DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2010 Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall’11 al 17 febbraio 2010

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 47 del 26-2-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Considerato che la provincia di Messina nei giorni dall’11 al 17
febbraio 2010 e’ stata colpita da un’eccezionale ondata di maltempo
caratterizzata da abbondanti precipitazioni superiori alla media
stagionale;
Considerato che i predetti fenomeni meteorologici hanno generato
gravi dissesti idrogeologici caratterizzati da smottamenti e
movimenti franosi che hanno interessato anche centri abitati, in
particolare nell’area del territorio Nebroideo;
Considerato, altresi’, che detti eventi hanno determinato gravi
danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, ai beni
mobili, con conseguente necessita’ di disporre l’evacuazione di
numerosi nuclei familiari;
Ravvisata la necessita’ di procedere con ogni urgenza alla
realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della
popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita’ ed
estensione, non e’ fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la
dichiarazione dello stato di emergenza;
Acquisita l’intesa della Regione Siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 febbraio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di
emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno
interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni
dall’11 al 17 febbraio 2010.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 14 maggio 2009, n. 15

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche. Abrogazione dell’art. 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 19
del 21 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modifica al titolo della legge regionale 3 novembre 1976, n. 55
«Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti
urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio
1974, n. 8» e successive modifiche.

1. Al titolo della legge regionale n. 55/1976 le parole:
«strumenti urbanistici comunali,» sono sostituite dalle seguenti:
«strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.».

Art. 2 Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 55/1976 come da ultimo modificato dalla legge regionale 17 febbraio 1992, n. 13 1. Al primo comma dell’art. 1 della legge regionale n. 55/1976 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’alinea le parole: «strumenti urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica»; b) al numero 1) dopo le parole: «strumento urbanistico generale» sono aggiunte le seguenti: «o dotati di programma di fabbricazione»; c) il numero 2) e’ sostituito dal seguente: «2) comuni dotati di piano regolatore generale e tenuti all’adeguamento di quest’ultimo al piano territoriale provinciale generale, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, nonche’ al piano territoriale paesistico regionale approvato ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche;». 2. All’alinea del secondo comma dell’art. 1 della legge regionale n. 55/1976 le parole: «strumenti urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica». 3. Il quarto comma dell’art. 1 della legge regionale n. 55/1976 e’ sostituito dal seguente: «La misura del contributo di cui al primo comma e’ graduata nel modo seguente: a) 100 per cento del preventivo di spesa ritenuto ammissibile per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti; b) 70 per cento del preventivo di spesa ritenuto ammissibile per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti; c) 60 per cento del preventivo di spesa ritenuto ammissibile per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e inferiore a 30.000 abitanti.». 4. Il quinto comma dell’art. 1 della legge regionale n. 55/1976, aggiunto dalla legge regionale 6 aprile 1978, n. 13, e’ sostituito dal seguente: «Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 2 e’ determinata, in relazione alle prevedibili disponibilita’ sullo stanziamento complessivo, l’entita’ del preventivo di spesa ritenuta ammissibile ai contributi previsti dal presente articolo nonche’ la misura dei contributi di cui al secondo, terzo e sesto comma.».

Art. 3 Modifiche all’art. 2 della legge regionale n. 55/1976 come modificato dalla legge regionale n. 13/1978 1. L’art. 2 della legge regionale n. 55/1976 e’ sostituito dal seguente: «Art. 2. – 1. Possono richiedere il contributo alla Regione i comuni di cui all’art. 1 che: a) abbiano una popolazione inferiore a 30.000 abitanti; b) abbiano chiuso il bilancio consuntivo dell’anno precedente a quello dell’istanza di contributo in disavanzo di bilancio per un importo superiore al 10 per cento. 2. La Giunta regionale stabilisce, con apposita deliberazione, oltre a quanto previsto dal quinto comma dell’art. 1, le modalita’ e i termini per la presentazione delle domande di contributo, anche in deroga al termine previsto dall’art. 93, commi 1 e 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, la documentazione da allegare alle domande stesse nonche’ gli eventuali ulteriori criteri per la concessione dei contributi. 3. I contributi di cui alla presente legge obbligano le amministrazioni beneficiarie, nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ammessi a finanziamento, all’utilizzo di supporti informatici, secondo i criteri definiti dalla direzione regionale competente in materia di urbanistica in coerenza con il sistema informativo territoriale regionale (SITR).».

Art. 4 Modifiche all’art. 3 della legge regionale n. 55/1976 1. L’art. 3 della legge regionale n. 55/1976, come modificato dalla legge regionale n. 13/1978, e’ sostituito dal seguente: «Art. 3. – 1. I contributi di cui all’art. 1 sono concessi agli enti beneficiari dalla direzione regionale competente in materia urbanistica. 2. L’erogazione del contributo e’ effettuata con le seguenti modalita’: a) il 10 per cento del contributo ad avvenuto conferimento dell’incarico di redazione del documento preliminare di indirizzo del piano urbanistico comunale generale ai sensi dell’articolo 32 della l.r. 38/1999; b) il 50 per cento del contributo, ovvero il 60 per cento nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), ad avvenuto conferimento dell’incarico ai progettisti; c) il restante 40 per cento del contributo successivamente alla data di trasmissione dello strumento urbanistico comunale all’ente competente per la definizione delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici comunali o di adeguamento degli stessi. 3. Con la deliberazione prevista dall’art. 2 sono stabilite le modalita’ di erogazione del contributo per la costituzione degli uffici di piano di cui al terzo comma dell’art. 1.».

Art. 5 Abrogazione dell’art. 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997 (art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17». 1. L’art. 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e’ abrogato. La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 14 maggio 2009 MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0579&tmstp=1267688938809

REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE 20 maggio 2009, n. 12 Disciplina per l’attivita’ professionale di acconciatore.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 9 del 27-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 24 del 27 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita’ 1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attivita’ di acconciatore), detta la disciplina per l’attivita’ professionale di acconciatore. In particolare definisce l’esercizio delle funzioni amministrative, le modalita’ per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale nonche’ le modalita’ per il rilascio del titolo di abilitazione professionale. 2. La presente legge, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale, urbano e del territorio regionale, e’ volta a garantire le condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell’attivita’ per le imprese operanti nel settore e la tutela dei consumatori.

Art. 2 Esercizio dell’attivita’ 1. L’esercizio dell’attivita’ professionale di acconciatore, in qualunque forma ed a qualsiasi titolo esercitata, e’ subordinata al conseguimento dell’abilitazione professionale di cui all’art. 6 e alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita’ al comune competente per territorio, previo possesso del nulla osta igienico-sanitario relativo ai locali in cui viene esercitata l’attivita’. 2. Sono soggette a dichiarazione di inizio attivita’ anche le attivita’ di acconciatore svolte presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre, discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonche’ nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente. 3. L’attivita’ di acconciatore puo’ essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente in regola con le disposizioni di cui alla presente legge, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica, di igiene, sanita’ e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da quelli utilizzati per la civile abitazione. 4. L’attivita’ di acconciatore puo’ essere svolta presso il domicilio del cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge e dalla normativa vigente in materia. 5. Non e’ ammesso lo svolgimento dell’attivita’ di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. 6. E’ ammesso lo svolgimento di attivita’ a fini didattici o di dimostrazione.

Art. 3 Funzioni della Regione 1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri generali di cui all’accordo 29 marzo 2007, n. 65/CSR e alle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale, standard professionali e formativi, modalita’ di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi, stabilisce con proprio atto: a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, le modalita’ di svolgimento degli esami, nonche’ gli standard di preparazione tecnico-culturale, ai fini del conseguimento dell’abilitazione professionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative; b) la programmazione dell’offerta formativa pubblica, sulla base delle esigenze del settore; c) le modalita’ di accertamento delle competenze pregresse maturate con la frequenza di attivita’ formative ed esperienze lavorative in imprese di acconciatura; d) le modalita’ di rilascio dell’abilitazione professionale di cui all’art. 6, inclusa l’organizzazione dell’esame finale per il conseguimento della stessa; e) le modalita’ di accertamento delle maturate esperienze lavorative qualificate di cui all’art. 6, comma 6 della legge n. 174/2005. 2. La Giunta regionale con l’atto di cui al comma 1 dispone l’autorizzazione e il riconoscimento dei corsi di formazione non ricompresi nella programmazione pubblica regionale, inclusa la definizione delle eventuali prescrizioni di messa in conformita’, ai fini del l’ammissione dei partecipanti all’esame di abilitazione professionale.

Art. 4 Funzioni delle province 1. Le province esercitano le seguenti funzioni: a) concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia, nell’ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa vigente; b) gestiscono le iniziative pubbliche di formazione professionale riguardanti le attivita’ di acconciatore, nel rispetto di quanto previsto nell’atto amministrativo di cui all’art. 3.

Art. 5 Funzioni dei comuni 1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio delle attivita’ previste dalla presente legge, fatte salve le competenze della Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio in materia di igiene, sanita’ e sicurezza degli operatori. 2. I comuni disciplinano in particolare: a) le superfici minime ed i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell’esercizio dell’attivita’ di acconciatore; b) i requisiti per migliorare la qualita’ dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilita’ ai servizi medesimi; c) l’obbligo e le modalita’ di esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e dei turni di chiusura; d) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della dichiarazione di inizio attivita’ (DIA); e) le modalita’ di svolgimento dell’attivita’ presso il domicilio del cliente. 3. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo relativamente all’esercizio dell’attivita’ di acconciatore.

Art. 6 Abilitazione professionale 1. L’abilitazione all’esercizio della professione si consegue a seguito del superamento di un esame tecnico-pratico finale, successivo allo svolgimento delle attivita’ formative conformi agli standard regionali e del l’eventuale periodo di inserimento presso un’impresa di acconciatura, cosi come disposto dall’art. 3 della legge n. 174/2005. 2. La frequenza di attivita’ formative puo’ essere oggetto di riconoscimento di crediti formativi, in applicazione alla normativa regionale in materia. 3. L’esame finale, rivolto, in conformita’ agli standard di certificazione definiti dalla Regione, alla verifica del possesso delle competenze di cui allo standard professionale nazionale, definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e’ svolto da una commissione nominata secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale. 4. La Regione dispone il riconoscimento dell’abilitazione professionale di acconciatore acquisita in altri Stati membri dell’Unione europea, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7

Trasferimento della titolarita’

1. In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in
proprieta’, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante
effettua, entro trenta giorni dalla data di trasferimento
dell’azienda, la relativa comunicazione al comune competente
indicando il nominativo del soggetto in possesso dell’abilitazione
professionale.
2. La cessazione dell’attivita’ di acconciatore e’ soggetta alla
comunicazione al comune territorialmente competente entro e non oltre
trenta giorni dalla cessazione della stessa.

Art. 8 Sanzioni amministrative 1. Chiunque svolge trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o piu’ requisiti o in violazione delle modalita’, previste dalla presente legge, e’ soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di seguito indicata: a) per l’esercizio dell’attivita’ senza il possesso del l’abilitazione professionale di acconciatore: da euro 2.000,00 ad euro 5.000,00; b) per l’esercizio dell’attivita’ senza la presentazione della DIA: da euro 3.000,00 ad euro 5.000,00; c) per la mancata comunicazione della cessazione dell’attivita’, nonche’ di trasferimento ad altri dell’azienda: da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00; d) per l’omessa esposizione delle tariffe professionali e del cartello degli orari e dei turni di chiusura: da euro 300,00 ad euro 1.000,00; e) per la mancata osservanza degli orari e turni di chiusura: da euro 100,00 ad euro 500,00. 2. Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).

Art. 9

Norme finali e transitorie

1. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere alla data
di entrata in vigore della presente legge possono ottenere
l’abilitazione professionale per lo svolgimento dell’attivita’ di
acconciatore con le modalita’ indicate dall’art. 6, comma 5 della
legge n. 174/2005.
2. I regolamenti comunali in materia continuano ad applicarsi in
quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.
3. Le attivita’ formative, finalizzate al conseguimento della
qualifica di acconciatore, in corso di realizzazione nel territorio
regionale o programmate dalla Regione Umbria e dalle Province di
Perugia e Terni alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono parificate a quelle previste dal comma 1, lettera a) dell’art. 3
della legge n. 174/2005.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 20 maggio 2009

LORENZETTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-27&task=dettaglio&numgu=9&redaz=009R0534&tmstp=1267690195457

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2010, n. 34 Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per i libri e la lettura, a norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009,n. 91

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 57 del 10-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali in data 28 ottobre 2005, con il quale e’ stato istituito l’Istituto per il libro; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 15; Visto l’articolo 2, comma 409, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ed in particolare l’articolo 2, comma 1; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali in data 20 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attivita’ culturali; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali in data 28 luglio 2009, con il quale e’ stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 20 luglio 2009; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 novembre 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Centro per il libro e la lettura 1. Il Centro per il libro e la lettura, di seguito denominato «CLL», con sede in Roma, e’ Istituto che afferisce alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore; esso gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. 2. Il dirigente preposto al CLL assume il titolo di direttore, e’ responsabile dell’attivita’ del CLL e del conseguimento degli obiettivi ed adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi e della spesa coordinando le attivita’ del CLL medesimo. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il conferimento dell’incarico di direzione del CLL e’ disposto secondo le procedure richiamate nell’articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni. 3. Al conseguimento dei fini istituzionali il CLL provvede con le risorse finanziarie iscritte in bilancio, derivanti da ordini di pagamento della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore, dall’utilizzo dei beni e degli spazi del CLL, dai proventi collegati allo svolgimento delle funzioni e dalle attivita’ di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, dai contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, comunitari, nonche’ di organizzazioni internazionali finalizzati ad attivita’ rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attivita’ di studio e di ricerca, da erogazioni liberali. In particolare il CLL puo’ effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, puo’ richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi ed i seminari di formazione e aggiornamento, per i congressi, i convegni e le altre manifestazioni che esso organizza. 4. Il CLL puo’ istituire borse di studio e di ricerca.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente in materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di
governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita’ eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita’
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
– Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita’ culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 ottobre 1998, n. 250.
– Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante
«Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita’
culturali, ai sensi dell’art. 1, della legge 6 luglio 2002,
n. 137», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio
2004, n. 11.
– Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
«Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita’ generale dello Stato», e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
– Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante
«Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilita’ generale dello Stato», e’ pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 giugno
1924, n. 130.
– La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione
del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio», e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
luglio 1941, n. 166.
– La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di
alcune norme di contabilita’ generale dello Stato in
materia di bilancio», e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233 (Il provvedimento e’ stato
abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2010 dalla lettera c)
del comma 1 dell’art. 51 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, recante «Legge di contabilita’ e finanza pubblica»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303).
– La legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante
«Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici», e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 ottobre 1984, n. 298.
– Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante
«Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attivita’
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, e
convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre
1996, n. 300.
– Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante
«Individuazione delle unita’ previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato», e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1998, n. 439, recante «Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di approvazione e di
rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in
ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli
enti pubblici non economici in materia di approvazione dei
bilanci e di programmazione dell’impiego di fondi
disponibili, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 dicembre 1998, n. 297.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e’
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59», e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205.
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e’ pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilita’ degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», e’ pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio
2003, n. 103.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
2003, n. 240, recante «Regolamento concernente il
funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del
servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia
gestionale», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
agosto 2003, n. 200.
– Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
recante «Riforma della disciplina in materia di attivita’
cinematografiche, a norma dell’art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
febbraio 2004, n. 29.
– Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e’
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
– Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di
contrasto all’evasione fiscale», e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto
2006, n. 186.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 89, recante «Regolamento per il riordino degli
organismi operanti presso il Ministero per i beni e le
attivita’ culturali, a norma dell’art. 29 del decreto legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248», e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158.
– Si riporta il testo dell’art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita’ culturali, a norma dell’art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre
2007, n. 291:
«Art. 15 (Istituti centrali, nazionali e dotati di
autonomia speciale). – 1. Sono istituti centrali:
a) l’Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione;
b) l’Istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
c) l’Opificio delle pietre dure;
d) l’Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
e) l’Istituto centrale per il restauro e la
conservazione del patrimonio archivistico e librario, che
assorbe l’Istituto centrale per la patologia del libro ed
il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli
archivi di Stato;
f) l’Istituto centrale per gli archivi di cui
all’art. 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368;
g) l’Istituto centrale per i beni sonori ed
audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.
1-bis. Sono Istituti nazionali:
a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico
ed etnografico «L. Pigorini»;
b) il Museo nazionale d’arte orientale;
c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d’arte
moderna e contemporanea;
d) l’Istituto nazionale per la grafica.
2.
3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:
a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici
di Napoli e Pompei;
b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici
di Roma;
c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta’ di Venezia e dei comuni della Gronda
lagunare;
d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta’ di Napoli;
e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta’ di Roma;
f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta’ di Firenze;
g) l’Istituto superiore per la conservazione ed il
restauro, che subentra all’Istituto centrale del restauro;
h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
l) il Centro per il libro e la lettura;
m) l’Archivio centrale dello Stato.
4. Con decreti ministeriali di natura non
regolamentare, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’art.
4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, sono individuati gli istituti
di cui al presente articolo, nonche’ gli altri organismi
istituiti come autonomi ai sensi dell’art. 8 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, nel rispetto dell’invarianza della spesa.
5. L’organizzazione ed il funzionamento degli Istituti
centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono
definiti con uno o piu’ regolamenti, emanati ai sensi
dell’art. 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988.
Per tutti gli istituti di cui al primo periodo continua ad
applicarsi, fino all’entrata in vigore dei predetti
regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina.
6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al
presente articolo sono conferiti dai titolari delle
strutture dirigenziali di livello generale da cui gli
stessi istituti dipendono o cui afferiscono.».
– Si riporta il testo del comma 409 dell’art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300:
«409. Per l’esercizio finanziario 2008 e’ autorizzata
la spesa di 1,5 milioni di euro per le spese di
funzionamento nonche’ per le attivita’ istituzionali del
Centro per il libro e la lettura, istituito presso il
Ministero per i beni e le attivita’ culturali con il
compito di promuovere e di realizzare campagne di
promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed
eventi in Italia e all’estero per la diffusione del libro
italiano, di sostenere le attivita’ di diffusione del libro
e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e
privati, nonche’ di assicurare il coordinamento delle
attivita’ delle altre istituzioni statali operanti in
materia e di istituire l’Osservatorio del libro e della
lettura. Il Centro collabora con le istituzioni
territoriali e locali competenti e con i soggetti privati
che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del
Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita’ organizzative e di funzionamento del
Centro.».
– Si riporta il testo dell’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, recante
«Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di
riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e
le attivita’ culturali», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2009, n. 164:
«Art. 2 (Norme finali e abrogazioni). – 1. Il Centro
per il libro e la lettura, gia’ istituito presso il
Ministero per i beni e le attivita’ culturali con la
denominazione Istituto per il libro, gode di autonomia
scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, ai
sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368, e successive modificazioni. Con regolamento
emanato, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel termine di sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, sono
stabilite le modalita’ organizzative e di funzionamento del
Centro per il libro e la lettura.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare
adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’art. 4, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, nel termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, si provvede
alla definizione dell’articolazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale dell’amministrazione
centrale e periferica, nell’ambito degli uffici
dirigenziali di livello generale individuati dal presente
regolamento. Fino all’adozione di detto decreto gli stessi
uffici dirigenziali di livello generale operano avvalendosi
dei preesistenti uffici dirigenziali di cui al decreto del
Ministro per i beni e le attivita’ culturali in data 18
giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158
dell’8 luglio 2008. Con successivo decreto ministeriale si
provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi e la
gestione delle risorse finanziarie in tale fase
transitoria. In particolare, per quanto concerne gli
aspetti organizzativi, nella stessa fase transitoria:
a) la Direzione generale per l’organizzazione, gli
affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale
si avvale, limitatamente all’esercizio delle attribuzioni
di competenza, dei Servizi I, II, III e IV della ex
Direzione generale per l’organizzazione, l’innovazione, la
formazione, la qualificazione professionale e le relazioni
sindacali e dei Servizi I, II, III e IV della ex Direzione
generale per il bilancio e la programmazione economica, la
promozione, la qualita’ e la standardizzazione delle
procedure;
b) la Direzione generale per la valorizzazione del
patrimonio culturale si avvale, limitatamente all’esercizio
delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I e IV della
ex Direzione generale per i beni architettonici,
storico-artistici ed etnoantropologici, del Servizio III
della ex Direzione generale per i beni archeologici, del
Servizio III della Direzione generale per gli archivi, del
Servizio II della ex Direzione generale per i beni librari,
gli istituti culturali ed il diritto di autore, nonche’ dei
Servizi III e IV della ex Direzione generale per il
bilancio e la programmazione economica, la promozione, la
qualita’ e la standardizzazione delle procedure;
c) la Direzione generale per il paesaggio, le belli
arti, l’architettura e l’arte contemporanee si avvale dei
Servizi I, II, III, IV e V della ex Direzione generale per
la qualita’ e la tutela del paesaggio, l’architettura e
l’arte contemporanee e dei Servizi I, II e III della ex
Direzione generale per beni architettonici,
storico-artistici ed etnoantropologici, limitatamente
all’esercizio delle attribuzioni di competenza.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogati gli articoli da 12 a 22, l’art.
23, limitatamente alla sua applicazione all’Opificio delle
pietre dure e al Museo delle arti e tradizioni popolari,
gli articoli da 25 a 28 e l’art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio
2001, n. 307, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’art. 2:
1) al comma 5, lettera a), le parole: "ai capi dei
Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al
Segretario generale";
2) al comma 5, lettera b), le parole: "per il
presidente dell’organo di direzione di cui all’art. 7,
comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per il direttore
del Servizio di controllo interno di cui all’art. 7, comma
2";
3) al comma 6, le parole: "ai capi dei
Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al
Segretario generale";
4) al comma 9 e’ aggiunto il seguente periodo: "Uno
dei suddetti dirigenti puo’ essere assegnato presso
l’Ufficio legislativo con le funzioni di Vice Capo
dell’Ufficio legislativo.";
5) al comma 11, le parole: "il Dipartimento per la
ricerca, l’innovazione, e l’organizzazione" e "Il suddetto
Dipartimento" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "la Direzione generale per l’organizzazione, gli
affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il
personale" e "La suddetta Direzione generale";
b) all’art. 3, comma 2, le parole: "dei Dipartimenti"
e "i Dipartimenti" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "delle strutture dirigenziali di livello
generale" e "le strutture dirigenziali di livello
generale";
c) all’art. 4, comma 1, le parole: "dei Dipartimenti"
sono sostituite dalle seguenti: "del Segretariato
generale";
d) all’art. 7, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
"2. La direzione del Servizio di controllo interno, organo
monocratico, e’ affidata dal Ministro ad un dirigente con
incarico di funzione dirigenziale di livello generale,
conferito ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica
amministrazione. Al direttore del Servizio di controllo
interno spetta il trattamento economico previsto dall’art.
2, comma 5, lettera b).";
e) all’art. 12, comma 1, la parola: "cinque" e’
sostituita dalla seguente: "quattro".
5. Dall’attuazione del presente regolamento non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. Le disposizioni di cui al presente regolamento danno
luogo all’applicazione di quanto previsto dall’art. 20,
comma 6, del CCNL dell’Area 1 – dirigenza.».
– Il decreto del Ministro per i beni e le attivita’
culturali 20 luglio 2009, recante «Articolazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale
dell’Amministrazione centrale e periferica», e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2009, n. 184.
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250:
«Art. 8 (Soprintendenze e gestioni autonome). – 1. Con
decreti ministeriali, adottati ai sensi dell’art. 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
soprintendenze di cui all’art. 30, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in
soprintendenze dotate di autonomia scientifica,
finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano
competenza su complessi di beni distinti da eccezionale
valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A
ciascun provvedimento e’ allegato l’elenco delle
soprintendenze gia’ dotate di autonomia. Ai dirigenti
preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il
trattamento economico di cui all’art. 24, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l’autonomia
puo’ essere attribuita anche a musei, a biblioteche
pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze
archivistiche.».
– Si riporta il testo dell’art. 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 24 (Trattamento economico). – 1. La retribuzione
del personale con qualifica di dirigente e’ determinata dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo
che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni attribuite, alle connesse responsabilita’ e ai
risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e
responsabilita’ ai fini del trattamento accessorio e’
definita, ai sensi dell’art. 4, con decreto ministeriale
per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o
enti, ferma restando comunque l’osservanza dei criteri e
dei limiti delle compatibilita’ finanziarie fissate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati
deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione
complessiva del dirigente considerata al netto della
retribuzione individuale di anzianita’ e degli incarichi
aggiuntivi soggetti al regime dell’onnicomprensivita’.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano
progressivamente la componente legata al risultato, in modo
da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la
tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1°
gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti
gli incrementi previsti per la parte accessoria della
retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si
applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e
dall’attuazione del medesimo comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al
raggiungimento dei risultati della prestazione non puo’
essere corrisposta al dirigente responsabile qualora
l’amministrazione di appartenenza, decorso il periodo
transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema
di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto
legislativo.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 4, con contratto
individuale e’ stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per
le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di
responsabilita’ attribuito con l’incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell’attivita’ amministrativa e di
gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l’individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
principi di contenimento della spesa e di uniformita’ e
perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche’ qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
indicato dall’art. 3, comma 1, la retribuzione e’
determinata ai sensi dell’art. 2, commi 5 e 7, della legge
6 marzo 1992, n. 216, nonche’ dalle successive modifiche ed
integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell’ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all’art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibro del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto
ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i
criteri indicati nell’art. 1, comma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all’art. 2 della
legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
all’art. 3, comma 2, sono assegnati alle universita’ e da
queste utilizzati per l’incentivazione dell’impegno
didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell’innovazione
didattica, delle attivita’ di orientamento e tutorato,
della diversificazione dell’offerta formativa. Le
universita’ possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le
universita’ possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attivita’ di ricerca nell’ambito
dei progetti e dei programmi dell’Unione europea e
internazionali. L’incentivazione, a valere sui fondi di cui
all’art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e’ erogata
come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti dei ruoli di cui all’art. 23 o equiparati sono
assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.
9.».
– Per il testo dell’art. 15 del decreto del Presidente
ella Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, si veda nelle
note alle premesse.

Art. 2

Compiti istituzionali

1. Compito del CLL e’ quello di attuare politiche di diffusione del
libro e della lettura in Italia, nonche’ di promozione del libro
italiano, della cultura e degli autori italiani all’estero.
2. Nello svolgimento dei compiti il CLL collabora con le
amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e con i
soggetti privati che operano nella filiera del libro.
3. Il CLL, in particolare:
a) incentiva l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di
programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le
opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori
contemporanei, italiani e stranieri;
b) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la
diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle
materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
c) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la
diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi
servizi;
d) promuove e realizza, in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, campagne informative attraverso la
televisione, la radio, il cinema, la stampa quotidiana e periodica,
internet, per sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dei
prodotti editoriali e della lettura;
e) promuove e realizza, in collaborazione con il Ministero degli
affari esteri per gli ambiti di relativa competenza, adeguate
politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori
italiani all’estero, attraverso una pianificazione pluriennale delle
strategie di intervento in materia di partecipazione alle Fiere
internazionali del libro e di sostegno alle traduzioni, anche in
esecuzione di appositi accordi culturali, nonche’ attraverso un piano
annuale di intervento da predisporre entro il 30 aprile di ciascun
anno;
f) promuove e organizza manifestazioni ed eventi, in Italia e
all’estero, volti a diffondere la produzione editoriale italiana e la
cultura della lettura in generale; in particolare, il CLL organizza
ogni anno una campagna nazionale di promozione della lettura, sentita
la Conferenza unificata ed in collaborazione con i soggetti legati
alla filiera del libro;
g) sostiene, anche mediante l’intervento dell’osservatorio del
libro e della lettura di cui all’articolo 7, le attivita’ di
diffusione del libro e della lettura, di coordinamento e di sostegno
delle iniziative promosse dalle biblioteche, dalle scuole e dalle
istituzioni pubbliche e private, con particolare riguardo a quelle
rivolte ai giovani, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della gioventu’, con il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministero
per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
h) supporta, anche mediante l’intervento dell’osservatorio del
libro e della lettura di cui all’articolo 7, le iniziative necessarie
a potenziare l’attivita’ delle biblioteche scolastiche, favorendone,
in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della gioventu’, il raccordo sul territorio con le altre
Istituzioni interessate alla promozione della lettura tra i piu’
giovani, anche tramite l’utilizzazione di procedure tecnologiche
informatiche e telematiche;
i) implementa le politiche inerenti alla diffusione del libro e
della lettura con particolare riferimento all’attivita’ svolta dalle
librerie e dalle biblioteche, anche attraverso il consolidamento di
quelle gia’ esistenti e l’incentivazione all’apertura di nuove
librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare
attenzione alle zone che ne risultino sprovviste.

Art. 3 O r g a n i 1. Sono organi del CLL: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio scientifico; d) l’osservatorio del libro e della lettura; e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4 Presidente 1. Il presidente del CLL e’ scelto dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali tra personalita’ in possesso di comprovati requisiti di capacita’ ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL. 2. Il presidente ha la rappresentanza del CLL nella cura dei rapporti nazionali ed internazionali; convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l’ordine del giorno. Nell’esercizio delle proprie funzioni, si avvale dell’attivita’ di studio e ricerca dell’osservatorio del libro e della lettura di cui all’articolo 7. 3. Il Presidente dura in carica tre anni e puo’ essere confermato una sola volta.

Art. 5 Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione del CLL e’ composto da: a) il presidente del CLL che lo presiede; b) il direttore del CLL; c) il funzionario preposto al servizio amministrativo – addetto all’ufficio contabilita’ e bilancio, con funzioni di segretario; d) un funzionario tecnico scientifico, scelto tra una terna di nominativi indicata dal direttore; e) un dirigente od un funzionario del Ministero per i beni e le attivita’ culturali designato dal direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore; f) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria; g) un componente designato dalla Conferenza Stato-regioni scelto tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del CLL. 2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali. La partecipazione al consiglio di amministrazione non da’ titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennita’ o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente. 3. I componenti di cui al comma 1, lettere a), d) , e), f) e g) sono nominati per tre anni con possibilita’ di essere confermati per una sola volta. 4. I criteri di scelta dei componenti di cui al comma 1, lettere e) e g) sono indicati dal Segretario generale del Ministero per i beni e le attivita’ culturali. 5. Il consiglio di amministrazione adotta le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici sulla base del programma delle attivita’ proposto dal consiglio scientifico, di cui all’articolo 6, e in coerenza con la direttiva generale annuale e con gli altri atti di indirizzo del Ministro. 6. Il consiglio di amministrazione delibera il programma di attivita’ annuale e pluriennale del CLL e ne verifica la compatibilita’ finanziaria e l’attuazione; delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal presidente o dal direttore del CLL. 7. Il direttore del CLL trasmette al direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore una relazione annuale sui risultati dell’attivita’ del CLL.

Art. 6 Consiglio scientifico 1. Il consiglio scientifico svolge funzione consultiva e di indirizzo nelle materie di competenza del CLL ed elabora le linee di attivita’ e di intervento dell’osservatorio del libro e della lettura di cui all’articolo 7. 2. Il consiglio scientifico propone al consiglio di amministrazione il programma annuale e pluriennale di attivita’ del CLL, individuando le priorita’ strategiche. 3. Il Consiglio scientifico e’ nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali ed e’ composto da: a) il presidente, scelto dal Ministro tra personalita’ di chiara fama in possesso di comprovati requisiti ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL; b) due componenti designati rispettivamente dalla Conferenza Stato-regioni e dalla Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali; c) due componenti designati dal Ministro, di cui uno designato di intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del CLL; d) due componenti designati dalle associazioni di categoria piu’ rappresentative degli editori e dei librai tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attivita’ del CLL, operanti in istituzioni italiane e straniere. 4. Alle riunioni del consiglio scientifico partecipa senza diritto di voto il direttore del CLL. 5. Il consiglio scientifico e’ convocato dal presidente. 6. Il consiglio scientifico elegge al suo interno un vice presidente. 7. I componenti del consiglio scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione al consiglio scientifico non da’ titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennita’ o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 Osservatorio del libro e della lettura 1. L’osservatorio del libro e della lettura, sulla base delle linee di attivita’ e di intervento elaborate dal consiglio scientifico, svolge i seguenti compiti: a) studio del livello e delle modalita’ di diffusione della lettura in Italia e proposte di iniziative per l’educazione e la sensibilizzazione alla lettura; b) studio dell’andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e proposta di iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare riferimento alla produzione contemporanea; c) studio dell’evoluzione dell’offerta libraria in Italia, dei comportamenti di acquisto e del settore editoriale in genere; d) raccolta e diffusione delle informazioni sulle iniziative comunitarie, nazionali e regionali a favore del libro e dell’editoria o comunque utili per gli operatori editoriali e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all’estero; e) approfondimento degli aspetti legati alla gestione dei diritti per la riproduzione delle opere conservate dai musei e dalle istituzioni culturali; f) implementazione delle politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura con particolare riferimento all’attivita’ svolta dalle librerie e dalle biblioteche, anche attraverso il consolidamento di quelle gia’ esistenti e l’incentivazione all’apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste. 2. L’osservatorio del libro e della lettura e’ nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali ed e’ composto da: a) il direttore del CLL che lo presiede; b) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma; c) cinque funzionari del Ministero per i beni e le attivita’ culturali designati dal direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore; d) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria; e) un rappresentante designato dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca; f) due rappresentanti designati dall’Associazione italiana editori; g) un rappresentante designato dall’ISTAT; h) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni; i) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali. 3. Alle riunioni dell’osservatorio del libro e della lettura partecipa senza diritto di voto il presidente del CLL. 4. I componenti dell’osservatorio del libro e della lettura di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h) e i), durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione all’osservatorio del libro e della lettura non da’ titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennita’ o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente. 5. Le funzioni di segreteria dell’osservatorio del libro e della lettura sono assicurate dal personale assegnato al CLL.

Art. 8 Collegio dei revisori dei conti 1. Presso il CLL opera il collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo con funzioni di presidente ed un supplente designati dal Ministero dell’economia e delle finanze e due membri effettivi ed un supplente designati dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali. I componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, durano in carica tre anni con possibilita’ di essere confermati per una sola volta. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 2. Il collegio dei revisori dei conti effettua il controllo di regolarita’ amministrativo-contabile.

Art. 9 Bilancio di previsione, esercizio finanziario 1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa. 2. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. 3. Il bilancio di previsione e’ composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del collegio dei revisori dei conti. 4. Le entrate e le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale. 5. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica: a) l’ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente; b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell’esercizio cui il bilancio si riferisce; c) l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui. 6. Nel bilancio di previsione e’ iscritto come prima posta dell’entrata l’ammontare presunto dell’avanzo di amministrazione all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce. 7. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacita’ operative del CLL. 8. Il consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre dell’anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie. 9. Il bilancio di previsione redatto dal direttore e’ sottoposto all’attenzione del collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della delibera dell’organo collegiale. Il collegio dei revisori dei conti, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l’approvazione. 10. Il consiglio di amministrazione, entro il mese di ottobre dell’anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del direttore e del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero per i beni e le attivita’ culturali e al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione di rispettiva competenza. 11. Quando l’approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell’inizio dell’esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero puo’ autorizzare, per non oltre quattro mesi, l’esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, nei limiti previsti dalla vigente normativa. 12. Il bilancio di previsione ed i relativi allegati sono redatti secondo gli schemi di cui al regolamento per l’amministrazione e contabilita’ degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Note all’art. 9:
– La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni
sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di
lavoro del personale dipendente», e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
– Per il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.

Art. 10 Preventivo economico 1. Il preventivo economico, redatto in conformita’ al regolamento per l’amministrazione e contabilita’ degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, espone il saldo finanziario di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.

Note all’art. 10:
– Per la legge 20 marzo 1975, n. 70, si veda nelle note
all’art. 9.
– Per il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=010G0046&tmstp=1268644590508