Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 28 del 7 luglio 2009)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione
1. Presso il Consiglio provinciale e’ istituito l’Ufficio della o
del Garante per l’infanzia e l’adolescenza a tutela dei diritti e
degli interessi dei giovani presenti sul territorio provinciale a
prescindere dalla cittadinanza.
Art. 2
Definizione
1. Ai fini della presente legge si intende per giovani i bambini,
le bambine, i ragazzi e le ragazze che non hanno ancora raggiunto la
maggiore eta’.
Art. 3
Funzioni
1. La o il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito
denominato la o il Garante, salvaguarda e garantisce i diritti dei
giovani sanciti dall’ordinamento internazionale, nazionale, regionale
e provinciale e, in particolare, dalla Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre
1989, dai suoi protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre
2000, e dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del
fanciullo, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificati e resi
esecutivi dall’Italia rispettivamente con legge 27 maggio 1991, n.
176, con legge 11 marzo 2002, n. 46, e con legge 20 marzo 2003, n.
77.
2. In particolare, la o il Garante:
a) vigila sull’applicazione nel territorio provinciale delle
convenzioni di cui al comma 1 e delle altre convenzioni
internazionali ed europee e sull’applicazione e l’attuazione della
normativa statale, regionale e provinciale a tutela dei diritti dei
giovani;
b) promuove la conoscenza e l’affermazione dei diritti
individuali, sociali e politici dei giovani, assumendo idonee
iniziative finalizzate alla loro concreta realizzazione;
c) promuove iniziative per sensibilizzare, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, i giovani, le famiglie,
gli operatori e la societa’ in generale verso i problemi
dell’infanzia e dell’adolescenza e i diritti dei giovani;
d) fornisce consulenza ai giovani su questioni giuridiche e
funge da mediatrice o mediatore in situazioni conflittuali fra i
giovani e i loro genitori o chi ne fa le veci;
e) funge da mediatrice o mediatore in casi di conflitto che
coinvolgono da un lato i giovani e i loro genitori o chi ne fa le
veci e dall’altro le amministrazioni ed i servizi pubblici;
f) accoglie direttamente e confidenzialmente le esigenze,
richieste e proposte intese a migliorare la condizione dell’infanzia
e dell’adolescenza provenienti da persone anche di minore eta’;
g) persegue sinergie tra le amministrazioni pubbliche della
Provincia competenti per la tutela dell’infanzia o dell’adolescenza,
i soggetti privati impegnati nel settore e le autorita’ giudiziarie;
h) raccoglie le segnalazioni di eventuali violazioni dei
diritti dei giovani, fornendo informazioni sulle modalita’ di tutela
e di esercizio di tali diritti;
i) segnala ai servizi sociali o all’autorita’ giudiziaria
situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati di
carattere assistenziale o giudiziario in materia di tutela dei
minori;
j) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di
rischio o di danno derivanti a giovani da situazioni ambientali
carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo
e urbanistico;
k) formula proposte per migliorare il sistema normativo, il
sistema dei servizi, i programmi e gli interventi a favore
dell’infanzia e dell’adolescenza;
l) su richiesta dei competenti organi provinciali e comunali o
di propria iniziativa, esprime pareri su progetti di atti normativi
ed amministrativi, qualora vengano coinvolti anche gli interessi dei
giovani;
m) collabora con il Comitato provinciale per le comunicazioni
nella vigilanza sull’operato dei mezzi di comunicazione.
3. La o il Garante esercita le sue funzioni in piena indipendenza
e non e’ sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o
funzionale. Essa o egli agisce su segnalazione o d’ufficio.
4. Nell’esercizio delle sue funzioni, la o il Garante ha diritto
di accesso a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni e di
estrarne gratuitamente copia. Essa o egli deve in ogni caso osservare
le disposizioni sulla tutela della privacy.
Art. 4 Rapporti istituzionali 1. La o il Garante invia annualmente, entro il mese di marzo, al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Consiglio dei comuni una relazione sulla propria attivita’, che comprende anche una dettagliata relazione sulle condizioni di vita dei giovani, con eventuali suggerimenti e proposte di carattere normativo e amministrativo. 2. La o il Garante viene sentito dalle commissioni consiliari in ordine ai problemi e alle iniziative inerenti i bisogni, i diritti e gli interessi dei giovani. 3. La o il Garante collabora con le altre istituzioni pubbliche equiparabili a livello regionale, nazionale e internazionale nonche’ con le organizzazioni non governative attive nel settore della tutela dei diritti dei fanciulli.
Art. 5 Rapporti con la Difensora civica o il Difensore civico – Modifica della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14, recante «Difensore civico/Difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano» 1. La difensora civica o il difensore civico e la o il Garante si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attivita’ nell’ambito delle rispettive competenze. 2. Nel comma 3 dell’art. 2 della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14, le parole: «e gli interessi dei bambini e dei giovani» sono soppresse.
Art. 6 Requisiti, nomina e incompatibilita’ 1. La o il Garante e’ scelta o scelto fra persone aventi i seguenti requisiti minimi: a) possesso del diploma di laurea; b) possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, riferito al diploma di laurea (A); c) comprovata competenza o esperienza professionale in campo minorile e in materie concernenti l’eta’ evolutiva. 2. Il procedimento per l’elezione della o del Garante dei minori e’ avviato con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, disposta dalla o dal Presidente del Consiglio provinciale, di un avviso pubblico, indicante: a) l’intenzione del Consiglio provinciale di procedere all’elezione della o del Garante; b) i requisiti minimi richiesti per ricoprire l’incarico; c) il trattamento economico; d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio. 3. Prima dell’elezione della Garante o, del Garante le candidate o i candidati in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, accertato sulla base della produzione di relativi documenti ovvero della relativa autocertificazione, sono invitate o invitati ad esporre in un’audizione in Consiglio provinciale, aperta a tutte le consigliere e tutti i consiglieri provinciali, la loro competenza o esperienza professionale in campo minorile e in materie concernenti l’eta’ evolutiva e quindi a dimostrare il possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 nonche’ ad illustrare le rispettive idee circa i punti centrali della loro futura attivita’ e la conduzione dell’Ufficio della o del Garante per l’infanzia e l’adolescenza. 4. La o il Garante e’ eletta o eletto dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto tra le candidate o i candidati che hanno partecipato all’audizione di cui al comma 3 ed e’ nominata o nominato con decreto della o del Presidente del Consiglio. E’ eletta o eletto la candidata o il candidato che ottiene i voti dei due terzi delle consigliere e dei consiglieri provinciali. 5. La carica della Garante o del Garante e’ incompatibile con quella di membro del Governo e del Parlamento, Presidente di Regione o Provincia, membro del Consiglio regionale e provinciale, membro della Giunta regionale e provinciale, sindaca o sindaco, assessora o assessore ovvero membro del Consiglio comunale di un comune della provincia. 6. La carica di Garante e’ altresi’ incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attivita’ di lavoro autonomo o dipendente e di qualsiasi attivita’ di commercio e professione. Nel periodo in cui e’ in carica, la o il Garante non puo’ inoltre ricoprire nessuna carica o funzione all’interno di partiti, associazioni o enti. 7. La nomina da parte della o del Presidente del Consiglio della Garante eletta o del Garante eletto dal Consiglio avviene previa dichiarazione scritta da parte di quest’ultima o ultimo che non sussiste alcuno dei motivi di incompatibilita’ di cui ai commi 5 e 6.
Art. 7
Durata del mandato, revoca e decadenza
1. La durata in carica della o del Garante coincide con la durata
in carica del Consiglio provinciale dal quale e’ stata eletta/stato
eletto. Scaduto il mandato essa o egli continua ad esercitare
provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina di una successora o
un successore.
2. Il Consiglio provinciale, deliberando a maggioranza dei due
terzi dei componenti e a scrutinio segreto, puo’ destituire
dall’incarico la o il Garante per gravi motivi connessi all’esercizio
delle sue funzioni, per violazioni di legge e per accertata
inefficienza.
3. Se il mandato della o del Garante cessa per qualunque motivo
diverso dalla naturale scadenza, la nuova elezione e’ posta
all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio provinciale
successiva al verificarsi della cessazione del mandato.
Art. 8
Indennita’ e rimborso spese
1. Per la durata dell’incarico alla o al Garante viene
corrisposto, in dodici mensilita’, un trattamento economico annuo
lordo che viene determinato tenendo conto dei seguenti elementi
retributivi previsti dalla contrattazione collettiva
intercompartimentale, calcolati per tredici mensilita’:
a) stipendio annuo lordo connesso al livello retributivo
superiore, senza alcun aumento periodico biennale, dell’ottava
qualifica funzionale;
b) indennita’ integrativa speciale nella misura annua lorda
prevista per l’ottava qualifica funzionale;
c) indennita’ di funzione di direttrice o direttore d’ufficio
nella misura annua lorda risultante dall’applicazione del
coefficiente 0,7.
Spettano inoltre l’eventuale indennita’ di missione nonche’ il
rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni vigenti per
il personale del Consiglio provinciale.
2. Alla Garante o al Garante si applicano, come al la Difensora
civica o al Difensore civico, le disposizioni di cui all’art. 28 del
vigente contratto collettivo intercompartimentale.
Art. 9 Sede, personale e struttura organizzativa 1. Il Consiglio provinciale mette a disposizione dell’Ufficio della o del Garante per l’infanzia e l’adolescenza la sede, il personale necessario e le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio dell’attivita’. 2. Il personale opera alle dipendenze funzionali della o del Garante. Deve essere garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all’uso della propria madrelingua. 3. L’amministrazione provinciale, le comunita’ comprensoriali e i comuni mettono a disposizione della o del Garante i locali necessari per gli incontri con il pubblico e le iniziative di informazione e di consulenza. 4. Il Consiglio provinciale stipula a favore della/del Garante, limitatamente alla durata dell’incarico, una polizza assicurativa di responsabilita’ civile.
Art. 10 Programmazione e svolgimento dell’attivita’ 1. La o il Garante presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attivita’, corredato della relativa previsione di spesa per l’approvazione. 2. La gestione delle spese connesse con il funzionamento dell’Ufficio della o del Garante avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilita’ del Consiglio provinciale. 3. Per l’erogazione delle spese relative alle attivita’ dell’Ufficio della o del Garante per l’infanzia e l’adolescenza la Presidente o il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di una funzionaria delegata o di un funzionario delegato, scelta o scelto tra i dipendenti del Consiglio provinciale. Detta funzionaria o detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni della Garante o del Garante e trasmette i rendiconti periodici dei pagamenti effettuati a carico delle aperture di credito, insieme alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio amministrazione del Consiglio provinciale per il riscontro amministrativo-contabile.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Le spese per l’ufficio della o del Garante per l’infanzia e
l’adolescenza e le spese derivanti da quanto previsto nell’art. 8
sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale. Al loro
finanziamento si provvede con le modalita’ stabilite dall’art. 34
della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 26 giugno 2009
DURNWALDER
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/