DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010 Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 2 del 4-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
ottobre 2008, con il quale e’ stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2009, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici
che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in
provincia di Foggia;
Visto Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
dicembre 2009, con il quale e’ stato prorogato il predetto stato di
emergenza fino al 31 dicembre 2010;
Considerato che il territorio del comune di Marina di Lesina e’
caratterizzato dalla presenza di rocce gessose nelle quali sono
presenti fenomeni carsici che determinano numerose cavita’, sia in
superficie che in profondita’, con conseguente rischio di crolli
improvvisi;
Considerato che i predetti fenomeni di dissesto idrogeologico si
sono ulteriormente aggravati creando gravi episodi di sprofondamento,
anche in prossimita’ del centro abitato del comune di Marina di
Lesina;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che, per intensita’ ed
estensione, richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che la rapidita’ con la quale si stanno sviluppando i
predetti fenomeni determina una situazione di pericolo per la
pubblica incolumita’;
Considerato che la situazione emergenziale in argomento permane e
comporta la necessita’ di mantenere l’assetto derogatorio ed urgente
al fine di giungere al completo superamento della situazione di
criticita’;
Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono i
presupposti di cui all’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Visto gli esiti della riunione tenutasi in data 21 dicembre 2010
presso il Dipartimento della protezione civile, alla quale hanno
partecipato, tra gli altri, il Commissario delegato, nominato ai
sensi dell’ordinanza di protezione civile n. 3750 del 30 marzo 2009 e
l’Assessore alla protezione civile della Regione Puglia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 22 dicembre 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di
emergenza nel territorio del comune di Marina di Lesina in provincia
di Foggia, interessato da gravi dissesti idrogeologici.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 239

Attuazione della direttiva 2009/111/CE che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 9 del 13-1-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2009, ed in particolare l’allegato B; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al testo unico bancario 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole «e nell’articolo 107» sono soppresse; b) all’articolo 53, comma 3, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) adottare per le materie indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attivita’ o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche’, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.»; c) all’articolo 67, il comma 2-ter e’ sostituito dal seguente: «2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle attivita’ o della struttura territoriale del gruppo, il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonche’, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.»; d) l’articolo 69 e’ sostituito dal seguente: «Art. 69 (Collaborazione tra autorita’ e obblighi informativi). – 1. Al fine di agevolare l’esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu’ Stati comunitari la Banca d’Italia, sulla base di accordi con le autorita’ competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorita’. In tale ambito, la Banca d’Italia puo’ concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni. 1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d’Italia puo’ esercitare la vigilanza consolidata anche: a) sulle societa’ finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana; b) sulle societa’ bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a); c) sulle societa’ bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b). 1-ter. La Banca d’Italia, qualora nell’esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidita’ e della stabilita’ del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze, nonche’, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorita’ monetarie. 1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell’esercizio della vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati comunitari ospitanti. 1-quinquies. Le autorita’ creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilita’ del sistema finanziario degli altri Stati comunitari interessati.».

Art. 2 Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria 1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 4, il comma 9 e’ sostituito dal seguente: «9. Al fine di agevolare l’esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu’ Stati comunitari la Banca d’Italia, sulla base di accordi con le autorita’ competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorita’. In tale ambito, la Banca d’Italia puo’ concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.»; b) all’articolo 7, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. La Banca d’Italia puo’ emanare, a fini di stabilita’, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate dall’articolo 6, comma 1, lettera a), e adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attivita’, le operazioni e la struttura territoriale, vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonche’, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi.».

Art. 3 Invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono allo svolgimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 4 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Romani, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di San Marco Evangelista e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 14 del 19-1-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile
2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Marco
Evangelista (Caserta);
Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al
protocollo dell’ente, da dieci consiglieri sui sedici assegnati al
comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di San Marco Evangelista (Caserta) e’
sciolto.

Art. 2

La dottoressa Immacolata Fedele e’ nominata commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino
all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2011 Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio economico ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 15 del 20-1-2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1995, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio economico ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno fino al 31 dicembre 1995; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2010, con il quale il predetto stato di emergenza e’ stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2010; Considerato che sono ancora in corso di ultimazione le iniziative programmate per il definitivo superamento della situazione di emergenza; Ravvisata pertanto la necessita’ di mantenere l’assetto straordinario e derogatorio per un limitato arco temporale, al fine di consentire il rapido espletamento degli adempimenti correlati al definitivo rientro nell’ordinario assicurando al contempo il progressivo trasferimento, senza soluzione di continuita’ delle opere e degli interventi alle amministrazioni ed agli enti competenti in via ordinaria; Vista la nota del 23 dicembre 2010 del commissario delegato per il superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno; Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza; Acquisita l’intesa con la regione Campania; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell’11 gennaio 2011; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno. Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2011 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/