MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 11 marzo 2013 Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio del Prosciutto di Modena.

IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita’ agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1151/12 del Consiglio del 21 novembre
20126 relativo ai regimi di qualita’ dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – legge comunitaria 1999;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare il comma 15 che individua le funzioni per l’esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento,
l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 97
del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentativita’ dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di
rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17
della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 9
del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell’art. 14, comma
16 della legge n. 526/1999, e’ stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita’ dei
Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – serie generale – n. 272 del 21 novembre
2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma
15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale
della tutela della qualita’ e repressioni frodi dei prodotti
agroalimentari – ICQRF, nell’attivita’ di vigilanza;
Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita’ Europea L
148 del 21 giugno 1996 con il quale e’ stata registrata la
denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»;
Visto il decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 13
del 17 gennaio 2006 con il quale e’ stato attribuito al Consorzio del
Prosciutto di Modena il riconoscimento e l’incarico a svolgere le
funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la DOP «Prosciutto di Modena»;
Visti i decreti del 9 febbraio 2009 e del 7 maggio 2012 con i quali
e’ stato confermato al Consorzio del Prosciutto di Modena l’incarico
a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21
dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Modena»;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita’
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell’art. 14,
comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Considerato che il Consorzio del Prosciutto di Modena, su
indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle
sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di
quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n.
7422;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione dello
statuto nella nuova versione recante il numero di repertorio Allegato
«B» 82772/34928 e il numero di raccolta 2595 con atto a firma del
Notaio Giorgio Cariani del 22 febbraio 2013;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate la modifiche del testo dello statuto del Consorzio
del Prosciutto di Modena, recante il numero di repertorio Allegato
«B» 82772/34928 e il numero di raccolta 2595 con atto a firma del
Notaio Giorgio Cariani del 22 febbraio 2013.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2013

Il direttore generale: Vaccari

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54
Interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale
propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di
proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche
amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari
membri del Governo.
Vigente al: 21-5-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere in
materia di pagamento dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, conseguente alla contingente situazione
economico- finanziaria del Paese;
Considerate le particolari ragioni di urgenza, connesse alla
contingente situazione economico-finanziaria ed occupazionale del
Paese, che impongono l’adozione di misure di sostegno al lavoro e di
potenziamento degli ammortizzatori sociali per fare fronte alla
perdurante situazione di crisi dei settori produttivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell’interno, del Ministro dell’economia e delle finanze e
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di imposta municipale propria
1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in
particolare, a riconsiderare l’articolazione della potesta’
impositiva a livello statale e locale, e la deducibilita’ ai fini
della determinazione del reddito di impresa dell’imposta municipale
propria relativa agli immobili utilizzati per attivita’ produttive,
per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta
municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e’ sospeso per le seguenti categorie di
immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta’ indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari, nonche’ alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi
le stesse finalita’ degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo
93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13,commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni.
2. Il limite massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria di
cui all’articolo 222 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, come modificato, per l’anno 2013, dall’articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e’ ulteriormente incrementato
fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun
comune, dall’allegato A, pari al cinquanta per cento:
a) del gettito relativo all’anno 2012 dell’imposta municipale
propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni,
per l’anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e
relative pertinenze;
b) del gettito relativo all’anno 2012 dell’imposta municipale
propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per
l’anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b)
e c) del comma 1.
3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l’attivazione
delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun
comune dal Ministero dell’interno, con modalita’ e termini fissati
con decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro 20 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All’onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per
l’anno 2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000
euro mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall’articolo 3 e
quanto a 5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Art. 2
Clausola di salvaguardia
1. La riforma di cui all’articolo 1 dovra’ essere attuata nel
rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento
di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni
parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti
dall’Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della
riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la
disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata
dell’imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo
articolo 1 e’ fissato al 16 settembre 2013.
Art. 3
Contenimento delle spese relative all’esercizio dell’attivita’
politica
1. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente
del Consiglio dei Ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, non
possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall’articolo 2
della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l’indennita’ spettante ai
parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero
con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano
eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi
dell’articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 4 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di
contratti di solidarieta’ e di contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato.
1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e
della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito
dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della
coesione sociale, ferme restando le risorse gia’ destinate
dall’articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e
successive modificazioni, e dall’articolo 1, comma 253, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del
Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista
dell’attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo,
immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di
cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n.
92, e rilevata l’eccezionalita’ della situazione di emergenza
occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto
fine, anche tramite la ridestinazione di somme gia’ diversamente
finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue:
a) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’
incrementata, per l’anno 2013, di 250 milioni di euro per essere
destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in
deroga, con corrispondente riduzione per l’anno 2013 del Fondo di cui
all’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il
perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici
contributivi;
b) il comma 255 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e’ sostituito dal seguente: «255. Le risorse derivanti
dall’aumento contributivo di cui all’articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, per l’anno 2013 sono versate dall’INPS per un
importo pari a 246 milioni di euro per l’anno 2013 al bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del
finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.
92.»;
c) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’
ulteriormente incrementata, per l’anno 2013, di 219 milioni di euro
derivanti dai seguenti interventi:
1) le somme versate entro il 15 maggio 2013 all’entrata del
bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla data di entrata in
vigore del presente decreto restano acquisite all’entrata del
bilancio dello Stato; il Fondo di cui all’articolo 148, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ ridotto per l’anno 2013 di
10 milioni di euro;
2) per l’anno 2013 le disponibilita’ di cui all’articolo 5
della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all’entrata delbilancio dello Stato per un importo di 100 milioni di euro;
3) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e’ ridotta di
100 milioni di euro per l’anno 2013.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto
degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli
ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare
riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle
relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e
reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione
rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie
di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Allo scopo di
verificare gli andamenti di spesa, l’Inps, sulla base dei decreti di
concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dalle regioni, effettua un monitoraggio anche
preventivo della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e
delle finanze. All’attuazione di quanto previsto dal presente comma
l’Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
3. Al comma 405 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme gia’
impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarieta’ di cui
all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236 e non ancora pagate, sono mantenute nel conto dei residui per
l’importo di 57.635.541 euro per essere versate, nell’anno 2013,
all’entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva
riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime
finalita’.».
4. All’articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2013».
5. Il termine di cui all’articolo 1, comma 410, primo periodo,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e’ prorogato al 31 dicembre
2013, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con
le procedure di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20
giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 9.943.590,96 per l’anno
2013 e’ assegnata all’apposito programma dello stato di previsione
del Ministero dell’interno.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio
per l’attuazione del presente decreto.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.
Dato a Roma, addi’ 21 maggio 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Alfano, Ministro dell’interno
Saccomanni, Ministro dell’economia
e delle finanze
Giovannini, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, Il Guardasigilli: Cancellieri

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova
disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, ai sensi dell’articolo 1 della legge 30 luglio
1998, n. 274»;
Visto l’articolo 39, comma 1, del citato decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, in forza del quale con regolamento del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato (oggi dello sviluppo
economico), di concerto con il Ministro della giustizia sono
stabiliti i requisiti di professionalita’ e di onorabilita’ dei
commissari giudiziali e dei commissari straordinari da nominare a
norma rispettivamente dell’articolo 8, comma 1, lettera b), e
dell’articolo 38 del medesimo decreto legislativo n. 270 del 1999;
Visto l’articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, che stabilisce le cause di incompatibilita’ dei
commissari straordinari;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con
modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, il quale prevede che il commissario straordinario e’
nominato secondo le modalita’ di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in conformita’ dei criteri fissati
dallo stesso Ministro;
Visto l’articolo 8 del citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347, il quale prevede che per quanto non disposto diversamente dallo
stesso decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
Visto il provvedimento del Ministro delle attivita’ produttive in
data 24 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie
generale – n. 81 del 6 aprile 2004, con il quale sono stati fissati i
criteri per la nomina dei commissari straordinari, ai sensi del
citato articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi in data 24 gennaio
2013;
Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 4531 del 12
marzo 2013, con la quale ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e’ stato
comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) «Ministero», il Ministero dello sviluppo economico;
b) «commissari giudiziali», i commissari giudiziali da nominare a
norma dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270;
c) «commissari straordinari», i commissari straordinari da
nominare a norma dell’articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270 e dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39;
d) «impresa insolvente», l’impresa dichiarata insolvente alla
quale si riferisce la nomina del commissario giudiziale o del
commissario straordinario.

Art. 2

Requisiti di professionalita’ dei commissari

1. I commissari giudiziali sono scelti, secondo criteri di
professionalita’ e di competenza, tra:
a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi dei revisori
dei conti, degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri
e periti commerciali, che hanno esercitato per eguale periodo
l’attivita’ professionale, maturando una specifica competenza nel
settore della analisi e revisione di azienda;
b) persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di
almeno cinque anni nell’attivita’ d’insegnamento universitario in
materie economico-aziendali;
c) persone che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o
private aventi dimensioni comparabili con quello dell’impresa
insolvente e preferibilmente in settori analoghi a quello
dell’impresa medesima, una esperienza complessiva di almeno cinque
anni in funzioni di amministrazione o di direzione.
2. I commissari straordinari sono scelti, secondo criteri di
professionalita’ e di competenza, tra:
a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi degli
avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l’attivita’
professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle
procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione
o risanamento aziendale;
b) persone in possesso di diploma di laurea in materie
giuridiche, economiche o ingegneristiche o tecnico-scientifiche, o
materie equipollenti, ovvero di diploma di ragioniere e perito
commerciale, che hanno maturato una esperienza complessiva di almeno
cinque anni nell’esercizio di:
1) funzione di amministrazione o di direzione presso imprese
pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quelle
dell’impresa insolvente;
2) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche
amministrazioni aventi attinenza con il settore di attivita’
dell’impresa insolvente e che comportano la gestione di rilevanti
risorse economico-finanziarie;
3) funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario
liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali che
hanno comportato, a norma degli articoli 90, 191 e 206, terzo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dell’articolo 2 del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e degli articoli 19 e 40 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la gestione di imprese di
dimensioni comparabili con quelle dell’impresa insolvente.
3. L’assunzione dell’incarico di commissario da parte dei dirigenti
di amministrazioni dello Stato e’ compatibile con la prosecuzione del
servizio nelle posizioni di cui all’articolo 19, comma 10, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3

Requisiti di onorabilita’

1. Non puo’ essere nominato commissario giudiziale o commissario
straordinario:
a) l’interdetto e l’inabilitato;
b) chi e’ stato dichiarato fallito e chi e’ stato dichiarato
insolvente ai sensi delle disposizioni che regolano la procedura di
amministrazione straordinaria;
c) chi e’ sottoposto a procedure di concordato preventivo o di
amministrazione controllata, fin quando la procedura e’ in corso;
d) chi e’ stato sottoposto a misure di prevenzione disposte
dall’autorita’ giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) chi e’ stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:
1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del
libro V del codice civile e nel Titolo VI del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, l’industria e il
commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un
qualunque delitto non colposo;
4) a pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici, ovvero l’interdizione o la sospensione
dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese;
5) colui al quale e’ stata applicata su richiesta delle parti,
a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, una delle
pene previste dalla lettera e), numeri 1), 2) e 3) del presente
articolo, salvo che sia intervenuta l’estinzione del reato a norma
dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
2. La sopravvenienza delle condizioni indicate nel comma 1
determina l’automatica decadenza dall’incarico.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei
confronti dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari
nominati a norma dell’articolo 104 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270.

Art. 4

Situazioni impeditive

1. Non puo’ essere nominato commissario giudiziale o commissario
straordinario:
a) chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione o
controllo nell’impresa insolvente ovvero si e’ in qualsiasi modo
ingerito nella medesima;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado
dell’imprenditore insolvente, se persona fisica, ovvero delle persone
che hanno esercitato funzioni di amministrazione, direzione o
controllo nell’impresa insolvente;
c) il creditore ed il debitore dell’impresa insolvente;
d) chi, nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato di
insolvenza, ha prestato a qualunque titolo la sua attivita’
professionale a favore dell’impresa insolvente.

Art. 5

Cause di sospensione

1. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni di commissario
giudiziale o commissario straordinario le seguenti situazioni:
a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera e);
b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera e), con sentenza non definitiva;
c) applicazione provvisoria di una delle misure previste
dall’articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159;
d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. Possono costituire causa di sospensione dalle funzioni di
commissario giudiziale o commissario straordinario le seguenti
situazioni:
a) notifica di informazione di garanzia o rinvio a giudizio per
delitto non colposo;
b) avvio del procedimento per l’applicazione di misure di
prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.
3. Ai fini della sospensione di cui al comma 2 il Ministero valuta,
nell’interesse della procedura ovvero nell’interesse dello stesso
Ministero, il pregiudizio alla credibilita’, le possibili negative
ricadute sulla gestione operativa, e il danno all’immagine che
possono derivare dalla permanenza del commissario nell’incarico.

Art. 6

Documentazione dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 e
dell’articolo 3, comma 1 e l’assenza delle situazioni impeditive di
cui all’articolo 4, sono auto-certificati dall’interessato, a norma
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, unitamente ad ogni altro fatto, stato e
qualita’ personale attinente alla specifica professionalita’ ed
esperienza lavorativa maturata, ivi comprese le eventuali pendenze, a
proprio carico, di procedimenti di cui all’articolo 5, l’applicazione
di provvedimenti di cui al medesimo articolo e la pendenza di azioni
giudiziarie penali o civili, avviate in relazione ad atti compiuti
nell’esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo
in enti o imprese, salvi i poteri di verifica della veridicita’ delle
dichiarazioni da parte del Ministero.
2. I commissari giudiziali e straordinari sono tenuti a comunicare
tempestivamente al Ministero ogni variazione ed aggiornamento dei
dati autocertificati.
3. La mancata comunicazione o la comunicazione di informazioni non
veritiere costituisce grave inadempienza, da valutarsi ai fini della
revoca dell’incarico ai sensi dell’articolo 43 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, fermo restando ogni altro
provvedimento per l’applicazione delle sanzioni previste per legge.
4. L’accettazione della nomina deve avvenire, a pena di decadenza,
nel termine di dieci giorni dalla ricezione del provvedimento.

Art. 7

Disposizione di coordinamento

1. Il presente regolamento si applica ai commissari straordinari
nominati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, per quanto non diversamente disposto dal
decreto del Ministro delle attivita’ produttive in data 24 dicembre
2003.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 10 aprile 2013

Il Ministro
dello sviluppo economico
Passera

Il Ministro della giustizia
Severino

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 5, foglio n. 77

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 80 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti
in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
ed in particolare l’articolo 2, comma 4-undevicies;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l’articolo 1, commi da 612 a
615;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante
disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno
scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori
universitari, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176, ed in particolare l’articolo 1, commi 4, lettera b), e
5;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare
l’articolo 19, comma 1, che prevede il ripristino dell’Istituto
nazionale di documentazione pedagogica, innovazione e ricerca
educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia scientifica,
finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare
l’articolo 51;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, ed in particolare l’articolo 397;
Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante
riordino del Centro europeo dell’educazione, della biblioteca di
documentazione pedagogica e trasformazione in fondazione del Museo
nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante
istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione, nonche’ riordino
dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28
marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante
riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della
legge 27 settembre 2007, n. 165, ed in particolare l’articolo 17;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,
n. 17, concernente regolamento recante disposizioni di
riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, e successive modificazioni, ed in particolare
l’articolo 9 che disciplina le modalita’ di organizzazione e di
svolgimento della funzione ispettiva;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 24 agosto 2012;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
reso nell’Adunanza del 20 novembre 2012;
Ritenuto che le proposte emendative del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, condivisibili nelle finalita’ e nelle linee di
fondo, tuttavia non comportano la necessita’ di apportare
modificazioni all’articolato, gia’ idoneo a soddisfare le esigenze
manifestate da tale organo;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella
seduta del 25 ottobre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 20 dicembre 2012;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento – n. 337 del 6 febbraio
2013, con la quale e’ stato comunicato che l’Ufficio di Presidenza
della VII Commissione della Camera dei deputati ha convenuto di non
procedere all’esame dell’Atto n. 536;
Acquisito il parere della 7^ Commissione del Senato reso in data 14
febbraio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell’8 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni e soggetti

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
a) S.N.V.: Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo
di istruzione e formazione, di cui all’articolo 2, comma
4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
b) Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;
c) Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca.
2. L’S.N.V. e’ costituito dai seguenti soggetti:
a) Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione e formazione, di cui al decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286;
b) Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111;
c) contingente ispettivo: contingente di dirigenti di seconda
fascia con funzione tecnico-ispettiva, appartenenti alla dotazione
organica dirigenziale del Ministero, che svolgono l’attivita’ di
valutazione nei nuclei di cui all’articolo 6 del presente decreto.
3. Concorrono, altresi’, all’attivita’ di valutazione:
a) la conferenza: conferenza per il coordinamento funzionale
dell’S.N.V., di cui all’articolo 2, comma 5, del presente decreto;
b) i nuclei di valutazione esterna: nuclei costituiti, ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, da un dirigente tecnico del contingente
ispettivo e da due esperti scelti dall’elenco di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera f).

Art. 2

Obiettivi e organizzazione dell’S.N.V.

1. Ai fini del miglioramento della qualita’ dell’offerta formativa
e degli apprendimenti, l’S.N.V. valuta l’efficienza e l’efficacia del
sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto
previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.
286. Esso si compone dell’Invalsi, che ne assume il coordinamento
funzionale, dell’Indire e del contingente ispettivo.
2. L’S.N.V. fornisce i risultati della valutazione di cui al comma
1 ai direttori generali degli uffici scolastici regionali per la
valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell’articolo 25 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3. Con la direttiva di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il Ministro, con periodicita’
almeno triennale, individua le priorita’ strategiche della
valutazione del sistema educativo di istruzione, che costituiscono il
riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall’Invalsi,
nonche’ i criteri generali per assicurare l’autonomia del contingente
ispettivo e per la valorizzazione del ruolo delle scuole nel processo
di autovalutazione. La definizione delle modalita’
tecnico-scientifiche della valutazione rimane in capo all’Invalsi,
sulla base degli standard vigenti in ambito europeo e internazionale.
4. Con riferimento al sistema di istruzione e formazione
professionale previsto dal Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e ferme restando le competenze dell’Invalsi di
cui all’articolo 22 di detto decreto legislativo, le priorita’
strategiche e le modalita’ di valutazione ai sensi dell’articolo 6
sono definite secondo i principi del presente regolamento dal
Ministro con linee guida adottate d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
5. E’ istituita presso l’Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica, la conferenza per il coordinamento funzionale
dell’S.N.V., composta dal presidente dell’Istituto, che la presiede,
dal presidente dell’Indire e dal dirigente tecnico di cui
all’articolo 5, comma 3. Ai componenti della conferenza non sono
corrisposti compensi o gettoni di presenza; ai rimborsi spese
l’Istituto provvede, a decorrere dall’anno 2013, nell’ambito delle
risorse allo stesso assegnate a valere sul Fondo di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La conferenza
adotta, su proposta dell’Invalsi, i protocolli di valutazione,
nonche’ il programma delle visite di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera b), e formula proposte al Ministro ai fini dell’adozione
degli atti di cui ai commi 3 e 4.

Art. 3

Invalsi

1. Ferme restando le attribuzioni previste dall’articolo 17 del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dal decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, nonche’ le
competenze gia’ previste da altre disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, l’Invalsi, nell’ambito
dell’S.N.V., in particolare:
a) assicura il coordinamento funzionale dell’S.N.V.;
b) propone i protocolli di valutazione e il programma delle visite
alle istituzioni scolastiche da parte dei nuclei di valutazione
esterna, di cui all’articolo 6;
c) definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai
quali l’S.N.V. individua le istituzioni scolastiche che necessitano
di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna;
d) mette a disposizione delle singole istituzioni scolastiche
strumenti relativi al procedimento di valutazione di cui all’articolo
6 per la realizzazione delle azioni di cui all’articolo 6, comma 1;
e) definisce gli indicatori per la valutazione dei dirigenti
scolastici, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) cura la selezione, la formazione e l’inserimento in un apposito
elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna di cui
all’articolo 6, comma 2, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale fine, sulla
base dei criteri generali definiti con direttiva del Ministro,
l’Invalsi con propria deliberazione stabilisce, entro sessanta giorni
dall’emanazione della direttiva stessa, le modalita’ di costituzione
e gestione di detto elenco; esso cura, altresi’, la formazione degli
ispettori che partecipano ai citati nuclei;
g) redige le relazioni al Ministro e i rapporti sul sistema
scolastico e formativo, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286, in modo tale da consentire anche una
comparazione su base internazionale;
h) partecipa alle indagini internazionali e alle altre iniziative
in materia di valutazione, in rappresentanza dell’Italia.

Art. 4

Indire

1. L’Indire concorre a realizzare gli obiettivi dell’S.N.V.
attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione
e attuazione dei piani di miglioramento della qualita’ dell’offerta
formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti,
autonomamente adottati dalle stesse. A tale fine, cura il sostegno ai
processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull’utilizzo
delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi
al miglioramento della didattica, nonche’ interventi di consulenza e
di formazione in servizio del personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di
richieste specifiche delle istituzioni scolastiche.

Art. 5

Contingente ispettivo

1. Il contingente ispettivo concorre a realizzare gli obiettivi
dell’S.N.V. partecipando ai nuclei di valutazione di cui all’articolo
6, comma 2. Il numero di dirigenti che ne fanno parte e’ individuato,
tenuto conto delle altre funzioni assolte da tale categoria di
personale, con decreto del Ministro nell’ambito della dotazione
organica dei dirigenti di seconda fascia con funzione
tecnico-ispettiva ed e’ ripartito tra amministrazione centrale e
periferica. I relativi incarichi di funzione dirigenziale non
generale sono conferiti dal direttore generale per gli ordinamenti
scolastici e l’autonomia scolastica del Ministero e dai direttori
generali degli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell’articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I direttori generali di cui al comma 1 rendono conoscibili,
anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale del Ministero, il numero e la tipologia dei posti
disponibili, acquisiscono le candidature dei dirigenti interessati e
le valutano secondo criteri che valorizzino anche la pregressa
esperienza nelle attivita’ oggetto degli incarichi. Per la durata dei
medesimi incarichi tali dirigenti sono utilizzati in via esclusiva
nelle attivita’ di valutazione.
3. Il dirigente che partecipa alla conferenza di cui all’articolo
2, comma 5, in rappresentanza del contingente ispettivo e’ designato
dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia
scolastica del Ministero. Il relativo incarico e’ rinnovabile una
sola volta.

Art. 6

Procedimento di valutazione

1. Ai fini dell’articolo 2 il procedimento di valutazione delle
istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare il ruolo
delle scuole nel processo di autovalutazione, sulla base dei
protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dalla
conferenza di cui all’articolo 2, comma 5, nelle seguenti fasi, ed e’
assicurato nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili in base al piano di riparto del Fondo di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a decorrere
dall’anno 2013:
a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche:
1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi
disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni
sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto
restituite dall’Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi
integrati dalla stessa scuola;
2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato
elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto
dall’Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento;
b) valutazione esterna:
1) individuazione da parte dell’Invalsi delle situazioni da
sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed
efficacia previamente definiti dall’Invalsi medesimo;
2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il programma e i
protocolli di valutazione adottati dalla conferenza ai sensi
dell’articolo 2, comma 5;
3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani
di miglioramento in base agli esiti dell’analisi effettuata dai
nuclei;
c) azioni di miglioramento:
1) definizione e attuazione da parte delle istituzioni
scolastiche degli interventi migliorativi anche con il supporto
dell’Indire o attraverso la collaborazione con universita’, enti di
ricerca, associazioni professionali e culturali. Tale collaborazione
avviene nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e
senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche:
1) pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti,
attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di
trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al
miglioramento del servizio con la comunita’ di appartenenza.
2. I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da un dirigente
tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall’elenco
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f). Al dirigente tecnico non
spettano compensi, gettoni o indennita’ comunque denominate per lo
svolgimento delle attivita’ di valutazione. L’Invalsi definisce
annualmente i compensi per gli esperti impiegati nelle medesime
attivita’, a decorrere dall’anno 2013, entro il limite delle risorse
annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le istituzioni scolastiche sono
soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e
sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate
dall’Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative
internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria
nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza
della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola
secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere
dall’anno 2013, dell’assegnazione finanziaria disposta a valere sul
Fondo di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.
4. Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a evidenziare le
aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni
scolastiche direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai
fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale,
secondo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto
collettivo nazionale di lavoro.
5. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle
singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al direttore
generale del competente Ufficio scolastico regionale, che ne tiene
conto ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al
dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico
e della valutazione di cui al comma 4.

Art. 7

Disposizioni particolari per la Regione autonoma Valle d’Aosta e per
le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. La Regione autonoma Valle d’Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano realizzano le finalita’ del presente regolamento
nell’ambito delle competenze riconosciute dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione, fatto salvo quanto
disposto dall’articolo 6, comma 3.
2. Le periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e
competenze degli studenti si svolgono sulla base di protocolli con
l’Invalsi.

Art. 8

Norme finali e transitorie

1. Sono abrogati:
a) gli articoli 2, commi 2, 3, 4, 5, e 3 del decreto legislativo 20
luglio 1999, n. 258;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n.
415, relativo all’organizzazione dell’Indire, e il decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, relativo
all’organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa
(Irre).
2. Il contingente ispettivo e’ determinato nel regolamento di
organizzazione del Ministero adottato ai sensi dell’articolo 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 28 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
ministri

Profumo, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute
e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 58

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.