LEGGE 21 aprile 2011, n. 47 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 92 del 21-4-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni
per la festa nazionale del 17 marzo 2011, e’ convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 21 aprile 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Gelmini, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2569):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro della difesa (La Russa), dal Ministro
dell’ istruzione, universita’ e ricerca (Gelmini), il 23 febbraio
2011.
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari costituzionali), in sede
referente, il 23 febbraio 2010, con pareri delle Commissioni 1ª, 4ª,
5ª, 7ª.
Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede consultiva,
sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 24 febbraio
2011.
Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 2, 8, 10,
15, 16 e 22 marzo 2011.
Esaminato in aula il 22 e 23 marzo 2011 ed approvato il 24 marzo
2011.
Camera dei deputati (atto n. 4215):
Assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali), in sede
referente, il 28 marzo 2011, con pareri del Comitato per la
legislazione e delle Commissioni IV, V, VII, IX e XI.
Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 29, 30 e 31
marzo 2011 e il 5 e 7 aprile 2011.
Esaminato in aula l’11 aprile 2011 ed approvato il 14 aprile
2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 21 aprile 2011, n. 62 Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5-5-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Misure cautelari

1. Il comma 4 dell’articolo 275 del codice di procedura penale e’
sostituito dal seguente:
«4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di eta’
non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la
madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza
alla prole, non puo’ essere disposta ne’ mantenuta la custodia
cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza. Non puo’ essere disposta la custodia cautelare
in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l’eta’ di
settanta anni».
2. Al comma 1 dell’articolo 284 del codice di procedura penale sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, ove istituita, da una
casa famiglia protetta».
3. Dopo l’articolo 285 del codice di procedura penale e’ inserito
il seguente:
«Art. 285-bis. – (Custodia cautelare in istituto a custodia
attenuata per detenute madri). – 1. Nelle ipotesi di cui all’articolo
275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia
donna incinta o madre di prole di eta’ non superiore a sei anni,
ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice puo’
disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per
detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo
consentano».
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far
data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario,
e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la
possibilita’ di utilizzare i posti gia’ disponibili a legislazione
vigente presso gli istituti a custodia attenuata.

Art. 2 Visite al minore infermo 1. Dopo l’articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente: «Art. 21-ter. (Visite al minore infermo). – 1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell’istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l’infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalita’ della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. 2. La condannata, l’imputata o l’internata madre di un bambino di eta’ inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalita’ operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute».

Art. 3 Detenzione domiciliare 1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell’ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette». 2. All’articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalita’ di cui al comma 1-bis»; b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis, l’espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, puo’ avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. In caso di impossibilita’ di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa puo’ essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite».

Art. 4

Individuazione delle case famiglia protette

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali,
sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia
protette previste dall’articolo 284 del codice di procedura penale e
dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n.
354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3
della presente legge.
2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, puo’ stipulare con gli enti locali convenzioni
volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come
case famiglia protette.

Art. 5 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione di istituti di custodia attenuata di cui all’articolo 285-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 1, comma 3, della presente legge, pari a 11,7 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilita’ di cui all’articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con gli effetti stimati in termini di indebitamento netto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 21 aprile 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 52): Presentato dall’on. Siegfrid Brugger e dall’on. Karl Zeller in data 29 aprile 2008. Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 29 ottobre 2008 con pareri delle Commissioni I, V, XII e questioni regionali. Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, l’11 e il 27 maggio 2010; l’8, 9, 15, 17 e 23 giugno 2010; l’8, 14 e 15 settembre 2010; il 6 ottobre 2010; il 9, 16 e 17 novembre 2010; l’11 gennaio 2011; il 3 febbraio 2011. Esaminato in aula il 7 ed il 9 febbraio 2011 ed approvato, in un T.U. con l’atto n. 1814 (on. Rita Bernardini ed altri) e con l’atto n. 2011 (on. Donatella Ferranti ed altri) il 16 febbraio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2568): Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il 22 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e questioni regionali. Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 1°, 2, 9, 15, 22 e 23 marzo 2011. Esaminato in aula il 1°, 8, 22, 29 marzo 2011 ed approvato il 30 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 13 maggio 2011, n. 80

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 130 del 7-6-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare il
Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo
Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data al Protocollo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo IV del Protocollo
stesso.

Art. 3 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 13 maggio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2170): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 7 maggio 2011. Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 26 maggio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 15 giugno 2010 ed il 2 marzo 2011. Esaminato in aula ed approvato il 3 marzo 2011. Camera dei deputati (atto n. 4135): Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 7 marzo 2011 con pareri delle commissioni I, V e VI. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 23 ed il 30 marzo 2011. Esaminato in aula ed approvato il 14 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 14 giugno 2011, n. 97 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania

aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 155 del 6-7-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania,
aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre
1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l’applicazione,
fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a
Tirana il 18 e 19 settembre 2008.

Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo XXIII dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in euro 1.403.480 (annui a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attivita’ di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 14 giugno 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4024): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 21 gennaio 2011. Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni I, II, V, VI e XIV. Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 23 febbraio 2011 ed il 9 marzo 2011. Esaminato in aula l’11 aprile 2011 ed approvato il 14 aprile 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2694): Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 20 aprile 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª. Esaminato dalla Commissione 3ª, in sede referente, il 3 e 24 maggio 2011. Esaminato in aula ed approvato il 25 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/