LEGGE 19 luglio 2013, n. 92 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche,
fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 6 dell’Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 19 luglio 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bonino, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 4 ottobre 2013, n. 118 Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare il
Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data al trattato di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 22 del Trattato
stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dalla presente legge, pari a euro 50.000
annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione della proiezione, per l’anno 2015, dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 4 ottobre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bonino, Ministro degli affari esteri

Mauro, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

SENATO DELLA REPUBBLICA DELIBERA 4/12/2013 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza…

…nei luoghi di lavoro.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

Il Senato della Repubblica, in sede di 11ª Commissione permanente
(lavoro, previdenza sociale), il 4 dicembre 2013, su proposta dei
senatori Casson, Granaiola, Chiti, Amati, Cirinna’, D’Adda, Dirindin,
Favero, Elena Ferrara, Filippi, Filippin, Fornaro, Minniti, Orru’,
Padua, Pagliari, Pezzopane, Santini, Scalia, Spilabotte, Tomaselli,
Turano, Caliendo, Fedeli, Floris, Rita Ghedini e Sollo, ha adottato
la seguente deliberazione:
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,
con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 1

1. E’ istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione e
dell’articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema
della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di
seguito denominata «Commissione».

Art. 2

1. La Commissione e’ composta da venti senatori, nominati dal
Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei
Gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un’equilibrata
rappresentanza tra i generi. Il Presidente del Senato nomina il
Presidente scegliendolo ai di fuori dei predetti componenti e convoca
la Commissione affinche’ proceda all’elezione di due Vice presidenti
e di due Segretari.

Art. 3

1. La Commissione accerta:
a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali, con particolare riguardo al numero delle
morti, alle malattie, alle invalidita’ e all’assistenza alle famiglie
delle vittime, individuando altresi’ le aree in cui il fenomeno e’
maggiormente diffuso;
b) l’incidenza e la prevalenza del fenomeno in ragione del genere
delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi;
c) l’entita’ della presenza dei minori, con particolare riguardo
ai minori provenienti dall’estero e alla loro protezione ed
esposizione a rischio;
d) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo
alla loro entita’ nell’ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio
lavoro;
e) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e
l’efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli
infortuni, anche con riferimento all’incidenza sui medesimi del
lavoro flessibile, o precario;
f) l’idoneita’ dei controlli da parte degli uffici addetti
all’applicazione delle norme antinfortunistiche;
g) l’incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla
finanza pubblica, nonche’ sul Servizio sanitario nazionale;
h) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da
proporre al fine della prevenzione e della repressione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
i) l’incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate
direttamente o indirettamente dalla criminalita’ organizzata;
l) la congruita’ delle provvidenze previste dalla normativa
vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di
infortunio sul lavoro.

Art. 4

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell’autorita’ giudiziaria e puo’
avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel limite massimo di 12.500 euro per l’anno 2013 e di 75.000 euro
per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste
a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato
puo’ autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al
precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento,
a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per
motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta, corredata
da certificazione delle spese sostenute.

Art. 5

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la
Commissione disponga diversamente. L’attivita’ e il funzionamento
sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla
Commissione prima dell’inizio dei lavori.

Art. 6

1. La Commissione riferisce al Senato annualmente, con singole
relazioni o con relazioni generali, nonche’ ogni qual volta ne
ravvisi la necessita’, e comunque al termine dei suoi lavori. In
occasione della terza relazione annuale, il Senato verifica
l’esigenza di un’ulteriore prosecuzione della Commissione.
Roma, 4 dicembre 2013

p. il Presidente: Fedeli

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 19 dicembre 2013, n. 153 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la
Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad
Atene il 13 febbraio 2013.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 14 dell’Accordo
stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all’articolo
10 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 1.150 per
l’anno 2013 e in euro 1.155 a decorrere dall’anno 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 19 dicembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bonino, Ministro degli affari esteri

Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.