Corte Costituzionale, Sentenza n. 284/2010, infortuni sul lavoro

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 31 del 4-8-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 7, primo comma,
della legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle vedove
e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause
estranee all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed
adeguamento dell’assegno di incollocabilita’ di cui all’articolo 180
del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124),
promosso dalla Corte d’appello di Catania, nel procedimento vertente
tra l’INAIL e R. A., con ordinanza del 29 maggio 2008, iscritta al n.
197 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell’anno 2009.
Visti l’atto di costituzione dell’INAIL nonche’ l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2010 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
Uditi l’avvocato Luigi La Peccerella per l’INAIL e l’avvocato
dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei
ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Corte d’appello di Catania – nel corso del procedimento
promosso dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro nei confronti di R.A., ed avente ad oggetto la
domanda di corresponsione dell’assegno continuativo di cui all’art. 1
della legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle vedove
e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause
estranee all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed
adeguamento dell’assegno di incollocabilita’ di cui all’articolo 180
del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), come
modificato dall’art. 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251 (Norme in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) – ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
24 e 38 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 7, primo comma, della legge n. 248 del 1976 nella parte in
cui prevede che, per ottenere l’assegno di cui all’art. 1, gli aventi
diritto devono presentare domanda «entro il termine di centottanta
giorni dalla data del decesso dell’assicurato».
Il Collegio rimettente premette che il giudice del lavoro di
Catania aveva accolto la domanda di R.A. – quale figlio inabile di
R.A., titolare di rendita INAIL con un grado di inabilita’ permanente
relativa superiore al sessantacinque per cento – avente ad oggetto la
corresponsione del predetto assegno continuativo, stante la mancata
contestazione da parte dell’INAIL della sussistenza dei requisiti per
il riconoscimento della prestazione pretesa e ritenuta la tardivita’
della eccezione di decadenza dall’Istituto formulata ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 248 del 1976.
A seguito di gravame proposto dall’INAIL – che aveva ribadito
l’eccezione di intervenuta decadenza ai sensi della disposizione
richiamata per avere l’appellato proposto istanza di corresponsione
dell’assegno continuativo solo in data 29 febbraio 2000, e quindi ben
oltre il termine di centottanta giorni dalla data del decesso del
padre R.A., avvenuto il 10 aprile 1997 – la Corte d’appello ha
rilevato che l’Istituto lamentava l’erroneita’ della decisione del
giudice di prime cure nella parte in cui aveva qualificato
l’eccezione in questione quale eccezione in senso stretto e,
pertanto, rilevabile solo ad istanza di parte con le preclusioni di
cui all’art. 416 cod. proc. civ. Al riguardo, il giudice a quo ha
osservato che il termine di decadenza previsto dall’art. 7 della
legge n. 248 del 1976 per la presentazione della domanda di assegno
continuativo, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza
di merito e di legittimita’, ha natura sostanziale ed e’ pertanto
rilevabile d’ufficio, sicche’ il mancato rispetto del suddetto
termine determina l’estinzione del diritto senza alcuna possibilita’
di sanatoria, con la conseguente rilevanza della questione sollevata
ai fini della definizione del giudizio.
In punto di non manifesta infondatezza della questione, la Corte
rimettente sospetta che la perentorieta’ del termine previsto per la
presentazione della domanda, in ragione della decorrenza dalla data
del decesso dell’assicurato, si ponga in contrasto anzitutto con
l’art. 3 Cost., tenuto conto di quanto statuito con la sentenza n. 14
del 1994, con la quale questa Corte ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella
parte in cui non prevedeva che l’Istituto assicuratore, nel caso di
decesso dell’assicurato, dovesse avvertire i superstiti della loro
facolta’ di proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi
previsti dall’art. 85, nel termine decadenziale di novanta giorni
decorrenti dalla data dell’avvenuta comunicazione piuttosto che dalla
data della morte dell’assicurato. La diversa regolamentazione
dell’istituto dell’assegno speciale continuativo – che si diversifica
dalla rendita ai superstiti solo in quanto la morte dell’assicurato
non e’ riconducibile all’infortunio o alla malattia professionale per
i quali la rendita e’ stata in vita concessa – determinerebbe una
ingiustificata disparita’ di trattamento rispetto alla disciplina
propria della rendita ai superstiti, come richiamata dal citato art.
122 per effetto della pronuncia n. 14 del 1994 di questa Corte.
Sarebbero, inoltre, violati gli artt. 24 e 38 Cost., poiche’
l’eventuale scarsa conoscenza delle norme e la decorrenza del termine
dalla data della morte dell’assicurato determinerebbero
l’ingiustificata perdita del diritto del coniuge e dei figli
superstiti di cui all’art. 85 del T.U. n. 1124 del 1965.
2. – Nel giudizio innanzi alla Corte si e’ costituito l’INAIL,
che ha concluso per la infondatezza della questione, sostenendo la
diversita’ delle fattispecie poste a confronto, non solo per la
diversa durata dei termini di decorrenza del termine decadenziale, ma
altresi’ per le profonde differenze tra i due diritti sui quali
incide il termine, avendo la fattispecie di cui all’art. 122 del
d.P.R. n. 1124 del 1965, a differenza di quella di cui all’art. 1
della legge n. 248 del 1976, come presupposti non solo la titolarita’
della rendita in capo al defunto, ma anche il nesso di causalita’ tra
la patologia in relazione alla quale la rendita era stata costituita
e l’avvenuto decesso.
3. – Nel giudizio e’ altresi’ intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della
questione, alla luce del rilievo della non sovrapponibilita’ delle
relative discipline, osservando che la risalente pronuncia di
illegittimita’ costituzionale evocata dal Collegio rimettente aveva
tenuto conto della incidenza di un termine decadenziale in un
contesto di scarsa conoscenza delle norme e, comunque, adombrando la
possibilita’, al fine di superare i rilievi del giudice a quo, di una
interpretazione adeguatrice, di cui, in ogni caso, sottolinea gli
oneri a carico della finanza pubblica che sarebbero correlati alla
riapertura dei termini con riguardo anche alle situazioni pregresse.

Considerato in diritto

1. – La Corte d’appello di Catania dubita della legittimita’
costituzionale dell’art. 7, primo comma, della legge 5 maggio 1976,
n. 248 (Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi
invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all’infortunio sul
lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell’assegno di
incollocabilita’ di cui all’articolo 180 del testo unico approvato
con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), nella parte in cui prevede che,
per ottenere la corresponsione dell’assegno speciale continuativo di
cui all’art. 1 della stessa legge, spettante ai superstiti di
soggetti titolari di rendita INAIL con grado di inabilita’ permanente
pari almeno al sessantacinque per cento, occorre presentare domanda
entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso
dell’assicurato. Tale disposizione si porrebbe in contrasto con
l’art. 3 Cost. per la ingiustificata disparita’ di trattamento
rispetto alla disciplina prevista per i superstiti in caso di decesso
dell’assicurato riconducibile ad infortunio o malattia professionale
per il quale la rendita veniva dallo stesso percepita in vita:
infatti, l’art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), nella formulazione risultante a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 1994, dispone
che, in tal caso, l’Istituto debba avvertire i superstiti della loro
facolta’ di proporre domanda per il conseguimento della rendita nei
modi e nella misura previsti dall’art. 85 dello stesso decreto, nel
termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data
dell’avvenuta comunicazione piuttosto che, come previsto dalla norma
nel testo originario, dalla data della morte dell’assicurato. La
disposizione censurata recherebbe, inoltre, vulnus all’art. 24 Cost.
per violazione del diritto di difesa; nonche’ all’art. 38 Cost. per
la violazione del diritto ad un’adeguata copertura assicurativa, in
quanto la scarsa conoscenza delle norme e la decorrenza del termine
dalla data della morte dell’assicurato determinerebbero la
ingiustificata perdita del diritto del coniuge e dei figli superstiti
alla corresponsione dell’assegno de quo.
2. – La questione e’ fondata con riferimento alla violazione dei
parametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost.
2.1. – Va innanzitutto richiamata la normativa inerente alle
modalita’ e alle condizioni perche’ i superstiti di infortunati
abbiano diritto alla rendita nella misura e nei modi stabiliti
dall’art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 o all’assegno speciale
continuativo mensile di cui all’art. 1 della legge n. 248 del 1976.
L’art. 122 del T.U. n. 1124 del 1965 stabiliva, nel testo
originario, che, qualora la morte dell’assicurato fosse sopraggiunta
in conseguenza dell’infortunio, dopo la liquidazione della rendita di
inabilita’ permanente, la domanda per ottenere la rendita, nella
misura e con le modalita’ stabilite nell’art. 85, dovesse essere
proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro novanta giorni
dalla data della morte.
Il successivo art. 123 dispone che, nel caso di morte di un
infortunato avvenuta durante il periodo di corresponsione
dell’indennita’ per inabilita’ temporanea o di pagamento della
rendita di inabilita’ permanente o mentre si svolgono le pratiche
amministrative per la liquidazione della rendita, l’Istituto
assicuratore, se gli risulti che i superstiti dell’infortunato non
erano informati del decesso, deve, appena venuto a conoscenza, darne
notizia ai superstiti, agli effetti dell’eventuale applicazione della
norma di cui all’articolo precedente, ed aggiunge (secondo comma) che
in ogni caso il termine di cui all’articolo predetto decorre dal
giorno nel quale i superstiti sono venuti a conoscenza del decesso.
L’art. 1 della legge n. 248 del 1976 attribuisce al coniuge ed ai
figli superstiti di titolari di rendita per inabilita’ permanente di
grado non inferiore all’ottanta per cento (percentuale ridotta a
sessantacinque per effetto della modifica di cui all’art. 11 della
legge n. 251 del 1982) il diritto ad uno speciale assegno
continuativo mensile. A norma dell’art. 7, primo comma, della stessa
legge n. 248 del 1976, gli aventi diritto a tale assegno devono
presentare entro il termine di centottanta giorni dalla data del
decesso dell’assicurato apposita domanda, corredata dalla
certificazione degli uffici finanziari e da una dichiarazione resa
dagli stessi aventi diritto, dalle quali risulti l’esistenza dei
requisiti di legge.
In siffatto quadro normativo, questa Corte, con sentenza n. 14
del 1994, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del citato
art. 122 nella parte in cui non prevedeva che l’istituto
assicuratore, nel caso di decesso dell’assicurato, dovesse avvertire
i superstiti della loro facolta’ di proporre domanda per la rendita
nella misura e nei modi previsti dall’art. 85 nel termine
decadenziale di novanta giorni decorrente dalla data della avvenuta
comunicazione. Tale pronuncia e’ stata determinata essenzialmente
dalla esigenza di rendere la norma in questione coerente con quella
del successivo art. 123.
In conseguenza di tale intervento, il termine decadenziale per
l’esercizio della facolta’ dei superstiti di proporre domanda per
ottenere la rendita di cui all’art. 85 del T.U. n. 1124 del 1965 e’
fatto decorrere dalla data in cui questi ultimi hanno avuto
comunicazione dall’Istituto assicuratore della morte
dell’infortunato. Diversamente, quello relativo alla domanda per lo
speciale assegno continuativo mensile di cui all’art. 1 della legge
n. 248 del 1976, che compete al coniuge ed ai figli superstiti di
titolari di rendita per inabilita’ permanente di grado non inferiore
al sessantacinque per cento, decorre dalla data del decesso
dell’assicurato, e cio’ a prescindere dal momento in cui gli stessi
hanno avuto conoscenza della morte del loro dante causa.
La diversita’ di disciplina e’ irragionevole ove si tenga
presente che le fattispecie poste a confronto derivano entrambe dalla
titolarita’ della rendita in capo al defunto, mentre la circostanza
delle diversita’ sostanziali delle condizioni per avere diritto alle
attribuzioni patrimoniali conseguenti al decesso non giustifica una
disciplina decadenziale diversa, e cio’ anche in presenza della
differente durata del termine stesso, poiche’ cio’ che rileva ai fini
della tutela del diritto di difesa non e’ l’ampiezza di tale termine,
ma la decorrenza dello stesso da un momento in cui l’interessato
acquista conoscenza, tramite l’Istituto assicuratore, della morte
dell’infortunato.
3. – L’accoglimento della questione sotto il profilo della
violazione degli articoli 3 e 24 Cost. comporta l’assorbimento
dell’ulteriore parametro costituzionale evocato dal rimettente.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 7, primo
comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle
vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per
cause estranee all’infortunio sul lavoro o alla malattia
professionale ed adeguamento dell’assegno di incollocabilita’ di cui
all’articolo 180 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124), nella parte in cui non prevede che l’Istituto assicuratore,
nel caso di decesso dell’assicurato, debba avvertire i superstiti
della loro facolta’ di proporre domanda per ottenere l’assegno di cui
all’articolo 1 della stessa legge nel termine decadenziale di
centottanta giorni dalla data dell’avvenuta comunicazione.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Corte Costituzionale, Sentenza n. 272, disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 6, 7, comma
6, e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n.
54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione) e
dell’art. 19 del Regolamento del Comune di Pisa per l’installazione,
il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia
mobile, approvato con delibera del Consiglio comunale del 2 dicembre
2003, n. 104, promosso dal Tribunale di Pisa nel procedimento
vertente tra la H3G s.p.a. e la S.E.PI. − Societa’ Entrate Pisa
s.p.a. con ordinanza del 3 ottobre 2008, iscritta al n. 30 del
registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell’anno 2009.
Visti l’atto di costituzione della H3G s.p.a. nonche’ l’atto di
intervento della Regione Toscana;
Udito nell’udienza pubblica del 7 luglio 2010 il Giudice relatore
Alfonso Quaranta;
Uditi gli avvocati Claudia Zhara Buda per la H3G s.p.a. e Lucia
Bora per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale ordinario di Pisa, con l’ordinanza indicata in
epigrafe, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3 e 117, commi
primo e terzo, della Costituzione – questione di legittimita’
costituzionale degli articoli 6, «comma 6», 7, comma 6, e 9, comma 6,
della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in
materia di impianti di radiocomunicazione) e dell’art. 19 del
Regolamento del Comune di Pisa per l’installazione, il monitoraggio e
la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, approvato con
delibera del Consiglio comunale del 2 dicembre 2003, n. 104.
1.1. – Il remittente premette, in punto di fatto, di dover
decidere in ordine all’opposizione proposta dalla societa’ "H3G"
s.p.a. avverso l’ingiunzione emessa dalla societa’ "S.E.PI." s.p.a.,
avente ad oggetto il pagamento di «oneri per lo svolgimento di
controlli ARPAT sugli impianti di telefonia mobile». In particolare,
si sottolinea nell’ordinanza di rimessione, la societa’ opponente ha
chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di tale
ingiunzione – emessa ai sensi degli artt. 6, comma 6, 7, comma 6, e
9, comma 6, della legge della Regione Toscana n. 54 del 2000 e
dell’art. 19 del gia’ citato Regolamento del Comune di Pisa n. 104
del 2003 – per «violazione della normativa nazionale in materia di
comunicazioni elettroniche e di prevenzione del rischio connesso
all’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche».
Ai sensi, infatti, dell’art. 93 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), norma che da’
attuazione – come sottolineato dalla parte ricorrente nel giudizio a
quo – a talune direttive comunitarie, le «pubbliche amministrazioni,
le Regioni, le Provincie ed i Comuni non possono imporre per
l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione
elettronica, oneri e canoni che non siano stabiliti per legge».
1.2. – Tanto premesso, il giudice remittente – non senza
osservare che, «in riferimento all’art. 93» del d.lgs. n. 259 del
2003, la parte opponente nel giudizio principale ha chiesto
sollevarsi questione di legittimita’ costituzionale dei predetti
artt. 6, «comma 6», 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge regionale
n. 54 del 2000, per violazione degli artt. 3, 41 e 117, della
Costituzione – rammenta che sul contenuto del predetto art. 93 del
Codice delle comunicazioni elettroniche si e’ gia’ espressa la Corte
costituzionale con la sentenza n. 336 del 2005.
In particolare, e’ stato affermato che «la disposizione in esame
deve ritenersi espressione di un principio fondamentale, in quanto
persegue la finalita’ di garantire a tutti gli operatori un
trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione
del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni». Si e’
anche precisato che, in mancanza di un tale principio, «ciascuna
Regione potrebbe liberamente prevedere obblighi "pecuniari" a carico
dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio,
appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori
di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero
non essere imposti», concludendosi, pertanto, «che la finalita’ della
norma e’ anche quella di "tutela della concorrenza", sub specie di
garanzia di parita’ di trattamento e di misure volte a non ostacolare
l’ingresso di nuovi soggetti nel settore» (cosi’, testualmente, la
sentenza n. 336 del 2005, ma e’ richiamata anche la sentenza n. 450
del 2006).
Sulla base di tali rilievi, il giudice a quo reputa che la
Regione Toscana, con le norme censurate, abbia violato gli art. 4 e
93 del d.lgs. n. 259 del 2003, stabilendo che gli oneri relativi
all’effettuazione di verifiche e controlli «degli impianti radio base
della telefonia mobile esistenti sul proprio territorio sono posti a
carico dei titolari di detti impianti». Ed invero, se il primo di
tali articoli «si mette in linea con i dettami comunitari,
realizzando l’obiettivo della liberalizzazione e semplificazione
delle procedure anche al fine di garantire l’attuazione delle regole
della concorrenza» (e’ richiamata, in particolare, la direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, n. 2002/21/CE,
che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica), il secondo si colloca nel novero di quei
«principi fondamentali», la cui «determinazione, nelle materie di
legislazione concorrente, e’ riservata allo Stato».
1.3. – Pertanto, i predetti artt. 6, «comma 6», 7, comma 6, e 9,
comma 6, della legge regionale n. 54 del 2000, nonche’ il gia’ citato
art. 19 del Regolamento del Comune di Pisa n. 104 del 2003, sarebbero
costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 3 e 117,
commi primo e terzo, Cost.
In particolare, il primo di tali parametri sarebbe violato
giacche’ la disciplina regionale (e comunale) in contestazione,
«imponendo per le attivita’ inerenti al proprio territorio oneri e
costi non previsti da altre Regioni, relativamente alle verifiche e
controlli degli impianti radio-base» delle imprese esercenti
l’attivita’ di telefonia, determinerebbe «una disparita’ di
trattamento tra operatori economici la cui attivita’ e’ distribuita
sul territorio nazionale».
Del pari, sarebbe violato anche il primo comma dell’art. 117
Cost., giacche’ l’imposizione di oneri e costi non contemplati in
altre Regioni darebbe luogo ad «un’alterazione del sistema
concorrenziale del mercato nazionale, in violazione della normativa
comunitaria», la quale, tra l’altro, prescrive «che le procedure
previste per la concessione del diritto di installare le predette
infrastrutture di comunicazione elettronica debbano essere
tempestive, non discriminatorie e trasparenti, onde assicurare che
vigano le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed
effettiva» (in tal senso si esprime il ventiduesimo considerando
della direttiva 2002/21/CE).
Infine, la «deroga all’art. 93» del d.lgs. n. 259 del 2003,
integrando una situazione di contrasto «con la menzionata norma
statale che esprime un principio fondamentale cui le Regioni, nella
materie di legislazione concorrente, non possono derogare», darebbe
luogo anche alla violazione del terzo comma dell’art. 117 Cost.
1.4. – Ritenendo la questione non manifestamente infondata, il
remittente osserva conclusivamente che la stessa risulta rilevante
nel giudizio a quo, «atteso che alla luce del petitum e della causa
petendi (annullamento per illegittimita’ dell’ingiunzione di
pagamento opposta) e’ necessaria la soluzione della questione di
incostituzionalita’», non sussistendo le condizioni per «una lettura
costituzionalmente orientata delle norme in discussione».
2. – E’ intervenuta in giudizio la Regione Toscana, con memoria
depositata il 28 gennaio 2009, chiedendo che la questione sia
dichiarata «inammissibile ed infondata».
3.- E’ intervenuta in giudizio la societa’ «H3G» s.p.a. con atto
depositato in cancelleria il 2 marzo 2009.
3.1. – In limine, la societa’ interveniente – nel ricostruire i
termini dell’iniziativa assunta nel giudizio principale, nonche’
l’evoluzione legislativa intervenuta in materia – sottolinea che
l’art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003, «al fine di
promuovere ed agevolare l’installazione delle infrastrutture per le
telecomunicazioni», ha sancito che le «pubbliche Amministrazioni, le
Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l’impianto
di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica,
oneri o canoni che non siano stabiliti per legge».
Cio’ premesso, la societa’ interveniente eccepisce, in via
preliminare, la non assoggettabilita’ del Regolamento comunale al
sindacato di costituzionalita’, richiamando quel costante
orientamento della giurisprudenza della Corte che esclude, per i
regolamenti amministrativi, la possibilita’ del sindacato ex art. 134
Cost.
3.2. – In secondo luogo, viene eccepita «l’inammissibilita’ del
giudizio» per sopravvenuta inefficacia delle norme contenute nella
legge regionale n. 54 del 2000, in quanto incompatibili con il d.lgs.
n. 259 del 2003.
Si assume, infatti, che la necessaria coerenza tra norme di
principio e di dettaglio, operanti nella stessa materia, ha come
conseguenza che «il mutamento delle prime non puo’ non comportare il
mutamento delle seconde». Si richiama, in merito, la giurisprudenza
costituzionale relativa all’art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n.
62 (Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica),
secondo cui, «in conseguenza del subentrare, nella legislazione
statale, di nuovi principi (espressi o impliciti che siano), bene
puo’ verificarsi l’abrogazione di precedenti norme regionali»
(sentenza n. 40 del 1972).
La societa’ interveniente richiama, a conferma dell’abrogazione
per sopravvenuta incompatibilita’ di norme regionali di dettaglio in
contrasto con norme statali di principio, un consolidato indirizzo
della giurisprudenza sia di legittimita’ che amministrativa.
3.3. ― E’ solo, quindi, in via di subordine che la societa’ «H3G»
s.p.a. ha chiesto la declaratoria di illegittimita’ delle norme
regionali censurate, limitatamente, peraltro, agli artt. 7, comma 6,
e 9, comma 6, della legge regionale n. 54 del 2000.
Difatti, l’art. 6 – che si compone di un solo comma, diviso in
quattro lettere (diversamente da quanto indicato dal giudice
remittente, che censura un inesistente comma 6) – disciplina
unicamente le funzioni comunali, nulla disponendo, invece,
«relativamente agli oneri per i controlli sanitari per gli impianti
di telefonia mobile».
Quanto, invece, all’illegittimita’ costituzionale dei predetti
artt. 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge regionale della Toscana
n. 54 del 2000, la societa’ «H3G» s.p.a. richiama le sentenze della
Corte costituzionale n. 336 del 2005 e n. 450 del 2006, e dunque la
qualificazione come principio fondamentale, della materia
«ordinamento delle comunicazione», di quello enunciato dall’art. 93
del d.lgs. n. 259 del 2003, disatteso – a suo dire – dalla disciplina
regionale in esame.
4. – Con memoria depositata presso la cancelleria il 16 giugno
2010, la Regione Toscana ha meglio precisato le proprie difese,
insistendo per la declaratoria di non fondatezza della questione
sollevata.
4.1. – Ricostruito il complessivo quadro normativo nel quale si
inseriscono le disposizioni censurate, la difesa della Regione assume
che, «diversamente da quanto sostenuto dalla societa’ «H3G» s.p.a.,
la legge regionale n. 54 del 2000 deve ritenersi tuttora in vigore»,
nonche’ «pienamente compatibile con i principi fondamentali posti
dalla legislazione statale nelle materie qui in argomento».
In particolare, sarebbe da escludere la violazione dell’art. 93
del d.lgs. n. 259 del 2003.
Poiche’ esso, infatti, si limita soltanto a vietare «oneri o
canoni che non siano stabiliti per legge», senza imporre che tale
legge sia statale, tale condizione risulterebbe senz’altro
soddisfatta dalla legge regionale n. 54 del 2000.
Del resto, la Corte costituzionale ha affermato – prosegue la
difesa regionale, richiamando la sentenza n. 350 del 2008 – che «le
disposizioni del Codice delle comunicazioni intervengono in
molteplici ambiti materiali, diversamente tra loro caratterizzati in
relazione al riparto della competenza legislativa tra Stato e
Regioni», essendo rinvenibili, accanto a titoli di esclusiva
competenza statale e di competenza ripartita, «anche materie di
competenza legislativa residuale delle Regioni, quali, in
particolare, l’"industria" ed il "commercio"».
4.2. – Tanto premesso, poiche’ «il controllo delle emissioni
elettromagnetiche e’ un’attivita’ che attiene alla tutela della
salute, materia di competenza concorrente» e considerato, altresi’,
che lo stesso d.lgs. n. 259 del 2003 fa salvo il rispetto della
normativa in materia di tutela dell’ambiente e della salute, occorre
verificare – secondo la difesa della Regione – «quali siano i
principi fondamentali in materia di controllo sulle emissioni e, di
conseguenza, se questi principi siano stati o meno correttamente
rispettati dalla normativa regionale impugnata».
In proposito, la difesa regionale rileva – innanzitutto – come
gli stessi artt. 107, comma 6, e 185, comma 1, lettera b), del d.lgs.
n. 259 del 2003 prevedano oneri a carico degli esercenti i servizi di
comunicazione elettronica.
Sul punto, inoltre, la Regione Toscana osserva che l’art. 33 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) non solo prevede che «le tariffe per la copertura dei
costi sopportati dall’autorita’ competente per l’organizzazione e lo
svolgimento delle attivita’ istruttorie, di monitoraggio e controllo
previste dal codice siano applicate ai proponenti», ma stabilisce
anche che, per le stesse finalita’, «le Regioni possono definire
proprie modalita’ di quantificazione e corresponsione degli oneri da
porre in capo ai proponenti».
Parimenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma
3, e 18 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento), le «spese occorrenti per
effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari
per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata
ambientale e per i successivi controlli previsti dall’art. 11, comma
3, sono a carico del gestore».
E’ lo stesso legislatore statale, dunque, ad ammettere che le
Regioni possano intervenire a disciplinare gli oneri conseguenti ai
controlli effettuati per finalita’ di tutela della salubrita’
ambientale.
Ne’, d’altra parte, indicazioni in senso contrario sembrano
ricavabili – sempre secondo la difesa regionale – dalle sentenze n.
336 del 2005 e n. 450 del 2006 della Corte costituzionale, giacche’
le stesse avrebbero censurato soltanto la scelta del legislatore
regionale «di stabilire la misura dei predetti oneri economici senza,
pero’, prevedere alcun criterio di determinazione quantitativa degli
stessi» (e’ citata, in particolare, la seconda di tali sentenze).
Evenienza, questa, da escludere nel caso di specie, giacche’ tali
criteri «sono quelli stabiliti dal tariffario ARPAT» ed individuati,
oggi, dalla legge della Regione Toscana 22 giugno 2009, n. 30,
recante «Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Toscana (ARPAT)».
Infine, la difesa regionale nega «che in Toscana si operi
diversamente da quanto avviene nel resto del territorio nazionale».
Cita, al riguardo, le scelte compiute nelle Regioni Lombardia,
Marche, Molise e Puglia e consistite nell’adozione di norme che – in
sostanziale applicazione del principio cuius commoda, eius et
incommoda – hanno posto «gli oneri dei controlli a carico dei gestori
degli impianti», cio’ che, oltretutto, escluderebbe che «l’asserita
disparita’ di trattamento e violazione della concorrenza» abbia
realmente «il rilievo lamentato».

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale ordinario di Pisa ha sollevato – in riferimento
agli articoli 3 e 117, commi primo e terzo, della Costituzione –
questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 6, «comma 6»,
7, comma 6, e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana 6 aprile
2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)
e dell’art. 19 del Regolamento del Comune di Pisa per
l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti
di telefonia mobile, approvato con delibera del Consiglio comunale
del 2 dicembre 2003, n. 104.
1.1. – In particolare, il giudice a quo assume che gli atti
normativi in contestazione sarebbero costituzionalmente illegittimi
nello stabilire che gli oneri relativi all’effettuazione di verifiche
e controlli degli impianti radio base della telefonia mobile,
esistenti sul territorio della Regione Toscana (e in particolare nel
Comune di Pisa), siano posti a carico dei titolari di detti impianti.
Tali atti derogherebbero agli artt. 4 e 93 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche), atteso che, in particolare, il secondo dei citati
articoli stabilisce che le «pubbliche amministrazioni, le Regioni, le
Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per
l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri e canoni
che non siano stabiliti per legge». In tal modo la disciplina
regionale in contestazione (della quale il Regolamento comunale
censurato costituirebbe pedissequa attuazione), «imponendo per le
attivita’ inerenti al proprio territorio oneri e costi non previsti
da altre Regioni, relativamente alle verifiche e controlli degli
impianti radio-base», determinerebbe «una disparita’ di trattamento
tra operatori economici la cui attivita’ e’ distribuita sul
territorio nazionale», donde la violazione dell’art. 3 Cost.
Sarebbero, inoltre, violati i commi primo e terzo dell’art. 117
Cost.
Per un verso, infatti, l’imposizione di oneri e costi non
contemplati in altre Regioni darebbe luogo ad «un’alterazione del
sistema concorrenziale del mercato nazionale, in violazione della
normativa comunitaria», la quale, tra l’altro, prescrive «che le
procedure previste per la concessione del diritto di installare le
predette infrastrutture di comunicazione elettronica debbano essere
tempestive, non discriminatorie e trasparenti, onde assicurare che
vigano le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed
effettiva» (in tal senso dispone il ventiduesimo "considerando" della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, n.
2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed
i servizi di comunicazione elettronica).
Per altro verso, la disciplina normativa in esame,
nell’introdurre una «deroga all’art. 93» del d.lgs. n. 259 del 2003,
si porrebbe in contrasto «con la menzionata norma statale che esprime
un principio fondamentale cui le Regioni, nella materie di
legislazione concorrente, non possono derogare».
2. – Cio’ premesso, in via preliminare deve essere dichiarata
l’inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale,
sia nella parte in cui investe l’art. 19 del Regolamento del Comune
di Pisa, approvato con delibera del Consiglio comunale del 2 dicembre
2003, n. 104, sia nella parte in cui ha ad oggetto l’art. 6 della
legge della Regione Toscana n. 54 del 2000.
2.1. – In relazione, difatti, alla censura che investe la citata
disposizione regolamentare, questa Corte non puo’ che ribadire come
essa costituisca «norma sottratta al sindacato di costituzionalita’»
(ex multis, ordinanza n. 192 del 2010; nello stesso senso, da ultimo,
anche sentenza n. 58 del 2010 e ordinanza n. 59 del 2009).
2.2. – Quanto, invece, all’art. 6 della legge regionale in esame
(censurato, peraltro, dal Tribunale rimettente in un inesistente
«comma 6»), deve rilevarsi che esso si limita a disciplinare le
funzioni comunali in materia di impianti di radiocomunicazione, tra
le quali rilevano anche – lettera c) – quelle «di vigilanza e di
controllo secondo quanto previsto dall’art. 9».
E’, pertanto, soltanto nell’art. 9 che si rinviene la
disposizione che pone – al comma 6 – «a carico dei titolari degli
impianti fissi per la telefonia mobile, nonche’ dei concessionari per
radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi a carattere
commerciale» gli «oneri relativi all’effettuazione dei controlli»
compiuti dall’ARPAT e «finalizzati a garantire: a) il rispetto dei
limiti di esposizione e delle misure di cautela, di cui agli articoli
3 e 4 del decreto ministeriale n. 381 del 1998; b) l’attuazione, da
parte dei soggetti obbligati, delle azioni di risanamento previste
dall’articolo 8; c) il mantenimento dei parametri tecnici
dell’impianto dichiarati dal gestore ai sensi dell’articolo 5, comma
3» (cosi’ testualmente, il comma 3 del medesimo art. 9).
L’art. 6, lettera c), non contiene, dunque, una norma che
disciplina il profilo della ripartizione degli oneri economici
conseguenti ai controlli effettuati dall’ARPAT, sicche’ essa – oltre
a non porsi in contrasto, di per se’, con l’art. 93 del d.lgs. n. 259
del 2003 – non viene neppure in rilievo nel giudizio a quo, che ha ad
oggetto l’impugnativa del provvedimento che ha ingiunto il pagamento
di somme, tra l’altro, proprio per l’effettuazione di tali controlli.
La questione relativa all’art. 6 e’, pertanto, inammissibile per
difetto di rilevanza nel giudizio principale.
3. – La questione relativa agli artt. 7, comma 6, e 9, comma 6,
della legge regionale in esame, oltre ad essere ammissibile, e’ anche
fondata.
3.1.- In limine, deve essere disattesa l’eccezione sollevata
dalla difesa della parte privata, intervenuta nel presente giudizio,
secondo cui le norme censurate dovrebbero ritenersi abrogate
tacitamente per sopravvenuta incompatibilita’ con l’art. 93 del
d.lgs. n. 259 del 2003.
Sul punto e’ necessario premettere che il «controllo sull’attuale
vigenza di una norma giuridica spetta istituzionalmente al giudice
comune e precede ogni possibile valutazione sulla legittimita’
costituzionale della medesima norma» (sentenza n. 222 del 2007).
Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale remittente, nel negare
che ricorrano le condizioni per «una lettura costituzionalmente
orientata delle norme in discussione», ha, di fatto, implicitamente
escluso la possibilita’ – suggerita dalla difesa della parte privata
– di risolvere il contrasto tra le disposizioni regionali e la citata
norma statale in applicazione dell’art. 10 della legge 10 febbraio
1953, n. 62 (Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della
Repubblica), cioe’ ritenendo abrogate le prime per sopravvenuta e
diretta incompatibilita’ con la seconda.
Anche nel caso in esame, quindi, come in quello in cui il giudice
a quo escluda espressamente, con affermazione non palesemente
infondata, la ricorrenza di un fenomeno abrogativo, questa Corte non
puo’ che rilevare come «ragioni essenziali di certezza del diritto»
impongano, di fronte a un contrasto tra le disposizioni di legge
regionale censurate e una successiva norma di principio statale, di
«dichiarare l’illegittimita’ costituzionale delle norme sottoposte al
proprio giudizio» (sentenza n. 153 del 1995).
3.2. – Tanto premesso, deve osservarsi che gli artt. 7, comma 6,
e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana n. 54 del 2000
violano l’art. 117, terzo comma, Cost.
Sul punto, occorre rilevare, innanzitutto, che la giurisprudenza
costituzionale ha ritenuto l’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003
«espressione di un principio fondamentale» della materia
dell’ordinamento delle comunicazioni, «in quanto persegue la
finalita’ di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme
e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre
a carico degli stessi oneri o canoni» (sentenza n. 336 del 2005, in
particolare, punto 15.1. del Considerato in diritto). Su queste basi
si e’, dunque, precisato che, in «mancanza di un tale principio»,
ogni singola Regione «potrebbe liberamente prevedere obblighi
"pecuniari" a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio,
con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione
rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali
obblighi potrebbero non essere imposti». In forza di tali rilievi,
pertanto, questa Corte e’ pervenuta alla conclusione che «la
finalita’ della norma e’ anche quella di "tutela della concorrenza",
sub specie di garanzia di parita’ di trattamento e di misure volte a
non ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti nel settore» (ancora
sentenza n. 336 del 2005, punto 15.1. del Considerato in diritto).
Tali principi sono stati, inoltre, puntualizzati da questa Corte
con la sentenza n. 450 del 2006, che si e’ pronunciata sulla
legittimita’ costituzionale, per violazione dell’art. 117, terzo
comma Cost., proprio in ragione dell’ipotizzato contrasto con l’art.
93 del d.lgs. n. 259 del 2003, degli artt. 6, comma 4, e 15 della
legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste 4 novembre
2005, n. 25, recante «Disciplina per l’installazione, la
localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e di
strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge
regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di
pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e abrogazione della
legge regionale 21 agosto 2000, n. 31».
In particolare, con tale sentenza si e’ affermato come la
previsione da parte del legislatore regionale «di oneri economici
posti a carico degli operatori, in relazione all’attivita’ di
consulenza tecnica svolta dall’ARPA», sia «suscettibile di
determinare un trattamento discriminatorio e non uniforme tra gli
operatori del settore, con conseguente violazione del principio
fissato dal legislatore statale» (cioe’ proprio quello desumibile
dall’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003), con la conseguenza della
illegittimita’ costituzionale della censurata disciplina valdostana.
Nella medesima sentenza e’ stato anche disatteso l’argomento
svolto in quella sede dalla difesa regionale (secondo cui «gli oneri
in esame altro non sarebbero che corrispettivi per l’attivita’ di
consulenza svolta dall’ARPA in favore degli operatori di settore»),
osservandosi che l’ARPA non svolge «una attivita’ di consulenza
liberamente richiesta dalle parti, bensi’ una attivita’
autoritativamente prevista», ponendosi, difatti, il parere reso da
tale ente come «un momento procedimentale obbligatorio», tale da far
emergere «il carattere autoritativo ed impositivo della prestazione
pecuniaria stessa».
3.3. – Orbene, le suddette considerazioni valgono anche per gli
artt. 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana n.
54 del 2000 ora in esame.
In relazione, infatti, alla prima delle citate norme (che – come
si e’ detto – pone «a carico dei richiedenti l’autorizzazione»
all’installazione od alla modifica degli impianti di telefonia mobile
gli «oneri relativi allo svolgimento dei controlli effettuati
dall’ARPAT all’atto del rilascio dell’autorizzazione), la sentenza n.
450 del 2006 di questa Corte assume valore di precedente specifico,
giacche’ anche le disposizioni allora dichiarate costituzionalmente
illegittime riguardavano proprio le spese per l’attivita’ di
consulenza tecnica svolta dall’ARPA nell’ambito dei procedimenti
autorizzatori.
Ad analoga conclusione si deve pervenire anche per l’art. 9,
comma 6, della stessa legge regionale, che pone a carico «dei
titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile, nonche’ dei
concessionari per radiodiffusione di programmi radiofonici e
televisivi a carattere commerciale» gli oneri relativi
all’effettuazione dei controlli, compiuti dall’ARPAT nell’ambito
delle sue funzioni «di vigilanza e controllo».
A favore di tale esito dello scrutinio di costituzionalita’
depone, innanzitutto, la formulazione letterale dell’art. 93 del
d.lgs. n. 259 del 2003, che stabilisce un divieto di imposizione di
oneri e canoni «per l’impianto di reti» e «per l’esercizio dei
servizi di comunicazione elettronica»; formula che, nel suo carattere
generico, include anche la fattispecie contemplata dal predetto art.
9, comma 6 (e non soltanto quella di cui al precedente art. 7, comma
6), della legge regionale in esame.
Inoltre, se lo scopo del citato art. 93 e’ quello di impedire che
le Regioni possano «liberamente prevedere obblighi "pecuniari" a
carico dei soggetti operanti sul proprio territorio» e, dunque, di
scongiurare il rischio «di una ingiustificata discriminazione
rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali
obblighi potrebbero non essere imposti», deve rilevarsi come tale
esigenza si ponga, nello stesso modo, per tutti gli obblighi
pecuniari, siano essi imposti in occasione del rilascio
dell’autorizzazione ovvero previsti per interventi di vigilanza e di
controllo che si rendano necessari nel corso dello svolgimento del
servizio e che, dunque, siano inerenti al rapporto instauratosi con
l’amministrazione proprio in forza dell’originario titolo
autorizzativo.
Ne’, infine, puo’ sottacersi la circostanza – messa in luce dalla
parte privata intervenuta nel presente giudizio – secondo cui gli
oneri di cui al citato art. 9, comma 6, si presentano del tutto
«imprevedibili, in quanto non predeterminati, non conosciuti e non
quantificabili in anticipo dai gestori di telefonia al momento
dell’attivazione degli impianti», non avendo provveduto, nella
specie, la Giunta regionale ad individuare «tutte le modalita’
tecniche e procedurali per lo svolgimento dei controlli» in
questione.
Tale circostanza evidenzia, vieppiu’, l’illegittimita’
costituzionale della norma suddetta, come si evince, d’altronde,
anche dalla citata sentenza n. 450 del 2006.
Difatti, alla necessita’ di pervenire ad una pronuncia
caducatoria delle norme regionali valdostane, sopra meglio
identificate, non e’ stata estranea la considerazione che esse
demandavano «alla Giunta regionale di stabilire la misura dei
predetti oneri economici senza, pero’, prevedere alcun criterio di
determinazione quantitativa degli stessi».
4. – Neppure, d’altra parte, ad escludere la declaratoria di
illegittimita’ costituzionale degli artt. 7, comma 6, e 9, comma 6,
della legge regionale censurata, possono valere i rilievi svolti
dalla difesa della Regione Toscana.
4.1. – Essa, innanzitutto, deduce che «la legittima imposizione
di oneri per i controlli» sarebbe «prevista anche dal d.lgs. n. 259
del 2003». Ai sensi, infatti, dell’art. 107, comma 6, alla
dichiarazione dell’interessato, finalizzata al rilascio
dell’autorizzazione, devono essere allegati, tra gli altri, «gli
attestati dell’avvenuto versamento del contributo a titolo di
rimborso delle spese riguardanti l’attivita’ di vigilanza e controllo
relativo al primo anno da cui decorre l’autorizzazione generale»;
analogamente, l’art. 185, comma 1, lettera b), del medesimo decreto
legislativo, pone a carico dei titolari delle gestioni
radioelettriche su navi un «contributo annuo per verifiche e
controlli».
Nondimeno, tale circostanza non comporta – come ipotizzato dalla
difesa regionale, in particolare nel corso della discussione in
udienza – alcuna antinomia con l’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003.
Quest’ultima norma, infatti, non esclude in assoluto la
possibilita’ di imposizione di oneri o canoni per l’impianto di reti
o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica,
prescrivendo che essi debbano essere, in ogni caso, stabiliti per
atto legislativo, e dunque anche con lo stesso d.lgs. n. 259 del
2003.
4.2. – La difesa regionale, inoltre, nell’evidenziare che «il
controllo delle emissioni elettromagnetiche e’ un’attivita’ che
attiene alla tutela della salute, materia di competenza concorrente»
e che lo stesso decreto legislativo n. 259 del 2003 fa salvo il
rispetto della normativa in materia di tutela dell’ambiente e della
salute, ritiene di individuare, nella stessa legislazione statale, un
principio in forza del quale le Regioni avrebbero liberta’ di
disciplinare anche il profilo attinente alla ripartizione degli oneri
economici conseguenti ai controlli effettuati per finalita’ di tutela
della salubrita’ ambientale. In particolare, sono citati, sul punto,
l’art. 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), nonche’ gli artt. 11, comma 3, e 18 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento).
Nello svolgere simili rilievi, tuttavia, la difesa regionale non
tiene conto della circostanza che, per le comunicazioni elettroniche,
il disposto dell’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 si pone come lex
specialis non suscettibile di deroga, dettando una disciplina che
esclude, per gli operatori di quel settore, l’imposizioni di oneri e
canoni che non siano previsti dalla legge statale.
4.3. – L’illegittimita’ costituzionale delle censurate
disposizioni regionali non puo’ essere, infatti, neppure esclusa in
base al rilievo che il citato art. 93 si limiterebbe a sancire una
riserva di legge per cosi’ dire «generica»; cio’ che, pertanto, non
precluderebbe un intervento delle Regioni, purche’ esso sia disposto
con atto legislativo.
Sul punto e’ sufficiente osservare che la citata disposizione ha
inteso riferirsi, con tutta evidenza, alla sola legge statale.
E’ quanto si desume, in primo luogo, dalla circostanza che il
richiamo alla legge, contenuto in una norma dello Stato, deve essere
interpretato – in assenza di ulteriori specificazioni – come rinvio
ad una fonte legislativa comunque di provenienza statale.
In secondo luogo, l’accoglimento dell’opzione ermeneutica
suggerita dalla difesa regionale avrebbe come effetto di contraddire
la stessa ratio legis, come individuata da questa Corte nella gia’
citata sentenza n. 336 del 2005, e cioe’ evitare che ogni Regione
possa «liberamente prevedere obblighi "pecuniari" a carico dei
soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di
una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre
Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere
imposti».
5. – Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve,
dunque, pervenirsi alla declaratoria di illegittimita’ costituzionale
degli artt. 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge della Regione
Toscana n. 54 del 2000, per violazione dell’art. 117, terzo comma,
Cost., con conseguente assorbimento delle altre censure.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale degli articoli 7, comma
6, e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n.
54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);
Dichiara inammissibile la questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 6 della medesima legge della Regione
Toscana n. 54 del 2000 e dell’articolo 19 del Regolamento del Comune
di Pisa per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione
degli impianti di telefonia mobile, approvato con delibera del
Consiglio comunale del 2 dicembre 2003, n. 104, sollevata – in
riferimento agli articoli 3 e 117, commi primo e terzo, della
Costituzione – dal Tribunale ordinario di Pisa, con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Quaranta

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea recante modalità di applicazione relative ai pagamenti alle organizzazioni di produttori tedesche del settore del luppolo

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l’articolo 102 bis, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 102 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio ( 2 ), prevede un pagamento annuale alle organizzazioni
di produttori tedesche riconosciute del settore
del luppolo. Gli importi percepiti dalle organizzazioni
di produttori devono essere utilizzati per finanziare le misure adottate al fine di conseguire gli obiettivi previsti
all’articolo 122, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Per garantire una corretta gestione dei pagamenti, è opportuno
che la Germania adotti regole concernenti la presentazione delle domande da parte delle organizzazioni
di produttori, anche per quanto riguarda i termini, e si assicuri che tutte le domande contengano le informazioni
necessarie per consentire all’autorità tedesca competente di verificare se le organizzazioni di produttori
hanno diritto di beneficiare dei pagamenti.
(3) Per garantire che i pagamenti siano effettuati in modo equo, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori
devono essere calcolati proporzionalmente alle superfici ammissibili coltivate a luppolo dei loro membri.
(4) Per garantire un uso efficiente delle risorse finanziarie, i pagamenti effettuati dall’organismo pagatore tedesco competente devono essere impegnati entro un periodo di tempo ragionevole.
(5) Per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea, nessun pagamento deve essere effettuato prima che siano stati eseguiti controlli volti ad accertare il rispetto dei criteri di ammissibilità. Tali misure di controllo devono comprendere verifiche amministrative integrate da controlli
in loco. Occorre prevedere il recupero degli importi indebitamente versati e stabilire sanzioni intese a scoraggiare
comportamenti fraudolenti e negligenze gravi da parte dei richiedenti.
(6) L’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ( 3 ), che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni
regimi di sostegno a favore degli agricoltori, ha integrato
nel regime di pagamento unico, a decorrere dal 1 o gennaio 2010, i pagamenti parzialmente accoppiati del settore del luppolo. Per garantire la continuità dei pagamenti,
il primo pagamento dell’aiuto dell’Unione ai sensi dell’articolo 102 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento deve essere effettuato entro e non oltre il 30 aprile 2011.
(7) Per facilitare l’esecuzione del primo pagamento, è opportuno
consentire all’autorità competente tedesca di procedere,
nell’anno precedente il pagamento, all’identificazione
dei potenziali beneficiari e delle superfici coltivate a luppolo potenzialmente ammissibili.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione e significato dei termini
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione
dell’articolo 102 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il pagamento alle organizzazioni di produttori
del settore del luppolo in Germania di cui al suddetto articolo.
2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i termini in esso utilizzati hanno lo stesso significato dei termini utilizzati nel regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articolo 2
Domande di aiuto
1. Le organizzazioni di produttori che intendono beneficiare del pagamento di cui all’articolo 102 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 presentano ogni anno una domanda all’autorità tedesca competente, entro una data fissata dalla Germania, che non deve essere successiva al 30 settembre.
2. Nel fissare la data di cui al paragrafo 1, la Germania tiene conto del tempo necessario per garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria del pagamento, anche per quanto riguarda l’obbligo di svolgere controlli efficaci.IT 17.8.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 216/11
( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
( 2 ) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.
( 3 ) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
3. Le domande sono corredate di documenti giustificativi attestanti quanto segue:
a) l’identità e la prova del riconoscimento dell’organizzazione di produttori;
b) il totale delle superfici ammissibili di cui all’articolo 3;
c) gli elementi atti a identificare i membri dell’organizzazione di produttori e le superfici ammissibili da essi coltivate;
d) le misure attuate, ultimate o in corso, e le spese corrispondenti
sostenute o impegnate nell’anno civile della domanda di aiuto al fine di conseguire gli obiettivi previsti all’articolo 122, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articolo 3
Diritto all’aiuto
1. Gli importi versati alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo sono impegnati per finanziare misure volte a conseguire gli obiettivi previsti all’articolo 122 del regolamento
(CE) n. 1234/2007.
2. L’importo da versare a ciascuna organizzazione di produttori
è calcolato proporzionalmente alle superfici ammissibili coltivate a luppolo dei suoi membri secondo quanto specificato ai paragrafi da 3 a 6.
3. Sono ammissibili all’aiuto le superfici coltivate a luppolo in Germania che, al momento della presentazione della domanda
di cui all’articolo 2, sono interamente piantate e sono state sottoposte a normali operazioni colturali secondo le norme locali.
4. Le superfici di cui al paragrafo 2 sono piantate ad una densità uniforme di almeno 1 500 piante per ettaro nel caso della puntellatura doppia o di 2 000 piante per ettaro nel caso della puntellatura semplice.
5. Le superfici di cui al paragrafo 2 comprendono unicamente
le superfici delimitate dalla linea dei fili esterni di ancoraggio
dei puntelli. Qualora vi siano piante di luppolo lungo tale linea, può essere aggiunto, da ciascun lato della particella, un corridoio di servizio supplementare di larghezza pari alla larghezza
media di un interfilare di detta superficie. Detto corridoio
di servizio supplementare non deve situarsi sulla pubblica via. La superficie può comprendere le due particelle situate alle estremità dei filari e necessarie per la manovra delle macchine agricole, purché ciascuna delle due particelle non abbia lunghezza
superiore ad otto metri, sia conteggiata una sola volta e non sia situata sulla pubblica via.
6. Le superfici di cui al paragrafo 2 non comprendono le superfici piantate con giovani piante di luppolo coltivate principalmente
come prodotti di vivaio.
Articolo 4
Pagamento dell’aiuto
1. Per ogni domanda presentata in conformità del presente regolamento e della legislazione tedesca, la Germania versa l’aiuto ai beneficiari tra il 16 ottobre dell’anno di presentazione della domanda e, al più tardi, il 31 gennaio dell’anno successivo, a condizione che siano stati effettuati tutti i controlli obbligatori previsti all’articolo 5.
2. Qualsiasi importo versato dall’autorità tedesca competente che non sia stato impegnato da un’organizzazione di produttori entro tre anni dalla data del pagamento è rimborsato all’organismo
pagatore e detratto dalle spese finanziate dal Fondo europeo
agricolo di garanzia.
Articolo 5
Controlli e sanzioni
1. Prima di concedere il pagamento, l’autorità nazionale competente esegue controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto nonché controlli in loco su un campione significativo di domande.
2. I controlli amministrativi sulle domande di aiuto sono esaustivi e comprendono:
a) controlli incrociati delle superfici ammissibili oggetto della domanda, in particolare con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo previsto al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009;
b) una verifica del contributo delle misure attuate al conseguimento
degli obiettivi previsti all’articolo 122, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. I controlli in loco sono realizzati presso ciascuna organizzazione
di produttori e vertono almeno sul 5 % dell’aiuto da distribuire. Tali controlli sono volti in particolare a verificare:
a) il rispetto dei criteri di riconoscimento da parte dell’organizzazione
di produttori;
b) l’ammissibilità delle superfici coltivate a luppolo oggetto della domanda;
c) un campione rappresentativo delle misure attuate, ultimate o in corso, e le spese corrispondenti sostenute o impegnate nell’anno civile della domanda di aiuto al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 122, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
4. È ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo
minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo in loco.
5. In tutti i casi in cui ciò sia opportuno, la Germania si avvale del sistema integrato di gestione e di controllo.
6. In caso di pagamento indebito, si applica per quanto di ragione l’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione ( 1 ).IT L 216/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 17.8.2010
( 1 ) GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.
7. Nel caso in cui venga effettuato un pagamento indebito a seguito di una falsa dichiarazione, di documenti falsi o di una grave negligenza, il richiedente, oltre al recupero degli importi indebitamente erogati, rimborsa un importo pari alla differenza tra l’importo inizialmente versato e quello al quale aveva effettivamente
diritto. Tali importi sono versati al bilancio dell’UE.
8. L’autorità di controllo competente redige una relazione su ciascun controllo in loco. La relazione fornisce una descrizione accurata dei vari elementi ed aspetti controllati ed è sufficientemente
particolareggiata da consentire un esame dell’attività di controllo realizzata e dei risultati conseguiti.
9. L’autorità tedesca competente che esegue i pagamenti trasmette
alla Commissione una relazione annuale sull’utilizzo che le organizzazioni di produttori hanno fatto degli importi percepiti,
compresa una descrizione delle misure finanziate mediante i pagamenti. La relazione precisa il numero dei controlli in loco effettuati e le relative risultanze ed è trasmessa entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
Articolo 6
Disposizioni transitorie
1. Le domande relative al primo pagamento di cui all’articolo 102 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono presentate entro un termine che sarà fissato dalla Germania, ma comunque non oltre il 15 gennaio 2011. I pagamenti corrispondenti
sono effettuati entro il 30 aprile 2011. Le domande relative al secondo pagamento di cui all’articolo 102 bis del suddetto regolamento sono presentate entro un termine che sarà fissato dalla Germania, ma comunque non oltre il 30 settembre 2011. I pagamenti corrispondenti sono effettuati entro e non oltre il 31 gennaio 2012.
2. Anteriormente al primo pagamento di cui al paragrafo 1, l’autorità nazionale competente identifica le organizzazioni di produttori ammissibili di cui all’articolo 2, paragrafo 1, verifica in via provvisoria il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e stabilisce in via provvisoria gli importi e le superfici
ammissibili di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento nel corso dell’anno civile precedente detto pagamento.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010, n. 143

Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata non superiore ai novanta giorni, in attuazione all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 208 del 6-9-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ritenuto di dover procedere all’emanazione dei regolamenti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 12 gennaio 2010 concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle citate linee di indirizzo sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge; Visto l’articolo 7, comma 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Preso atto che i procedimenti per i quali il presente decreto o il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini superiori a 90 giorni ma entro il limite di 180 giorni non fissa alcun termine si concludono nel termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quelle dei Sottosegretari di Stato per l’informazione, la comunicazione e l’editoria, per lo sport, per la famiglia, la droga e il servizio civile, e dei Commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11, legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione con nota n. 624/GAB-U del 16 aprile 2010, e del Ministro per la semplificazione normativa con nota n. 573 del 13 aprile 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2128/2010, emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’Adunanza del 2 luglio 2010; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle strutture affidate alla responsabilita’ dei Sottosegretari di Stato per l’informazione, la comunicazione e l’editoria, per lo sport, per la famiglia, la droga e il servizio civile, e del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d’ufficio. 2. Ciascun procedimento si conclude entro il termine indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente regolamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 luglio 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 285

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
– La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
– Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). – 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza,
ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita’
dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita’ del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l’immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita’ di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita’ ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e’ ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita’ non attestati in documenti gia’ in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell’art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell’amministrazione e’ disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita’
dirigenziale.».
– Si riporta il testo dell’art. 7, comma 3, della legge
18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’
nonche’ in materia di processo civile»:
«3. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.».
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e’ stato pubblicato sul supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1999, n. 205.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e’
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2002,
n. 207.
– Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione del 12 gennaio 2010,
concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per
l’attuazione dell’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»
e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2010,
n. 76.
– Si riporta il testo dell’art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 11 (Commissari straordinari del governo). – 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo’ procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e’ disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L’incarico e’ conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell’incarico e’ data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull’attivita’ del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un Ministro da lui delegato.».
Note all’art. 1:
– Per il riferimento all’art. 2, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/