DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 2010, n. 223

Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, a norma dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 299 del 23-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei
contributi all’editoria;
Visto l’articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto l’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata l’opportunita’ di emanare misure di semplificazione e
riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
ed alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche’ di ogni altra disposizione
legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i principi e i
criteri direttivi indicati nel citato articolo 44 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto1990, n. 250, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 278, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 novembre 1993, n. 466;
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 680, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997,
n. 525, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
142;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
settembre 1987, n. 410, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 14 dicembre 2009;
Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario;
Considerato che la Prima Commissione Permanente del Senato ha
specificamente segnalato la necessita’ di correggere, all’articolo
12, comma 1, l’erroneo riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
trattandosi chiaramente della legge 7 agosto 1990, n. 230;
Ritenuto di doversi uniformare alla predetta osservazione, in
ragione della circostanza che la qualificazione della erroneita’ del
riferimento normativo proviene dal medesimo ambito parlamentare dal
quale e’ promanata la legge di delega per l’adozione del regolamento;
Sentito il Ministro per la semplificazione normativa;
Sentita l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana
il seguente regolamento :

Art. 1

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all’articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sottoscritte dal legale
rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma
digitale dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di
riferimento dei contributi, secondo le modalita’ pubblicate sul sito
internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora
l’impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico,
la domanda puo’ essere presentata entro lo stesso termine anche
mediante raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del
periodo indicato sono inammissibili. La documentazione istruttoria e’
trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di
ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo
modalita’ indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque
pervenire, a pena di decadenza dal diritto all’ammissione al
contributo, entro il 30 settembre dell’anno in cui e’ stata
presentata la domanda per la concessione.

Art. 2

Disposizioni relative ai requisiti per l’accesso ai contributi di cui
all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

1. Le imprese di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con
esclusione di quelle editrici di quotidiani editi e diffusi
all’estero, e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche’ le
imprese di cui all’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge,
possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata
edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno
il 15 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali,
nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite. Per
copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o
presso punti di vendita non esclusivi, entrambi tramite contratti con
societa’ di distribuzione esterne, non controllate ne’ collegate
all’impresa editrice richiedente il contributo, ovvero quelle
distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Nel computo delle copie
distribuite non rientrano quelle oggetto di vendita in blocco, da
intendersi quale vendita di una pluralita’ di copie ad un soggetto ad
un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata
direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento ed al di
fuori della filiera distributiva, nonche’ quelle cedute in
connessione con il versamento di quote associative, qualora non
espressamente destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti
editoriali mediante doppia opzione di quota, e quelle diffuse tramite
lo strillonaggio. La tiratura, la distribuzione complessiva nelle sue
diverse modalita’, nonche’ la vendita, devono essere analiticamente
certificate da una societa’ di revisione iscritta nell’apposito albo
tenuto dalla CONSOB. Ai fini del presente articolo si intende per
testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni.
2. Fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 1, commi 458 e
460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le cooperative devono
essere composte in prevalenza da giornalisti e la maggioranza dei
soci, mantenendo il medesimo criterio di prevalenza, deve risultare
dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato.
3. Le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti
dalla normativa vigente, possono continuare ad accedere ai contributi
di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, a condizione che si costituiscano, entro il 31 dicembre
dell’anno di entrata in vigore del presente regolamento, in
cooperative giornalistiche che posseggano i requisiti di cui
all’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificati
dall’articolo 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e dal comma 2 del presente articolo.

Art. 3

Disposizioni relative alle modalita’ di calcolo dei contributi di cui
all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

1. I contributi alle imprese editrici di cui all’articolo 3, commi
2 e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche’ alle imprese
editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero di cui al
comma 2-ter del medesimo articolo 3, sono calcolati sulla base di un
importo fisso annuo pari al 50 per cento dei costi ammissibili
risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non
superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa, nonche’ di un
importo variabile nella misura di euro 0,09 per ogni copia
distribuita ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1,
fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue; l’ammontare
complessivo di tali contributi non puo’ comunque superare il 60 per
cento dei costi come sopra indicati.
2. I contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani in
lingua francese, ladina, slovena e tedesca, di cui all’articolo 3,
comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche’ alle imprese
editrici di periodici di cui al comma 2-quater del medesimo articolo
3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 30 per
cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per
ciascuna impresa editrice di quotidiani ed a 300.000 euro per
ciascuna impresa editrice di periodici, nonche’ di un importo
variabile, nella misura di euro 0,09 per i quotidiani e di euro 0,20
per i periodici, per ogni copia distribuita ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 2, comma 1, del presente decreto, fino ad un
massimo di 50 milioni di copie annue. L’ammontare complessivo di tali
contributi non puo’ comunque superare il 50 per cento dei costi come
sopra indicati.
3. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui
all’articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed
all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, continua ad applicarsi il disposto dell’articolo 1, comma 460,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I relativi contributi sono
cosi’ calcolati:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei
costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti,
e comunque non superiore a 1.290.000 euro per i quotidiani e a
310.000 euro per i periodici;
b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni:
1) per i giornali quotidiani: 258.000 euro all’anno da 10.000 a
30.000 copie di tiratura media giornaliera; 154.000 euro all’anno
ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle
150.000 copie; 103.000 euro all’anno ogni 10.000 copie di tiratura
media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;
2) per i giornali periodici un contributo di 207.000 euro nel caso
di tirature medie superiori alle 10.000 copie;
c) un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi di cui
alle lettere a) e b);
d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b) e c) non
puo’ comunque superare il 70 per cento dei costi ammissibili.
4. Le agenzie di stampa di cui all’articolo 2, comma 30, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e le agenzie di informazione
radiofonica di cui all’articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, possono accedere a un contributo fisso annuo pari al 30
per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per
ciascuna impresa.
5. I costi sostenuti dalle imprese editrici per l’acquisto di
servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale,
di pagine del giornale, continuano ad essere considerati, ai fini del
calcolo dei contributi di cui al presente articolo, unicamente nel
limite del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili, purche’
in presenza di certificazione di regolarita’ contributiva delle
imprese fornitrici dei medesimi servizi editoriali.
6. Ai fini del presente articolo per costi ammissibili si intendono
i costi direttamente connessi all’esercizio dell’attivita’ editoriale
per la produzione della testata per la quale si richiedono i
contributi. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 31
dicembre 2010, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili.
7. In caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente
capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante
riparto proporzionale.

Art. 4 Disposizioni per favorire lo sviluppo dell’occupazione nel settore editoriale 1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 2 del presente regolamento, il contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani, calcolato secondo i parametri di cui all’articolo 3, e’ ridotto del 20 per cento quando, risultando superiore a 2 milioni di euro, l’impresa non abbia utilizzato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e quando, risultando superiore a 1 milione di euro ed inferiore a 2 milioni di euro, l’impresa non abbia utilizzato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il contributo spettante alle imprese editrici di periodici, calcolato secondo i criteri di cui all’articolo 3, e’ ridotto del 20 per cento quando, risultando superiore a 400 mila euro, l’impresa non abbia utilizzato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e quando, superiore a 200 mila euro ed inferiore a 400 mila euro, l’impresa non abbia utilizzato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 2 dipendenti, di cui almeno un giornalista, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

Art. 5

Situazioni di collegamento e controllo

1. Le situazioni di collegamento e di controllo fra imprese
editrici, ostative all’erogazione dei contributi, sono quelle
previste dall’articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto
1990, n. 250, nonche’ dall’articolo 1, comma 574, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Le situazioni di collegamento e di controllo
sono definite dall’articolo 2359 del codice civile, nonche’
dall’articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
2. Ai fini dell’ammissibilita’ della domanda di contributi le
situazioni di collegamento o controllo ostative all’erogazioni dei
contributi sono accertate dall’Amministrazione mediante dichiarazione
sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente i
contributi, nella quale e’ dichiarata l’insussistenza di tali
rapporti ovvero sono indicate dettagliatamente le situazioni di
collegamento o controllo nelle quali versa l’impresa stessa. In caso
di situazioni di collegamento o controllo con altra societa’ i legali
rappresentanti delle societa’ controllanti o collegate presentano
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le stesse
non hanno presentato domande di contributi.
3. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a
richiedere all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni
relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla
regolarita’ dell’iscrizione al Registro degli Operatori di
comunicazione (ROC), l’attestazione di conformita’ degli assetti
societari alla normativa vigente, nonche’ l’attestazione dell’assenza
di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui
all’articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e dell’articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 6

Attivita’ di controllo

1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell’articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, il Dipartimento per
l’informazione e l’editoria assicura lo svolgimento degli opportuni
accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla
documentazione presentata dai soggetti richiedenti, anche ai fini
dell’applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Annualmente il Dipartimento per l’informazione e l’editoria
trasmette alla Guardia di finanza l’elenco dei soggetti ammessi al
contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di
eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.

Art. 7

Criterio di applicazione

1. Ai fini dell’applicazione del presente Capo, resta fermo quanto
previsto dall’articolo 10-sexies, comma 1, lettera e), del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Art. 8

Disposizioni di semplificazione

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente
regolamento, ai fini dell’applicazione dell’articolo 11 della legge
25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, dell’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
dell’articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, le domande per la concessione dei contributi
dovranno essere corredate, anche non contestualmente, dalla
documentazione indicata ai commi seguenti, comprendente quella idonea
a dimostrare che le trasmissioni sono effettuate nel limite orario
previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a
cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni
al semestre.
2. Le domande presentate dalle imprese di cui alle disposizioni
citate nel comma 1, sottoscritte dal legale rappresentante, sono
presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31
gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi,
secondo le modalita’ pubblicate sul sito internet della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Qualora per giustificati motivi l’impresa
sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la
domanda puo’ essere presentata entro lo stesso termine anche mediante
raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo
indicato sono irricevibili. La documentazione istruttoria e’
trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di
ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo
modalita’ indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque
pervenire, a pena di decadenza dal diritto all’ammissione al
contributo, entro il 30 settembre dell’anno in cui e’ stata
presentata la domanda per la concessione.
3. In luogo della documentazione da inviare a corredo della domanda
dei contributi, come specificata dall’articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e
dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1996, n. 680, le imprese possono presentare una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ ai sensi degli
articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, comprovante:
a) la sede legale e la sede operativa dell’impresa;
b) gli estremi della registrazione della testata giornalistica
presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli
operatori della comunicazione;
c) gli estremi del decreto di concessione o altro titolo richiesto
dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero di conferma o voltura
degli stessi;
d) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell’impresa;
e) il palinsesto settimanale tipo, con l’ora dell’inizio e l’ora
della fine di ciascun programma, nonche’ la relativa durata, al netto
di ogni interruzione pubblicitaria. Nell’ambito del palinsesto vanno
puntualmente indicati i propri programmi informativi e quelli
autoprodotti, nonche’ la loro percentuale sulle ore complessive di
trasmissione effettuate ogni giorno nel limite orario previsto dalle
suddette disposizioni;
f) il numero dei dipendenti iscritti presso i rispettivi competenti
Enti previdenziali con l’indicazione delle sedi di iscrizione. La
dichiarazione deve essere resa anche in assenza di dipendenti;
g) le singole utenze telefoniche ed elettriche indicate in domanda,
con l’attestazione dell’uso esclusivo delle stesse per finalita’
aziendali;
h) il tipo di satellite utilizzato per la fornitura dei servizi di
comunicazione, nonche’ la sua posizione orbitale, specificando la
percentuale di utilizzo imputabile al segmento inerente la
contribuzione.
4. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente
regolamento, le imprese che richiedono il rimborso per servizi
forniti dalle agenzie di stampa e informazione e per canoni di
noleggio ed abbonamento ai servizi di comunicazione di qualsiasi
tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, inviano altresi’ copia
conforme, ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, delle fatture emesse
rispettivamente dalle agenzie di informazione o dai gestori dei
servizi di comunicazione, con relativa quietanza. Le stesse imprese
comunicano inoltre le modalita’ di pagamento indicando, in caso di
accredito su conto corrente bancario, istituto di credito e codice
IBAN.
5. Le imprese iscritte alla Camera di Commercio possono presentare
il certificato di vigenza in luogo dello statuto, dell’atto
costitutivo e dei verbali di assemblea di nomina degli amministratori
e dei sindaci. Per tutti gli altri soggetti resta l’obbligo, se
emittenti radiofoniche, di invio della documentazione di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, o, se emittenti
televisive, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.
6. La comunicazioni di preavviso previste dall’articolo 1, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre
1987, n. 410, nonche’ dall’articolo 1, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680,
rispettivamente per le imprese di radiodiffusione sonora e
televisiva, sono obbligatorie soltanto ai fini della presentazione
della prima domanda annuale di contributi, a pena di inammissibilita’
della medesima. Il preavviso di domanda e’, altresi’, presentato
obbligatoriamente, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria,
dagli aventi causa di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva
entro sessanta giorni dal subentro. Nel caso in cui l’impresa di
radiodiffusione non presenti la domanda di concessione del contributo
per una o piu’ annualita’, la comunicazione di preavviso dovra’
essere presentata nuovamente al Dipartimento per l’informazione e
l’editoria.
7. Le commissioni consultive previste dall’articolo 4 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410,
e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1996, n. 680, sono presiedute dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per
l’informazione e l’editoria e sono cosi’ composte:
a) il Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) il Coordinatore dell’Ufficio per il sostegno all’editoria del
medesimo Dipartimento;
c) il Coordinatore del Servizio per il sostegno radiotelevisivo del
medesimo Dipartimento;
d) un dirigente di prima fascia del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
e) un dirigente di prima fascia del Ministero dello sviluppo
economico – Direzione generale delle comunicazioni;
f) due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi
attinenza, rispettivamente, con l’informazione radiofonica e con
l’informazione televisiva nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
g) un membro designato da ognuna delle associazioni nazionali di
categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente, delle
imprese private di radiodiffusione sonora, nazionali e locali, e
delle imprese private televisive locali, per un totale di non piu’ di
sei membri per ogni commissione;
h) un rappresentante dell’Ordine nazionale dei giornalisti;
i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
giornalisti;
l) un esperto o operatore delle imprese di radiodiffusione sonora
di testate organi di partiti politici, nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri per la commissione prevista dall’articolo 4
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre
1987, n. 410.

Art. 9

Agenzie di informazione radiofoniche e televisive

1. Le agenzie di informazione radiofonica di cui all’articolo 11
della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche’ le agenzie di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 1996, n. 680, devono disporre, per l’intero anno, di una
struttura redazionale di almeno 15 giornalisti con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all’Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI. Le agenzie
di cui sopra devono essere collegate, in almeno 13 regioni, con
almeno 40 emittenti radiofoniche o 40 emittenti televisive e
diffondere oltre 2000 notiziari l’anno.
2. Le agenzie regionali previste dall’articolo 11 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e dall’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n.
250, come disciplinate dall’articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall’articolo 5,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1996, n. 680, devono disporre, per l’intero anno, di una struttura
redazionale di almeno 4 giornalisti con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno regolarmente iscritti all’Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI. Le agenzie
di cui sopra devono essere collegate con almeno 10 emittenti
radiofoniche o televisive nella stessa regione o in regioni limitrofe
e diffondere oltre 1000 notiziari l’anno.
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente
regolamento, il fatturato di ciascun esercizio delle agenzie
nazionali e locali relativo a canoni di abbonamento per i quali le
imprese radiofoniche e televisive richiedono i contributi di cui
all’articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
all’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 23,
comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve riferirsi, a pena di
inammissibilita’ all’accesso ai contributi medesimi, per almeno i due
terzi a forniture di servizi a favore di imprese che non abbiano, ai
sensi del primo comma dell’articolo 2359 del codice civile, alcun
rapporto di collegamento o controllo con le agenzie stesse. Il
superamento di tale limite rappresenta circostanza preclusiva
all’accesso ai contributi medesimi per l’impresa radiofonica e
televisiva che abbia sottoscritto abbonamenti con le predette
agenzie; a tale fine il legale rappresentante dell’agenzia di stampa
o informazione presenta dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta’ redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
l’insussistenza di tale superamento.
4. Le agenzie di informazione di cui ai commi del presente articolo
sono tenute a specificare nelle fatture rilasciate alle imprese
radiofoniche e televisive i servizi forniti e i corrispettivi di
ognuno di essi.

Art. 10 Canoni ammessi a rimborso 1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente regolamento, e fermi restando gli specifici requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il rimborso dei canoni di abbonamento ai servizi delle agenzie di informazione, le imprese radiofoniche e televisive che chiedono i predetti rimborsi devono assicurare il rispetto delle ulteriori condizioni specificate nel presente articolo. 2. Le imprese radiofoniche nazionali in possesso di concessione a carattere commerciale che richiedono le provvidenze di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell’anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno cinque giornalisti regolarmente iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non puo’ superare 100.000 euro all’anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite e’ incrementato di 20.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l’abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione non puo’ comunque essere superiore a 200.000 euro l’anno. 3. Le imprese radiofoniche locali a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le imprese televisive locali a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell’anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno un giornalista, regolarmente iscritto all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l’abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non puo’ superare 25.000 euro all’anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite e’ incrementato di 10.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l’abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione non puo’ comunque essere superiore a 55.000 euro l’anno. 4. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente regolamento, le imprese radiofoniche locali in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, possono accedere al rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l’abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, per non piu’ di 15.000 euro l’anno. 5. Le imprese che richiedono i contributi previsti dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono tenute ad avere alle loro dipendenze almeno quattro giornalisti a tempo pieno a norma del contratto nazionale di lavoro.

Art. 11

Attivita’ di controllo

1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell’articolo
11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, dell’articolo 23 della legge 6 agosto
1990, n. 223, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria
assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed
approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata
dai soggetti richiedenti, anche attraverso il ricorso alla Guardia di
finanza.

Art. 12 Calcolo dei contributi di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita’ di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all’intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto. 2. Le imprese radiofoniche che alla data del 31 dicembre 2005 hanno maturato il diritto ai contributi di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire i contributi previsti del citato articolo 4 della legge n. 250 del 1990. Ai medesimi beneficiari non si applica il raddoppio previsto dall’articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278. 3. Con esclusione delle erogazioni a favore delle imprese di cui al comma 1, le erogazioni previste dall’articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono effettuate, ove necessario, mediante riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo ai sensi del presente Capo. 4. I contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dall’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dall’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per le emittenti radiofoniche e televisive, non possono comunque eccedere, per ogni singola impresa, l’importo di 4 milioni di euro. 5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 2010, n. 215 Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 293 del 16-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numero 10;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005,
n. 254, ed in particolare l’articolo 26, comma 10;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive
modificazioni;
Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 11 maggio 2001, n. 359;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 12
novembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 aprile 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 settembre 2010;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’economia e
delle finanze e della giustizia;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) camera di commercio: la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
b) diritti di segreteria: i diritti di segreteria per atti o
servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli
altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o
resi dalle camere di commercio, come determinati ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni;
c) registro delle imprese: il registro delle imprese di cui
all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni;
d) ufficio del registro delle imprese: l’ufficio della camera di
commercio per la tenuta del registro delle imprese e del repertorio
delle notizie economiche e amministrative (REA).

Art. 2

Oggetto

l. Il presente regolamento disciplina il procedimento di recupero
coattivo dei diritti di segreteria non versati, che costituiscono
proventi delle camere di commercio ai sensi dell’articolo 18, commi 1
e 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. E’ comunque fatto salvo il diritto della camera di commercio di
avvalersi della facolta’ prevista dall’articolo 76, comma 1, della
legge 21 novembre 2000, n. 342.

Art. 3 Disciplina del procedimento 1. Verificati gli importi dei diritti di segreteria che risultano non pagati, aumentati degli accessori a qualunque titolo dovuti, le camere di commercio procedono alla valutazione circa la convenienza economica della procedura di recupero ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254. 2. La valutazione di cui al comma 1 viene comunicata al collegio dei revisori dei conti di cui all’articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 3. Valutata la convenienza al recupero, il responsabile del procedimento intima all’interessato di pagare le somme dovute, con le modalita’ in uso presso le camere di commercio, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della intimazione, avvertendo che, in mancanza, si procedera’ alla riscossione coattiva dell’importo mediante iscrizione a ruolo. La suddetta intimazione vale atto di costituzione in mora del debitore, anche ai sensi dell’articolo 2943, comma 3, del codice civile. 4. La riscossione coattiva dei diritti di segreteria e’ effettuata mediante ruolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 20 ottobre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Romani, Ministro dello sviluppo economico Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 319

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2010 Rideterminazione delle risorse da attribuire da parte dello Stato alla regione Liguria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 303 del 29-12-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59/1997; Visti, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112/1998; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui e’ stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell’art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112/1998; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita’; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante i criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita’; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 recante «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Liguria e agli enti locali della regione»; Visto il Protocollo d’intesa, sottoscritto il 10 marzo 2008, tra il Ministro delle infrastrutture, il presidente della regione Liguria, il presidente dell’ANAS e i rappresentanti delle province di La Spezia, Genova, Savona e Imperia per riclassificare come strade statali alcuni tratti di viabilita’ ricadenti nel territorio della regione Liguria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2008 con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale, gia’ individuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e della rete stradale d’interesse regionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000; Visto il documento di sintesi finale del Tavolo tecnico, istituito tra le sopra citate amministrazioni per l’attuazione del Protocollo d’intesa 10 ottobre 2008, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 27 febbraio 2009; Viste le note 19 maggio 2009, 15 giugno 2009 e 3 settembre 2009 della regione Liguria con cui si comunicano la nuova ripartizione delle competenze e delle risorse a seguito delle modifiche disposte con il citato decreto del 16 dicembre 2008 e si richiede, altresi’, di procedere ad una rettifica della tabella di individuazione della rete stradale di interesse regionale; Considerato che occorre provvedere, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2008 alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla regione secondo i criteri e le modalita’ definite al comma 3 del medesimo articolo e con i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000; Sentita la regione interessata; Acquisito in data 8 luglio 2010 il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, citta’ e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere della commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione ai sensi all’art. 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno ed il Ministro per pubblica amministrazione e l’innovazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 recante delega al Ministro per i rapporti con le regioni, all’art. 2, lettera d), per la definizione delle iniziative inerenti all’attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Decreta: Art. 1 Trasferimento di beni 1. Sono trasferiti, entro il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le strade ed i tronchi di strade interessati dalle modifiche apportate alle tabelle di individuazione della rete stradale nazionale e di interesse locale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2008, con le rettifiche di cui al successivo art. 3 del presente decreto, con le pertinenze e gli accessori relativi, nonche’ gli immobili di cui allegato elenco (allegato 1) che forma parte integrante del presente provvedimento. 2. Per l’attribuzione dei beni di cui al presente decreto si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalita’ contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successivi aggiornamenti, e nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 e 12 ottobre 2000 e successivi aggiornamenti.

Art. 2

Risorse economiche

1. La tabella A e la tabella E allegate al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, recante «Trasferimento
dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Liguria ed agli enti
locali della regione» sono modificate, alle voci «manutenzione
ordinaria» e «spese in conto capitale» in materia di viabilita’,
sulla base di quanto riportato nell’allegata tabella (allegato 2) che
forma parte integrante del presente provvedimento.
2. Con decorrenza dalla data del materiale trasferimento delle
tratte stradali, oggetto del presente provvedimento, alla regione
Liguria e alle province della medesima regione competono le risorse
finanziarie corrispondenti, secondo i nuovi importi individuati
nell’allegato 2 di cui al comma 1, mentre ad «ANAS S.p.a.» competono
le somme residue non piu’ oggetto di trasferimento ai suddetti enti.
3. Nel caso di decorrenza infrannuale, il rateo annuale sara’
oggetto di compensazione diretta tra ANAS, la regione Liguria e le
province della medesima regione. Il Ministero dell’economia e delle
finanze e il Ministero dell’interno provvederanno al trasferimento
delle risorse finanziarie rimodulate ai sensi dei commi 1 e 2 con
decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di trasferimento delle
tratte stradali, subordinatamente al ricevimento della comunicazione
dell’avvenuta compensazione di cui al periodo precedente.
4. In ogni caso, la data del trasferimento di cui al comma 2 dovra’
essere tempestivamente notificata al Ministero dell’economia e delle
finanze e al Ministero dell’interno, previa redazione e
sottoscrizione dei relativi verbali di consegna.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, con propri
decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio entro il
mese di gennaio dell’anno successivo alla data di consegna delle
tratte stradali.

Art. 3

Rettifiche alla rete stradale d’interesse
della regione Liguria

1. La tabella di individuazione della rete stradale d’interesse
regionale indicante le strade ed i tronchi stradali ricadenti nella
regione Liguria, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 febbraio 2000, come modificata dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2008, e’ rettificata secondo
quanto riportato nella tabella 3, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.

Art. 4

Norma transitoria

1. Restano di competenza ed a carico della regione o delle province
competenti l’ultimazione dei lavori per i quali alla data di cui
all’art. 1 sia stato pubblicato il bando di gara per la
realizzazione. Resta altresi’ di competenza e a carico
dell’amministrazione regionale o provinciale il contenzioso
instaurato per fatti ed atti antecedenti alla predetta data di
trasferimento delle competenze.
Roma, 5 novembre 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale
Fitto

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2010 Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attivita’ di contrasto e di gestione dell’afflusso di extracomunitari.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 305 del 31-12-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 marzo 2002, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza
per fronteggiare l’eccezionale afflusso di extracomunitari sul
territorio italiano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
novembre 2009, con il quale il predetto stato di emergenza e’ stato,
da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2010;
Ravvisata la necessita’ di definire, in termini di somma urgenza,
l’espletamento delle procedure amministrative di regolarizzazione
delle posizioni lavorative corrispondenti alla dichiarazioni di
emersione dal lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari,
presentate dai datori di lavoro ai sensi dell’art. 1-ter del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, conservando tutte le misure
organizzative poste in essere per la loro gestione;
Considerato che la definizione delle procedure amministrative di
emersione coincide con l’attuazione del decreto transitorio di
programmazione dei flussi di ingresso dei cittadini extracomunitari
per lavoro subordinato, anche stagionale, per l’anno 2011, nonche’
con l’organizzazione dei processi collegati allo svolgimento del test
di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui al
decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 4 giugno 2010,
in vigore dal 9 dicembre 2010;
Atteso, altresi’, che occorre procedere, con immediatezza e
contestualmente ai descritti adempimenti, alla predisposizione delle
misure organizzative richieste dalle complesse procedure previste dal
regolamento recante la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo
straniero e lo Stato, in vista della sua entrata in vigore nell’anno
2011;
Considerato, inoltre, che le attivita’ necessarie al contrasto ed
alla gestione del fenomeno immigratorio, messe in atto finora dalle
Amministrazioni competenti, sia sul piano amministrativo che su
quello operativo, si sono rivelate particolarmente incisive per cui
si rende necessario, anche in relazione alla dimensione e alla nuova
configurazione del fenomeno, porre in essere ulteriori interventi e
strategie che assicurino un livello di operativita’ almeno non
inferiore a quello attuale;
Ravvisata pertanto la necessita’ di continuare a fronteggiare la
persistente situazione di criticita’ in rassegna con l’esercizio di
poteri straordinari, mediante interventi e provvedimenti di natura
eccezionale;
Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie in esame i
presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, per la proroga dello stato d’emergenza in rassegna su
tutto il territorio nazionale;
Vista la nota dell’ufficio di Gabinetto del Ministero dell’interno
del 15 dicembre 2010 con la quale e’ stata rappresentata la
necessita’ di un’ulteriore proroga dello stato di emergenza;
Su richiesta del Ministro dell’interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2011

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di
emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare l’afflusso di
extracomunitari e la nuova configurazione del fenomeno migratorio.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/