Legge Regionale n. 4 del 09-03-2009 Regione Basilicata. Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009 dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 12
del 10 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

E’ approvato il finanziamento di € 3.632.000,00 (F.O. 0421–U.P.B. 0421.02) in
favore dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) a
titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative all’Esercizio
Finanziario 2009.

ARTICOLO 2

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 – ultimo comma – dello Statuto
Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01 n.34, è approvato il Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009 dell’Agenzia Regionale per le
Erogazioni in Agricoltura, allegato alla presente legge.

ARTICOLO 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Basilicata.

Potenza, 9 marzo 2009

DE FILIPPO

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 8 del 31-03-2009 Regione Calabria. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2004, n. 18

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 6
del 1 aprile 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1 del 7 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al comma 6, articolo 11, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, per
come modificato dal comma 3, articolo 29 della legge regionale 21 giugno 2008,
n. 15, le parole «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti «31
dicembre 2009».

Le Leggi Regionali

Fonte:http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 2 del 02-03-2009 Regione Emilia – Romagna. Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 33
del 2 marzo 2009
L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Principi

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, promuove livelli
ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa
statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e
di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata.

2. La Regione esercita le proprie competenze ai sensi dell’articolo 117, comma
terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali riservati
alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni di cui decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro), nonché le definizioni che seguono:

a) “lavoratore”: oltre ai soggetti individuati dalle disposizioni statali
vigenti in materia sono equiparati le persone fisiche che a qualunque titolo,
anche di lavoro autonomo, svolgono un’attività nell’ambito del cantiere;

b) “lavori particolarmente complessi”: le lavorazioni inerenti ad opere e
impianti di particolare complessità esecutiva, ovvero ad elevata componente
tecnologica, nonché le lavorazioni che si svolgono mediante l’organizzazione
di più cantieri logisticamente connessi o interferenti;

c) “lavori particolarmente pericolosi”: le lavorazioni individuate dalla
Giunta regionale, in particolare sulla base delle informazioni desunte dai
dati statistici comunicati dalla struttura con funzioni di osservatorio di cui
all’articolo 5, nonché le lavorazioni comportanti rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, come definite dall’Allegato XI del
decreto legislativo n. 81 del 2008.

ARTICOLO 3

Promozione della sicurezza nei cantieri

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi diretti alla tutela
della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali, al contrasto dell’irregolarità delle
condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della
legalità e della qualità del lavoro, favorendo la piena e più efficace
applicazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed
attuativi.

2. A tal fine la Regione promuove:

a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori che
operano nel cantiere, comprensive dei percorsi volti a garantire gli standard
formativi individuati dalla Giunta regionale per l’apprendistato in edilizia;

b) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori e ai
soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l’adozione
delle misure di sicurezza, relativamente a lavori particolarmente complessi o
pericolosi;

c) la realizzazione di attività formative per il personale preposto alla
vigilanza sui cantieri;

d) la sottoscrizione di accordi con ordini e collegi professionali,
organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al fine di
assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento
di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti;

e) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla
tutela della salute nei cantieri per giovani e adulti non occupati che
frequentano percorsi di formazione professionale finalizzati all’inserimento
lavorativo in edilizia;

f) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla
tutela della salute rivolti agli imprenditori e ai lavoratori autonomi che
operano nel cantiere, nonché ai soggetti che intendono intraprendere tali
attività.

3. La Regione promuove, altresì, la sottoscrizione di accordi con gli enti
competenti nelle materie di cui alla presente legge e le associazioni di
rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, finalizzati:

a) all’informazione, assistenza e consulenza ai lavoratori e alle imprese;

b) al perseguimento della legalità e regolarità del lavoro;

c) al miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle disposizioni
vigenti;

d) alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;

e) all’adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f) a definire forme di incentivazione, anche economica, a favore dei
lavoratori correlate all’adozione di misure di sicurezza e tutela della salute
ulteriori rispetto a quelle previste dalle disposizioni vigenti.

4. Ai sensi del comma 3 la Regione promuove, in particolare, la sottoscrizione
di accordi preordinati alla definizione di un sistema di prescrizioni rivolte
alle imprese ed ai soggetti che a qualunque titolo operano nei cantieri. Tali
accordi vincolano gli aderenti al rispetto di quanto in essi disposto e
possono essere riconosciuti dalla Regione, che a tal fine si esprime sentito
il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, a condizione che prevedano:

a) prescrizioni volte a definire buone prassi, norme di buona tecnica
ovvero codici di condotta, da adottare nello svolgimento delle attività in
cantiere;

b) la definizione delle modalità organizzative e procedimentali di
individuazione e di aggiornamento delle prescrizioni di cui alla lettera a);

c) la definizione delle modalità di adesione volontaria, piena e
incondizionata, alle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte dei soggetti
esecutori che, a qualunque titolo, svolgono la propria attività nell’ambito
del cantiere;

d) l’individuazione di idonee e specifiche modalità di controllo
sull’effettiva adozione delle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte
delle imprese che hanno sottoscritto tali accordi.

5. Nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi,
gli accordi di cui al comma 4 possono essere definiti direttamente tra i
committenti, le imprese esecutrici e le associazioni di rappresentanza dei
lavoratori e delle imprese di settore.

6. La Regione approva gli indirizzi per la tutela della salute e la
prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni, sentito il
Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, in coerenza con gli accordi tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome per la tutela della salute e la prevenzione nei
luoghi di lavoro.

7. La Regione promuove, anche attraverso la rete degli sportelli unici per le
attività produttive e per l’edilizia, l’informazione e la divulgazione ai
cittadini, alle imprese, ai professionisti del settore e alle relative
associazioni, ordini e collegi, delle informazioni relative agli strumenti di
incentivazione di cui al Capo III e agli atti di attuazione della presente
legge.

ARTICOLO 4

Razionalizzazione dell’attività amministrativa

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle competenze del
Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, promuove la sottoscrizione di accordi con gli enti
pubblici competenti in materia, finalizzati a razionalizzare e semplificare
l’attività amministrativa, nonché a migliorare l’efficienza e l’efficacia
dell’attività di vigilanza e di controllo dei cantieri. A tal fine la Regione
valorizza gli strumenti di collaborazione istituzionale di cui al Capo IV
della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societ
dell’informazione).

2. In particolare, gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) a semplificare, mediante sistemi informatici di acquisizione e di
trasmissione dei dati, le procedure di rilascio o di ricevimento dei
documenti, tra i quali quelli riguardanti la notifica preliminare e il titolo
abilitativo edilizio, con cui i soggetti interessati possono adempiere agli
obblighi previsti dalle disposizioni vigenti e, ove queste lo richiedano,
possono attestare l’adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali,
nonché il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori e
alla corresponsione delle retribuzioni;

b) a semplificare ed uniformare gli adempimenti documentali necessari ai
fini dell’attività di vigilanza e controllo dei cantieri e delle imprese;

c) a semplificare l’attività di monitoraggio e vigilanza, mediante
sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze
autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell’identità, dell’accesso
e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati;

d) ad incentivare le attività della polizia amministrativa locale di
prevenzione e controllo in edilizia favorendone lo svolgimento secondo criteri
di omogeneità, nonché ad incentivare le attività di supporto agli organi di
vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro, ai
sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/jsp/index.jsp

Legge Regionale n. 7 del 26-03-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia. Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 13
del 1 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalita’)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con le disposizioni di cui alla presente
legge, anche in attuazione dei principi della legge 3 agosto 2007, n. 120
(Disposizioni in materia di attivita’ libero-professionale intramuraria e
altre norme in materia sanitaria), e del Piano nazionale di contenimento delle
liste di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all’allegato sub A del
provvedimento 28 marzo 2006, n. 2555, emanato dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, promuove tutte le iniziative atte a garantire ai cittadini
l’esecuzione degli accertamenti diagnostici, delle visite e degli interventi
terapeutici appropriati entro i tempi che garantiscano la migliore gestione
dei problemi clinici sospettati o diagnosticati, nonche’ di un corretto
sistema di prevenzione.

2. La Regione si impegna a garantire nelle forme ritenute piu’ opportune la
celerita’ degli interventi richiesti.

ARTICOLO 2

(Principi)

1. Le finalita’ di cui all’articolo 1 si realizzano attraverso:
a) la definizione dei tempi entro cui devono essere eseguiti gli esami
diagnostici e gli interventi terapeutici;
b) la responsabilizzazione dei direttori generali del Servizio sanitario
regionale;
c) la responsabilizzazione delle professioni sanitarie che svolgono le
attivita’;
d) il monitoraggio e il controllo dei risultati raggiunti;
e) un migliore e piu’ efficiente uso delle risorse e delle apparecchiature
esistenti;
f) l’attivazione di forme di rimborso e di esecuzione alternativa per i
cittadini in caso di superamento dei tempi;
g) l’obbligatorieta’ dell’informazione ai cittadini sui tempi entro i quali
devono essere eseguiti gli esami diagnostici e gli interventi terapeutici;
h) la responsabilizzazione dei cittadini che non si presentano alle
prestazioni prenotate senza giustificata motivazione;
i) un unico sistema regionale di prenotazione delle prestazioni sanitarie
ambulatoriali;
j) l’informatizzazione e la messa in rete del sistema sanitario regionale.

ARTICOLO 3

(Tempi massimi delle prestazioni)

1. Nei limiti temporali fissati dal Piano nazionale di contenimento delle
liste di attesa per il triennio 2006-2008, la Giunta regionale determina
annualmente all’interno delle linee di gestione del Servizio sanitario
regionale, di cui all’articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 1996, n.
49 (Norme in materia di programmazione, contabilita’ e controllo del Servizio
sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-
sanitaria), i tempi massimi delle principali prestazioni, ivi comprese le
graduazioni per criteri di priorita’. Con il medesimo atto la Giunta regionale
determina altresi’ i tempi massimi delle prestazioni eventualmente non
comprese nel Piano nazionale di contenimento delle liste di attesa per il
triennio 2006-2008.

2. Le aziende sanitarie della regione definiscono, all’interno del piano
annuale, le sedi dove sono garantiti i tempi massimi. Le sedi, ivi compresi i
privati accreditati, sono definite nell’ambito di un accordo di area vasta e
tengono conto di criteri di accessibilita’ geografica, orario di apertura e
volumi erogati.

3. Nel rispetto dei contenuti dell’articolo 1, comma 4, lettera g), della
legge 120/2007, e’ previsto il progressivo allineamento dei tempi di
erogazione delle prestazioni nell’ambito delle attivita’ istituzionali ai
tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria. Il
differenziale tra i due tempi non puo’ superare i quindici giorni per le
attivita’ diagnostiche e le visite e i trenta giorni per i ricoveri
ospedalieri programmati.

ARTICOLO 4

(Tempi massimi di referto)

1. Sono garantiti al cittadino anche i limiti massimi di attesa per il referto
degli esami diagnostici e delle visite specialistiche, in ogni caso mai
superiori a sette giorni oltre gli eventuali tempi obbligatori di protocollo
per l’esecuzione tecnica dell’esame.

2. La Giunta regionale determina annualmente all’interno delle linee di
gestione del Servizio sanitario regionale, di cui all’articolo 12 della legge
regionale 49/1996, i tempi massimi di referto delle prestazioni di cui
all’articolo 3, comma 1.

ARTICOLO 5

(Prestazioni urgenti)

1. Sono escluse le prestazioni di urgenza, ossia i quadri sintomatologici che
necessitano di valutazione o di trattamento rapido e devono essere eseguite
entro ventiquattro ore.

ARTICOLO 6

(Responsabilizzazione dei direttori generali)

1. I direttori generali sono responsabili del rispetto dei tempi massimi nelle
sedi definite nell’accordo di area vasta, ciascuno per le sedi e le
prestazioni di competenza.

2. Al rispetto dei tempi massimi e’ vincolato il 25 per cento del compenso
integrativo del direttore generale di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento
recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario delle unita’ sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere), e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 7

(Responsabilizzazione delle professioni sanitarie)

1. I piani aziendali definiscono annualmente il rapporto tra i volumi di
prestazioni erogate nell’ambito delle attivita’ istituzionali e quelli
nell’attivita’ di libera professione intramuraria, anche ai fini delle
previsioni dell’articolo 3, comma 3, della presente legge e dell’articolo 1,
comma 5, della legge 120/2007.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la
Regione puo’ vincolare specifiche destinazioni di finanziamento a incremento
dei fondi di produttivita’ e risultato del personale coinvolto nel processo di
contenimento dei tempi di attesa attuato in applicazione della presente legge.

3. La Giunta regionale, qualora sia rilevato il mancato rispetto dei tempi
massimi previsti dall’articolo 3, valuta la necessita’ di procedere alla
ridefinizione del rapporto tra i volumi delle prestazioni istituzionali e
quelli delle prestazioni libero professionali intramurarie e, nel caso,
richiede agli enti interessati di provvedervi, fissando un termine per
l’adempimento, decorso il quale provvede in via sostitutiva.

ARTICOLO 8

(Responsabilizzazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta)

1. E’ fatto obbligo per il medico di medicina generale e per il pediatra di
libera scelta, all’atto della richiesta di un esame diagnostico o di una
visita specialistica, di formulare sempre il quesito o il sospetto diagnostico
e di indicare, ove previsto, il criterio di priorita’. A garanzia del
progressivo allineamento tra l’offerta e l’effettivo bisogno di prestazioni
sanitarie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta
partecipano con i medici ospedalieri alla stesura di linee guida a sostegno
dell’appropriata richiesta e utilizzo delle prestazioni sanitarie.

2. In sede di accordi integrativi regionali per la medicina generale e la
pediatria di libera scelta, parte delle quote variabili previste sono
vincolate al raggiungimento degli obiettivi di appropriatezza e di quanto
previsto al comma 1.

ARTICOLO 9

(Semplificazione delle prescrizioni specialistiche)

1. Al momento del primo accesso e delle visite successive, gli specialisti
ambulatoriali e gli specialisti ospedalieri prescrivono direttamente gli
approfondimenti diagnostici e le ulteriori visite specialistiche. In ogni caso
deve essere mantenuto il contatto con il medico curante, medico di medicina
generale e pediatra di libera scelta, allo scopo di perseguire la continuita’
assistenziale.

ARTICOLO 10

(Monitoraggio)

1. L’Agenzia regionale della sanita’ provvede a monitorare l’attuazione della
presente legge e ogni tre mesi ne riferisce i risultati alla Giunta regionale
e alla Commissione consiliare competente.

ARTICOLO 11

(Uso delle apparecchiature diagnostiche)

1. In caso di mancato raggiungimento dei tempi massimi di cui all’articolo 3,
le apparecchiature diagnostiche che hanno relazione con tempi di attesa
prolungati devono essere attive, per l’utenza esterna, sei giorni su sette e
dodici ore al giorno, ovvero per almeno settantadue ore alla settimana, nelle
aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie e/o nei siti individuati
dall’accordo di area vasta di cui all’articolo 3, comma 2, salvo motivata
deroga o per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla legge 120/2007.

2. La Giunta regionale definisce annualmente le risorse necessarie per le
finalita’ di cui al comma 1.

ARTICOLO 12

(Diritti in caso di superamento dei limiti di tempo nell’erogazione delle
prestazioni)

1. Le aziende che non garantiscono i tempi previsti, per prestazioni di
particolare rilevanza la cui tempestivita’ sia clinicamente essenziale per il
cittadino, provvedono al pagamento diretto delle prestazioni effettuate dal
cittadino presso altre strutture.

2. Ove la prestazione non sia erogata nel limite di centoventi giorni, il
cittadino residente in Friuli Venezia Giulia ha diritto di richiedere la
prestazione presso qualunque altro centro regionale, anche privato accreditato
e convenzionato, abilitato a erogarla. Tale prestazione e’ comunque a carico
del Servizio sanitario regionale.

3. Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le modalita’ di attuazione sono
stabilite annualmente dalla Giunta regionale all’interno delle linee di
gestione annuali di cui all’articolo 12 della legge regionale 49/1996.

ARTICOLO 13

(Obbligo di informazione dei limiti di tempo nell’erogazione delle prestazioni)

1. Presso tutte le sale d’attesa di ognuna delle sedi di cui all’articolo 3,
comma 2, e nelle sedi dei medici di medicina generale, nonche’ nei siti
internet della Regione e delle strutture del Servizio sanitario regionale,
deve essere presente un avviso contenente le informazioni sui limiti di tempo
massimi previsti per l’erogazione delle prestazioni, sulle procedure di cui
agli articoli 7, comma 3, e 12, e altre informazioni in materia utili per
l’utente.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/