DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 settembre 2012 Proroga della gestione commissariale in relazione alla grave crisi idrica nel territorio della Regione Umbria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 217 del 17-9-2012

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nella riunione del 14 settembre 2012

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2012 con
la quale e’ stato dichiarato, fino al 4 settembre 2012, lo stato
d’emergenza in ordine alla grave crisi idrica che interessa il
territorio della Regione Umbria dal mese di gennaio 2011, in
applicazione dell’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 0014 del 26 luglio 2012 recante «Interventi urgenti di protezione
civile volti a fronteggiare l’emergenza idrica nel territorio della
Regione Umbria»;
Vista la nota del Commissario delegato del 6 settembre 2012 recante
la richiesta di proroga dello stato di emergenza dichiarato in data 6
luglio 2012 e scaduto in data 4 settembre 2012;
Considerato che l’art. 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2),
del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge
di conversione del 12 luglio 2012, n. 100, prevede che uno stato di
emergenza gia’ dichiarato possa essere prorogato, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri per un lasso temporale non
superiore a sessanta giorni;
Ritenuto che la durata del dichiarato stato emergenziale, fissata
in sessanta giorni dall’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, unitamente al perdurare ed
all’aggravarsi della crisi idrica nel periodo estivo rendono
necessaria la concessione della proroga dello stato emergenziale al
fine di consentire il superamento della criticita’ in atto;
Ritenuto pertanto, che, nella fattispecie in esame, sussistano i
presupposti previsti dalla normativa vigente per la proroga dello
stato di emergenza;
Acquisita l’intesa della Regione Umbria;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1

1. Ai sensi all’art. 5, comma 1-bis della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, ed in considerazione di quanto esposto in premessa, lo stato
d’emergenza relativo alla crisi idrica nel territorio della Regione
Umbria, dichiarato in data 6 luglio 2012 e scaduto in data 4
settembre 2012, e’ prorogato fino al 3 novembre 2012.
2. Il potere derogatorio attribuito al Commissario delegato
dall’art. 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 0014 del 26 luglio 2012 e’ prorogato in relazione alle
seguenti disposizioni:
a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma
2, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
c) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 10, 11,
12, 13, 14, 29, 31, 33, 37, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63,
65, 66, 67, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis,
80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,
111, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132,
133, 141, 206, 209, 220, 221, 222, 224, 227, 238 e 241;
d) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22 e 22-bis, 23, 24, 25, 49;
e) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16 e 17;
f) regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100 e 101;
g) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 2, 3, 4, 7, 8,
9, 11, 13, 15, 19, 24, 37, 40, 45, 47, 49, 50, 92, 93, 95 e 98;
h) normativa regionale strettamente connessa agli interventi di cui
alla presente ordinanza.
Almeno dieci giorni prima della scadenza di cui al comma 1, il Capo
del Dipartimento della protezione civile provvede ad adottare, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, apposita
ordinanza diretta a favorire e regolare il subentro
dell’Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a
coordinare gli interventi che si renderanno necessari.
La presente delibera verra’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2012

Il Presidente: Monti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012 Individuazione delle funzioni dell’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19…

…del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 3-10-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000 n. 60, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque; Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 («Norme in materia ambientale») che recepisce la citata direttiva 2000/60/CE, e in particolare la Parte III; Vista la legge 14 novembre 1995 n. 481, istitutiva delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica utilita’, ed in particolare il suo art. 2; Vista la legge 26 marzo 2010 n. 42, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, che ha introdotto il comma 186-bis all’art. 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, il quale ha disposto la soppressione delle Autorita’ di ambito territoriale ottimale ed ha disposto che le regioni attribuiscano con legge le funzioni gia’ esercitate dalle autorita’, nel rispetto dei principi di sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza; Vista la legge del 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che ha istituito l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ed in particolare l’art. 10, comma 15 che ha assegnato all’Agenzia nazionale per la regolazione e vigilanza in materia di acqua le competenze gia’ attribuite dall’art. 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 18 luglio 2011; Visto l’art. 21, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha soppresso la Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche; Visto l’art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che, con riguardo all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ha previsto il subentro dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas nelle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, stabilendo che siano esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorita’ stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481; Visto l’art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che ha previsto che le funzioni da trasferire siano individuate mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del citato decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Considerata la Comunicazione interpretativa della Commissione Europea COM (2000) 477 (Politica di tariffazione per una gestione piu’ sostenibile delle Risorse Idriche) del 26 luglio 2000, che, in linea con le recenti iniziative volte ad attribuire maggior peso a strumenti di natura economica nell’ambito delle politiche ambientali, promuove la tariffazione dei servizi idrici quale mezzo per garantire un uso piu’ sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell’ambito di ogni specifico settore economico. Cio’ anche al fine di contribuire a fare in modo che gli obiettivi ambientali stabiliti dalla direttiva possano essere raggiunti in maniera efficace dal punto di vista dei costi. Considerato che la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (direttiva quadro in materia di acque), recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che traccia i principi in tema di gestione della risorsa idrica, ha tra i suoi principali obiettivi la prevenzione e riduzione dell’inquinamento, la promozione di un utilizzo sostenibile della risorsa, la protezione dell’ambiente, nonche’ la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccita’; per il conseguimento di tali obiettivi, la direttiva impone un approccio integrato al governo della risorsa, che superi la storica tripartizione della «difesa dalle acque/difesa del suolo", "tutela delle acque e obiettivi di qualita’», «gestione del servizio idrico integrato»; Considerato che anche la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (cd direttiva «alluvioni»), recepita con il decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attivita’ economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunita’, in coerenza e coordinamento con gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE; Considerato che la comunicazione in materia di carenza idrica e siccita’ (COM 2007/414) e il Libro bianco sull’adattamento ai cambiamenti climatici (COM 2009/147) richiedono che si proceda entro il corrente anno alla definizione del Piano nazionale di adattamento al fine, tra l’altro, di diminuire la vulnerabilita’ e aumentare la resilienza delle risorse idriche per prevenire le conseguenze negative e i danni derivanti dai cambiamenti climatici; Considerato che spetta al Ministro dell’ambiente, ai sensi del comma 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottare le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell’ambiente con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque; Considerato altresi’ che: le attivita’ preliminari alla definizione dei costi per i vari settori d’impiego dell’acqua attengono alla funzione d’indirizzo e coordinamento tipica dell’autorita’ di governo della risorsa; per la gestione sostenibile delle risorse idriche, la direttiva stabilisce che il sistema di gestione unica ed integrata delle acque deve essere basato sulle unita’ geografiche ed idrologiche naturali, i bacini idrografici, e che la gestione degli stessi, soprattutto se di ridotte dimensioni (oppure se le acque sotterranee localizzate in un bacino confluiscono di fatto nel bacino idrografico adiacente), debbano avere un unico coordinamento a livello di distretto idrografico; le misure individuate nella pianificazione di bacino ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE debbono essere il risultato di un’analisi in termini di sostenibilita’ ambientale, sociale ed economico-finanziaria, in coerenza con l’analisi economica di cui all’art. 9 della Direttiva 2000/60/CE e all’art. 119 del decreto legislativo n. 152/06, e che debbono garantire il recupero integrale del costo dei servizi idrici, ovvero la quantificazione dei costi finanziari, ambientali e della risorsa tenendo conto del principio «chi inquina paga»; la gestione integrata della risorsa, come prevista dalla direttiva 2000/60/CE e dalle direttive ad essa strettamente connesse 2006/118/CE e 2007/60/CE, deve tenere conto dei differenti usi della stessa, della sua tutela quantitativa e qualitativa, delle ripercussioni che i cambiamenti climatici comportano sul governo integrato della risorsa stessa, richiedendo pertanto a tal fine il completamento del riassetto della governance e una ottimale definizione di ruoli e competenze tra livelli distrettuali e regionali; il servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, sebbene rappresenti una parte minoritaria rispetto agli altri usi della risorsa, e’ considerato prioritario e deve essere opportunamente garantito e tutelato anche attraverso una gestione secondo principi di efficienza, efficacia ed economicita’; la legge del 22 dicembre 2011, n. 214 affronta alcuni aspetti attinenti alla materia del servizio idrico integrato, attribuendo all’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas le funzioni di regolazione, con particolare riferimento alla determinazione della tariffa e al controllo del servizio idrico integrato, prevedendo che esse siano esercitate con i poteri attribuiti all’Autorita’ stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481; Ritenuto necessario: assicurare al piu’ presto una governance complessiva e unitaria per la risorsa idrica, avviando al contempo l’istituzione delle Autorita’ di distretto e dando attuazione alla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 adottando i necessari atti amministrativi, pervenendo definitivamente ad un assetto istituzionale nazionale coerente con i principi della direttiva 2000/60/CE; adottare un quadro normativo improntato ad una logica unitaria della difesa idrogeologica, della gestione integrata dell’acqua e del governo delle risorse idriche; rendere operative le autorita’ di bacino distrettuali; portare a definitiva e rapida approvazione i piani di gestione dei distretti idrografici e i relativi programmi di azione; che ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas tenga conto dei principi comunitari con particolare riferimento a quelli inerenti le politiche di tariffazione, quali il principio del «chi inquina paga» e il principio della copertura integrale del costo del servizio finanziario, ambientale e della risorsa ( principio del full cost recovery); Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata del 10 maggio 2012; Su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Decreta: Art. 1 Funzioni del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare continua ad esercitare le funzioni in materia di servizi idrici non trasferite all’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’art. 3, ed in particolare: a) adotta gli indirizzi per assicurare il coordinamento ad ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti gli usi delle risorse idriche, individuando obiettivi generali e priorita’ di intervento; b) adotta gli indirizzi e fissa gli standard di qualita’ della risorsa ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/06 e delle Direttive comunitarie di settore; c) definisce criteri e indirizzi per favorire il risparmio idrico, l’efficienza nell’uso della risorsa idrica e per il riutilizzo delle acque reflue; d) definisce i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d’impiego e ai costi conseguenti a carico della collettivita’ in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio «chi inquina paga»; e) definisce i criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico integrato e da ciascuno dei singoli servizi che lo compongono nonche’ dai servizi di captazione e adduzione a usi multipli e dai servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori d’impiego dell’acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d’impiego e ai costi conseguenti a carico della collettivita’; f) definisce gli obiettivi generali di qualita’ del servizio idrico integrato sul territorio nazionale, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; g) puo’ definire indirizzi per realizzare, attraverso una modulazione differenziata della tariffa, una perequazione solidaristica tra ambiti diversamente forniti di risorse idriche.

Art. 2 Finalita’ e principi ispiratori della regolazione del settore idrico 1. Le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalita’ e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo. La regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, persegue le seguenti finalita’: a) garanzia della diffusione, fruibilita’ e qualita’ del servizio all’utenza in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale; b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio; c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti; d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario; e) attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell’art. 9 della Direttiva 2000/60/CE.

Art. 3 Individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas. 1. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas esercita, secondo i principi indicati, le seguenti funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono: a) Definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualita’ del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per ogni singolo gestore e vigila sulle modalita’ di erogazione del servizio stesso; a tal fine, prevede premialita’ e penalita’, esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora cio’ non comprometta la fruibilita’ del servizio da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell’affidamento; determina altresi’ obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti. Resta ferma la facolta’ in capo agli enti affidanti di prevedere nei contratti di servizio livelli minimi ed obiettivi migliorativi rispetto a quelli previsti dall’Autorita’ che ne tiene conto ai fini della definizione della tariffa; b) predispone, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una o piu’ convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra autorita’ competenti all’affidamento del servizio e soggetti gestori; c) definisce le componenti di costo – inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione – per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformita’ ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all’art. 1, comma 1, lettere c), d), e), f); d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge e fissa, altresi’, le relative modalita’ di revisione periodica, vigilando sull’applicazione delle tariffe; e) verifica la corretta redazione del piano d’ambito, acquisita la valutazione gia’ effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d’ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d’inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessita’ di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorita’ competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191; f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas intima l’osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l’eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un’ottica di tutela degli utenti. g) adotta direttive per la trasparenza della contabilita’ e per la separazione contabile e amministrativa dei gestori del servizio idrico integrato o di suoi segmenti, nonche’ la rendicontazione periodica dei dati gestionali ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, assicurando la corretta disaggregazione di costi e ricavi per funzione svolta, per area geografica e categoria di utenza, valutando i costi delle singole prestazioni, anche ai fini di un confronto comparativo; h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, su richiesta del Governo, delle regioni e dei soggetti che affidano il servizio; i) puo’ formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresi’ i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione; l) tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi; m) integra la relazione al Governo e al Parlamento di cui all’art. 2, comma 12, lettera i) della legge n. 481 con un’apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e alle condizioni del servizio idrico integrato; n) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, assicurando l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti. A tal fine il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, d’intesa con l’Autorita’ per l’energia, trasferisce gli archivi, la documentazione ed i database informatici relativi alle funzioni di cui al presente articolo; o) d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce ulteriori programmi di attivita’ e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. L’Autorita’ per l’energia, in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorita’ a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 4 Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano 1. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 2012 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Catricala’ Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Clini Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 167

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177 19/10/2012 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l’attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 243 del 17-10-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge Comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 29; Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al decreto legislativo n. 58 del 2010, in relazione ad alcuni rilievi formulati dalla competente Commissione dell’Unione europea, nonche’ a quanto rilevato nella fase di prima applicazione del medesimo decreto; Visto l’articolo 1, comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009, che prevede la possibilita’ di adottare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 58 del 2010, entro ventiquattro mesi dalla sua data di entrata in vigore; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2012; Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, dell’interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 1. Al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tariffe quantificate» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ed aggiornate ogni tre anni,»; 2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite anche le modalita’ di attuazione dei corsi di formazione, iniziale e periodica, con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori.»; b) all’articolo 6, comma 4, le parole: «dalle norme di pubblica sicurezza vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»; c) dopo l’articolo 6 e’ inserito il seguente: «Art. 6-bis (Importazione di articoli pirotecnici marcati CE). – 1. Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione, entro 48 ore precedenti la movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario nonche’ le modalita’ di trasferimento. 2. Per il trasferimento verso un altro Stato degli articoli pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere presentata al prefetto del luogo di partenza dei materiali, entro 48 ore precedenti la movimentazione.»; d) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, comunica al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione dell’Unione europea e alle autorita’ competenti degli altri Stati membri, gli organismi, di seguito denominati: "organismi notificati", autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita’ di cui al presente decreto, nonche’ i compiti specifici per i quali ciascuno di esso e’ autorizzato.»; 2) al comma 2, dopo la parola: «rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo motivato parere del Comitato tecnico di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,»; e) all’articolo 11, comma 2, il terzo periodo e’ soppresso; f) all’articolo 12, comma 5, le parole: «, integrata dagli estremi della presa d’atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell’allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635» sono soppresse; g) l’articolo 13 e’ sostituito dal seguente: «Art. 13 (Sistema informatico di raccolta dati). – 1. Con decreto del Ministro dell’interno sono disciplinate le modalita’ di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l’importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici.»; h) all’articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 6, e’ inserito il seguente: «6-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui all’articolo 6-bis comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.»; 2) al comma 7, dopo le parole: «per ciascun pezzo non etichettato», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa»; i) all’articolo 18, comma 2, dopo le parole: «10 maggio 1973», le parole: «ai fini della sicurezza dei depositi» sono soppresse. 2. All’articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall’articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: «, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita» sono soppresse; b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’iscrizione nell’allegato A al regolamento per l’esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie e’ disposta con provvedimento del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell’iscrizione di cui al presente comma.».

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall’applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 25 settembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Cancellieri, Ministro dell’interno

Di Paola, Ministro della difesa

Passera, Ministro dello sviluppo
economico

Terzi di Sant’Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Grilli, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Sant’Angelo d’Alife e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 248 del 23-10-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo
2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di
Sant’Angelo d’Alife (Caserta);
Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al
protocollo dell’ente, da otto consiglieri su dodici assegnati al
comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Sant’Angelo d’Alife (Caserta) e’ sciolto.

Art. 2 Il dott. Vincenzo Lubrano e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 4 ottobre 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.