DECRETO LEGISLATIVO 17 dicembre 2014, n. 198 Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante disposizioni per un
sistema fiscale piu’ equo, trasparente e orientato alla crescita, ed
in particolare l’articolo 2, comma 3, lettera a), che, nel contesto
di una generale revisione della disciplina del sistema estimativo del
catasto dei fabbricati, ha dettato i criteri e i principi per
ridefinire le competenze, inclusa la validazione delle funzioni
statistiche, la composizione ed il funzionamento delle commissioni
censuarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 650, in materia di perfezionamento e revisione del sistema
catastale, che al Titolo III prevede e disciplina le commissioni
censuarie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri della VI
Commissione Finanze della Camera dei deputati del 6 agosto 2014 e
della 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del
1° agosto 2014;
Visto l’articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014,
secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 2014;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni
parlamentari espressi ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della citata
legge n. 23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:
Art. 1

Commissioni censuarie locali
e commissione censuaria centrale

1. Le commissioni censuarie sono ordinate in commissioni censuarie
locali, aventi sede nelle citta’ individuate nell’allegata tabella, e
in commissione censuaria centrale, avente sede in Roma.

Art. 2

Commissioni censuarie locali

1. Le commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni di
cui una competente in materia di catasto terreni, una competente in
materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione,
specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del
catasto dei fabbricati di cui all’articolo 2 della legge 11 marzo
2014, n. 23.
2. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione puo’ essere
modificato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema
estimativo del catasto dei fabbricati e previa valutazione delle
risorse finanziarie disponibili.
3. Il presidente della commissione censuaria locale e’ nominato dal
presidente del tribunale nella cui circoscrizione essa ha sede tra i
magistrati ordinari o amministrativi, o tra i presidenti o i
presidenti di sezione delle Commissioni tributarie provinciali
diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima
commissione censuaria.
4. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di
impedimento, e’ sostituito nella funzione dal presidente di sezione
con maggiore anzianita’ nell’incarico o, in subordine, d’eta’.

Art. 3

Composizione delle sezioni
delle commissioni censuarie locali

1. Le sezioni delle commissioni censuarie locali sono composte da
sei componenti effettivi e sei componenti supplenti, salvo quanto
previsto dal comma 4.
2. A ciascuna sezione e’ assegnato un presidente scelto tra i suoi
componenti effettivi dal presidente della commissione censuaria
locale.
3. I componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente del
tribunale tra un numero almeno doppio di soggetti, designati nel
rispetto della seguente composizione:
a) due effettivi e due supplenti, fra quelli designati dall’ufficio
dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente tra i
dipendenti di ruolo della stessa Agenzia;
b) uno effettivo ed uno supplente, fra quelli designati
dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nel rispetto
dei criteri fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali
garantendo il coinvolgimento del Consorzio dei Comuni della provincia
autonoma di Bolzano;
c) tre effettivi e tre supplenti, fra quelli designati dal
Prefetto, di cui due effettivi e due supplenti su indicazione degli
Ordini e Collegi professionali ed uno effettivo e un supplente su
indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore
immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti
edili, i dottori agronomi, i periti agrari e gli agrotecnici iscritti
nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di
estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli
esperti in materia di statistica e di econometria.
4. Le sezioni della commissione censuaria locale di Trento e di
quella di Bolzano sono integrate con un componente effettivo e un
componente supplente scelto fra quelli designati dalle rispettive
Province autonome nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo.

Art. 4

Modalita’ di designazione e nomina dei componenti
delle sezioni delle commissioni censuarie locali

1. Entro sessanta giorni dalla richiesta del competente direttore
regionale dell’Agenzia delle entrate, i soggetti di cui al comma 3
dell’articolo 3 comunicano le rispettive designazioni al presidente
del tribunale dandone notizia al Direttore regionale richiedente.
2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
1, il presidente del tribunale sceglie, nel rispetto dei criteri di
composizione di cui all’articolo 3, i componenti effettivi e
supplenti della commissione censuaria locale. In caso di mancata o
incompleta designazione, la scelta e’ operata, di norma, tra i
soggetti iscritti all’albo dei consulenti tecnici, previsto
dall’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile.
3. Ricevuta la comunicazione della scelta, il Direttore regionale
dell’Agenzia delle entrate provvede, con proprio decreto, alla nomina
dei componenti effettivi e supplenti dandone comunicazione agli
interessati.

Art. 5

Funzioni di segreteria della commissione
censuaria locale

1. Le funzioni di segreteria della commissione censuaria locale
sono assicurate da un segretario, appartenente ai ruoli dell’Agenzia
delle entrate, nominato dal direttore regionale della stessa Agenzia.

Art. 6

Commissione censuaria centrale

1. La commissione censuaria centrale e’ composta dal presidente e
da venticinque componenti effettivi e ventuno supplenti.
2. Essa si articola in tre sezioni, di cui una competente in
materia di catasto terreni e due competenti in materia di catasto
urbano, tra le quali una, in fase di prima attuazione, specializzata
in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei
fabbricati.
3. Il numero delle sezioni della commissione censuaria centrale
puo’ essere modificato con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma
del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.
4. La commissione censuaria centrale e’ presieduta da un magistrato
ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a magistrato
di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
5. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di
impedimento, e’ sostituito nella funzione dal presidente di sezione
con maggiore anzianita’ nell’incarico e, in subordine, di eta’.

Art. 7

Composizione delle sezioni della commissione
censuaria centrale

1. Ciascuna sezione della commissione censuaria centrale e’
composta da undici componenti effettivi e da sette supplenti.
2. Il presidente della commissione attribuisce ad un componente
effettivo le funzioni di presidente di sezione.
3. Fanno parte di tutte le sezioni, come membri di diritto:
a) il Direttore dell’Agenzia delle entrate o, in caso di sua
assenza o impedimento, il Vicedirettore-Territorio;
b) il Direttore centrale della Direzione centrale Catasto e
cartografia;
c) il Direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del
mercato immobiliare e servizi estimativi;
d) il Direttore centrale della Direzione centrale pubblicita’
immobiliare e affari legali.
4. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 3, per
la partecipazione alle sedute della commissione i membri di diritto
possono delegare un dipendente dell’Agenzia delle entrate con
funzioni dirigenziali.
5. Fanno parte di ciascuna sezione:
a) un ingegnere con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo
dall’Agenzia delle entrate e il relativo supplente, da questa
designati;
b) un magistrato ordinario ed un magistrato amministrativo e i
relativi supplenti, designati dai rispettivi organi di autogoverno;
c) due componenti e i relativi supplenti designati dall’ANCI nel
rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui all’articolo 3,
comma 3, lettera b).
6. Fanno parte inoltre:
a) della sezione competente in materia di catasto terreni, un
docente universitario in materia di economia ed estimo rurale,
designato dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero
dell’economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di
categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o
tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di
economia e estimo rurale, e i relativi supplenti;
b) della sezione competente in materia di catasto urbano, un
docente universitario in materia di economia ed estimo urbano,
designato dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero
dell’economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di
categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o
tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di
economia e estimo urbano, e i relativi supplenti;
c) della sezione specializzata in materia di riforma del sistema
estimativo del catasto dei fabbricati, un docente universitario in
materia di statistica e di econometria designato dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ed un esperto
qualificato, designato dal Ministero dell’economia e delle finanze su
indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore
immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi
professionali o tra gli esperti di statistica ed econometria, e i
relativi supplenti.

Art. 8

Modalita’ di designazione e nomina dei componenti
delle sezioni della commissione censuaria centrale

1. Entro novanta giorni dalla richiesta del Direttore dell’Agenzia
delle entrate, i soggetti di cui ai commi 5, lettere b) e c), e 6
dell’articolo 7, comunicano le rispettive designazioni al Ministero
dell’economia e delle finanze e al Direttore dell’Agenzia delle
entrate.
2. Sulla base delle designazioni pervenute, il Ministro
dell’economia e delle finanze nomina con proprio decreto i componenti
effettivi e supplenti della commissione censuaria centrale. In caso
di mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque
alla nomina dei componenti nel rispetto dei criteri di cui
all’articolo 7.
3. Della nomina e’ data comunicazione ai componenti da parte del
Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Art. 9

Funzioni di segreteria e di supporto tecnico
della commissione censuaria centrale

1. Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico alla commissione
censuaria centrale sono assicurate dal segretario, nominato dal
Direttore dell’Agenzia delle entrate, e da un ufficio di segreteria
tecnica, individuato nell’ambito degli uffici centrali della stessa
Agenzia.

Art. 10

Requisiti per la nomina a componente
delle commissioni censuarie

1. I componenti delle commissioni censuarie devono possedere i
seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o per
contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari e non
essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non aver superato al momento della nomina 70 anni di eta’.

Art. 11

Incompatibilita’

1. Non possono essere componenti delle commissioni censuarie,
finche’ permangono in attivita’ di servizio o nell’esercizio delle
rispettive funzioni o attivita’ professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali
e comunali;
c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
o movimenti politici;
d) i prefetti;
e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei
Corpi di polizia;
g) coloro che esercitano abitualmente l’assistenza o la
rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione
finanziaria o con i Comuni nell’ambito di controversie di natura
tributaria o tecnico estimativa.
2. Il componente di una commissione censuaria non puo’ far parte di
altre commissioni censuarie.
3. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa
sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

Art. 12

Decadenza dall’incarico

1. Decadono dall’incarico i componenti delle commissioni censuarie
i quali:
a) perdono uno dei requisiti di cui all’articolo 10, lettere a), b)
e c);
b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilita’ previsti
dall’articolo 11;
c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l’incarico
entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
d) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute
consecutive, ovvero, se presidenti, omettono ripetutamente di
convocare la commissione per l’esercizio delle funzioni di cui agli
articoli 14 e 15, ostacolandone il regolare funzionamento;
e) perdono l’idoneita’ fisica o psichica all’incarico.
2. La decadenza e’ dichiarata con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell’Agenzia
delle entrate, per i componenti della commissione censuaria centrale,
e dal presidente del tribunale, su proposta del Direttore regionale
dell’Agenzia delle entrate, per i componenti delle commissioni
censuarie locali.

Art. 13

Funzioni e durata dell’incarico

1. I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie, esclusi
i membri di diritto, durano in carica cinque anni a decorrere dalla
data del loro insediamento. Il loro incarico non e’ rinnovabile.
2. I componenti hanno tutti identica funzione; la loro attivita’ e’
indirizzata unicamente all’applicazione della legge ed e’ svolta nel
rispetto dei principi di terzieta’, imparzialita’ ed equidistanza
dagli interessi di parte, in base all’obiettivo apprezzamento degli
elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi
territoriali, di categoria o di parte.
3. In caso di decadenza o cessazione dall’incarico per qualsiasi
motivo, si provvede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti
con le modalita’ di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8.

Art. 14

Attribuzioni delle commissioni censuarie locali

1. Le commissioni censuarie locali esercitano, in materia di
catasto terreni, le seguenti funzioni:
a) esaminano ed approvano, entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione, i quadri delle qualita’ e classi dei terreni e i
prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione;
b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del
catasto terreni, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di
legge e di regolamento per l’esecuzione delle predette operazioni.
Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione
resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte
della Commissione censuaria centrale.
2. Le commissioni censuarie locali continuano ad esercitare, in
materia di catasto edilizio urbano, le seguenti funzioni:
a) esaminano e approvano, entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione, i prospetti integrativi dei quadri tariffari per
le unita’ immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione;
b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del
catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle
disposizioni di legge e di regolamento per l’esecuzione delle
anzidette operazioni.
3. Le commissioni censuarie locali, nell’ambito della revisione del
sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, entro il
termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, in ordine alla
validazione delle funzioni statistiche di cui all’articolo 2, comma
1, lettera h), n. 1.2), e lettera i), n. 1), della legge 11 marzo
2014, n. 23, determinate dall’Agenzia delle entrate, e dei relativi
ambiti di applicazione.

Art. 15

Attribuzioni della commissione censuaria centrale

1. In materia di catasto terreni, la commissione censuaria centrale
esercita le seguenti funzioni:
a) decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi
dell’Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e
delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti
nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, contro le decisioni delle
commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualita’ e
classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d’estimo
di singoli comuni;
b) nel caso di revisione generale delle tariffe d’estimo, al fine
di assicurare la perequazione degli estimi nell’ambito dell’intero
territorio nazionale, provvede alla ratifica ovvero alle variazioni
delle tariffe relative alle qualita’ e classi dei terreni, entro il
termine di novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe
stesse da parte degli uffici competenti. Se nel termine previsto
dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14, le commissioni
provinciali o quelle locali non si siano pronunciate, provvede in
sostituzione.
2. In materia di catasto edilizio urbano, la commissione censuaria
centrale decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui
ricorsi dell’Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente
interessati e delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con
apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, contro
le decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle
locali in merito al quadro delle categorie e delle classi delle
unita’ immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe
d’estimo di singoli comuni.
3. Ove la commissione censuaria locale non abbia validato le
funzioni statistiche di cui al comma 3 dell’articolo 14 e l’Agenzia
delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, la
commissione censuaria centrale provvede, entro novanta giorni dalla
ricezione dei relativi prospetti, in ordine alla definitiva
validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di
applicazione.
4. La commissione censuaria centrale a sezioni unite provvede in
ordine alla validazione dei saggi di redditivita’ media determinati
dall’Agenzia delle entrate.
5. La commissione censuaria centrale provvede in sostituzione delle
commissioni censuarie locali che non adottino, nei termini previsti
dall’articolo 14, le decisioni di loro competenza. Entro novanta
giorni dalla scadenza dei termini entro i quali le commissioni
censuarie locali devono provvedere ai sensi dell’articolo 14,
l’Agenzia delle entrate puo’ trasmettere gli atti al presidente della
commissione censuaria centrale con richiesta di provvedere in
sostituzione. La commissione censuaria centrale provvede entro i
successivi novanta giorni.
6. Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, la
commissione censuaria centrale da’ parere:
a) su richiesta dell’amministrazione finanziaria in ordine alle
operazioni catastali per le quali il parere e’ previsto come
obbligatorio;
b) a richiesta degli organi istituzionali competenti, in merito
alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme
legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse
dalle funzioni istituzionali del catasto;
c) a richiesta dell’amministrazione finanziaria sopra ogni
questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione
del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e
l’utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.

Art. 16

Poteri delle commissioni censuarie

1. Le commissioni censuarie, ai fini istruttori, hanno facolta’ di
richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti
uffici dell’Agenzia delle entrate e ai Comuni.

Art. 17

Sedute delle commissioni censuarie

1. Le commissioni censuarie possono essere convocate a sezione
semplice o a sezioni unite.
2. Le commissioni censuarie si riuniscono e decidono ordinariamente
a sezione semplice; sono convocate a sezioni unite nei casi previsti
dal presente decreto, ovvero qualora il presidente lo ritenga
opportuno per l’importanza delle materie devolute o per la necessita’
di adottare uniformi criteri di massima.
3. Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della
commissione. In caso di assenza del presidente assume le relative
funzioni il presidente di sezione piu’ anziano nella carica e, in
subordine, d’eta’.
4. Le sedute sono fissate dal presidente della commissione che
provvede alle assegnazioni degli affari.

Art. 18

Validita’ delle deliberazioni

1. Le sedute delle commissioni censuarie sono valide in presenza
della maggioranza dei componenti.
2. In caso di mancanza del numero di componenti necessario per la
validita’ delle deliberazioni, il presidente della commissione puo’
designare i componenti di altre sezioni.
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parita’
prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il
proprio voto.

Art. 19

Scioglimento delle commissioni censuarie locali

1. Quando le commissioni censuarie locali non si riuniscono o non
deliberano nei termini fissati nel presente decreto o in altri
decreti emanati in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, il
presidente del tribunale, su segnalazione del Direttore regionale
dell’Agenzia delle entrate, puo’ disporne lo scioglimento e il
rinnovo per la totalita’ dei membri.

Art. 20

Spese di funzionamento

1. Ai componenti delle commissioni non spetta nessun compenso,
gettone, emolumento o indennita’ comunque definiti, fatti salvi
eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno.
2. La liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai
componenti delle commissioni censuarie locali e della commissione
censuaria centrale sono eseguiti dall’Agenzia delle entrate. Al
funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle
risorse iscritte in bilancio per fare fronte agli oneri di gestione
dell’Agenzia delle entrate, utilizzando prioritariamente le risorse
previste dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
286, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 21

Insediamento delle commissioni
censuarie locali e centrale

1. Le commissioni censuarie previste dal presente decreto sono
insediate, anche in assenza di designazione di uno o piu’ componenti
supplenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello
stesso, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
individua una data unica di insediamento a livello nazionale.
2. Fino alla data di insediamento prevista dal presente articolo,
continuano ad operare le commissioni censuarie di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, con i compiti
ivi previsti.
Art. 22

Disposizioni finali e abrogazione

1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni
censuarie di cui all’articolo 21 sono abrogate le disposizioni recate
dal Titolo III e gli articoli 41 e 42 del Titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, nonche’ l’ultimo
periodo dell’articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 17 dicembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 17 aprile 2015, n. 43 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche’ proroga delle missioni internazionali delle…

…Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti
per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonche’ proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di
pace e di stabilizzazione, e’ convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 17 aprile 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell’interno

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Pinotti, Ministro della difesa

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi, ai sensi dell’articolo 1, comma 150, della legge n. 244 del 2007

Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 21 maggio 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 26 gennaio 1961, n. 29, recante la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

Visti gli articoli 20, 21, 39, 44 e 44-bis, relativi alla misura degli interessi, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visti gli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di controllo automatizzato;

Visto l’art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il controllo formale delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante la approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante l’approvazione del testo unico delle disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante l’approvazione del testo unico in materia di imposte ipotecaria e catastale;

Visto l’art. 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, riguardante gli interessi per rapporti di credito e debito d’imposta, che dispone che il Ministro delle finanze e’ autorizzato, con proprio decreto, a determinare, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura di detti interessi;

Visto l’art. 3 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 457, riguardante l’autorizzazione al Ministero del tesoro a determinare i tassi di interesse per debiti e crediti dello Stato;

Visto l’art. 3, commi 141 e 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni in materia di entrata, che stabilisce la misura degli interessi dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Visti gli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

Visto l’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di pagamento rateale;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, concernente unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

Visto l’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto l’art. 37 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, con il quale e’ stato abrogato l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cui fa riferimento l’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai fini dell’individuazione della misura dell’interesse nell’ipotesi di pagamento rateale;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto il proprio decreto 5 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, con il quale e’ stata modificata la misura del saggio degli interessi annui dovuti per la dilazione di pagamento dell’imposta di successione;

Visto l’art. 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che dispone, tra l’altro, che la misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo e’ determinata nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell’art. 1284 del codice civile;

Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il proprio decreto 27 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003, con il quale e’ stata determinata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la misura degli interessi previsti dall’art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, dagli articoli 20, 21, 39, 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e in materia di imposta sul valore aggiunto, con decorrenza dal 1° luglio 2003;

Visto l’art. 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, concernente l’istituzione dell’imposta sulle successioni e donazioni;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, con il quale la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del codice civile, e’ fissata al 3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008;

Visto l’art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell’art. 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Ritenuta la necessita’ di adeguare, ai sensi dell’art. 1, comma 150, della legge n. 244 del 2007, la misura degli interessi per la riscossione ed i rimborsi dei tributi;

Decreta:

Art. 1.

Interesse per ritardato rimborso delle imposte

1. Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell’1 per cento semestrale, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

2. Gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto, previsti dagli articoli 38-bis e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

3. Gli interessi per i rimborsi dell’imposta di successione, previsti dagli articoli 42, comma 3, e 37, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all’art. 13, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono dovuti nella misura dell’1 per cento, per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

4. Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell’1 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 2.

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data.

Art. 3.

Interessi per dilazione del pagamento

Gli interessi per dilazione del pagamento, previsti dall’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Art. 4.

Interessi per la sospensione amministrativa

1. Gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione, previsti dall’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Art. 5.

Interessi per pagamenti rateali

1. Gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dall’art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni fiscali presentate dal 1° luglio 2009.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo per i pagamenti rateali previsti dall’art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

3. Sugli importi dilazionati, previsti dall’art. 38, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono dovuti, per le dilazioni concesse dal 1° gennaio 2010, gli interessi annui a scalare nella misura del 3 per cento.

Art. 6.

Interessi per ritardato pagamento

1. A decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, gli interessi relativi alle somme dovute ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, versate entro i termini ivi previsti, sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di:

a) rinuncia all’impugnazione dell’accertamento, di cui all’art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate entro i termini ivi previsti;

b) pagamento dell’imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale entro i termini previsti dagli articoli 54, comma 5, e 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

c) pagamento delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e delle tasse automobilistiche la cui gestione e’ di competenza dello Stato, entro i termini previsti dagli avvisi di accertamento;

d) accertamento con adesione di cui all’art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate nei termini ivi previsti;

e) conciliazione giudiziale di cui all’art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, versate nei termini ivi previsti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono stabiliti nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali, versate entro i termini previsti dall’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. I referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009 sono indetti per una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno del medesimo anno.

2. Nel caso di contemporaneo svolgimento dei referendum di cui al comma 1 con il secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci, anche quando disciplinate da norme regionali, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per i referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum di cui al comma 1 e successivamente, senza interruzione, a quelle per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci. Nel caso di cui al presente comma, non si applica la lettera o) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni di cui al comma 2, l’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l’organizzazione tecnica e l’attuazione dei referendum, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, e’ stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell’interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento.

All’incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati e’ effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni, da presentarsi entro il termine di sei mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalita’ si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall’Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum con le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al presente comma e’ effettuato d’intesa tra il Ministero dell’interno e l’amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo.

4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all’art. 1:

– L’art. 75 della Costituzione e’ il seguente:

«Art. 75. – E’ indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non e’ ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum e’ approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e’ raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalita’ di attuazione del referendum.».

– Il testo della lettera o) del comma 1, dell’art. 1 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22, e convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, e’ il seguente:

«Art. 1 (Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con le elezioni amministrative per l’anno 2009).

– 1. Limitatamente all’anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali e’ regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) – n) (Omissis);

o) in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) ed n) e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall’articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.».