Legge Regionale n. 12 del 16-04-2009 Regione Lazio. Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 15
del 21 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione
della produzione agricola regionale e contribuire al contenimento dei costi
ambientali legati al trasporto delle merci, interviene per sostenere il
consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio
regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:
a) incentiva l’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali nei
servizi di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici;
b) promuove l’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali da parte
delle imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita
al pubblico;
c) organizza e promuove campagne di informazione sui prodotti delle aziende
agricole regionali.

ARTICOLO 2

(Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione
collettiva offerti da enti pubblici)

1. I servizi di ristorazione collettiva offerti direttamente o tramite
affidamento dalla Regione, dagli enti locali e dai rispettivi enti pubblici
dipendenti nonché dagli istituti scolastici e prescolastici pubblici e dalle
strutture sanitarie pubbliche devono garantire che nella preparazione dei
pasti sia utilizzata una percentuale di prodotti agricoli provenienti da
aziende agricole ubicate nel territorio regionale non inferiore al 50 per
cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati,
complessivamente utilizzati su base annua.

2. Negli appalti pubblici di servizi o di fornitura di prodotti
alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione di cui al comma 1
costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione l’utilizzo di prodotti
agricoli provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale
in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1.

3. Al fine di favorire l’informazione degli utenti, i gestori dei servizi
di cui al presente articolo sono tenuti ad esporre, in modo adeguato, le
informazioni sulla provenienza regionale dei prodotti agricoli utilizzati
nella preparazione dei pasti somministrati.

4. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i contratti in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 3

(Promozione dei prodotti agricoli regionali nella somministrazione e vendita
al pubblico)

1. Alle imprese esercenti attività di somministrazione o di vendita al
pubblico di alimenti e bevande operanti nel territorio regionale che,
nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso
dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di
valore, di prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio
regionale, viene concesso, al fine di pubblicizzarne l’attività, l’uso di un
apposito logo regionale.

2. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale
ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono
riportare l’indicazione dell’origine, la natura, la quantità e la qualità dei
prodotti acquistati.

3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito
promozionale regionale, da realizzare nell’ambito delle iniziative e degli
eventi promozionali della Regione per la valorizzazione dei prodotti agricoli
regionali.

4. La Regione, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 47, comma
2, lettera b) dello Statuto, definisce:
a) il contenuto e le caratteristiche del logo di cui al comma 1 e le
relative modalità di rilascio, di utilizzo e di revoca;
b) le modalità di realizzazione del circuito regionale promozionale di
cui al comma 3.

ARTICOLO 4

(Iniziative regionali)

1. La Regione, nell’ambito degli interventi di valorizzazione dei
prodotti agricoli regionali, organizza e promuove campagne di carattere
divulgativo e promozionale dei prodotti provenienti dalle aziende agricole
ubicate nel territorio regionale e, in particolare:
a) assicura un’adeguata informazione ai consumatori sulla provenienza e
le caratteristiche di tali prodotti;
b) informa sui vantaggi dell’acquisto dei prodotti medesimi, in termini
di freschezza e qualità nonché di minor impatto ambientale, determinato dalla
riduzione degli imballaggi e dei costi di trasporto.

ARTICOLO 5

(Compatibilità con la normativa comunitaria)

1. Al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria vigente
relativa agli aiuti di Stato, gli effetti della presente legge sono
subordinati alla condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia
giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione ai
sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27 marzo
1999 e decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione stessa, esplicita o implicita.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 4 del 10-03-2009 Regione Lombardia. Disposizioni in materia di cultura – modifiche alle leggi regionali 39/1974, 39/1984, 81/1985, 39/1991, 9/1993, 35/1995, 28/2008 – Collegato ordinamentale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 10
del 9 marzo 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 13 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Modifiche alla l.r. 12 luglio 1974, n. 39)

1. Alla legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 (Norme in materia di musei
di enti locali o di interesse locale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell’articolo 10 le parole “di cui al successivo articolo
15” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 16”;

b) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva
i criteri e le modalità di intervento, compresa la possibilità di stipulare
convenzioni e protocolli d’intesa, per la realizzazione delle iniziative in
materia di musei di enti locali o di interesse locale.

2. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti
conseguenti.”;

c) l’articolo 17 è abrogato.

ARTICOLO 2

(Modifiche alla l.r. 6 agosto 1984, n. 39)

1. Alla legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la
tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico,
architettonico, artistico ed archeologico) sono apportate le seguenti
modifiche:

a) i commi 1 e 2 dell’articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La Giunta regionale, sentite le province, approva i criteri e le modalit
per l’accesso ai contributi in conto capitale di cui all’articolo 1.
2. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti
conseguenti.”;

b) i commi 3 e 4 dell’articolo 7 sono abrogati;

c) i commi 1 e 2 dell’articolo 9 sono abrogati;

d) il comma 1 dell’articolo 10 è abrogato.

ARTICOLO 3

(Modifiche alla l.r. 14 dicembre 1985, n. 81)

1. Alla legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 (Norme in materia di
biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale) sono
apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 è sostituita dalla seguente:

“c) approva la delibera triennale di cui all’articolo 22 e le relative
variazioni;”;

b) il comma 3 dell’articolo 5 è abrogato;

c) alla rubrica del titolo III, la parola “programma” è sostituita dalla
seguente: “programmazione”;

d) la rubrica dell’articolo 22 è sostituita dalla seguente: “delibera
triennale”;

e) l’alinea del comma 1 dell’articolo 22 è sostituita dalla seguente:

“1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di
programmazione economico- finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la
commissione consiliare competente, approva la delibera triennale che prevede:”;

f) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 22, le parole “gli indirizzi
programmatici e” sono soppresse;

g) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 22, le parole “di
intervento” sono sostituite dalle seguenti: “e le modalità di intervento,
compresa la possibilità di stipulare convenzioni e protocolli d’intesa con
soggetti pubblici e privati”;

h) al comma 2 dell’articolo 22, le parole “il programma regionale” sono
sostituite dalle seguenti: “la delibera triennale”;

i) il comma 3 dell’articolo 22 è sostituito dal seguente:

“3. La delibera triennale, che può essere oggetto di modifiche e integrazioni
annuali, sentita la commissione consiliare competente, è pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione.”;

j) al comma 1 dell’articolo 24, le parole “al programma regionale
pluriennale” sono sostituite dalle seguenti: “alla delibera triennale”;

k) alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 25, le parole “al programma
regionale” sono sostituite dalle seguenti: “alla delibera triennale”;

l) l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

“Art. 26
(Attuazione della delibera triennale)

1. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti
conseguenti all’approvazione della delibera triennale. Secondo le modalit
definite dalla stessa delibera, le province trasmettono alla direzione
generale competente i rispettivi piani annuali di attuazione e gestione.”.

ARTICOLO 4

(Modifiche alla l.r. 19 dicembre 1991, n. 39)

1. Alla legge regionale 19 dicembre 1991, n. 39 (Promozione degli
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani) sono apportate
le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell’articolo 4 è abrogato;

b) il comma 1 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l’accesso ai
contributi di cui all’articolo 5.”;
c) dopo il comma 1 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente:
“1bis. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti
conseguenti.”.

ARTICOLO 5

(Modifiche alla l.r. 26 febbraio 1993, n. 9)

1. Alla legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attivit
di promozione educativa e culturale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 4, le parole “delibera-quadro triennale di
promozione educativa e culturale” sono sostituite dalle seguenti: “delibera
triennale di promozione educativa e culturale”;

b) al comma 2 dell’articolo 4, le parole “e, per i rispettivi territori,
ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi” sono soppresse; le
parole: “delibera-quadro” sono sostituite dalle seguenti: “delibera triennale”;

c) la rubrica dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente: “delibera
triennale di promozione educativa e culturale”;

d) il comma 1 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione
economico-finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la commissione consiliare
competente, approva la delibera triennale di promozione educativa e culturale,
aggiornabile annualmente acquisito il parere della commissione consiliare
competente.”;

e) all’alinea del comma 2 dell’articolo 5, le parole “La delibera quadro”
sono sostituite dalle seguenti: “La delibera triennale:”;

f) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 5, le parole “gli indirizzi”
e “le priorità” sono soppresse; le parole “campo culturale” sono sostituite
dalle seguenti: “materia di promozione educativa e culturale”;

g) il comma 3 dell’articolo 5 è abrogato;

h) l’articolo 6 è abrogato;

i) la rubrica dell’articolo 7 è sostituita dalla seguente: “Attuazione
della delibera triennale”;

j) l’alinea del comma 1 dell’articolo 7 è sostituita dalla seguente:

“1. In attuazione della delibera triennale di promozione educativa e culturale
e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale:”;

k) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7, le parole “previsto nella
delibera-quadro” sono soppresse;

l) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7, le parole “, in
attuazione dei criteri stabiliti dalla delibera-quadro,” sono soppresse;

m) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 7, le parole “ed ai consorzi
comprensoriali di Lecco e di Lodi” sono soppresse;

n) dopo il comma l dell’articolo 7 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti
conseguenti.”;

o) al comma 1 dell’articolo 8, le parole “delibera-quadro regionale” sono
sostituite dalle seguenti: “delibera triennale”;

p) l’articolo 12 è abrogato.

ARTICOLO 6

(Modifiche alla l.r. 29 aprile 1995, n. 35)

1. Alla legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 (Interventi della Regione
Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi
integrati di beni e servizi culturali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 2, le parole “sentita la commissione
consiliare competente” sono soppresse;

b) al comma 3 dell’articolo 2, le parole “direttore generale” sono
sostituite dalle seguenti: “dirigente della direzione generale competente”.

ARTICOLO 7

(Modifiche alla l.r. 14 novembre 2008, n. 28)

1. Alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e
valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in
Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 4, le parole “Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici della Lombardia” sono sostituite dalle
seguenti: “Soprintendenza competente per territorio ai sensi della
legislazione statale.”;

b) al comma 2 dell’articolo 11, le parole “tra Regione, Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia e Nucleo
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale” sono sostituite dalle seguenti: “tra
la Regione e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Lombardia”.

ARTICOLO 8

(Norma transitoria)

1. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente
legge si concludono secondo le diposizioni vigenti al momento del loro avvio.

ARTICOLO 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 8 del 03-04-2009 Regione Marche. Ulteriori modifiche all’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 “Legge finanziaria 2009”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 34
del 9 aprile 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :

ARTICOLO 1

(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 37/2008)

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale
2009/2011 della Regione (Legge finanziaria 2009) è abrogato.
2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 9 della I.r. 37/2008 sono
soppresse le parole: “o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o
mediante convenzioni”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 12 del 06-04-2009 Regione Molise. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, ad oggetto:

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 8
del 16 aprile 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

Modifiche ed integrazioni all’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 19

1. All’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 (Norme
integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale) sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 1, sono aggiunti i seguenti periodi: