ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2010 Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3873).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 105 del 7-5-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante: «Disposizioni
urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza derivante
dall’attuale situazione internazionale», e la successiva ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2003, n.
3285;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, n.
3397 del 28 gennaio 2005 art. 8, n. 3536 del 28 luglio 2006 art. 21,
n. 3552 del 17 novembre 2006 art. 11 e n. 3559 del 27 dicembre 2006
art. 11;
Visto l’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005 e successive modificazioni ed
integrazioni inerente alle attivita’ di messa in sicurezza del Duomo
e Seminario di Agrigento, nonche’ l’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3642 del 16 gennaio 2008 art. 11;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3419 del 24 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni
recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare la situazione di pericolo in atto nei territori dei
comuni di Ancona e Orbetello» nonche’ l’art. 14 dell’ ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 e il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006 adottati per
la messa in sicurezza del Duomo di Ancona e di Orbetello;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3303 del 18 luglio 2003 recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio –
ambientale nel territorio delle provincie di L’Aquila e Teramo
interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del
Sistema Gran Sasso»;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, n.
3318 del 23 ottobre 2003 art. 6, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 2,
n. 3525 del 15 maggio 2006 art. 2, comma 2, n. 3417 del 24 marzo
2005, art. 4, n. 3536 del 28 luglio 2006 art. 13 e il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2005, relative
all’emergenza socio ambientale nei Comuni de L’Aquila e Teramo per la
messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3557
del 22 dicembre 2006 recante: «Disposizioni urgenti per la messa in
sicurezza e la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari»;
Considerato che per le situazioni emergenziali di cui alle
ordinanze sopra richiamate, sono terminate le attivita’ di somma
urgenza e si rende necessario, con riferimento agli aspetti
amministrativo contabile, definire le eventuali situazioni debitorie
e creditorie mediante la nomina di un soggetto avente specifica
competenza;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
dicembre 2002, n. 3259 recante: «Interventi necessari a fronteggiare
l’emergenza ambientale determinatasi nella citta’ di Catania nel
settore del traffico e della mobilita’» e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche’ la nota n. 77701 del 23 marzo 2010 del Sindaco
di Catania;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847
del 5 febbraio 2010, recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile dirette a fronteggiare gli eventi meteorologici che hanno
colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno
2009», nonche’ la nota del 7 aprile 2010 della regione Veneto»;
Visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno
2007 e successive modificazioni ed integrazioni, l’art. 8
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del
19 marzo 2008 e l’art. 14 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854
del 3 marzo 2010, recante: «Ulteriori disposizioni per lo svolgimento
del grande evento relativo al 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia
ed altre disposizioni di protezione civile» e la richiesta del 26
aprile 2010 del coordinatore dell’Unita’ tecnica di Missione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
dicembre 2009 recante: «Proroga dello stato di emergenza nel
territorio delle isole Eolie»;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Tenuto conto della persistente attivita’ vulcanica nell’ambito
dell’arcipelago delle Isole Eolie e nelle prospicienti aree marine e
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
dicembre 2009, ed al fine di addivenire ad una piu’ compiuta
conoscenza e valutazione sull’attuale stato di attivita’ dei vulcani
sottomarini che presentano lo stesso processo geodinamico di
generazione e delle relative dinamiche evolutive, nonche’ per la
tutela degli insediamenti abitativi costieri presenti nell’area di
interesse nazionale del mare Mediterraneo, il Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e’ autorizzato ad avvalersi di Istituti di ricerca nazionali, di
esperti di comprovata ed elevata professionalita’ in materia nonche’
a costituire una apposita Commissione tecnico-scientifica
internazionale.
2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1 il Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e’ autorizzato ad avvalersi di apposite societa’
specializzate in attivita’ di monitoraggio e di intervento operativo
anche a grandi profondita’ marine.
3. Per il compimento delle iniziative previste dal presente
articolo, e specificamente per le attivita’ negoziali, il
Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a derogare, se
necessario, e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, agli articoli 6, 7,
8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62,
63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 124, 125,128, 130,
132, 141 e 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
del Fondo della protezione civile.

Art. 2

1. Per provvedere ai necessari adempimenti di natura contabile in
relazione alle attivita’ poste in essere dal Commissario delegato –
Sindaco di Catania per il superamento del contesto emergenziale
ambientale determinatasi nella medesima citta’ nel settore del
traffico e della mobilita’ e di cui all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3259 del 20 dicembre 2002 e successive
modificazioni ed integrazioni, le residue disponibilita’ finanziarie
giacenti sulla contabilita’ speciale n. 3076 sono trasferite al
bilancio del comune di Catania in appositi capitoli di spesa da
istituire per il proseguimento delle predette attivita’.
2. All’esito delle attivita’ di cui al comma 1 il Sindaco di
Catania provvede a rendicontare ai sensi dell’art. 8, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

Art. 3

1. Ai dirigenti medici di primo livello, in servizio in posizione
di comando presso il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri puo’ essere attribuito, ove
inviati nei territori in cui e’ stato dichiarato lo stato
d’emergenza, e previa autorizzazione del Capo del medesimo
Dipartimento, il trattamento economico di cui all’art. 22, comma 3,
lettere a) e b) dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006.

Art. 4

1. Al fine di far fronte alle immediate esigenze derivanti dalle
singole emergenze e per l’ottimale raggiungimento degli obiettivi
individuati nelle relative ordinanze, all’art. 14, comma 3
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo
2003, n. 3266, all’art. 4, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 marzo 2003, n. 3271, all’art. 3, comma 3,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo
2003, n. 3277, all’art. 6, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 maggio 2007, n. 3589, all’art. 6, comma 3,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
2007, n. 3635, all’art. 6, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 gennaio 2008, n. 3640, all’art. 9, comma 1,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile
2007, n. 3580, all’art. 10, comma 2, dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, non si
applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Art. 5 1. Per le finalita’ di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, la regione Veneto e’ autorizzata ad utilizzare la somma di euro 5.280.000,00, riveniente dalle economie realizzatesi ai sensi dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3027 del 18 dicembre 1999 e n. 3090 del 18 ottobre 2000 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3237 del 20 agosto 2002, n. 3258 del 28 dicembre 2002 e n. 3276 del 5 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 1. Il comma 4 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010 e’ sostituito dal seguente: «4. Per il funzionamento dell’Unita’ Tecnica di Missione, il coordinatore della medesima struttura e di cui all’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010 e’ autorizzato ad utilizzare il 50% delle economie accertate e disponibili nell’ambito dei quadri economici relativi alle attivita’ poste in essere per lo svolgimento delle iniziative connesse al grande evento relativo al 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia». 2. Per le finalita’ di cui al comma 1 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010, alla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, ricostituita dall’art. 14 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 quale Unita’ tecnica di Missione, operante presso il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono apportate le modifiche nei termini di cui al presente comma: in ragione della nuova veste organizzativa strutturale, il contingente di dieci unita’ di personale – aventi qualifica funzionale, o equiparata, di aree III, II e I appartenenti alla Pubblica amministrazione, sia civile che militare, anche in posizione di comando – di cui all’art. 8, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, cosi’ come peraltro rideterminati in base all’art. 14, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, e’ incrementato di cinque unita’. In riferimento alle funzioni assegnate ai soggetti del contingente, estranei alla Pubblica amministrazione e assunti con contratto a tempo determinato, e’ attribuita la posizione economica dell’area, prevista dal C.C.N.L. per il personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il contingente di cui al comma 14 dell’art. 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 in data 19 marzo 2008 e’ ridotto a cinque unita’. 3. Per consentire la definitiva chiusura delle attivita’ inerenti alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003, n. 3419 del 24 marzo 2005, n. 3450 del 16 luglio 2005 e n. 3557 del 22 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 dicembre 2010, l’ing. Gerardo Baione subentra, in qualita’ di Commissario delegato, in sostituzione dell’ing. Angelo Balducci nominato ai sensi delle predette ordinanze. 4. Per le medesime finalita’ di cui al comma 3 l’ing. Gerardo Baione subentra, in qualita’ di soggetto attuatore, in sostituzione di quello nominato ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ed e’ autorizzato ad utilizzare la contabilita’ speciale n. 3143 aperta presso la Banca d’Italia – Tesoreria provinciale dello Stato – sezione di Roma. 5. Relativamente alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003 e n. 3557 del 22 dicembre 2006 il Commissario delegato procede altresi’ alla ricognizione ed accertamento di tutte le posizioni debitorie e creditorie maturate dalle gestioni commissariali alla data di pubblicazione della presente ordinanza. 6. All’esito delle attivita’ di cui al comma 4, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o piu’ piani di estinzione delle passivita’ e provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorita’, in via graduata nell’ambito del piano, ai crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi, a quelli derivanti eventualmente da atti transattivi tenendo conto della data di esigibilita’ del credito originario, nonche’ agli altri crediti in relazione alla data di esigibilita’. 7. Per l’espletamento delle attivita’ il Commissario delegato di cui al comma 3 puo’ avvalersi di due unita’ di personale nonche’ della consulenza di una Commissione tecnica, composta da un Magistrato contabile, con funzioni di Presidente, e da due esperti di cui uno designato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e uno appartenente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza. 8. In relazione ai maggiori compiti conferiti, al soggetto di cui ai commi 3 e 4, ed alla Commissione di cui al comma 7 e’ riconosciuto un compenso da determinarsi con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile. 9. Al termine delle attivita’ il Commissario delegato oltre a rendicontare ai sensi dell’art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, provvede a trasmettere una relazione dettagliata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Art. 7 1. Nell’ambito dei quadri economici relativi ai contratti per la fornitura di beni o servizi, di importo complessivo superiore a 10 milioni di euro, finalizzati ad assicurare il necessario supporto, alle attivita’ poste in essere dal Dipartimento della protezione civile per fronteggiare le ricorrenti situazioni di emergenza che interessano il territorio nazionale, trovano specifica considerazione le somme da destinare all’espletamento da parte di personale del Dipartimento medesimo degli incarichi autorizzati o da autorizzare per la direzione dei lavori oggetto dei contratti stessi. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Dipartimento della protezione civile. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=10A05385&tmstp=1274341632159

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2009 Autorizzazione ad assumere unita’ di personale, ai sensi del comma 643 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, per dieci enti di ricerca.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 114 del 18-5-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47, che
disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1 comma 643, della
predetta legge il quale prevede che, per gli anni 2008 e 2009, gli
enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato purche’ la spesa per il
personale rientri nel limite dell’80% delle proprie entrate correnti
complessive come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno
precedente, e comunque nel limite delle risorse relative alle
cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute nell’anno precedente;
Visto l’art. 12, comma 3, 2° capoverso, del decreto-legge del 31
dicembre 2007, n. 248 convertito, con modifiche ed integrazioni dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31 il quale prevede che a decorrere
dall’anno 2008, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 536, primo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche
alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 643, della medesima
legge;
Visto l’art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalita’
di cui all’art. 35, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l’emanazione di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che, pertanto,
diventa lo strumento per autorizzare le assunzioni degli enti di
ricerca;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto in particolare l’art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto
decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la
riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica
provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di
quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
Visto il predetto art. 74, comma 1, lettera c) cosi’ come integrato
dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 9 gennaio 2009, n. 1 il quale esclude gli enti di ricerca dalla
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, fermi restando i restanti adempimenti e le sanzioni
previste in caso di mancata ottemperanza;
Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale,
anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita’
di posti in dotazione organica;
Viste le note degli enti di ricerca interessati con le quali
vengono chieste le autorizzazioni ad assumere, ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 1, comma 643, della predetta legge n. 296
del 2006 e dell’art. 12, comma 3, secondo capoverso, del
decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 31 del 2008, nel limite delle risorse relative alle
cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute
nel corso dell’anno 2008, risorse pari all’importo indicato per
ciascun ente nella tabella allegata al presente decreto, calcolate in
relazione ai criteri previsti nella citata circolare n. 3851/2009;
Tenuto conto dei valori di ciascun ente relativi alle entrate
complessive correnti e alla spesa di personale, risultanti dal
bilancio consuntivo dell’esercizio 2008;
Verificato il ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa
sopra citata, tra cui la capienza degli oneri relativi alle
assunzioni richieste rispetto ai risparmi derivanti dalle cessazioni
intervenute nell’anno 2008, nonche’ il rispetto del limite di spesa
del personale che non supera l’80 per cento delle entrate complessive
correnti, di cui si da’ un quadro sintetico nella tabella allegata al
presente decreto redatta sulla base dei dati certificati da ogni
singolo ente;
Ritenuto che anche considerando l’onere delle assunzioni a regime
la spesa del personale a tempo indeterminato rimane per tutti gli
enti nel limite fissato dall’art. 1, comma 643, della legge n.
296/2006;
Visto l’art. 1, comma 644, della legge n. 296/2006 che fa, tra gli
altri, salvi i principi di cui al comma 526 della stessa legge;
Visto l’art. 1, comma 526, della citata legge n. 296 del 2006 che
prevede che le amministrazioni di cui al comma 523 della medesima
legge possono procedere per l’anno 2008, nel limite di un contingente
di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell’anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed
in particolare l’art. 3, comma 90;
Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 4 recante
«Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee
guida ed indirizzi in materia di mobilita’»;
Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 5 recante
«Linee di indirizzo in merito all’interpretazione ed all’applicazione
dell’art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)» e tenuto conto che le
procedure di stabilizzazione possono essere avviate dalle
amministrazioni purche’ nella programmazione triennale del fabbisogno
siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l’adeguato
accesso dall’esterno in misura non inferiore al cinquanta per cento
dei posti da coprire, nel rispetto del principio costituzionale del
prevalente accesso attraverso concorso pubblico. A tal fine la
mobilita’ di personale va computata in maniera neutra;
Vista la nota circolare del 27 gennaio 2009, n. 3851 concernente
modalita’ di assunzioni e stabilizzazioni negli enti di ricerca per
il biennio 2008-2009;
Visto l’art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall’art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, secondo cui sono escluse dalla contrattazione collettiva, tra le
altre materie, quelle di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 che comprende al n. 4) procedimenti di
selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
Visto l’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
tema di «Reclutamento del personale»;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare
l’art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore
dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed
organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti
interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento
della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso
art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a
tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia’
autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve
le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle
amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita’,
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 27 febbraio 2009,
n. 14 ed il particolare l’art. 41, comma 1, come modificato dall’art.
23, comma 3, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con
legge n. 102 del 2009, il quale prevede che il termine per procedere
alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi
nell’anno 2007, di cui all’art. 1, commi 523 e 643, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2009;
Visto il citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare
l’art. 17, comma 17, secondo cui il termine per le assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
nell’anno 2008, di cui all’art. 66, comma 14, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6
agosto 2008, n. 133, e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare assunzioni a tempo indeterminato
di personale nel limite massimo di una spesa a regime pari
all’importo in euro indicato a fianco di ciascun ente, assunzioni
che, in ragione del combinato disposto dell’art. 41, comma 1, del
decreto-legge n. 207 del 2008, convertito con legge n. 14 del 2009, e
dell’art. 17, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito
con legge n. 102 del 2009, possono essere effettuate entro il 31
dicembre 2010, fermo restando che il requisito per la stabilizzazione
deve essere maturato entro il 31 dicembre 2009;
Ritenuto che i predetti enti debbono fornire, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, a conclusione delle procedure
assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione
analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle
risorse finanziarie assegnate;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008, concernente «Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Decreta:

Art. 1

1. Gli enti di cui all’allegata tabella possono procedere, ai sensi
del comma 643 dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sulla base delle risorse relative alle cessazioni avvenute nell’anno
2008, mediante procedure di reclutamento ordinario e di
stabilizzazione, all’assunzione a tempo indeterminato di personale
per il numero delle unita’ e nel limite massimo della spesa a regime,
espressa in euro, risultante dalla tabella allegata al presente
decreto di cui e’ parte integrante.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato, mediante procedure speciali
di stabilizzazione, sono quelle disciplinate dalla legge ed in
particolare dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006 n.
296 e dell’art. 3, commi da 90 a 94 della legge 24 dicembre n. 244
del 2007.
3. Gli Enti di cui al comma 1 sono tenuti, entro e non oltre il 31
gennaio 2011, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il
personale assunto, la spesa per l’anno 2009 nonche’ la spesa annua
lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle
procedure di assunzione va altresi’ fornita da parte
dell’amministrazione interessata dimostrazione del rispetto dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto.
L’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 e’ posto a
carico del bilancio di ciascun ente.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 dicembre 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Brunetta

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 338

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-18&task=dettaglio&numgu=114&redaz=10A05662&tmstp=1275985677233

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2009, n. 218

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione di contributi ai presidi di rilevanza regionale previsti dall’art. 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), emanato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2002, n. 331.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia, n. 32 del 12 agosto 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41
(Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e
sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»);
Visto il proprio decreto 29 ottobre 2002, n. 0331/Pres, con il
quale e’ stato emanato il «Regolamento per la concessione di
contributi ai presidi di rilevanza regionale previsti dall’art. 18
della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per
l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a
favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5
febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale ed i diritti delle persone handicappate")»;
Visto l’art. 10, commi 11 e 12, della legge regionale 30 dicembre
2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) che reca modifiche al predetto
art. 18;
Rilevato che, per effetto delle modifiche intervenute ad opera
del sopraccitato articolo 10 della legge regionale n. 17/2008, si
rende necessario modificare il Regolamento di cui al menzionato
decreto del Presidente della Regione n. 331/2002;
Tenuto conto del parere favorevole della Consulta regionale delle
associazioni dei disabili di cui all’art. 13-bis della legge
regionale n. 41/1996, espresso con nota prot. 139/09 del 30 giugno
2009, conservata in atti;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2009,
n. 1735;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento
per la concessione di contributi ai presidi di rilevanza regionale
previsti dall’art. 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41
(Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e
sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"),
emanato con decreto del Presidente della Regione n. 29 ottobre 2002,
n. 331» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verra’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0765&tmstp=1276155745906

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2009, n. 26 Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2008

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 23 del 12-6-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 24 del 16 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-12&task=dettaglio&numgu=23&redaz=009R0755&tmstp=1276848151835