Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, recante adozione di decisioni comunitarie sull’importazione di alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

2.12.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315/25

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione
di sostanze chimiche pericolose ( 1 ), in particolare
l’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma,
sentito il parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione,
la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le
sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che
abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento
(CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( 2 ),
considerando quanto segue:
(1) A norma del regolamento (CE) n. 689/2008, la Commissione
decide, a nome della Comunità, se autorizzare o
vietare l’importazione nella Comunità di ciascuna sostanza
chimica cui si applica la procedura di previo assenso
informato (PIC).
(2) Il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP)
e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione
e l’agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione
di segretariato per l’applicazione della procedura
PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente
la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale
(di seguito «convenzione di Rotterdam») approvata
dalla Comunità con la decisione 2006/730/CE del
Consiglio ( 3 ).
(3) In qualità di autorità comune designata, la Commissione
è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione di
Rotterdam, per conto della Comunità e degli Stati membri,
le decisioni sull’importazione concernenti le sostanze
chimiche oggetto della procedura PIC.
(4) Il gruppo di sostanze chimiche «composti di tributilstagno
» è stato aggiunto alla procedura PIC, come pesticidi,
dalla decisione RC.4/5 adottata dalla quarta riunione della
conferenza delle parti, in merito alla quale la Commissione
è stata informata dal segretariato della convenzione
di Rotterdam con un documento di orientamento alla
decisione. I composti di tributilstagno rientrano nell’ambito
di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006
e fanno parte dei composti organostannici il cui uso è
soggetto a rigorose restrizioni come sostanze e costituenti
di preparati che hanno le funzioni di biocidi.
(5) Inoltre, il principio attivo ossido di bis(tributilstagno)
rientra nell’ambito della direttiva 98/8/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa
all’immissione sul mercato dei biocidi ( 4 ). L’ossido di
bis(tributilstagno) appartiene al gruppo dei composti di
tributilstagno ed era utilizzato come preservante del legno
finché il regolamento (CE) n. 1048/2005 della Commissione,
del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento
(CE) n. 2032/2003 relativo alla seconda fase del
programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2,
della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi
( 5 ) non ne ha vietato definitivamente l’uso.
(6) Occorre pertanto adottare una decisione definitiva
sull’importazione dei composti di tributilstagno,
DECIDE:
Articolo unico
È adottata la decisione definitiva sull’importazione dei composti
di tributilstagno di cui al formulario di risposta sulle importazioni
in allegato.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0025:0029:IT:PDF

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2009 Scioglimento del consiglio comunale di Manduria e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 285 del 7-12-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile
2005 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Manduria
(Taranto);
Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al
protocollo dell’ente, da sedici consiglieri sui trenta assegnati al
comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Manduria (Taranto) e’ sciolto.

Art. 2

Il dottor Giovanni D’Onofrio e’ nominato commissario straordinario
per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 20 novembre 2009

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-07&task=dettaglio&numgu=285&redaz=09A14592&tmstp=1260346141886

REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 27 marzo 2009, n. 10 Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni dell’anno galileiano nel Veneto.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 27 del 31 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge regionale
Art. 1

Eventi celebrativi

1. La Giunta regionale e’ autorizzata a promuovere nel territorio
regionale eventi celebrativi del quarto centenario dell’invenzione
del cannocchiale di Galileo Galilei in collaborazione con enti
pubblici e privati ed istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed
internazionale.

Art. 2 Strutture di ricerca e diffusione della cultura scientifica 1. In occasione delle celebrazioni galileiane, al fine di sostenere strutture di ricerca e diffusione della cultura scientifica, la Giunta regionale e’ autorizzata a concorrere con l’Universita’ degli studi di Padova alle attivita’ di ricerca scientifica nel settore astronomico e del cannocchiale e alla valorizzazione dell’Osservatorio astronomico di Asiago, nonche’ con gli enti locali per le iniziative di diffusione del pensiero scientifico di Galileo presso la popolazione studentesca di ogni ordine e grado.

Art. 3 Modalita’ di attuazione 1.Il programma e le modalita’ di attuazione degli eventi di cui all’art. 1 e di partecipazione alle attivita’ di ricerca e diffusione della cultura scientifica di cui all’art. 2, sono definite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 4

Norma finanziaria

1.Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 800.000,00 per l’esercizio 2009, di cui euro
600.000,00 per le attivita’ di cui all’art. 1 ed euro 200.000,00 per
le attivita’ di cui all’art. 2, si fa fronte mediante prelevamento di
pari importo dall’upb U0185 «Fondo speciale per le spese correnti»
partita n. 4 «Interventi per la cultura» e contestuale incremento, in
termini di competenza, dell’upb U0169 «Manifestazioni ed istituzioni
culturali» del bilancio di previsione 2009.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
Venezia, 27 marzo 2009

Galan

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0505&tmstp=1260347504104

REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2009, n. 9

Regolamento regionale recante «Ulteriori adeguamenti del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 12-12-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 30 luglio 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; Visti i regolamenti regionali 29 ottobre 2007, n. 10/R, 28 dicembre 2007, n. 12/R, 19 maggio 2008, n. 8/R, 22 dicembre 2008, n. 19/R, 23 febbraio 2009, n. 2/R; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 69-11 del 28 luglio 2009 E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Sostituzione del comma 1 dell’art. 4 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R 1. Il comma 1 dell’art. 4 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, e’ sostituito dal seguente: «1. Le aziende che producono in un anno un quantitativo superiore a 6.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti zootecnici e gli allevamenti intensivi sono tenuti alla presentazione, unitamente alla comunicazione di cui all’art. 3 e con le modalita’ previste per la stessa, di un piano di utilizzazione agronomica completo redatto secondo le indicazioni operative definite con deliberazione della giunta regionale, sulla base dei principi e dei criteri di cui all’allegato II, parte B. In alternativa al deposito presso il fascicolo aziendale, copia cartacea firmata in originale del Piano di utilizzazione agronomica puo’ essere inviata alla provincia competente entro quindici giorni dalla trasmissione informatica del medesimo; in tal caso copia dello stesso deve essere conservata in azienda.».

Art. 2

Sostituzione del comma 2 dell’art. 32 del regolamento regionale 29
ottobre 2007, n. 10/R

1. Il comma 2 dell’art. 32 del regolamento regionale 10/R/2007,
come sostituito dall’art. 4 del regolamento regionale 19 maggio 2008,
n. 8/R, e’ sostituito dal seguente:
«2. Le aziende esistenti, qualora tenute, presentano il piano di
utilizzazione agronomica di,cui all’art. 4 entro il 15 novembre 2009,
tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione
Piemonte, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria
situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente
regolamento.».

Art. 3

Urgenza

1. Il presente regolamento e’ dichiarato urgente ai sensi
dell’art. 27 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Torino, 28 luglio 2009.

BRESSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-12&task=dettaglio&numgu=48&redaz=009R0712&tmstp=1260865246975