REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2009, n. 6 Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell’articolo 41 della legge provinciale 28/03/09,n. 2,relativo al commercio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 49 del 19-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 9 giugno 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto 1. La Provincia sostiene le attivita’ realizzate nell’ambito dei soggiorni socio-educativi, quale strumento per promuovere la formazione dei giovani e per accrescere il benessere e lo sviluppo della persona, consentendo di generare risorse sociali e familiari tramite il rafforzamento delle relazioni, anche al fine di soddisfare le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 2. In particolare, la Provincia promuove i soggiorni socio-educativi per potenziare gli strumenti di intervento a favore dei giovani mediante iniziative di natura formativa e didattica.

Art. 2 Misure di promozione 1. Per le finalita’ previste dall’art. 1, la Provincia puo’ concedere contributi per la realizzazione di attivita’ di soggiorno socio-educativo o di colonia, comunque denominati, a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento, promosse da enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, le modalita’ e i limiti per l’applicazione di questo articolo. 2. Per le finalita’ previste dall’art. 1, e in alternativa a quanto previsto dal comma 1, la Provincia puo’ inoltre intervenire attraverso specifici progetti di promozione del benessere familiare, secondo i criteri e le modalita’ stabiliti dalla Giunta provinciale. 3. Le competenze previste da questo articolo possono essere trasferite agli enti locali per essere esercitate tramite le comunita’ con il decreto del Presidente della Provincia previsto dall’art. 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), se riferite ad iniziative di interesse locale.

Art. 3

Soggiorni socio-educativi

1. Questo capo disciplina la realizzazione di attivita’
socio-educative, comprese quelle didattiche, ricreative, culturali,
sportive e religiose, che enti, associazioni e organizzazioni senza
scopo di lucro realizzano nell’ambito dei loro fini istituzionali e
statutari mediante l’organizzazione dei soggiorni socio-educativi.
2. I soggiorni socio-educativi sono realizzati sul territorio
provinciale dai soggetti indicati nel comma 1, in forma di
autogestione collettiva ad esclusivo favore dei propri associati e
aderenti, nelle seguenti tipologie:
a) soggiorno in area attrezzata;
b) soggiorno in campeggio mobile;
c) soggiorno in campeggio itinerante;
d) soggiorno in struttura fissa.
3. I soggiorni socio-educativi non si considerano campeggi ai
sensi della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina
della ricezione turistica all’aperto e modifiche a disposizioni
provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate,
esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attivita’
idrotermali), ne’ esercizi ricettivi extra-alberghieri ai sensi della
legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi
alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualita’ della
ricettivita’ turistica).

Art. 4

Soggiorno in area attrezzata

1. Il soggiorno socio-educativo in area attrezzata si svolge
all’aperto, utilizzando allestimenti o strutture mobili poste in
aderenza al terreno e completamente rimovibili. Per il soggiorno in
area attrezzata e’ consentito l’uso di strutture e di servizi fissi
preesistenti, compresi gli edifici abitativi a disposizione dei
soggetti indicati nell’art. 3, comma 1.
2. Le aree attrezzate sono realizzate in localita’ raggiungibili
da strade che consentono l’accesso a mezzi di servizio e di soccorso.
3. I soggiorni in area attrezzata sono organizzati in turni di
durata non superiore a venti giorni.

Art. 5

Soggiorno in campeggio mobile

1. Il soggiorno socio-educativo in campeggio mobile si svolge in
allestimenti o strutture mobili poste in aderenza al terreno e
completamente rimovibili ed e’ organizzato in turni di durata non
superiore a quindici giorni e per un massimo di novanta giorni nella
stessa localita’ nell’arco dell’anno solare.

Art. 6

Soggiorno in campeggio itinerante

1. Il soggiorno socio-educativo in campeggio itinerante e’
effettuato mediante l’accampamento in tende con soste non superiori a
quarantotto ore.

Art. 7

Soggiorno in struttura fissa

1. Il soggiorno socio-educativo in struttura fissa si svolge in
immobili idonei ad offrire ospitalita’, pernottamento e soggiorno
temporaneo a gruppi di persone, di giovani e dei loro accompagnatori.
2. L’immobile e’ da considerare idoneo se e’ in regola con le
norme vigenti in materia sanitaria, di prevenzione incendi e di
sicurezza e non e’ assimilabile ad una struttura ricettiva se
utilizzato dai soggetti indicati nell’art. 3, comma 1, per
l’organizzazione dei soggiorni socio-educativi.

Art. 8

Autorizzazione per la realizzazione
dei soggiorni socio-educativi

1. La realizzazione dei soggiorni socio-educativi previsti dagli
articoli 4, 5 e 7, in aree pubbliche o private, e’ soggetta ad
autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente a
seguito di un’apposita domanda dalla quale risultino:
a) la tipologia di soggiorno che si intende organizzare;
b) le generalita’ di uno o piu’ responsabili della conduzione
del soggiorno, designati dai soggetti indicati nell’art. 3, comma 1;
c) la durata del soggiorno e dei turni nonche’ il numero dei
partecipanti;
d) l’area d’insediamento o l’immobile utilizzati;
e) l’assenso scritto del proprietario dei terreni o
dell’immobile.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della
domanda da parte del comune, in assenza di diniego, il soggiorno puo’
essere iniziato.
3. La realizzazione del soggiorno in campeggio itinerante ai
sensi dell’art. 6, e’ comunicata prima dello svolgimento ai comuni
attraversati, secondo le modalita’ stabilite con regolamento.
4. Per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi non e’
richiesto il parere dell’azienda provinciale per i servizi sanitari.
Nei soggiorni socio-educativi la manipolazione e il confezionamento
degli alimenti sono assimilati all’autoconsumo familiare.
5. Con regolamento sono stabilite le misure per garantire il
rispetto del territorio e dell’ambiente dove si svolge il soggiorno.

Art. 9 Soggiorni socio-educativi nelle aree protette 1. Per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi che si svolgono nel territorio di aree protette previste dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), si applicano le disposizioni di tutela per queste aree. 2. Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette copia della domanda o della comunicazione prevista dall’art. 8 al soggetto gestore dell’area protetta.

Art. 10 Vigilanza e sanzioni 1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute in questa legge e nel regolamento di esecuzione sono svolte dai comuni. Resta ferma la competenza delle autorita’ di pubblica sicurezza e, per quanto attiene la vigilanza igienico-sanitaria, quella delle autorita’ sanitarie. 2. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative per l’inosservanza di questo capo e del regolamento di esecuzione nonche’ le relative sanzioni pecuniarie nella misura da 200 a 500 euro. 3. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione prevista dall’art. 18, della legge n. 689 del 1981, spetta al comune competente per territorio. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune.

Art. 11

Regolamento di esecuzione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di
questa legge, la Giunta provinciale approva, sentita la competente
commissione permanente del Consiglio provinciale, un regolamento di
esecuzione di questo capo, che stabilisce, tra l’altro, le modalita’
e i requisiti per l’individuazione dei soggetti indicati nell’art. 3,
comma 1, le caratteristiche organizzative, strutturali e funzionali
dei soggiorni socio-educativi, il limite massimo di persone che
possono essere ospitate per turno, anche in rapporto alle capacita’
ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili.
2. Il regolamento stabilisce inoltre le modalita’ per garantire
la sicurezza del soggiorno in campeggio itinerante, anche in
relazione alla pericolosita’ del luogo dove e’ collocato
l’accampamento.

Art. 12

Abrogazioni

1. La legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 14 (Provvidenze a
favore dell’assistenza scolastica), la legge provinciale 25 ottobre
1968, n. 16, la legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 15, e l’art.
5, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, sono abrogati.
Queste disposizioni continuano ad applicarsi, ancorche’ abrogate,
fino alla data stabilita dalla deliberazione prevista dall’art. 2,
comma 1.
2. Dalla data stabilita dal regolamento di esecuzione di questa
legge sono abrogati:
a) i commi 6 e 7 dell’art. 2, l’art. 12, e la lettera i), del
comma 1, dell’art. 15, della legge provinciale sui campeggi;
b) i commi 1 e 6, dell’art. 21, della legge provinciale 11
marzo 2005, n. 3;
c) la legge provinciale 8 giugno 2007, n. 12.

Art. 13

Modificazione dell’art. 41 della legge provinciale
28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio

1. Dopo il comma 3, dell’art. 41, della legge provinciale n. 2
del 2009, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per l’anno 2009 la Provincia incentiva le iniziative
promozionali previste dal comma 2-quater, dell’art. 28, della legge
provinciale sul commercio, come modificato da quest’articolo,
realizzate dai consorzi comunali di promozione dei centri storici
gia’ costituiti alla data di entrata in vigore di questa legge, anche
in assenza dei requisiti previsti dal comma citato, anche in deroga a
quanto previsto dal comma 2-quinquies del predetto articolo e anche
con riferimento a spese gia’ sostenute alla predetta data purche’:
a) i consorzi dichiarino di impegnarsi a garantire la libera
adesione di tutti gli imprenditori interessati;
b) siano attuate anche iniziative orientate a favore
dell’intero luogo storico del commercio;
c) siano rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni
stabilite dalla delibera di attuazione prevista dall’art. 28, comma
2-sexies, della legge provinciale sul commercio.
3-ter. Per l’anno 2009 i requisiti previsti dall’art. 28, comma
2-quater, ad eccezione di quello previsto dalla lettera b), e comma
2-quinquies, della legge provinciale sul commercio devono invece
essere posseduti dal soggetto unico a livello provinciale.».

Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione
dell’art. 2, comma 1, si provvede con gli stanziamenti autorizzati in
bilancio sull’unita’ previsionale di base 25.20.120.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione
dell’art. 2, comma 2, si provvede con gli stanziamenti autorizzati
sull’unita’ previsionale di base 40.5.130.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Trento, 28 maggio 2009

DELLAI

(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-19&task=dettaglio&numgu=49&redaz=009R0612&tmstp=1261385529103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189 Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell’articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 28-12-2009

testo in vigore dal: 12-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l’articolo 17, comma 1; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Vista la Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta in Lisbona l’11 aprile 1997; Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno ed, in particolare, l’articolo 5; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed, in particolare, l’articolo 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, gli articoli 49 e 50; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508; Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed, in particolare, l’articolo 38; Visto il parere del Consiglio nazionale dell’alta formazione artistica e musicale espresso nella seduta del 16 settembre 2003; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 25 settembre 2003; Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nella seduta dell’8 ottobre 2003; Visto il parere della Conferenza dei rettori delle universita’ italiane, cosi’ come attestato dalla nota del 10 ottobre 2003, protocollo n. 785-03/P/rg; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 6 aprile 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 2009; Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai sensi del presente decreto si intendono: a) per «Ministero»: il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca; b) per «istituti di istruzione superiore»: gli istituti di istruzione superiore dei Paesi aderenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo, nonche’ della Confederazione svizzera, statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio; c) per «istituti di istruzione superiore stranieri»: gli istituti di istruzione superiore dei Paesi diversi da quelli di cui alla lettera b), statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale. 2. Il presente decreto si applica ai titoli di studio accademici rilasciati dagli istituti di istruzione superiore e dagli istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi aderenti alla «Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore fatta in Lisbona l’11 aprile 1997», di seguito denominati: «titoli di studio». 3. Le procedure disciplinate dal presente decreto sono finalizzate al riconoscimento dei titoli di studio per finalita’ diverse da quelle accademiche di cui all’articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, e da quelle, relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, nonche’ dagli articoli 49 e 50 del decreto Presidente della Repubblica 19 agosto 1999, n. 394.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 33, sesto comma, della Costituzione stabilisce
che le istituzioni di alta cultura, universita’ ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
– L’art. 87, quinto comma, della Costituzione
stabilisce che il Presidente della Repubblica promulga le
leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– L’art. 117, sesto comma, della Costituzione
stabilisce che la potesta’ regolamentare spetta allo Stato
nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta’ regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta’
metropolitane hanno potesta’ regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (abrogata).».
– La legge 9 maggio 1989, n. 168 recante. «Istituzione
del Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica
e tecnologica», e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
maggio 1989, n. 108, supplemento ordinario.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», modificato dal
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
– La Convenzione per il riconoscimento dei titoli di
studio relativi all’insegnamento superiore della Regione
europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e’ allegata alla
legge 11 luglio 2002, n. 148: «Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea,
fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento
dell’ordinamento interno», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, supplemento ordinario.
– Il testo dell’art. 5 della su indicata legge e’ il
seguente:
«Art. 5. – 1. Il riconoscimento dei titoli accademici
per finalita’ diverse da quelle indicate nell’art. 2, e’
operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini
professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo
procedure da stabilire con successivo regolamento di
esecuzione.».
– Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 19
ottobre 1999, n. 370, recante: «Disposizioni in materia di
universita’ e di ricerca scientifica e tecnologica».
«Art. 2 (Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario). – 1. E’ istituito il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario,
costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata
qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione,
scelti in una pluralita’ di settori metodologici e
disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con
decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso
Ministro, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del
Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo
principi di autonomia operativa e di pubblicita’ degli
atti. Il Comitato:
a) fissa i criteri generali per la valutazione delle
attivita’ delle universita’ previa consultazione della
Conferenza dei rettori delle universita’ italiane (CRUI),
del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio
nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove
costituito;
b) promuove la sperimentazione, l’applicazione e la
diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
c) determina ogni triennio la natura delle
informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli
atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni
dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre
informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni
esterne delle universita’ o di singole strutture
didattiche, approvato dal Ministro dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica, con particolare
riferimento alla qualita’ delle attivita’ universitarie,
sulla base di standard riconosciuti a livello
internazionale, nonche’ della raccomandazione 98/561/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in
materia di garanzia della qualita’ nell’istruzione
superiore;
e) predispone annualmente una relazione sulle
attivita’ di valutazione svolte;
f) svolge i compiti assegnati dalla normativa
vigente, alla data di entrata in vigore della presente
legge, all’Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario di cui al decreto del Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica
5 maggio 1999, n. 229;
g) svolge, su richiesta del Ministro dell’universita’
e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori
attivita’ consultive, istruttorie, di valutazione, di
definizione di standard, di parametri e di normativa
tecnica, anche in relazione alle distinte attivita’ delle
universita’, nonche’ ai progetti e alle proposte presentati
dalle medesime.
2. A decorrere dall’anno 2000 il Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio
decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui
all’art. 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni, un’ulteriore quota del
fondo per il finanziamento ordinario delle universita’ per
l’attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla
base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti
dell’attivita’ di valutazione di cui all’art. 1 e al
presente articolo.
3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario e’ soppresso
l’Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario si applicano le disposizioni di cui
all’art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita
alle attivita’ del Comitato, e’ integrata di lire 2
miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.
4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono
abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23
dell’art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».
– Si riporta il testo degli articoli 49 e 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n
394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286»:
«Art. 49 (Riconoscimento titoli abilitanti
all’esercizio delle professioni). – 1. I cittadini
stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che
intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi
speciali istituiti presso le amministrazioni competenti,
nell’ambito delle quote definite a norma dell’art. 3, comma
4, del testo unico e del presente regolamento, se in
possesso di un titolo abilitante all’esercizio di una
professione, conseguito in un Paese non appartenente
all’Unione europea, possono richiederne il riconoscimento
ai fini dell’esercizio in Italia, come lavoratori autonomi
o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
1-bis. Il riconoscimento del titolo puo’ essere
richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda,
provvedono a quanto di loro competenza. L’ingresso in
Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo
delle professioni sanitarie e’, comunque, condizionato al
riconoscimento del titolo di studio effettuato dal
Ministero competente.
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e decreto legislativo
2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la
composizione e la durata della formazione professionale
conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti
legislativi di cui al comma 2, per l’applicazione delle
misure compensative, il Ministro competente, cui e’
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le
conferenze dei servizi di cui all’art. 12 del decreto
legislativo n. 115 del 1992 e all’art. 14 del decreto
legislativo n. 319 del 1994, puo’ stabilire, con proprio
decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una
misura compensativa, consistente nel superamento di una
prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita’ di svolgimento
della predetta misura compensativa, nonche’ i contenuti
della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve
essere acquisita, per la cui realizzazione ci si puo’
avvalere delle regioni e delle province autonome.
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e’ subordinato
al superamento di una misura compensativa ed il richiedente
si trova all’estero, viene rilasciato un visto d’ingresso
per studio, per il periodo necessario all’espletamento
della suddetta misura compensativa.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche
ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi
terzi, abilitanti all’esercizio di professioni regolate da
specifiche direttive della Unione europea.».
«Art. 50 (Disposizioni particolari per gli esercenti le
professioni sanitarie). – 1. Presso il Ministero della
sanita’ sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti
le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio
professionale.
2. Per l’iscrizione e la cancellazione dagli elenchi
speciali si osservano per quanto compatibili le
disposizioni contenute nel Capo I del decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministro della sanita’ pubblica annualmente gli
elenchi speciali di cui al comma 1 nonche’ gli elenchi
degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei
titoli abilitanti all’esercizio di una professione
sanitaria.
4. L’iscrizione negli albi professionali e quella negli
elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo
accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle
speciali disposizioni che regolano l’esercizio
professionale in Italia, con modalita’ stabilite dal
Ministero della sanita’. All’accertamento provvedono, prima
dell’iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il
Ministero della sanita’, con oneri a carico degli
interessati.
5. (Soppresso).
6. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei
conti).
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 49,
il Ministero della Sanita’ provvede altresi’, ai fini
dell’ammissione agli impieghi e dello svolgimento di
attivita’ sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di
studio e di formazione professionale, complementari di
titoli abilitanti all’esercizio di una professione o arte
sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente
all’Unione europea.
8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli
accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti
all’estero, nonche’ l’ammissione ai corrispondenti esami di
diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o
parziale degli esami di profitto, non danno titolo
all’esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve
essere acquisito il preventivo parere del Ministero della
salute; il parere negativo non consente l’iscrizione agli
albi professionali o agli elenchi speciali per l’esercizio
delle relative professioni sul territorio nazionale e dei
Paesi dell’Unione europea.
8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del
decreto di riconoscimento, il professionista deve
iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente.
Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde
efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in
collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia,
qualora l’interessato non lo abbia utilizzato, a fini
lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del
rilascio.».
– La legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: «Riforma
delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di
danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati»,e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2000, n. 2.
– Si riporta il testo dell’art. 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche».
«Art. 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri
della Unione europea). – 1. I cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea possono accedere ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche che non implicano
esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero
non attengono alla tutela dell’interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
individuati i posti e le funzioni per i quali non puo’
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonche’ i requisiti indispensabili all’accesso dei
cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
di livello comunitario, all’equiparazione dei titoli di
studio e professionali si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio
rilevanti ai fini dell’ammissione al concorso e della
nomina.».
– Il testo dell’art. 2 della citata legge 11 luglio
2002, n. 148, e’ il seguente:
«Art. 2. – 1. La competenza per il riconoscimento dei
cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei
titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso
all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi
universitari e del conseguimento dei titoli universitari
italiani, e’ attribuita alle Universita’ ed agli Istituti
di istruzione universitaria, che la esercitano nell’ambito
della loro autonomia e in conformita’ ai rispettivi
ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilatelari in
materia.».
– Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 394 del 1999 si vedano le note alle
premesse.

Art. 2 Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l’accesso ai pubblici concorsi 1. Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, si applicano le procedure previste dall’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermi restando i requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego. 2. Per i fini di cui al comma 1, gli interessati inviano la domanda al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica corredata dei seguenti documenti: a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato; b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall’istituto ove e’ stato conseguito il titolo di studio e tradotto; c) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell’istituto che lo ha rilasciato nell’ambito del predetto ordinamento; d) bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l’accesso.

– Per il testo dell’art. 38 del decreto legislativo n.
163 del 2001 si vedano le note alle premesse.

Art. 3 Riconoscimento dei titoli di studio da parte del Ministero 1. Sono di competenza del Ministero le valutazioni concernenti il riconoscimento: a) dei titoli di studio, ai fini dell’attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, nonche’ ai fini della progressione in carriera, su richiesta dell’amministrazione interessata; b) dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali; c) dei titoli di studio, ai fini dell’iscrizione ai Centri per l’impiego, ferma restando la procedura di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; d) dei titoli di studio, conseguiti negli istituti di istruzione superiore, ai fini dell’accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, se esistente. 2. Le amministrazioni interessate per il riconoscimento di titoli di studio per le finalita’ di cui al comma 1 inviano al Ministero l’istanza degli interessati corredata dei seguenti documenti: a) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore straniero: 1) titolo di studio, tradotto e legalizzato; 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall’istituto ove e’ stato conseguito il titolo di studio e tradotto; 3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell’istituto che lo ha rilasciato nell’ambito del predetto ordinamento; 4) documentazione comprovante la finalita’ per la quale e’ richiesto il riconoscimento del titolo di studio; b) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore: 1) titolo di studio tradotto; 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall’Istituto ove e’ stato conseguito il titolo di studio e tradotto; 3) documentazione comprovante la finalita’ per la quale e’ richiesto il riconoscimento del titolo di studio. 3. Il provvedimento conclusivo e’ adottato dal Ministero entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza. Il provvedimento di riconoscimento e quello di diniego sono comunicati all’interessato e all’amministrazione interessata. 4. Il riconoscimento di titoli di studio, ai fini della registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, per l’attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e’ di competenza del Ministero, previa istanza dell’interessato. Entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, previo accertamento della corrispondenza della documentazione prodotta ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) o b), il Ministero adotta il provvedimento di riconoscimento. Tale provvedimento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il provvedimento di diniego di riconoscimento e’ notificato all’interessato e all’amministrazione interessata.

– Per il testo dell’art. 38 del decreto legislativo n.
165 del 2001 si vedano le note alle premesse.
– Si riporta il testo degli articoli 31 e 32
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante: «Nuova
disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in
via di sviluppo».
«Art. 31 (Volontari in servizio civile). -1. Agli
effetti della presente legge sono considerati volontari in
servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in
possesso delle conoscenze tecniche e delle qualita’
personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi
interessati, nonche’ di adeguata formazione e di idoneita’
psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca
prioritaria dei valori di solidarieta’ e della cooperazione
internazionale, abbiano stipulato un contratto di
cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai
sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a
svolgere attivita’ di lavoro autonomo di cooperazione nei
Paesi in via di sviluppo nell’ambito di programmi previsti
dall’art. 29.
2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il
programma di cooperazione nel quale si inserisce
l’attivita’ di volontariato e il trattamento economico. I
contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato
direzionale sentito il parere della Commissione per le
organizzazioni non governative. I volontari in servizio
civile con contratto di cooperazione registrato presso la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo,
esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell’art. 33, comma
1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni
per invalidita’, vecchiaia e superstiti dei lavoratori
dipendenti, nonche’ all’assicurazione per le malattie,
limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo
la natura autonoma del rapporto e l’inesistenza di obblighi
contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e
modalita’ del versamento dei contributi saranno definiti
dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche
in deroga alle disposizioni previste in materia per le
predette assicurazioni.
2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali di
cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai
compensi convenzionali determinati con apposito decreto
interministeriale, sono posti integralmente a carico della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la
quale provvede direttamente all’accredito dei contributi
presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I
volontari ed i loro familiari a carico sono anche
assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia
con polizza a loro favore. La Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi
per massimali che sono determinati con delibera del
comitato direzionale su proposta della Commissione per le
organizzazioni non governative. Per i volontari in
aspettativa ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera a), il
trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico
delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro
competenza, mentre la parte a carico del lavoratore e’
rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo alle stesse amministrazioni.
3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della
Commissione per le organizzazioni non governative,
stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruita’
per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo
conto anche del caso di volontari con precedente esperienza
che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante
responsabilita’.
4. E’ parte integrante del contratto di cooperazione un
periodo all’inizio del servizio, non superiore a tre mesi,
da destinarsi alla formazione.
5. La qualifica di volontario in servizio civile e’
attribuita con la registrazione del contratto di cui al
comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve
verificare la conformita’ del contratto con quanto previsto
ai commi 2 e 3, nonche’ la sussistenza dei requisiti di cui
al comma 1.
6. Copia del contratto registrato e’ trasmessa dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla
rappresentanza italiana competente per territorio ai fini
previsti dall’art. 34.».
«Art. 32 (Cooperanti delle organizzazioni non
governative). -1. Le organizzazioni non governative idonee
possono inoltre impiegare nell’ambito dei programmi
riconosciuti conformi alle finalita’ della presente legge,
ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei
pertinenti capitoli all’apposita rubrica di cui all’art.
14, comma 1, lettera a), cittadini italiani maggiorenni in
possesso delle conoscenze tecniche, dell’esperienza
professionale e delle qualita’ personali necessarie, che si
siano impegnati a svolgere attivita’ di lavoro autonomo nei
Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione,
di durata inferiore a due anni, per l’espletamento di
compiti di rilevante responsabilita’ tecnica gestionale e
organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere
conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato
direzionale, sentito il parere della Commissione di cui
all’art. 8, comma 10.
2. La Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, verificata tale conformita’ nonche’ la congruita’
con il programma di cooperazione, registra il contratto
attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi
della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o
da enti pubblici hanno diritto al collocamento in
aspettativa senza assegni per la durata del contratto di
cooperazione.
2-bis. I cooperanti in servizio con contratto di
cooperazione registrato presso la Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura
alle assicurazioni per invalidita’, vecchiaia e superstiti
dei lavoratori dipendenti, nonche’ all’assicurazione per le
malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma
rimanendo la natura autonoma del rapporto e l’inesistenza
di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti.
Termini e modalita’ del versamento dei contributi saranno
definiti dal regolamento di esecuzione della presente
legge, anche in deroga alle disposizioni previste in
materia per le predette assicurazioni. I contributi sono
commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con
apposito decreto interministeriale.
2-ter. I contributi previdenziali e assistenziali per i
cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al
comma 2-bis sono posti integralmente a carico della
Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I
cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche
assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia
con polizza a loro favore. La Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi
per massimali che sono determinati con delibera del
comitato direzionale su proposta della Commissione per le
organizzazioni non governative.
2-quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento
del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi
dell’art. 20.
3. Copia del contratto registrato e’ trasmessa dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla
rappresentanza italiana competente per territorio ai fini
previsti dall’art. 34.».

Art. 4 Riconoscimento dei titoli di studio da parte di altre amministrazioni 1. Ai fini del riconoscimento dei titoli di studio per le finalita’ di cui ai commi 2, 3 e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) o b), al Ministero. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento. Il provvedimento e’ comunicato all’interessato e al Ministero. 2. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per l’assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, e’ di competenza dell’amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero. 3. La valutazione dei titoli di studio accessori, ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per titoli ed esami, indette dal Ministero degli affari esteri, e’ di competenza di quest’ultima amministrazione, che puo’ richiedere il parere del Ministero relativamente all’idoneita’ del titolo di studio. 4. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l’accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali, e’ di competenza del Ministero degli affari esteri, che puo’ richiedere il parere del Ministero.

Art. 5 Istanza di riesame 1. Avverso i provvedimenti di diniego di cui agli articoli 3 e 4 l’interessato o l’amministrazione interessata possono presentare istanza di riesame, producendo ulteriore documentazione, entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 6

Norme finali

1. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano
ferme restando le disposizioni relative all’ammissione con riserva in
materia di pubblici concorsi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 luglio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 76

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-28&task=dettaglio&numgu=300&redaz=009G0197&tmstp=1262160661734

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA DECRETO 18 novembre 2009 Riconoscimento, alla prof.ssa Christine Polli, delle qualifiche professionali estere abilitanti all’esercizio in Italia della professione di insegnante.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 28-12-2009

IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Vista l’istanza presentata ai sensi dell’art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento acquisito in Paese appartenente all’Unione europea, dalla prof.ssa Christine Polli; Vista la documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall’art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato; Visto il decreto di riconoscimento n. 242/2007 del 2 agosto 2007 con il quale il titolo conseguito in Austria, sottoindicato, e’ dichiarato equipollente alla laurea italiana in «matematica» dalla Libera Universita’ di Bolzano; Visto l’art. 7 del gia’ citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l’esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie; Considerato che l’interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, e’ esonerata dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc», in quanto italiana con formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita presso istituzioni scolastiche che prevedono l’italiano come seconda lingua; Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento e’ richiesto ai fini dell’accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l’interessata e’ qualificata nello Stato membro d’origine; Rilevato, altresi’, che, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l’esercizio della professione in argomento e’ subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonche’, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari; Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell’art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l’esperienza professionale posseduta dall’interessata, ne integra e completa la formazione; Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall’interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206; Decreta: 1. Il titolo di formazione professionale cosi’ composto: – diploma di istruzione post-secondaria: «Magistra der Naturwissenschaften», «erste Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Mathematik; zweite Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung» conseguito il 27 novembre 2006 presso la Leopold Franzens Universität di Innsbruck (Austria); – titolo di abilitazione all’insegnamento: a) Pädagogische und Schulpraktische Ausbildung (formazione pedagogica e pratica scolastica) conseguita presso la Leopold Franzens Universität di Innsbruck (Austria); b) «Bestätigung gemäß § 27a Unterrichtspratktikumsgesetz» conseguito nell’anno scolastico 2007/2008 presso l’I.P.S.E.T.S.S. «Robert Gasteiner» di Bolzano, posseduto dalla prof.ssa Christine Polli, cittadina italiana nata a Bressanone (Bolzano) il 21 marzo 1981, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e’ titolo di abilitazione all’esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nelle classi di concorso: 47/A – Matematica; 48/A – Matematica applicata. 2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 novembre 2009 Il direttore generale: Dutto

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-28&task=dettaglio&numgu=300&redaz=09A15165&tmstp=1262160661736

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2009 Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio – economico – ambientale determinatasi nell’asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 2 del 4-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
dicembre 2005 con il quale e’ stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2006, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio –
economico – ambientale determinatasi nell’asta fluviale del bacino
del fiume Aterno, nonche’ il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21 dicembre 2007 con cui il predetto stato d’emergenza
e’ stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2009;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che le iniziative di carattere urgente finalizzate al
superamento del predetto contesto emergenziale sono tuttora in corso,
con conseguente necessita’ di mantenere l’assetto straordinario e
derogatorio;
Tenuto conto, altresi’, del rallentamento subito dalle iniziative
dirette alla rimozione della grave situazione di criticita’ in
rassegna, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel
territorio della regione Abruzzo nel mese di aprile 2009;
Considerato che ai sensi dell’art. 9-bis, commi 4 e 5 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 al Commissario delegato e’ stato
affidato il compito di provvedere al ripristino della piena
funzionalita’ dell’impianto di depurazione delle acque reflue in
localita’ Ponte Rosarolo nel comune di L’Aquila;
Vista la nota del Commissario delegato del 3 dicembre 2009, con la
quale si rappresenta la necessita’ di un’ulteriore proroga dello
stato d’emergenza in considerazione che il complesso delle attivita’
da porre in essere per il definitivo rientro nell’ordinario richiede
ulteriori tempi di attuazione;
Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste,
e che ricorrono i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della
citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;
Acquisita l’intesa della Regione Abruzzo con nota del 4 dicembre
2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di
emergenza in relazione alla crisi socio – economico – ambientale
determinatasi nell’asta fluviale del bacino del fiume Aterno.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Milano, 18 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-04&task=dettaglio&numgu=2&redaz=09A15591&tmstp=1262935721620