LEGGE 15 febbraio 2012, n. 12 Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalita’ informatica.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 45 del 23-2-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche al codice penale in materia di confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di reati informatici 1. All’articolo 240 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, dopo il numero 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies»; b) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale».

Art. 2

Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o
confiscati in quanto utilizzati per la commissione di reati
informatici
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, dopo l’articolo 86 e’ inserito il seguente:
«Art. 86-bis. – (Destinazione dei beni informatici o telematici
sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei
reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater,
615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e
640-quinquies del codice penale). – 1. I beni e gli strumenti
informatici o telematici oggetto di sequestro che, a seguito di
analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto o in parte
utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473,
474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter,
617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,
635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale sono
affidati dall’autorita’ giudiziaria in custodia giudiziale con
facolta’ d’uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi
di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attivita’ di
contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello Stato
per finalita’ di giustizia.
2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1, ove acquisiti dallo
Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca, sono
assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne
abbiano avuto l’uso ovvero, ove non vi sia stato un precedente
affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne
facciano richiesta per l’impiego in attivita’ di contrasto ai crimini
informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalita’ di
giustizia».

Art. 3

Destinazione dei beni informatici o telematici confiscati in quanto
utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II,
titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale
1. All’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il comma
9 e’ inserito il seguente:
«9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto
utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli
organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l’uso ai sensi del
comma 9».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 15 febbraio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2271):
Presentato dal Sen. Felice Casson ed altri il 12 luglio 2010.
Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il
28 luglio 2010 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente il 3 e 9
novembre 2010.
Assegnato nuovamente alla 2ª Commissione (giustizia), in sede
deliberante, l’11 gennaio 2011 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, il 25
gennaio 2011; il 1° e 16 febbraio 2011; ed approvato il 2 marzo 2011.
Camera dei deputati (atto n. 4166):
Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il
14 marzo 2011 con pareri delle Commissioni I, V, IX, X e XII.
Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 7 e 8
giugno 2011; il 31 agosto 2011; il 18 ottobre 2011; il 14 dicembre
2011.
Esaminato in aula il 10 gennaio 2012 ed approvato, con
modificazioni,l’11 gennaio 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 2271-B):
Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede deliberante,
il 19 gennaio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, il 25
gennaio 2012 ed approvato il 7 febbraio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 25 gennaio 2012, n. 30 Regolamento concernente l’adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 71 del 24-3-2012

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, sulla disciplina del fallimento, del concordato
preventivo e della liquidazione coatta amministrativa e, in
particolare, l’articolo 39, primo comma, il quale prevede che,
mediante decreto del Ministro della giustizia, sono stabilite le
norme per la liquidazione dei compensi ai curatori di fallimento,
nonche’ gli articoli 165 e l’abrogato articolo 188 dello stesso
decreto;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza dell’8 novembre 2011;
Vista la nota del 12 dicembre 2011, con la quale lo schema di
regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il compenso al curatore di fallimento e’ liquidato dal tribunale
a norma dell’articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
tenendo conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti,
dell’importanza del fallimento, nonche’ della sollecitudine con cui
sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una
percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato non superiore alle
misure seguenti:
a) dal 12% al 14% quando l’attivo non superi i 16.227,08 euro;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a
24.340,62 euro;
c) dall’8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro
fino a 40.567,68 euro;
d) dal 7% all’8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a
81.135,38 euro;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a
405.676,89 euro;
f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a
811.353,79 euro;
g) dallo 0,90% all’1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro
fino a 2.434.061,37 euro;
h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37
euro.
2. Al curatore e’ inoltre corrisposto, sull’ammontare del passivo
accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi
81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale
cifra.

Art. 2 1. Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso e’ liquidato al termine della procedura, in base ai parametri indicati nell’articolo 1, tenuto conto dell’opera prestata e in applicazione di criteri di cui all’articolo 39, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni. 2. Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore e’ liquidato in proporzione all’opera prestata, in modo pero’ da non eccedere in nessun caso le percentuali sull’ammontare dell’attivo, previste dall’articolo 1, comma 1, calcolate sull’ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore e’ inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui all’articolo 1, comma 2.

Art. 3 1. Qualora sia autorizzata la continuazione dell’attivita’ economica dell’impresa fallita al curatore e’ corrisposto, oltre ai compensi di cui agli articoli 1 e 2, un ulteriore compenso dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25% sull’ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante l’esercizio provvisorio.

Art. 4 1. Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non puo’ essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro, salvo il caso previsto dall’articolo 2, comma 1. 2. Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull’importo del compenso liquidato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e del comma 1 del presente articolo, nonche’ il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso o indennita’. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente.

Art. 5

1. Nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste
forme di liquidazione dei beni spetta al commissario giudiziale,
anche per l’opera prestata successivamente all’omologazione, il
compenso determinato con le percentuali di cui all’articolo 1, comma
1, sull’ammontare dell’attivo realizzato dalla liquidazione e di cui
all’articolo 1, comma 2, sull’ammontare del passivo risultante
dall’inventario redatto ai sensi dell’articolo 172 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Si applica l’articolo 4, comma 1.
2. Nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di
cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche per l’opera
prestata successivamente all’omologazione, il compenso determinato
con le percentuali di cui all’articolo1, sull’ammontare dell’attivo e
del passivo risultanti dall’inventario redatto ai sensi dell’articolo
172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l’articolo 4,
comma 1.
3. Per il compenso del liquidatore dei beni, nominato ai sensi
dell’articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica
l’articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto
compatibile. Al liquidatore spetta un compenso determinato ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, sull’ammontare dell’attivo realizzato dalla
liquidazione, nonche’ un compenso determinato ai sensi dell’articolo
1, comma 2, calcolato sull’ammontare del passivo risultante
dall’inventario redatto ai sensi dell’articolo 172 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Si applica l’articolo 4, comma 1.
4. Al commissario giudiziale e al liquidatore competono, inoltre, i
rimborsi e il trattamento previsto all’articolo 4, comma 2.
5. Qualora il commissario giudiziale o il liquidatore cessino dalle
funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso e’
liquidato, al termine della procedura, secondo i parametri fissati,
rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e
conformemente ai criteri previsti dall’articolo 2, comma 1.

Art. 6

1. Nel corso della procedura possono essere disposti acconti sul
compenso, ai sensi dell’articolo 109, comma 2 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, tenendo conto dei risultati ottenuti e
dell’attivita’ prestata.

Art. 7

1. Nelle procedure di amministrazione controllata che continuano ad
essere disciplinate dal Titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, abrogato dall’articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 9
gennaio 2006, n. 5, spettano al commissario giudiziale i compensi
determinati con le percentuali di cui all’articolo 1, sull’ammontare
dell’attivo e del passivo risultanti dall’inventario redatto ai sensi
dell’articolo 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Nei casi di gestione dell’impresa o di amministrazione dei beni,
previsti dall’articolo 191 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
oltre ai compensi previsti dal comma 1, spetta allo stesso
commissario il compenso aggiuntivo di cui all’articolo 3.
3. Si applica l’articolo 5, commi 4 e 5.

Art. 8 1. Il presente decreto si applica a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all’entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli concernenti le procedure concorsuali ancora pendenti a tale data.

Art. 9 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e abroga, dalla medesima data, i decreti del Ministero di Grazia e Giustizia 30 novembre 1930, 1° gennaio 1945, 4 giugno 1949, 16 luglio 1965, 27 novembre 1976, 17 aprile 1987 e del 28 luglio 1992, n. 570. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, 25 gennaio 2012 Il Ministro: Severino Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012 Giustizia, registro n. 2, foglio n. 180

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all’estero ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 105 del 7-5-2012

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE Visto l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri»; Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale in data 21 dicembre 2010; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 settembre 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 novembre 2011; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2011, riscontrata con nota n. 8622 del 28 dicembre 2011; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Principi generali 1. Il presente regolamento detta disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza applicabili agli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e relative articolazioni, in applicazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 2. La disciplina della tutela della salute e della sicurezza negli uffici all’estero si ispira ai principi dettati dalla legislazione nazionale e comunitaria e, in particolare, ai canoni di uniformita’ della tutela, di prevenzione dei rischi professionali, di protezione, di eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, di informazione e di partecipazione del personale.

Art. 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende: a) per «Uffici all’estero» gli uffici di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; b) per «Ministero», il Ministero degli affari esteri.

Art. 3 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica agli uffici all’estero, incluse le unita’ tecniche locali in quanto articolazioni degli stessi. 2. Il presente regolamento si applica agli istituti italiani di cultura se gli stessi sono considerati dagli ordinamenti locali come strutture di pertinenza delle rappresentanze diplomatiche, delle rappresentanze permanenti, o degli uffici consolari, altrimenti trova integrale applicazione la normativa locale, fatta salva l’applicazione dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 3. Nei luoghi di lavoro di cui al presente articolo le norme in materia di salute e sicurezza sono applicate tenendo conto delle disposizioni a tale scopo previste dagli ordinamenti locali, secondo quanto meglio specificato negli articoli seguenti. 4. Nell’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza si tiene inoltre conto delle disposizioni a tutela della sicurezza del segreto di Stato, del trattamento e custodia di documentazione classificata, nonche’ delle limitazioni di accesso e delle particolari caratteristiche delle aree protette e riservate. 5. Ai fini dell’applicazione all’estero delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e’ considerato datore di lavoro il capo dell’ufficio. 6. Il datore di lavoro adegua l’organizzazione della sicurezza alla normativa locale eventualmente vigente, alle caratteristiche dell’ufficio e alla realta’ geografica e sociale, avvalendosi di personale adeguatamente formato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 4 Uffici all’estero aventi sede negli Stati dell’Unione Europea 1. Agli uffici all’estero aventi sede negli Stati dell’Unione Europea si applica la normativa locale, purche’ attuativa delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. Si ritengono assolti gli obblighi previsti dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a carico del datore di lavoro e del dirigente, ove si sia ottemperato alle disposizioni locali conformi al comma 1 del presente articolo. 3. Resta fermo l’obbligo di nominare il medico competente con le modalita’ stabilite dall’articolo 6 del presente regolamento.

Art. 5

Uffici all’estero aventi sede negli Stati
non facenti parte dell’Unione Europea

1. Agli uffici all’estero aventi sede in Stati non facenti parte
dell’Unione Europea e dotati di una normativa in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro, si applica la normativa locale nel rispetto dei
principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente
articolo, in capo al titolare dell’ufficio permane comunque
l’obbligo:
di effettuare la valutazione dei rischi;
di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla
prevenzione incendi, nel rispetto delle disposizioni tecniche locali
vigenti. Fermi restando gli obblighi del periodo che precede, essi si
presumono correttamente assolti se le autorita’ locali competenti
abbiano rilasciato le prescritte certificazioni;
di nominare il medico competente con le modalita’ stabilite
dall’articolo 7 del presente regolamento;
di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione con le modalita’ stabilite dall’articolo 9 del presente
regolamento.
3. Agli uffici all’estero aventi sede in Stati non facenti parte
dell’Unione Europea e non dotati di una normativa in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano i principi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto delle disposizioni
tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica, antincendio
e di primo soccorso.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente
articolo, in capo al capo dell’ufficio permane comunque l’obbligo:
di effettuare la valutazione dei rischi;
di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla
prevenzione incendi, applicando le eventuali disposizioni tecniche
locali. Fermi restando gli obblighi predetti, essi si presumono
correttamente assolti se le autorita’ locali competenti abbiano
rilasciato le prescritte certificazioni;
di nominare il medico competente con le modalita’ stabilite
dall’articolo 7 del presente regolamento;
di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione con le modalita’ stabilite dall’articolo 9 del presente
regolamento.

Art. 6 Medico competente per gli uffici aventi sede negli Stati dell’Unione Europea 1. Il capo dell’ufficio all’estero avente sede in uno degli Stati dell’Unione Europea nomina quale medico competente un libero professionista locale, in possesso di titoli e requisiti equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche collaboratore di struttura esterna pubblica o privata locale, convenzionata con l’Ufficio all’estero. 2. Avverso i giudizi del medico competente e’ ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza competente per la Sede centrale del Ministero degli affari esteri, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei termini del procedimento di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 7 Medico competente per gli uffici non aventi sede negli Stati dell’Unione Europea 1. Il capo dell’ufficio all’estero avente sede in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea puo’ nominare quale medico competente un libero professionista locale, in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che sia in grado di assicurare livelli di prestazioni sanitarie equivalenti a quelle stabilite dal piano sanitario nazionale italiano, anche collaboratore di struttura esterna pubblica o privata locale, convenzionata con l’Ufficio all’estero. 2. La sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tiene anche conto delle peculiari condizioni climatiche e sanitarie dello Stato in cui e’ prestato servizio. 3. Avverso i giudizi del medico competente e’ ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente per la Sede centrale del Ministero che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei termini del procedimento di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 8 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza L’individuazione del numero e delle modalita’ di designazione e di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui agli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, e’ disciplinata in sede di contrattazione collettiva.

Art. 9 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 1. La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e’ obbligo non delegabile del datore di lavoro. 2. Il datore di lavoro nomina quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione un dipendente di ruolo in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove presente, ovvero un professionista in possesso di adeguate competenze in materia di prevenzione infortuni, con particolare riguardo ai rischi connessi allo svolgimento dell’attivita’ istituzionale delle sedi all’estero. 3. Qualora nel medesimo edificio insistano uffici diversi e’ data facolta’ ai capi dei diversi uffici di raccordarsi al fine di nominare un responsabile comune del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 10 Coordinamento e controllo 1. La Direzione generale per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni del Ministero svolge attivita’ di coordinamento, controllo, assistenza e consulenza nell’attuazione delle norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori da parte degli uffici all’estero, anche con poteri di impulso in caso di inerzia. Per gli istituti di cultura italiani provvede analogamente la Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero. Per le unita’ tecniche locali provvede la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. 2. Per le finalita’ di cui al precedente comma 1 il Ministero si avvale della consulenza dell’INAIL.

Art. 11 Clausola finanziaria 1. Dall’esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il Ministero provvede agli adempimenti derivanti dal presente decreto mediante le ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche in dotazione alla stessa, sia a livello centrale che periferico.

Art. 12 Abrogazioni E’ abrogato il decreto ministeriale 21 novembre 1997, n. 497. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 febbraio 2012 Il Ministro degli affari esteri Terzi di Sant’Agata Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Il Ministro della salute Balduzzi Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2012 Affari esteri registro n. 3, foglio n. 228

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 30 maggio 2012, n. 67 Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all’estero

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 126 del 31-5-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di rinviare ulteriormente le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero e del Consiglio generale degli italiani all’estero, al fine di razionalizzare la relativa spesa in attesa del generale riordino della materia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Al fine di conseguire l’obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata a garantire l’operativita’ degli organismi di rappresentanza degli italiani all’estero, in attesa del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalita’ di elezione, con riduzione dei relativi costi, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall’articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, prorogata al 31 dicembre 2010 dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, successivamente, al 31 dicembre 2012 dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98. Tali elezioni devono comunque avere luogo nell’anno 2014. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delegato all’innovazione tecnologica e allo sviluppo della societa’ dell’informazione, sono stabilite le modalita’ di votazione mediante l’utilizzo di tecnologia informatica, nel rispetto dei principi di personalita’ e segretezza del voto, in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3. 2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE) restano in carica fino all’insediamento dei nuovi organi. 3. Per le finalita’ di cui al comma 1, e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 maggio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Terzi di Sant’Agata, Ministro degli
affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Severino

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