa
denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da
DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche e/o tipologie vengono
riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro
riconoscimento.
2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e’
riservato ai vini provenienti da zone gia’ riconosciute, anche con
denominazione diversa, ad IGT da almeno cinque anni e che siano stati
rivendicati nell’ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento
dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il
trentacinque per cento della produzione dell’area interessata. Il
riconoscimento a vini non provenienti dalle predette zone e’ ammesso
esclusivamente previo parere favorevole del Comitato di cui
all’articolo 16. Inoltre, le zone espressamente delimitate e le
sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome
qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza
commerciale e siano state rivendicate, nell’ultimo biennio, da almeno
il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti
dichiarati allo schedario viticolo di cui all’articolo 12 e che
rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale
dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della
relativa area delimitata o sottozona.
3. Il riconoscimento della indicazione geografica tipica e’
riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a
condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il
venti per cento dei viticoltori interessati e del venti per cento
della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione
produttiva nell’ultimo biennio.
4. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina
viticola ed enologica piu’ restrittiva rispetto a quella della DOC di
provenienza.
5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina
viticola ed enologica piu’ restrittiva rispetto a quella della IGT
precedentemente rivendicata.
6. L’uso delle DOCG, DOC ed IGT non e’ consentito per i vini
ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano
stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da
ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane
od asiatiche. Per i vini ad IGT e’ consentito l’uso delle varieta’ in
osservazione.

Art. 9 Cancellazione della protezione comunitaria e revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 1. Le superfici vitate non rivendicate con alcuna DO o IG per tre anni consecutivi vengono cancellate al fine di tale destinazione produttiva. Al fine di ripristinare detta destinazione, le superfici, previa domanda di modifica dello schedario, possono essere reiscritte. 2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 118-novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede la cancellazione della protezione comunitaria quando le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche siano state rivendicate in percentuali inferiori al 35 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per le DOCG, al 20 per cento per le DOC, al 10 per cento per le IGT, calcolate sulla media degli ultimi tre anni; con la rivendicazione di una denominazione e’ fatto salvo il requisito anche per le altre denominazioni utilizzabili per la stessa superficie vitata. 3. Nei casi previsti dal comma 2, lo Stato membro potra’ presentare alla Commissione europea apposita richiesta per convertire la DOP in IGP nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 28 del regolamento (CE) n. 607/2009 e in conformita’ alle disposizioni procedurali stabilite con il decreto di cui all’articolo 7, comma 2.

Note all’art. 9:
– Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007
e 607/2009 si vedano le note alle premesse.

Art. 10 Disciplinari di produzione 1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, devono essere stabiliti: a) la denominazione di origine o indicazione geografica; b) la delimitazione della zona di produzione; c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino o dei vini, ed in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia; le regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare; limitatamente ai vini IGT la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche; d) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Fatte salve disposizioni piu’ restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti e frizzanti la resa di vino ad ettaro e’ riferita alla partita di vino base (cuvee) destinato all’elaborazione. L’aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l’aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma de vini spumanti e’ aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni specifiche nel disciplinare, le regioni o province autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito nel presente capoverso. Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, e’ consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva e di vino per ettaro, che non puo’ essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre puo’ essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 14, comma 3. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all’articolo 17 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale esubero puo’ essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato. Le regioni, sentiti i consorzi e le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente sfavorevoli, riducono le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell’annata; e) l’indicazione della o delle varieta’ di uve da cui il vino e’ ottenuto con eventuale riferimento alle relative percentuali, fatta salva la tolleranza nella misura massima dell’1 per cento da calcolarsi su ogni singolo vitigno impiegato e se collocato in maniera casuale all’interno del vigneto; f) le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG e’ obbligatorio prevedere la densita’ minima di ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d’impianto. Nei disciplinari in cui sia indicata la densita’ d’impianto, eventuali fallanze, entro il limite del 10 per cento, non incidono sulla determinazione della capacita’ produttiva; oltre tale limite la resa di uva ad ettaro e’ ridotta proporzionalmente all’incidenza percentuale delle fallanze; g) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell’ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l’altitudine, l’esposizione; h) gli elementi che evidenziano il legame con il territorio, ai sensi dell’articolo 118-quater, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1234/2007. 2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono essere stabiliti i seguenti ulteriori elementi: a) l’irrigazione di soccorso; b) le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona situata nella unita’ amministrativa o in un’unita’ amministrativa limitrofa oppure, limitatamente ai vini DOP spumanti e frizzanti al di la’ delle immediate vicinanze dell’area delimitata pur sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa comunitaria; c) il periodo minimo di invecchiamento, in recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in bottiglia; d) l’imbottigliamento in zona delimitata; e) le capacita’ e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi dalla vigente normativa. 3. La previsione dell’eventuale imbottigliamento in zona delimitata di cui al comma 2, lettera d), puo’ essere inserita nei disciplinari di produzione, conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 607/2009, alle seguenti condizioni: a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella della zona di vinificazione e/o elaborazione, ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lettera b); b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una nuova DOP o IGP, la stessa richiesta deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento della superficie dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell’ultimo biennio; c) in caso di presentazione di domanda di modifica del disciplinare intesa ad inserire la delimitazione della zona di imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b), la richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della produzione imbottigliata nell’ultimo biennio. In tal caso le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l’imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata per un periodo di cinque anni prorogabile, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Comitato nazionale vini DOP e IGP, allegando idonea documentazione atta a comprovare l’esercizio dell’imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della modifica in questione; d) in caso di inserimento della delimitazione della zona di imbottigliamento nel disciplinare a seguito del passaggio da una preesistente IGT ad una DOC, ovvero a seguito del passaggio da una DOC ad una DOCG, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c). 4. Quanto previsto al comma 3 e’ applicabile fatte salve le disposizioni gia’ vigenti relative alle denominazioni di origine i cui disciplinari gia’ prevedevano la delimitazione della zona di imbottigliamento.

Note all’art. 10:
– Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007
e 607/2009 si vedano le note alle premesse.

Art. 11 Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP 1. Per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dall’articolo 118-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, dal regolamento (CE) n. 607/2009 e dal decreto di cui all’articolo 7, comma 2.

Note all’art. 11:
– Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007
e 607/2009 si vedano le note alle premesse.

Art. 12 Schedario viticolo 1. I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono essere preventivamente iscritti a cura dei conduttori nello schedario viticolo, per le relative denominazioni, ai sensi della specifica normativa comunitaria e nazionale. 2. Lo schedario viticolo di cui al comma 1 e’ gestito dalle regioni e province autonome secondo modalita’ concordate nell’ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale agricolo costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, in coerenza con le linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008. Le regioni e le province autonome rendono disponibili i dati dello schedario nel sistema SIAN agli altri enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli Organi dello Stato preposti ai controlli, nonche’ ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri per la verifica dell’idoneita’ tecnico-produttiva dei vigneti ai fini della iscrizione allo schedario per le relative DO e/o IG, nonche’ per la gestione dei dati contenuti nello schedario stesso ai fini della rivendicazione produttiva. Con lo stesso decreto e’ stabilito l’ adeguamento della preesistente modulistica al fine di unificare nella medesima sezione dello schedario tutte le informazioni riguardanti il vigneto. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possono disciplinare l’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneita’ alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato.

Note all’art. 12:
– Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
dicembre 1999, n. 503, e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-26&task=dettaglio&numgu=96&redaz=010G0082&tmstp=1272612857617

REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 16 Modalita’ di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 17 del 24-4-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 183 del 4 novembre 2009)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’ e ambito di applicazione

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo
I, Capo III, Sezione IV-bis, Potenziale produttivo nel settore
vitivinicolo del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007
(Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli
«Regolamento unico OCM») ed altresi’ al Titolo IV del Regolamento
(CE) n. 555/2008 del 27 giugno 2008 (Regolamento della Commissione
recante modalita’ di applicazione del Regolamento (CE) n. 479 del
2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i
paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel setttore
vitivinicolo), la Regione disciplina gli obblighi e le sanzioni
amministrative relative alle superfici vitate impiantate
illegalmente.
2. La presene legge disciplina, inoltre, le sanzioni
amministrative connesse alla gestione e al controllo del potenziale
produttivo vinicolo nel rispetto della normativa comunitaria
richiamata al comma 1 e delle disposizioni nazionali emanate in
materia.
3. Per superfici vitate illegali si intendono le superfici
impiantate a partire dal 1° aprile 1987 senza disporre dei
corrispondenti diritti di impiato.
4. Ai sensi dell’art. 56 del Regolamento (CE) n. 555 del 2008, le
sanzioni previste dalla presente legge non si applicano ai vigneti ad
uso familiare, la cui superficie non sia superiore a 0,1 ettari e la
cui produzione sia destinata al consumo familiare.

Art. 2 Funzioni delle Province, delle Comunita’ Montane e delle Unioni di Comuni 1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge sono accertate dalle Province e dalle Comunita’ Montane ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34), nonche’ dagli altri enti che sono subentrati alle Comunita’ Montane nell’esercizio delle relative funzioni ai sensi della legge regionale 30 giugno 2009, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), di seguito indicate come Amministrazioni. 2. Gli enti di cui al comma 1 provvedono altresi’ all’irrogazione delle sanzioni amministrative ed introitano i relativi proventi. 3. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle previste all’art. 6, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1991, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981.

Art. 3 Proporzionalita’ della sanzione 1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono calcolate in maniera proporzionale alla superficie vitata illegale, anche nell’ipotesi di superfici inferiori o superiori all’ettaro, salvo ove diversamente previsto dalla presente legge.

Art. 4

Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998

1. Ai sensi dell’art. 85-bis, paragrafo 1, del Regolamento (CE)
n. 1234 del 2007 il produttore ha l’obbligo di estirpare a proprie
spese le superfici vitate illegali impiantate dopo il 31 agosto 1998.
L’estirpazione non da’ origine a diritti di impianto.
2. Per gli impianti illegali esistenti alla data del 3 luglio
2008 il produttore e’ tenuto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 12.000, euro ad ettaro, con
decorrenza 1º gennaio 2009.
3. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data
del 3 luglio 2008 la sanzione di cui al comma 2 e’ applicata a
decorrere dalla data della loro realizzazione.
4. La sanzione amministrativa di cui ai commi 2 e 3 e’ nuovamente
applicata, fino all’adempimento dell’obbligo di estirpazione, ogni
dodici mesi decorrenti:
a) per la fattispecie di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2010;
b) per la fattispecie di cui al comma 3, dodici mesi dopo la
data di applicazione della prima sanzione.

Art. 5 Impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998 1. Le superfici vitate impiantate illegalmente sino al 31 agosto 1998 e non regolarizzate ai sensi dell’art. 2, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 (Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo), possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, come previsto all’art. 85-ter, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007, con le modalita’ di cui all’art. 6. 2. Ai sensi dell’art. 55, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 555 del 2008, l’omessa regolarizzazione delle superfici nei termini di cui al comma 1, comporta: a) l’obbliga del produttore di estirpare a proprie spese le superfici vitate illegali; b) il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 12000,00 euro ad ettaro. Per i vigneti non ancora estirpati entro il 30 giugno 2010 sanzione e’ applicata per la prima volta il 1º luglio 2010 e, successivamente, ogni 12 mesi fino all’adempimento dell’obbligo di estirpazione.

Art. 6 Modalita’ di regolarizzazione 1. II conduttore di superfici vitate di cui all’art. 5, comma 1, presenta la domanda di regolarizzazione alle Amministrazioni indicate all’art. 2 entro il termine perentorio del 30 novembre 2009. 2. Le domande presentate in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge restano salve ed ai procedimenti che ne derivano si applicano le presenti disposizioni e la normativa vigente in materia di potenziale viticolo. E’ fatta salva la facolta’ per gli interessati di procedere al ritiro, alla modifica e all’integrazione delle medesime domande entro la data del 30 novembre 2009. 3. Alla domanda di regolarizzazione e’ allegata: a) l’attestazione del versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo; b) copia dei contratti di distillazione, qualora le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici interessate alla regolarizzazione siano stati destinati alla distillazione. 4. La mancata presentazione entro il 30 novembre 2009 dell’attestazione del versamento, unitamente alla domanda, comporta inammissibilita’ della domanda stessa. 5. I conduttori che presentalo la domanda di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 6.000,00 euro ad ettaro. 6. I conduttori che non dimostrino l’avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli, ottenuti dalle superficie oggetto di regolarizzazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000,00 euro ad ettaro per, ogni anno di mancato avvio alla distillazione, fino ad un massimo di 1.000,00 euro ad ettaro. 7. Le superfici vitate sono regolarizzate previa verifica da parte delle Amministrazioni del rispetto delle condizioni del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007 e del Regolamento (CE) n. 555 del 2008 e della normativa vigente in materia di potenziale viticolo. 8. Le Amministrazioni, nel corso dell’istruttoria della domanda richiedono agli interessati i chiarimenti necessari e le integrazione della documentazione presentata, provvedendo altresi’ a rimuovere le irregolarita’ e i vizi formali riscontrati. 9. Il rilascio del provvedimento di regolarizzazione e’ subordinato al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo. 10. Il provvedimento di regolarizzazione e’ rilasciato all’Amministrazione entro il 31 dicembre 2009 e ha il valore e gli effetti dell’attestato di reimpianto. 11. I conduttori che hanno ottenuto il provvedimento di regolarizzazione non sano soggetti alle sanzioni di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatone in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493 del 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicola, a norma dell’art. 5 della legge 2l dicembre 1999, n. 526) e dall’art. 4, comma 3, del decreto legge 7 settembre 1987, n. 370 (Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, Nonche’ sanzioni per l’inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola), convertito con legge 4 novembre 1987, n. 460.

Art. 7 Destinazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve 1. Ai sensi degli artt. 85-bis, paragrafo 2, 85-ter, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007, e dell’art. 57 del Regolamento (CE) n. 555 del 2008, in attesa dell’adempimento dell’obbligo di estirpazione di cui all’art. 4, comma l, e art. 5, comma 2, o in attesa della regolarizzazione di cui all’art. 5, comma 1, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte possano avere soltanto una delle seguenti destinazioni, a spese del produttore: a) vendemmia verde di cui all’art. 103-novodecies, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007; b) distillazione. 2. Ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007 i prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. 3. Il produttore comunica ogni anno all’Amministrazione l’intenzione di ricorrere alla distillazione o alla vendemmia verde, secondo le modalita’ e i termini stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 9. 4. Il produttore che non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall’art. 56, paragrafo 2), del Regolamelo (CE) n. 555 del 2008 e’ soggetto alle sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 euro per ettaro. 5. La sanzione di cui al comma 4 si applica a decorrere dai seguenti termini: a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati ottenuti; b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1° settembre dell’anno civile considerato.

Art. 8

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione
delle norme sul potenziale viticolo

1. E’ fatto obbligo a ciascun conduttore di:
a) effettuare, entro sessanta giorni dalla fine della campagna
in cui a preso in conduzione le superfici vitate, la dichiarazione
delle stesse per la definizione del potenziale vincolo aziendale;
b) comunicare qualsiasi variazione al potenziale vincolo
dell’azienda, aggiornando la relativa dichiarazione entro sessanta
giorni dal termine della campagna viticola nella quale le variazioni
sono avvenute.
2. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00
euro per ogni ettaro di superficie non dichiarata, con un minimo pari
a 200,00 euro, il produttore che non effettua o effettua in maniera
incompleta la dichiarazione le superfici vitate di cui al comma 1,
lettera b).
3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria di 200,00
euro il produttore che non rispetta l’obbligo di cui comma 1, lettera
b).
4. Il produttore che intenda impiantare, estirpare ai fini della
concessione del diritto, reimpiantare o acquistare da terzi il
diritto al fine di rimpianto deve presentare domanda di
autorizzazione alle Amministrazioni.
5. Il produttore, che pur dimostrando di aver rispettato le norme
sul potenziale viticolo, estirpa o reimpianta una superficie vitata
senza aver mangiato presentato la domanda di cui al comma 4, e’
oggetto alla sanzione amministrativa pecunaria di 500,00 euro per
ogni ettaro di superficie interessata con un minimo di 200,00 euro.
6. I diritti di reimpianto originati da superfici vitate per le
quali il produttore non abbia provveduto alla richiesta di
autorizzazione all’estirpazione, sono trasferiti alla riserva
regionale, se il produttore non provvede al pagamento della sanzione
di cui al comma 5 entro i termini ovvero non presenta domanda per il
rilascio del diritto entro sessanta giorni dal pagamento della
sanzione.
7. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00
euro il produttore che, avendo presentato la domanda di cui al comma
4, inizi i lavori senza la relativa autorizzazione.
8. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00
euro il produttore che non effettua le comunicazioni di avvenuta
estirpazione o avvenuto impianto o le effettua oltre i termini
previsti nelle relative disposizioni regionali ovvero che le effettua
senza aver terminato i lavori.
9. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a
200,00 euro il produttore che, beneficiando di contributi pubblici
per la ristrutturazione e riconversione vigneti, non informa le
Amministrazioni, prima della comunicazione di fine lavori, di
realizzare un impianto difforme da quanto prescritto
nell’autorizzazionedi cui al comma 4.
10. Ai fini dell’applicazione del comma 9, per difformita’
dell’impianto s’intende la difformita’ di localizzazione del medesimo
ovvero la difformita’ tecnica in relazione al vitigno, sesto
d’impianto o forma di allevamento.

Art. 9 Disposizioni di attuazione 1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge disciplina, con proprio provvedimento, termini e modalita’ di cui all’art. 7, comma 3.

Art. 10 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 4 novembre 2009 ERRANI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-24&task=dettaglio&numgu=17&redaz=009R0830&tmstp=1272613646776