LEGGE 2 agosto 2011, n. 130

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche’ delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l’attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 181 del 5-8-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche’ delle missioni internazionali
delle forze armate e di polizia e disposizioni per l’attuazione delle
Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria, e’
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 2 agosto 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri

La Russa, Ministro della difesa

Maroni, Ministro dell’interno

Palma, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Palma

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2824):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal
Ministro della difesa (La Russa), dal Ministro dell’interno (Maroni),
dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro dell’economia e
finanze (Tremonti) il 12 luglio 2011.
Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri,
emigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 12 luglio 2011, con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª e 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari Costituzionali), in sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 13
luglio 2011.
Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª, in sede referente,
il 13, 19 e 20 luglio 2011.
Esaminato in Aula il 19, 21 e 26 luglio 2011 ed approvato il 27
luglio 2011.
Camera dei deputati (atto n. 4551):
Assegnato alle Commissioni riunite III (Affari esteri e
comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 28 luglio 2011, con
pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, V,
VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.
Esaminato dalle Commissioni riunite III e IV, in sede referente,
il 28 luglio 2011.
Esaminato in Aula il 1° agosto 2011 ed approvato il 2 agosto
2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011, n. 147

Regolamento recante attuazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 200 del 29-8-2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito
dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e il relativo regolamento di
organizzazione, approvato, da ultimo, con il decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 1° ottobre 2004 che individua gli
uffici di livello dirigenziale non generale della Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, recante
provvedimenti per la Guardia di finanza, e successive modificazioni,
ed in particolare gli articoli 23 e 33 che istituiscono,
rispettivamente, il Fondo di previdenza per il personale appartenenti
ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri e la Cassa
ufficiali, attribuendo loro la personalita’ giuridica;
Visti l’articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1959 n. 189 e
l’articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che
dispongono che la Guardia di finanza e’ una forza di polizia ad
ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e
finanziaria, che dipende direttamente e a tutti gli effetti dal
Ministro dell’economia e delle finanze, e le disposizioni che
regolano l’assetto organizzativo, centrale e periferico, dello stesso
Corpo costituite dall’articolo 5 della legge 23 aprile 1959, n. 189,
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 e
dalle determinazioni del Comandate generale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
che disciplina l’attivita’ di Governo e l’ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l’articolo
17 comma 3, concernente l’adozione di regolamenti con decreti
ministeriali nei casi previsti dalla legge;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare l’articolo 2 (come da
ultimo sostituito dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69)
comma 3, che determina le modalita’ di fissazione dei termini di
conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, che riforma l’organizzazione del Governo, ed in
particolare gli articoli da 23 a 25, relativi all’ordinamento del
Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n.
301, che riordina la Scuola superiore dell’economia e delle finanze
che, all’articolo 1 dello stesso decreto, viene definita come una
istituzione di alta cultura e formazione, posta alle dirette
dipendenze del Ministro, con autonomia organizzativa e contabile e di
bilancio, e il decreto del Rettore 22 dicembre 2000, approvato con
decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente la
disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola superiore
dell’economia e delle finanze, e successive modificazioni, e il
decreto del Rettore 20 giugno 2002, recante il regolamento didattico
e di ricerca della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003 n. 173 di
riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in
materia di processo civile che, tra l’altro, modifica ed integra
alcuni articoli della citata legge n. 241/1990, ed, in particolare,
l’articolo 7 della stessa legge n. 69/2009;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle
finanze e il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, che individua le
attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei
dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministero per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, serie generale, 1° aprile 2010, n. 76),
recante le linee di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 7 della
citata legge n. 69/2009;
Considerato che, l’articolo 2, comma 2, della citata legge n.
241/1990, dispone che i procedimenti amministrativi di competenza
delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni salvo il diverso
termine previsto da disposizioni di legge o dai provvedimenti
previsti nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2;
Considerato che per la determinazione dei termini di conclusione
dei procedimenti con durata non superiore ai novanta giorni
l’articolo 2, comma 3, prevede l’adozione di distinti atti costituiti
da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le
amministrazioni statali, e da provvedimenti adottati secondo il
proprio ordinamento, per gli enti pubblici nazionali;
Ritenuto di dover procedere all’emanazione di un unico regolamento
che determini i termini di conclusione dei procedimenti non superiori
a 90 giorni relativi ai dipartimenti in cui si articola il Ministero
dell’economia e delle finanze, all’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, alla Scuola superiore dell’economia e delle
finanze, alla Guardia di finanza e ai fondi previdenziali e
assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza
(Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti,
appuntati e finanzieri);
Ritenuto di non ricomprendere negli elenchi dei procedimenti le
procedure relative al rapporto di lavoro del personale
"contrattualizzato," regolati dalla contrattazione collettiva di
settore e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e ritenuto di ricomprendere in tali elenchi i
procedimenti relativi al personale della Guardia di finanza che e’
assoggettato al regime di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, del gia’ citato decreto legislativo n. 165/2001;
Ritenuto, a titolo meramente ricognitivo, su indicazione delle
amministrazioni interessate e ferme restando le loro prerogative,
nelle more dell’adozione dei provvedimenti applicativi dell’articolo
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di individuare contestualmente
alla determinazione dei termini del procedimento, anche le unita’
organizzative responsabili dello stesso, al fine di evitare le
incertezze derivanti dall’adozione, in tempi diversi, di decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, che determinino i termini dei
procedimenti, e di un altro atto che, per ciascuna amministrazione,
individui le unita’ organizzative responsabili degli stessi
procedimenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1499/2011, Sezione
consultiva per gli atti normativi, espresso nell’Adunanza del 21
aprile 2011;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di
competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, della Scuola
Superiore dell’economia e delle finanze, dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei fondi
previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia
di finanza (Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri).
2. I termini di conclusione dei procedimenti, non superiori a 90
giorni sono determinati nelle allegate tabelle, di seguito elencate,
che costituiscono parte integrante del presente regolamento:
a) Tabella A – Ministero dell’economia e delle finanze;
b) Tabella B – Scuola superiore dell’economia e delle finanze;
c) Tabella C – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
d) Tabella D – Guardia di finanza;
e) Tabella E – Fondi previdenziali e assistenziali del personale
dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali e Fondo di
previdenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri).
3. Nelle more dell’adozione, da parte delle amministrazioni
indicate al comma 1, dei provvedimenti applicativi dell’articolo 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unita’ organizzative
responsabili dei procedimenti amministrativi sono quelle indicate, a
titolo meramente ricognitivo, per ciascun procedimento, nelle
allegate tabelle.

Art. 2

Abrogazioni

Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali gia’ attuativi della
legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) il decreto del Ministro del tesoro 23 marzo 1992, n. 304;
b) il decreto del Ministro del tesoro 8 giugno 1993, n. 299;
c) il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione
economica 1° settembre 1993, n. 475;
d) il decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678;
e) il decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1997, n. 325.

Art. 3 Disposizioni finali 1. L’attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 giugno 2011 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 311

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 4 agosto 2011, n. 158

Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione, impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 225 del 27-9-2011

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010
che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei
prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Vista la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati
nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, riguardante
l’attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di
estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei
loro ingredienti ed in particolare l’articolo 7;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1994, n. 557, recante
recepimento della direttiva 92/115/CEE che modifica la direttiva
88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei
prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 243, recante
recepimento della direttiva 94/52/CE che modifica la direttiva
88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei
prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1998, recante recepimento
della direttiva 97/60/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i
solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti
alimentari e dei loro ingredienti, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1998;
Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa
all’elaborazione di un elenco unico dei solventi di estrazione
impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro
ingredienti;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 giugno 2011;
Ritenuto di non dover acquisire il parere del Consiglio Superiore
di Sanita’ ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 4
febbraio 1993, n. 64, poiche’ non si introducono nuovi criteri
specifici di purezza dei solventi, nel rispetto della disciplina
fissata a livello comunitario;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 14 luglio 2011;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. L’allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, e
successive modificazioni, e’ sostituito dall’allegato I al presente
decreto, che ne forma parte integrante.

Art. 2

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa:
a) decreto ministeriale 8 luglio 1994, n. 557;
b) decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 243;
c) decreto ministeriale 15 ottobre 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: Fazio
Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 338

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 3 ottobre 2011, n. 174 Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 255 del 2-11-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi del
Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 14, numero 2°, del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, uno o piu’ decreti legislativi con i quali
provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le
disposizioni vigenti nelle materie di cui:
a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di legge di
principi generali per le amministrazioni pubbliche;
b) al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si
attiene, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto
di abrogazione tacita o implicita, nonche’ di quelle che siano prive
di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per
materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica
della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il
linguaggio normativo;
d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo
conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di
concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, e, successivamente, del parere della
Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all’articolo
14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive
modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo
14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005, e successive
modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 3 ottobre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Palma

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3209):
Presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione e
innovazione (Brunetta) e dal Ministro per la semplificazione
normativa (Calderoli) il 12 febbraio 2010.
Camera dei deputati (atto n. 3209-BIS):
Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall’aula
il 2 marzo 2010, degli articoli da 1 a 13, da 15 a 24 e 26, da 28 a
30 del disegno di legge n. 3209.
Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede
referente, il 2 marzo 2010 con pareri delle commissioni II, III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 16, 17 e 30
marzo 2010; l’8, 15, 27, 28 e 29 aprile 2010; il 4, 6, 11, 12, 19, 20
e 25 maggio 2010; 14 luglio 2010.
Esaminato in aula il 17, 18 e 26 maggio 2010; l’8 giugno 2010 ed
approvato, con modificazioni, il 9 giugno 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2243):
Assegnato alla 1^ commissione (affari costituzionali), in sede
referente, il 15 giugno 2010 con pareri delle Commissioni 2^, 3^, 4^,
5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^, 14^ e questioni regionali.
Esaminato dalla 1^ commissione, in sede referente, il 23 e 29
giugno 2010; il 15, 21 settembre 2010; il 12, 20, 21 e 26 ottobre
2010; il 2 , 3 e 9 novembre 2010; 18 gennaio 2011; 15 marzo 2011, 7
giugno 2011.
Esaminato in aula il 22 giugno 2011 ed approvato, con
modificazioni, previo stralcio degli articoli da 1 a 40 e 44 che
formano il disegno di legge n. 2243 bis e degli articoli 41 e 42 che
formano il disegno di legge n. 2243 ter, il 28 giugno 2011.
Camera dei deputati (atto n. 3209-BIS-B):
Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede
referente, il 30 giugno 2011 con pareri delle commissioni II, V e XI.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 7, 12, 13,
14, 19, 21 e 28 luglio 2011.
Esaminato in aula il 14 settembre 2011 ed approvato il 15
settembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/