DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Sestriere e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 31 del 8-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sestriere
(Torino);
Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri, a
seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Sestriere (Torino) e’ sciolto.

Art. 2

La dott.ssa Laura Ferraris e’ nominata commissario straordinario
per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-08&task=dettaglio&numgu=31&redaz=10A01617&tmstp=1265707952321

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 8 Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita’ degli esplosivi per uso civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 33 del 10-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 – legge comunitaria 2008, ed in particolare, gli articoli 1, 2 e 30; Vista la direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita’ degli esplosivi per uso civile; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CEE, relativa all’armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dell’interno, del Ministro della difesa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente decreto istituisce un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilita’ degli esplosivi per uso civile. 2. Ai fini del presente decreto si intendono per «esplosivi»: gli oggetti esplodenti elencati nell’allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e per «testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia, compresi quelli destinati ad essere direttamente utilizzati dagli stabilimenti militari dell’Agenzia industrie difesa (A.I.D.) per finalita’ militari, ferme restando le disposizioni in materia di riconoscimento e classificazione di tali prodotti previste dall’articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle relative norme di attuazione; b) agli articoli pirotecnici, ovvero ai manufatti classificati nella IV e V categoria dell’allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, qualificati come tali dall’allegato I alla direttiva 2004/57/CE ovvero in attuazione dell’allegato II alla medesima direttiva; c) alle munizioni per uso civile; d) agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, sempre che siano destinati ad essere scaricati direttamente nel fornello di mina; e) agli esplosivi fabbricati nel sito destinato al loro brillamento e posti a dimora immediatamente dopo la produzione. 4. Per gli esplosivi di cui alle lettere d), ed e) del comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e quelle adottate in attuazione del medesimo articolo, fermo restando il divieto di immissione sul territorio nazionale ed impiego da parte di soggetti diversi da quelli individuati dalle predette disposizioni. Note all’art. 1: – L’allegato I del citato decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, cosi’ recita: Parte di provvedimento in formato grafico – Per il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda nelle note alle premesse. – L’allegato A del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149, cosi’ recita: Parte di provvedimento in formato grafico [1] Secondo la denominazione TULPS si tratta di cartocci a proietto metallico per artiglieria carichi ma senza cannello o altrimenti protetti da paracapsule o da imballo. [2] V/E se per armi in libera vendita. [3] Munizioni a caricamento speciale. [4] Rientrano fra i proiettili «a caricamento speciale». [5] IV se si tratta di flash bomb o da fucile I se di mortaio o d’aereo. [6] Quando comuni capsule per cartucce. [7] Se da cannone. Se artificio IV. [8] Se proiettili, nella I nonostante la classifica 1.1 D. [9] Proiettili o colpi completi d’artiglieria. [10] A seconda che si tratti di bombe da mortaio o a mano. [11] V qualora non d’artiglieria. [12] Anche se altamente insensibile. [13] Il fuoco classificato 1.4 S e’ un giocattolo blisterato o un artificio di V cat. D/E. [14] qualora inneschi per bossoli per armi portatili. [15] Solo se combustibile come i due che seguono, altrimenti V/A. [16] Se a bossolo combustibile. [**] La classificazione in una delle cinque categorie di cui all’art. 82 del regolamento a testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dipende dalla tipologia dell’esplosivo.». La direttiva 2004/57/CE e’ pubblicata G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 127. L’art. 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, cosi’ recita: «Art. 8 (Contributi figurativi). – Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e’ determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell’anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all’accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale. Nei casi in cui nell’anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente e’ determinato con riferimento all’anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire e’ determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell’anno solare in cui ha inizio l’assicurazione. Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell’anno solare e’ determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta e’ integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi. I periodi di sospensione, per i quali e’ ammessa l’integrazione salariale, sono riconosciuti utili d’ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo e’ calcolato sulla base della retribuzione cui e’ riferita l’integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d’orario, per i quali e’ ammessa l’integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro e’ tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalita’ stabiliti dal consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa e’ pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata e’ quella determinata ai sensi dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l’anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente. In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall’interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche. Restano ferme in materia le disposizioni dell’art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l’entrata in vigore della presente legge.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– Gli articoli 1, 2 e 30 della legge 7 luglio 2009, n.
88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n.
161 S.O. cosi’ recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie). – 1. Il Governo e’ delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia’ scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, nonche’, qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A, sono
trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche’ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e’ richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo’ adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all’art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu’ deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da’ conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi’ la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita’ di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). – 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’art.
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita’ di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000
euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda
alternativa all’arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l’interesse protetto; la pena
dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita’.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e
dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e’ prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell’ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita’,
tenendo conto della diversa potenzialita’ lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita’ personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche’ del vantaggio
patrimoniale che l’infrazione puo’ recare al colpevole
ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia’ comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita’ rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all’ art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova
istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in
attuazione della presente legge, sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i
limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, alle
amministrazioni competenti all’irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l’attivita’ ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche’ alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia’ assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e) all’attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia’ attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di piu’ amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu’ opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta’,
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l’unitarieta’ dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita’, l’efficacia e
l’economicita’ nell’azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) quando non siano d’ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
«Art. 30 (Delega al Governo per l’attuazione della
direttiva 2008/43/CE relativa all’istituzione, a norma
della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione
e tracciabilita’ degli esplosivi per uso civile). – 1.
Nella predisposizione del decreto legislativo per
l’attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione,
del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione, a norma della
direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di
identificazione e tracciabilita’ degli esplosivi per uso
civile, il Governo e’ tenuto a seguire, oltre ai principi e
criteri direttivi di cui all’art. 2, anche i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il sistema per assicurare la
trattazione dei procedimenti e la conservazione dei dati
concernenti le licenze di pubblica sicurezza relativi alla
fabbricazione, importazione, esportazione, transito,
trasferimento comunitario, trasporto, tracciabilita’
amministrativa ed identificazione univoca degli esplosivi,
e quelli relativi ai titolari delle stesse, sia assicurato
dal Ministero dell’interno, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, e dai titolari delle licenze mediante procedure
automatizzate;
b) prevedere, per gli esplosivi ammessi nel mercato
civile, modalita’ di etichettature atte a distinguere la
destinazione, rispetto a quelle riservate ad uso militare o
delle forze di polizia;
c) prevedere l’introduzione di sanzioni penali, nei
limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895,
per le violazioni al divieto di detenzione e di
introduzione nel territorio nazionale degli esplodenti di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sprovvisti
dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di
tracciabilita’; prevedere, inoltre, l’introduzione di
sanzioni, anche di natura penale, per le altre infrazioni
alla legislazione nazionale di attuazione della citata
direttiva 2008/43/CE.
2. Dall’attuazione della delega di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
– La direttiva 2008/43/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
5 aprile 2008, n. L 94.
– La direttiva 93/15/CEE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
15 maggio 1993, n. L 121.
– Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1997, n. 22.
– La direttiva 93/15/CEE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
15 maggio 1993, n. L 121.
– Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
– Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2005, n. 173,
e convertito, con modificazioni, dalla legge, 31 luglio
2005, n. 155, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto
2005, n. 177.

Art. 2 Identificazione univoca 1. Le imprese operanti nel settore degli esplosivi, di seguito denominate: «imprese», che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori, procedono alla marcatura degli esplosivi e di ogni confezione elementare mediante un’identificazione univoca. L’identificazione univoca, conforme al modello di cui all’allegato 1, si compone inderogabilmente degli elementi in questo descritti ed e’ apposta stabilmente sul prodotto in forma indelebile ed in modo tale che risulti chiaramente leggibile. 2. Il titolare di una delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che intenda immettere nel territorio nazionale esplosivi civili prodotti, trasferiti da altro paese dell’Unione europea o altrimenti importati, ovvero intenda trasferire in altro Paese dell’Unione europea ovvero esportare gli stessi prodotti, deve richiedere preventivamente al Ministero dell’interno l’attribuzione di un codice identificativo dello stabilimento e notificare gli estremi di quelli dei predetti prodotti, secondo le modalita’ definite con il decreto di cui all’articolo 5. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di esplosivo fabbricato nel territorio nazionale a fini di esportazione verso Paesi non aderenti all’Unione europea, quando l’esplosivo e’ contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del Paese importatore, che ne consente ugualmente la tracciabilita’, fermo restando in ogni caso l’obbligo di etichettatura, di cui alle disposizioni impartite dal Ministero dell’interno, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero in attuazione della direttiva 2004/57/CE, anche al fine di garantire la sicurezza e la prevenzione degli incidenti nei depositi ed il controllo della filiera commerciale sul territorio nazionale. 4. Nel caso in cui l’esplosivo e’ sottoposto a successivi processi di fabbricazione, il fabbricante che utilizza un esplosivo fabbricato da terzi e’ esentato dalla marcatura mediante nuova identificazione univoca, salvo che quella originale, per deterioramento od altra causa, abbia perso una delle caratteristiche delle diverse tipologie di etichette di cui al comma 1, ovvero la stessa, per le caratteristiche del nuovo manufatto, non risulti piu’ visibile all’esterno del prodotto finito. 5. Il Ministero dell’interno, quale autorita’ nazionale competente, assegna ad ogni sito di fabbricazione, italiano o di nazionalita’ di uno Stato membro che insista sul territorio nazionale per diritto di stabilimento, un apposito codice identificativo di tre cifre. L’assegnazione del codice identificativo per il sito di fabbricazione e’ richiesta altresi’ dal fabbricante stabilitosi in Italia, anche nel caso in cui il sito di fabbricazione sia ubicato al di fuori dell’Unione europea, ovvero dall’importatore nel caso di siti di fabbricazione e di fabbricanti ubicati o stabiliti al di fuori dell’Unione europea, fermo restando quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l’identificazione univoca di cui al comma 1, e’ costituita: a) per gli esplosivi in cartuccia e per quelli in sacchi, da un’etichetta adesiva, ovvero da una stampigliatura effettuata direttamente su ogni singola cartuccia o singolo sacco. Su ciascuna confezione di cartucce e’ sempre apposta un’etichetta parallela, contenente tutti gli elementi che realizzano l’identificazione univoca. Le imprese possono altresi’ utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo, da apporre su ogni cartuccia o sacco e, per uniformita’ a quanto disposto in precedenza, una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di cartucce; b) per gli esplosivi bicomponenti, limitati ad uso militare, da un’etichetta adesiva oppure, da una stampigliatura effettuata direttamente su ogni confezione elementare contenente i due componenti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo; c) per i detonatori comuni a fuoco o micce, da un’etichetta adesiva, oppure da una stampigliatura effettuata direttamente sul bossoletto di contenimento. Un’etichetta parallela e’ sempre apposta su ciascuna confezione di detonatori o micce. Le imprese possono altresi’ utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo, da apporre su ogni detonatore, nonche’ una analoga targhetta elettronica che replichi riassuntivamente i dati dei detonatori contenuti nell’unita’ di vendita, da applicare su ogni confezione di detonatori; d) per i detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici, da un’etichetta adesiva apposta sui fili o sul tubo oppure da un’etichetta adesiva o da un’indicazione a stampa o stampigliatura apposte direttamente sul bossoletto di contenimento. Un’etichetta parallela e’ apposta su ciascuna confezione di detonatori. Le imprese possono altresi’ utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori. Per i detonatori a bassa e media intensita’, riservati all’uso delle Forze armate e di polizia dello Stato, ovvero dei soggetti autorizzati ai sensi dall’articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo, resta fermo quanto previsto dalle predette disposizioni in materia di speciale etichettatura; e) per gli inneschi primer e le cariche di rinforzo booster, da un’etichetta adesiva oppure dalla stampa direttamente su ogni innesco o carica di rinforzo. Un’etichetta parallela e’ apposta su ciascuna confezione di inneschi o cariche di rinforzo. Le imprese possono altresi’ utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni innesco o carica di rinforzo e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di inneschi o cariche di rinforzo; f) per le micce detonanti e micce di sicurezza, da un’etichetta adesiva oppure dalla stampa apposta direttamente sulla bobina. L’identificazione univoca e’ apposta tramite marcatura a intervalli di cinque metri sull’involucro esterno della miccia detonante o di sicurezza o sullo strato interno estruso in plastica posto immediatamente al di sotto della fibra esterna della miccia detonante o di sicurezza. Un’etichetta parallela e’ apposta su ciascuna confezione di micce detonanti o di sicurezza. Le imprese possono altresi’ utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da inserire all’interno della miccia e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di micce detonanti o di sicurezza; g) per i bidoni ed i fusti contenenti esplosivi, l’identificazione univoca e’ costituita da un’etichetta adesiva oppure e’ stampata direttamente sul bidone o sul fusto contenente esplosivi. Le imprese possono altresi’ utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da applicare su ogni bidone e fusto. 7. Le imprese, possono altresi’ apporre sulle confezioni di esplosivi destinati ai rivenditori, ad uso dei clienti, copie adesive rimovibili dell’etichetta originale, riferibile all’unita’ minima di vendita. Per prevenire abusi, dette copie devono riportare chiaramente l’indicazione che si tratta di copie dell’originale e devono possedere caratteristiche tali da non poter essere ulteriormente utilizzate dopo la prima apposizione. 8. Il Ministero dell’interno adotta, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tutti i provvedimenti, anche con mezzi adeguati di pubblicita’, necessari a richiamare l’attenzione dei distributori che riconfezionano gli esplosivi e degli utilizzatori sulla necessita’ che l’esplosivo e le confezioni elementari rechino sempre l’identificazione univoca di cui al comma 1.

Note all’art. 2:
Gli articoli 46 e 47 e 53 del citato testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, cosi’ recitano:
«Art. 46 (art. 45 testo unico 1926). – Senza licenza
del Ministro dell’interno e’ vietato fabbricare, tenere in
deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini
negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici
contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e
liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel
momento dell’impiego. E’ vietato altresi’, senza licenza
del Ministro dell’interno, fabbricare polveri contenenti
nitrocellulosa o nitroglicerina.».
«Art. 47 (art. 46 testo unico 1926). – Senza licenza
del Prefetto e’ vietato fabbricare, tenere in deposito,
vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro
esplosivo diverso da quelli indicati nell’articolo
precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti
affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o
fabbricazione di prodotti esplodenti.
E’ vietato altresi’, senza licenza del Prefetto, tenere
in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a
base di nitrocellulosa o nitroglicerina.».
«Art. 53 (art. 52 testo unico 1926). – E’ vietato
fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o
vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o
spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati
riconosciuti e classificati dal Ministro dell’interno,
sentito il parere di una commissione tecnica.
Nel regolamento saranno classificate tutte le materie
esplosive, secondo la loro natura, composizione ed
efficacia esplosiva.
L’iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha
luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del
Ministro dell’interno.».
– Per la direttiva 2004/57/CE, si veda nelle note
all’art. 1.
– Per il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, e l’art. 8, si veda nelle note all’art. 1.

Art. 3

Sistema informatico di raccolta dei dati

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le imprese sono tenute ad utilizzare, per gli esplosivi per
uso civile, il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero
dell’interno, di seguito denominato: «G.E.A.», che consente la loro
identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei capi I e II, e
la loro tracciabilita’ lungo tutta la catena della fornitura e
durante l’intero ciclo di vita dell’esplosivo, con la possibilita’ di
pronta ed affidabile identificazione di coloro che ne hanno avuto il
possesso.
2. In alternativa all’utilizzo del sistema di cui al comma 1, ogni
impresa, entro il termine previsto dal medesimo comma 1, puo’
consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un
sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni
di carico e di scarico degli esplosivi che, fermo l’obbligo di
immediata trascrizione sul supporto cartaceo delle movimentazioni
stesse, consenta la loro pronta tracciabilita’, secondo quanto
previsto dal medesimo comma 1, e la trasmissione, in tempo reale, al
sistema G.E.A. del Ministero dell’interno, dei dati trasmessi dalle
aziende stesse. Agli oneri per il collegamento al sistema G.E.A.
provvedono le imprese consorziate.
3. Il sistema G.E.A. e’ realizzato con modalita’ che assicurano
alle imprese la possibilita’ di riversare, anche mediante i propri
sistemi informatici, i dati necessari per consentire al Ministero
dell’interno di rintracciare in modo affidabile ed in tempo reale gli
esplosivi civili dalle stesse imprese comunque detenuti o immessi sul
mercato, identificandone i detentori primari ed i successivi senza
soluzione di continuita’, sino ai detentori in atto.
4. Le imprese che utilizzano il sistema G.E.A., ai sensi del comma
1, assumono a loro carico le spese di funzionamento del sistema in
proporzione all’entita’ dell’effettivo utilizzo del servizio offerto
dal medesimo sistema. La ripartizione dei conseguenti oneri verra’
definita nel decreto di cui all’articolo 5.
5. I dati riversati in tempo reale nel sistema G.E.A., compresi
quelli relativi all’identificazione univoca, di cui alle disposizioni
dei Capi I e II, sono comunque conservati dalle imprese per un
periodo minimo di 10 anni, decorrenti dal giorno in cui e’ effettuata
la consegna o dalla fine del ciclo di vita dell’esplosivo, qualora
nota, anche nel caso in cui sia cessata l’attivita’ d’impresa.
6. E’ fatto obbligo alle imprese di provvedere alla tenuta di un
registro, anche in modalita’ informatizzata, relativo a tutte le
movimentazioni degli esplosivi di cui al comma 2. Il registro
cartaceo, in bollo e vidimato in ciascuna pagina dalla questura
competente per territorio, e’ conforme al modello unico predisposto
dal Ministero dell’interno ed e’ tenuto secondo le modalita’ di cui
al decreto previsto dall’articolo 5.
7. Nel caso di cessazione di attivita’, le imprese sono tenute a
consegnare tutti i registri alla questura competente, per la loro
conservazione.
8. Relativamente agli esplosivi fabbricati o importati
anteriormente alla data del 5 aprile 2012, le imprese conservano i
registri secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente e
secondo le modalita’ previste dal decreto di cui all’articolo 5.
9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, e’ fatto
altresi’ obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell’interno
ed alle questure che ne facciano richiesta, tutte le informazioni
commerciali relative alla provenienza e alla localizzazione di ogni
esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena
della fornitura. A tale fine esse forniscono alle predette autorita’,
anche attraverso l’utilizzo del sistema G.E.A., il nominativo ed il
recapito di una persona che possa rilasciare le informazioni di
interesse al di fuori del normale orario di lavoro.
10. Resta fermo l’obbligo, prima della chiusura giornaliera
dell’attivita’, di stampare le operazioni effettuate per
l’apposizione del prescritto bollo.

Art. 4 Disciplina sanzionatoria 1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque introduce nel territorio nazionale ovvero detiene oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, senza avere provveduto agli adempimenti preliminari di etichettatura previsti dalle leggi e dai regolamenti per l’identificazione univoca, la tracciabilita’ e la sicurezza dei depositi e del trasporto, e’ punito con l’arresto da venti giorni a tre mesi e con l’ammenda da 20.000 a 200.000 euro. 2. All’articolo 53, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: «commissione tecnica» sono aggiunte le seguenti: «, nonche’ oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, privi, in tutto o in parte, dei sistemi per garantire la completa identificazione e la tracciabilita’, oltre che la sicurezza dei depositi, previsti dalla vigente normativa». 3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000 per le seguenti violazioni: a) incompleta etichettatura di cui all’articolo 2; b) mancata trasmissione in tempo reale dei dati nel sistema G.E.A. del Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ovvero mancata attivazione del sistema informatico di cui al comma 2 del medesimo articolo; c) mancata verifica periodica trimestrale del sistema informatico dell’impresa; d) omessa o incompleta comunicazione, a richiesta del Ministero dell’interno, dei dati necessari per l’identificazione degli esplosivi, dei siti di produzione e deposito degli stessi, delle persone che ne vengono in possesso, del loro tracciamento, in relazione agli acquisiti ed alle vendite effettuate, comprese le informazioni commerciali connesse alle operazioni; e) mancata indicazione ed aggiornamento dei recapiti delle persone tenute, al di fuori del normale orario di lavoro, ad essere reperibili per comunicare le informazioni relative alla provenienza ed alla localizzazione degli esplosivi commercializzati o comunque detenuti, limitatamente al soggetto cedente ed al cessionario. 4. Nei casi piu’ gravi o in caso di recidiva delle violazioni di cui al comma 3, puo’ essere, altresi’, disposta la revoca o la sospensione dell’autorizzazione di polizia, ai sensi dell’articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Note all’art. 4:
– Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1997, n. 22.

Art. 5 Disposizioni finali 1. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dall’articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative del presente decreto, anche al fine di garantire la sicurezza dei depositi, l’univoca identificazione dei titolari delle licenze di importazione, produzione e deposito degli esplosivi e della sorveglianza del mercato, la verifica periodica del sistema di raccolta e trasmissione dei dati per assicurarne l’efficacia, la qualita’ e la protezione dal danneggiamento e dalla distruzione accidentale o dolosa dei dati registrati e la loro sicura conservazione nonche’ al fine di definire le modalita’ dell’assunzione, da parte delle imprese, delle spese di funzionamento del sistema G.E.A., ai sensi dell’articolo 3, comma 4.

Note all’art. 5:
– Per il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, e l’art. 8, si veda nelle note all’art. 1.
– L’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, S.O. cosi’ recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Art. 6 Disposizioni finanziarie 1. Dall’applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 25 gennaio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Maroni, Ministro dell’interno La Russa, Ministro della difesa Scajola, Ministro dello sviluppo economico Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-10&task=dettaglio&numgu=33&redaz=010G0022&tmstp=1265964604205

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2010

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009, il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009 e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell’ultima decade del mese di dicembre 2009. (Ordinanza n. 3847).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 16-2-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 2009, con il quale e’ stato dichiarato, fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009; Viste le note del 20 agosto 2009 della regione Veneto e del 23 settembre 2009 della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia con cui le predette amministrazioni hanno comunicato i danni occorsi ai territori interessati dagli eventi alluvionali sopra citati quantificati in circa 33 milioni di euro e in circa 25 milioni di euro; Viste le note del 23 settembre e 8 ottobre 2009 con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto al Ministero dell’economia e delle finanze le occorrenti risorse finanziarie per fronteggiare i predetti eventi alluvionali; Visto l’art. 2, comma 51, della legge 28 dicembre 2009, n. 191, con cui, per gli interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno 2009, il Fondo per la protezione civile, e’ stato integrato per l’importo di 10 milioni di euro per l’anno 2010; Viste le note del 16 novembre 2009, del 31 dicembre 2009 e del 22 gennaio 2010 della regione Veneto e del 27 gennaio 2010 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con cui le predette amministrazioni chiedono di adottare una apposita ordinanza per fronteggiare adeguatamente gli eventi alluvionali sopra citati mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie allo scopo stanziate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data22 gennaio 2010 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito, tra l’altro, il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell’ultima decade del mese di dicembre 2009; Ravvisata la necessita’ di disporre l’attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare i sopra citati contesti emergenziali; Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate; D’intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con la regione Veneto; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. L’Assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed il segretario regionale ai lavori pubblici della regione Veneto sono nominati, per quanto di rispettiva competenza, commissari delegati per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. 2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita’. 3. I commissari delegati, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi di cui in premessa, provvedono all’adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi citati in premessa, anche avvalendosi di soggetti attuatori. 4. I commissari delegati, sulla base delle risorse disponibili, anche per piani stralcio, provvedono in particolare: a) all’erogazione di contributi per la ripresa delle attivita’ produttive e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, secondo modalita’ attuative fissate con provvedimenti dei medesimi commissari delegati; b) agli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza, avvalendosi, per il tramite della Protezione civile della regione, degli enti territoriali e non territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonche’ di uno o piu’ soggetti cui affidare specifici settori di intervento, ovvero, in qualita’ di soggetti attuatori, dei comuni interessati dai predetti eventi calamitosi, i quali agiscono, per quanto concerne l’attivita’ di gestione, sulla base di specifiche direttive impartite dai commissari delegati; c) alla individuazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonche’ al ripristino delle infrastrutture e dei beni pubblici e privati distrutti e danneggiati; d) al rimborso delle spese sostenute da parte delle amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza; e) all’espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

Art. 2 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i commissari delegati provvedono all’approvazione dei progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, tramite conferenza dei servizi convocata dai medesimi commissari. 2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall’adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita’, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico – artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e’ subordinata, in deroga all’art. 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, all’assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all’art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessita’ di varianti urbanistiche, per l’adozione delle stesse si prescinde dalla notifica ai proprietari dei terreni interessati dal vincolo preordinato all’esproprio; i tempi previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell’avvenuta adozione della variante e’ data comunicazione agli interessati a cura del comune. 5. Per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, i commissari delegati, o i soggetti attuatori, provvedono, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

Art. 3

1. Gli enti e le societa’ erogatori di servizi pubblici, nonche’
quelli gestori di infrastrutture destinate al pubblico servizio, ove
ritenuto necessario, provvedono a porre in essere, con fondi propri,
nella qualita’ di soggetti attuatori dei Commissari delegati, sulla
base delle procedure e delle deroghe di cui alla presente ordinanza,
la riparazione dei danni causati dall’evento calamitoso, la rimozione
del pericolo e la prevenzione dei rischi.

Art. 4

1. Al fine di soddisfare con la massima urgenza le straordinarie
esigenze di messa in sicurezza del territorio della regione Veneto e
di garantire la continuita’ negli interventi emergenziali in corso
connessi anche a precedenti ordinanze, nonche’ per le finalita’ di
cui alla presente ordinanza, il commissario delegato per gli
interventi nella regione Veneto puo’ prorogare, in deroga alla
normativa vigente, i contratti a tempo determinato in essere nel
limite di otto unita’, con oneri posti a carico della regione stessa,
fino alla cessazione dello stato d’emergenza.

Art. 5 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza i commissari delegati sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative: legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17 e 20; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 79, 81, 98, 99 e 151; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21; decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 146 e 159; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 69, 100, 101, 105, 106, 107, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 177, 178, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253, 255 comma 1 e 266; decreto legislativo n. 36 del 2002, art. 2; decreto ministeriale n. 161 del 2002; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 240, 241, 242, 243; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21; legge 24 dicembre 2007, n. 244, articoli 3, commi 18, 76, 79, 81, 82, 83 e 84; legge regione Veneto n. 44 del 1982, articoli1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25 e 44; legge regione Veneto n. 24 del 6 settembre 1991, articoli 3, 4, 5 6 e 13; legge regione Veneto n. 3 del 2000, articoli 4, 6, 7, 9, 13, 21, 22, 32-bis, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32 33, 34, 35, 37 e 39; legge regione Veneto n. 27 del 2003, articoli 8, 9, 10, 14, 16, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33 e 37; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35, art. 6; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42, art. 69; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, articoli 13, 14, 15, 22, 22-bis; 22-terties, 22-quater, 22-quinquies, 22-sexies, 23, 24, 30, 32; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, e successive modificazioni, articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 67, 68, 70, nonche’ delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres, per le parti strettamente collegate; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 2007, n. 9; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6; contratto collettivo di lavoro del personale del comparto unico – area dipendenti regionali non dirigenti – quadriennio giuridico 1998-2001, art. 8; contratto collettivo di lavoro – quadriennio giuridico 1998-2001 – area non dirigenziale, art. 12; contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – non dirigenti – quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005; contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – non dirigenti – quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007; decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1/pres.; decreto del presidente della giunta regionale 8 luglio 1996, n. 245/pres.

Art. 6 1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente ordinanza e’ stanziata la somma di euro 10.000.000,00 a valere sull’art. 2, comma 51, della legge 28 dicembre 2009, n. 191. Tali risorse sono cosi ripartite: quanto a euro 6.000.000,00 in favore della regione Veneto e quanto a euro 4.000.000,00 in favore della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. 2. La regione Veneto e’ altresi’ autorizzata ad utilizzare la somma di euro 5.949.862,69, riveniente dalle economie realizzatesi ai sensi dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3027 del 18 dicembre 1999 e n. 3090 del 18 ottobre 2000 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3237 del 20 agosto 2002, n. 3258 del 28 dicembre 2002 e n. 3276 del 5 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Le risorse di cui al comma 1 assegnate alla regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia sono trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all’art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. 4. Le risorse di cui al comma 1, assegnate alla regione Veneto, sono trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri su una apposita contabilita’ speciale all’uopo istituita intestata al commissario delegato – segretario regionale ai lavori pubblici. 5. Per il perseguimento delle finalita’ di messa in sicurezza del territorio, negli ambiti territoriali in cui siano gia’ in corso interventi connessi a precedenti emergenze, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, i commissari delegati possono procedere all’unificazione complessiva delle attivita’, per la cui attuazione coordinata sono autorizzate, ove necessario, le deroghe alla normativa indicata all’art. 5, all’uopo utilizzando le risorse disponibili. 6. I commissari delegati, d’intesa con le regioni interessate, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza sono autorizzati ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonche’ ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali. 7. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire ai commissari delegati risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna. 8. Agli oneri derivanti dalle attivita’ dirette a fronteggiare gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2010, citato in premessa, si provvede inizialmente a valere sulle risorse finanziarie a qualsiasi titolo trasferite sul Fondo regionale per la protezione civile di cui all’art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 con esclusione di quelle derivanti dalla legge n. 388 del 2000, e a carico del Fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ove sara’ opportunamente integrato dal Ministero dell’economia e delle finanze. A carico delle medesime risorse finanziarie saranno posti gli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario e quelli relativi alle indennita’ accessorie correlate alle attivita’ svolte dal personale della Protezione civile della regione negli anni 2009 e 2010 nell’ambito dei contesti emergenziali in atto, dichiarati ai sensi della legge n. 225 del 1992: a tale fine, il commissario delegato trasferisce le risorse necessarie dal Fondo regionale per la protezione civile, di cui all’art. 33 della legge regionale n. 64/86, ai competenti uffici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-16&task=dettaglio&numgu=38&redaz=10A01844&tmstp=1266392910550

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010, n. 18

Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonche’ il sistema comune dell’IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 41 del 19-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto; Vista la direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi; Vista la direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro; Vista la direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie; Visto l’articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l’Allegato B; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed, in particolare, il capo II del titolo II recante disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell’imposta sul valore aggiunto; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009; Visti i pareri espressi dalle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo comma dell’articolo 6 e’ sostituito dal seguente: «Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. In ogni caso le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunita’ nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime.»; b) l’articolo 7 e’ sostituito dal seguente: «Art. 7 (Territorialita’ dell’imposta – Definizioni). 1. Agli effetti del presente decreto: a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano; b) per "Comunita’" o "territorio della Comunita’" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunita’ europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a): 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 2) per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen; 3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d’oltremare; 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland; 6) le isole Anglo-Normanne; c) il Principato di Monaco, l’isola di Man e le zone di sovranita’ del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro; d) per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato" si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva; e) per "parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunita’", si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunita’ tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; "luogo di partenza di un trasporto passeggeri", e’ il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunita’, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunita’; "luogo di arrivo di un trasporto passeggeri", e’ l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunita’, per passeggeri imbarcati nella Comunita’, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunita’; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno e’ considerato come un trasporto distinto; f) per "trasporto intracomunitario di beni" si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. "Luogo di partenza" e’ il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; "luogo di arrivo" e’ il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente; g) per "locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto" si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.»; c) dopo l’articolo 7, sono inseriti i seguenti: «Art. 7-bis (Territorialita’ – Cessioni di beni). – 1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. 2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunita’, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto e’ ivi situato. 3. Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando il cessionario e’ un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attivita’ in relazione all’acquisto di gas e di elettricita’ e’ costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti e’ trascurabile; b) quando il cessionario e’ un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalita’ o parte dei beni non e’ di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all’estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Art. 7-ter (Territorialita’ – Prestazioni di servizi). – 1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: a) i soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attivita’; b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attivita’ commerciali o agricole; c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Art. 7-quater (Territorialita’ – Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi). – 1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile e’ situato nel territorio dello Stato; b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato; d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunita’, se il luogo di partenza del trasporto e’ situato nel territorio dello Stato; e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno del territorio della Comunita’. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunita’ e sono utilizzati nel territorio dello Stato. Art. 7-quinquies (Territorialita’ – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili). – 1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, le prestazioni di servizi relativi ad attivita’ culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita’, nonche’ le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attivita’ sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche’ alle relative prestazioni accessorie. Art. 7-sexies (Territorialita’ – Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi). – 1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato; b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato; d) le prestazioni di lavorazione, nonche’ le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attivita’ accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato; e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto, quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunita’. Le medesime prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti al di fuori del territorio della Comunita’ si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunita’, quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero. g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio della Comunita’ e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunita’. Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunita’ si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Art. 7-septies (Territorialita’ – Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunita’). – 1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunita’: a) le prestazioni di servizi di cui all’articolo 3, secondo comma, numero 2); b) le prestazioni pubblicitarie; c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonche’ quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili; d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti; e) la messa a disposizione del personale; f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; g) la concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati; h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorche’ resi da soggetti che non siano ivi stabiliti; i) i servizi prestati per via elettronica; l) le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attivita’ o un diritto di cui alle lettere precedenti.»; d) all’articolo 8, primo comma, alinea, dopo le parole «costituiscono cessioni all’esportazione» sono aggiunte le seguenti «non imponibili»; e) all’articolo 8-bis, secondo comma, le parole «dell’ultimo comma dell’articolo 7 e quelle» sono soppresse; f) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al primo comma, alinea, dopo le parole «connessi agli scambi internazionali» sono aggiunte le seguenti «non imponibili»; 2) al primo comma, al n. 7) dopo le parole «alle locazioni di cui al n. 3)» sono inserite le seguenti «, nonche’ quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunita’»; 3) al primo comma, il n. 12) e’ abrogato; 4) al secondo comma, le parole «dell’ultimo comma dell’articolo 7 e quelle» sono soppresse; g) all’articolo 13, comma 2, lettera c), dopo le parole «del terzo comma dell’articolo 3,» sono aggiunte le seguenti «nonche’ per quelle di cui al terzo periodo del terzo comma dell’articolo 6,»; h) all’articolo 17, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: «Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e’ comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione. Se gli obblighi derivano dall’effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all’articolo 21. Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»; i) all’articolo 19, comma 3, dopo la lettera a), e’ inserita la seguente: «a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell’articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunita’ o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunita’ stessa;»; l) all’articolo 20, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «dell’articolo 36» sono inserite le seguenti: «e le prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunita’, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter»; m) all’articolo 21: 1) al comma 2, dopo la lettera f) e’ aggiunta la seguente: «f-bis) il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunita’;»; 2) al comma 5, le parole «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti «secondo comma»; 3) al comma 6, le parole «a norma dell’articolo 7, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti «a norma dell’articolo 7-bis, comma 1, e per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunita’, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter»; n) all’articolo 23, secondo comma, le parole «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti «secondo comma»; o) all’articolo 24, secondo comma, le parole «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti «secondo comma»; p) all’articolo 25, primo comma, le parole «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti «secondo comma»; q) all’articolo 30, secondo comma, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera d), le parole «dell’articolo 7» sono sostituite dalle seguenti «degli articoli da 7 a 7-septies;»; 2) alla lettera e) le parole «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti «terzo comma»; r) dopo l’articolo 30 e’ inserito il seguente: «Art. 30-bis (Registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali). – 1. I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), relativamente alle operazioni di acquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di attivita’ non commerciali, per le quali hanno applicato l’imposta ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, adempiono gli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le modalita’ e nei termini previsti dagli articoli 47, comma 3, e 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»; s) all’articolo 35-ter, comma 1, le parole «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti «terzo comma»; t) dopo l’articolo 38-bis sono aggiunti i seguenti: «Art. 38-bis1 (Rimborso dell’imposta assolta in altri Stati membri della Comunita’). – 1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l’imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un’istanza all’Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico. 2. L’Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare tale richiesta allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi in cui, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente: a) non ha svolto un’attivita’ d’impresa, arte o professione; b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi degli articoli 19 e seguenti; c) si e’ avvalso del regime dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; d) si e’ avvalso del regime speciale per i produttori agricoli. 3. Nei casi indicati al comma 2 l’Agenzia delle entrate notifica al richiedente il mancato inoltro della richiesta di rimborso. Avverso il provvedimento motivato di rifiuto dell’inoltro e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, e’ individuato il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalita’ ed i termini procedurali per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo nonche’ per la realizzazione dei relativi scambi informativi. Art. 38-bis2 (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunita’). – 1. I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunita’, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell’imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2, secondo le disposizioni del presente articolo. Il rimborso non puo’ essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell’imposta e’ il committente o cessionario e da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti. L’ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non puo’ essere inferiore a quattrocento euro; se detto ammontare risulta inferiore a quattrocento euro il rimborso spetta annualmente, sempreche’ di importo non inferiore a cinquanta euro. 2. La richiesta di rimborso e’ presentata con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi, ovvero per periodi inferiori a tre mesi qualora questi periodi rappresentino la parte residua di un anno solare. 3. I soggetti di cui al comma 1 non hanno diritto al rimborso qualora nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’imposta. Nel caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso e’ ammesso soltanto in misura pari alla percentuale detraibile dell’imposta, quale applicata dallo Stato membro ove e’ stabilito il richiedente. 4. La richiesta di rimborso e’ inoltrata per via elettronica tramite lo Stato membro ove e’ stabilito il richiedente. 5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e al pagamento dei relativi interessi provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilita’ speciale. La decisione in ordine al rimborso dell’imposta e’ notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta, salvo quanto previsto ai commi successivi. 6. Entro il termine di quattro mesi di cui al comma 5, l’ufficio puo’ chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso o allo Stato membro ove esso e’ stabilito informazioni aggiuntive al fine di acquisire tutti gli elementi pertinenti su cui basare la decisione in merito al rimborso. Le informazioni aggiuntive possono essere richieste eventualmente ad un soggetto diverso, anche in via telematica solo se il destinatario dispone dei mezzi necessari. Le informazioni richieste sono fornite all’ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta di informazioni aggiuntive la comunicazione di cui al comma 5 e’ effettuata entro il termine di due mesi dal giorno in cui le informazioni sono pervenute all’ufficio ovvero entro due mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo periodo. I predetti termini non si applicano se scadono prima del decorso di un periodo di sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, nel qual caso l’ufficio effettua la comunicazione di cui al comma 5 entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa. 7. L’ufficio puo’ chiedere ulteriori informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 6. Le informazioni richieste sono fornite all’ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In tal caso, la comunicazione di cui al comma 5 e’ effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione della richiesta di rimborso. 8. Il rimborso e’ effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al comma 5, ovvero, qualora siano richieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei termini di cui ai commi 6 e 7. 9. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell’articolo 38-bis con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 8. La disposizione che precede non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive o le ulteriori informazioni aggiuntive entro il termine previsto dai commi 6 e 7. Non sono, altresi’, dovuti interessi fino a quando non pervengono all’ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso. 10. Il rimborso e’ eseguito nel territorio dello Stato o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest’ultimo caso l’ufficio riduce l’importo da erogare al richiedente dell’ammontare delle spese di trasferimento. 11. I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto restituiscono le somme indebitamente rimborsate, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento da parte dell’ufficio. Nei confronti degli stessi soggetti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata. 12. Nelle more del pagamento dell’ammontare dovuto a titolo di rimborso indebitamente erogato e delle relative sanzioni, l’ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a concorrenza del medesimo importo. 13. Avverso il provvedimento motivato di diniego e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 14. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, e’ individuato il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalita’ ed i termini per la richiesta e l’esecuzione dei rimborsi nonche’ per gli scambi informativi relativi al presente articolo.»; u) l’articolo 38-ter e’ sostituito dal seguente: «Art. 38-ter (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita’). – 1. La disposizione del primo comma dell’articolo 38-bis2 si applica, a condizione di reciprocita’, anche ai soggetti esercenti un’attivita’ d’impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita’, limitatamente all’imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attivita’. 2. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso, l’ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito provvedimento motivato avverso il quale e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 3. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell’articolo 38-bis con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 2. La disposizione che precede non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresi’, dovuti interessi fino a quando non pervengono all’ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso. 4. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all’ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata. L’ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria. 5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita’ e i termini per la richiesta e l’esecuzione dei rimborsi, nonche’ il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.»; v) all’articolo 56 e’ aggiunto in fine il seguente comma: «I provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter possono essere notificati anche tramite mezzi elettronici.»; z) all’articolo 67, comma 1, le parole «, primo comma, lettera b)» sono soppresse; aa) all’articolo 71, secondo comma, le parole «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti «secondo comma».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell’esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo’ avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
– La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto, e’ stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea n. L347 dell’11 dicembre
2006.
– La direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio
2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto
riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, e’ stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.
L44 del 20 febbraio 2008.
– La direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio
2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso
dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva
2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato
membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e’ stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.
L44 del 20 febbraio 2008.
– La direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16
dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie, e’ stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea n. L14 del 20 gennaio 2009.
– Si trascrive il testo dell’art. 1, comma 1 (Delega al
Governo per l’attuazione di direttive comunitarie) della
legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008):
«1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro la
scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole
direttive, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive
elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
sia gia’ scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
e’ delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A
e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
e’ delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
– Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto», e’ stato pubblicato nel
supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 292
dell’11 novembre 1972.
– Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
recante, al capo II del titolo II, «Disciplina temporanea
delle operazioni intracomunitarie e dell’imposta sul valore
aggiunto», e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
203 del 30 agosto 1993.
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul
valore aggiunto) come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Effettuazione delle operazioni). – Le cessioni
di beni si considerano effettuate nei momento delle
stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento
della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.
Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi
si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai
numeri 1) e 2) dell’art. 2, si considerano effettuate nel
momento in cui si producono tali effetti e comunque, se
riguardano beni mobili, dopo li decorso di un anno dalla
consegna o spedizione.
In deroga al precedente comma l’operazione si considera
effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica
autorita’ e per le cessioni periodiche o continuative di
beni in esecuzione di contratti di somministrazione,
all’atto del pagamento dei corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario,
di cui al n. 3) dell’art. 2, all’atto della vendita del
beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o
familiare dell’imprenditore e ad altre finalita’ estranee
all’esercizio dell’impresa, di cui al n. 5) dell’art. 2,
all’atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti
estimatori, all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i
bene non restituiti, alla scadenza del termine convenuto
tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla
consegna o spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in proprieta’ di case di
abitazione fatte al soci da cooperative edilizie a
proprieta’ divisa, alla data del rogito notarile;
d-ter) …
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate
all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate
nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano
effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se si
considera periodico o continuativo, nel mese successivo a
quello in cui sono rese. in ogni caso le prestazioni di
servizi di cui all’art. 7-ter, rese da un soggetto passivo
stabilito in un altro Stato membro della Comunita’ nei
confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio
dello Stato, effettuate in modo continuativo nell’arco di
un periodo superiore ad un anno e che non comportano
versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel
medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di
ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni
medesime.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati
nei precedenti commi indipendentemente da essi sia emessa
fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
l’operazione si considera effettuata, limitatamente
all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a
quella del pagamento.
L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in tue
le operazioni si considerano effettuate secondo le
disposizioni dei commi precedenti e l’imposta e’ versata
con le modalita’ e nei termini stabiliti nel titolo
secondo.
Tuttavia per le cessioni del prodotti farmaceutici
indicati nel numero 114) della terza parte dell’allegata
tabella A effettuate dal farmacisti, per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi al soci, associati o
partecipanti, di cui al quarto comma dell’art. 4, nonche’
per quelle fatte allo Stato, agii organi dello Stato
ancorche’ dotati di personalita’ giuridica, agli enti
pubblici territoriali e al consorzi tra essi costituiti al
sensi dell’art. 25 della legge 8 giugno 1990, n, 142 , alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
agli istituti universitari, alle unita’ sanitarie locali,
agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e
cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti
pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di
previdenza, l’imposta diviene esigibile all’atto del
pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta’ di
applicare le disposizioni del primo periodo. (Per le
cessioni di beni di cui all’art. 21, quarto comma, quarto
periodo, l’impalati diviene esigibile nei mese successivo a
quello della loro effettuazione. [Per le prestazioni di
servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per
conto di terzi iscritti nell’albo di cui alla legge 6
giugno 1974, n. 298, l’imposta diviene esigibile all’atto
del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta’
di applicare le disposizioni di cui al primo periodo)».
– Si riporta il testo degli articoli 8, 8-bis, 9, 13,
17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 35-ter, 56 e 67 del citato
d.P.R. n. 633 del 1972, come modificati dal presente
decreto:
«Art. 8 (Cessioni all’esportazione). – Costituiscono
cessioni all’esportazione non imponibili:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite
mediante trasporto o spedizione di beni fuori del
territorio della Comunita’ economica europea, a Cura o a
nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico
dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni
possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad
opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, montaggio, assemblaggio o adattamento ad
altri beni. L’esportazione deve risultare da documento
doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su
un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della
bolla di accompagnamento emessa a norma dell’art. 2, D.P.R.
6 ottobre 2978, n. 627, o, se questa non e’ prescritta, sul
documento di cui all’art. 21, quarto comma, secondo
periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale
l’esportazione deve risultare nel modi stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori dei
territorio della Comunita’ economica europea entro novanta
giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente
o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a
dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da
diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro
mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da
trasportarsi nel bagagli personali fuori del territorio
della Comunita’ economica europea; l’esportazione deve
risultare da vidimazione apposta dall’ufficio doganale o
dall’ufficio postale su un esemplare della fattura;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni
diversi dal fabbricati e dalle aree edificabili, e le
prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo
effettuato cessioni all’esportazione od operazioni
intracomunitarie, si avvalgono della facolta’ di
acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e
servizi senza pagamento dell’imposta.
Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c),
sono effettuate senza pagamento dell’imposta al soggetti
indicati nella lettera a), se residenti, ed al soggetti che
effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del
precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la
loro responsabilita’, nel limiti dell’ammontare complessivo
dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere
dal medesimi fatte nel corso dell’anno solare precedente. I
cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale
ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano
esportati nello stato originarlo nei sei mesi successivi
alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso
e l’ammontare delle cessioni del beni effettuate nei loro
confronti nello stesso anno al sensi della lettera a),
relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. I
soggetti che intendono avvalersi della facolta’ di
acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta
devono darne comunicazione scritta ai competente ufficio
dell’imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero
oltre tale data, ma anteriormente al momento di
effettuazione della prima operazione, indicando l’ammontare
del corrispettivi delle esportazioni fatte nell’anno solare
precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone
comunicazione entro il 31 gennaio, per la facolta’ di
acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta
assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese,
l’ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nel
dodici mesi precedenti. L’opzione ha effetto per un
triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di
triennio in biennio. La revoca deve essere comunicata
all’ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun
triennio. I soggetti che iniziano attivita’ o non hanno
comunque effettuato esportazioni nell’anno solare
precedente possono avvalersi per la durata di un triennio
solare della facolta’ di acquistare beni e servizi senza
pagamento dell’imposta, dandone preventiva comunicazione
all’ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in
ciascun mese, l’ammontare dei corrispettivi delle
esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.
Nel caso di affitto di azienda, perche’ possa avere
effetto li trasferimento del beneficio di utilizzazione
della facolta’ di acquistare beni e servizi per cessioni
all’esportazione, senza pagamento dell’imposta, al sensi
dei terzo comma, e’ necessario che tale trasferimento sia
espressamente previsto nei relativo contratto e che ne sia
data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta
giorni all’ufficio IVA competente per territorio.
Ai fini dell’applicazione dei primo comma si intendono
spediti o trasportati fuori della comunita’ anche i beni
destinati ad essere impiegati nei mare territoriale per la
costruzione, la riparazione, la manutenzione, la
trasformazione, l’equipaggiamento e il rifornimento delle
piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonche’ per la
realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la
terraferma.».
«Art. 8-bis (Operazioni assimilate alle cessioni
all’esportazione). – Sono assimilate alle cessioni
all’esportazione, se non comprese nell’art. 8:
a) le cessioni di navi destinate all’esercizio di
attivita’ commerciali o della pesca o ad operazioni di
salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla
demolizione, escluse le unita’ da diporto di cui alla legge
11 febbraio 1971, n. 50;
b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i
satelliti, ad organi dello Stato ancorche’ dotati di
personalita’ giuridica;
c) le cessioni di aeromoblll destinati a imprese di
navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti
internazionali;
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e
di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli
aeromoblll di cui alle lettere precedenti, le cessioni di
beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture
destinate ai loro rifornimento e vettovagliamento, comprese
le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed
escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il
vettovagliamento;
e) le prestazioni di servizi, compreso l’uso di
bacini di carenaggio, relativi alla costruzione,
manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione,
ass ernaggi allestimento, arredamento, locazione e noleggio
delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e
c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e
delle dotazioni di bordo, nonche’ le prestazioni di servizi
relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a)
e b);
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 8
si applicano, con riferimento all’ammontare complessivo dei
corrispettivi delle operazioni indicate nei precedente
comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai
fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai
soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio
dell’attivita’ propria dell’impresa .».
«Art. 9 (Servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali). – Costituiscono servizi internazionali o
connessi agli scambi internazionali non imponibili:
1) I trasporti di’ persone eseguiti in parte nel
territorio dello Stato e in parte in territorio estero in
dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in
transito o in importazione temporanea, nonche’ I trasporti
relativi a beni in importazione I cui corrispettivi sono
assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art.
69;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili,
autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e
carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1),
ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in
temporanea importazione nonche’ a quelli relativi a beni in
importazione sempreche’ i corrispettivi dei noleggi e delle
locazioni siano assoggettati all’imposta a norma del primo
comma dell’art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di
cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in
esportazione, in transito o in temporanea importazione
nonche’ al trasporti di beni in importazione sempreche’ i
corrispettivi del servizi di spedizione siano assoggettati
all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69; i servizi
relativi alle operazioni doganali;
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo,
manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura,
misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio,
deposito, custodia e simili, relativi ai beni in
esportazione, in transito o in importazione temporanea
ovvero relativi a beni in Importazione sempreche’ i
corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad
imposta a norma dei primo comma dell’art. 69;
6) i servizi prestati nel porti, autoporti, aeroporti
e negli scali ferroviari di confine che riflettono
direttamente il funzionamento e la manutenzione degli
impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto,
nonche’ quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in
importazione, in esportazione o in transito, a trasporti
internazionali di persone o di beni, al noleggi e alle
locazioni di cui al n. 3, nonche’ quelli relativi ad
operazioni effettuate fuori del territorio della
Comunita’; le cessioni di licenze all’esportazione;
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e
per conto di agenzie di viaggio di cui 74-ter, relativi a
prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati
membri della Comunita’ economica europea;
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi
doganali a norma dell’art. 152, primo comma, del testo
unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
9) i trattamenti di cui all’art. 176 del testo unico
approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su
beni di provenienza estera non ancora definitivamente
importati, nonche’ su beni nazionali, nazionalizzati o
comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del
prestatore di servizio o del committente non residente nel
territorio dello Stato;
10).
11).
12) (abrogato).
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 8
si applicano, con riferimento all’ammontare complessivo del
corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente
comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dal
fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dal
soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio
dell’attivita’ propria dell’impresa.».
«Art. 13 (Base imponibile). – 1. La base imponibile
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e’
costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi
dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni
contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti
all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi
accollati al cessionario o al committente, aumentato delle
integrazioni direttamente connesse con corrispettivi dovuti
da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono
costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi dipendenti da atto della pubblica autorita’,
dall’indennizzo comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al
commissionario o dal commissionario al committente, di cui
ai numero 3) del secondo comma dell’art. 2, rispettivamente
dai prezzo di vendita pattuito dai commissionario,
diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto
pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione;
per le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatari
senza rappresentanza, di cui al terzo periodo dei terzo
comma dell’art. 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura
del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della
provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto
dal mandatario, aumentato della provvigione;
c) per le cessioni indicate al numeri 4), 5) e 6) del
secondo comma dell’art. 2, dal a prezzo di acquisto o, in
mancanza, dai prezzo di costo dei beni o di beni simili,
determinati nel momento in cui si effettuano tali
operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e
al secondo periodo del terzo comma dell’art. 3, nonche’ per
quelle di cui al terzo periodo del terzo comma dell’art. 6,
dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione
dei servizi medesimi;
d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui
all’art. 11, dal valore normale del beni e del servizi che
formano oggetto di ciascuna di esse;
e) per le cessioni di beni vincolati ai regime della
temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione
diminuito del valore accertato dall’ufficio doganale
all’atto della temporanea importazione.
3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei
confronti di un soggetto per li quale l’esercizio dei
diritto alla detrazione e’ limitato a norma del comma 5,
dell’art. 19, anche per effetto dell’opzione di cui
all’art. 36-bis, la base imponibile e’ costituita dal
valore normale del beni e del servizi se e’ dovuto un
corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni
sono effettuate da societa’ che direttamente o
indirettamente controllano tale soggetto, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa’ che
controlla li predetto soggetto;
b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto
per li quale l’esercizio del diritto alla detrazione e’
limitato a norma del comma 5 dell’art. 19, la base
imponibile e’ costituita dal valore normale del beni e dei
servizi se e’ dovuto un corrispettivo inferiore a tale
valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di
societa’ che direttamente o indirettamente controllano tale
soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa’ che controlla il predetto soggetto;
c) per le operazioni Imponibili, nonche’ per quelle
assimilate agii effetti dei diritto alla detrazione,
effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio dei
diritto alla detrazione e’ limitato a norma del comma 5
dell’art. 19, la base imponibile e’ costituita dai valore
normale del beni e del servizi se e’ dovuto un
corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni
sono effettuate nei confronti di societa’ che direttamente
o indirettamente, controllano tale soggetto, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa’ che
controlla il predetto soggetto;
d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a
motore nonche’ delle apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di
telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione
effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio
personale dipendente la base imponibile e’ costituita dal
valore normale del servizi se e’ dovuto un corrispettivo
inferiore a tale valore.
4) Ai fini della determinazione della base imponibile i
corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in
valuta estera sono computati secondo il cambio dei giorno
in cui e’ stata effettuata l’operazione e, in mancanza,
secondo li cambio del giorno antecedente piu’ prossimo.
5) Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il
cui acquisto o importazione la detrazione e’ stata ridotta
ai sensi dell’art. 19-bis.1 o di altre disposizioni di
indetraibilita’ oggettiva, la base imponibile e’
determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai
sensi di tali disposizioni l’importo determinato al sensi
del commi precedenti.».
«Art. 17 (Soggetti passivi). – L’imposta e’ dovuta dai
soggetti che effettuano le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla
all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni
effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art.
19, nel modi e nel termini stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i
soggetti indicati all’art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c),
sono adempiuti dai cessionari o committenti.
Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti
dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul
valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di
soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od
esercitati, nel modi ordinari, dagli stessi soggetti
direttamente, se identificati ai sensi dell’art. 35-ter,
ovvero tramite un loro rappresentante residente nel
territorio dello Stato nominato nelle forme previste
dall’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. il rappresentante
fiscale risponde in solido con il rappresentato
relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione
delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La
nomina del rappresentante fiscale e’ comunicata all’altro
contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione.
Se gli obblighi derivano dall’effettuazione solo di
operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai
trasporti, gli adempimenti sono limitati all’esecuzione
degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all’art.
21.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti
di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o
ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
oro da investimento di cui all’art. 10, numero 11), nonche’
per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi,
al pagamento dell’imposta e’ tenuto il cessionario, se
soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La
fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con
l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e
seguenti e con l’indicazione della norma di cui al presente
comma, deve essere integrata dal cessionario con
l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; Lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e’ annotato anche nel registro di cui
all’art. 25.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la
prestazione di manodopera, rese nei settore edile da
soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che
svolgono l’attivita’ di costruzione o ristrutturazione di
Immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o
di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica
alle prestazioni di servizi rese nel confronti di un
contraente generale a cui venga affidata dai committente la
totalita’ dei lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del
numero 8-ter) dell’art. 10;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il
servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all’art. 21 della tariffa annessa al decreto dei Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita,
da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995, nonche’ del loro componenti ed
accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro
componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei,
direttamente provenienti da cave e miniere.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro
dell’economia e delle finanze, con propri decreti, in base
alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio
2006, ovvero individuate con decreto emanato al sensi
dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione
comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del
Consiglio, del 17 maggio 1977.».
«Art. 19 (Detrazione). – 1. Per la determinazione
dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’art. 17 o
dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’art. 30, e’
detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle
operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta
dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
in relazione ai beni ed al servizi importati o acquistati
nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, il diritto
alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta
diviene esigibile e puo’ essere esercitato, al piu’ tardi,
con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello in cui il diritto alla detrazione e’ sorto ed alle
condizioni esistenti al momento della nascita del diritto
medesimo.
2. Non e’ detraibile l’imposta relativa all’acquisto o
all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni
esenti o comunque non soggette all’imposta, salvo il
disposto dell’art. 19-bis2 in nessun caso e’ detraibile
l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni
o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni
a premio.
3. La indetraibilita’ di cui al comma 2 non si applica
se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 6, 8-bis e 9 o a
queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui
agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993,
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4)
dell’art. 10, effettuate nei confronti di soggetti
stabiliti fuori dalla Comunita’ o relative a beni destinati
ad essere esportati fuori della Comunita’ stessa;
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello
Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato,
darebbero diritto alla detrazione dell’imposta;
c) operazioni di cui all’art. 2, terzo comma, lettere
a), b), d) ed f);
d) cessioni di cui all’art. 10, numero 11),
effettuate da soggetti che producono oro da investimento o
trasformano oro in oro da investimento;
e) operazioni non soggette all’imposta per effetto
delle disposizioni di cui ai primo comma dell’art. 74,
concernente disposizioni relative a particolari settori.
4) Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per
operazioni non soggette all’imposta la detrazione non e’
ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e
l’ammontare indetraibile e’ determinato secondo criteri
oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi
acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare
la quota d’imposta indetraibile relativa al beni e servizi
in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei
all’esercizio dell’impresa, arte e professione.
5) Ai contribuenti che esercitano sia attivita’ che
danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla
detrazione sia attivita’ che danno luogo ad operazioni
esenti ai sensi dell’art. 10, il diritto alla detrazione
dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima
categoria di operazioni e il relativo ammontare e’
determinato applicando la percentuale di detrazione di cui
all’art. 19-bis. Nel corso dell’anno la detrazione e’
provvisoriamente operata con l’applicazione della
percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo
conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano
l’attivita’ operano la detrazione in base ad una
percentuale di detrazione determinata presuntivamente,
salvo conguaglio alla fine dell’anno.
5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla
lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di
cui ai precedenti commi non opera con riferimento
all’imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti,
anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli
acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di
oro diverso da quello da investimento destinato ad essere
trasformato in oro da investimento a cura degli stessi
soggetti o per loro conto, nonche’ per i servizi
consistenti in modifiche della forma, del peso o della
purezza dell’oro, compreso l’oro da investimento.».
«Art. 20 (Volume d’affari). – Per volume d’affari del
contribuente si intende l’ammontare complessivo delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo
stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione
con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23
e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26.
Non concorrono a formare il volume d’affari le cessioni di
beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’art.
2425, n. 3, del codice civile, nonche’ i passaggi di cui
all’ultimo comma dell’art. 36 e le prestazioni di servizi
rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della
Comunita’, non soggette all’imposta ai sensi dell’art.
7-ter del presente decreto.
L’ammontare delle singole operazioni registrate o
soggette a registrazione, ancorche’ non imponibili o
esenti, e’ determinato secondo le disposizioni degli
articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni
imponibili registrati a norma dell’art. 24 sono computati
al netto della diminuzione prevista nel quarto comma
dell’art. 27.».
«Art. 21 (Fatturazione delle operazioni). – 1. Per
ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio emette
fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e
simili, o, ferma restando la sua responsabilita’, assicura
che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente,
ovvero, per suo conto, da un terzo. L’emissione della
fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del
terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcun
strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza
e’ consentita a condizione che ne sia data preventiva
comunicazione all’amministrazione finanziaria e purche’ il
soggetto passivo nazionale abbia iniziato l’attivita’ da
almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati
notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o
di contestazione di violazioni sostanziali in materia di
imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le
modalita’, i contenuti e le procedure telematiche della
comunicazione. La fattura si ha per emessa all’atto della
sua consegna o spedizione all’altra parte ovvero all’atto
della sua trasmissione per via elettronica.
2. La fattura e’ datata e numerata in ordine
progressivo per anno solare e contiene le seguenti
indicazioni:
a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza
o domicilio dei soggetti fra cui e’ effettuata
l’operazione, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione
della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita
IVA. Se non si tratta di imprese, societa’ o enti devono
essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o
ragione sociale, il nome e il cognome;
b) natura, qualita’ e quantita’ dei beni e dei
servizi formanti oggetto dell’operazione;
c) corrispettivi ed altri dati necessari per la
determinazione della base imponibile, compreso il valore
normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono di cui all’art. 15, n. 2;
d) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono;
e) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile
con arrotondamento al centesimo di euro;
f) numero di partita IVA del cessionario del bene o
del committente del servizio qualora sia debitore
dell’imposta in luogo del cedente o del prestatore, con
l’indicazione della relativa norma;
f-bis) il numero di identificazione IVA attribuito
dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o
committente, per le operazioni effettuate nei confronti di
soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro
della Comunita’;
g) data della prima immatricolazione o iscrizione in
pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle
ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione
intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui
all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
h) annotazione che la stessa e’ compilata dal cliente
ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.
3. Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la
fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con
aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2,
lettere b), c) ed e), devono essere indicati distintamente
secondo l’aliquota applicabile. Per le operazioni
effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo
destinatario puo’ essere emessa una sola fattura. In caso
di piu’ fatture trasmesse in unico lotto, per via
elettronica, allo stesso destinatario da parte di un unico
fornitore o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse
fatture possono essere inserite una sola volta, purche’ per
ogni fattura sia accessibile la totalita’ delle
informazioni. La trasmissione per via elettronica della
fattura, non contenente macroistruzioni ne’ codice
eseguibile, e’ consentita previo accordo con il
destinatario. L’attestazione della data, l’autenticita’
dell’origine e l’integrita’ del contenuto della fattura
elettronica sono rispettivamente garantite mediante
l’apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture
del riferimento temporale e della firma elettronica
qualificata dell’emittente o mediante sistemi EDI di
trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i
predetti requisiti di autenticita’ e integrita’. Le fatture
in lingua straniera devono essere tradotte in lingua
nazionale a richiesta dell’amministrazione finanziaria e
gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta
purche’ l’imposta sia indicata in euro.
4. La fattura e’ emessa al momento di effettuazione
dell’operazione determinata a norma dell’art. 6. La fattura
in formato cartaceo e’ compilata in duplice esemplare di
cui uno e’ consegnato o spedito all’altra parte. Per le
cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da
documento di trasporto o da altro documento idoneo a
identificare i soggetti tra i quali e’ effettuata
l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con
decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n.
472, la fattura e’ emessa entro il giorno 15 del mese
successivo a quello della consegna o spedizione e contiene
anche l’indicazione della data e del numero dei documenti
stessi. In tale caso, puo’ essere emessa una sola fattura
per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra
le stesse parti. In deroga a quanto disposto nel terzo
periodo la fattura puo’ essere emessa entro il mese
successivo a quello della consegna o spedizione dei beni
limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal
cessionario per il tramite del proprio cedente.
5. Nelle ipotesi di cui all’art. 17, secondo comma, il
cessionario o il committente deve emettere la fattura in
unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua
responsabilita’, assicurarsi che la stessa sia emessa, per
suo conto, da un terzo.
6. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni
relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti
a vigilanza doganale, non soggette all’imposta, a norma
dell’art. 7-bis, comma 1, e per le prestazioni di servizi
rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel
territorio di un altro Stato membro della Comunita’, non
soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter nonche’ per
le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,
9 e 38-quater, per le operazioni esenti di cui all’art. 10,
tranne quelle indicate al n. 6), per le operazioni soggette
al regime del margine previsto dal decreto-legge 23
febbraio 1995, n, 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, nonche’ dall’art. 74-ter per le
operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo.
In questi casi la fattura, in luogo dell’indicazione
dell’ammontare dell’imposta, reca l’annotazione che si
tratta rispettivamente di operazione non soggetta, non
imponibile, esente ovvero assoggettata al regime del
margine, con l’indicazione della relativa norma.
7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti,
ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o
le imposte relativi sono indicate in misura superiore a
quella reale, l’imposta e’ dovuta per l’intero ammontare
indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
8. Le spese di emissione della fattura e dei
conseguenti adempimenti e formalita’ non possono formare
oggetto di addebito a qualsiasi titolo.
«Art. 23 (Registrazione delle fatture). – Il
contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
emesse, nell’ordine della loro numerazione e con
riferimento alla data della loro emissione, in apposito
registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte,
dell’art. 21, devono essere registrate entro il termine di
emissione e con il riferimento al mese di consegna o
spedizione del beni.
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero
progressivo e la data di emissione di essa, l’ammontare
imponibile dell’operazione o delle operazioni e l’ammontare
dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, e la
ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del
bene o dei committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi
di cui al secondo comma dell’art. 17, del cedente o del
prestatore.
Se l’altro contraente non e’ un’impresa, societa’ o
ente devono essere indicati, in luogo della ditta,
denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per
le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti
di cui al sesto comma dell’art. 21 devono essere indicati,
in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di
inapplicabilita’ di essa e la relativa norma.
Nell’ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 6 le
fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto
destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai
sensi dell’art. 39, secondo modalita’ e termini stabiliti
con apposito decreto ministeriale.».
«Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). – I
commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui
all’art. 22, in luogo di quanto stabilito nell’articolo
precedente, possono annotare in apposito registro,
relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni
imponibili e delle relative imposte, distinto secondo
l’aliquota applicabile, nonche’ l’ammontare globale del
corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui
all’art. 21, sesto comma, e, distintamente, all’art.
38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate.
L’annotazione deve essere eseguita, con riferimento al
giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il
giorno non festivo successivo.
Nella determinazione dell’ammontare giornaliero del
corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
delle operazioni effettuate con emissione di fattura,
comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e
quelle indicate nel secondo comma dell’art. 17, includendo
nel corrispettivo anche l’imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto,
che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti
ad aliquote d’imposta diverse, il Ministro delle finanze
puo’ consentire, stabilendo le modalita’ da osservare, che
la registrazione del corrispettivi delle operazioni
imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la ripartizione dell’ammontare del corrispettivi al fini
dell’applicazione delle diverse aliquote sia fatta in
proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
l’attivita’ di vendita devono eseguire le annotazioni
prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l’attivita’ di
vendita. Le relative modalita’ sono stabilite con decreto
del Ministro delle finanze.».
«Art. 25 (Registrazione degli acquisti). – Il
contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture
e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi
acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o
professione, comprese quelle emesse a norma del secondo
comma dell’art. 17 e deve annotarle in apposito registro
anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla
dichiarazione annuale, nella quale e’ esercitato il diritto
alla detrazione della relativa imposta.
Dalla registrazione devono risultare la data della
fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa
attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del
cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome
e cognome se non si tratta di imprese, societa’ o enti,
nonche’ l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta
distinti secondo l’aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni non imponibili
o esenti di cui al sesto comma dell’art. 21 devono essere
indicati, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo
di inapplicabilita’ di essa e la relativa norma.
La disposizione del comma precedente si applica anche
per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per
quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi,
quale ne sia l’importo.».
«Art. 30 (Versamento di conguaglio e rimborso
dell’eccedenza). – Se dalla dichiarazione annuale risulta
che l’ammontare detraibile di cui a n. 3) dell’art. 28,
aumentato delle somme versate mensilmente, e’ superiore a
quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili di
cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha
diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione
nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle
ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di
cessazione di attivita’.
Il contribuente puo’ chiedere in tutto o in parte il
rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore
a lire cinque milioni, all’atto della presentazione della
dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente
attivita’ che comportano l’effettuazione di operazioni
soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle
dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni,
computando a tal fine anche le operazioni effettuate a
norma dell’art. 17, quinto, sesto e settimo comma;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui
agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25
per cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni
effettuate;
c) limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o
all’importazione di beni ammortizzabili, nonche’ di beni e
servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non
soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a
7-septies;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal
terzo comma dell’art. 17.
Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel
precedente terzo comma puo’ chiedere il rimborso
dell’eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione
annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti
risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso
puo’ essere richiesto per un ammontare comunque non
superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da
indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che,
in relazione all’attivita’ esercitata, hanno determinato il
verificarsi dell’eccedenza di cui si richiede il rimborso.
Agli effetti della norma di cui all’art. 73, ultimo
comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma
del presente articolo si intendono applicabili per i
rimborsi richiesti dagli enti e dalle societa’
controllanti.».
«Art. 35-ter (Identificazione al fini I.V.A. ed
obblighi contabili del soggetto non residente). – 1. I
soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai
sensi dell’art. 17, terzo comma, intendono assolvere gli
obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul
valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione
all’Ufficio competente, prima dell’effettuazione delle
operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto
sistema.
2. La dichiarazione deve contenere le seguenti
indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la
eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il
domicilio fiscale nello Stato estero in cui l’attivita’ e’
esercitata;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o,
in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui
l’attivita’ e’ esercitata; gli elementi di cui alla lettera
a) per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) l’ufficio dell’amministrazione dello Stato estero
competente ad effettuare i controlli sull’attivita’ del
dichiarante, nonche’ il numero di identificazione
all’imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il
codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo
Stato;
d) il tipo e l’oggetto dell’attivita’ esercitata
nello Stato estero di stabilimento;
e) l’impegno ad esibire le scritture contabili entro
i termini stabiliti dall’amministrazione richiedente;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello di
dichiarazione.
3. L’ufficio attribuisce al richiedente un numero di
partita I.V.A., in cui sia evidenziata anche la natura di
soggetto non residente identificato in Italia. il predetto
numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni
altro atto, ove richiesto.
4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il
soggetto non residente presenta apposita dichiarazione
entro trenta giorni al competente ufficio dell’Agenzia
delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo
sono redatte in conformita’ al modello stabilito con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
5. Possono avvalersi dell’identificazione diretta
prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti,
che esercitano attivita’ di impresa, arte o professione in
altro Stato membro della Comunita’ europea o in un Paese
terzo con il quale esistano strumenti giuridici che
disciplinano la reciproca assistenza in materia di
imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle
direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e
n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE)
n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo anche in materia di utilizzo del servizio di
collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate per la
presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio,
in quanto applicabili, alle disposizioni dell’art. 35, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2001, n. 404.
«Art. 56 (Notificazione e motivazione degli
accertamenti). – Le rettifiche e gli accertamenti sono
notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei
modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte
sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici
dell’imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali.
Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all’art.
54 devono essere indicati specificamente, a pena di
nullita’, gli errori, le omissioni e le false o inesatte
indicazioni su cui e’ fondata la rettifica e i relativi
elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze
desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti
certi che danno fondamento alla presunzione.
Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi
devono essere indicati, a pena di nullita’, l’imponibile
determinato dall’ufficio, l’aliquota o le aliquote e le
detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state
ritenute applicabili le disposizioni del primo o del
secondo comma dell’art. 55.
Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 54 e al
terzo comma dell’art. 55 devono essere inoltre indicate, a
pena di nullita’, le ragioni di pericolo per la riscossione
dell’imposta.
La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di
fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se
la motivazione fa riferimento ad un altro atto non
conosciuto ne’ ricevuto dal contribuente, questo deve
essere allegato all’atto che lo richiama salvo che
quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L’accertamento e’ nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
I provvedimenti emanati ai sensi degli articoli
38-bis1, 38-bis2 e 38-ter possono essere notificati anche
tramite mezzi elettronici.».
«Art. 67 (Importazioni). – 1. Costituiscono
importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni
introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari
da Paesi o territori non compresi nel territorio della
Comunita’ e che non siano stati gia’ immessi in libera
pratica in altro Paese membro della Comunita’ medesima,
ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi
esclusi dalla Comunita’ a norma dell’art. 7:
a) le operazioni di immissione in libera pratica, con
sospensione del pagamento dell’imposta qualora si tratti di
beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della
Comunita’ economica europea;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui
all’art. 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del
Consiglio dei 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per
oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali,
che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunita’
economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai
dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a
beni provenienti dal Monte Athos, dalle Isole Canarie e dai
Dipartimenti francesi d’oltremare;
e) .
2. Sono altresi’ soggette all’imposta le operazioni di
reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori
della Comunita’ economica europea e quelle di
reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori
della Comunita’ medesima.».
«Art. 71 (Operazioni con lo Stato della Citta’ del
Vaticano e con la Repubblica di San Marino). – Le
disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle
cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni
nel territorio dello Stato della Citta’ del Vaticano,
comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli
uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana
del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica di San
Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalita’ da
stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le
finanze in base ad accordi con i detti Stati.
Per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni
provenienti dallo Stato della Citta’ del Vaticano, comprese
le aree di cui al primo comma, e della Repubblica di San
Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne e’
effettuata l’introduzione nel territorio dello Stato sono
tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto a
norma del secondo comma dell’art. 17.
Per i beni di provenienza estera destinati alla
Repubblica di San Marino, l’imposta sul valore aggiunto
sara’ assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al
detto Stato successivamente all’introduzione dei beni
stessi nel suo territorio, secondo modalita’ da stabilire
con il decreto previsto dal primo comma.».

Art. 2 Modifiche al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 38, comma 5, lettera c-bis), le parole «articolo 7, secondo comma, terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7-bis, comma 3»; b) all’articolo 40: 1) al comma 3, le parole «all’articolo 7, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti «all’articolo 7-bis»; 2) al comma 4, lettera a), le parole «dell’articolo 7, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti «dell’articolo 7-bis, comma 1,»; 3) i commi 4-bis, 5, 6, 7 e 9 sono abrogati; c) all’articolo 41, comma 4, sono soppresse le parole «nonche’ le prestazioni di servizi indicate nell’articolo 40, comma 9, del presente decreto,»; d) all’articolo 44: 1) al comma 1 le parole «, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi.» sono sostituite dalle seguenti «e gli acquisti intracomunitari.»; 2) comma 2, la lettera b) e’ abrogata; 3) al comma 3, il primo periodo e’ sostituito dal seguente «Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d’imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione del presente decreto sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, mediante identificazione diretta ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell’articolo 17 del medesimo decreto.»; 4) al comma 4, le parole «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti «terzo comma»; e) all’articolo 46: 1) al comma 1: a) al primo periodo: 1) la parola «o committente» e’ soppressa; 2) le parole «o servizi acquistati» sono soppresse; b) il secondo periodo e’ abrogato; 2) il primo periodo del comma 2 e’ sostituito dal seguente: «Per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 deve essere emessa fattura numerata a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che trattasi di operazione non imponibile, con la specificazione della relativa norma.»; 3) il comma 5, e’ sostituito dal seguente «5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l’indicazione anche del numero di identificazione, attribuito agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cedente dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.»; f) all’articolo 47, comma 1, le parole «e alle operazioni di cui all’articolo 46, comma 1, secondo periodo,» sono soppresse; g) all’articolo 49, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali e’ dovuta l’imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformita’ al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Dalla dichiarazione devono risultare l’ammontare degli acquisti, quello dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.»; h) all’articolo 50: 1) al comma 1, le parole «e le prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5, e 6,» e le parole «e dei committenti» sono soppresse; 2) al comma 3, le parole «o commette le prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6,» sono soppresse; 3) al comma 4, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «La dichiarazione e’ presentata, in via telematica, anteriormente all’effettuazione di ciascun acquisto; l’ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in conformita’ ad apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all’articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.»; 4) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. I contribuenti presentano in via telematica all’Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonche’ delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunita’ e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunita’. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non e’ dovuta l’imposta nello Stato membro in cui e’ stabilito il destinatario.»; 5) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalita’ ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate dall’Istituto nazionale di statistica. 6-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonche’ le procedure ed i termini per l’invio dei dati all’Istituto Nazionale di Statistica.»; i) all’articolo 50-bis, comma 6, le parole «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti «secondo comma»; l) all’articolo 59, il comma 1 e’ abrogato.

Note all’art. 2:
– Si riporta il testo degli articoli 38, 40, 41, 44,
46, 47, 49, 50, 50-bis e 59 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia
di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con
quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti
a detta armonizzazione, nonche’ disposizioni concernenti la
disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR
dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l’istituzione per 1993 di
un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 38 (Acquisti intracomunitari). – 1. L’imposta sul
valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari
di beni effettuati nel territorio dello Stato
nell’esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da
enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’art.
4, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi
d’imposta nel territorio dello Stato.
Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni,
derivanti da atti a titolo oneroso, della proprieta’ di
beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi,
spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro
Stato membro dal cedente, nella qualita’ di soggetto
passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per
loro conto.
Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
a);
b) la introduzione nel territorio dello Stato da
parte o per conto di un soggetto passivo d’imposta di beni
provenienti da altro Stato membro. La disposizione si
applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello
Stato, per finalita’ rientranti nell’esercizio
dell’impresa, di beni provenienti da altra impresa
esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti,
associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art. 4,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d’imposta;
d) l’introduzione nel territorio dello Stato da parte
o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni
dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di
trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato
membro, anche se il cedente non e’ soggetto d’imposta ed
anche se non effettuati nell’esercizio di imprese, arti e
professioni.
4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono
mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a
7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo
superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata
superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati
al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni
destinate all’esercizio di attivita’ commerciali o della
pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in
mare e gli aeromobili di’ cui all’art. 8-bis, primo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si
considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano
percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia
effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data dei
provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in
pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti,
ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per
oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il
termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima
immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di
altri provvedimenti equipollenti.
4-bis. Agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto,
costituiscono prodotti soggetti ad accisa l’alcole, le
bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti
energetici, esclusi il gas fornito dai sistema di
distribuzione di gas naturale e l’energia elettrica, quali
definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore.
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l’introduzione nei territorio dello Stato di beni
oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni
usuali ai sensi, rispettivamente, dell’art. 1, comma 3,
lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunita’
europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell’art. 18 del
Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503,
se i beni sono successivamente trasportati o spediti al
committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro
di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero
fuori del territorio della Comunita’; l’introduzione nel
territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati
per l’esecuzione di prestazioni o che, se importati,
beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione
totale dai dazi doganali;
b) l’introduzione nel territorio dello Stato, in
esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo
conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di
trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati
dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
passivi per i quali l’imposta e’ totalmente indetraibile a
norma dell’art. 19, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, e dai
produttori agricoli di cui all’art. 34 dello stesso decreto
che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei
modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti
intracomunitari e degli acquisti di cui all’art. 40, comma
3, del presente decreto, effettuati nell’anno solare
precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando,
nell’anno in corso, tale limite non e’ superato.
L’ammontare complessivo degli acquisti e’ assunto al netto
dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti
di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente
articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;
c-bis) l’introduzione nel territorio del Stato di gas
mediante sistemi di gas naturale e di energia elettrica, di
cui all’art. 7-bis, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel
proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole
imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non
si applica ai soggetti ivi indicati che optino per
l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari,
dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione, ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’anno
precedente ovvero nella dichiarazione di inizio
dell’attivita’ o comunque anteriormente all’effettuazione
dell’acquisto. L’opzione ha effetto, se esercitata nella
dichiarazione relativa all’anno precedente, dal 1° gennaio
dell’anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
e’ esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni
caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno
nel corso del quale e’ esercitata, sempreche’ ne permangano
i presupposti; la revoca deve essere comunicata all’ufficio
nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in
corso. Per i soggetti di cui all’art. 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti passivi d’imposta, la revoca deve essere
comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine
di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha
effetto dall’anno in corso.
7. L’imposta non e’ dovuta per l’acquisto
intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di
soggetto passivo d’imposta in altro Stato membro, di beni
dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o
trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari,
soggetti passivi d’imposta o enti di cui all’art. 4, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, assoggettati all’imposta per gli
acquisti intracomunitari effettuati, designati per il
pagamento dell’imposta relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti
intracomunitari da parte di commissionari senza
rappresentanza.».
«Art. 40 (Territorialita’ delle operazioni
intracomunitarie). – 1. Gli acquisti intracomunitari sono
effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto
beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in
libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato
istitutivo della Comunita’ economica europea, spediti o
trasportati dal territorio di altro Stato membro nel
territorio dello Stato.
2. L’acquisto intracomunitario si considera effettuato
nel territorio dello Stato quando l’acquirente e’ ivi
soggetto d’imposta, salvo che sia comprovato che l’acquisto
e’ stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di
destinazione del bene. E’ comunque effettuato senza
pagamento dell’imposta l’acquisto intracomunitario di beni
spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni
stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a
soggetto d’imposta nel territorio di tale Stato o ad ente
ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e
se il cessionario risulta designato come debitore
dell’imposta relativa.
3. In deroga all’art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel
territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per
corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel
territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro
Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti
d’imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per
l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari
ai sensi dell’art. 38, comma 6, ma con esclusione in tal
caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni
ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si
considerano spediti o trasportati dal territorio di tale
ultimo Stato.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi ai trasporto nuovi e a
quelle di beni da installare, montare o assiemare al sensi
dell’art. 7-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti
ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad
un ammontare nel corso dell’anno solare non superiore a
35.000 euro e sempreche’ tale limite non sia stato superato
nell’anno precedente. La disposizione non opera per le
cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti
passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per
l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato.
4-bis. (abrogato).
5. (abrogato).
6. (abrogato).
7. (abrogato).
8.
9. (abrogato).
«Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili). –
1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati
o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente
o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti
di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni
ed altre organizzazioni indicate nell’art. 4, quarto comma,
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi
d’imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del
cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a
lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad
altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni
di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei
confronti dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 5,
lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati
dall’applicazione dell’imposta sugli acquisti
intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non
abbiano optato per l’applicazione della stessa; le cessioni
dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il
trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in
conformita’ degli articoli 6 e 8 del presente decreto;
b) le cessioni in base a cataloghi, per
corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti
ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo
conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di
cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli
acquisti intracomunitari e che non hanno optato per
l’applicazione della stessa. La disposizione non si applica
per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da
installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c).
La disposizione non si applica altresi’ se l’ammontare
delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha
superato nell’anno solare precedente e non supera in quello
in corso 100.000 euro, ovvero l’eventuale minore ammontare
al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell’art. 34
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006. In tal caso e’ ammessa l’opzione per l’applicazione
dell’imposta nell’altro Stato membro dandone comunicazione
all’ufficio nella dichiarazione, ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, relativa all’anno precedente ovvero nella
dichiarazione di inizio dell’attivita’ o comunque
anteriormente all’effettuazione della prima operazione non
imponibile. L’opzione ha effetto, se esercitata nella
dichiarazione relativa all’anno precedente, dal 1° gennaio
dell’anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
e’ esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni
caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno
solare nel corso del quale e’ esercitata; la revoca deve
essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale
ed ha effetto dall’anno in corso;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal
territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato
membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati
o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1,
lettera a):
a);
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto
nuovi di cui all’art. 38, comma 4, trasportati o spediti in
altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero
per loro conto, anche se non effettuate nell’esercizio di
imprese, arti e professioni e anche se l’acquirente non e’
soggetto passivo d’imposta;
c) l’invio di beni nel territorio di altro Stato
membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo
conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel
successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le
cessioni di’ gas mediante sistemi di distribuzione di gas
naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei
confronti di soggetti di altro Stato membro nonche’ le
cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano,
agli effetti dell’imposta sui valore aggiunto, il regime di
franchigia.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non
si applica per i beni inviati in altro Stato membro,
oggetto delle operazioni di perfezionamento o di
manipolazioni usuali indicate nell’art. 38, comma 5,
lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per
l’esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati
beneficerebbero della ammissione temporanea in totale
esenzione dai dazi doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8,
8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti
commi 1 e 2, sono computabili ai fini della determinazione
della percentuale e dei limiti ivi considerati.».
«Art. 44 (Soggetti passivi). – 1. L’imposta sulle
operazioni intracomunitarie imponibili di cui ai precedenti
articoli, e’ dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni
di beni e gli acquisti intracomunitari.
L’imposta e’ determinata, liquidata e versata secondo
le disposizioni del presente decreto e del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. In deroga al comma 1, l’imposta e’ dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7 dell’art. 38,
dal cessionario designato con l’osservanza degli
adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
b) (abrogata).
3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono
effettuate da un soggetto passivo d’imposta non residente e
senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione del
presente decreto sono adempiuti o esercitati, nei modi
ordinari, mediante identificazione diretta ai sensi
dell’art. 35-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante
residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e
per gli effetti del terzo comma dell’art. 17 del medesimo
decreto. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili,
esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento
dell’imposta, la rappresentanza puo’ essere limitata
all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione
delle operazioni intracomunitarie di cui all’art. 46,
nonche’ alla compilazione, ancorche’ le operazioni in tal
caso non siano soggette all’obbligo di registrazione, degli
elenchi di cui all’art. 50, comma 6.
4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello
Stato a norma dell’art. 40, comma 3, da soggetto residente
in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti
dall’applicazione dell’imposta devono essere adempiuti o
esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato
ai sensi dell’art. 35-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante
fiscale nominato ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del
medesimo decreto.».
«Art. 46 (Fatturazione delle operazioni
intracomunitarie). – 1. La fattura relativa all’acquisto
intracomunitario deve essere numerata e integrata dal
cessionario con l’indicazione del controvalore in euro del
corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a
formare la base imponibile dell’operazione, espressi in
valuta estera, nonche’ dell’ammontare dell’imposta,
calcolata secondo l’aliquota dei beni. Se trattasi di
acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o
non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare
dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo
unitamente alla relativa norma.
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41
deve essere emessa fattura numerata a norma dell’art. 21
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare
dell’imposta, che trattasi di operazione non imponibile,
con la specificazione della relativa norma. La fattura deve
inoltre contenere l’indicazione del numero di
identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul
valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato
membro di appartenenza, in caso di consegna del bene al
cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla
fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura
emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da
uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza
pagamento dell’imposta a norma dell’art. 40, comma 2,
secondo periodo, deve contenere il numero dl
identificazione attribuito al cessionario dallo Stato
membro di destinazione dei beni e la designazione dello
stesso quale debitore dell’imposta.
3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni
spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto,
ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera c), nel territorio
di altro Stato membro, deve recare anche l’indicazione del
numero di identificazione allo stesso attribuito da tale
Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi,
per corrispondenza e simili, di cui all’art. 41, comma 1,
lettera b), non si applica la disposizione di cui al
secondo periodo del comma 2.
4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di
cui all’art. 38, comma 4, nella fattura devono essere
indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se
la cessione non e’ effettuata nell’esercizio di imprese,
arti e professioni tiene luogo della fattura l’atto
relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.
5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di
cui all’art. 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha
ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione deve emettere entro
il mese seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al
comma 1 con l’indicazione anche del numero di
identificazione, attribuito agli effetti dell’imposta sul
valore aggiunto, al cedente dallo Stato membro di
appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un
corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere
fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo
alla registrazione della fattura originaria».
«Art. 47 (Registrazione delle operazioni
intracomunitarie). – 1. Le fatture relative agli acquisti
intracomunitari di cui all’art. 38, commi 2 e 3, lettera
b), previa integrazione a norma del primo periodo dello
stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di
ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro
quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al
relativo mese, distintamente nel registro di cui all’art.
23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione, con
l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni
espresso in valuta estera. Le fatture di cui all’art. 46,
comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione.
Le fatture devono essere annotate distintamente, nei
termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro
di cui all’art. 25 del predetto decreto, con riferimento
rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di
emissione.
2. I contribuenti di cui all’art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro
di cui al successivo art. 24 anziche’ in quello delle
fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai
termini e alle modalita’ indicate nel comma 1.
3. I soggetti di cui all’art. 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti passivi d’imposta, devono annotare,
previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al
comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto
e conservato a norma dell’art. 39 dello stesso decreto n.
633 del 1972, entro mese successivo a quello in cui ne sono
venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione
per le fatture di cui all’art. 46, comma 5.
4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie
di cui all’art. 46, comma 2, devono essere annotate
distintamente nel registro di cui all’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
secondo l’ordine della numerazione e con riferimento alla
data della loro emissione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si
applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto
nuovi, di cui all’art. 38, comma 4, delle quali non e’
parte contraente un soggetto passivo d’imposta nel
territorio dello Stato.».
«Art. 49 (Dichiarazione e versamento dell’imposta per
gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad
accisa). – 1. I soggetti di cui all’art. 4, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, che hanno
effettuato acquisti intracomunitari per i quali e’ dovuta
l’imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente
articolo, devono presentare, in via telematica ed entro
ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti
registrati nel mese precedente, redatta in conformita’ al
modello approvato con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate. Dalla dichiarazione devono
risultare l’ammontare degli acquisti, quello dell’imposta
dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.
2. Entro il termine di cui al comma 1 l’imposta deve
essere versata, a norma dell’art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.
3. L’imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di
prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati
nell’art. 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento
dell’imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere
assolta unitamente all’accisa.
4. Per gli acquisti intracomunitari effettuati
nell’esercizio dell’attivita’ non commerciale dagli enti,
associazioni o altre organizzazioni di cui all’art. 4,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d’imposta nel
territorio dello Stato, indicati nell’art. 38, comma 1, si
applicano le disposizioni del presente articolo, dell’art.
46, comma 5, e dell’art. 47, comma 3.».
«Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi
intracomunitari). – 1. Le cessioni intracomunitarie di cui
all’art. 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), sono
effettuate senza applicazione dell’imposta nei confronti
dei cessionari che abbiano comunicato il numero di
identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro
di appartenenza.
2. Agli effetti della disposizione del comma 1
l’ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e
professioni, e secondo modalita’ stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, conferma la validita’ del numero di
identificazione attribuito al cessionario o committente da
altro Stato membro della Comunita’ economica europea,
nonche’ i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione
sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
3. Chi effettua acquisti intracomunitari soggetti
all’imposta deve comunicare all’altra parte contraente il
proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti
delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l’ipotesi
di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone
fisiche non operanti nell’esercizio di imprese, arti e
professioni.
4. I soggetti di cui all’art. 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti passivi d’imposta, che non hanno optato
per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti
intracomunitari a norma dell’art. 38, comma 6, del presente
decreto, devono dichiarare all’ufficio competente nei loro
confronti, a norma dell’art. 40 del suddetto decreto n. 633
del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti
ad imposta. La dichiarazione e’ presentata in via
telematica, anteriormente all’effettuazione di ciascun
acquisto: l’ufficio attribuisce il numero di partita IVA a
seguito di dichiarazione redatta in conformita’ ad apposito
modello approvato con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati
al momento del superamento del limite di cui all’art. 38,
comma 5, lettera c), del presente decreto.
5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato
della Comunita’ economica europea o da questo provenienti
in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all’art.
38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito
registro, tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
6. I contribuenti presentano in via telematica
all’Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle
cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonche’ delle
prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli
articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei
confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro della Comunita’ e quelle da questi ultimi ricevute.
I soggetti di cui all’art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, presentano l’elenco riepilogativo degli acquisti
intracomunitari dei beni e delle prestazioni di servizi di
cui al comma 1 dello stesso art. 7-ter, ricevute da
soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della
Comunita’. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di
servizi di cui al primo ed al secondo periodo non
comprendono le operazioni per le quali non e’
dovutal’imposta nello Stato membro in cui e’ stabilito il
destinatario.
6-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabiliti le
modalita’ ed i termini per la presentazione degli elenchi
di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate
dall’Istituto nazionale di statistica.

6-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle dogane dl concerto con il Direttore dell’Agenzia
delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di
Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della presente disposizione, sono approvati i
modelli e le relative istruzioni applicative, le
caratteristiche tecniche per la trasmissione nonche’ le
procedure ed i termini per l’invio dei dati all’Istituto
Nazionale di Statistica.
7. Le procedure intracomunitarie per le queli
anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata
emessa fattura o pagato in tutto o in parte
il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di
cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del
quale e’ stata eseguita la consegna o spedizione dei beni
per l’ammontare complessivo delle operazioni stesse.
8. (Omissis).».
«Art. 50-bis (Depositi fiscali ai fini IVA). – 1. Sono
istituiti, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,
speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati
«depositi IVA», per la custodia dl beni nazionali e
comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto
nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire
tali depositi le imprese esercenti magazzini generali
munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti
depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono
altresi’ considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad
accisa;
b) i depositi doganali, compresi quelli per la
custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto
ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni
nazionali o comunitari che in base alle disposizioni
doganali possono essere in essi introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle
entrate ovvero del direttore delle entrate delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d’Aosta,
possono essere abilitati a custodire beni nazionali e
comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che
riscuotono la fiducia dell’Amministrazione finanziaria. Con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1°
marzo 1997, sono dettati le modalita’ e i termini per il
rilascio dell’autorizzazione ai soggetti interessati.
L’autorizzazione puo’ essere revocata dal medesimo
direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore
delle entrate delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della Valle d’Aosta qualora siano riscontrate
irregolarita’ nella gestione del deposito e deve essere
revocata qualora vengano meno le condizioni per il
rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si
intendono estratti agli effetti del comma 6, salva
l’applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito
e’ destinato a custodire beni per conto terzi,
l’autorizzazione puo’ essere rilasciata esclusivamente a
societa’ per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilita’ limitata, a societa’ cooperative o ad enti,
il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore
ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica
per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto
passivo identificato in altro Stato membro della Comunita’
europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal
caso l’acquisto intracomunitario si considera effettuato
dal depositario, al momento dell’estrazione dei beni.
2-bis. I soggetti esercenti le attivita’ di cui ai
comma 1, anteriormente all’avvio della operativita’ quali
depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle
entrate, territorialmente competenti, apposita
comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo,
della congruita’ della garanzia prestata in relazione alla
movimentazione complessiva delle merci.
3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere
tenuto, ai sensi dell’art. 53, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi
la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere
conservato ai sensi dell’art. 39 del predetto decreto n.
633 del 1972; deve, altresi’, essere conservato, a norma
della medesima disposizione, un esemplare dei documenti
presi a base dell’introduzione e dell’estrazione dei beni
dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente
intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito
medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono
indicate le modalita’ relative alla tenuta del predetto
registro, nonche’ quelle relative all’introduzione e
all’estrazione dei beni dai depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul
valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti
mediante introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di’ ammissione in libera pratica di
beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un
deposito IVA;
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti
identificati in altro Stato membro della Comunita’ europea,
eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis
allegata al presente decreto, eseguite mediante
introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti
di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da
un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro
della Comunita’ europea, salvo che si tratti di cessioni
intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello
Stato;
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA
con trasporto o spedizione fuori del territorio della
Comunita’ europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni
di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a
beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente
eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi
sempreche’, in tal caso, le suddette operazioni siano di
durata non superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA e’
demandato all’ufficio doganale o all’ufficio tecnico di
finanza che gia’ esercita la vigilanza sull’impianto
ovvero, nei casi di cui al comma 2, all’ufficio delle
entrate indicato nell’autorizzazione. Gli uffici delle
entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza
possono, previa intesa con predetti uffici, eseguire
comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli
obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni
depositati.
6. L’estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini
della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di
commercializzazione nello Stato puo’ essere effettuata solo
da soggetti passivi d’imposta agli effetti dell’IVA e
comporta il pagamento dell’imposta; la base imponibile e’
costituita dal corrispettivo o valore relativo
all’operazione non assoggettata all’imposta per effetto
dell’introduzione ovvero, qualora successivamente i beni
abbiano formato oggetto di una o piu’ cessioni, dal
corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali
cessioni, in ogni caso aumentato, se non gia’ compreso,
dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi
delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante
la giacenza fino al momento dell’estrazione. L’imposta e’
dovuta dal soggetto che precede all’estrazione, a norma
dell’art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati
oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario,
senza pagamento dell’imposta, da parte del soggetto che
procede all’estrazione, questi deve provvedere alla
integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei
servizi eventualmente resi e dell’imposta, ed alla
annotazione della variazione in aumento nel registro di cui
all’art. 23 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni
dall’estrazione e con riferimento alla relativa data; la
variazione deve, altresi’, essere annotata nel registro di
cui all’art. 25 del medesimo decreto entro il mese
successivo a quello dell’estrazione.
7. Nei limiti di cui all’art. 44, comma 3, secondo
periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di
rappresentanti fiscali ai fini dell’adempimento degli
obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i
beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti
non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non
abbiano gia’ nominato un rappresentante fiscale ovvero non
abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi
dell’art. 35-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle
operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi
possono richiedere l’attribuzione di un numero di partita
I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d’imposta non
residenti da essi rappresentati.
8. Il gestore del deposito IVA risponde solidamente con
il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione
dell’imposta relativa all’estrazione, qualora non risultino
osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui
al comma 3.».
«Art. 59 (Rimborsi a soggetti non residenti e controlli
all’esportazione). – 1. (Abrogato)
2. (Omissis)

Art. 3 Modifiche con decorrenza successiva al 1° gennaio 2010 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’articolo 7-quinquies, comma 1, e’ sostituito dal seguente: «1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1: a) le prestazioni di servizi relativi ad attivita’ culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita’, nonche’ le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attivita’ sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche’ alle relative prestazioni accessorie; b) le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonche’ le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.». 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all’articolo 7-sexies, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera e) e’ sostituita dalla seguente: «e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunita’. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunita’ si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;»; b) dopo la lettera e) e’ aggiunta la seguente: «e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l’imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunita’. Le medesime prestazioni, se l’imbarcazione da diporto e’ messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunita’ ed il prestatore e’ stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l’imbarcazione da diporto e’ messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e);».

Note all’art. 3:
– Per i riferimenti del d.P.R. n. 663 del 1972 si
vedano le note all’art. 1.

Art. 4 Disposizioni abrogative 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati: a) l’articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; b) il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; c) il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 10; d) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2002; e) il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 2004, n. 190.

Note all’art. 4:
– Il testo del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
recante «Disposizioni in materia di imposte sui redditi,
sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di
termini per la definizione agevolata delle situazioni e
pendenze tributarie per la soppressione della ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da
depositi e conti correnti interbancari, nonche’ altre
disposizioni tributarie» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 23 gennaio 1993, n. 18 e convertito in legge,
con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n, 75,
riportata al n. A/LXXXV.
– Si riporta il testo dell’art. 34 del decreto-legge 23
febbraio 1995 n. 41, recante «Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica e per l’occupazione
nelle aree depresse, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
febbraio 1995, n. 45 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1995, n. 69) come modificato
dal presente decreto:
«Art. 34 (Elenchi riepilogativi). – 1. Gli uffici
abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi
dell’art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e quelli incaricati del controllo degli
elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarita’ od
inesattezze nella loro compilazione, provvedono
direttamente all’integrazione o alla correzione, dandone
notizia al contribuente; se rilevano la mancata
presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la
disponibilita’ dei dati esatti, inviano richiesta scritta
al contribuente invitandolo a presentare entro un termine,
comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un
ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare all’ufficio
richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le
irregolarita’ e le inesattezze riscontrate.
2-3. -.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate
dall’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto, previa
comunicazione da parte della Guardia di finanza o degli
altri uffici abilitati dell’Amministrazione finanziaria
delle violazioni da essi rilevate. Ai fini
dell’accertamento delle omissioni e delle irregolarita’ di
cui ai commi precedenti e per le relative controversie si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 51, 52,
59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli
uffici doganali possono altresi’ effettuare i controlli
necessari per l’accertamento delle anzidette violazioni
nonche’ delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso
dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui agli
articoli 51 e 52 del medesimo decreto. Le autorizzazioni
per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l’accesso di
cui al numero 7) del secondo comma dell’art. 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono rilasciate, per l’Agenzia delle dogane, dal Direttore
regionale.
5. Per l’omissione o l’inesattezza dei dati di cui agli
articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del
Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni
amministrative stabilite dall’art. 11 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , i cui limiti
edittali sono ridotti alla meta’ nei casi di ottemperanza
all’invito di cui al comma 1; si applicano le disposizioni
di cui all’ultimo periodo del comma 2 e agli ultimi due
periodi del comma 3 per i casi ivi previsti.
6. Sono abrogati il comma 7 dell’art.
54, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed il
comma 4 dell’art. 6, decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
n. 75.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1999, n. 10, abrogato dal presente decreto, recava:
«Regolamento recante norme per la semplificazione di alcuni
oneri connessi alla fornitura di informazioni statistiche
da emanare ai sensi dell’art. 3 comma 136, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio
2004, n. 190, abrogato dal presente decreto, recava:
«Regolamento concernente la rideterminazione del termine di
presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e
degli acquisti intracomunitari di beni (modelli Intrastat)
di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 16 del 1993,
relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel
mese dl luglio.».

Art. 5

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, con esclusione di quelle
di cui al comma 1, lettere t) ed u), quelle di cui all’articolo 2 e
all’articolo 4 si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio
2010. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera t), si
applicano alle richieste di rimborso presentate a partire dal 1°
gennaio 2010. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
u), si applicano a partire dalla data fissata con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
sostituito dall’articolo 3, comma 1, si applicano alle operazioni
effettuate dal 1° gennaio 2011.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 7-sexies, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dall’articolo 3, comma 2, si applicano alle operazioni
effettuate dal 1° gennaio 2013.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 11 febbraio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le
politiche europee

Tremonti, Ministro dell’economia
e delle finanze

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della
giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-19&task=dettaglio&numgu=41&redaz=010G0036&tmstp=1266826721893