REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) LEGGE PROVINCIALE 26 giugno 2009, n. 3 Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 28 del 7 luglio 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Istituzione

1. Presso il Consiglio provinciale e’ istituito l’Ufficio della o
del Garante per l’infanzia e l’adolescenza a tutela dei diritti e
degli interessi dei giovani presenti sul territorio provinciale a
prescindere dalla cittadinanza.

Art. 2

Definizione

1. Ai fini della presente legge si intende per giovani i bambini,
le bambine, i ragazzi e le ragazze che non hanno ancora raggiunto la
maggiore eta’.

Art. 3

Funzioni

1. La o il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito
denominato la o il Garante, salvaguarda e garantisce i diritti dei
giovani sanciti dall’ordinamento internazionale, nazionale, regionale
e provinciale e, in particolare, dalla Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre
1989, dai suoi protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre
2000, e dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del
fanciullo, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificati e resi
esecutivi dall’Italia rispettivamente con legge 27 maggio 1991, n.
176, con legge 11 marzo 2002, n. 46, e con legge 20 marzo 2003, n.
77.
2. In particolare, la o il Garante:
a) vigila sull’applicazione nel territorio provinciale delle
convenzioni di cui al comma 1 e delle altre convenzioni
internazionali ed europee e sull’applicazione e l’attuazione della
normativa statale, regionale e provinciale a tutela dei diritti dei
giovani;
b) promuove la conoscenza e l’affermazione dei diritti
individuali, sociali e politici dei giovani, assumendo idonee
iniziative finalizzate alla loro concreta realizzazione;
c) promuove iniziative per sensibilizzare, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, i giovani, le famiglie,
gli operatori e la societa’ in generale verso i problemi
dell’infanzia e dell’adolescenza e i diritti dei giovani;
d) fornisce consulenza ai giovani su questioni giuridiche e
funge da mediatrice o mediatore in situazioni conflittuali fra i
giovani e i loro genitori o chi ne fa le veci;
e) funge da mediatrice o mediatore in casi di conflitto che
coinvolgono da un lato i giovani e i loro genitori o chi ne fa le
veci e dall’altro le amministrazioni ed i servizi pubblici;
f) accoglie direttamente e confidenzialmente le esigenze,
richieste e proposte intese a migliorare la condizione dell’infanzia
e dell’adolescenza provenienti da persone anche di minore eta’;
g) persegue sinergie tra le amministrazioni pubbliche della
Provincia competenti per la tutela dell’infanzia o dell’adolescenza,
i soggetti privati impegnati nel settore e le autorita’ giudiziarie;
h) raccoglie le segnalazioni di eventuali violazioni dei
diritti dei giovani, fornendo informazioni sulle modalita’ di tutela
e di esercizio di tali diritti;
i) segnala ai servizi sociali o all’autorita’ giudiziaria
situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati di
carattere assistenziale o giudiziario in materia di tutela dei
minori;
j) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di
rischio o di danno derivanti a giovani da situazioni ambientali
carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo
e urbanistico;
k) formula proposte per migliorare il sistema normativo, il
sistema dei servizi, i programmi e gli interventi a favore
dell’infanzia e dell’adolescenza;
l) su richiesta dei competenti organi provinciali e comunali o
di propria iniziativa, esprime pareri su progetti di atti normativi
ed amministrativi, qualora vengano coinvolti anche gli interessi dei
giovani;
m) collabora con il Comitato provinciale per le comunicazioni
nella vigilanza sull’operato dei mezzi di comunicazione.
3. La o il Garante esercita le sue funzioni in piena indipendenza
e non e’ sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o
funzionale. Essa o egli agisce su segnalazione o d’ufficio.
4. Nell’esercizio delle sue funzioni, la o il Garante ha diritto
di accesso a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni e di
estrarne gratuitamente copia. Essa o egli deve in ogni caso osservare
le disposizioni sulla tutela della privacy.

Art. 4 Rapporti istituzionali 1. La o il Garante invia annualmente, entro il mese di marzo, al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Consiglio dei comuni una relazione sulla propria attivita’, che comprende anche una dettagliata relazione sulle condizioni di vita dei giovani, con eventuali suggerimenti e proposte di carattere normativo e amministrativo. 2. La o il Garante viene sentito dalle commissioni consiliari in ordine ai problemi e alle iniziative inerenti i bisogni, i diritti e gli interessi dei giovani. 3. La o il Garante collabora con le altre istituzioni pubbliche equiparabili a livello regionale, nazionale e internazionale nonche’ con le organizzazioni non governative attive nel settore della tutela dei diritti dei fanciulli.

Art. 5 Rapporti con la Difensora civica o il Difensore civico – Modifica della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14, recante «Difensore civico/Difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano» 1. La difensora civica o il difensore civico e la o il Garante si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attivita’ nell’ambito delle rispettive competenze. 2. Nel comma 3 dell’art. 2 della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14, le parole: «e gli interessi dei bambini e dei giovani» sono soppresse.

Art. 6 Requisiti, nomina e incompatibilita’ 1. La o il Garante e’ scelta o scelto fra persone aventi i seguenti requisiti minimi: a) possesso del diploma di laurea; b) possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, riferito al diploma di laurea (A); c) comprovata competenza o esperienza professionale in campo minorile e in materie concernenti l’eta’ evolutiva. 2. Il procedimento per l’elezione della o del Garante dei minori e’ avviato con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, disposta dalla o dal Presidente del Consiglio provinciale, di un avviso pubblico, indicante: a) l’intenzione del Consiglio provinciale di procedere all’elezione della o del Garante; b) i requisiti minimi richiesti per ricoprire l’incarico; c) il trattamento economico; d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio. 3. Prima dell’elezione della Garante o, del Garante le candidate o i candidati in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, accertato sulla base della produzione di relativi documenti ovvero della relativa autocertificazione, sono invitate o invitati ad esporre in un’audizione in Consiglio provinciale, aperta a tutte le consigliere e tutti i consiglieri provinciali, la loro competenza o esperienza professionale in campo minorile e in materie concernenti l’eta’ evolutiva e quindi a dimostrare il possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 nonche’ ad illustrare le rispettive idee circa i punti centrali della loro futura attivita’ e la conduzione dell’Ufficio della o del Garante per l’infanzia e l’adolescenza. 4. La o il Garante e’ eletta o eletto dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto tra le candidate o i candidati che hanno partecipato all’audizione di cui al comma 3 ed e’ nominata o nominato con decreto della o del Presidente del Consiglio. E’ eletta o eletto la candidata o il candidato che ottiene i voti dei due terzi delle consigliere e dei consiglieri provinciali. 5. La carica della Garante o del Garante e’ incompatibile con quella di membro del Governo e del Parlamento, Presidente di Regione o Provincia, membro del Consiglio regionale e provinciale, membro della Giunta regionale e provinciale, sindaca o sindaco, assessora o assessore ovvero membro del Consiglio comunale di un comune della provincia. 6. La carica di Garante e’ altresi’ incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attivita’ di lavoro autonomo o dipendente e di qualsiasi attivita’ di commercio e professione. Nel periodo in cui e’ in carica, la o il Garante non puo’ inoltre ricoprire nessuna carica o funzione all’interno di partiti, associazioni o enti. 7. La nomina da parte della o del Presidente del Consiglio della Garante eletta o del Garante eletto dal Consiglio avviene previa dichiarazione scritta da parte di quest’ultima o ultimo che non sussiste alcuno dei motivi di incompatibilita’ di cui ai commi 5 e 6.

Art. 7

Durata del mandato, revoca e decadenza

1. La durata in carica della o del Garante coincide con la durata
in carica del Consiglio provinciale dal quale e’ stata eletta/stato
eletto. Scaduto il mandato essa o egli continua ad esercitare
provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina di una successora o
un successore.
2. Il Consiglio provinciale, deliberando a maggioranza dei due
terzi dei componenti e a scrutinio segreto, puo’ destituire
dall’incarico la o il Garante per gravi motivi connessi all’esercizio
delle sue funzioni, per violazioni di legge e per accertata
inefficienza.
3. Se il mandato della o del Garante cessa per qualunque motivo
diverso dalla naturale scadenza, la nuova elezione e’ posta
all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio provinciale
successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 8

Indennita’ e rimborso spese

1. Per la durata dell’incarico alla o al Garante viene
corrisposto, in dodici mensilita’, un trattamento economico annuo
lordo che viene determinato tenendo conto dei seguenti elementi
retributivi previsti dalla contrattazione collettiva
intercompartimentale, calcolati per tredici mensilita’:
a) stipendio annuo lordo connesso al livello retributivo
superiore, senza alcun aumento periodico biennale, dell’ottava
qualifica funzionale;
b) indennita’ integrativa speciale nella misura annua lorda
prevista per l’ottava qualifica funzionale;
c) indennita’ di funzione di direttrice o direttore d’ufficio
nella misura annua lorda risultante dall’applicazione del
coefficiente 0,7.
Spettano inoltre l’eventuale indennita’ di missione nonche’ il
rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni vigenti per
il personale del Consiglio provinciale.
2. Alla Garante o al Garante si applicano, come al la Difensora
civica o al Difensore civico, le disposizioni di cui all’art. 28 del
vigente contratto collettivo intercompartimentale.

Art. 9 Sede, personale e struttura organizzativa 1. Il Consiglio provinciale mette a disposizione dell’Ufficio della o del Garante per l’infanzia e l’adolescenza la sede, il personale necessario e le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio dell’attivita’. 2. Il personale opera alle dipendenze funzionali della o del Garante. Deve essere garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all’uso della propria madrelingua. 3. L’amministrazione provinciale, le comunita’ comprensoriali e i comuni mettono a disposizione della o del Garante i locali necessari per gli incontri con il pubblico e le iniziative di informazione e di consulenza. 4. Il Consiglio provinciale stipula a favore della/del Garante, limitatamente alla durata dell’incarico, una polizza assicurativa di responsabilita’ civile.

Art. 10 Programmazione e svolgimento dell’attivita’ 1. La o il Garante presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attivita’, corredato della relativa previsione di spesa per l’approvazione. 2. La gestione delle spese connesse con il funzionamento dell’Ufficio della o del Garante avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilita’ del Consiglio provinciale. 3. Per l’erogazione delle spese relative alle attivita’ dell’Ufficio della o del Garante per l’infanzia e l’adolescenza la Presidente o il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di una funzionaria delegata o di un funzionario delegato, scelta o scelto tra i dipendenti del Consiglio provinciale. Detta funzionaria o detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni della Garante o del Garante e trasmette i rendiconti periodici dei pagamenti effettuati a carico delle aperture di credito, insieme alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio amministrazione del Consiglio provinciale per il riscontro amministrativo-contabile.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Le spese per l’ufficio della o del Garante per l’infanzia e
l’adolescenza e le spese derivanti da quanto previsto nell’art. 8
sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale. Al loro
finanziamento si provvede con le modalita’ stabilite dall’art. 34
della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.

La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 26 giugno 2009

DURNWALDER

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

2010/483/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 27 luglio 2010 , che modifica la decisione BCE/2007/5 recante la disciplina sugli appalti (BCE/2010/8)

Gazzetta ufficiale n. L 238 del 09/09/2010 pag. 0014 – 0016

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Decisione della Banca centrale europea

del 27 luglio 2010

che modifica la decisione BCE/2007/5 recante la disciplina sugli appalti

(BCE/2010/8)

(2010/483/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6,

vista la decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea [1], in particolare l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1) Le soglie per le procedure pubbliche di aggiudicazione definite nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [2] sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti [3]. La Banca centrale europea (BCE), sebbene non soggetta alla direttiva 2004/18/CE, intende appplicare le stesse soglie per le proprie procedure pubbliche di aggiudicazione.

(2) Gli appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote richiedono misure di sicurezza speciali e non possono pertanto essere soggetti a procedure di aggiudicazione. Deve essere chiarito che tali appalti ricadono nell’eccezione prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della decisione BCE/2007/5 [4].

(3) In seguito ad una recente sentenza della Corte di giustiza dell’Unione europea [5], è necessario chiarire che le eccezioni per gli accordi di cooperazione tra la BCE e le banche centrali nazionali (BCN) e gli accordi di cooperazione tra la BCE e le istituzioni e organi dell’Unione, organizzazioni internazionali o agenzie governative comprendono non solo cooperazione nell’adempimento dei compiti di servizio pubblico ma anche cooperazione nei sevizi ausiliari all’adempimento di tali compiti.

(4) Secondo recenti sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea [6], deve essere ulteriormente precisato il termine per sollevare eccezioni alle condizioni stabilite dalla BCE.

(5) Per ragioni di trasparenza, e fatta salva la decisione BCE/2004/3 del 4 marzo 2004 relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea [7], i candidati e gli offerenti esclusi devono avere il diritto di ricevere copie di tutti i documenti interni relativi alla valutazione della loro candidatura od offerta e, a determinate condizioni, copie dei documenti relativi alla valutazione dell’offerta prescelta.

(6) È necessario chiarire che in casi eccezionali debitamente giustificati, le proroghe di un contratto possono protarsi oltre la scadenza iniziale di un appalto.

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione BCE/2007/5,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione BCE/2007/5 è modificata come segue:

1) all’articolo 1 è aggiunta la definizione seguente:

"q) "per appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote" si intendono gli appalti aventi per oggetto lavoro teorico o sperimentazione pratica, analisi e ricerca condotte sotto condizioni controllate in alternativa o:

– per acquisire nuove conoscenze e inventare nuovi materiali o migliorare quelli esistenti, processi di fabbricazione o dispositivi per l’originazione, la produzione, il trasporto, l’emissione, l’autenticazione e la distruzione delle banconote in euro (compresi i materiali per la loro originazione),

– per avviare la produzione di materiali nuovi o migliorare quelli esistenti, prodotti o dispositivi per l’originazione, la produzione, il trasporto, l’emissione, l’autenticazione e la distruzione delle banconote in euro (compresi i materiali per la loro originazione).

Gli appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote non comprendono gli appalti per la stampa di prototipi di banconote in euro.";

2) l’articolo 2 è modificato come segue:

a) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) gli accordi di cooperazione tra la BCE e le BCN utili allo svolgimento delle funzioni pubbliche connesse all’Eurosistema/SEBC;";

b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) gli accordi di cooperazione tra la BCE e le altre istituzioni e organi dell’Unione, organizzazioni internazionali o agenzie governative, utili allo svolgimento di funzioni pubbliche;";

3) all’articolo 4, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. Si applicano le seguenti soglie:

a) 193000 EUR per gli appalti di forniture e servizi;

b) 4845000 EUR per gli appalti di lavori.";

4) l’articolo 6 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) quando la BCE ha classificato l’appalto come segreto o quando l’esecuzione dell’appalto è corredata dall’adozione di speciali misure di sicurezza, conformemente a quanto stabilito dalle regole di sicurezza della BCE, ovvero quando ciò è necessario a tutela di interessi essenziali della BCE. Gli appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote richiedono speciali misure di sicurezza e pertanto sono esonerati dagli obblighi stabiliti nella presente decisione.";

b) nel paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera g):

"g) servizi sanitari e sociali.";

5) all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se un appalto è a tempo determinato, la sua durata può essere prorogata rispetto alla scadenza iniziale se sussistono le seguenti condizioni:

a) il bando di gara o, nel caso di una procedura a norma del capitolo III, la richiesta di offerta, prevedono la possibilità di proroga;

b) le eventuali proroghe sono debitamente motivate;

c) le eventuali proroghe sono state prese in considerazione nel determinare la procedura applicabile ai sensi dell’articolo 4.

La totalità di tutte le proroghe non supera come regola la durata dell’appalto iniziale, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati.";

6) all’articolo 21, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Se i candidati o gli offerenti ritengono incomplete, incoerenti o illegali le condizioni stabilite dalla BCE nel bando di gara, nell’invito ad offrire o nella documentazione allegata, o ritengono che la BCE o un altro candidato/offerente ha infranto le regole applicabili agli appalti, comunicano le proprie obiezioni alla BCE entro 15 giorni. Se le irregolarità riguardano il bando di gara o altri documenti inviati dalla BCE, il termine decorre dalla data di ricevimento della documentazione. In altri casi, il termine decorre dal momento in cui i candidati o gli offerenti vengono a conoscenza delle irregolarità o possano ragionevolmente venirne a conoscenza. La BCE può quindi correggere o integrare le condizioni o porre rimedio alle irregolarità come richiesto, ovvero rigettare la richiesta indicandone i motivi. Le eccezioni che non sono comunicate alla BCE entro 15 giorni non possono essere proposte in una fase più avanzata.";

7) all’articolo 28, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, i candidati e gli offerenti possono richiedere alla BCE di fornire i motivi del rigetto delle proprie domande di partecipazione o delle loro offerte e di fornire copie di tutti i documenti relativi alla valutazione della loro domanda di partecipazione od offerta. Gli offerenti esclusi la cui offerta era ammissibile possono anche chiedere il nome del candidato aggiudicatario, così come le caratteristiche e i relativi vantaggi dell’offerta di quest’ultimo. Possono anche richiedere copie di tutti i documenti relativi alla valutazione del candidato aggiudicatario, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 4.";

8) all’articolo 30, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli offerenti possono richiedere alla BCE di fornire i motivi del rigetto della loro offerta e di fornire copie di tutti i documenti relativi alla valutazione della loro offerta."

Articolo 2

Entrata in vigore

1. La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2010.

2. Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell’entrata in vigore della presente decisione sono portate a termine in conformità delle disposizioni della decisione BCE/2007/5 in vigore alla data di avvio della procedura di aggiudicazione. Ai fini della presente disposizione, si ritiene che una procedura di appalto abbia inizio il giorno della trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, nel caso in cui tale bando non sia necessario, il giorno in cui la BCE abbia invitato uno o più fornitori a presentare un’offerta.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 luglio 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude Trichet

[1] GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.

[2] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

[3] GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 64.

[4] GU L 184 del 14.7.2007, pag. 34.

[5] Causa C-480/06 Commissione/Repubblica federale di Germania, Raccolta 2009, pag. I-4747.

[6] Causa C-406/08 Uniplex (UK)/NHS Business Services Authority Raccolta 2010, pag. I-0000 e Causa C-456/08 Commissione/Irlanda, Raccolta 2010, pag. I-0000.

[7] GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2010 Disposizioni urgenti di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 2-10-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2010 con il quale e’ stato revocato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Tolentino, in conseguenza di un incendio che ha interessato il teatro Vaccaj in data 29 luglio 2008; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3717 del 21 novembre 2008 e la richiesta della regione Marche con cui si chiede di adottare una apposita disposizione finalizzata a disciplinare il rientro nell’ordinario; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2009 con il quale e’ stato prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’ la nota del 21 settembre 2010 del commissario delegato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si e’ proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia; Visto l’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 con cui e’ stato nominato commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3759 del 30 aprile 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009 art. 11 e la richiesta del commissario delegato; Considerato che si rende necessario chiarire il contenuto dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009, cosi come integrata dal comma 3 dell’art. 11 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3791 del 15 luglio 2009; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010, con il quale e’ stato revocato lo stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma, l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 9 novembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni, l’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, nonche’ la nota della regione Lazio del 13 agosto 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, nonche’ la nota del 13 agosto 2010 del presidente della regione Veneto; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3727, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del 22 e 23 ottobre 2005 nelle provincie di Bari, Brindisi e Taranto ed agli eventi alluvionali del 7 novembre 2005 nella provincia di Brindisi», e successive modificazioni ed integrazioni e le note del 27 agosto 2010 del commissario delegato – prefetto di Bari e del 20 settembre 2010 del presidente della regione Puglia; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, n. 3880 del 3 giugno 2010, nonche’ la nota del soggetto attuatore pro-tempore del 25 agosto 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2010 recante: «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine allo sversamento di materiale inquinante nel fiume Lambro con conseguente interessamento dell’asta principale del fiume Po» nonche’ l’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3882 del 18 giugno 2010; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3490 del 13 gennaio 2006 nonche’ le note, rispettivamente, del comune di Vibo Valentia del 15 luglio 2010 e dell’ufficio valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale e’ stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, n. 3825 del 27 novembre 2009 e n. 3865 del 15 aprile 2010 nonche’ le richieste del 9 agosto e 16 settembre 2010 del commissario delegato – presidente della regione Siciliana; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 settembre 2006, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilita’ nella citta’ di Messina, da ultimo prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 22 dicembre 2009; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2007, n. 3633, e successive modifiche ed integrazioni, recante «interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l’emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilita’ nella citta’ di Messina»; Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2007, n. 3633, che ha istituito un Comitato istituzionale di controllo sulle attivita’ poste in essere dal commissario delegato per l’emergenza ambientale determinatasi nella citta’ di Messina, nonche’ dell’esigenza di razionalizzazione degli organismi operanti presso il Dipartimento della protezione civile, anche al fine di contenimento delle spese; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, con il quale e’ stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della regione siciliana e nominato il presidente della regione Siciliana commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 9 luglio 2010 nonche’ la nota n. 156 del 16 settembre 2010 del presidente della regione Siciliana; Visto l’art. 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, nonche’ la nota della regione Calabria del 30 agosto 2010; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. All’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente: «6. Per le finalita’ correlate al definitivo superamento della situazione di criticita’ di cui al presente articolo, il Comitato per il rientro nell’ordinario, istituito ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad operare fino al 31 dicembre 2010.».

Art. 2

1. Il sindaco del comune di Tolentino provvede al completamento
degli interventi di recupero e ripristino della piena funzionalita’
del Teatro Vaccaj ubicato nel medesimo comune e di cui all’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3717/2008.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 il sindaco
e’ autorizzato a stipulare il contratto di appalto dei lavori con
l’impresa dichiarata aggiudicataria dal commissario delegato di cui
all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3717/2008.
3. Il commissario delegato e’ autorizzato a trasferire al sindaco
di Tolentino le risorse finanziarie stanziate dall’art. 6
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3717/2008
e a provvedere alla chiusura della contabilita’ speciale.
4. Al completamento degli interventi il sindaco trasmette al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e al presidente della regione Marche una relazione
finale sugli interventi realizzati e sulla situazione contabile e
provvede ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

1. All’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3383 del 13 dicembre 2004 e successive modificazioni ed
integrazioni recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare
l’emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di
Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali
portuali di grande navigazione» sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il commissario delegato,
anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede all’approvazione
dei progetti delle opere e degli impianti, ricorrendo, ove
necessario, alla Conferenza dei servizi, che dovra’ comunque
concludersi entro trenta giorni dalla sua apertura. In particolare,
l’approvazione dei progetti da parte del commissario delegato
sostituisce ad ogni effetto pareri, autorizzazioni, visti e
nulla-osta, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti
urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere ed
alla disposizione dell’area di rispetto e comporta la dichiarazione
di pubblica utilita’, urgenza ed indifferibilita’ dei lavori»;
il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Per le occupazioni di
urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per
l’esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente
ordinanza, il commissario delegato una volta emesso il decreto di
occupazione d’urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento,
provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale
d’immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
testimoni»;
dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente comma: «3. Il commissario
delegato con i poteri e le deroghe di cui alla presente ordinanza,
provvede all’approvazione dei progetti delle opere infrastrutturali
previste dall’Accordo di programma del 31 marzo 2008 e successive
modifiche ed integrazioni».

Art. 4 1. All’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3890 del 29 luglio 2010, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) al comma 3 dell’art. 1 dopo le parole: «ai comma 4 ed 8» sono aggiunte le seguenti parole «dell’art. 1»; b) al medesimo comma 3 dell’art. 1 la parola «n. 3734/2009» e’ sostituita dalla seguente parola «n. 3747/2009»; c) al comma 5 dell’art. 1 le parole «n. 3734/2009» e’ sostituita dalla seguente parola «n. 3747/2009»; d) al comma 2 dell’art. 3 la parola «n. 3734/2009» e’ sostituita dalla seguente parola «n. 3747/2009».

Art. 5

1. Il comma 3 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 2009 n. 3759 e successive
modificazioni ed integrazioni e’ sostituito dal seguente: «3. Il
commissario delegato e’ altresi’ autorizzato a procedere, in nome e
per conto del comune di Venezia, all’espletamento di procedure
selettive accelerate finalizzate alla dismissione e
rifunzionalizzazione dell’Ospedale al mare ubicato nel territorio del
medesimo comune e alla acquisizione dei conseguenti proventi per la
realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di
Venezia. I relativi trasferimenti alla contabilita’ speciale
istituita ai sensi dell’art. 13, comma 2, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746/2009 sono disposti dal
comune sulla base di richieste del commissario delegato correlate
alle effettive esigenze di pagamento».

Art. 6 1. Al comma 1 dell’art. 14 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 le parole: «dei rapporti di somministrazione di lavoro con le agenzie per il lavoro anche in deroga all’art. 43 del Contratto collettivo nazionale di lavoro – Apl, e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alla normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alla normativa vigente. A tal fine e’ consentita, inoltre, la stipula e la proroga dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato nonche’ di contratti di lavoro e relative proroghe ad essi correlati anche in deroga la comma 2 dell’art. 22 del decreto legislativo n. 276 del 2003 cosi come attuato dal Contratto collettivo di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 24 luglio 2008 ed in deroga, altresi’, all’art. 43 del predetto contratto; nei confronti di tali contratti non operano le disposizioni di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003».

Art. 7

1. All’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 e’ aggiunto il seguente comma: «4.
Per le finalita’ di cui al presente articolo la regione Lazio –
direzione regionale della protezione civile si avvale del personale
gia’ operante ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3580 del 3 aprile 2007».

Art. 8

1. All’art. 22, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) alla lettera b) dopo le parole: «in loco» sono aggiunte le
parole «previa autorizzazione del capo del Dipartimento»;
b) alla lettera c) dopo le parole: «normativa vigente» sono
aggiunte le parole «previa autorizzazione del capo del Dipartimento».

Art. 9

1. Per le finalita’ di cui all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, la regione Veneto
e’ autorizzata ad utilizzare la somma di euro 824.400,00 riveniente
dalle economie realizzatesi ai sensi dell’ordinanza del Ministro
dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
3027 del 18 dicembre 1999 e n. 3090 del 18 ottobre 2000 delle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3237 del 20
agosto 2002, n. 3258 del 28 dicembre 2002 e n. 3276 del 5 aprile 2003
e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10

1. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai
sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
dicembre 2008, n. 3727, il prefetto di Bari e’ confermato
nell’incarico di commissario delegato fino al 30 aprile 2011.

Art. 11

1. E’ autorizzata l’apertura di una contabilita’ speciale intestata
al provveditore interregionale per la Campania e il Molise, soggetto
attuatore ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3880 del 3 giugno 2010, e successive
modifiche ed integrazioni.

Art. 12 1. Per la realizzazione, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza permanente delle aree pubbliche inquinate conseguenti alla situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2010 citato in premessa, il segretario generale dell’Autorita’ di bacino del fiume Po e’ autorizzato ad avvalersi della somma di euro 454.724,00, gia’ accreditati sulla contabilita’ speciale n. 1603 dell’Autorita’ di bacino del fiume Po, in attuazione dell’art. 2, comma 330, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, destinando fino al 10% delle predette risorse alla copertura degli oneri per spese tecniche e di missione.

Art. 13 1. Nell’ambito delle iniziative finalizzate al potenziamento dell’infrastruttura correlata al funzionamento del canale informativo di pubblica utilita’ per finalita’ di protezione civile e per assicurare adeguati livelli di sicurezza all’interno della galleria del Gran Sasso, tenuto conto anche della presenza del laboratorio dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ autorizzato a porre in essere i necessari interventi volti a garantire la copertura in galleria del servizio di telefonia mobile GSM e del sistema di comunicazione radio TETRA.

Art. 14

1. E’ autorizzata l’apertura di una apposita contabilita’ speciale
intestata al soggetto attuatore – sindaco di San Fratello, nominato
con disposizione n. 3 del 23 giugno 2010 del commissario delegato –
presidente della regione Siciliana ai sensi dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865 del 15 aprile 2010.
2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede a rendicontare
ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n.
225 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il commissario delegato e’ autorizzato a trasferire sulla
contabilita’ speciale di cui al comma 1 le somme necessarie per il
pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore
preventivamente autorizzate.

Art. 15 1. All’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3490 del 13 gennaio 2006 le parole: «ventiquattro mesi dall’inizio degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2011».

Art. 16

1. Per il contenimento delle spese inerenti alle attivita’ del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri il comitato di rientro di cui all’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2007, n. 3633, opera
fino al 30 settembre 2010.

Art. 17 1. All’art. 10, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 dopo le parole «manutenzione ordinaria ed integrativa», e’ aggiunto il seguente periodo «ed il contratto relativo ai servizi di manutenzione correttiva delle dotazioni hardware e software».

Art. 18 1. Per la prosecuzione delle attivita’ dirette al superamento dei contesti emergenziali, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2009 e 9 luglio 2010 il presidente della regione Siciliana -commissario delegato per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina e per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Siciliana, e’ autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, agli articoli 65, 66, 78, 79, 86, 87, 121, 124 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni nonche’ alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo recepito nella regione Siciliana con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 16, articoli 3 e 6.

Art. 19 1. All’art. 8, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 dopo le parole «e successive modifiche ed integrazioni», e’ aggiunto il seguente periodo «con facolta’, altresi’, di rimodularne la composizione in relazione alla attivita’ programmate». La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2010, n. 186 Attuazione della direttiva 2007/33/CE relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 264 del 11-11-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare l’allegato A; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all’attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunita’ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunita’ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita’, e successive modificazioni; Vista la direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato; Visto il decreto del Ministro per l’agricoltura e le foreste in data 18 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 1° luglio 1971, recante dichiarazione di lotta obbligatoria contro il nematode dorato della patata – Heterodera rostochiensis Woll.; Vista la direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2010; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 7 ottobre 2010; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010; Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita’ della normativa 1. Il presente decreto ha per oggetto il recepimento della direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell’11 giugno 2007, concernente la lotta ai nematodi a cisti della patata, che abroga la direttiva 69/465/CEE recepita con decreto del Ministro per l’agricoltura e le foreste in data 18 maggio 1971, recante dichiarazione di lotta obbligatoria contro il nematode dorato della patata – Heterodera rostochiensis Woll., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1971, n. 164. 2. Il presente decreto stabilisce i provvedimenti di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana per la lotta obbligatoria contro la Globodera pallida (Stone) Behrens (popolazioni europee) e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (popolazioni europee), di seguito denominate: «nematodi a cisti della patata». 3. La lotta contro i nematodi a cisti della patata, consiste nell’attuazione di interventi atti a: a) localizzarne la presenza e determinarne la distribuzione; b) prevenirne la diffusione; c) qualora vengano individuati, combatterli.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE)
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– L’allegato A, della legge comunitaria 4 giugno 2010,
n. 96 «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee –
Legge comunitaria 2009, e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O, cosi’ recita:
«Allegato A
(Art. 1, commi 1 e 3)
2007/33/CE del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativa
alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la
direttiva 69/465/CE;
2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
sementi (Versione codificata);
2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare (rifusione);
2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
(Versione codificata);
2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
(Versione codificata);
2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008,
che limita la commercializzazione delle sementi di talune
specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle
sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o
"sementi certificate" (Versione codificata);
2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme
comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita’ delle amministrazioni marittime (rifusione);
2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, sull’impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati (rifusione);
2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che
modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la
delega dei compiti di analisi di laboratorio;
2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009,
che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e
varieta’ vegetali tradizionalmente coltivati in particolari
localita’ e regioni e minacciati dall’erosione genetica,
nonche’ di varieta’ vegetali prive di valore intrinseco per
la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per
la coltivazione in condizioni particolari e per la
commercializzazione di sementi di tali ecotipi e
varieta’.».
– Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2005, n.
248, S.O.
– La direttiva 2000/29/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
10 luglio 2000, n. L 169.
– La direttiva 69/465/CEE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
24 dicembre 1969, n. L 323.
– La direttiva 2007/33/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
16 giugno 2007, n. L 156.
Note all’art. 1:
– Per la direttiva 2007/33/CE si veda nelle note alle
premesse.
– Per la direttiva 69/465/CEE si veda nelle note alle
premesse.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ufficiale o ufficialmente: stabilito, autorizzato o realizzato
dal Servizio fitosanitario competente, come definito all’articolo 2,
paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE;
b) varieta’ di patata resistente: una varieta’ la cui
coltivazione controlla in modo significativo lo sviluppo di una
particolare popolazione di nematodi a cisti della patata;
c) esame: un metodo procedurale volto a determinare la presenza
di nematodi a cisti della patata in una parcella;
d) indagine: un metodo procedurale applicato per un periodo di
tempo definito per accertare la distribuzione dei nematodi a cisti
della patata nel territorio della Repubblica;
e) parcella: un appezzamento di terreno condotto dal medesimo
coltivatore, delimitato da confini identificabili (strade,
capezzagne, canali, scoline ecc.), soggetto al medesimo
avvicendamento e nel quale siano impiegate le medesime attrezzature e
tecniche colturali.

Art. 3 Esami ufficiali 1. I Servizi fitosanitari regionali dispongono che sia effettuato un esame ufficiale per determinare la presenza di nematodi a cisti della patata nella parcella in cui devono essere impiantate o immagazzinate le piante di cui all’allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l’impianto, o tuberi-seme di patata per la produzione di tuberi-seme. 2. L’esame ufficiale di cui al comma 1 e’ svolto nel periodo compreso tra l’ultimo raccolto effettuato nella parcella e l’impianto delle piante o dei tuberi-seme di cui al comma 1. Esso puo’ essere svolto in un momento anteriore; in tale caso sono disponibili prove documentali dei risultati dell’esame attestanti che non e’ stata rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata e che le patate o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell’allegato I non erano presenti al momento dell’esame, ne’ sono state coltivate successivamente all’esame. 3. I risultati di esami ufficiali diversi da quelli di cui al comma 1, eseguiti prima del 1° luglio 2010, possono essere considerati prove documentali ai fini di cui al comma 2. 4. I Servizi fitosanitari regionali competenti, ove non esista rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata, possono stabilire che l’esame ufficiale di cui al comma 1 non e’ necessario per: a) la messa a dimora delle piante di cui all’allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l’impianto da utilizzare nello stesso luogo di produzione situato in una zona ufficialmente definita; b) la messa a dimora di tuberi-seme di patata, destinati alla produzione di tuberi-seme da utilizzare nello stesso luogo di produzione situato in una zona ufficialmente definita; c) la messa a dimora delle piante di cui al punto 2 dell’allegato I, destinate alla produzione di vegetali destinati all’impianto qualora il raccolto sia soggetto alle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto 1, dell’allegato III.

Art. 4

Modalita’ d’esame

1. Nel caso delle parcelle in cui devono essere impiantati o
immagazzinati i tuberi-seme di patata o le piante di cui al punto 1
dell’allegato I, destinate alla produzione di vegetali per
l’impianto, l’esame ufficiale di cui all’articolo 3, comma 1,
comprende il campionamento e un’analisi per il rilevamento della
presenza di nematodi a cisti della patata conformemente all’allegato
II.
2. Nel caso delle parcelle ove devono essere impiantate o
immagazzinate le piante di cui al punto 2 dell’allegato I, destinate
alla produzione di vegetali per l’impianto, l’esame ufficiale di cui
all’articolo 3, comma 1, comprende il campionamento e un’analisi per
il rilevamento della presenza di nematodi a cisti della patata,
conformemente all’allegato II, ovvero una verifica conformemente alla
sezione I dell’allegato III.

Art. 5

Indagini ufficiali

1. I Servizi fitosanitari regionali dispongono che siano effettuate
indagini ufficiali nelle parcelle utilizzate per la produzione di
patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di
patata, al fine di determinare la distribuzione dei nematodi a cisti
della patata.
2. Le indagini ufficiali comprendono il campionamento e un’analisi
per il rilevamento della presenza di nematodi a cisti della patata in
conformita’ al punto 2 dell’allegato II e sono svolte conformemente
alla sezione II dell’allegato III.
3. I Servizi fitosanitari regionali trasmettono i risultati delle
indagini ufficiali al Servizio fitosanitario centrale ogni anno entro
il 1° marzo, in conformita’ a quanto previsto nell’allegato III,
sezione II.

Art. 6 Registro ufficiale degli esami 1. Il Servizio fitosanitario competente per territorio riporta i risultati degli esami ufficiali effettuati nelle parcelle in un apposito registro ufficiale. 2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio riporta nel registro ufficiale di cui al comma 1, l’informazione relativa ai risultati dell’esame ufficiale, di cui agli articoli 3 e 5, effettuati su una parcella, sia se non e’ stata rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata, sia se e’ stata trovata infestata. 3. I dati del registro ufficiale di cui al comma 1 sono trasmessi al Servizio fitosanitario centrale secondo le modalita’ da questo definite per il loro inserimento nel Sistema informatico nazionale in agricoltura (SIAN).

Art. 7 Contaminazione 1. Le patate o le piante di cui all’allegato I provenienti da una parcella che da un registro ufficiale risulta infestata da nematodi a cisti della patata o che sono entrate in contatto con terreno infestato da nematodi a cisti della patata sono ufficialmente considerate contaminate.

Art. 8 Programma ufficiale di lotta 1. I servizi fitosanitari competenti dispongono che in una parcella che, dal registro ufficiale di cui all’articolo 6, risulta infestata da nematodi a cisti della patata non e’ possibile: a) piantare patate destinate alla produzione di tuberi-seme di patata; b) impiantare o immagazzinare piante di cui all’allegato I destinate al reimpianto. 2. Possono tuttavia esservi impiantate le piante di cui al punto 2 dell’allegato I, purche’ siano soggette alle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto 1, dell’allegato III, in modo da garantire che non sussista rischio identificabile di diffusione dei nematodi a cisti della patata. 3. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio dispongono che le parcelle destinate alla coltivazione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata, che risultano infestate da nematodi a cisti della patate dal registro ufficiale di cui all’articolo 6, siano oggetto di un programma ufficiale di lotta ai nematodi a cisti della patata che miri almeno a debellarli. 4. Il programma di cui al comma 3 tiene conto del particolare sistema di produzione e commercializzazione delle piante ospiti di nematodi a cisti della patata nel territorio di competenza dei Servizi fitosanitari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle caratteristiche della popolazione di nematodi a cisti della patata presenti, del ricorso a varieta’ di patate resistenti che presentino il massimo livello possibile di resistenza, come specificato nella sezione I dell’allegato IV, e di altre misure, ove opportuno. 5. Il contenuto del programma di cui al comma 3 e’ trasmesso al Servizio fitosanitario centrale che provvedera’ a notificarlo alla Commissione europea ed agli altri Stati membri. Il grado di resistenza delle varieta’ di patate diverse da quelle gia’ notificate a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 69/465/CEE e’ quantificato in base alla scala di punteggio di cui alla sezione I dell’allegato IV del presente decreto. Il test di resistenza e’ effettuato in base al protocollo di cui alla sezione II dell’allegato IV.

Art. 9 Misure fitosanitarie 1. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio dispongono quanto segue per le patate o le piante di cui all’allegato I dichiarate contaminate ai sensi dell’articolo 6: a) i tuberi-seme di patata e le piante ospiti di cui al punto 1 dell’allegato I non sono impiantati prima di essere stati disinfestati sotto la supervisione dei Servizi fitosanitari regionali competenti utilizzando un metodo adeguato adottato dalla Commissione UE, basato sulla dimostrazione scientifica dell’inesistenza di un rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata; b) le patate destinate alla trasformazione o alla selezione industriale sono oggetto delle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto 2, dell’allegato III; c) le piante di cui al punto 2 dell’allegato I non sono messe a dimora prima di essere state disinfestate tramite le misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto 1, dell’allegato III.

Art. 10 Esami particolari 1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo della parcella in cui si ha la presenza sospetta o accertata di nematodi a cisti della patata, risultante dalla perdita o dall’alterazione dell’efficacia di una varieta’ di patata resistente connessa con un cambiamento eccezionale della composizione di una specie di nematode, di un patotipo o di un gruppo di virulenza, ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. 2. Per i casi di cui al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dispone che la specie di nematodi a cisti della patata e, se del caso, il patotipo o il gruppo di virulenza siano esaminati e confermati con metodi adeguati. I risultati vengono segnalati al Servizio fitosanitario centrale. 3. I particolari della conferma di cui al comma 2 sono comunicati al Servizio fitosanitario centrale entro il 10 dicembre di ogni anno.

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