DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 173 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43,

concernente la riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 252 del 28-10-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze, a norma dell’articolo 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
Visto l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, ed in particolare l’articolo 45, che prevede
la soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e
della Commissione tecnica di finanza pubblica;
Visto altresi’ l’articolo 74 del citato decreto-legge n. 112 del
2008, che prevede il ridimensionamento degli assetti organizzativi
esistenti nelle amministrazioni dello Stato;
Visto l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,
che prevede, tra l’altro, la destinazione in misura omogenea ai
quattro Dipartimenti del Ministero delle risorse di cui all’articolo
1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2009,
registro n. 4, foglio n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
140 del 19 giugno 2009, concernente la rideterminazione della
dotazione organica del personale appartenente alla qualifica
dirigenziale generale del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009,
registro n. 3, foglio n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
99 del 30 aprile 2009, concernente la rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale del
Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009,
registro n. 5, foglio n. 240, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
139 del 18 giugno 2009, concernente la rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero
dell’economia e delle finanze;
Visto l’articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 43 del 2008, che prevede l’emanazione di decreti
ministeriali di natura non regolamentare ai sensi dell’articolo 17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
procedere alla individuazione dei compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai
corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2009, n. 14, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti, ed in particolare l’articolo 41, comma 10, che
attribuisce a decreti del Ministro, da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
compito di distribuire gli uffici di livello dirigenziale non
generale del Ministero tra le strutture di livello dirigenziale
generale anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di
livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di
organizzazione del singolo Ministero;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data
28 gennaio 2009, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2009,
registro n. 3, foglio n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
150 del 1° luglio 2009, di individuazione e attribuzioni degli Uffici
di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti;
Visto l’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative, che prevede la riduzione degli uffici dirigenziali di
livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito
dell’applicazione del citato articolo 74, del decreto-legge n. 112
del 2008;
Visto l’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, che prevede la soppressione delle direzioni territoriali
dell’economia e delle finanze;
Visto l’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, che prevede che i posti corrispondenti all’incarico di
componente di collegio dei sindaci in posizione di fuori ruolo
istituzionale soppressi ai sensi dei commi precedenti del medesimo
articolo siano trasformati in posti di livello dirigenziale generale
per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero
dell’economia e delle finanze nell’ambito del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 luglio 2010, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010,
registro n. 14, foglio n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
238 dell’11 ottobre 2010, concernente l’individuazione delle
strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non
generale, nonche’ la rideterminazione del personale appartenente alle
qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree
prima, seconda e terza del Ministero dell’economia e delle finanze;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 20 settembre
2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Riorganizzazione del Ministero

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n.
43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 2:
1) al secondo periodo, il numero: «945» e’ sostituito dal
seguente: «789»;
2) al terzo periodo, il numero: «17» e’ sostituito dal
seguente: «16» e il numero: «36» e’ sostituito dal seguente: «34»;
b) all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, le parole: «dal
Direttore del Secit,» sono soppresse;
c) all’articolo 4, comma 1, la lettera d) e’ abrogata;
d) all’articolo 5:
1) al comma 1, lettera i), le parole: «relazioni sindacali con
la rappresentanza dipartimentale nell’ambito degli indirizzi generali
definiti dal Dipartimento dell’amministrazione generale, del
personale e dei servizi;» sono soppresse;
2) al comma 6, primo periodo, le parole: «per un numero
complessivo di 14 posizioni dirigenziali» sono soppresse;
e) all’articolo 6:
1) al comma 1, il numero: «8» e’ soppresso;
2) al comma 2, il numero: «13» e’ soppresso;
3) al comma 3, il numero: «13» e’ soppresso;
4) al comma 4, il numero: «9» e’ soppresso;
5) al comma 5, il numero: «8» e’ soppresso;
6) al comma 6, il numero: «12» e’ soppresso;
7) al comma 7, il numero: «5» e’ soppresso;
8) al comma 8, il numero: «4» e’ soppresso.
f) all’articolo 8:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera c) le parole: «e raccordo operativo con la
Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all’articolo 1,
comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono soppresse;
1.2) dopo la lettera n) e’ inserita la seguente: «n-bis)
svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di revisione legale dei conti;»;
1.3) alla lettera o) le parole: «relazioni sindacali con la
rappresentanza dipartimentale nell’ambito degli indirizzi generali
definiti dal Dipartimento dell’amministrazione generale, del
personale e dei servizi;» sono soppresse;
2) al comma 5:
2.1) la parola: «cinque» e’ sostituita dalla seguente: «sei»;
2.2) le parole: «ed un altro per l’esercizio delle funzioni
di coordinamento con il Dipartimento dell’amministrazione generale,
del personale e dei servizi» sono soppresse;
3) al comma 6, il numero: «5» e’ soppresso;
g) all’articolo 9:
1) al comma 1:
1.1) il numero: «22» e’ soppresso;
1.2) le parole: «di cui due con funzioni di consulenza,
studio e ricerca» sono soppresse;
1.3) il numero: «152» e’ soppresso;
1.4) dopo la lettera f), e’ inserita la seguente: «f-bis)
svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di revisione legale dei conti;»;
2) al comma 2, il numero: «16» e’ soppresso;
3) al comma 3, il numero: «17» e’ soppresso;
4) al comma 4, il numero: «12» e’ soppresso;
5) al comma 5, il numero: «14» e’ soppresso;
6) al comma 6, il numero: «14» e’ soppresso;
7) al comma 7, il numero: «11» e’ soppresso;
8) al comma 8, il numero: «11» e’ soppresso;
9) al comma 9, il numero: «7» e’ soppresso;
10) al comma 10, il numero: «11» e’ soppresso;
11) il comma 11 e’ abrogato;
h) all’articolo 11, comma 1:
1) alla lettera a), il numero: «6» e’ soppresso;
2) alla lettera b), il numero: «8» e’ soppresso;
3) alla lettera c), il numero: «6» e’ soppresso;
4) alla lettera d), il numero: «8» e’ soppresso;
5) alla lettera e), il numero: «13» e’ soppresso;
6) alla lettera f), le parole: «i Ministeri dello sviluppo
economico e del commercio internazionale e delle comunicazioni, che
si articola in 7» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello
sviluppo economico, che si articola in»;
7) alla lettera g), il numero: «4» e’ soppresso;
8) alla lettera h), il numero: «4» e’ soppresso;
9) alla lettera i):
9.1) le parole: «i Ministeri» sono sostituite dalle seguenti:
«il Ministero»;
9.2) il numero: «7» e’ soppresso;
10) alla lettera l), le parole: «i Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale e della solidarieta’ sociale, che si articola in
4» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, che si articola in»;
1l) alla lettera m) il numero: «4» e’ soppresso;
12) alla lettera n) le parole: «i Ministeri dell’universita’ e
della ricerca e della pubblica istruzione, che si articola in 8» sono
sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, che si articola in»;
13) alla lettera o) il numero: «4» e’ soppresso;
i) all’articolo 12, comma 1, le parole: «complessivamente» e: «3»
sono soppresse;
l) all’articolo 14:
1) al comma 1, lettera o), le parole: «relazioni sindacali con
la rappresentanza dipartimentale nell’ambito degli indirizzi generali
definiti dal Dipartimento dell’amministrazione generale, del
personale e dei servizi;» sono soppresse;
2) al comma 2, secondo periodo, il numero: «20» e’ soppresso;
3) al comma 3:
3.1) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b)
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;»;
3.2) la lettera e) e’ abrogata;
4) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Con decreto del
Ministro sono stabilite le modalita’ attraverso le quali sono
assicurati il collegamento con la Guardia di Finanza e il
coordinamento dell’attivita’ svolta dai militari della Guardia di
Finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso
il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente
comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio
presso il Ministero e’ assicurato da un ufficiale della Guardia di
Finanza scelto dal Ministro.»;
m) all’articolo 15:
1) al comma 1, il numero: «12» e’ soppresso;
2) al comma 2, le parole: «La Direzione legislazione
tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione
legislazione tributaria e federalismo fiscale» ed il numero «19» e’
soppresso;
3) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2-bis. La
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale svolge,
inoltre, i compiti indicati al comma 5»;
4) al comma 3, il numero: «14» e’ soppresso;
5) al comma 4, il numero: «10» e’ soppresso;
6) al comma 5:
6.1) le parole: «La Direzione federalismo fiscale si articola
in 9 uffici dirigenziali non generali e» sono sostituite dalle
seguenti: «La Direzione legislazione tributaria e federalismo
fiscale, oltre ai compiti di cui al comma 2,»;
6.2) alla lettera c), le parole: «, in collaborazione con la
Direzione legislazione tributaria,» sono soppresse;
6.3) alla lettera d), le parole: «collabora con la Direzione
legislazione tributaria» sono sostituite dalla seguente: «provvede»;
7) al comma 6, il numero: «9» e’ soppresso;
8) al comma 7:
8.1) il numero: «9» e’ soppresso;
8.2) dopo la lettera f) e’ aggiunta la seguente: «f-bis)
gestisce l’informatica dipartimentale.»;
9) al comma 8:
9.1) nell’alinea, il numero: «7» e’ soppresso;
9.2) alla lettera d), le parole: «i 19», sono sostituite
dalla seguente: «gli»;
n) all’articolo 16:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «e indirizzo generale
della rappresentanza dei singoli dipartimenti» sono sostituite dalle
seguenti: «e indirizzo generale della rappresentanza della parte
pubblica nell’ambito della contrattazione integrativa decentrata»;
2) al comma 3:
2.1) alla lettera a), dopo la parola: «per» sono inserite le
seguenti: «gli affari generali,»;
2.2) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c)
Direzione centrale del personale» e la lettera d) e’ abrogata;
3) al comma 4, le parole: «E’ assegnato al dipartimento un
posto», sono sostituite dalle seguenti: «Sono assegnati al
Dipartimento due posti»;
4) al comma 5:
4.1) al primo periodo, le parole: «per le verifiche ed i
controlli sulle articolazioni territoriali del Dipartimento per un
numero complessivo di 28 posizioni dirigenziali» sono sostituite
dalle seguenti: «aventi competenza anche in relazione alle verifiche,
da effettuarsi previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, sulle attivita’ trasferite alle Ragionerie
territoriali, ai sensi dei decreti ministeriali emanati in attuazione
dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 40 del 2010 e
dell’articolo 7, comma 25, del decreto-legge n. 78 del 2010, nonche’
sulle modalita’ del passaggio di consegne conseguente ai citati
decreti ministeriali, sullo scarto di atti d’archivio effettuato
sugli atti delle soppresse Direzioni territoriali dell’economia e
delle finanze e delle Commissioni mediche di verifica»;
4.2) al secondo periodo, le parole: «Dipartimento; controllo
di gestione; sicurezza sul posto di lavoro; coordinamento degli
uffici territoriali e del corpo ispettivo; analisi dei processi e
comunicazione;» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento nonche’
comunicazione; controllo di gestione e analisi dei processi;
relazioni sindacali; coordinamento del corpo ispettivo;»;
5) dopo il comma 6, e’ aggiunto il seguente: «6-bis. Il
responsabile dell’ufficio dirigenziale generale di cui al comma 3,
lettera a), svolge contestualmente le funzioni di Direttore della
Biblioteca storica.».
o) all’articolo l7:
1) al comma l:
1.1) dopo la parola: «per» sono inserite le seguenti: «gli
affari generali,»;
1.2) il numero «12» e’ soppresso;
1.3) prima delle parole: «gestione degli spazi» sono inserite
le seguenti: «sicurezza sui luoghi di lavoro;»;
2) al comma 2:
2.1) il numero «13» e’ soppresso;
2.2) le parole: «coordinamento funzionale delle Direzioni
territoriali dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «definizione di specifiche modalita’ operative per le
Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di
competenza della Direzione, d’intesa con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato»;
3) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. La Direzione
centrale del personale svolge le seguenti funzioni: elaborazione e
definizione delle politiche del personale del Ministero; selezione,
reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione del
personale nonche’ organizzazione delle competenze; mobilita’ del
personale interna ed esterna; trattamento giuridico, economico, anche
accessorio e pensionistico; contratti di lavoro del personale
dirigenziale; istruttoria per l’assegnazione dei dirigenti e per il
conferimento di incarichi di direzione di uffici; comandi e fuori
ruolo del personale dirigenziale; gestione dei fondi della dirigenza
e del fondo unico di Amministrazione; tenuta della banca dati, del
ruolo unico e dell’anagrafe degli incarichi; mansioni superiori;
rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con
la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, con l’ARAN, il
Dipartimento della funzione pubblica e le altre Amministrazioni nelle
materie di competenza; programmazione e dimensionamento degli
organici del Ministero sentiti gli altri Dipartimenti; procedimenti
disciplinari; contenzioso nelle materie di competenza.» e il comma 4
e’ abrogato;
4) al comma 5:
4.1) il numero: «17» e’ soppresso;
4.2) le parole: «, coordinamento delle direzioni territoriali
dell’economia e delle finanze in materia» sono soppresse;
4.3) le parole: «coordinamento funzionale delle Direzioni
territoriali dell’economia e delle finanze nelle materie di
competenza» sono sostituite dalle seguenti: «definizione di
specifiche modalita’ operative per le Ragionerie Territoriali dello
Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione,
d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»;
p) all’articolo 19:
1) al comma 2, la lettera b) e’ abrogata;
2) al comma 3, le parole: «ed ai direttori delle direzioni
territoriali dell’economia e delle finanze» sono soppresse;
q) all’articolo 20:
1) al comma 2, le parole: «nel numero complessivo di 63» sono
sostituite dalle seguenti: «nel numero complessivo non inferiore a
63». Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche’, a livello
territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi»;
2) al comma 3, il numero: «116» e’ soppresso. E’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Svolgono altresi’ le funzioni che, in
seguito all’emanazione dei decreti di cui all’articolo 2, comma 1-ter
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a
livello territoriale»;
r) l’articolo 21 e’ abrogato;
s) all’articolo 22 i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
t) all’articolo 23, comma 1, dopo le parole: «n. 296,» sono
inserite le seguenti: «dell’articolo 74, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 e dell’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25,»;
u) all’articolo 24, il comma 3 e’ abrogato.
2. La tabella relativa alle dotazioni organiche del personale
dirigenziale del Ministero, richiamata dall’articolo 23, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come
modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 28 novembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 27 luglio 2010, e’ sostituita dalla tabella allegata
al presente regolamento.
3. Sono soppressi i quattro posti di funzione dirigenziale generale
previsti dall’articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
4. La soppressione dei posti di funzione dirigenziale generale
derivante dal comma 3 dell’articolo 1 del presente regolamento ha
effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche
per effetto del collocamento a riposo. La soppressione dei posti di
funzione dirigenziale generale derivante dal comma 1, lettera l),
numero 3), punto 3.2), nonche’ dal comma 1, lettera n), numero 2),
punto 2.2), dell’articolo 1 del presente regolamento ha effetto dalla
data di efficacia del decreto di cui al comma 6.
5. In applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma
1, lettera n), numero 5), del presente regolamento, il titolare
dell’ufficio dirigenziale generale di cui al comma 3, lettera a),
dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43
del 2008 assume le funzioni di direzione della Biblioteca storica a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare da emanare,
ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, si provvede ad adeguare, in conformita’ con
le previsioni dello stesso, l’individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Dipartimento del Ministero e la
definizione dei relativi compiti, nonche’ la distribuzione dei
predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale.
7. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale, degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 18 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per
il federalismo

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10,
Economia e finanze, foglio n. 194

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 200 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 283 del 5-12-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare,
l’articolo 3;
Visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di
sostanze chimiche pericolose;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
1488/94 della Commissione, nonche’ la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante
attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante
attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE
relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura
dei preparati pericolosi, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 176, recante ratifica della
Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a
priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel
commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10
settembre 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
12 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7
luglio 1992, con il quale il Ministero della sanita’, e’ stato
indicato quale autorita’ competente in materia di procedure di
notifica e di informazione previste dal regolamento (CEE) n. 1734/88
del Consiglio, del 16 giugno 1988, relativo alle esportazioni e
importazioni della comunita’ di taluni prodotti chimici pericolosi;
Ritenuto necessario fornire disposizioni per l’attuazione del
regolamento (CE) n. 689/2008 per quanto concerne in particolare la
disciplina sanzionatoria inerente le violazioni delle disposizioni
del citato regolamento e l’individuazione delle misure necessarie
affinche’ esse siano attuate in applicazione dell’articolo 18 del
medesimo regolamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 22 settembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri della salute,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello
sviluppo economico, dell’economia e delle finanze e per i rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008,
sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, di
seguito denominato: «regolamento».

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sostanza chimica: una sostanza ai sensi del regolamento (CE)
n. 1272/2008, presente allo stato puro o contenuta in una miscela, o
una miscela, fabbricata o ricavata dalla natura, ad esclusione degli
organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie:
1) pesticidi, compresi formulati pesticidi altamente
pericolosi;
2) sostanze chimiche industriali;
b) miscela: una miscela o una soluzione composta di due o piu’
sostanze;
c) articolo: un prodotto finito che contiene o include una
sostanza chimica il cui impiego, in quel particolare prodotto finito,
e’ vietato o soggetto a rigorose restrizioni in forza del diritto
comunitario;
d) sostanze chimiche industriali: appartenenti ad una delle due
seguenti sottocategorie:
1) sostanze chimiche ad uso professionale;
2) sostanze chimiche destinate all’uso da parte del consumatore
finale;
e) esportazione: esportazione permanente o temporanea di una
sostanza chimica in base alle condizioni specificate all’articolo 28,
(ex art. 23) del Trattato di funzionamento dell’Unione europea;
f) importazione: l’introduzione fisica nel territorio doganale
dell’Unione europea di una sostanza chimica cui si applichi una
procedura doganale diversa dalla procedura di transito comunitario
esterno per le merci che si spostano attraverso il territorio
doganale dell’Unione europea;
g) importatore: la persona fisica o giuridica che, al momento
dell’importazione nel territorio doganale dell’Unione europea, e’
destinataria della sostanza chimica;
h) esportatore: una delle seguenti persone fisiche o giuridiche:
1) la persona a nome della quale viene rilasciata una
dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento
dell’accettazione della dichiarazione, e’ titolare del contratto
stipulato con il destinatario ubicato nel territorio di una parte o
di un altro Paese e che ha la facolta’ di decidere che la sostanza
chimica venga spedita fuori dal territorio doganale dell’Unione
europea;
2) qualora non sussista un contratto di esportazione o il
titolare del contratto non agisca per proprio conto, la persona che
ha la facolta’ di decidere che la sostanza chimica venga spedita
fuori dal territorio doganale dell’Unione europea;
3) se il diritto di smaltimento della sostanza chimica spetta
ad una persona stabilita al di fuori dell’Unione europea in base al
contratto cui fa riferimento l’esportazione, la parte contraente
stabilita nel territorio comunitario;
i) Convenzione: la Convenzione di Rotterdam, conclusa a Rotterdam
il 10 settembre 1998, concernente la procedura di assenso preliminare
con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari
pericolosi nel commercio internazionale;
l) Segretariato: il Segretariato della Convenzione di Rotterdam,
di cui all’articolo 19 della medesima Convenzione;
m) circolare: il documento per l’attuazione della Convenzione di
Rotterdam, emesso dal Segretariato di cui alla lettera l);
n) parte della convenzione o parte: qualsiasi Stato od
organizzazione di integrazione economica regionale che abbia
accettato di essere vincolato dalla convenzione;
o) altro Paese: un Paese che non e’ una parte della Convenzione;
p) OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico;
q) pesticidi: le sostanze chimiche appartenenti ad una delle due
seguenti sottocategorie:
1) i pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari di cui al
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari;
2) altri pesticidi, quali i biocidi disciplinati dalla
direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, ed i
disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari di cui alle
direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE.
2. L’Autorita’ nazionale designata di cui all’articolo 4 del
regolamento e’ il Ministero della salute.

Art. 3 Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 14, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un’operazione di esportazione per la prima volta o successivamente nell’anno civile a seguire di una sostanza presente nella parte 1 dell’allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da fare sorgere l’obbligo di etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, o del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all’obbligo di notifica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. Alla stessa sanzione soggiace l’esportatore di un articolo contenente una sostanza elencata nella parte 2 o 3 dell’allegato I del regolamento in forma non reattiva o una miscela contenente tale sostanza in una concentrazione tale da far sorgere l’obbligo di etichettatura ai sensi del citato decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, o del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un’operazione di esportazione di una sostanza presente nella parte 1 dell’allegato I del regolamento o di una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da fare sorgere l’obbligo di etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, o del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera all’obbligo di revisione della notifica di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

Art. 4 Violazione dell’obbligo derivante dall’articolo 9 del regolamento in materia di informazioni sull’esportazione e sull’importazione di sostanze chimiche 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’esportatore o l’importatore che entro il 31 marzo di ogni anno non comunica ovvero comunica in modo inesatto o incompleto all’Autorita’ nazionale designata il quantitativo esportato o importato nell’anno precedente, attraverso le dogane nazionali, della sostanza chimica in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.

Art. 5

Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 13 del regolamento
in materia di altre informazioni diverse dall’obbligo di notifica

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’esportatore che non si
conforma alle decisioni riportate nelle risposte della Commissione
europea di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento, entro
il termine stabilito, e’ soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua
un’operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti 2
o 3 dell’allegato I del regolamento o una miscela contenente tale
sostanza in concentrazione tale da poter far sorgere l’obbligo di
etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65,
o del regolamento (CE) n. 1272/2008, senza aver ottenuto consenso
esplicito dalla parte importatrice, ovvero senza un nuovo consenso
esplicito oltre dodici mesi dopo la fine del terzo anno civile,
periodo applicabile del consenso, a meno di disposizioni contrarie
contenute nel consenso medesimo di cui all’articolo 13, paragrafo 8,
lettera a), del regolamento, e’ soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua
un’operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti 2
o 3 dell’allegato I del regolamento o una miscela contenente tale
sostanza in concentrazione tale da poter far sorgere l’obbligo di
etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65,
o del regolamento (CE) n. 1272/2008, senza aver ottenuto consenso
esplicito dalla parte importatrice, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a
90.000 euro.
4. La sanzione di cui al comma 2 non si applica:
a) quando l’ultima circolare emessa dal Segretariato dimostri che
la parte importatrice ha acconsentito all’importazione ai sensi
dell’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento;
b) nel caso di sostanza elencata nella parte 2 dell’allegato I
del regolamento da esportare verso Paesi OCSE qualora la sostanza e’
registrata ovvero autorizzata nel Paese OCSE in questione ai sensi
dell’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento;
c) nel caso di esonero al consenso concesso dalla Commissione, di
durata massima di dodici mesi, ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 7
e 8, lettera b), del regolamento.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua
un’operazione di esportazione di una sostanza nei sei mesi che
precedono la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla data
di fabbricazione, a meno che le proprieta’ intrinseche della
sostanza, di cui all’articolo 13, paragrafo 10, primo periodo, del
regolamento lo consentano, e’ soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua
un’operazione di esportazione di un pesticida e non predispone
l’etichetta secondo quanto previsto dall’articolo 13, paragrafo 11,
del regolamento, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. Alla stessa
sanzione soggiace chiunque effettua un’operazione di esportazione di
un pesticida non conforme alle norme in materia di purezza previste
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 6 Violazione dell’obbligo derivante dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento in materia di divieto di esportazione 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un’operazione di esportazione di una sostanza chimica o di un articolo elencati nell’allegato V del regolamento in violazione al divieto di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del citato regolamento, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.

Art. 7 Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 15 del regolamento in materia di informazione sui movimenti di transito 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un’operazione di esportazione di una sostanza elencata nella parte 3 dell’allegato I del regolamento in favore di una parte della Convenzione di Rotterdam elencata nell’allegato VI del medesimo regolamento che non comunica ovvero comunica in modo inesatto o incompleto all’Autorita’ nazionale designata le informazioni di cui all’allegato VI richieste dalla parte della convenzione entro i termini stabiliti dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.

Art. 8 Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 16 del regolamento in materia di informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche esportate 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’esportatore di sostanze chimiche o miscele disciplinate dal regolamento che non adempie agli obblighi di etichettatura ed imballaggio di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un’operazione di esportazione di sostanze di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto o incompleto all’obbligo di fornire una scheda informativa sulla sicurezza conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.

Art. 9

Pagamento sanzioni pecuniarie

1. Per le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto non e’
ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta.

Art. 10 Attivita’ di vigilanza 1. L’attivita’ di vigilanza e’ esercitata dall’Autorita’ nazionale designata e, nell’ambito delle rispettive competenze, dalla Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza. 2. E’ disposto il sequestro amministrativo, a carico del trasgressore della sostanza chimica in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, non conforme alle previsioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto. 3. La sostanza importata elencata nella parte 3 dell’allegato 1 del regolamento in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, non conforme alle previsioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto, deve essere distrutta a cura e comunque a spese dell’importatore o del detentore. 4. I soggetti che svolgono l’attivita’ di vigilanza di cui al presente articolo sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente, alle informazioni acquisite, in conformita’ alla legislazione vigente. 5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni del presente decreto, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, allo scopo di incrementare eventualmente le attivita’ ispettive, nonche’ di predisporre eventualmente un piano di iniziative atte a soddisfare esigenze formative ed informative primarie del sistema pubblico, al fine di promuovere una responsabilita’ condivisa nel commercio internazionale di prodotti chimici pericolosi a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, anche attraverso convenzioni stipulate con l’universita’ ed enti di ricerca.

Art. 11 Norme finali 1. Salvo quanto previsto all’articolo 9, ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 12 Disposizioni finanziarie 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita’ previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 27 ottobre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bernini, Ministro per le politiche europee Palma, Ministro della giustizia Fazio, Ministro della salute Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Romani, Ministro dello sviluppo economico Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Palma

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2011, n. 221 Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, concernente l’Ordine della «Stella d’Italia».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 10 del 13-1-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 13,
recante modifica al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812,
relativo all’istituzione dell’Ordine della «Stella d’Italia»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Udito il parere n. 3854/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27
settembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Classi dell’Ordine della Stella d’Italia

1. L’Ordine della «Stella d’Italia» si compone di cinque classi che
conferiscono i titoli di Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale,
Commendatore, Ufficiale e Cavaliere.
2. E’ inoltre prevista la classe speciale di Gran Croce d’Onore.

Art. 2

Definizione dell’insegna

1. L’insegna della «Stella d’Italia» consiste in una croce stellata
smaltata di bianco, filettata d’oro, attraversante un’altra croce
stellata di verde, filettata d’oro, posta in decusse, esse croci a
loro volta attraversanti due rami di ulivo e di quercia d’oro,
fruttati dello stesso, posti in cerchio. La croce stellata di bianco
reca al centro uno scudetto circolare d’oro, bordato d’azzurro,
recante una raffigurazione in oro dell’emblema della Repubblica;
all’interno della bordatura, in lettere lapidarie maiuscole romane
d’oro, nell’area superiore la parola STELLA, in quella inferiore la
parola D’ITALIA.
2. La Stella di Cavaliere di Gran Croce (1ª Classe) consiste
nell’insegna gia’ descritta, della misura di mm 50, appesa ad una
fascia di seta da indossare dalla spalla destra al fianco sinistro.
La fascia di mm 101 di altezza e’ di rosso, bordato alle estremita’
da due liste affiancate, l’esterna di verde, l’altra di bianco; e da
una placca del diametro di mm 75 a forma di raggiera convessa,
costituita da otto gruppi di raggi d’oro, intagliati a punta di
diamante e caricata al centro dallo scudetto circolare dell’insegna
dell’Ordine. Identiche caratteristiche hanno le decorazioni di
Cavaliere di Gran Croce per le signore, con l’unica differenza che la
fascia e’ di 82 mm di altezza.
3. La Stella di Grande Ufficiale (2ª classe) consiste nell’insegna
gia’ descritta appesa ad un nastro da collo di 50 mm di altezza e
dalla stessa placca con i raggi argentati anziche’ dorati. Le signore
appunteranno la Stella di Grande Ufficiale sotto la spalla sinistra,
appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.
4. La Stella di Commendatore (3ª classe) consiste in una insegna
identica nella foggia e nell’uso a quella gia’ descritta, ma senza la
placca. Per le signore, la Stella di Commendatore si porta appuntata
sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di
fiocco.
5. La Stella di Ufficiale (4ª classe) consiste in un’insegna
identica nella foggia a quella gia’ descritta, ma della misura di mm
40, appesa ad un nastro di seta con i colori dell’ordine di mm 37 di
larghezza, da appuntare al petto. Sul nastro della decorazione e’
appuntata una coccarda di mm 24 di diametro. Per le signore, la
Stella di Ufficiale si porta appuntata sotto la spalla sinistra,
appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco e con al centro una
coroncina argentata.
6. La stella di Cavaliere (5ª classe) consiste in un’insegna
identica nella foggia a quella di 4ª classe, ma senza la coccarda sul
nastro. Per le signore, la Stella di Cavaliere si porta appuntata
sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di
fiocco.
7. La classe speciale della Gran Croce d’Onore consiste della sola
placca gia’ descritta per la 1ª classe, recando pero’ quest’ultima
una ghirlanda di alloro di verde intorno al medaglione centrale.

Art. 3

Validita’ dei conferimenti antecedenti

1. I conferimenti dell’Ordine della Stella della Solidarieta’
Italiana effettuati prima dell’entrata in vigore del presente
regolamento mantengono la loro piena validita’. L’uso da parte degli
insigniti delle relative decorazioni e’ consentito senza limitazione
alcuna.

Art. 4

Destinatari dei conferimenti

1. Il conferimento della «Stella d’Italia» e’ riservato ai
cittadini italiani e stranieri che, all’estero, abbiano acquisito
particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e
collaborazione tra l’Italia e il Paese in cui operano, e nella
promozione dei legami con l’Italia.
2. Le proposte di conferimento devono pervenire da parte dei
Rappresentanti diplomatici italiani all’estero – ivi incluse quelle
formulate dai Capi degli Uffici Consolari – al Ministero degli Affari
Esteri – Cerimoniale Diplomatico della Repubblica – che le sottopone
al Consiglio dell’Ordine.
3. Ciascuna proposta dovra’ contenere, oltre alle indicazioni delle
generalita’ e dei titoli del candidato, anche una precisa esposizione
delle motivazioni che sottendono la proposta medesima.

Art. 5 Proposte di conferimento 1. Il Consiglio da’ il proprio parere, in base alle benemerenze indicate dal Rappresentante Diplomatico italiano all’estero, anche sulla classe della «Stella d’Italia» da conferirsi ai candidati segnalati, tenendo conto delle disponibilita’ delle diverse classi per l’anno in corso stabilite dal Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812.

Art. 6 Firma dei decreti di conferimento da parte del Presidente della Repubblica 1. In base al parere del Consiglio su ogni singola proposta, il Ministro degli Affari Esteri presenta alla firma del Presidente della Repubblica i relativi decreti. 2. I conferimenti dell’Ordine avvengono due volte l’anno in date stabilite dal Consiglio. 3. Il Consiglio provvede inoltre a dare notizia delle nomine nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 7 Assegnazioni dei gradi e promozioni 1. Fatta eccezione per benemerenze di segnalato rilievo o per ragioni di cortesia internazionale, per le quali il Consiglio puo’ decidere l’assegnazione di una classe superiore, a nessuno puo’ essere per la prima volta conferita un’onorificenza di grado superiore a Cavaliere. 2. Le promozioni ad una classe superiore richiedono l’acquisizione da parte dell’insignito di nuovi titoli e nuove benemerenze verso l’Italia, e possono essere proposte solo dopo una permanenza di tre anni nel grado inferiore.

Art. 8 Classe speciale di Gran Croce 1. La classe speciale della Gran Croce d’Onore viene conferita ai cittadini italiani che abbiano perso la vita ovvero abbiano subito un’invalidita’ superiore all’80 per cento della capacita’ lavorativa in conseguenza dello svolgimento all’estero di attivita’ di alto valore umanitario. 2. Nel caso di conferimento alla memoria, la Gran Croce d’Onore e’ attribuita al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti indicati, al Comune di residenza dell’insignito.

Art. 9 Conferimento all’estero delle insegne 1. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, cui e’ affidata la Segreteria dell’Ordine, provvede a far rimettere ai Rappresentanti diplomatici italiani all’estero le insegne e i diplomi della Stella d’Italia.

Art. 10 Tenuta degli schedari 1. I precedenti e lo schedario relativi agli insigniti della «Stella d’Italia» sono conservati nell’archivio del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.

Art. 11 Rinuncia all’onorificenza 1. Nel caso di rinuncia all’onorificenza, il Consiglio dell’Ordine non da’ corso alla registrazione del decreto di concessione informandone la Presidenza della Repubblica; se la registrazione e’ gia’ avvenuta, il Ministro degli Affari Esteri propone al Presidente della Repubblica la revoca del decreto di concessione.

Art. 12

Procedimento di revoca dell’onorificenza

1. Incorre nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne
renda indegno.
2. L’iter per l’eventuale revoca puo’ essere avviato dalla
Rappresentanza diplomatica a diverso titolo competente a fornire
valutazioni sull’insignito oppure dal Consiglio dell’Ordine.
3. Il Consiglio dell’Ordine comunica all’interessato la proposta di
revoca, stabilendo un termine, non inferiore a giorni trenta, per
presentare per iscritto le proprie difese che sono valutate dal
Consiglio stesso. La comunicazione della proposta di revoca e’ fatta
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Decorso il
termine assegnato per la presentazione delle difese, il Consiglio
esprime il proprio parere definitivo nei successivi sessanta giorni.
4. La revoca e’ disposta, previo parere del Consiglio dell’Ordine e
su proposta del Ministro degli affari esteri, con decreto del
Presidente della Repubblica.

Art. 13 Abrogazioni 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e’ abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 15 novembre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Maroni, Ministro dell’interno Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti l’11 gennaio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 21

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 222 Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30-12-10,n.240.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 12 del 16-1-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117, sesto comma, della
Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle
universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega
al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema
universitario e, in particolare, l’articolo 16, comma 2;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;
Uditi i pareri interlocutorio e definitivo resi dalla sezione
consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato,
rispettivamente, nelle Adunanze del 25 febbraio 2011 e 21 aprile
2011;
Acquisiti i pareri della 7ª Commissione del Senato della Repubblica
in data 13 luglio 2011 e della VII Commissione della Camera dei
deputati in data 14 luglio 2011, nonche’ i rilievi sulle conseguenze
di carattere finanziario della V Commissione della Camera dei
deputati in data 29 giugno 2011;
Considerato che il Consiglio di Stato ha formulato un rilievo in
relazione all’articolo 3, comma 5;
Ritenuto di poter accogliere il predetto rilievo nella parte in cui
stigmatizza il divieto di divulgazione dei titoli e delle
pubblicazioni, modificando il comma 5 dell’articolo 3 nel senso
indicato dalla 7ª Commissione del Senato, e di non poter accogliere
il rilievo nella parte in cui stigmatizza l’informatizzazione
dell’intera procedura, poiche’ la stessa e’ in linea con la
disciplina vigente in materia di dematerializzazione dei documenti e
per evitare l’aggravio della procedura, con conseguenti maggiori
oneri per la finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per Ministro e Ministero, il Ministro e il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
b) per legge, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni;
c) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei
professori associati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
d) per abilitazione, l’abilitazione scientifica nazionale di cui
all’articolo 16, comma 1, della legge;
e) per settori concorsuali, macrosettori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari, i settori concorsuali, i macrosettori
concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all’articolo
15, comma 1, della legge;
f) per area disciplinare, l’area disciplinare di cui all’articolo
16, comma 3, lettera b), determinata ai sensi dell’articolo 1, comma
1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del
Consiglio universitario nazionale;
g) per commissione, la commissione nazionale di cui all’articolo
16, comma 3, lettera f), della legge;
h) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
i) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita’
italiane;
l) per ANVUR, l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema
universitario e della ricerca;
m) per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della
ricerca.

Art. 2 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conseguimento dell’abilitazione attestante la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.

Art. 3

Abilitazione scientifica nazionale

1. Le procedure per il conseguimento dell’abilitazione sono indette
inderogabilmente con cadenza annuale con decreto del competente
Direttore generale del Ministero, per ciascun settore concorsuale e
distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori
universitari.
2. Il decreto di cui comma 1 e’ adottato nel mese di ottobre di
ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dell’Unione europea, nonche’ sui siti del Ministero,
dell’Unione europea e di tutte le universita’ italiane. Il decreto
stabilisce le modalita’ per la presentazione delle domande e della
relativa documentazione. Le domande sono presentate nel termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui
agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge, la durata
dell’abilitazione e’ di quattro anni dal suo conseguimento.
4. Il mancato conseguimento dell’abilitazione preclude la
partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio
successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia
ovvero della fascia superiore.
5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e
dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via telematica
con procedura validata dal Comitato di cui all’articolo 7, comma 6.
Nella redazione del predetto elenco il candidato specifica quali sono
le pubblicazioni soggette a copyright. L’elenco dei titoli e delle
pubblicazioni di ciascun candidato e’ pubblicato nel sito del
Ministero, dell’Unione europea e dell’Universita’ sede della
procedura di abilitazione. La consultazione delle pubblicazioni
soggette a copyright, da parte dei commissari e degli esperti
revisori di cui all’articolo 8, comma 3, avviene nel rispetto della
normativa vigente a tutela dell’attivita’ editoriale e del diritto
d’autore.

Art. 4 Criteri di valutazione 1. Il Ministro, con proprio decreto, sentiti il CUN, l’ANVUR e il CEPR, definisce criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, tenendo presente la specificita’ delle aree, ai fini della valutazione dei candidati di cui all’articolo 8, comma 4. Con lo stesso decreto puo’ essere previsto un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato puo’ presentare ai fini del conseguimento dell’abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare. In ogni caso tale numero non puo’ essere inferiore a dodici. 2. Ogni cinque anni si procede alla verifica dell’adeguatezza e congruita’ dei criteri e parametri di cui al comma 1, sentiti il CUN, l’ANVUR e il CEPR. La revisione o l’adeguamento degli stessi e’ disposta con decreto del Ministro anche tenendo conto dei risultati della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all’articolo 5, comma 5, della legge.

Art. 5

Sedi delle procedure

1. Le procedure per il conseguimento dell’abilitazione si svolgono
presso le universita’ individuate, mediante sorteggio effettuato, per
ciascun settore concorsuale, nell’ambito di una lista di quelle
aventi strutture idonee ad ospitare la Commissione di abilitazione e
dotate delle necessarie risorse finanziarie. La lista e’ formata dal
Ministero, su proposta della CRUI, e aggiornata ogni due anni. La
sede sorteggiata per ciascuna procedura e’ indicata nel decreto di
cui all’articolo 3, comma 1. Il competente Direttore generale del
Ministero, puo’, su richiesta della Commissione e compatibilmente con
il rispetto dei tempi della procedura, disporre modifiche
sull’assegnazione della procedura alla sede.
2. Le universita’ individuate ai sensi del comma 1 assicurano le
strutture e il supporto di segreteria per l’espletamento delle
procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l’universita’ nomina, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare
svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le
forme di pubblicita’ previste dal presente regolamento, relative alle
fasi della procedura successiva alla scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono
posti a carico dell’ateneo ove si espleta la procedura per
l’attribuzione dell’abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario.

Art. 6 Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia 1. Per l’espletamento delle procedure di cui all’articolo 3, comma 1, con decreto adottato ogni due anni dal competente Direttore generale del Ministero, nel mese di maggio, e’ avviato il procedimento preordinato alla formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilita’ di bilancio degli atenei, di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri. 2. Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero costituisce un’apposita lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Quattro dei membri della commissione sono individuati mediante sorteggio all’interno della lista medesima. Ai membri delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennita’. 3. Gli aspiranti commissari, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1, presentano esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell’articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attivita’ scientifica svolta, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio. Possono candidarsi all’inserimento nella lista i professori ordinari di universita’ italiane. 4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del decreto di cui all’articolo 4, comma 1, ai candidati all’abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale e’ stata presentata domanda. 5. L’accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari e’ effettuata dall’ANVUR per ciascuna area disciplinare, nell’ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. 6. Se il numero dei professori inseriti nella lista di cui al comma 2 e’ inferiore a otto, si provvede all’integrazione della stessa, fino a raggiungere il predetto numero, mediante sorteggio degli altri aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore concorsuale che, all’atto della presentazione della domanda ai sensi del comma 2, non hanno manifestato l’indisponibilita’ a fare parte di commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello indicato. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero di otto unita’ occorrente per la formazione della lista, la stessa e’ integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati. Non si procede al sorteggio quando il numero delle unita’ disponibili e’ pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo e terzo periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti agli aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo livello di qualificazione scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il sorteggio dei commissari e’ quindi effettuato nell’ambito della lista cosi’ integrata. 7. Il quinto commissario e’ individuato mediante sorteggio all’interno di un’apposita lista, predisposta dall’ANVUR, composta da almeno quattro studiosi od esperti di livello pari a quello degli aspiranti commissari di cui al comma 2, in servizio presso universita’ di un Paese aderente all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), diverso dall’Italia. Nella redazione della lista, l’ANVUR assicura il rispetto delle condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, e delle tabelle di corrispondenza di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge. L’ANVUR assicura, altresi’, la coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri di cui all’articolo 16, comma 3, lettera h), della legge e rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. Ai commissari in servizio all’estero individuati ai sensi del presente comma e’ corrisposto un compenso determinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il cui onere e’ ricompreso tra quelli relativi al funzionamento di ciascuna commissione ai sensi del comma 4 dell’articolo 5. 8. E’ fatto divieto che di ciascuna commissione faccia parte piu’ di un commissario in servizio presso la medesima universita’. I commissari non possono fare parte contemporaneamente di piu’ di una commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell’abilitazione relative a qualunque settore concorsuale. 9. Il sorteggio nell’ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 assicura per quanto possibile la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. 10. Per la formazione di ciascuna commissione, il competente Direttore generale del Ministero definisce con decreto, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l’elenco dei soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9. 11. I commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attivita’ didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall’adozione del decreto di accettazione da parte del competente Direttore generale del Ministero. 13. La commissione di cui al comma 1 e’ nominata con decreto del competente Direttore generale del Ministero, nel mese di settembre, e resta in carica due anni. 14. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito del Ministero.

Art. 7

Operazioni di sorteggio

1. Formata la lista secondo le modalita’ di cui all’articolo 6,
commi 2, 3, 4, 5 e 6, i componenti della commissione per
l’abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento delle
seguenti operazioni:
a) collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome, di
tutti i componenti della lista;
b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero
d’ordine; in caso di omonimia l’ordine di priorita’ e’ definito
mediante apposito sorteggio.
2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui
all’articolo 6, comma 9, si procede al sorteggio di un commissario
per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel
settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori
ordinari. Nell’ipotesi in cui il numero dei predetti settori
scientifico-disciplinari e’ inferiore a quattro, si procede
all’integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i
restanti componenti della lista. Nell’ipotesi in cui il numero dei
settori scientifico-disciplinari di cui al primo periodo e’ superiore
a quattro, si procede al sorteggio di un componente della lista per
ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di quattro
commissari nell’ambito dei componenti cosi’ sorteggiati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al
sorteggio dei componenti della lista di cui all’articolo 6, comma 7.
4. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 quali
componenti di due o piu’ commissioni devono optare per una sola di
esse entro dieci giorni dalla comunicazione per via telematica da
parte del Ministero dei risultati del sorteggio. Nel caso di mancato
esercizio dell’opzione nel termine di cui al primo periodo la
commissione di appartenenza e’ individuata mediante sorteggio e si
procede alla sostituzione del medesimo commissario nell’altra o nelle
altre commissioni.
5. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario si
procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalita’ di cui al presente
articolo. Sono fatti salvi gli atti della commissione compiuti prima
della sostituzione, ad eccezione di quelli che sono espressione di un
giudizio tecnico-discrezionale individuale del componente sostituito.
6. Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate,
preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non piu’
di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed e’ nominato con
decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
7. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di
cui all’articolo 3, comma 2, decorre il termine previsto
dall’articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili
istanze di ricusazione dei commissari.

Art. 8 Lavori delle commissioni 1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l’universita’ in cui si espletano le procedure di abilitazione, elegge tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella prima riunione la commissione definisce, altresi’, le modalita’ organizzative per l’espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, il quale ne assicura la pubblicita’ sul sito dell’universita’ per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione e per tutta la durata dei lavori. La successiva riunione della commissione puo’ tenersi solo a partire dall’ottavo giorno successivo alla pubblicazione. 2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1, le commissioni accedono per via telematica alla lista delle domande, all’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonche’ alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell’articolo 3, comma 5. Per garantire la riservatezza dei dati l’accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari. 3. La commissione nello svolgimento dei lavori puo’ avvalersi della facolta’ di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera i), della legge. La facolta’ e’ esercitata su proposta di uno o piu’ commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. 4. La commissione attribuisce l’abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attivita’ di ricerca e sviluppo svolte. L’eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 3 e’ adeguatamente motivato. 5. La commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti. 6. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Se i lavori non sono conclusi nel termine di cui al primo periodo, il competente Direttore generale del Ministero assegna un termine non superiore a sessanta giorni per la conclusione degli stessi. Decorso anche tale termine, il Direttore generale avvia la procedura di sostituzione della commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilita’ di bilancio degli atenei, con le modalita’ di cui all’articolo 7 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell’articolo 6, assegnando un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. E’ facolta’ della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita. Ai membri della Commissione non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennita’. 7. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonche’ la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero. 8. I giudizi individuali espressi dal commissario di cui all’articolo 6, comma 7, e i pareri pro veritate di cui al comma 3 possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall’italiano. 9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi individuali espressi dal commissario e i pareri pro veritate sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di 120 giorni.

Art. 9 Disposizioni transitorie e finali 1. In sede di prima applicazione, le procedure per la formazione delle commissioni e per il conseguimento dell’abilitazione sono avviate, rispettivamente, entro trenta e novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Per le procedure di cui al comma 1, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, non e’ richiesto il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 3, ai fini della candidatura a componente delle commissioni. 3. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, qualora l’ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista di studiosi ed esperti in servizio all’estero di cui all’articolo 6, comma 7, in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente al settore che ne risulti privo, e’ integralmente composta, secondo le modalita’ previste dagli articoli 6 e 7 per l’individuazione dei commissari di cui all’articolo 6, comma 2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all’articolo 6, comma 9, anche nell’ipotesi di cui al presente comma, si procede al sorteggio per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nel caso in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari e’ inferiore a cinque, si procede all’integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nel caso in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari e’ superiore a cinque, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di cinque commissari nell’ambito dei componenti cosi’ sorteggiati. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e’ abrogato il comma 5 dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 14 settembre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2011 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE E MIN. LAVORO, registro n. 15, foglio n. 144

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/