Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006

Testo: PROVVEDIMENTO AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 15 gennaio 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2009)

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni (di seguito il codice) ed, in particolare, gli articoli 2, 6 e 8, comma 3, del medesimo decreto;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Autorita’ approvato in data 20 dicembre 2007;

Ritenuto di dover disciplinare l’attivita’ di indagine della Direzione generale vigilanza lavori e della Direzione generale vigilanza servizi e forniture, in relazione alle attivita’ di cui all’art. 38, comma 1, lettera a) ed all’art. 39, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento di organizzazione;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio dell’attivita’ di indagine, di competenza dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del codice.

Art. 2.

Attivita’ d’indagine

1. Le attivita’ di indagine vengono attuate sulla base di programmi annuali, definiti dal Consiglio dell’Autorita’, aventi ad oggetto specifiche problematiche o criticita’ del settore dei contratti pubblici.

2. Le attivita’ di indagine possono altresi’ essere svolte sia d’iniziativa d’ufficio che su istanza motivata di chiunque ne abbia interesse. In quest’ultimo caso la segnalazione deve essere presentata secondo l’apposito modulo predisposto e disponibile sul sito Web dell’Autorita’.

3. Le segnalazioni presentate secondo quanto previsto dal precedente comma sono catalogate dagli Uffici e costituiscono oggetto di apposita relazione riepilogativa bimestrale anche al fine di concorrere ad individuare le tematiche oggetto della direttiva annuale sull’azione amministrativa.

4. Le segnalazioni pervenute sono catalogate a cura del dirigente dell’ufficio, mentre compete al Direttore generale l’apertura e la definizione del procedimento, all’esito della relativa attivita’ istruttoria, nei seguenti casi:

a) questioni in relazione alle quali non sussistono dubbi interpretativi;

b) questioni alle quali puo’ applicarsi, anche in via analogica, una precedente pronuncia dell’Autorita’.

5. Non sono, invece, oggetto di una specifica istruttoria i seguenti tipi di segnalazioni:

a) quando non e’ stato utilizzato l’apposito modulo o la compilazione e’ incompleta, previa richiesta di compilazione o integrazione;

b) quanto fa difetto in modo evidente la competenza dell’Autorita’, ossia quando la questione proposta esula dalle attribuzioni dell’Autorita’ stessa sotto il profilo oggettivo o soggettivo;

c) nei casi di manifesta infondatezza dell’istanza, ossia quando vengono dedotti fatti o circostante fondati su dati giuridici o di fatto palesemente inesatti;

d) ove risultano dedotte questioni attinenti al bando di gara o allo svolgimento della stessa nei casi in cui sussistano i presupposti per ricorrere alla procedura di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006;

e) quando la richiesta di intervento ha carattere di generalita’ tale da giustificare l’emanazione di un atto a portata generale.

6. Le segnalazioni pervenute e, in particolare, quelle relative a gare il cui valore sia inferiore a 150 mila euro, nonche’ quelle relative a procedure di aggiudicazione concluse da piu’ di sei mesi, ovvero a procedure di esecuzione dei contratti pubblici per le quali e’ stato emesso il certificato di collaudo definitivo, vengono valutate dagli Uffici ai fini dello svolgimento di eventuali indagini di carattere generale.

7. L’apertura del procedimento per le seguenti segnalazioni, di particolare rilevanza, e’ altresi’ di competenza del Direttore generale, salvo che non ritenga di rimetterla all’esame del Consiglio:

a) contratti di importo superiore alla soglia comunitaria;

b) interventi riportati dalla stampa nazionale;

c) interventi nei quali siano state commesse gravi violazioni delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;

d) interventi nei quali si sia verificata la sospensione dell’attivita’ per un tempo superiore a un anno;

e) subappalti non autorizzati;

f) casi che presuppongono un intervento di rilevanza generale;

g) casi in cui sia necessario rivedere l’orientamento gia’ espresso dal Consiglio;

h) casi la cui definizione implichi segnalazione alla Procura della Repubblica o della Corte dei conti.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti gia’ pendenti presso gli Uffici.

Art. 3.

Richieste di informazioni e di esibizione di documenti

1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all’art. 6, comma 9, lettera a) del codice, devono essere formulate per iscritto e comunicate secondo le modalita’ di cui all’art. 11.

2. Esse devono sinteticamente indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) lo scopo;

c) il termine entro il quale dovra’ pervenire la risposta o essere esibito il documento, il quale deve essere congruo in relazione all’urgenza del caso ed alla quantita’ e qualita’ delle informazioni richieste, e comunque non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni;

d) le modalita’ attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;

e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonche’ quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

3. I documenti di cui e’ richiesta l’esibizione dovranno essere forniti in originale o copia dichiarata conforme all’originale con attestazione dei titolari o rappresentanti legali delle imprese.

4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente, nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all’interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documenti, e’ consentito integrare nel termine stabilito gli elementi forniti.

5. Dell’esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto processo verbale, secondo le modalita’ di cui all’art. 10.

Art. 4.

Avvio dell’istruttoria

1. L’atto di avvio dell’istruttoria indica gli elementi essenziali in merito alle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento, l’ufficio dove si puo’ prendere visione degli atti del procedimento, nonche’ il termine entro il quale le imprese e gli enti interessati possono esercitare il diritto di essere sentiti ovvero di depositare memorie e documenti.

2. L’atto di avvio dell’istruttoria e’ comunicato, ai sensi dell’art. 11, alle stazioni appaltanti, alle imprese e agli enti interessati, nonche’ ai soggetti che, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili all’avvio dell’istruttoria.

3. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la stessa e’ effettuata tramite pubblicazione sul sito web dell’Autorita’.

Art. 5.

Partecipazione all’istruttoria

1. Possono partecipare all’istruttoria:

a) i soggetti ai quali e’ stato comunicato l’atto di avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 2;

b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche’ le associazioni rappresentative dei consumatori, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell’istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa e che facciano motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web del provvedimento di avvio dell’istruttoria.

2. I soggetti che partecipano all’istruttoria hanno facolta’ di:

a) accedere ai documenti, secondo quando previsto dal regolamento sull’accesso agli atti;

b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.

3. I soggetti ai quali e’ stato comunicato l’atto di avvio dell’istruttoria, possono essere sentiti in audizione dinanzi agli uffici.

4. Nel corso delle audizioni i soggetti interessati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza. Essi possono altresi’ farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l’esercizio di tale facolta’ comporti la sospensione dell’audizione.

Art. 6.

Ispezioni

1. L’Ufficio esegue le ispezioni presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti utili ai fini dell’istruttoria. I dirigenti formulano proposte motivate al Direttore generale ai fini della autorizzazione all’ispezione. Il Direttore generale procede a formalizzare l’incarico di ispezione con proprio atto, anche ai fini dell’impegno delle relative risorse umane e finanziarie.

2. I funzionari dell’Autorita’ incaricati di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l’oggetto, lo scopo dell’accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l’omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell’ispezione, nonche’ nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, l’opposizione:

a) di vincoli di riservatezza previsti da atti regolamentari, circolari o disposizioni di servizio interni della Stazione appaltante;

b) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

c) di esigenze di autotutela relative al rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

d) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l’Autorita’ riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell’attivita’ della stazione appaltante o dell’impresa, indipendentemente dal livello di responsabilita’ e rappresentativita’ dell’autore del documento, nonche’ ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

5. I funzionari di cui al comma 2 possono:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l’ispezione, con esclusione dei luoghi di’ residenza o domicilio estranei all’attivita’ aziendale oggetto dell’indagine;

b) controllare i documenti di cui al comma 4;

c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);

d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l’esercizio di tale facolta’ comporti la sospensione dell’ispezione.

7. Di tutta l’attivita’ svolta nel corso dell’ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, e’ redatto processo verbale secondo le modalita’ di cui all’art. 10.

8. Nello svolgimento dell’attivita’ ispettiva, l’Autorita’ puo’ avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, che, ai sensi dell’art. 6, comma 9, lettere b) e d) del codice, agiscono con i poteri e le facolta’ previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dalle altre norme tributarie.

Art. 7.

Conclusione dell’istruttoria e relativa comunicazione

1. Completata l’istruttoria, viene adottato l’atto finale, che viene comunicato ai soggetti interessati. Della decisione adottata e’ data notizia mediante pubblicazione sul sito web dell’Autorita’.

2. Nei casi di cui all’art. 2, comma 7, gli uffici trasmettono al Consiglio le risultanze istruttorie, il Consiglio, verificata la non manifesta infondatezza delle proposte formulate dagli uffici in relazione agli elementi probatori acquisiti, autorizza l’invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti indicati dall’art. 4, comma 2.

3. Nei procedimenti di cui all’art. 4, comma 3, la comunicazione delle risultanze istruttorie puo’ essere effettuata mediante pubblicazione nel sito web ovvero mediante altre forme di pubblicita’ idonee, stabilite di volta in volta, nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa. In tal caso, nella pubblicazione si deve tenere conto dell’interesse a che non vengano divulgati segreti commerciali o industriali.

4. Successivamente al ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie, le stazioni appaltanti, le imprese e gli enti interessati possono presentare controdeduzioni ed eventuale istanza di audizione finale di fronte agli uffici. Ove intendano essere sentiti dinanzi al Consiglio, essi devono far pervenire apposita richiesta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie. Il Consiglio valuta la richiesta, fissando la data della audizione, che e’ comunicata agli interessati.

5. Il Consiglio puo’ sentire i soggetti interessati separatamente o congiuntamente. In quest’ultimo caso si deve tenere conto dell’interesse dei presenti a che non vengano divulgati i segreti relativi alla propria attivita’.

6. Dell’audizione e’ redatto processo verbale, contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti, secondo le modalita’ di cui all’art. 10.

Art. 8.

Monitoraggio dei contratti pubblici

1. Il monitoraggio dell’esecuzione dei contratti pubblici puo’ essere condotto dall’Ufficio, al fine di verificare le motivazioni del mancato conformarsi alle decisioni dell’Autorita’ ovvero a verificare fatti irregolari ulteriori conseguenza di quelli rilevati.

2. Il monitoraggio e’ attuato mediante una richiesta di informazioni e documenti avente ad oggetto:

a) eventuali nuove irregolarita’;

b) il persistere di irregolarita’ o di situazioni di inefficienza senza provvedimenti;

c) la necessita’ di scelte della stazione appaltante per ovviare a situazioni abnormi;

d) gli effetti di irregolarita’ emerse e denunciate;

e) ulteriori aspetti ritenuti necessari in ordine alla questione oggetto di segnalazione.

Art. 9.

Segreto di ufficio

1. Le informazioni raccolte in applicazione del codice e del presente regolamento, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del codice sono tutelate, fino alla conclusione dell’istruttoria, dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all’art. 331 del codice di procedura penale.

Art. 10.

Verbalizzazioni

1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento il verbale, contenente le principali dichiarazioni delle imprese intervenute alle operazioni oggetto di verbalizzazione, e’ sottoscritto, al termine dell’audizione, dal funzionario verbalizzante e dal titolare o dal legale rappresentante delle suddette imprese ovvero da soggetto cui sia stata conferita apposita procura.

2. Quando taluna delle parti non vuole o non e’ in grado di sottoscrivere il verbale, ne e’ fatta menzione nel verbale stesso con l’indicazione del motivo.

3. Copia del verbale, o stralcio dello stesso per quanto di ragione, sono consegnati ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione che ne facciano richiesta.

4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, puo’ essere effettuata registrazione fonografica delle audizioni.

Art. 11.

Comunicazioni

1. Le richieste, la trasmissione di documenti e convocazione ai destinatari devono essere effettuate in uno dei seguenti modi:

a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) consegna a mano contro ricevuta;

c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento;

d) telex o telegramma.

2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all’istruttoria da parte degli interessati o di terzi all’Autorita’. In caso di trasmissione per telex, telegramma o telefax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori

Testo: DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettivita’, a fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una piu’ concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all’introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una piu’ efficace disciplina dell’espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonche’ ad un piu’ articolato controllo del territorio;

Ritenuto, pertanto, di anticipare talune delle norme contenute in disegni di legge gia’ approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunita’, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventu’, per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, per le riforme per il federalismo, della difesa e per le politiche europee;

Emana il seguente decreto-legge:

CAPO I

Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell’espulsione e controllo del territorio

Art. 1.

Modifiche al codice penale

1. All’articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il n. 5) e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies; »;

b) dopo il numero 5) e’ inserito il seguente: «5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis; ».

Art. 2.

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 275, comma 3, le parole: «all’articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche’ in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del codice penale,»;

b) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale; ».

Art. 3.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

1. Al comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e dopo la parola: «602» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies»;

b) al quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma».

Art. 4.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis e’ aggiunto il seguente: «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».

Art. 5.

Esecuzione dell’espulsione

1. Al comma 5 dell’articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo’ chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore puo’ chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo’ essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, puo’ eseguire l’espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea anche se gia’ trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Piano straordinario di controllo del territorio

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’interno e dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».

2. In attesa dell’adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all’entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulla quota di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessita’ di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell’interno e nel limite di 3 milioni di euro per l’anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all’articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il prefetto provvede, altresi’, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.

5. Tra le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sono disciplinate le modalita’ di tenuta dei relativi elenchi.

7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza e’ limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

CAPO II

Disposizioni in materia di atti persecutori

Art. 7.

Modifiche al codice penale

1. Dopo l’articolo 612 del codice penale e’ inserito il seguente:

«Art. 612-bis (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena e’ aumentata fino alla meta’ se il fatto e’ commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita’ di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita’ di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e’ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.».

Art. 8.

Ammonimento

1. Fino a quando non e’ proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa puo’ esporre i fatti all’autorita’ di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta e’ trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e’ stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e’ rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale e’ aumentata se il fatto e’ commesso da soggetto gia’ ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e’ commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Art. 9.

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo’ prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice puo’, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita’ e puo’ imporre limitazioni.

«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). – 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorita’ di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi’ comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

b) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;

c) al comma 5-bis dell’articolo 398:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

4) le parole: «l’abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova»;

d) al comma 4-ter dell’articolo 498:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) dopo le parole: «l’esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

Art. 10.

Modifica all’articolo 342-ter del codice civile

1. All’articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 11.

Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori

1. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Art. 12.

Numero verde

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunita’ e’ istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalita’ di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell’articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonche’ di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell’ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 5 valutati in euro 35.000.000 per l’anno 2009, in euro 87.064.000 per l’anno 2010, in euro 51.467.950 per l’anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall’anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l’anno 2009, euro 83.000.000 per l’anno 2010, euro 21.050.000 per l’anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:

a) quanto a 35.000.000 di euro per l’anno 2009, 64.796.000 euro per l’anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;

b) quanto a 3.580.000 euro per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;

c) quanto a 18.688.000 euro per l’anno 2010, 3.453.950 euro per l’anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 5, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Per le finalita’ di cui all’articolo 12 e’ autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nomativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recanti disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore

Testo: DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2008, n. 214

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, commi l, lettere a), b), c) e d), e 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose;

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasporto;

Visto l’articolo 22-septies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell’interno;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al Capo I del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo le parole: «in forma scritta» sono inserite le seguenti: «e, comunque, con data certa».

2. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005, dopo la lettera e), e’ aggiunta, in fine, la seguente: «e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.».

3. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 2005 e’ inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Istituzione della scheda di trasporto). – 1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attivita’ di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, e’ istituito un documento, denominato: “scheda di trasporto”, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita’, a cura del vettore. La scheda di trasporto puo’ essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all’articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, cosi’ come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilita’ di cui all’articolo 8.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, cosi’ come definiti all’articolo 2, comma 1, nonche’ quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell’esenzione dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonche’ i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.

4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.

5. Chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All’atto dell’accertamento della violazione, e’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verra’ restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, provvede all’applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui al comma 3.».

4. Il decreto di cui al comma 3 dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, introdotto dal comma 3 dell’articolo 1, e’ adottato entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. All’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 2005 il secondo periodo e’ sostituto dal seguente: «In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.».

Art. 2.

Modifiche al capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

1. Il comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005, e’ sostituito dal seguente:

«1. I conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto:

a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all’articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all’articolo 19, comma 2;

b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui all’articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis;

c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui all’articolo 19, comma 2;

d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis;

e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis.».

2. All’articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «specifico corso» sono inserite le seguenti: «di formazione ordinario o accelerato»;

b) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2-bis. E’ altresi’ consentito un corso di formazione accelerato, secondo le condizioni ed i limiti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e). Tale corso verte sulle materie indicate all’allegato I, sezione 1, ed e’ organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui all’allegato I, sezione 2-bis.»;

c) al comma 3, all’alinea, le parole: «Il corso di cui al comma 1 e’ organizzato» sono sostituite dalle seguenti: «I corsi di cui al comma 1 sono organizzati» ed alla lettera b) le parole: «con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis.»;

d) al comma 4, le parole: «disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni adottate con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis».

3. All’allegato I del decreto legislativo n. 286 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Allegato I (previsto dall’articolo 19, comma 2)» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato I (previsto dall’articolo 19, commi 2 e 2-bis)»;

b) la rubrica della sezione 2: «ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA» e’ sostituita dalla seguente:

«FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA DI CUI ALL’ARTICOLO 19, COMMA 2»;

c) nella sezione 2, terzo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «su un terreno speciale» sono inserite le seguenti: «oppure in un simulatore di alta qualita’»;

d) dopo la Sezione 2 e’ inserita la seguente:

«Sezione 2-bis

FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA ACCELERATA DI CUI ALL’ARTICOLO 19, COMMA 2-BIS

Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere l’insegnamento di tutte le materie comprese nell’elenco di cui alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve essere di 140 ore.

L’aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d’esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

Durante la guida individuale, l’aspirante conducente e’ assistito da un istruttore abilitato. Il conducente puo’ effettuare un massimo di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualita’, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’ora del giorno o della notte.

Per i conducenti di cui all’articolo 18, comma 3, la durata della qualificazione iniziale accelerata e’ di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale.

A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame scritto e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell’elenco delle materie di cui alla sezione 1.»;

e) nella sezione 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale formazione periodica puo’ essere parzialmente impartita in un simulatore di alta qualita’.».

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate le disposizioni relative alle caratteristiche tecniche ed agli standard di qualita’ necessari a definire un simulatore di alta qualita’, ed alla misura massima consentita di impiego dello stesso nei corsi di formazione di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 2006, come modificato dal presente decreto.

5. Il decreto di cui al comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005, introdotto dall’articolo 2, comma 2, lettera b), e’ adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee (GUCE).

Note alle premesse:

– Si riporta il testo dell’art. 76 della Costituzione:

«Art. 76. – L’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.».

– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57:

«Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose). – 1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:

a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

b) liberalizzazione regolata secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’art. 2 dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi; ».

– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 1, lettere a), b) e d) e comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57:

«Art. 2 (Principi e criteri direttivi). – 1. I decreti legislativi di cui all’art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un’ottica di mercato aperto e concorrenziale;

b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell’autotrasporto di merci e dell’autotrasporto di viaggiatori;

c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;

d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i principi della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l’apparato sanzionatorio di cui all’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui all’art. 1 sono inoltre informati ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

b) per la materia di cui all’art. 1, comma 1, lettera b):

1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l’autotrasporto di merci;

2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci;

3) responsabilita’ soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci, i quali agiscono nell’esercizio di un’attivita’ di impresa o di pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocita’ massima consentita;

4) previsione, di regola, della forma scritta per i contratti di trasporto;

5) previsione della nullita’ degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al numero 3);

6) previsione, in caso di’ controversie legali relative a contratti non in forma scritta, dell’applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

7) previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;

8) individuazione di un sistema di certificazione di qualita’ per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell’autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;

9) nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza, possibilita’ di previsione di accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e concordi iniziative negoziali, nell’interesse delle imprese rispettivamente associate;

10) introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarita’ amministrativa di circolazione;

c) per la materia di cui all’art. 1, comma 1, lettera c):

1) riordino e razionalizzazione delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale per l’autotrasporto, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2284/TT del 6 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali per l’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

3) nell’attuazione dei principi e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2), garanzia dell’uniformita’ della regolamentazione e delle procedure, nonche’ tutela delle professionalita’ esistenti.».

– Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasportatore» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6.

– La direttiva 2003/59/CE recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio», e’ pubblicata nella G.U.U.E. 10 settembre 2003, n. L 226.

Entrata in vigore il 10 settembre 2003.

– Si riporta il testo dell’art. 22-septies della legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.»:

«Art. 22-septies (Proroga del termine per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasporto). – 1. Il termine previsto dal comma 4 dell’art. 1 della legge 1° marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo art. 1, e’ differito al 31 dicembre 2008.».

– Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario.

Nota all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasportatore» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 (Forma dei contratti). – 1. Il contratto di trasporto di merci su strada e’ stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa, per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

– Si riporta il testo dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasportatore» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6, come modificato dal presente decreto: «3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono:

a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;

b) numero di iscrizione del vettore all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

c) tipologia e quantita’ della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;

d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalita’ di pagamento;

e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;

e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.».

– Si riporta il testo degli articoli 7 e 7-bis (inserito dal presente decreto) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasportatore» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6:

«Art. 7 (Responsabilita’ del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce). – 1. Nell’effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore e’ tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.

2. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l’attivita’ di autotrasporto, le sanzioni di cui all’art. 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell’art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell’art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale e’ stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonche’ il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’art. 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalita’ di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilita’, nei limiti e con le modalita’ fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.

4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell’art. 5, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui e’ stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocita’ di cui all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all’art. 174 dello stesso decreto legislativo, a richiesta degli organi di Polizia stradale che hanno accertato le violazioni, il committente, o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilita’ delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui e’ stata accertata la violazione. Qualora non venga fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l’autore della violazione.

5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell’art. 5, il committente e’ tenuto ad acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarita’ dell’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori, nonche’ dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Qualora non sia stata acquisita tale documentazione, al committente e’ sempre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

6. Ai fini dell’accertamento della responsabilita’ di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:

a) art. 61 (sagoma limite);

b) art. 62 (massa limite);

c) art. 142 (limiti di velocita’);

d) art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli);

e) art. 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;

f) art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).».

– Si riporta il testo dell’art. 12, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasportatore» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7-bis (Istituzione della scheda di trasporto). – 1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attivita’ di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, e’ istituito un documento, denominato: “scheda di trasporto”, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita’, a cura del vettore. La scheda di trasporto puo’ essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all’art. 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, cosi’ come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilita’ di cui all’art. 8.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, cosi’ come definiti all’art. 2, comma 1, nonche’ quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell’esenzione dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonche’ i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto. Il decreto di cui al comma 3 dell’art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, introdotto dal comma 3 dell’art. 1, e’ adottato entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.

5. Chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All’atto dell’accertamento della violazione, e’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verra’ restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, provvede all’applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui al comma 3.».

7. Il caricatore e’ in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.».

«Art. 12 (Controllo della regolarita’ amministrativa di circolazione). – 5. I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l’attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.».

Nota all’art. 2:

– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 18 del decreto legislativo n. 286/2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (Modifiche al capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286). – 1. Il comma 1 dell’art. 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005, e’ sostituito dal seguente:

«1. I conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto:

a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all’art. 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all’art. 19, comma 2;

b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui all’art. 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all’art. 19, comma 2-bis;

c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui all’art. 19, comma 2;

d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all’art. 19, comma 2-bis;

e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all’art. 19, comma 2-bis.».

– Si riporta il testo dell’art. 19, del decreto legislativo, n. 286/2005, come modificato del presente decreto:

«Art. 19 (Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale). – 1. La carta di qualificazione del conducente e’ rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso di formazione ordinario o accelerato e previo superamento di un esame di idoneita’, secondo le modalita’ di cui all’allegato I, sezioni 1, 2 e 4.

2. Il corso verte sulle materie indicate all’allegato I, sezione 1, ed e’ organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2-bis. E’ altresi’ consentito un corso di formazione accelerato, secondo le condizioni ed i limiti di cui all’art. 18, comma 1, lettere b), d) ed e). Tale corso verte sulle materie indicate all’allegato I, sezione 1, ed e’ organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui all’allegato I, sezione 2-bis.

3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati:

a) dalle autoscuole di cui all’art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;

b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis.

4. L’esame di cui al comma 1 e’ svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base delle disposizioni adottate con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis.

5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che gia’ hanno conseguito l’attestato di idoneita’ professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.».

– Si riporta il testo dell’allegato I dell’art. 18 del decreto legislativo n. 286/2005, come modificato dal presente decreto:

«Allegato I

(previsto dall’art. 19, commi 2 e 2-bis)

REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE

Sezione 1

ELENCO DELLE MATERIE

Le conoscenze per l’accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non puo’ essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all’allegato I della decisione 85/368/CEE del 16 luglio 1985 del Consiglio, vale a dire al livello raggiunto nel corso dell’istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale.

1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza.

Tutte le patenti di guida.

1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.

Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.

1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l’usura e prevenire le anomalie di funzionamento.

Peculiarita’ del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell’utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocita’ e rapporto del cambio, ricorso all’inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria.

1.3. Obiettivo: capacita’ di ottimizzare il consumo di carburante.

Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.

Patenti di guida C, C+E.

1.4. Obiettivo: capacita’ di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.

Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita’ in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilita’ del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.

Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate. Patenti di guida D, D+E.

1.5. Obiettivo: capacita’ di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri.

Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidita’ della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d’infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, specificita’ del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).

1.6. Obiettivo: capacita’ di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.

Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita’ in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilita’ del veicolo e baricentro.

2. Applicazione della normativa.

Tutte le patenti di guida.

2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell’autotrasporto e della relativa regolamentazione.

Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti;

principi, applicazione e conseguenze del regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985 e del regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 entrambi del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo.

Conoscenza del contesto sociale dell’autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente.

Patenti di guida C, C+E.

2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci.

Licenze per l’esercizio dell’attivita’, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.

Patenti di guida D, D+E, E.

2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone.

Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.

3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica.

Tutte le patenti di guida.

3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro.

Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.

3.2. Obiettivo: capacita’ di prevenire la criminalita’ ed il traffico di clandestini.

Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilita’ degli autotrasportatori.

3.3. Obiettivo: capacita’ di prevenire i rischi fisici.

Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.

3.4. Obiettivo: consapevolezza dell’importanza dell’idoneita’ fisica e mentale.

Principi di un’alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell’alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell’affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attivita’ lavorativa/riposo.

3.5. Obiettivo: capacita’ di valutare le situazioni d’emergenza.

Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l’incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell’autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione.

Principi di base per la compilazione del verbale di incidente.

3.6. Obiettivo: capacita’ di comportarsi in modo da valorizzare l’immagine dell’azienda.

Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualita’ della prestazione del conducente per l’impresa, pluralita’ dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.

Patenti di guida C, C+E.

3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell’autotrasporto di merci e dell’organizzazione del mercato.

L’autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attivita’ connesse all’autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attivita’ ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attivita’ ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell’offerta, strada-ferrovia, subappalto, ecc.).

Patenti di guida D, D+E.

3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell’autotrasporto di persone e dell’organizzazione del mercato.

L’autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attivita’ connesse all’autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.

Sezione 2

FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 2

La qualificazione iniziale deve comprendere l’insegnamento di tutte le materie comprese nell’elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale dev’essere di 280 ore.

L’aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d’esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T.

Durante la guida individuale, l’aspirante conducente e’ assistito da un istruttore abilitato. Ogni conducente puo’ effettuare al massimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualita’, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’ora del giorno o della notte.

Per i conducenti di cui all’art. 18, comma 4, la durata della qualificazione iniziale e’ di 70 ore, di cui 5 ore di guida individuale.

A formazione conclusa, il conducente dovra’ sostenere un esame, scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell’elenco delle materie di cui alla sezione 1.

Sezione 2-bis

FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA ACCELERATA DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 2-BIS

Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere l’insegnamento di tutte le materie comprese nell’elenco di cui alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve essere di 140 ore.

L’aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d’esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

Durante la guida individuale, l’aspirante conducente e’ assistito da un istruttore abilitato. Il conducente puo’ effettuare un massimo di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualita’, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’ora del giorno o della notte.

Per i conducenti di cui all’art. 18, comma 3, la durata della qualificazione iniziale accelerata e’ di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale.

A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame scritto e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell’elenco delle materie di cui alla sezione 1.».

e) nella Sezione 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale formazione periodica puo’ essere parzialmente impartita in un simulatore di alta qualita’.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate le disposizioni relative alle caratteristiche tecniche ed agli standard di qualita’ necessari a definire un simulatore di alta qualita’, ed alla misura massima consentita di impiego dello stesso nei corsi di formazione di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 2006, come modificato dal presente decreto.

5. Il decreto di cui al comma 2-bis dell’art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005, introdotto dall’art. 2, comma 2, lettera

b), e’ adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Sezione 3

OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA

Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati dai soggetti autorizzati. La durata di tali corsi e’ di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore.

Sezione 4

AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E DELLA FORMAZIONE PERIODICA

1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione periodica sono tenuti esclusivamente da:

a) dalle autoscuole di cui all’art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;

b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L’autorizzazione degli enti di cui al punto b), e’ concessa solo su richiesta scritta sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che terra’ conto di quanto previsto alla sezione 5 dell’allegato I alla direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.».

– Si riporta il testo dell’art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 286/2005:

«Art. 19 (Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale). – 1. La carta di qualificazione del conducente e’ rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di un esame di idoneita’, secondo le modalita’ di cui all’allegato I, sezioni 1, 2 e 4.».

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia Legge n. 41 del 4 Maggio 2009, G.U. n. 101 del 4 Maggio 2009

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all’articolo 1 possono essere organizzate iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui all’articolo 1 le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i giovani affinché contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.
3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.