DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2010 Modifica dell’indizione della «Giornata nazionale del malato oncologico».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 87 del 15-4-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera
a);
Visto l’accordo dell’8 marzo 2001, sancito tra il Ministro della
salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle
linee guida concernenti la prevenzione, la diagnostica e l’assistenza
oncologica nel quale viene consigliato un approccio valutativo del
malato che ne intercetti sia i bisogni espressi che quelli inespressi
al fine di individuare una risposta assistenziale adeguata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 aprile
2006, recante «Approvazione del piano sanitario nazionale 2006-2008»;
Visto il «Nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012»,
siglato il 3 dicembre 2009 fra il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
Visto il «Piano Oncologico Nazionale 2010-2012» presentato il 22
gennaio 2010 che affronta tutti i problemi connessi all’oncologia,
dalla prevenzione alle cure palliative, ed in particolare il punto 7
relativo alla comunicazione;
Confermata l’opportunita’ di promuovere una giornata orientata a
focalizzare l’attenzione sui problemi della persona malata di cancro
e di quanti sono coinvolti direttamente o indirettamente nel vissuto
della medesima, in analogia a quanto gia’ avviene in Canada e negli
Stati Uniti con il National Cancer Survivors Day;
Visto l’art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge quadro sul volontariato dell’11 agosto 1992, n. 266,
che riconosce il ruolo fondamentale ed insostituibile delle
associazioni di volontariato operanti nel settore delle patologie
oncologiche;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
gennaio 2006, relativa all’indizione della «Giornata nazionale del
malato oncologico» per la prima domenica di giugno di ogni anno;
Considerato che la Federazione italiana delle associazioni di
volontariato in oncologia (FAVO) e dell’Associazione Italiana di
Oncologia Medica (AIOM) hanno fatto pervenire formale richiesta per
«anticipare la data di tale giornata» in quanto coincidente con il
Congresso mondiale di oncologia promosso dall’American Society of
Clinic Oncology (ASCO);
Considerato opportuno che alla manifestazione siano presenti i
medici oncologici e che sia assicurato il fattivo coinvolgimento
dell’AIOM nazionale e dei Comitati regionali;
Ritenuto necessario anticipare la data della giornata nazionale del
malato oncologico, gia’ indetta per la prima domenica di giugno di
ogni anno;
Su proposta del Ministro per la salute;

Emana
la seguente direttiva:

La «Giornata nazionale del malato oncologico» indetta per la prima
domenica di giugno e’ anticipata alla terza domenica di maggio di
ogni anno.
La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte
dei conti, sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 5 marzo 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta
Il Ministro della salute: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 318

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-15&task=dettaglio&numgu=87&redaz=10A04579&tmstp=1272186423157

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 16/4/10 Dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento delle attivita’ di bonifica delle discariche A e B del sito di interesse nazionale ex area SISAS nei comuni di Pioltello e Rodano in provincia di Milano

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Considerato che la Corte di giustizia delle Comunita’ europee con
sentenza 9 settembre 2004 ha condannato lo Stato italiano per non
aver adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti
depositati nelle discariche di Rodano (Milano) fossero recuperati o
smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e con procedimenti e
metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente;
Considerato che con decreti del 10 gennaio 2007 e del 14 settembre
2009 e’ stato approvato dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare il progetto per l’effettuazione della
bonifica del sito di interesse nazionale ex area SISAS nei comuni di
Pioltello e Rodano;
Considerato, inoltre, che a seguito delle attivita’ svolte presso
il sito ex area SISAS sono state rinvenute ingenti quantita’ di
rifiuti, anche pericolosi, attualmente stoccati presso le discariche
A e B, la cui particolare tipologia rende necessaria l’adozione di
iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate
all’immediato reperimento di impianti idonei al relativo smaltimento;
Considerato che, stante l’incapacita’ di reperire idonei impianti
per lo smaltimento dei predetti rifiuti, l’operatore economico
incaricato della bonifica non e’ in grado di assicurare il rispetto
del crono programma e, conseguentemente, di corrispondere, nei tempi
utili, alla procedura di infrazione comunitaria;
Considerato che e’ divenuto oltremodo urgente, anche allo scopo di
salvaguardare la salute pubblica e l’ambiente, attuare interventi
immediati sulle discariche A e B presenti nel sito di interesse
nazionale ex area SISAS;
Rilevato che il presidente della regione Lombardia, con nota del 12
aprile 2010, ha richiesto la dichiarazione di stato di emergenza ai
sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Ritenuto che, nella fattispecie in esame, ricorrono i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la
dichiarazione dello stato di emergenza;
Vista la nota del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 13 aprile 2009;
Acquisita l’intesa della regione Lombardia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 aprile 2010;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, e’ dichiarato, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza per lo svolgimento
delle attivita’ di bonifica delle discariche A e B del sito di
interesse nazionale ex area SISAS nei comuni di Pioltello e Rodano in
provincia di Milano.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-26&task=dettaglio&numgu=96&redaz=10A05066&tmstp=1272612857617

REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 17

Misure per l’attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, concernente il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 17 del 24-4-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 184 del 4 novembre 2009)

L’ASSEMBLA LEGISLATIVA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

I. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con
provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la legge 3 agosto
2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo,
Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talaniello
dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna,
nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’art. 132,
secondo comma, della Costituzione), al fine di garantire continuita’
sia nell’erogazione dei servizi sia nello svolgimento dei
procedimenti dei livelli istituzionali interessati.
2. Gli adempimenti di competenza della Regione Emilia-Romagna, in
conformita’ con l’art. 2, comma l, della legge n. 117 del 2009, ove
richiedano il concorso dei diversi livelli istituzionali, sono
attuati d’intesa tra la Regione stessa, la Regione Marche, le
Province e gli altri enti interessati, nonche’ il Commissario. Gli
accordi possono riguardare, altresi’, enti ed aziende strumentali
facenti capo alle rispettive regioni interessate.

Art. 2 Atti ricognitivi 1. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione dell’art. 1, comma 1, adotta decreti ricognitivi degli interventi che la Regione deve porre in essere al fine di armare compiutamente il processo di aggregazione. 2. Gli interventi sono individuati, graduandone le priorita’, con particolare riguardo all’esigenza di tutelate l’incolumita’ pubblica, la salute dei cittadini e gli altri interessi primari dei cittadini interessati e con l’obiettivo di garantire parita’ di accesso alle prestazioni per la nuova popolazione residente della Regione Emilia-Romagna. 3. Gli atti di ricognizione sono finalizzati, altresi’, a fornire supporto al Commissario nello svolgimento delle attivita’ e nel rispetto dei tempi previsti dalla legge n. 117 del 2009 e sono adottati sentiti i Comuni di cui all’art. 1, comma 1, oltre agli altri livelli istituzionali interessati. 4. I suddetti atti di ricognizione, ferme restando, ove necessario, ulteriori norme regionali di adeguamento, hanno ad oggetto: a) la ricognizione degli effetti gia’ integralmente prodotti dalla legge n. 117 del 2009 all’atto della sua entrata in vigore, che richiedono solo misure operative concrete, al fine di garantire la continuita’ delle prestazioni e dei procedimenti, ed in particolare la precisa individuazione degli uffici e degli altri enti subregionali competenti; b) l’indicazione dei casi nei quali gli effetti prodotti dalla legge n. 117 del 2009 richiedono necessariamente atti della Regione o di altri denti o aziende regionali o l’emanazione o l’adeguamento di atti amministrativi programmatori o generali, che rappresentano il presupposto degli atti di natura autorizzatoria e abilitativa; c) l’individuazione dei provvedimenti autorizzatori e abilitativi che, prossimi alla scadenza, si ritiene debbano essere rinnovati sulla base della disciplina della Regione Marche; d) l’individuazione dei provvedimenti autorizzatori, abilitativi e delle certificazioni ad efficacia permanente che si ritiene debbano essere adeguati alla disciplina della Regione Emilia-Romagna entro un termine da stabilire; e) l’individuazione delle procedure di ammissione ad ogni forma di incentivazione e finanziamento, anche di derivazione comunitaria, al fine di adeguarne i contenuti ed i tempi alla programmazione regionale e con la finalita’ di garantire la parita’ di accesso a tali misure con la popolazione gia’ residente in Emilia-Romagna; f) l’individuazione degli atti di programmazione e pianificazione che devono essere assoggettati gradualmente alla disciplina legislativa regionale, con priorita’ per gli atti di pianificazione sovraordinati; g) l’individuazione, in raccordo con la Regione Marche, dei casi in cui la definizione delle situazioni richiede adempimenti congiunti delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, delle Province di Rimini e di Pesare e Urbino e del Commissario, promuovendo la sottoscrizione di intese tra i livelli interessati. 5. Per le ipotesi indicate nel comma 4, lettera e), nelle more dell’adozione dei nuovi atti amministrativi programmatori e generali ivi prevista ed entro termini di adeguamento previsti dall’art. 2, comma 1 della legge n. 117 del 2009: a) continuano ad avere efficacia tutti i provvedimenti amministrativi adottati alla data di entrata in vigore della presente legge; b) i procedimenti amministrativi in corso per il rilascio di atti di natura autorizzatoria e abilitativa sono conclusi dalle amministrazioni locali, dalla Provincia di Rimini o dalla Regione Emilia-Romagna in applicazione delle norme della Regione Marche vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 117 del 2009, previa acquisizione degli atti e di eventuale parere delle amministrazioni precedentemente competenti, ferma restando la loro autonomia; i provvedimenti autorizzatori e abilitativi fissano ove necessario un congruo termine per l’adeguamentio alla disciplina della Regione Emilia-Romagna. Con successivi accordi tra le due Regioni potranno essere diversamente disciplinate le modalita’ di conclusione dei procedimenti concernenti sovvenzioni, contributi, concessioni, sussidi e ausili finanziari in genere ed il soggetto competente al rilascio del provvedimento finale. 6. Ai fini dell’adeguamento alla disciplina della Regione Emilia-Romagna delle modalita’ di esercizio delle attivita’ gia’ autorizzate in base alla normativa della Regione Marche, la Regione puo’ disporre con proprio atto medilita’ e termini entro i quali l’adeguamento deve essere completato. 7. Per i Comuni di cui all’art. l, comma 1, restano in vigore i piani ed i programmi della Regione Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino fino alla loro ridefinizione da parte della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera b). 8. Resta fermo che ove la competenza e’ statale o di altre amministrazioni, le ulteriori norme, nonche’ gli ulteriori adempimenti amministrativi, sono adottati dalle competenti autorita’.

Art. 3 Principi per la legislazione regionale 1. La Regione, in coerenza con gli atti ricognitivi di cui all’art. 2, adotta apposite misure legislative, ovvero atti programmatori e amministrativi, per regolare la nuova disciplina relativa a: a) autorizzazioni, licenze, abilitazioni, dichiarazioni di inizio attivita’ e altri atti di assenso comunque denominati, al fine di regolare il regime dell’efficacia degli atti; b) strumenti di pianificazione e programmazione, al fine di disporre l’adeguamento alla legislazione della Regione Emilia-Romagna ed ai relativi piani e programmi regionali e degli enti locali; c) statuti e regolamenti dei Comuni, al fine di regolarne l’adeguamento all’ordinamento della Regione Emilia-Romagna; d) servizi, al fine di garantire la continuita’ nell’erogazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico; e) opere e interventi pubblici o di interesse pubblico, al fine di garantire la continuita’ nella loro realizzazione.

Art. 4 Procedure per l’adeguamento dell’assetto istituzionale della Comunita’ montana Alta Valmarecchia 1. Al comma 2 dell’art. 4 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) la parola «nove» e’ sostituita dalla parola «dieci». 2. In deroga alla procedura per la ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunita’ montane prevista all’art. 4, commi da 2 a 7, della legge regionale n. 10 del 2008 il Presidente della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, adotta, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un proprio decreto di ridelimitazione della Comunita’ montana, confermandone o modificandone l’assetto territoriale ovvero disponendone la soppressione con eventuale contestuale trasformazione in Unione di Comuni ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 10 del 2008. 3. Resta ferma l’applicazione dell’art. 4, comma 8, della legge regionale n. 10 del 2008, con riferimento alla procedura che ridelimitazione da parte del Presidente della Giunta regionale ed ai relativi termini. 4. Fino all’adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 ed alla conseguente revisione dello statuto e della disciplina degli organi della Comunita’ montana in adeguamento al Capo I del Titolo II della legge regionale n. 10 del 2008, la Comunita’ montana dell’Alta Valmarecchia continua ad operare nel rispetto del proprio vigente statuto, con gli organi in carica in regime di prorogatio. 5. Le funzioni in materia di agricoltura e di vincolo idrogeologico conferite alle Comunita’ montane da leggi della Regione Emilia-Romagna sono esercitate per i Comuni di cui all’art. 1, comma 1, dalla Provincia di Rimini fino alla definizione del nuovo assetto istituzionale della Comunita’ montana dell’Alta Valmarecchia. 6. Per le domande di autorizzazione relative al vincolo idrogeologico, di cui all’art. 150, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1990, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), presentate ai Comuni di cui all’art. 1, comma 1, prima dell’entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni sulla pubblicazione all’albo pretorio previste al punto 2.4.1 della direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1117 del 2000.

Art. 5 Struttura organizzativa interistituzionale Informazioni e assistenza ai cittadini, a enti e imprese 1. La Regione promuove apposita intesa con la Regione Marche, le Province ed i Comuni interessati ed il Commissario, allo scopo di istituire una struttura organizzativa interistituzionale, con il compito di coordinare l’attivita’ necessaria a garantire la piena realizzazione della procedura di aggregazione, nel rispetto delle competenze di ciascun livello istituzionale. 2. Compete alla stessa struttura la funzione di sportello informativo, con il compito di fornire costanti informazioni ai cittadini, alle imprese ed agli enti interessati, anche al fine di tutelare la trasparenza e l’accesso agli atti amministrativi.

Art. 6

Norme transitorie in materia di governo del territorio

1. Entro tre mesi dell’entrata in vigore della presente legge, la
Regione e la Provincia di Rimini promuovono un accordo territoriale
tra le rispettive amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge
regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e
l’uso del territorio), per concordare tempi ed obiettivi
dell’adeguamento dei rispettivi strumenti di pianificazione
territoriale, in relazione la nuovo ambito del territorio regionale e
provinciale.
2. Entro ventiquattro mesi dell’entrata in vigore della presente
legge, i Comuni di cui all’art. 1, comma 1, adeguano la propria
strumentazione urbanistica alle disposizioni della legge regionale n.
20 del 2000. A tal fine la Regione incentiva il ricorso alle forme di
pianificazione intercomunale o di copianificazione previste dalla
medesima legge regionale.
3. Fino all’approvazione del Piano strutturale comunale e del
Regolamento urbanistico edilizio, ai sensi dell’art. 43, comma 3,
della legge regionale n. 20 del 2000, i Comuni interessati danno
attuazione agli strumenti urbanistici vigenti e concludono i
procedimenti di pianificazione in corso secondo le disposizioni
definite dalla Regione Marche in vigore alla data del 15 agosto 2000.
Le funzioni di competenza provinciale sono svolte dalla Provincia di
Rimini, previa acquisizione degli arti istruttori e di eventuali
pareri dell’amministrazione provinciale precedentemente competente.
4. Per gli stessi Comuni e’ applicabile la disciplina
straordinaria per la qualificazione del patrimonio edilizio abitativo
di cui al Titolo III della legge regionale 6 luglio 2000, n. 6
(Governo e riqualificazione solidale del territorio). A tal fine,
entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, i
Comuni interessati individuano gli ambiti nei quali non sono
consentiti gli interventi di ampliamento e di demolizione e
ricostruzione ai sensi dell’art. 55, comma 2, della legge regionale
n. 6 del 2009, e possono stabilire limitazioni ai medesimi interventi
ai sensi del comma 3 dello stesso art. 55.

Art. 7 Modalita’ d’esercizio di attivita’ autorizzate l. Ove le modalita’ di esercizio delle attivita’ autorizzate siano disciplinate da regolamenti comunali sulla base di leggi regionali, i regolamenti devono essere adeguati alla legislazione della Regione Emilia-Romagna. Nel frattempo l’esercizio delle attivita’ si conforma alla disciplina contenuta nei regolamenti in vigore.

Art. 8 Misure ricognitive di beni mobili immobili e personale 1. La Regione, in accordo con la Regione Marche, le altre amministrazioni locali e provinciali interessate ed il Commissario, effettua una ricognizione dei beni mobili e immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che, in quanto strumentali all’esercizio di funzioni pubbliche, devono essere trasferiti ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera g), dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro e Urbino alla Regione Emilia-Romagna e alla Provincia di Rimini, salvo conguaglio dei relativi oneri. Nell’ambito della ricognizione e’ compresa, in particolare, la consegna della rete strutturale e viaria di competenza, nonche’ il patrimonio immobiliare. 2. Con le stesse modalita’ di cui al comma 1, il personale dei livelli regionale provinciale e del servizio sanitario regionale, che svolge funzioni per il territorio dei comuni di cui all’art. 1, comma l, puo’ essere trasferito negli organici dei corrispondenti livelli della Regione Emilia-Romagna. 3. Nelle more della definizione delle procedure di trasferimento, comando o distacco del personale di cui al comma 2, sono adottai accordi tra le amministrazioni interessate per garantire continuita’ nelle prestazioni e nell’erogazione dei servizi.

Art. 9 Funzioni comunali in materia sismica 1. I Comuni di cui all’art. 1, comma 1, che, nell’osservanza degli standard minimi di cui all’art. 3, comma 4 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 10 (Norme per la riduzione del rischio sismico) intendono esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione l’atto di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro il termine perentorio di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 2. In caso di mancata trasmissione dell’atto entro tale termine, i Comuni esercitano le funzioni in materia sismica avvalendosi delle strutture tecniche regionali. 3. Per i Comuni di cui all’art. 1, comma 1, le disposizioni della legge regionale n. 19 del 2008 trovano applicazione dalla scadenza del termine perentorio di cui al comma 1.

Art. 10

Esercizio attivita’ venatoria per la stagione 2009-2010

1. Fino al termine della stagione 2009-2010, l’esercizio
dell’attivita’ venatoria nel territorio dei comuni individuati
all’art. 1, comma 1e’ regolato in ottemperanza al calendario
venatorio ed alla disciplina delle deroghe al prelievo venatorio
vigenti nella Regione Marche.

Art. 11 Intesa per l’integrazione delle politiche territoriali della Provincia di Rimini 1. La Giunta regionale e’ autorizzata, d’intesa con la Provincia di Rimini e con i Comuni della stessa Provincia, a sottoscrivere l’intesa per l’integrazione delle politiche territoriali della Provincia di Rimini allo scopo di estendere le misure del documento unico di programmazione anche ai Comuni di cui all’art. 1, comma 1, per effetto della loro aggregazione al territorio della Regione Emilia-Romagna.

Art. 12 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 4 novembre 2009 ERRANI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-24&task=dettaglio&numgu=17&redaz=008R0831&tmstp=1272613646776

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2010 Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo ed altre disposizioni di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 111 del 14-5-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 gennaio 2010, con il quale e’ stato prorogato, fino 31 dicembre
2010, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel
territorio della provincia di Palermo;
Visti l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
febbraio 2009, n. 3737, recante disposizioni urgenti per fronteggiare
l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel
territorio della provincia di Palermo, e l’art. 10 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009, n. 3783;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
giugno 2009, n. 3786, recante ulteriori disposizioni urgenti di
protezione civile per fronteggiare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti urbani, nel territorio della provincia di
Palermo;
Considerato che con provvedimenti adottati in via contingibile ed
urgente ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni il Presidente della
Provincia regionale di Palermo ed il Sindaco del Comune di Palermo,
al fine di evitare l’interruzione del servizio di raccolta dei
rifiuti e l’insorgenza di gravi conseguenze igienico-sanitarie, hanno
autorizzato il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la
discarica sita in localita’ Bellolampo da parte dei comuni dell’ATO
PA 2, PA 4 e dei comuni di Palermo e di Ustica fino al 30 aprile
2010, ai fini dello stoccaggio provvisorio e sotto la condizione del
preventivo trattamento prima dell’abbancamento definitivo in
discarica;
Rilevato che da dichiarazione del direttore generale del Comune di
Palermo allo stato risultano stoccate circa 30.000 tonnellate di
rifiuti urbani presso la discarica di Bellolampo e risultano esauriti
gli spazi utili ad ulteriori forme di stoccaggio provvisorio, con
l’ulteriore conseguenza che la funzionalita’ della discarica sarebbe
compromessa in mancanza del definitivo smaltimento del materiale
stoccato con le modalita’ predette;
Considerato che l’attuale capacita’ di pretrattamento dei rifiuti
e’ sufficiente con riguardo alle quantita’ giornaliere di rifiuti
urbani prodotti dai comuni sopra richiamati, pari a circa 1.500
tonnellate giornaliere, ma che tale capacita’ sarebbe compromessa se
destinata alla lavorazione di tutto il materiale fino ad oggi
stoccato;
Considerato che ARPA Sicilia con nota del 23 aprile 2010 ha
evidenziato la necessita’ di implementare e migliorare l’attuale
sistema di pretrattamento dei rifiuti;
Ritenuto che l’applicazione della normativa vigente ed in
particolare dell’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13,
provocherebbe allo stato degli atti la chiusura della discarica di
Bellolampo per consentire il trattamento di tutto il materiale ivi
stoccato provvisoriamente con conseguenti ricadute negative sulla
raccolta dei rifiuti nei comuni interessati e pregiudizi per la
tutela dell’ambiente e della salute umana;
Vista la nota del 28 aprile 2010 del Commissario delegato-Prefetto
di Palermo dalla quale si evince che i lavori per il completamento
della quinta vasca della discarica di Bellolampo potranno concludersi
entro la fine del mese di giugno 2010, cosi’ mettendosi a
disposizione volumetrie di discarica sufficienti per un periodo di
circa dodici mesi;
Preso atto inoltre del fatto che il medesimo Commissario delegato
ha assicurato che provvedera’ ad autorizzare l’elevazione della quota
di abbancamento della quarta vasca della citata discarica, nei limiti
consentiti, in tal modo da assicurare il conferimento dei rifiuti
senza soluzione di continuita’ per il tempo occorrente
all’ultimazione dei lavori per la realizzazione della quinta vasca;
Visti gli esiti della riunione di coordinamento svoltasi il giorno
29 aprile 2010 presso il Dipartimento della protezione civile, cui
hanno partecipato, tra gli altri, il Sindaco della citta’ di Palermo,
il Prefetto – Commissario delegato, la Regione Siciliana ed il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ritenuta l’ineludibile necessita’ di rimuovere i rifiuti stoccati
ed avviati a definitivo smaltimento per impedire il blocco della
discarica di Bellolampo;
Acquisita l’intesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e della Regione Siciliana -Assessorato energia
e servizi di pubblica utilita’ e di cui alla nota n. 1116/2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 dicembre 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino
idrografico del fiume Sarno e’ stato ulteriormente prorogato fino al
31 marzo 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell’11 luglio 2003, n. 3315 del 2
ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n.
3378 dell’8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del
23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio
2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell’11 febbraio 2006, n.
3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27
dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio
2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n. 3792
del 24 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3816 del 10 ottobre
2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010 e n. 3849 del 19 febbraio 2010;
Viste le note del Commissario delegato del 16 marzo e 21 aprile
2010, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 14 aprile 2010 e della Presidenza della Giunta regionale
della Campania dell’8 aprile 2010;
Ravvisata la necessita’ di apportare alcune modifiche ed
integrazioni al fine di consentire il rapido completamento delle
iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al
definitivo superamento della situazione di emergenza in rassegna;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Per quanto espresso in premessa, e’ autorizzato fino al 31
maggio 2010, in deroga all’art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 13, lo smaltimento nella discarica di Bellolampo
dei rifiuti urbani ivi stoccati provvisoriamente in esecuzione delle
ordinanze contingibili ed urgenti adottate fino al 30 aprile 2010 dal
Presidente della Provincia regionale di Palermo e dal Sindaco di
Palermo. Lo smaltimento deve essere effettuato dal soggetto gestore
con gli accorgimenti tecnici, definiti d’intesa con l’ARPA Sicilia e
la Provincia di Palermo, per minimizzarne l’impatto ambientale.
2. Il Sindaco di Palermo provvede, per il tramite di AMIA S.p.A.,
con la collaborazione tecnica del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, a valere sulle risorse finanziarie
anticipate dalla Regione Siciliana sul Programma attuativo regionale
Fondi FAS 2000-2007, che saranno reintegrate dal soggetto gestore, a
smaltire il percolato attualmente presente nella discarica di
Bellolampo.
3. Il soggetto gestore e’ tenuto a realizzare opere di captazione e
trattamento del percolato ed effettuare, in termini di somma urgenza,
gli adeguamenti tecnici per assicurare il pieno funzionamento del
sistema di pretrattamento dei rifiuti in base a un progetto
sottoposto alla preventiva approvazione di ARPA Sicilia e della
Provincia di Palermo, che si esprimono entro cinque giorni, decorsi
inutilmente i quali, il parere si intende espresso favorevolmente.
4. L’Assessore regionale energia e servizi di pubblica utilita’
della Regione Siciliana e’ nominato soggetto attuatore ed agisce con
i poteri previsti dalle ordinanze adottate per il superamento del
contesto emergenziale indicate in premessa, per la realizzazione in
termini di somma urgenza di un nuovo sito di discarica nel comune di
Bolognetta, in provincia di Palermo, o altri siti, ivi compresi
quelli in corso di coltivazione nei quali possono essere reperite
ulteriori volumetrie disponibili, per il conferimento di rifiuti,
presso cui autorizzare lo smaltimento dei rifiuti urbani di parte dei
comuni che attualmente utilizzano la discarica di Bellolampo, con
oneri posti a carico del bilancio della Regione Siciliana a valere
sul Programma attuativo regionale Fondi FAS 2000-2007, che potranno
essere utilizzati, sempre a titolo di anticipazione, in relazione ai
provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. All’art. 5, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3737, dopo le parole: «tecnologie
necessarie» sono inserite le seguenti: «nonche’ all’attuazione degli
interventi di cui all’art. 1, d’intesa con il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare».

Art. 2 1. Al fine di consentire il rapido completamento delle attivita’ di carattere straordinario ed urgente finalizzate allo smaltimento dei sedimenti provenienti dalle operazioni di dragaggio all’interno del bacino idrografico del fiume Sarno, il Commissario delegato e’ autorizzato, fino al 30 giugno 2010, e nel rispetto delle previsioni contenute all’art. 178, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’utilizzo dei medesimi sedimenti classificati con codici CER 17 05 06 e CER 19 13 02 conformi ai parametri della colonna B dell’allegato 5 della parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, nonche’ ai requisiti di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2005, come copertura giornaliera dei rifiuti abbancati nelle discariche previste dall’art. 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono riportati nel Piano di gestione operativa delle singole discariche come operazioni di recupero dei rifiuti. 3. Il Commissario delegato trasmette alla regione Campania i provvedimenti relativi alle iniziative adottate ai sensi del comma 1, per gli eventuali controlli ed ulteriori prescrizioni a tutela della salute e dell’ambiente di competenza della medesima Regione. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=10A05618&tmstp=1274340324131